Versione
31 dicembre 1999
31 dicembre 1999
Art. 31. (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285) 1. All' articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".
Nota all'art. 31:
- Per il testo della sezione II, del titolo VI, del capo I del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si veda nelle note all'art. 28.
1992, n. 285) 1. All' articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".
Nota all'art. 31:
- Per il testo della sezione II, del titolo VI, del capo I del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si veda nelle note all'art. 28.
Commentari • 2
- 1. Codice della strada, divieto di utilizzare strumenti per localizzare gli autoveloxAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2007 · 8.469418
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2007, n. 12150Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente - Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TT LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 164, presso l'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, rappresentato e difeso dall'avvocato MODENA Franco, giusta mandato in calce al ricorso; - ricorrente - contro PREFETTURA DI TRIESTE; - intimata - avverso la sentenza n. 833/01 del Giudice di Pace di TRIESTE, depositata il 28/09/01; udita la relazione della causa …Leggi di più...
- estensione·
- divieto·
- fattispecie·
- sanzioni·
- circolazione stradale