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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 30 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.88/2024 del Tribunale di
Como ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONFALONIERI DAVIDE presso il cui studio è elettivamente C.F._1
domiciliata in Seregno via A. De Gasperi n. 4
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. DALLAGRASSA ALBERTO CP_1 C.F._2
, dell'avv. STRUSANI DAVIDE , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Turati 20063 CERNUSCO SUL
NAVIGLIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 12 Giugno 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 3 ottobre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 88/2024 il Tribunale di Como pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha così deciso : “ annulla il CP_1 Parte_1 licenziamento in data 8/3/2023, perché successivo alla scadenza del periodo di prova, e conseguentemente, dichiara estinto il rapporto di lavoro a tale data e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria di € Parte_1
23.098,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in Parte_1
favore del difensore del ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 5.470,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Con ricorso depositato il 18/9/2023, - assunto da CP_1 Parte_1
il 28/11/2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario a tempo pieno, qualifica di operaio, livello “G” ccnl gomma plastica - impugnava il licenziamento intimatogli l' 8/3/2023, per il mancato superamento del periodo di prova, contestando la generica indicazione nel contratto, delle mansioni da svolgere e l'intimazione del licenziamento dopo la conclusione del patto di prova. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione dui nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni .
Ha osservato che “ Con il contratto di lavoro al ricorrente è stata assegnata la qualifica di operaio, livello G, mansione Rep. Estrusione. ; che “ l'indicazione delle mansioni e quindi, anche l'oggetto della prova, può avvenire anche con riferimento alle previsioni del contratto collettivo, quando queste siano sufficientemente chiare e specifiche, “sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (Cass. 5881/2023, 4341/2018, 9597/2017). ; che nella fattispecie nell'allegato 2 – declaratorie e posizioni professionali, del ccnl, prodotto dallo stesso ricorrente, in riferimento al livello G vengono dettagliatamente elencate le seguenti mansioni dell'addetto a macchine/stampi (….)La precisa indicazione nel ccnl delle mansioni spettanti a un operaio di livello G, consente di ritenere sufficientemente adeguata l'informazione contenuta nel contratto di assunzione sull'oggetto del patto di prova.
In relazione alla durata , il Tribunale ha invece ritenuto che il licenziamento sia stato intimato dopo la scadenza del patto .
Rilevando che nella fattispecie “ Il contratto di lavoro ha indicato per il periodo di prova, la durata di due mesi di effettivo servizio, come stabilito anche dall'art 3 del ccnl. “ , il tribunale , all'esito di diffuse argomentazioni e richiami giurisprudenziali ha concluso che “ quando il giorno 8/3/2023 è stato intimato il licenziamento, il rapporto di lavoro era ormai proseguito di fatto, ben oltre il termine del periodo di prova, con il suo conseguente positivo superamento, per comportamento concludente, ragione per cui il licenziamento non poteva essere più intimato semplicemente, per la negativa valutazione del periodo di prova, quindi “ad nutum” ex art 2096 cc, non trovando applicazione, durante il periodo di prova, la l.
604/1966, come stabilito dall'art. 10 “ .
Applicando i principi delineati da Cass.20239/2023 il Tribunale ha applicato la tutela indennitaria precisando quindi che “ deve essere comunque dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ,con la condanna della resistente al pagamento della indennità risarcitoria che pare corretto quantificare nel doppio del minimo e quindi in dodici mensilità , considerato che pur avendo lavorato per poco più di due mesi , era stato indotto a dimettersi dal precedente rapporto di lavoro , solo perchè gli aveva promesso una retribuzione migliore Pt_1
“.
Ha proposto appello chiedendo la parziale riforma della sentenza Parte_1
in ordine alla misura della indennità risarcitoria e delle spese liquidate .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che Parte_1
seguono .
Con un primo motivo di appello , censura la sentenza laddove il Tribunale ha Pt_1 liquidato l'indennità risarcitoria in 12 mensilità , il doppio del minimo , precisando di considerare che pur avendo lavorato per poco più di due mesi , era stato CP_1 indotto a dimettersi dal precedente rapporto di lavoro , solo perchè gli aveva Pt_1 promesso una retribuzione migliore .
