Articolo 31 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472
Articolo 30Articolo 32
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31 dicembre 1999
Art. 31. (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285) 1. All' articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".
Nota all'art. 31:
- Per il testo della sezione II, del titolo VI, del capo I del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si veda nelle note all'art. 28.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999
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