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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2228/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2228/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MALIGNANO STUART GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO N.110 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MALIGNANO STUART GIUSEPPE RI GR EL RINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ANNA MALIGNANO STUART (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 MALIGNANO STUART GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO N.110 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MALIGNANO STUART GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO LUIGI e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N.12 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. DI PIETRO LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_2 in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_3 il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELLI PAOLO e dell'avv. , Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA 4 4 ROMApresso il difensore avv. GELLI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al tribunale di Teramo unitamente alla Parte_2 [...]
( e successivamente in riassunzione NA LI UA) di Controparte_5 condannare il e la provincia di unitamente alle loro Controparte_1 CP_2 assicurazioni, al risarcimento del danno patito per la omessa canalizzazione delle acque reflue provenienti dalle strade pubbliche in dipendenza degli eventi atmosferici anno 2010 e 2011. Il CP_1 invoca il caso fortuito e afferma che non è propria competenza provvedere alla manutenzione degli argini di fiumi e torrenti;
comunque invoca il concorso di colpa del danneggiato. Le Generali invocano la non operatività dell'assicurazione del comune per fiumi e torrenti;
fu raggiunto un accordo con provincia di ed Unipol. Nessuna prova costituenda è stata richiesta e quindi, fatte precisare le CP_2 conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di una riassunzione di una causa, originariamente tenutasi davanti al Tribunale Regionale Superiore delle Acque pubbliche, in quanto nel caso di specie non si tratta di acque pubbliche, essendo il danno stato in ipotesi causato da acque piovane mal regimate dal
[...]
Sia la strada comunale, Via Di Iorio, che la strada provinciale Via Riccitelli Controparte_1 presentano carenze strutturali per quanto riguarda il drenaggio delle acque, sono presenti solo cunette stradali, in taluni casi interrotte da materiali e da vegetazione insufficienti a drenare le acque in presenza di eventi meteorici di particolare intensità; l'incrocio tra Via Di Iorio e Via Riccitelli è attraversato da una tubazione proveniente dallo scarico, non autorizzato, del troppo pieno di un laghetto collinare posto a quota altimetrica superiore, che in condizioni di corretto funzionamento fa confluire l'acqua nel torrente Borsacchio;
che non funzionò nei giorni dal primo al tre marzo in quanto ostruita da fango;
le dimensioni insufficienti delle opere di drenaggio del corpo stradale e la concentrazione delle acque provenienti da via Di Iorio, Via Riccitelli e Via Solagna, nonché lo scarico del troppo pieno del laghetto collinare hanno causato l'allagamento della proprietà RI;
questo si evince dalla Consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento effettuato davanti al Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, come trasposto da quella sentenza. Orbene, ove vi fossero state le giuste opere di drenaggio, anche a fronte di eventi di grande portata, non si sarebbe verificata l'alluvione. Questo Tribunale non può che ripetere, come affermato dalla Corte di Appello di Napoli in funzione di
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche con sentenza 81 del 2025, che In materia di responsabilità per danni da esondazione di corsi d'acqua, la è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per CP_6 omessa manutenzione e custodia del demanio idrico, salvo che non dimostri l'intervento di un caso fortuito. La ripetizione di eventi alluvionali e l'accumulo di detriti escludono la natura eccezionale dell'evento, confermando la responsabilità dell'ente preposto. Il danno può essere liquidato anche in via equitativa in mancanza di prova certa circa entità, ma la richiesta deve essere adeguatamente documentata e supportata da elementi oggettivi.
