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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/06/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 2175/2024 CC da:
(C.F. ), con l'avv. Lidia Marongiu (C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
) del Foro di Sassari, giusta procura in atti;
C.F._2
contro
(C.F. ), con l'avv. Roberta Zanon (C.F. CP_1 C.F._3
) del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
C.F._4
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 13.01.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1034\2024, pubblicata in data 22.05.2024, emessa nel procedimento n. R.G. n. 6501\2023 dal Tribunale di Treviso.
1 In punto: presupposti per l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“1- come da sentenza avente n° 1697/2008, depositata dal Tribunale di Treviso in data 11.07.2008, sul procedimento per la separazione giudiziale, iscritto al n. 6777/06 R.G., disponga che il padre continui
a contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne non economicamente indipendente, col versamento mensile della somma di € 400,00, da corrispondersi, entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente su base ISTAT;
2- nonché, concorra - nella misura della metà - alle spese straordinarie che si sarebbero rese necessarie, secondo modalità e specificazione meglio indicata nel protocollo in essere presso
l'intestato Tribunale;
3- a conferma del provvedimento dell'ordine diretto del pagamento, reso dal Tribunale di Sassari, in data 02.07.2020, nella procedura iscritta al n. 1004/2020 R.G., statuire che l'obbligo contributivo avvenisse a mezzo della diretta corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del terzo,
(datore di lavoro del ), da individuare nella REHATEAM SRL- CON SEDE IN PAESE CP_1
(TV), VIA LUIGI NEGRELLI N.4;
4- con vittoria di compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria e/o d'ufficio: trattandosi di rapporto di filiazione, si sollecitano i poteri officiosi della
Corte, chiedendosi che venga disposta l'audizione di quale portatrice di bisogni ed interessi Per_1
che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere ignorati e che consentiranno di accertare posizione, il di lei stato emotivo ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso vive. Ciò, anche al fine di tentare una conciliazione della controversia. Oggi, alla luce della riforma Cartabia, l'obbligo di ascoltare il minore ( o, per analogia, il maggiorenne non autosufficiente economicamente) in tutti i procedimenti che lo riguardano è stato sacralizzato con l'art.
473 bis 4 c.p.c., in ossequio alla regola del giusto processo e in virtù della estensione/ pianificazione di un maggiorenne ad un minorenne, trattandosi di filiazione in cui, maggiore essendo la capacità di discernimento, si controverte del diritto al di lui mantenimento e della necessità di accertare se egli è incolpevolmente non autonomo dal punto di vista economico, e tale diritto deve necessariamente godere della medesima tutela”;
Per CP_1
2 “Respingersi l'appello promosso perché infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1034, pubblicata il
22.05.2024, resa nel procedimento di divorzio rubricato al n. R.G. 6501/2023.
In via istruttoria: respingersi in toto le istanze istruttorie avversarie compresa l'audizione della figlia maggiorenne che ben avrebbe potuto agire in giudizio personalmente.
Con vittoria di compensi, spese e accessori di legge”;
per la Procura Generale:
“dichiara di intervenire e conclude chiedendo che, in accoglimento della impugnazione, venga disposto carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne non economicamente indipendente, mediante il versamento mensile della somma di euro 400,00”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 30.11.2023 innanzi il Tribunale di Treviso, Parte_1
chiedeva lo scioglimento del matrimonio nonché la conferma delle disposizioni patrimoniali assunte in sede di separazione fra i coniugi e riguardanti la prole.
Esponeva di aver contratto matrimonio civile con in data 16.03.2002 e che da tale unione CP_1
era nata la figlia l 08.08.2002. Per_1
Spiegava che in data 11.07.2008 era stata depositata la Sentenza di separazione (N° 1697\2008), in base alla quale, posto che la figlia veniva affidata alla madre e collocata presso la stessa, il padre doveva contribuire mensilmente al suo mantenimento per un importo pari a € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Affermava che, tramite provvedimento emesso dal Tribunale di Sassari in data 02.07.2020 (R.G. n.
1004/2020), era stata disposta la diretta corresponsione da parte del datore di lavoro del marito di tale assegno di mantenimento.
Evidenziava come, nel lasso temporale successivo alla pronuncia di separazione, non fosse stata ricostruita la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che, essendo in procinto di contrarre nozze con un nuovo compagno, nulla ostasse all'accoglimento della domanda di scioglimento del vincolo col
CP_1
Chiedeva - inoltre - che il Giudice confermasse l'erogazione dell'assegno in favore della figlia per l'importo e con le modalità sopradescritte, unitamente al 50% delle spese di carattere straordinario.
