Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
1859/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa AR Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1859/2024 R.G.V.G, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) ed nato a [...] il C.F._1 Parte_2
23/01/1986, (C.F. ), entrambi residenti in [...] CodiceFiscale_2
alla via Motta Bardascini n. 15, ed elettivamente domiciliati in Pompei alla via Bartolo Longo n.23 presso lo studio dell'Avv. Barbara Vicedomini, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.05.2025, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento previsto dalla normativa vigente confermando gli accordi già sottoscritti dalle parti e depositati all'atto dell'iscrizione al ruolo così come concordemente modificati in udienza.
Il P.M., in data 26.05.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Santa AR la IT (NA) in data 19/07/2018, dal quale è nata una figlia: nata a [...] Persona_1 il 09/12/2018 minore;
che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti;
che la ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi insieme alla figlia, Pt_1
momentaneamente presso la casa materna sita in Torre Annunziata alla via Volturno 194, di proprietà della stessa;
che il continua a vivere, presso la casa coniugale sita in Santa AR Pt_2
La IT (NA) alla via Motta Bardascini n. 15, di proprietà del di lui padre;
che la sig.ra Pt_1 lavora come cameriera presso il ristorante “Carlino Superior Beef”, in Santa AR La IT;
mentre il sig. è operaio impiegato presso la Novartis. Pt_2
All'udienza di comparizione del 19.05.2025, il giudice delegato, ascoltate le parti, ha rimesso la causa al collegio per l'omologa. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 26.05.2025.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, così come modificate all'udienza di comparizione del 19.05.2025, che non sono in contrasto con norme imperative e risultano conformi agli interessi della prole.
Dalle allegazioni del ricorso introduttivo e dall'udienza di comparizione delle parti è emerso che la sig.ra lavora presso il ristorante “Carlino Superior Beef”, in Santa AR La IT, Pt_1 come cameriera a chiamata percependo in un mese circa euro 120,00; il è operaio Pt_2
impiegato presso la Novartis e percepisce uno stipendio di euro 1.800,00 mensili.
Entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di aver tra loro un rapporto di dialogo sereno e che il papà vede la figlia minore con regolarità.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 19.05.2025 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05/09/1995 e nato a [...] il [...], ai Parte_2
seguenti patti e condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2) La sig.ra ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi insieme alla figlia, Pt_1
momentaneamente presso la casa materna, sita, in Torre Annunziata alla via Volturno 194, di proprietà della stessa.
3) Il sig. continuerà a vivere, presso la casa coniugale sita in Santa AR La IT (NA) Pt_2
alla via Motta Bardascini n. 15, di proprietà del di lui padre;
4) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1
privilegiato presso la casa materna;
5) Il sig. in ragione della propria capacità reddituale, entro il 05 di ogni mese, verserà a Pt_2
titolo di mantenimento, per la figlia minore la somma di euro 300,00 (CINQUECENTO,00), da versarsi a mezzo bonifico bancario o PostePay;
6) Le spese straordinarie nell'interesse della minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quella per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre i genitori si riportano Parte_1 all'allegato piano genitoriale circa il mantenimento, gli impegni, le attività quotidiane, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze natalizie, pasquali ed estive della figlia.
8) Il padre potrà tenere con sé la piccola, il martedì ed il giovedì dalle 18:00 alle 20:00 e a week end alterni, dal sabato mattina con pernottamento e fino alla domenica sera, fermo la possibilità di flessibilità di orario in accordo tra i genitori.
9) I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dalla minore, alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, un anno dal 24 al 27 dicembre con un genitore e dal
30 al 2 gennaio con l'altro e viceversa, il 6 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore, ed anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì in albis;
La minore trascorrerà con il padre n. 15 giorni consecutivi, nel periodo estivo;
periodo che sarà comunicato alla madre sig.ra entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente Parte_1
con le ferie estive di entrambi i genitori.
La figlia, inoltre, trascorrerà con il padre sia il giorno del 19 marzo di ogni anno, che il giorno del compleanno del padre anche quando non ricadranno nei giorni prestabiliti. Nel caso in cui i giorni del compleanno e dell'onomastico della madre cadranno nei giorni di visita del padre, tale giorno sarà recuperato dal sig. nel corso della settimana successiva. Entrambi i genitori si Pt_2
impegneranno a far mantenere un buon rapporto alla minore con i nonni sia materni che paterni.
10) Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non aver reciprocamente nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo, diritto, ragione o causale;
11) I coniugi si accollano fin da ora l'obbligo reciproco di comunicazione di eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
12) Entrambi acconsentono reciprocamente al rilascio dei rispettivi documenti di espatrio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Santa AR la IT per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 6 parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2018);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa AR Rosaria Barbato