Nel caso di specie è evidente che ove le opere a difesa ( drenaggio, tubo di scarico del troppo pieno ) avessero funzionato a dovere, non si sarebbe verificato l'evento per cui è causa;
cagionato in massima parte dalla interruzione delle cunette stradali da materiali e da vegetazione. Tenuto conto dell'accordo transattivo intervenuto, che sostanzialmente contiene la rinunzia dell'azione dell'attrice contro la e l'assicurazione della provincia, e rilevato che, come ribadito ance da Cassazione, 21017/24, CP_2
La transazione che è stata conclusa con un condebitore solidale può avere effetto estintivo anche nei confronti degli altri condebitori, qualora questi ultimi dichiarano di volerne approfittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.; ne consegue che l'accordo, completamente satisfattorio, come affermato dall'Assicurazione che ha dichiarato di volerne profittare e ritenuto che il caso fortuito non è l'alluvione, quanto il fatto della che non mantenne in efficienza il tubo di scarico non autorizzato a svuotare il laghetto CP_2 collinare;
ove questo avesse funzionato l'alluvione non avrebbe avuto luogo;
e quindi unico responsabile dell'alluvione può essere considerata la , che ha transatto il danno, con il suo CP_2 anomalo scarico di acque sulla strada comunale e quindi poi sulla proprietà degli attori;
e la pagina 2 di 3 manutenzione del tubo non autorizzato indubbiamente spettava alla , che è responsabile per il CP_2 laghetto;
ne consegue che per questo motivo tenuto conto della transazione che per il e CP_1 l'assicurazione è stata da ritenere completamente satisfattiva, e su questa affermazione gli attori non hanno preso alcuna presa di posizione specifica;
la domanda contro il va respinta, e quindi CP_1 nulla va dichiarato per la chiamata in causa ( secondo una lettura di buona fede, i danni derivano da spandimento di acqua , però dovuti a malfunzionamento delle opere di drenaggio, da quindi assimilare alle rotture previste nel contratto di assicurazione;
e quindi ne avrebbe risposto ). La particolarità della fattispecie, in cui sostanzialmente si sono avute due responsabilità di due pubbliche amministrazioni, una delle quali ( la ) maggiore e causativa, come caso fortuito, CP_2 della responsabilità del che comunque ha dichiarato ritualmente di voler approfittare della CP_1 transazione ( a mezzo assicurazione chiamata in causa); il che non ha provocato una presa d'atto con contraddizione specifica da parte interessata, che non ha negato che la transazione sia comunque stata conclusa con il presupposto della liquidazione dell'intero danno per gli attori;
impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda proposta da RI AR AZ Elena, e Controparte_5 poi riassunta, contro il Comune di nulla sulla chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_4
spese di lite compensate tra tutte le parti.
[...]
Teramo 24 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2228/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MALIGNANO STUART GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO N.110 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MALIGNANO STUART GIUSEPPE RI GR EL RINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ANNA MALIGNANO STUART (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2 MALIGNANO STUART GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO N.110 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MALIGNANO STUART GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO LUIGI e Controparte_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LIBERTÀ N.12 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. DI PIETRO LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_2 in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_3 il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELLI PAOLO e dell'avv. , Controparte_4 elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA 4 4 ROMApresso il difensore avv. GELLI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al tribunale di Teramo unitamente alla Parte_2 [...]
( e successivamente in riassunzione NA LI UA) di Controparte_5 condannare il e la provincia di unitamente alle loro Controparte_1 CP_2 assicurazioni, al risarcimento del danno patito per la omessa canalizzazione delle acque reflue provenienti dalle strade pubbliche in dipendenza degli eventi atmosferici anno 2010 e 2011. Il CP_1 invoca il caso fortuito e afferma che non è propria competenza provvedere alla manutenzione degli argini di fiumi e torrenti;
comunque invoca il concorso di colpa del danneggiato. Le Generali invocano la non operatività dell'assicurazione del comune per fiumi e torrenti;
fu raggiunto un accordo con provincia di ed Unipol. Nessuna prova costituenda è stata richiesta e quindi, fatte precisare le CP_2 conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di una riassunzione di una causa, originariamente tenutasi davanti al Tribunale Regionale Superiore delle Acque pubbliche, in quanto nel caso di specie non si tratta di acque pubbliche, essendo il danno stato in ipotesi causato da acque piovane mal regimate dal
[...]
Sia la strada comunale, Via Di Iorio, che la strada provinciale Via Riccitelli Controparte_1 presentano carenze strutturali per quanto riguarda il drenaggio delle acque, sono presenti solo cunette stradali, in taluni casi interrotte da materiali e da vegetazione insufficienti a drenare le acque in presenza di eventi meteorici di particolare intensità; l'incrocio tra Via Di Iorio e Via Riccitelli è attraversato da una tubazione proveniente dallo scarico, non autorizzato, del troppo pieno di un laghetto collinare posto a quota altimetrica superiore, che in condizioni di corretto funzionamento fa confluire l'acqua nel torrente Borsacchio;
che non funzionò nei giorni dal primo al tre marzo in quanto ostruita da fango;
le dimensioni insufficienti delle opere di drenaggio del corpo stradale e la concentrazione delle acque provenienti da via Di Iorio, Via Riccitelli e Via Solagna, nonché lo scarico del troppo pieno del laghetto collinare hanno causato l'allagamento della proprietà RI;
questo si evince dalla Consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento effettuato davanti al Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, come trasposto da quella sentenza. Orbene, ove vi fossero state le giuste opere di drenaggio, anche a fronte di eventi di grande portata, non si sarebbe verificata l'alluvione. Questo Tribunale non può che ripetere, come affermato dalla Corte di Appello di Napoli in funzione di
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche con sentenza 81 del 2025, che In materia di responsabilità per danni da esondazione di corsi d'acqua, la è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per CP_6 omessa manutenzione e custodia del demanio idrico, salvo che non dimostri l'intervento di un caso fortuito. La ripetizione di eventi alluvionali e l'accumulo di detriti escludono la natura eccezionale dell'evento, confermando la responsabilità dell'ente preposto. Il danno può essere liquidato anche in via equitativa in mancanza di prova certa circa entità, ma la richiesta deve essere adeguatamente documentata e supportata da elementi oggettivi.
Nel caso di specie è evidente che ove le opere a difesa ( drenaggio, tubo di scarico del troppo pieno ) avessero funzionato a dovere, non si sarebbe verificato l'evento per cui è causa;
cagionato in massima parte dalla interruzione delle cunette stradali da materiali e da vegetazione. Tenuto conto dell'accordo transattivo intervenuto, che sostanzialmente contiene la rinunzia dell'azione dell'attrice contro la e l'assicurazione della provincia, e rilevato che, come ribadito ance da Cassazione, 21017/24, CP_2
La transazione che è stata conclusa con un condebitore solidale può avere effetto estintivo anche nei confronti degli altri condebitori, qualora questi ultimi dichiarano di volerne approfittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.; ne consegue che l'accordo, completamente satisfattorio, come affermato dall'Assicurazione che ha dichiarato di volerne profittare e ritenuto che il caso fortuito non è l'alluvione, quanto il fatto della che non mantenne in efficienza il tubo di scarico non autorizzato a svuotare il laghetto CP_2 collinare;
ove questo avesse funzionato l'alluvione non avrebbe avuto luogo;
e quindi unico responsabile dell'alluvione può essere considerata la , che ha transatto il danno, con il suo CP_2 anomalo scarico di acque sulla strada comunale e quindi poi sulla proprietà degli attori;
e la pagina 2 di 3 manutenzione del tubo non autorizzato indubbiamente spettava alla , che è responsabile per il CP_2 laghetto;
ne consegue che per questo motivo tenuto conto della transazione che per il e CP_1 l'assicurazione è stata da ritenere completamente satisfattiva, e su questa affermazione gli attori non hanno preso alcuna presa di posizione specifica;
la domanda contro il va respinta, e quindi CP_1 nulla va dichiarato per la chiamata in causa ( secondo una lettura di buona fede, i danni derivano da spandimento di acqua , però dovuti a malfunzionamento delle opere di drenaggio, da quindi assimilare alle rotture previste nel contratto di assicurazione;
e quindi ne avrebbe risposto ). La particolarità della fattispecie, in cui sostanzialmente si sono avute due responsabilità di due pubbliche amministrazioni, una delle quali ( la ) maggiore e causativa, come caso fortuito, CP_2 della responsabilità del che comunque ha dichiarato ritualmente di voler approfittare della CP_1 transazione ( a mezzo assicurazione chiamata in causa); il che non ha provocato una presa d'atto con contraddizione specifica da parte interessata, che non ha negato che la transazione sia comunque stata conclusa con il presupposto della liquidazione dell'intero danno per gli attori;
impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda proposta da RI AR AZ Elena, e Controparte_5 poi riassunta, contro il Comune di nulla sulla chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_4
spese di lite compensate tra tutte le parti.
[...]
Teramo 24 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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