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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5146/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98124 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022747117000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520210022747117000 notificata in data 9/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di
€ 375,56 a titolo di tassa auto 2015. Eccepiva: omessa notifica dell'avviso presupposto;
prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, assumendo l'avvenuta notifica del processo verbale presupposto in data 31/5/2018, insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Infondata, al limite della temerarietà, è l'eccezione di omessa notifica del processo verbale presupposto.
Questo, infatti, avente n. 014933, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, è stato notificato a mani del ricorrente in data 31/5/2018.
Fondata, invece, è l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 953/82, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il termine relativo alla prescrizione decorre non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n.
2 (cfr. Cass. 3048/2008). Detto termine ricomincia a decorrere dalla notifica di un atto interruttivo, quale è la cartella di pagamento.
Va, tuttavia, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Nella specie, pur tenendo conto dei termini di sospensione, alla data di notifica della cartella il termine di prescrizione era ormai maturato.
Il ricorso, dunque, va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente della riscossione, cui è imputabile la prescrizione, dal momento che il ruolo, come risulta dalla cartella, veniva consegnato in tempo utile. Avuto riguardo alla infondatezza al limite della temerarietà della eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, le spese di lite vanno compensate in ragione del 50%. Le stesse vanno determinate in € 240,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 50% liquida in € 120,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5146/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98124 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210022747117000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520210022747117000 notificata in data 9/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di
€ 375,56 a titolo di tassa auto 2015. Eccepiva: omessa notifica dell'avviso presupposto;
prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, assumendo l'avvenuta notifica del processo verbale presupposto in data 31/5/2018, insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Infondata, al limite della temerarietà, è l'eccezione di omessa notifica del processo verbale presupposto.
Questo, infatti, avente n. 014933, come documentato dall'Agenzia delle Entrate, è stato notificato a mani del ricorrente in data 31/5/2018.
Fondata, invece, è l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5 D.L. n. 953/82, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il termine relativo alla prescrizione decorre non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n.
2 (cfr. Cass. 3048/2008). Detto termine ricomincia a decorrere dalla notifica di un atto interruttivo, quale è la cartella di pagamento.
Va, tuttavia, osservato che, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015 (secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Nella specie, pur tenendo conto dei termini di sospensione, alla data di notifica della cartella il termine di prescrizione era ormai maturato.
Il ricorso, dunque, va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente della riscossione, cui è imputabile la prescrizione, dal momento che il ruolo, come risulta dalla cartella, veniva consegnato in tempo utile. Avuto riguardo alla infondatezza al limite della temerarietà della eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, le spese di lite vanno compensate in ragione del 50%. Le stesse vanno determinate in € 240,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 50% liquida in € 120,00 oltre accessori di legge.