3 2. costituendosi in data 07.03.2024, si associava alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio civile, ma domandava che venisse revocato il contributo economico nell'interesse della figlia, sottolineando l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno.
A giustificazione, da un lato illustrava la propria condizione economica e patrimoniale caratterizzata da sensibile diminuzione reddituale;
dall'altro richiamava svariate pronunce della Corte di Cassazione sul principio di autoresponsabilità della prole maggiorenne, osservando come la figlia, raggiunta la maggiore età, avrebbe dovuto spendersi per la ricerca di una collocazione lavorativa che le permettesse il raggiungimento di un'autonomia, evitando - così - che l'erogazione dell'assegno paterno assumesse una funzione assistenziale incondizionata.
3. In data 27.04.2024, depositava memoria ex art. 473 bis n. 17 c. 2, a differenza della CP_1 Pt_1
che non contestava - con apposita memoria - i fatti dedotti nella costituzione avversaria.
4. In data 09.05.2024, all'udienza di prima comparizione, il Giudice, preso atto che l'esperito tentativo di conciliazione aveva dato esito negativo, confermava - in via temporanea ed urgente - la regolamentazione patrimoniale in essere de invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo la causa in decisione.
5. In data 22.05.2024, è stata depositata la Sentenza N° 1034\2024, con cui il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile delle parti, avendo accertato il mancato ripristino della comunione morale e materiale, ed ha disposto nei confronti di la revoca dell'obbligo al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario nei confronti della figlia, eliminando l'ordine di versamento diretto.
Ha rilevato che, a sostegno della richiesta della , non vi fosse alcun elemento probatorio, Pt_1
essendo rimasto del tutto indimostrato come la figlia abbia trascorso la quotidianità nel lasso Per_1
temporale tra il conseguimento del diploma di scuola superiore di secondo grado ed il deposito del ricorso.
Richiamati gli orientamenti della Suprema Corte secondo cui, per il principio di autoresponsabilità, il figlio maggiorenne che non abbia proseguito con gli studi universitari, per continuare ad aver diritto al mantenimento da parte delle figure genitoriali, deve provare non solo l'assenza di autonomia economica, ma anche la diligente ricerca di un'occupazione lavorativa, ha reputato mancanti tali presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ha condannato, pertanto, la alla rifusione in favore di delle spese processuali, liquidate Pt_1 CP_1 per un importo pari ad € 2.905,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
6. ha proposto tempestivo Appello avverso tale decisione, formulando un unico Parte_1
motivo di doglianza.
4 L'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui, violando la ratio dell'art. 337 septies c.c., ha negato l'assegno di mantenimento per la figlia sulla base di un'erronea Per_1
applicazione del principio di autoresponsabilità.
Nello specifico, tale principio non è stato correttamente modulato rispetto alle particolari circostanze individuali, data la rilevanza della giovane età anagrafica di l'attuale congiuntura economica Per_1 sfavorevole per la ricerca di un'occupazione.
In via istruttoria, ha chiesto l'audizione di “quale portatrice di bisogni ed interessi che, se Per_1
consapevolmente espressi, pur non vincolando il Giudice, non possono essere ignorati e che consentiranno di accertare posizione, il di lei stato emotivo ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso vive”, in modo tale da essere d'ausilio per una valutazione da parte della Corte sull'incolpevole mancanza di autonomia economica e sull'eziologia della stessa.
7. La Procura Generale della Repubblica di Venezia si è espressa come in epigrafe in data
16.01.2025.
8. Il 24.03.2025, si è costituito in II Grado, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 dell'appello avversario e chiedendo la conferma della decisione impugnata.
9. All'udienza del 28.04.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate;
la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L'appello proposto è infondato e va respinto.
A. Dal combinato disposto dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 147 e 148 del Codice civile, unitamente agli artt. 335 e 337 dello stesso, non si evince una soglia anagrafica limite, superata la quale cessa il dovere di mantenimento dei figli.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 38366/2021; sentenza n. 32406/2021; ordinanza n.
17183/2020), relativamente all'art. 337 septies c.c., ha stabilito il principio - ormai consolidato - dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che impone a quest'ultimo di non abusare del diritto al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, atteso che l'obbligo a carico delle figure genitoriali può essere giustificabile solo nel contesto di un progetto / percorso educativo formativo universitario o di elevata professionalità e che la sussistenza dei requisiti per il mantenimento va sempre ponderata con rigore man mano crescente in parallelo al crescere dell'età del figlio (v. Cass.
Civ. n. 7015/24 “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”).
5 B. Dunque, la giurisprudenza di legittimità, a seguito di un elaborato percorso interpretativo della norma in parola, è giunta a delineare i parametri da valutare ai fini della spettanza dell'assegno in questione, rappresentati - in estrema sintesi - dall'incolpevole non indipendenza economica del figlio maggiorenne, da provarsi a cura di colui che richiede l'assegno (v. ex multis Cass. civ. n. 26875/2023;
Cass. Civ. n. 12123/2024; Cass. Civ. n. 24371/2024).
Spetta - quindi - a chi rivendica l'assegno dimostrare in concreto, accertata la mancata frequentazione di un percorso di studio o qualificazione professionalizzante, l'assenza di una negligenza o l'impossibilità di reperire un'occupazione ambita per una causa non imputabile.
C. Sulla base del principio di vicinanza della prova (“…secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi
e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” Cass.
Civ. sez. I, n.26875/2023), come correttamente evidenziato dal Tribunale di Treviso, va rimarcato che non era onere di bensì di o - al più - di qualora fosse intervenuta CP_1 Parte_1 Per_1 nel presente giudizio), dimostrare che lo stato di “inoccupazione” non è da attribuire a sua colpa, ma unicamente alla mancanza di occasioni lavorative.
Si è consapevoli che il mercato del lavoro nei tempi attuali non è certamente confortante per il raggiungimento di una celere, nonché duratura, indipendenza economica, ma non è stata fornita dall'appellante alcuna prova di particolari condizioni personali e/o di salute ovvero di qualunque altro impedimento occorso a che siano idonei a giustificare il persistere di una sua disoccupazione Per_1
davvero incolpevole.
Gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono - infatti - venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
Questo perché, come ribadito anche dalla recente pronuncia della Cassazione (Cass. civ. sez. I, n.
9609/2024), che si allinea agli orientamenti precedenti, “una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi, e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori (Cass. n. 19589 del 26/09/2011; Cass. n. 12952 del 22/06/2016; Cass. n. 26875 del
20/09/2023)”.
6 D. Nel giudizio di I Grado, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria e non ha Parte_1
depositato alcun documento a sostegno della sua pretesa, oltre a non avere contestato - ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - i fatti dedotti dall'ex marito nel suo atto costituivo.
In II Grado, l'appellante non ha fornito eventuali elementi sopravvenuti per una valutazione delle condizioni fondanti il diritto al mantenimento.
Ne deriva che la censura avanzata in questa sede è priva, non solo di un adeguato compendio probatorio, ma anche del benché minimo principio di allegazione a supporto di un atteggiamento attivo di v. invio di curricula, iscrizione ai Centri per l'Impiego, partecipazione a bandi e concorsi et Per_1
similia).
E. Le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante non sono accoglibili, non solo perché - in linea generale - i poteri officiosi del Giudice non possono sopperire all'onere probatorio in capo alle parti, ma anche perché il contenuto dell'art. 473 bis 2 c.p.c. - invocato dalla - vede la sua ratio Pt_1
unicamente nel consentire al Giudicante di individuare i mezzi di prova che possono essere teleologicamente assunti per la preminente tutela del soggetto minore coinvolto nel giudizio, prescindendo dalle deduzioni delle parti ed al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del principio del contraddittorio.
La norma “cardine” dei diritti della prole, che specularmente definisce anche i doveri e le responsabilità dei genitori, ossia l'art. 315 bis c.c. (introdotto dalla Legge di riforma della filiazione n. 219/2012), parifica la posizione giuridica del figlio minorenne a quella del maggiorenne, ma le distingue e le differenzia al terzo comma proprio in merito al diritto di ascolto.
Invero, il figlio minore d'età, scevro della capacità di agire, mediante l'audizione è ammesso ad esprimere la sua opinione, il suo sentire e le sue esigenze sulle questioni che lo riguardano.
Il figlio maggiorenne - all'opposto - può presentare in piena autonomia le sue domande;
difatti, in questo preciso contesto, con un atto di intervento adesivo dipendente, vrebbe potuto costituirsi Per_1 negando l'autosufficienza economica in aderenza alle conclusioni del genitore convivente.
11. Non resta che confermare che non è più gravato dall'obbligo di fornire a CP_1 [...]
il contributo al mantenimento ordinario della figlia nonché da quello di Parte_1 Per_1
contribuire alle spese straordinarie, come statuito dal Giudice di prime cure.
12. Le spese del Grado seguono la soccombenza dell'appellante, e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
7 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. rigetta l'Appello e conferma la Sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del gravame che liquida nella misura di €
5.200,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 12.05.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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