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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3646 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta MAGNABOSCO
e
NI IA, C.F. nata a [...] il C.F._2
18/04/1980, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto NI STERN e
Elisa ROSSETTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi e RI, in separazione dei beni, vivranno separati, Pt_1
liberi di fissare la propria residenza e dimora nonchè domicilio dove vorranno,
con l'obbligo di rispetto reciproco e di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, concedendosi fin da ora qualsivoglia autorizzazione per l'espatrio e/o per il rinnovo dei passaporti o di altro valevole documento anche per le due figlie.
2. L'abitazione coniugale in proprietà del sig. resta Parte_1
nella disponibilità del medesimo. Si dà atto che la IGa RI ha ricevuto un assegno circolare della somma di euro 130.000,00= consegnatole dal sig.
per i lavori di ristrutturazione della sua casa ad Asiago e rinunciando Pt_1
a qualsivoglia altra pretesa futura.
3. Le figlie vengono affidate congiuntamente ai genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa, con collocamento e residenza presso la madre ad Asiago, trascorreranno con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 16,30 quando il padre andrà a prendere a scuola a Canove di Per_1
Roana e, prima o dopo il ridetto orario, anche presso l'abitazione Per_2
della madre, sino alle ore 20,00;
4.Le figlie rimarranno col padre un weekend alternato ogni 15 giorni dal venerdì alle 14.00 fino a domenica alle 20,00 nonché due settimane, anche
2 non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per sei giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il periodo che va dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio,
e per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando altresì di anno in anno
Pasqua e Lunedi' in Albis, la festa del papa' e della mamma ed i rispettivi compleanni, indipendentemente dal calendario delle visite, per permettere ai rispettivi genitori di vedere e trascorrere del tempo con le figlie in tali giorni.
Nel giorno di Natale, indipendentemente dalla calendarizzazione annuale,
ambo i genitori potranno trascorrere alcune ore con le figlie per lo scambio degli auguri. In caso di malattia dei coniugi o di impegni lavorativi, gli stessi potranno recuperare il diritto di visita del giorno non trascorso con esse, previo accordo tra i medesimi. I coniugi potranno avvalersi dell'aiuto dei rispettivi nonni. I giorni suindicati potranno essere modificati previo accordo tra i genitori.
5.Il padre sig. verserà alla IGa RI, entro e non oltre il 10 Pt_1
(dieci) di ogni mese la somma di euro 500,00= per ogni figlia, come contributo al mantenimento delle stesse, pari ad euro 1.000,00= alle coordinate bancarie note alle parti, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale, e al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, noto ai coniugi.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti senza vantare nulla l'uno dall'altro e di non avere alcun bene in comune. I coniugi rinunciano reciprocamente alle somme maturate quali trattamento di fine
3 rapporto. Le detrazioni per le spese sanitarie delle figlie saranno detratte al
50% dai singoli coniugi cosi' per l'assegno unico che sarà suddiviso al 50%.
7. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, in merito ad altre eventuali pretese economiche, con reciproca tombale liberazione da qualsivoglia obbligo, obbligazione e/ responsabilità nonché
rinuncia ad ogni pretesa, diritto ed azione di carattere patrimoniale e/o societario nascente dal matrimonio. La IGa RI si impegna, e così
anche il IG , come da condizioni di separazione, alla rinuncia di Pt_1
qualsivoglia pretesa sui beni mobili, immobili e societari del marito/moglie e/o anche relative ad emolumenti e prestazioni di lavoro. La IGa RI come da accordo di separazione, ha già provveduto il 31.08.2024 a sottoscrivere gli adempimenti notarili relativi alla sua liquidazione quale socia della G.P.
Costruzioni S.r.l.
8. Si dà atto che la IGa RI IA ha già dato seguito al ritiro della querela depositata il 5.7.2023 presso la stazione dei Carabinieri di Canove.
9.Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Asiago (VI) in data
4 05/07/2008.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza irrevocabile n. 1515/2024 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla prevalente Per_2 Per_1
collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita
5 da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso all'espatrio e/o per il rinnovo dei passaporti o di altro valevole documento anche per le due figlie;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
6 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da NI IA in Asiago (VI) il 05/07/2008 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 14, parte
II, serie A, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3646 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta MAGNABOSCO
e
NI IA, C.F. nata a [...] il C.F._2
18/04/1980, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto NI STERN e
Elisa ROSSETTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi e RI, in separazione dei beni, vivranno separati, Pt_1
liberi di fissare la propria residenza e dimora nonchè domicilio dove vorranno,
con l'obbligo di rispetto reciproco e di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, concedendosi fin da ora qualsivoglia autorizzazione per l'espatrio e/o per il rinnovo dei passaporti o di altro valevole documento anche per le due figlie.
2. L'abitazione coniugale in proprietà del sig. resta Parte_1
nella disponibilità del medesimo. Si dà atto che la IGa RI ha ricevuto un assegno circolare della somma di euro 130.000,00= consegnatole dal sig.
per i lavori di ristrutturazione della sua casa ad Asiago e rinunciando Pt_1
a qualsivoglia altra pretesa futura.
3. Le figlie vengono affidate congiuntamente ai genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa, con collocamento e residenza presso la madre ad Asiago, trascorreranno con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 16,30 quando il padre andrà a prendere a scuola a Canove di Per_1
Roana e, prima o dopo il ridetto orario, anche presso l'abitazione Per_2
della madre, sino alle ore 20,00;
4.Le figlie rimarranno col padre un weekend alternato ogni 15 giorni dal venerdì alle 14.00 fino a domenica alle 20,00 nonché due settimane, anche
2 non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per sei giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il periodo che va dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio,
e per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando altresì di anno in anno
Pasqua e Lunedi' in Albis, la festa del papa' e della mamma ed i rispettivi compleanni, indipendentemente dal calendario delle visite, per permettere ai rispettivi genitori di vedere e trascorrere del tempo con le figlie in tali giorni.
Nel giorno di Natale, indipendentemente dalla calendarizzazione annuale,
ambo i genitori potranno trascorrere alcune ore con le figlie per lo scambio degli auguri. In caso di malattia dei coniugi o di impegni lavorativi, gli stessi potranno recuperare il diritto di visita del giorno non trascorso con esse, previo accordo tra i medesimi. I coniugi potranno avvalersi dell'aiuto dei rispettivi nonni. I giorni suindicati potranno essere modificati previo accordo tra i genitori.
5.Il padre sig. verserà alla IGa RI, entro e non oltre il 10 Pt_1
(dieci) di ogni mese la somma di euro 500,00= per ogni figlia, come contributo al mantenimento delle stesse, pari ad euro 1.000,00= alle coordinate bancarie note alle parti, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale, e al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, noto ai coniugi.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti senza vantare nulla l'uno dall'altro e di non avere alcun bene in comune. I coniugi rinunciano reciprocamente alle somme maturate quali trattamento di fine
3 rapporto. Le detrazioni per le spese sanitarie delle figlie saranno detratte al
50% dai singoli coniugi cosi' per l'assegno unico che sarà suddiviso al 50%.
7. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, in merito ad altre eventuali pretese economiche, con reciproca tombale liberazione da qualsivoglia obbligo, obbligazione e/ responsabilità nonché
rinuncia ad ogni pretesa, diritto ed azione di carattere patrimoniale e/o societario nascente dal matrimonio. La IGa RI si impegna, e così
anche il IG , come da condizioni di separazione, alla rinuncia di Pt_1
qualsivoglia pretesa sui beni mobili, immobili e societari del marito/moglie e/o anche relative ad emolumenti e prestazioni di lavoro. La IGa RI come da accordo di separazione, ha già provveduto il 31.08.2024 a sottoscrivere gli adempimenti notarili relativi alla sua liquidazione quale socia della G.P.
Costruzioni S.r.l.
8. Si dà atto che la IGa RI IA ha già dato seguito al ritiro della querela depositata il 5.7.2023 presso la stazione dei Carabinieri di Canove.
9.Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Asiago (VI) in data
4 05/07/2008.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza irrevocabile n. 1515/2024 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla prevalente Per_2 Per_1
collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita
5 da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso all'espatrio e/o per il rinnovo dei passaporti o di altro valevole documento anche per le due figlie;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
6 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da NI IA in Asiago (VI) il 05/07/2008 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 14, parte
II, serie A, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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