La società osserva allora che tali circostanze indicate dal Tribunale non risultano provate ma anche smentite dalla documentazione prodotta;
che “ l'assunzione ed il trattamento economico erano in ogni caso subordinati al superamento del periodo di prova “ ; precisa inoltre di aver contestato gli assunti avversari e di aver offerto nella propria memoria una ricostruzione dei fatti diversa ( “ il sig. era CP_1 insoddisfatto del proprio precedente lavoro ed era in cerca di una nuova occupazione ) ; osserva che la scrittura del 7.11.2022 indicava una retribuzione progressiva …ma di certo non prevedeva la promessa di ruolo di capo reparto “ e che la scrittura del 7.11.2022 è superata dalla lettera di assunzione del 28.11.2022 e dalla successiva scrittura del 20.12.2022.
L'appellante conclude “ A fronte di uno stato di servizio di 57 giorni effettivi e delle già evidenziate carenze probatorie , determinare e personalizzare una indennità risarcitoria di 12 mensilità ( pari a ben 23098,32 ) , pari quindi al doppio di quella minima prevista dalla legge , contrasta – a parere di questa difesa – con i principi di ragionevolezza . “
Il motivo , ad avviso del Collegio, è fondato. Il Collegio osserva che nella memoria in appello ha evidenziato , in senso CP_1 contrario agli assunti dell'appellante , di aver “ semplicemente dedotto , producendo il documento n. 3 ) che la promessa di cui alla lettera sottoscritta da
7.11.2022 avrebbe comportato …un trattamento economico ( di euro 1700,00 Pt_1 netti per il primo mese , 1800,00 netti per il secondo e 1900,00 netti per il terzo mese ) di gran lunga superiore rispetto ai minimi previsti per un operaio, tale da indurlo ad accettare la proposta di assunzione “ .
L'appellato ha evidenziato che “ i minimi retributivi indicati nel CCNL Gomme e plastica Aziende Industriali e prodotto è di immediata percezione : al livello G . è previsto per il 2022 un trattamento minimo economico di euro 1684,96 lorde ….” .
Il Collegio, pur ritenendo che tali circostanze giustifichino nella fattispecie un aumento della indennità risarcitoria minima di 6 mesi , ritiene congruo ed equo determinare tale aumento in misura inferiore a quella determinata dal primo giudice e , in particolare , in 9 mensilità della retribuzione di riferimento e quindi in complessivi euro 17323,74 ( 1924,86 x9 ) .
Va anche considerato che AI ha comunque infine sottoscritto un contratto CP_1 che prevedeva un periodo di prova .
Parte appellata va in conseguenza condannata alla restituzione delle somme percepite in eccedenza in esecuzione della sentenza appellata.
Con un secondo motivo di appello la società appellante censura la quantificazione delle spese effettuata dal Tribunale , tenuto conto che la causa non ha avuto istruttoria ed è stata decisa sulla base della scarna documentazione prodotta in giudizio. , con solo due udienze celebrate .
L'appellante osserva ancora che “ in un simile contesto , concedere anche l'aumento premiale del 30% del compenso previsto dall'art. 4 comma 1bis del d.m.55/2014 risulta essere ingiustificato “.
Il motivo è assorbito, atteso che con la parziale riforma della sentenza di primo grado , la Corte è chiamata ad una nuova determinazione delle spese di primo grado . In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata , deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “ ( così , ex plurimis ,
Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche Cass.. ord. 1775/2017 ).
Tenuto conto di tali principi e della soccombenza , secondo un criterio unitario e globale , della società in entrami i gradi del giudizio , il Collegio - in applicazione dei criteri tutti previsti dal d.m.55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa ( scaglione compreso fra euro 5.200,00 ed euro
26000,00 ) e dell'assenza di istruttoria - liquida in favore di , per il doppio Parte_2 grado del giudizio , la somma di euro 5000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge
( euro 2500,00 per il primo grado ed euro 2500,00 per il grado di appello ) ; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La somma è comprensiva di un aumento ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014 ; si evidenzia che la disposizione prevede solo un aumento “ fino “ al 30% e non necessariamente del 30%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 88/2024 del Tribunale di Como ridetermina la indennità risarcitoria in euro 17.323.74 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento al saldo;
conferma nel resto le statuizioni di merito.
Condanna parte appellata alla restituzione di quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza appellata .
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado del Parte_1 giudizio che , in favore di liquida in complessivi euro 5000,00 , oltre CP_1 spese generali ed oneri di legge , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano 30 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 30 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.88/2024 del Tribunale di
Como ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONFALONIERI DAVIDE presso il cui studio è elettivamente C.F._1
domiciliata in Seregno via A. De Gasperi n. 4
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. DALLAGRASSA ALBERTO CP_1 C.F._2
, dell'avv. STRUSANI DAVIDE , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Turati 20063 CERNUSCO SUL
NAVIGLIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 12 Giugno 2024
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 3 ottobre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 88/2024 il Tribunale di Como pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha così deciso : “ annulla il CP_1 Parte_1 licenziamento in data 8/3/2023, perché successivo alla scadenza del periodo di prova, e conseguentemente, dichiara estinto il rapporto di lavoro a tale data e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria di € Parte_1
23.098,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal licenziamento al saldo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in Parte_1
favore del difensore del ricorrente ex art 93 cpc, liquidate in € 5.470,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Con ricorso depositato il 18/9/2023, - assunto da CP_1 Parte_1
il 28/11/2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario a tempo pieno, qualifica di operaio, livello “G” ccnl gomma plastica - impugnava il licenziamento intimatogli l' 8/3/2023, per il mancato superamento del periodo di prova, contestando la generica indicazione nel contratto, delle mansioni da svolgere e l'intimazione del licenziamento dopo la conclusione del patto di prova. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione dui nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni .
Ha osservato che “ Con il contratto di lavoro al ricorrente è stata assegnata la qualifica di operaio, livello G, mansione Rep. Estrusione. ; che “ l'indicazione delle mansioni e quindi, anche l'oggetto della prova, può avvenire anche con riferimento alle previsioni del contratto collettivo, quando queste siano sufficientemente chiare e specifiche, “sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (Cass. 5881/2023, 4341/2018, 9597/2017). ; che nella fattispecie nell'allegato 2 – declaratorie e posizioni professionali, del ccnl, prodotto dallo stesso ricorrente, in riferimento al livello G vengono dettagliatamente elencate le seguenti mansioni dell'addetto a macchine/stampi (….)La precisa indicazione nel ccnl delle mansioni spettanti a un operaio di livello G, consente di ritenere sufficientemente adeguata l'informazione contenuta nel contratto di assunzione sull'oggetto del patto di prova.
In relazione alla durata , il Tribunale ha invece ritenuto che il licenziamento sia stato intimato dopo la scadenza del patto .
Rilevando che nella fattispecie “ Il contratto di lavoro ha indicato per il periodo di prova, la durata di due mesi di effettivo servizio, come stabilito anche dall'art 3 del ccnl. “ , il tribunale , all'esito di diffuse argomentazioni e richiami giurisprudenziali ha concluso che “ quando il giorno 8/3/2023 è stato intimato il licenziamento, il rapporto di lavoro era ormai proseguito di fatto, ben oltre il termine del periodo di prova, con il suo conseguente positivo superamento, per comportamento concludente, ragione per cui il licenziamento non poteva essere più intimato semplicemente, per la negativa valutazione del periodo di prova, quindi “ad nutum” ex art 2096 cc, non trovando applicazione, durante il periodo di prova, la l.
604/1966, come stabilito dall'art. 10 “ .
Applicando i principi delineati da Cass.20239/2023 il Tribunale ha applicato la tutela indennitaria precisando quindi che “ deve essere comunque dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ,con la condanna della resistente al pagamento della indennità risarcitoria che pare corretto quantificare nel doppio del minimo e quindi in dodici mensilità , considerato che pur avendo lavorato per poco più di due mesi , era stato indotto a dimettersi dal precedente rapporto di lavoro , solo perchè gli aveva promesso una retribuzione migliore Pt_1
“.
Ha proposto appello chiedendo la parziale riforma della sentenza Parte_1
in ordine alla misura della indennità risarcitoria e delle spese liquidate .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che Parte_1
seguono .
Con un primo motivo di appello , censura la sentenza laddove il Tribunale ha Pt_1 liquidato l'indennità risarcitoria in 12 mensilità , il doppio del minimo , precisando di considerare che pur avendo lavorato per poco più di due mesi , era stato CP_1 indotto a dimettersi dal precedente rapporto di lavoro , solo perchè gli aveva Pt_1 promesso una retribuzione migliore .
La società osserva allora che tali circostanze indicate dal Tribunale non risultano provate ma anche smentite dalla documentazione prodotta;
che “ l'assunzione ed il trattamento economico erano in ogni caso subordinati al superamento del periodo di prova “ ; precisa inoltre di aver contestato gli assunti avversari e di aver offerto nella propria memoria una ricostruzione dei fatti diversa ( “ il sig. era CP_1 insoddisfatto del proprio precedente lavoro ed era in cerca di una nuova occupazione ) ; osserva che la scrittura del 7.11.2022 indicava una retribuzione progressiva …ma di certo non prevedeva la promessa di ruolo di capo reparto “ e che la scrittura del 7.11.2022 è superata dalla lettera di assunzione del 28.11.2022 e dalla successiva scrittura del 20.12.2022.
L'appellante conclude “ A fronte di uno stato di servizio di 57 giorni effettivi e delle già evidenziate carenze probatorie , determinare e personalizzare una indennità risarcitoria di 12 mensilità ( pari a ben 23098,32 ) , pari quindi al doppio di quella minima prevista dalla legge , contrasta – a parere di questa difesa – con i principi di ragionevolezza . “
Il motivo , ad avviso del Collegio, è fondato. Il Collegio osserva che nella memoria in appello ha evidenziato , in senso CP_1 contrario agli assunti dell'appellante , di aver “ semplicemente dedotto , producendo il documento n. 3 ) che la promessa di cui alla lettera sottoscritta da
7.11.2022 avrebbe comportato …un trattamento economico ( di euro 1700,00 Pt_1 netti per il primo mese , 1800,00 netti per il secondo e 1900,00 netti per il terzo mese ) di gran lunga superiore rispetto ai minimi previsti per un operaio, tale da indurlo ad accettare la proposta di assunzione “ .
L'appellato ha evidenziato che “ i minimi retributivi indicati nel CCNL Gomme e plastica Aziende Industriali e prodotto è di immediata percezione : al livello G . è previsto per il 2022 un trattamento minimo economico di euro 1684,96 lorde ….” .
Il Collegio, pur ritenendo che tali circostanze giustifichino nella fattispecie un aumento della indennità risarcitoria minima di 6 mesi , ritiene congruo ed equo determinare tale aumento in misura inferiore a quella determinata dal primo giudice e , in particolare , in 9 mensilità della retribuzione di riferimento e quindi in complessivi euro 17323,74 ( 1924,86 x9 ) .
Va anche considerato che AI ha comunque infine sottoscritto un contratto CP_1 che prevedeva un periodo di prova .
Parte appellata va in conseguenza condannata alla restituzione delle somme percepite in eccedenza in esecuzione della sentenza appellata.
Con un secondo motivo di appello la società appellante censura la quantificazione delle spese effettuata dal Tribunale , tenuto conto che la causa non ha avuto istruttoria ed è stata decisa sulla base della scarna documentazione prodotta in giudizio. , con solo due udienze celebrate .
L'appellante osserva ancora che “ in un simile contesto , concedere anche l'aumento premiale del 30% del compenso previsto dall'art. 4 comma 1bis del d.m.55/2014 risulta essere ingiustificato “.
Il motivo è assorbito, atteso che con la parziale riforma della sentenza di primo grado , la Corte è chiamata ad una nuova determinazione delle spese di primo grado . In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata , deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “ ( così , ex plurimis ,
Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche Cass.. ord. 1775/2017 ).
Tenuto conto di tali principi e della soccombenza , secondo un criterio unitario e globale , della società in entrami i gradi del giudizio , il Collegio - in applicazione dei criteri tutti previsti dal d.m.55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa ( scaglione compreso fra euro 5.200,00 ed euro
26000,00 ) e dell'assenza di istruttoria - liquida in favore di , per il doppio Parte_2 grado del giudizio , la somma di euro 5000,00 , oltre spese generali ed oneri di legge
( euro 2500,00 per il primo grado ed euro 2500,00 per il grado di appello ) ; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La somma è comprensiva di un aumento ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014 ; si evidenzia che la disposizione prevede solo un aumento “ fino “ al 30% e non necessariamente del 30%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 88/2024 del Tribunale di Como ridetermina la indennità risarcitoria in euro 17.323.74 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento al saldo;
conferma nel resto le statuizioni di merito.
Condanna parte appellata alla restituzione di quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza appellata .
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado del Parte_1 giudizio che , in favore di liquida in complessivi euro 5000,00 , oltre CP_1 spese generali ed oneri di legge , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano 30 Gennaio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau