Articolo 6 della Legge 20 marzo 1964, n. 162
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 aprile 1964
Art. 6.
Il Comitato alla fine della gestione presentera' con una relazione il bilancio consuntivo che sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 11 aprile 1964