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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LI , sezione seconda civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
dr.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 529/2025 del ruolo generale dell'anno 2025, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all'udienza di discussione del 9 luglio 2025 celebrata ex art. 127 ter cpc in forma cartolare e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola De Stefano del Foro di Avellino, C.F.
presso il cui studio in Avellino, via Santissima Trinità n. 36, è C.F._2
elettivamente domiciliata, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la parte Email_1 elegge domicilio digitale;
Appellante
E
( ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] A, procuratrice di sé medesima ex art 86 c.p.c. con studio in Sirignano (AV) alla via Giuseppe Garibaldi 24 presso cui elegge domicilio
Appellata
Oggetto: sfratto per morosità locazione abitativa
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta.
OSSERVATO IN FATTO
-Che il Tribunale di Avellino, a conclusione della fase sommaria del procedimento iscritto al RNG 62/2025 di convalida di sfratto per morosità instaurato dall'avv. CP_1
, difensore di sé stessa, con atto di citazione notificato a
[...] Parte_1
e in data 19.12.2024, pronunciava ordinanza provvisoria di rilascio, Parte_2
ritenendo i motivi di opposizione addotti dalla (unica costituitasi nella fase Parte_1 sommaria)- consistenti in asseriti vizi e difetti dell'immobile locato- inidonei a giustificare la sospensione totale e protratta del pagamento dei canoni di locazione;
con la medesima ordinanza stabiliva nel 28.5.2025 ore 10,00 e ss. la data per la liberazione dell'immobile, disponeva il mutamento di rito, fissando l'udienza del 18.11.2025 per il prosieguo nel merito e assegnava il termine di giorni quindici per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
-Che avverso tale ordinanza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato e contestualmente iscritto a ruolo il 7.2.2025 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Avellino in data 28 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; Nel merito, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda di sfratto per morosità avanzata dall'appellata; In via subordinata,
l'accertamento della sussistenza di gravi vizi dell'immobile locato, con conseguente riduzione del canone di locazione e l'ordine alla locatrice di provvedere agli interventi necessari a rendere l'immobile idoneo all'uso abitativo;
La condanna dell'appellata al risarcimento del danno subito dall'appellante per le condizioni dell'immobile, quantificato in Euro 5.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dello Stato, stante l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
-Che l'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi: 1) erroneità della convalida di sfratto in presenza di vizi dell'immobile; 2) violazione del diritto alla tutela del conduttore ex art. 1581 c.c.; 3) errata valutazione delle prove prodotte dall'appellante;
-Che nel costituirsi fin dalla fase cautelare, l'avv. ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello perché proposto avverso un provvedimento- l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc- espressamente dichiarato non impugnabile dalla norma e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, evidenziando come i motivi dedotti dall'appellante risultassero oggetto del giudizio di merito di primo grado NRG 252/2025 (udienza 18 novembre 2025), pendente innanzi al Tribunale di Avellino, Giudice dott. Califano;
-Che, denegata la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, la causa è stata riservata in decisione dal Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all' udienza del 9.7.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con deposito di note di trattazione in sostituzione della discussione.
OSSERVATO IN DIRITTO
- Che, preliminarmente, va affermata l'ammissibilità dell'appello anche se proposto con atto di citazione invece che con ricorso, posto che lo stesso risulta depositato in data
7.2.2025, nel rispetto del termine lungo applicabile, risultando l'ordinanza provvisoria di rilascio, comunicata dalla cancelleria in data 28.1.2025, non notificata;
- che, sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione avanzata dall'appellata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello quale mezzo di gravame avverso l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 665 cpc, trattandosi di provvedimento che la stessa norma definisce “non impugnabile” e che risulta emessa nella ricorrenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 665 cpc (peraltro non messi in dubbio dall'appellante) e, pertanto, non equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza appellabile;
- che, invero, come chiarito dalla Corte regolatrice nei precedenti ricordati dall'appellata (cfr. Cass. Ordinanza n. 13956 del 03/05/2022; Ordinanza n. 12846 del
06/06/2014) , l'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. non è impugnabile, né è idonea al giudicato poichè non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante e intimato cristallizzano il thema decidendum;
ne consegue che le questioni afferenti l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o, come nella specie, la lamentata erronea valutazione delle ragioni addotte dal conduttore intimato a giustificazione del mancato pagamento dei canoni locativi intimati può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio;
solo se l'ordinanza in questione è emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, è da considerarsi equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato o erroneamente deciso questioni di merito non ne comporta l'appellabilità;
- che, pertanto, l'ordinanza impugnata, emessa nella ricorrenza dei presupposti di legge, non è appellabile;
- che, in conseguenza di ciò, l'impugnazione in esame va dichiarata inammissibile;
- che a tanto consegue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado, ravvisandosi soccombenza anche in relazione a questioni in rito, peraltro nel caso esaminato di piana soluzione in ragione del consolidato orientamento di legittimità di cui si è detto;
- che, ai fini del valore della causa per la liquidazione delle spese del grado, la causa va considerata di valore indeterminato, mancando dati certi rinvenibili in atti (in tema si richiama Cass. ordinanza n. 19606 del 2019), e va tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione per quest'ultima in ragione del rito che non prevede l'appendice scritta);
- che l'inammissibilità dell'appello comporta anche l'applicazione a carico dell'appellante del disposto dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002, non esclusa dall'ammissione al gratuito patrocinio della stessa parte, avendo la Suprema Corte chiarito che “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (cfr.
Cass. Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LI- seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza provvisoria di Parte_1
rilascio ex art. 665 cpc emessa dal Tribunale di Avellino il 28.1.2025 nel procedimento iscritto al RGN 62/2025, così provvede
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna all'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 3011,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dà atto che, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in LI, li 9.7.2025
Il Presidente estensore.
Dr.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LI , sezione seconda civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere
dr.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 529/2025 del ruolo generale dell'anno 2025, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all'udienza di discussione del 9 luglio 2025 celebrata ex art. 127 ter cpc in forma cartolare e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola De Stefano del Foro di Avellino, C.F.
presso il cui studio in Avellino, via Santissima Trinità n. 36, è C.F._2
elettivamente domiciliata, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la parte Email_1 elegge domicilio digitale;
Appellante
E
( ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] A, procuratrice di sé medesima ex art 86 c.p.c. con studio in Sirignano (AV) alla via Giuseppe Garibaldi 24 presso cui elegge domicilio
Appellata
Oggetto: sfratto per morosità locazione abitativa
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta.
OSSERVATO IN FATTO
-Che il Tribunale di Avellino, a conclusione della fase sommaria del procedimento iscritto al RNG 62/2025 di convalida di sfratto per morosità instaurato dall'avv. CP_1
, difensore di sé stessa, con atto di citazione notificato a
[...] Parte_1
e in data 19.12.2024, pronunciava ordinanza provvisoria di rilascio, Parte_2
ritenendo i motivi di opposizione addotti dalla (unica costituitasi nella fase Parte_1 sommaria)- consistenti in asseriti vizi e difetti dell'immobile locato- inidonei a giustificare la sospensione totale e protratta del pagamento dei canoni di locazione;
con la medesima ordinanza stabiliva nel 28.5.2025 ore 10,00 e ss. la data per la liberazione dell'immobile, disponeva il mutamento di rito, fissando l'udienza del 18.11.2025 per il prosieguo nel merito e assegnava il termine di giorni quindici per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
-Che avverso tale ordinanza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato e contestualmente iscritto a ruolo il 7.2.2025 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Avellino in data 28 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; Nel merito, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda di sfratto per morosità avanzata dall'appellata; In via subordinata,
l'accertamento della sussistenza di gravi vizi dell'immobile locato, con conseguente riduzione del canone di locazione e l'ordine alla locatrice di provvedere agli interventi necessari a rendere l'immobile idoneo all'uso abitativo;
La condanna dell'appellata al risarcimento del danno subito dall'appellante per le condizioni dell'immobile, quantificato in Euro 5.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore dello Stato, stante l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
-Che l'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi: 1) erroneità della convalida di sfratto in presenza di vizi dell'immobile; 2) violazione del diritto alla tutela del conduttore ex art. 1581 c.c.; 3) errata valutazione delle prove prodotte dall'appellante;
-Che nel costituirsi fin dalla fase cautelare, l'avv. ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello perché proposto avverso un provvedimento- l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc- espressamente dichiarato non impugnabile dalla norma e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, evidenziando come i motivi dedotti dall'appellante risultassero oggetto del giudizio di merito di primo grado NRG 252/2025 (udienza 18 novembre 2025), pendente innanzi al Tribunale di Avellino, Giudice dott. Califano;
-Che, denegata la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, la causa è stata riservata in decisione dal Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all' udienza del 9.7.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con deposito di note di trattazione in sostituzione della discussione.
OSSERVATO IN DIRITTO
- Che, preliminarmente, va affermata l'ammissibilità dell'appello anche se proposto con atto di citazione invece che con ricorso, posto che lo stesso risulta depositato in data
7.2.2025, nel rispetto del termine lungo applicabile, risultando l'ordinanza provvisoria di rilascio, comunicata dalla cancelleria in data 28.1.2025, non notificata;
- che, sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione avanzata dall'appellata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello quale mezzo di gravame avverso l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 665 cpc, trattandosi di provvedimento che la stessa norma definisce “non impugnabile” e che risulta emessa nella ricorrenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 665 cpc (peraltro non messi in dubbio dall'appellante) e, pertanto, non equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza appellabile;
- che, invero, come chiarito dalla Corte regolatrice nei precedenti ricordati dall'appellata (cfr. Cass. Ordinanza n. 13956 del 03/05/2022; Ordinanza n. 12846 del
06/06/2014) , l'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. non è impugnabile, né è idonea al giudicato poichè non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante e intimato cristallizzano il thema decidendum;
ne consegue che le questioni afferenti l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o, come nella specie, la lamentata erronea valutazione delle ragioni addotte dal conduttore intimato a giustificazione del mancato pagamento dei canoni locativi intimati può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio;
solo se l'ordinanza in questione è emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, è da considerarsi equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato o erroneamente deciso questioni di merito non ne comporta l'appellabilità;
- che, pertanto, l'ordinanza impugnata, emessa nella ricorrenza dei presupposti di legge, non è appellabile;
- che, in conseguenza di ciò, l'impugnazione in esame va dichiarata inammissibile;
- che a tanto consegue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado, ravvisandosi soccombenza anche in relazione a questioni in rito, peraltro nel caso esaminato di piana soluzione in ragione del consolidato orientamento di legittimità di cui si è detto;
- che, ai fini del valore della causa per la liquidazione delle spese del grado, la causa va considerata di valore indeterminato, mancando dati certi rinvenibili in atti (in tema si richiama Cass. ordinanza n. 19606 del 2019), e va tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione per quest'ultima in ragione del rito che non prevede l'appendice scritta);
- che l'inammissibilità dell'appello comporta anche l'applicazione a carico dell'appellante del disposto dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002, non esclusa dall'ammissione al gratuito patrocinio della stessa parte, avendo la Suprema Corte chiarito che “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo” (cfr.
Cass. Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LI- seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza provvisoria di Parte_1
rilascio ex art. 665 cpc emessa dal Tribunale di Avellino il 28.1.2025 nel procedimento iscritto al RGN 62/2025, così provvede
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna all'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 3011,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dà atto che, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in LI, li 9.7.2025
Il Presidente estensore.
Dr.ssa Alessandra Piscitiello