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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1054/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti TICOZZI
MARCO e DALLA VALLE PAOLA,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
, Controparte_2
pagina 1 di 35 (C.F. ) C.F._2
- appellati -
elettivamente domiciliati in VICENZA, PIAZZA CASTELLO n. 12, con il patrocinio dell'avv. TESSAROLO LUCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 513/2023, pubblicata in data
17.3.23.
Conclusioni della appellante:
nel merito in totale riforma della sentenza 513/2023 depositata il 17 marzo 2023 dal Tribunale di
Padova giudice dr.ssa Elisa Rubbis respingersi la domanda risarcitoria svolta nei confronti dell' , perché infondata in fato ed in Parte_1
diritto, non sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità, mantenersi l'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al reale grado di responsabilità e nei limiti di quanto sarà oggetto di prova attraverso l'applicazione di criteri tecnici e rigorosi, in ogni caso ridimensionando le pretese risarcitorie di danno non patrimoniale e patrimoniale e comunque previo scomputo degli eventuali importi già ricevuti dagli attori a titolo di indennizzo e/o risarcimento per le medesime vicende oggetto del giudizio, comunque ad importo non superiore a quello già offerto in via conciliativa durante il giudizio di primo grado e pari complessivamente ad €
111.486,00.
Spese di entrambi i gradi rifuse o in subordine interamente compensate.
In via istruttoria pagina 2 di 35 Disporsi rinnovazione della CTU con conferimento di incarico ad uno o più consulenti che abbiano specifica e acclarata competenza nella branca neurologica e neurochirurgica per cui è causa (nevralgie trigemino).
Conclusioni degli appellati:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da Parte_2
ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
- Dichiarare inammissibili i motivi n. 6 e 7 dell'atto di appello ai sensi dell'art. 345
c.p.c.;
Nel merito:
- Previa dichiarazione di inammissibilità dei motivi appello n. 6 e 7, rigettare l'appello proposto da contro l'impugnata sentenza n. 513/2023, Parte_2
pubblicata il 17.3.2023 sotto tutti i profili e per tutti i capi, poiché infondato per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sentenza n. 513/2023 emessa dal Tribunale di
Padova e qui impugnata.
In via istruttoria:
- Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte.
Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, e Controparte_1
, premettendo: Controparte_2
- che a seguito della devitalizzazione del penultimo molare mandibolare avvenuta nel pagina 3 di 35 2012, aveva iniziato a manifestare algie facciali, Controparte_1
- che all'esito della visita neurologica del 12.8.15 presso la ULSS 15 Alta Padovana,
veniva formulata diagnosi di dolore facciale atipico con possibile componente nevralgica trigeminale e consigliata valutazione otorinolaringoiatrica con TC,
- che in tale sede si specificava trattarsi di nevralgia trigeminale atipica giacché
durata, caratteristiche del dolore e risposta alla terapia classica erano anomale rispetto alla presentazione della nevralgia trigeminale tipica,
- che pur a fronte della predetta diagnosi, alla successiva visita neurochirurgica effettuata in data 26.4.16 presso l' Controparte_3
, veniva diagnosticata una tipica nevralgia trigeminale della 3^ branca
[...]
destra e quindi consigliato un intervento chirurgico di risoluzione del conflitto neurovascolare, senza nemmeno essersi peritati di ripetere l'esame di risonanza magnetica risalente ad oltre un anno prima,
- che la veniva pertanto sottoposta in data 12.8.16 ad un intervento chirurgico CP_1
di decompressione delle radici del trigemino a destra a conclusione del quale manifestava un intenso dolore all'emivolto destro, tale da richiedere la quasi continua somministrazione di analgesici e antiemetici, via via accentuata nel corso del tempo,
- che la paziente lamentava inoltre disturbi alla vista, con sensazione di un corpo estraneo e lacrimazione persistente,
- che da allora ella era rimasta affetta da un continuo ed intollerabile dolore,
ampiamente superiore a quello patito antecedentemente all'operazione chirurgica,
per il quale era stato consigliato trattamento farmacologico,
hanno convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al ristoro di tutti i danni così patiti, sia patrimoniali (spese mediche) che non patrimoniali pagina 4 di 35 (danno biologico debitamente personalizzato, danno morale, danno da perdita di chance di guarigione, danno riflesso da lesione del rapporto parentale patito dal marito),
maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi moratori fino al saldo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- faceva presente che sin dal 2012 l'attrice era affetta da una nevralgia resistente alla terapia medica conservativa e a carattere ingravescente, altamente invalidante, che l'aveva condotta ad effettuare una serie di accertamenti di vario tipo fino ad approdare al neurochirurgo,
- deduceva che l'intervento chirurgico trovava pertanto piena indicazione considerato,
da un lato, che da vari anni la paziente lamentava dolore non responsivo a soluzioni diverse e, d'altro lato, che la decompressione micro-vascolare presenta un tasso di successo maggiore nei casi di nevralgia trigeminale primaria tipica rispetto a quella atipica,
- ribadiva che l'operazione era stata svolta a regola d'arte,
- riscontrava l'irrilevanza di una serie di imprecisioni lessicali contenute nella cartella clinica,
- affermava che la permanenza delle algie alla branca III^ costituiva una complicanza prevedibile ma non prevenibile, correlata all'intervento eseguito,
- negava che nei giorni di degenza post-operatoria risultasse indicata l'effettuazione di un re-intervento precoce dal momento che le algie riscontrate in quel momento parevano destinate a ridursi progressivamente durante la convalescenza,
- contestava siccome incongrua la quantificazione dei danni operata ex adverso,
osservando non ricorrere i presupposti per il riconoscimento del danno morale e della richiesta personalizzazione,
