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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5571 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2019 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Enza Cupparo, presso il cui studio Parte_1 in Santa Maria Capua Vetere, alla via Delle Rose, n. 6 (già II trav, C.so Aldo Moro) elett.te domicilia
(RICORRENTE) CONTRO in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Vincenzo Bizzarro, presso il cui studio sito in Capodrise (CE), alla via Dante n. 37 (RESISTENTE) Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2019, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato alle dipendenze della presso la sede sita in San Nicola la Controparte_1
Strada alla via Appia Antica n. 27, dal 28.5.2014 al 28.2.2015, quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, in virtù di un contratto a tempo indeterminato part-time per 20 ore settimanali con mansioni di commesso di magazzino addetto alle vendite all'ingrosso di cui al livello IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario-distribuzione e servizi. Lamentava di aver osservato sempre un orario di lavoro full-time e di aver percepito per l'intero periodo una retribuzione inferiore alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
di non aver goduto di tutte le ferie spettanti, di non aver mai ricevuto nulla a titolo di lavoro straordinario, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, né il TFR al momento della cessazione del rapporto. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di sentir condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 17.245,23 per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, si costituiva la società convenuta chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, lette le note conclusionali e le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Si rappresenta che in corso di causa l'avv. A. Gaudiano per la parte ricorrente rinunciava al mandato come da rinuncia comunicata al sug. (cfr. note dell'8.7.2024). Pt_1
Ancora, con le note depositate in data 30.1.2025 la società Controparte_1 rappresentava di essere sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria in seguito a provvedimento di sequestro di prevenzione ex art. 20 d. lgs. n. 159/2011 n. 3/2023 e con decreto n.145/2024 è stata sottoposta a confisca con nomina dell'Amministratore Giudiziario dei beni oggetto di sequestro.
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Il ricorso è divenuto improcedibile dal momento che l'azione giudiziale non è più proponibile dinanzi al Giudice del lavoro. Va infatti rilevato che con le note depositate in data 30.1.2025 la società Controparte_1 rappresentava e documentava di essere stata sottoposta ad Amministrazione Giudiziaria in seguito a provvedimento n. 3/2023 del 9.2.2023, depositato il 16.2.2023, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. per l'applicazione delle misure di prevenzione - di sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011, cui ha fatto seguito il decreto n. 5/23 del 2.5.2023 di estensione del sequestro di prevenzione e, successivamente, con decreto n.145/2024 del medesimo Tribunale, depositato il 6.12.2024, la società è stata sottoposta a confisca con nomina dell'Amministratore Giudiziario dei beni oggetto di sequestro. Dalla documentazione prodotta risulta che sono stati sottoposti a sequestro di prevenzione i capitali e i beni strumentali all'esercizio della società ai sensi del Controparte_1
d.lgs. 159/2011, all'esito del procedimento n.r.g. M.P. 157/2022, con conseguente nomina dell'amministratore giudiziario dott. (cfr. produzione parte resistente allegato in data Persona_1
30.01.2025). Orbene tenuto conto che con il presente ricorso parte ricorrente chiede condannarsi la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 17.245,23 a titolo di differenze retributive pretese a vario titolo relativamente ad un periodo (2014-2015) antecedente il sequestro, occorre valutare la procedibilità della domanda proposta dal lavoratore alla stregua della disciplina recata da dal Codice Antimafia, di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione. Nel caso di specie la domanda attorea ha dunque contenuto patrimoniale. L'art. 52 d.lgs. n. 159/2011, ratione temporis applicabile, stabilisce che “1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento ) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”.
2 I menzionati artt. 57, 58 e 59 disciplinano un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, dettando regole specifiche per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, per la presentazione della domanda di ammissione del credito, per la verifica dei crediti e per la formazione dello stato passivo. Per l'espletamento della speciale procedura di verifica incidentale dei crediti ai sensi delle previsioni normative sopra richiamate è funzionalmente competente il giudice che ha adottato la misura, ossia il Tribunale per le Misure di Prevenzione (come nel caso di specie) oppure - nel caso di sequestro preventivo – l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Sul punto, il Tribunale di Roma sentenza n. 32105 del 26.1.15:“Nel caso di datore di lavoro sottoposto alla misura di prevenzione del sequestro, per le tipologie previste dal d.lgs 159/11 spetta, dunque al giudice penale – nella persona del giudice delegato – la competenza a pronunciarsi sulle domande a contenuto patrimoniale avanzate da un lavoratore, mentre al giudice del lavoro permane la competenza ad emettere pronunce di accertamento, quale quella sulla legittimità del licenziamento, stanti le evidenti analogie tra il procedimento di cui agli artt. 52 e ss del d.lgs n. 159/11 e la procedura fallimentare, entrambi postulanti un immobilizzazione patrimoniale a garanzia di interessi superindividuali”. Pertanto, come statuito dagli artt. 52 e ss del d. lgs n. 159/2011, il creditore anteriore al sequestro - qual è il ricorrente - dovrà formulare istanza di ammissione allo stato passivo della procedura, all'indirizzo del giudice penale, cui spetta il potere di decidere sulla formazione dello stato passivo. Non trova, poi, ostacolo il richiamo dell'art 52 alla tutela dei diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro: in tema di misure di prevenzione patrimoniali, tale disposizione deve intendersi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo. Per la suprema Corte (Cass. 6 pen, 13474/2023) “non vanno confusi i requisiti di "certezza" e "liquidità" del diritto, intesi come non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, nonché' del suo ammontare, cui fa riferimento l'articolo 474 c.p.c., per indicare le caratteristiche che deve possedere un diritto affinché' il relativo titolo esecutivo possa dar luogo ad una esecuzione forzata, con il requisito di certezza probatoria richiesto dal Decreto Legislativo cit., articolo 52, comma 1, che è collegato esclusivamente alla collocazione cronologica dell'atto da cui deve risultare l'esistenza di quel diritto. E' la ratio della disposizione in argomento che chiarisce il significato di tale riferimento normativo, avendo il legislatore del 2011 voluto chiaramente evitare che attraverso la tutela di un diritto di credito vantato da un terzo possano essere aggirati gli effetti ablativi derivanti dall'adozione del provvedimento di confisca di prevenzione: esigenza alla quale sono, altresì, collegabili gli altri requisiti richiesti dalla legge per garantire la protezione di quel diritto, quali la buona fede del titolare del credito e, nel caso di atti ricognitivi meramente formali o di titoli cartolari, l'esistenza del rapporto giuridico fondamentale sottostante (v. Decreto Legislativo cit.), articolo 52, comma 1, lettera b), c), e d)… L'anteriorità del titolo o dell'acquisto del credito rispetto al momento del sequestro, di cui al menzionato articolo 52, indica, dunque, la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto - in ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito - prima
3 dell'applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo”. La vis attractiva del foro penale trova il suo fondamento nella necessità di contemperare l'esigenza di qualificare in diritto le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato di beni e quella di fornire tutela ai creditori ante sequestro di accertata buona fede. La giurisprudenza ha chiarito che la ragione giustificativa di tale complesso regolamentare è quella di verificare, prima del soddisfacimento dei crediti, l'esistenza di un collegamento tra i medesimi e l'attività illecita nonché di accertare la buona fede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata (cfr. Trib. Roma 21 ottobre 2019, n. 9060; Trib. Roma 2 luglio 2020, n. 3983). Sul punto, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che “Detta procedura incidentale costituisce un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto e - come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94/2015 - rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni;
dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita” (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7445). A tal fine, la scelta normativa è stata quella di concentrare le pretese creditorie nell'ambito di una procedura concorsuale di accertamento dei crediti anteriori e di liquidazione della massa attiva. Il concorso tra i creditori va inteso in primis sotto il profilo formale, essendo necessario che il Giudice penale accerti le ragioni di credito al ricorrere dei requisiti propri del sistema processual-penalistico, su domanda dell'interessato, e, poi, sotto il profilo sostanziale, potendo solo i creditori ammessi al passivo (il cui credito sia stato accertato non essere strumentale alle attività illecite per le quali si procede in sede penale e, comunque, che siano in buona fede) soddisfarsi sul ricavato della liquidazione Nell'ottica di predisporre una maggiore tutela ai terzi effettivi creditori, il d. lgs n. 159/2011 ha delineato le modalità di accertamento del credito in sede di giudizio relativo alle misure di prevenzione, ricalcando le norme della legge fallimentare, con l'onere, per tutti i creditori, di proporre la domanda di ammissione del proprio credito al passivo. Ne deriva che la domanda di adempimento di un credito anteriore al sequestro penale, proposta al di fuori del procedimento di accertamento dello stato passivo, è improcedibile. E invero, verificatosi il sequestro penale, tutti i diritti di credito anteriori sono tutelabili esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 57 e ss. D. Lgs n. 159/2011, con conseguente preclusione di ogni forma di tutela (sia di mero accertamento, sia di condanna all'adempimento) differente da quella dell'accertamento per così dire endoprocedimentale. La predisposizione ex lege di una specifica procedura dedicata all'accertamento dello stato passivo di società sequestrata impone dunque al creditore anteriore di partecipare al concorso
4 con gli altri creditori, previa domanda volta all'ammissione del proprio credito, rivolta al Giudice Penale (art. 58 D. Lgs n. 159/2011). Deve dichiararsi, pertanto, l'improcedibilità della presente azione, assorbita di ogni altra deduzione ed eccezione formulata dalle parti. La natura della questione affrontata, sopravvenuta in corso di causa, giustifica senz'altro la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) compensa le spese di lite tra le parti Si comunichi Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 7.2.2025 Il Giudice del lavoro Fabiana Iorio
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