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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 246 R.G.L. del 2018, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
c.da Passo di Piazza sn (cod. fisc. , rappresentato e difeso C.F._1
dagli Avv.ti Seba Virga e Gionata Virga, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in viale Vittorio Veneto n. 221, Grammichele;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., avente sede legale a Roma Controparte_1
in via della Stazione S. Pietro n. 65 (P.IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Fabio Fargetta, per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Tevere n. 153, Gela;
- resistente-
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 14.05.2025, per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2018 il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 19.09.2016 al Controparte_1
04.01.2017 (data in cui il rapporto era cessato a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) con inquadramento di primo livello come da C.C.N.L. del settore
Metalmeccanica-Industria e la qualifica di operaio manovale, conveniva quest'ultima in giudizio per sentirla condannare al pagamento in proprio favore delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti al terzo livello del citato C.C.N.L., nonché di lavoro straordinario, della tredicesima mensilità e del T.F.R. Chiedeva inoltre il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Con memoria depositata l'11.05.2018, si costituiva in giudizio la società convenuta che eccepiva, preliminarmente, il difetto di competenza del Tribunale adito e la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda, nonché la mancata allegazione del testo integrale del CCNL di afferenza e richiamato nell'atto introduttivo. Nel merito, eccepiva l'adibizione del lavoratore, per l'intero periodo dedotto, alle mansioni di inquadramento contrattuale, nonché il regolare pagamento sia della tredicesima che del T.F.R.
Chiedeva dunque, previa declaratoria d'incompetenza territoriale del giudice adito e della nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, il rigetto della stessa, oltre che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, formulando anche domanda per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.
Esperito il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine per la mancata accettazione da parte del ricorrente della proposta giudiziale, la causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi richiesti dal lavoratore e l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti ed acquisita d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
A seguito di diversi rinvii disposti in ragione dell'avvicendarsi di diversi giudici nella titolarità del procedimento, la causa veniva decisa a seguito dell'udienza del 15.05.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
Invero, premesso che l'art. 413 c.p.c. prevede l'applicazione di fori alternativi del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e di quello è ubicata l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, non vi è dubbio che la competenza del presente giudizio si radica innanzi all'adito Tribunale, essendo stato il contratto di lavoro sottoscritto a Gela, come si evince dal contratto, ivi stipulato dalle parti (all. n. 1 al ricorso) ed essendo stato peraltro dedotto in contratto che la prestazione lavorativa si sarebbe dovuta svolgere presso la “sede legale di Gela, in via Venezia n. 369”, irrilevanti essendo ai fini del radicamento della competenza gli ulteriori luoghi presso i quali il lavoratore possa essere stato inviato in trasferta (possibilità pure prevista contrattualmente).
Venendo al merito, non può innanzitutto trovare accoglimento la domanda relativa al pagamento di differenze retributive per mansioni superiori, che appare carente già sul piano allegativo prima ancora che probatorio. Come noto, in tema di riconoscimento di mansioni superiori del lavoratore, l'onere della prova circa il corretto inquadramento lavoristico grava sul lavoratore che lo rivendica, il quale deve, non solo indicare in maniera puntuale le mansioni svolte e la disposizione contrattuale invocata, ma anche fornire elementi probatori che dimostrino la gradazione, l'intensità e le caratteristiche (responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) delle sue attività, rapportandole al modello contrattuale di riferimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 28/04/2015, n. 8589).
In assenza di tali puntuali allegazioni al giudice non è, invero, consentito effettuare il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il quale consta di tre fasi successive, e cioè, “dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (così Cass. n.
20272/ 2010).
Nel caso che ci occupa il ricorrente non ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, ravvisandosi innanzitutto un deficit allegativo in ordine alla
“specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” che connota il Terzo Livello di inquadramento contrattale per espressa previsione del C.C.N.L. di categoria, che comunque
è da escludere il ricorrente potesse vantare, non essendo stata prodotta alcuna documentazione comprovante tali requisiti e considerata, peraltro, la breve esperienza lavorativa dallo stesso maturata alle dipendenze della società convenuta.
Vieppiù, le deduzioni attoree sono rimaste in ogni caso sfornite di prova, non essendo stati neppure articolati capitoli di prova testimoniale tesi al riscontro del reclamato svolgimento di mansioni superiori;
sicché non risulta possibile all'adito Tribunale condurre il richiamato procedimento logico inferenziale al fine di appurare il corretto inquadramento contrattuale delle mansioni svolte dal lavoratore. A conclusioni non dissimili si perviene in ordine alla domanda di pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, rimasta sprovvista di sostegno probatorio alla luce delle dichiarazioni rese dai testi sentiti su istanza del ricorrente.
Va in punto di diritto dato atto che la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione
è stata riconosciuta dalla ricorrente. La relativa prova, di conseguenza, va fornita – come avvenuto nel caso di specie - in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza
(arg. ex Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/06/2018, n. 16150).
Ebbene, non si ritiene sufficientemente fornita la prova del protrarsi della prestazione per un numero di ore eccedenti la misura contrattualmente pattuita, non possedendo le citate dichiarazioni testimoniali quel grado di sufficiente specificità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
Invero, i testi e dopo avere Testimone_1 Testimone_2
premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente nel cantiere sito all'interno CP_2
della fiera di Bologna e di aver ivi osservato un orario lavorativo andante dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e con mezz'ora di pausa pranzo, nulla di specifico sono stati in grado di riferire in ordine agli orari lavorativi espletati dal ricorrente, adibito ad altro reparto. In particolare, il teste si è limitato ad affermare, per vero genericamente, che “quando abbiamo Tes_1 lavorato a Bologna lui lavorava presso un altro reparto, c'erano diversi cantieri, e posso dire che quando abbiamo lavorato insieme lui lavorava tutti i giorni quando c'era da lavorare e se c'era il lavoro capitava che lavorava anche di domenica, non ricordo l'orario di lavoro, se c'era da fare qualche ora in più la facevamo (…) posso dire che iniziavamo alle sette , non so se lui staccava prima perché alcuni andavano via prima, l'orario normale
è 7.00-18.00 ma non sono in grado di dire se anche lui finiva alle 18.00, la pausa pranzo era dalle dodici alle tredici”. In termini non dissimili si pongono le dichiarazioni rese dal teste che ivi si trascrivono per quanto di rilievo: “posso dire che il lavoro è durato Tes_2 un anno ma non so se lui vi ha lavorato per tutto l'anno, io non lavoravo in coppia con
[...]
ma tutti eravamo in quel cantiere. Iniziavamo a lavorare alle ore 7.30 fino alle Pt_1
18.00 anzi di preciso iniziavamo alle 7.00 con pausa pranzo di mezz'ora (…)”. Di nessun pregio, poiché de relato ex parte actoris, sono infine le dichiarazioni rese dai testi in ordine al mancato pagamento al ricorrente del T.F.R., avendo in proposito il teste ichiarato: “non so se ha ricevuto le maggiorazioni ma posso dire che si lamentava Tes_2 per non avere preso il tfr, gli assegni familiari”.
Dall'istruttoria svolta non è dunque emerso, con quel sufficiente grado di specificità richiesto dalla giurisprudenza richiamata, lo svolgimento di lavoro straordinario nella consistenza reclamata dal lavoratore giacché, sebbene non si possa escludere che il
[...]
sia stato di tanto in tanto tenuto ad osservare ore di lavoro in eccedenza rispetto a Pt_1
quelle contrattualmente pattuite, non è possibile né individuare in quali settimane o giorni ciò sia avvenuto né, in ogni caso, ritenere tale circostanza provata alla stregua del canone della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, avendo i testi addirittura affermato di non sapere a che ora il ricorrente terminasse la propria giornata lavorativa né, addirittura, se lo stesso avesse lavorato all'interno del cantiere di Bologna per l'intero periodo dedotto.
Per completezza di motivazione, va dato atto che l'unica dichiarazione testimoniale che potrebbe parzialmente asseverare le deduzioni attoree in ordine all'orario di lavoro osservato dal è quella resa dal teste su precipua domanda del giudice (“solitamente Parte_1 Tes_1 lo vedevo anche all'uscita del lavoro”, dunque alle ore 18:00, avendo egli in precedenza affermato di osservare un orario lavorativo andante dalle 07:00 alle 18:00). Epperò, innanzitutto, non risulta comunque possibile, sulla scorta di tale unica dichiarazione, quale fosse la consistenza oraria giornaliera dell'attività lavorativa del (in assenza di Parte_1
indicazioni in ordine all'orario di inizio della stessa); inoltre, non risulta anche sotto tale aspetto possibile conoscere se tanto sia avvenuto, sistematicamente, vale a dire per l'intero periodo dedotto in ricorso, saltuariamente o episodicamente.
Alla luce di quanto esposto, va dunque rigettata, in quanto infondata, anche la domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario.
Può invece trovare parziale accoglimento la domanda di pagamento delle voci T.F.R. (per euro 303,34) e tredicesima (per euro 216,30), come risultanti dalle buste paga di novembre e dicembre 2016 versate in atti in uno al ricorso, in assenza di prova del pagamento da parte della società datoriale.
Appare equo, in relazione al residuale valore della domanda accolta, compensare nella misura della metà le spese di lite e condannare il ricorrente al pagamento della restante quota della metà in favore della società convenuta. Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale .. (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma
2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” ( in termini la massima di Cass. n.3438/ 2016).
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata per l'intero (e non per la sola quota della metà) nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda, ex art. 5 D.M. citato, e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione 5.200,00 – 26.000,00 parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando ed assorbita ogni altra questione,
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di euro 303,34 a titolo di T.F.R. e di euro 216,30 a titolo di tredicesima, per il lavoro dallo stesso prestato alle dipendenze della società dal 19.09.2016 al 04.01.2017 con inquadramento di primo livello come da C.C.N.L. del settore Metalmeccanica-Industria:
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite dalla stessa sostenute nella misura della metà, spese che liquida, per l'intero, in euro 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dichiara compensate tra le parti le spese per la restante quota della metà.
Così deciso in Gela il 17/06/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi