Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 425/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata il [...], CF rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vito Crimi, C.F. , pec fax C.F._2 Email_1
09651850680, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Locri n°3, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Distrettuale INPS, in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. C.F._3 Valeria Grandizio ( , dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._4 congiuntamente che disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131), pec Persona_1 t Email_2 appellato E
Controparte_2 appellata non costituita
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il 04/02/2022, la sig.ra esponeva di aver ricevuto, data 20.01.2022, notifica di intimazione di Parte_1 pagamento, recante il numero 09420219003798701000, relativa, ad avvisi di addebito CP_1 contraddistinti dai seguenti numeri: 1) 39420120003672606000, di un ammontare complessivo di € 2.385,11, per contributi IVS anni 2011-2012, presuntivamente notificato il 14.01.2013; 2) 3942013000031660200, di un ammontare complessivo di € 1.226,66, per contributi IVS anni 2012-2013, presuntivamente notificato il 09.04.2013; 3) 3942013000208076600, di un ammontare complessivo di € 2.430,24, per contributi IVS anni 2012-2013, presuntivamente notificato il 14.01.2014; 4) 39420140000405739000, di un
ammontare complessivo di € 2.520,45, per contributi IVS anni 2013-2014, presuntivamente notificato il 27.05.2014; 5) 39420140002002612000, di un ammontare complessivo di € 2.466,83, per contributi IVS anni 2013-2014, presuntivamente notificato il 06.10.2014; 6) 39420150003273859000, di un ammontare complessivo di € 86,95, per contributi IVS anno 2008, presuntivamente notificato il 11.01.2016; 7) 39420160005084211000, di un ammontare complessivo di € 1.442,02, per contributi IVS anno 2009, presuntivamente notificato il 13.01.2017. Chiedeva: 1) Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta e come non dovute le somme portate dalla stesse, per quanto concerne quelle di spettanza di codesta Autorità Giudiziaria, in considerazione dei motivi di cui in ricorso;
2) Conseguentemente dichiarare l'inesistenza degli avvisi di addebito posti a fondamento del provvedimento impugnato e del diritto alla riscossione delle somme in esso indicate, per l'insussistenza del diritto della a procedere alla relativa _3 disposizione ed esecuzione, con riferimento alle violazioni procedurali della normativa in materia di notifica;
3) Dichiarare, inoltre, l'inesistenza degli avvisi di addebito de quibus per l'intervenuta prescrizione, anche successiva alla notifica, del diritto alla riscossione delle somme in esse indicate Costituitosi l chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Evidenziava che la ricorrente aveva impugnato un'intimazione di pagamento cui erano sottesi diversi avvisi di addebito aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani: • 39420120003672606000 – periodi 4/2011, 1/2012 – avviso notificato il 14.01.2013 – credito non ceduto;
• 39420130000316602000 – periodo 2/2012 – avviso notificato il 09.04.2013 – credito non ceduto;
39420130002080766000 – periodi 3- 4/2012 – avviso notificato il 14.01.2014 – credito non ceduto: 39420140000405739000 – periodi 1-2/2013 – avviso notificato il 27.05.2014 – credito non ceduto;
39420140002002612000 – periodi 3-4/2013 – avviso notificato il 06.10.2014 – credito non ceduto;
39420150003273859000– periodo 3/2008 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, scadenza versamento 16.06.2009; da accertamento d'ufficio notificato il 07.05.2014) – avviso notificato il 11.01.2016 – credito non ceduto;
39420160005084211000
- periodi 2-3/2009 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, scadenza versamento 16.06.2010; da accertamento d'ufficio notificato il 20.05.2015) – avviso notificato il 13.01.2017 – credito non ceduto. Nel calcolo dei termini di prescrizione doveva anche tenersi conto della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19. L'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, avevano introdotto due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). L' si costituiva tardivamente e contestava la domanda. _3
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 425/2023 emessa il 14/03/2023, il Tribunale di Reggio Calabria, così provvedeva: “Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui agli avvisi di addebito nn. 39420120003672606000, 39420130000316602000, 39420130002080766000, 39420140000405739000, 39420140002002612000, 39420150003273859000 contestati e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa. Rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio tra le parti”. 3
Osservava il Tribunale, quanto ai vizi formali riferiti all'intimazione, che erano tempestivi e vedevano legittimata passiva solo l perché vizi c.d. propri CP_4 dell'intimazione e non riferiti al ruolo. Essi erano infondati La ricorrente aveva affermato che, in merito alla violazione dell'art. 7, comma 2, legge 212 del 2002, il provvedimento impugnato, come gli atti che ne erano posti a fondamento, richiedevano l'applicabilità delle garanzie procedimentali previste dall'art. 3, L. 241/1990 e, conformemente al disposto della Legge 241/90, dovevano indicare il termine e l'Autorità cui era possibile ricorrere. Le censure sviluppate richiamando la legge 241/90 erano palesemente infondate poiché nessun provvedimento amministrativo in senso proprio, discrezionale, sussisteva e la materia dei contributi si svolgeva sul piano paritario dei diritti e degli obblighi nascenti dalla legge e non era soggetta al potere amministrativo discrezionale. Inoltre, l'art 7 legge 212/2000 non era applicabile alla materia contributiva, ma a quella tributaria Quanto all'omessa notifica degli avvisi di addebito, il motivo era infondato alla luce del CP_ fatto che l - diversamente da quanto replicato dalla parte ricorrente nelle note scritte - aveva depositato gli avvisi di ricevimento e la documentazione postale che rivelava la regolare spedizione e l'arrivo al domicilio. Gli avvisi di addebito, dunque, erano stati notificati e non opposti Quanto alla prescrizione, nel caso di specie era quella quinquennale e rispetto ad essa difettava di legittimazione passiva l dopo quanto affermato da Cass. SU: civ CP_4 n.7514/2022. L' non aveva prodotto prova di atti interruttivi. CP_1 Pertanto, risultava sugli avvisi di addebito: il 39420120003672606000, è stato notificato il 14.01.2013; il 3942013000031660200, notificato il 09.04.2013; il 3942013000208076600, notificato il 14.01.2014 per compiuta giacenza 39420140000405739000, notificato il 27.05.2014; 39420140002002612000, notificato il 06.10.2014; 39420150003273859000, notificato il 11.01.2016; 39420160005084211000, notificato il 13.01.2017, quest'ultimo già sufficiente a escludere la prescrizione tenuto conto del periodo di sospensione per Covid. Per il resto – che comunque non era legittimata passiva – si era costituita oltre CP_4 il termine ex art 416 cpc e aveva prodotto atti precedenti all'intimazione di pagamento impugnata senza dimostrare e documentare come fossero relativi agli avvisi di addebito La pretesa contributiva di predetti avvisi era dunque prescritta, salvo per l'avviso di addebito 39420160005084211000, notificato il 13.01.2017 e non ancora decorso il quinquennio al momento della intimazione opposta Le spese del giudizio andavano compensate per intero stante la parziale fondatezza dei motivi addotti da parte ricorrente nonché per il fatto del difetto di legittimazione passiva dell'ente deputato alla riscossione ( ) ma la questione è stata controversa in CP_4 giurisprudenza fino al recente indirizzo nomofilattico pronunciato da . 7514/22. CP_5
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla sig.ra limitatamente alla Pt_1 compensazione delle spese di lite, erronea, posto che la domanda era stata accolta, con annullamento di ben 6 avvisi di addebito su 7, in violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. 4
L'accoglimento dell'opposizione determinava la soccombenza dei soggetti evocati in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell'attività che aveva condotto all'emanazione dell'atto impositivo. Più nello specifico, si osserva che, oltre alla condotta dell'Ente impositore, anche l'agente di riscossione aveva provocato la necessità del processo e che pertanto anche quest'ultimo era tenuto al pagamento delle spese di lite. Chiedeva, dunque la riforma della sentenza con la condanna dei resistenti alla rifusione della spese di lite e con vittoria delle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi, l' resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Non costituitasi l , la Corte, con ordinanza del 26 febbraio – 7 marzo 2024, CP_4 invitava l'appellante a documentare la notifica dell'atto di appello all _3
, appellata non costituita, posto che in atti non si rinveniva tale notifica.
[...] Rinviata la causa d'ufficio, con ordinanza del 18.11.2024, la Corte rilevato che l'adempimento di cui alla precedente ordinanza non era stato assolto, rinnovava all'appellante l'invito al deposito dell'atto di appello notificato all' _3
, ordinando, in mancanza, la notifica entro il 20 dicembre 2024, disponendo che
[...]
l'udienza di prosieguo, 11.02.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte.
L'ordinanza veniva ritualmente comunicata alle parti e l'appellato depositava note scritte, mentre l'appellante non depositava né la chiesta documentazione, né note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Deve darsi atto che l'appellante, nonostante fosse stato richiesto, con le ordinanze del 26 febbraio 2024 e del 18.11.2024, di depositare l'atto di appello notificato dall , CP_4 tale incombente non ha assolto, sì che il contraddittorio non è integro. La Corte, con ordinanza del 18.11.2024, nell'evenienza in cui l'atto di appello non fosse stato notificato, aveva ordinato all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell entro il termine del 20.12.2024. _3
Tale ordine non è stato ottemperato e vanno, dunque, considerate le conseguenze che l'ordinamento riconnette alla mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio e, comunque, al difetto di integrità del contraddittorio, atteso che nessuna delle altre parti vi ha provveduto, dovendosi considerare che non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio, deve ritenersi onerato dell'osservanza dell'ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 20073/21).
Le conseguenze sono quelle disciplinate dall'art. 307, comma 3, c.p.c. - norma applicabile anche ai giudizi d'impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 359 dello stesso codice alle disposizioni relative al procedimento di primo grado davanti al Tribunale -, secondo cui il processo si estingue, tra l'altro, "qualora le parti alle quali spetta rinnovare la citazione ... o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato
a fissarlo". La ratio della norma è coerente e funzionale alle prescrizioni di cui all'art. 331 c.p.c., non essendo consentito addivenire ad una pronuncia di merito, allorquando il contraddittorio non sia integro e non sia stato integrato. Poiché, nel presente giudizio, il contraddittorio non è stato integrato in grado di appello, nonostante l'ordine impartito dal giudice, deve trovare applicazione l'art. 307, comma 3, c.p.c.. 5
Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, la mancata integrazione del contraddittorio ha come unica conseguenza l'estinzione immediata del processo: “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria”. (Cass. civ. sez. III, 13/09/2019, n. 22866). Per conseguenza, nell'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di merito, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., l'estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , _3 contraddittore necessario, oltre che per ragioni di litisconsorzio necessario processuale, anche per essere contraddittore necessario delle richieste formulate dall'appellante, che ha chiesto la riforma della sentenza non solo nei confronti dell , ma anche dell : “Più CP_1 CP_4 nello specifico, si osserva che, oltre alla condotta dell'Ente impositore, anche l'agente di riscossione ha provocato la necessità del processo e che pertanto anche quest'ultimo è tenuto al pagamento delle spese di lite posto che, ai fini di un diverso riparto delle spese processuali, rilevi la diversità delle condotte e la riconducibilità all'uno o all'altro soggetto del vizio procedimentale accertato …” (così atto di appello pag. 8) e “ … Per l'effetto, condannare le parti soccombenti del giudizio di prime cure alla rifusione di spese ed onorari di lite del predetto giudizio di primo grado, in ragione della soccombenza delle stesse giudizialmente riconosciuta e dichiarata” (così n. 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello). La pronuncia di cui sopra determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese di questo grado di giudizio, in applicazione del principio di diritto, secondo cui: “In caso di ordine di integrazione del contraddittorio ex articolo 102 del Cpc la cui omissione determina la estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire la estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 307del codice di procedura civile. Deriva da quanto precede, pertanto, che nei confronti di una sentenza con la quale sia stata pronunziata la estinzione del processo per inattività delle parti è impossibile indentificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite”. (Cass. civ. sez. II, 14/07/2021, n. 20073).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di , avverso la sentenza n. 542/2023
[...] _3 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14/03/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Visto l'art. 307, comma 3, c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
2) Dichiara compensate fra le parti costituite le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti