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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/12/2024, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 9783/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 9783/2022 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ex art. 473 C.F._1 CP_1 C.F._2 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 15.09.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Piove di Sacco (PD) al n. 56, parte II serie A, anno 2001;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, all'udienza cartolare del 4.12.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza e di seguito integralmente riportate:
“1) la casa familiare sita a Cavarzere (VE) Via A. Manzoni n. 19 sarà assegnata alla sig.ra perché Parte_1 vi conviva con il figlio che ha manifestato l'intenzione di vivere insieme con la madre;
Per_1
2) il sig. lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 5 dicembre 2024; CP_1
3) la casa di comune proprietà sarà venduta quando la sig.ra andrà in pensione, e sempre che il figlio della coppia Pt_1 sia economicamente indipendente;
4) il sig. concorrerà al mantenimento del figlio studente maggiorenne versando un contributo di euro CP_1 Per_1
300,00 direttamente al medesimo, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
5) l'assegno unico non spetta più per aver compiuto i 21 anni a luglio 2024; Per_1
6) nulla disporsi a carico dell'uno o dell'altro coniuge quale contributo per il mantenimento, essendo essi economicamente indipendenti;
pagina1 di 2 7) spese legali compensate.”;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza del 4.12.2024 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 4.12.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 9783/2022 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ex art. 473 C.F._1 CP_1 C.F._2 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 15.09.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Piove di Sacco (PD) al n. 56, parte II serie A, anno 2001;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, all'udienza cartolare del 4.12.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza e di seguito integralmente riportate:
“1) la casa familiare sita a Cavarzere (VE) Via A. Manzoni n. 19 sarà assegnata alla sig.ra perché Parte_1 vi conviva con il figlio che ha manifestato l'intenzione di vivere insieme con la madre;
Per_1
2) il sig. lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 5 dicembre 2024; CP_1
3) la casa di comune proprietà sarà venduta quando la sig.ra andrà in pensione, e sempre che il figlio della coppia Pt_1 sia economicamente indipendente;
4) il sig. concorrerà al mantenimento del figlio studente maggiorenne versando un contributo di euro CP_1 Per_1
300,00 direttamente al medesimo, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo;
5) l'assegno unico non spetta più per aver compiuto i 21 anni a luglio 2024; Per_1
6) nulla disporsi a carico dell'uno o dell'altro coniuge quale contributo per il mantenimento, essendo essi economicamente indipendenti;
pagina1 di 2 7) spese legali compensate.”;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza del 4.12.2024 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 4.12.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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