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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 1015 del 2024 R.G.A.C. promosso
DA
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
n. 99 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Sardu ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in La Maddalena, piazza Garibaldi 7,
Parte ricorrente
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Carcassa e CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Daniela Bonacina ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La Maddalena, via
Italia 8,
Parte resistente
E
con l'intervento dell'avv. Giuliana Diana Bandinu, nella sua qualità di curatore speciale del minore
, nato il [...], Persona_1
all'esito dell'udienza del 7.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 ter c.c. depositato il 18.4.2023 , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale era nato, il 10.5.2017, il figlio CP_1
che l'unione ed il rapporto sentimentale si erano deteriorati, al punto da indurli a porre fine Per_1
alla loro relazione, che il ricorrente aveva sempre tenuto una condotta di disinteresse verso il figlio, che era degenerata nel tempo anche in atteggiamenti ostruzionistici nei confronti della madre, quali ad esempio il diniego all'apertura di un libretto postale a favore del minore, cui era conseguita l'impossibilità di ricevere i ratei della pensione di reversibilità spettante al minore, l'opposizione all'iscrizione del bambino presso la scuola più vicina e più idonea alle sue esigenze, il rifiuto di farlo vaccinare, di iscriverlo presso la scuola materna e di fargli ottenere il documento d'identità, chiedeva al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337 ter e segg. c.c., con l'affidamento in via esclusiva del figlio e l'adozione in via d'urgenza dei provvedimenti opportuni.
Il resistente si costituiva in giudizio, contestava le affermazioni della ricorrente e proponeva a sua volta domanda per ottenere l'affidamento in via esclusiva del figlio.
Il Tribunale, ravvisata una situazione di evidente conflitto tra le parti, potenzialmente idonea a precludere l'adeguata rappresentanza processuale del minore da parte dei genitori, ed anche una situazione di conflitto di interessi patrimoniali tra i genitori e il figlio, nominava l'avv. Giuliana Diana
Bandinu curatrice speciale del minore.
Con atto depositato il 18.2.2025 la difesa della ricorrente dichiarava che era deceduto in CP_1
La Maddalena il 16.1.2025, come da certificato di morte che produceva.
All'udienza del 7.3.2025 la causa veniva tenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
Osserva il Collegio che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “…la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta la cessazione della materia del contendere…”, atteso che lo scioglimento del matrimonio determinato da tale evento a norma dell'art. 149 c.c. rende impossibile “…giudicare su una controversia di separazione che rappresenta una modificazione della situazione coniugale quando è ormai venuto meno lo stesso matrimonio”
(Cass. n. 740 del 1990 e, nello stesso senso, Cass. n. 18130 del 2013 e Cass., ord. n. 33346 del 2021).
Pertanto, stante il decesso di , avvenuto in La Maddalena il 16.1.2025, come risulta dal CP_1
certificato di morte prodotto dal difensore della ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia
2 del contendere in ordine a tutte le domande relative all'affidamento del minore ed all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò posto, la domanda avanzata dalla curatrice speciale del minore, volta a mantenere il vincolo all'ordine del Giudice sulla somma di €. 28.458,12, depositata sul libretto n. 000053334393, ed a consentirne l'impiego esclusivamente per spese straordinarie e documentate nell'interesse del minore,
è fondata e deve essere accolta.
, essendo titolare della pensione di reversibilità della nonna paterna, percepisce Persona_1
attualmente un rateo mensile pari ad €. 880,00 circa;
la somma di €. 28.458,12 sopra indicata costituisce la somma dei ratei di pensione sinora erogati in suo favore ed accantonati sul libretto postale in forza di provvedimento emesso dal Tribunale nel corso del giudizio.
Al fine di bilanciare l'esigenza di tutelare ed incrementare il patrimonio del minore con quella di consentirne l'utilizzo per la soddisfazione delle sue esigenze quotidiane, ed in applicazione del principio di cui all'art. 337 ter c.c., che pone al centro di ogni decisione l'attenzione all'interesse morale e materiale del figlio, ritiene il Collegio che corrisponda ad un principio di equità destinare i futuri accrediti della pensione di reversibilità della nonna paterna, per la quota del 60% del rateo mensile, alle ordinarie esigenze di mantenimento del minore, con facoltà di prelievo del relativo importo da parte della madre.
Al fine di soddisfare l'altrettanto primaria esigenza di garantire la conservazione e, ove possibile, di costituire un fondo di risparmio da utilizzarsi per le future esigenze del minore, si dispone che il residuo 40% dei ratei mensili sia versato sul libretto nominativo intestato al minore n. 000053334339, con IBAN [...], e possa essere impiegato esclusivamente per spese straordinarie e documentate nell'interesse del minore, previa autorizzazione del Giudice tutelare.
La ricorrente provvederà, inoltre, al deposito al Giudice tutelare, con frequenza annuale, di un rendiconto relativo alla gestione delle somme di proprietà del minore, sia in relazione a quelle destinate al suo mantenimento ordinario, sia in relazione a quelle accantonate come sopra indicato.
Deve, di conseguenza, disporsi la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l'apertura del relativo fascicolo e l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza.
In considerazione del decesso del padre, e delle negative ripercussioni psicologiche che certamente tale evento ha cagionato al minore, si invitano infine i servizi sociali territorialmente competenti ad attivarsi al fine di predisporre un adeguato percorso di supporto psicologico in favore del minore, anche con la partecipazione della madre, se ritenuto utile o necessario.
3 Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte dalle parti in ordine all'affidamento del minore ed all'esercizio della responsabilità genitoriale;
autorizza a riscuotere i ratei mensili della pensione Cat. 215-730010566292 Cat Parte_1
SOCTPS intestata a – domanda n. 2170978100103 del 12.10.2023, che verrà impiegata, Persona_1
per il 60% di ogni rateo mensile, per il mantenimento del minore, previa apertura di un libretto intestato al minore stesso, e per il residuo 40% mediante versamento sul libretto nominativo intestato al minore n. 000053334339, con IBAN [...], da vincolarsi all'ordine del Giudice tutelare, con l'avvertenza che le somme ivi depositate potranno essere impiegate esclusivamente per spese straordinarie e documentate nell'interesse del minore, previa autorizzazione del Giudice tutelare;
pone a carico della ricorrente l'obbligo di depositare al Giudice tutelare, con frequenza annuale, un rendiconto relativo alla gestione delle somme di proprietà del minore, sia in relazione a quelle destinate al suo mantenimento ordinario, sia in relazione a quelle accantonate come sopra;
dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l'apertura del relativo fascicolo e l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza;
dispone che i servizi sociali territorialmente competenti si attivino al fine di predisporre un adeguato percorso di supporto psicologico in favore del minore, anche con la partecipazione della madre, se ritenuto utile o necessario;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 12.3.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 1015 del 2024 R.G.A.C. promosso
DA
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
n. 99 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Sardu ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in La Maddalena, piazza Garibaldi 7,
Parte ricorrente
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Carcassa e CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Daniela Bonacina ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La Maddalena, via
Italia 8,
Parte resistente
E
con l'intervento dell'avv. Giuliana Diana Bandinu, nella sua qualità di curatore speciale del minore
, nato il [...], Persona_1
all'esito dell'udienza del 7.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 ter c.c. depositato il 18.4.2023 , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale era nato, il 10.5.2017, il figlio CP_1
che l'unione ed il rapporto sentimentale si erano deteriorati, al punto da indurli a porre fine Per_1
alla loro relazione, che il ricorrente aveva sempre tenuto una condotta di disinteresse verso il figlio, che era degenerata nel tempo anche in atteggiamenti ostruzionistici nei confronti della madre, quali ad esempio il diniego all'apertura di un libretto postale a favore del minore, cui era conseguita l'impossibilità di ricevere i ratei della pensione di reversibilità spettante al minore, l'opposizione all'iscrizione del bambino presso la scuola più vicina e più idonea alle sue esigenze, il rifiuto di farlo vaccinare, di iscriverlo presso la scuola materna e di fargli ottenere il documento d'identità, chiedeva al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337 ter e segg. c.c., con l'affidamento in via esclusiva del figlio e l'adozione in via d'urgenza dei provvedimenti opportuni.
Il resistente si costituiva in giudizio, contestava le affermazioni della ricorrente e proponeva a sua volta domanda per ottenere l'affidamento in via esclusiva del figlio.
Il Tribunale, ravvisata una situazione di evidente conflitto tra le parti, potenzialmente idonea a precludere l'adeguata rappresentanza processuale del minore da parte dei genitori, ed anche una situazione di conflitto di interessi patrimoniali tra i genitori e il figlio, nominava l'avv. Giuliana Diana
Bandinu curatrice speciale del minore.
Con atto depositato il 18.2.2025 la difesa della ricorrente dichiarava che era deceduto in CP_1
La Maddalena il 16.1.2025, come da certificato di morte che produceva.
All'udienza del 7.3.2025 la causa veniva tenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
Osserva il Collegio che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “…la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta la cessazione della materia del contendere…”, atteso che lo scioglimento del matrimonio determinato da tale evento a norma dell'art. 149 c.c. rende impossibile “…giudicare su una controversia di separazione che rappresenta una modificazione della situazione coniugale quando è ormai venuto meno lo stesso matrimonio”
(Cass. n. 740 del 1990 e, nello stesso senso, Cass. n. 18130 del 2013 e Cass., ord. n. 33346 del 2021).
Pertanto, stante il decesso di , avvenuto in La Maddalena il 16.1.2025, come risulta dal CP_1
certificato di morte prodotto dal difensore della ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia
2 del contendere in ordine a tutte le domande relative all'affidamento del minore ed all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò posto, la domanda avanzata dalla curatrice speciale del minore, volta a mantenere il vincolo all'ordine del Giudice sulla somma di €. 28.458,12, depositata sul libretto n. 000053334393, ed a consentirne l'impiego esclusivamente per spese straordinarie e documentate nell'interesse del minore,
è fondata e deve essere accolta.
, essendo titolare della pensione di reversibilità della nonna paterna, percepisce Persona_1
attualmente un rateo mensile pari ad €. 880,00 circa;
la somma di €. 28.458,12 sopra indicata costituisce la somma dei ratei di pensione sinora erogati in suo favore ed accantonati sul libretto postale in forza di provvedimento emesso dal Tribunale nel corso del giudizio.
Al fine di bilanciare l'esigenza di tutelare ed incrementare il patrimonio del minore con quella di consentirne l'utilizzo per la soddisfazione delle sue esigenze quotidiane, ed in applicazione del principio di cui all'art. 337 ter c.c., che pone al centro di ogni decisione l'attenzione all'interesse morale e materiale del figlio, ritiene il Collegio che corrisponda ad un principio di equità destinare i futuri accrediti della pensione di reversibilità della nonna paterna, per la quota del 60% del rateo mensile, alle ordinarie esigenze di mantenimento del minore, con facoltà di prelievo del relativo importo da parte della madre.
Al fine di soddisfare l'altrettanto primaria esigenza di garantire la conservazione e, ove possibile, di costituire un fondo di risparmio da utilizzarsi per le future esigenze del minore, si dispone che il residuo 40% dei ratei mensili sia versato sul libretto nominativo intestato al minore n. 000053334339, con IBAN [...], e possa essere impiegato esclusivamente per spese straordinarie e documentate nell'interesse del minore, previa autorizzazione del Giudice tutelare.
La ricorrente provvederà, inoltre, al deposito al Giudice tutelare, con frequenza annuale, di un rendiconto relativo alla gestione delle somme di proprietà del minore, sia in relazione a quelle destinate al suo mantenimento ordinario, sia in relazione a quelle accantonate come sopra indicato.
Deve, di conseguenza, disporsi la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l'apertura del relativo fascicolo e l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza.
In considerazione del decesso del padre, e delle negative ripercussioni psicologiche che certamente tale evento ha cagionato al minore, si invitano infine i servizi sociali territorialmente competenti ad attivarsi al fine di predisporre un adeguato percorso di supporto psicologico in favore del minore, anche con la partecipazione della madre, se ritenuto utile o necessario.
3 Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte dalle parti in ordine all'affidamento del minore ed all'esercizio della responsabilità genitoriale;
autorizza a riscuotere i ratei mensili della pensione Cat. 215-730010566292 Cat Parte_1
SOCTPS intestata a – domanda n. 2170978100103 del 12.10.2023, che verrà impiegata, Persona_1
per il 60% di ogni rateo mensile, per il mantenimento del minore, previa apertura di un libretto intestato al minore stesso, e per il residuo 40% mediante versamento sul libretto nominativo intestato al minore n. 000053334339, con IBAN [...], da vincolarsi all'ordine del Giudice tutelare, con l'avvertenza che le somme ivi depositate potranno essere impiegate esclusivamente per spese straordinarie e documentate nell'interesse del minore, previa autorizzazione del Giudice tutelare;
pone a carico della ricorrente l'obbligo di depositare al Giudice tutelare, con frequenza annuale, un rendiconto relativo alla gestione delle somme di proprietà del minore, sia in relazione a quelle destinate al suo mantenimento ordinario, sia in relazione a quelle accantonate come sopra;
dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l'apertura del relativo fascicolo e l'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza;
dispone che i servizi sociali territorialmente competenti si attivino al fine di predisporre un adeguato percorso di supporto psicologico in favore del minore, anche con la partecipazione della madre, se ritenuto utile o necessario;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 12.3.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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