- evidenziava che il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è riconoscibile pagina 5 di 35 solo in presenza di un totale sconvolgimento dell'esistenza, caratterizzato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, e non già a fronte della mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per il mantenimento dell'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al reale grado di responsabilità, da determinarsi mediante l'applicazione di criteri tecnici e rigorosi.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU medico-legale e il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa a seguito di discussione orale con la sentenza n. 513/23, pubblicata il 17.3.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ricordato che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti della paziente ha natura contrattuale, fondandosi sul contratto di spedalità,
- ritenuto quindi che incombesse alla danneggiata l'onere di fornire la prova del contratto e/o del contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica e/o dell'insorgenza di nuove patologie e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità
causale, restando a carico della struttura la prova che la prestazione sanitaria fosse stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile,
- opinato, al contrario, che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio dal marito dovesse, invece, essere richiamato il diverso istituto della responsabilità aquiliana, stante l'assenza di un rapporto negoziale diretto di questi con la struttura sanitaria,
- riscontrato come, alla luce della CTU, l'intervento cui era stata sottoposta la CP_1
pagina 6 di 35 non fosse assolutamente indicato alla luce del quadro clinico presentato dalla paziente, dal momento che un dolore trigeminale continuo, non pulsante, e pertanto non clinicamente correlato all'andamento dell'onda pressoria intravascolare tipica del conflitto per contiguità neuro-vascolare, trae scarso o nullo giovamento dall'intervento di decompressione,
- atteso, viceversa, che la paziente avrebbe semmai dovuto essere sottoposta a trattamenti non invasivi o meno invasivi come quello in radiofrequenza o quello con gamma knife, residuando l'operazione solo quale ultima ratio,
- rilevato che la intervenuta inversione dei citati trattamenti aveva provocato non solo la mancata soluzione del problema ma, anzi, una intensificazione ed una palese estensione in peggioramento della sintomatologia dolorosa,
- affermata la sussistenza di un danno differenziale biologico permanente nella misura del 18%, da calcolarsi nell'intervallo compreso fa il 15% e il 33% e di un danno biologico temporaneo suddivisibile in tredici giorni in forma assoluta, in venti giorni al 75%, in trenta giorni al 50% e in ulteriori trenta giorni al 33%,
- considerato non potersi riconoscere la richiesta personalizzazione nella misura massima consentita dalle tabelle di Milano, in assenza di specifici elementi allegati e congruamente provati,
- verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione in favore del marito della danneggiata del risarcimento da lesione del rapporto parentale ed altresì per il ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro,
ha condannato la struttura convenuta a risarcire in favore di la somma Controparte_1
di € 153.955,01 ed in favore di la somma di € 40.000,00, già rivalutate Controparte_2
all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti sui predetti importi, come via via svalutati e rivalutati anno per anno dal 12.8.16 e sino alla data di pagina 7 di 35 pubblicazione della sentenza, ed agli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo, disponendo la compensazione di un terzo delle spese di lite e ponendo la quota residua a carico della
. Controparte_3
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva e formulando otto motivi di appello, in forza dei quali ha rinnovato la richiesta di rigetto delle avverse pretese risarcitorie o comunque la loro riduzione entro limiti più congrui, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne hanno comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Accolta l'istanza di inibitoria e richiesto:
- all' di depositare un prospetto aggiornato dell'importo degli emolumenti già CP_4
versati nonché dell'ammontare della rendita eventualmente costituita in favore della danneggiata
- nonché all'INAIL di precisare se, in relazione all'evento oggetto di causa, fossero state aperte pratiche di infortunio in favore di quest'ultima in forza di polizze private,
la Corte formulava alle parti proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, accettata solo dalla struttura sanitaria, sicché la causa veniva quindi rimessa al collegio per l'udienza del 14
maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento negli specifici limiti di pagina 8 di 35 cui al dispositivo.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme,
vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.1 Con i primi tre motivi d'appello, da trattarsi unitariamente in ragione della stretta connessione che li lega, l' Controparte_3
sostiene che il Tribunale abbia travisato i fatti nel ritenere:
- dimostrata l'esistenza di una diagnosi errata da parte dei sanitari, tenuto conto della pagina 9 di 35 effettiva sintomatologia lamentata dalla paziente,
- necessario procedersi, prima dell'intervento, all'esecuzione di ulteriori esami strumentali e diagnostici,
- addebitabile ai sanitari una frettolosa indicazione all'atto chirurgico, senza che prima venissero tentate cure di altro tipo.
In particolare, l'appellante sostiene:
- che gli stessi CTU avrebbero ricondotto i sintomi evidenziati dalla paziente alla macro-categoria delle nevralgie trigeminali per le quali, invano esperiti rimedi farmacologici, l'intervento chirurgico di decompressione del nervo era non soltanto consigliato ma addirittura considerato opzione primaria,
- che i periti d'ufficio avrebbero infatti:
o non soltanto precisato che il tipo di dolore continuo, anziché intermittente e parossistico, non è tale da discriminare di per sé l'orientamento all'intervento di decompressione, giacché circa la metà dei pazienti con nevralgia trigeminale, oltre ai caratteristici attacchi parossistici, presenta pure dolore continuo nello stesso territorio,
o ma anche sottolineato che non risulta del tutto condivisa la tesi secondo cui,
nei casi di nevralgia al trigemino con dolore continuo, il risultato dell'intervento sia più deludente,
- che nella CTU sarebbe addirittura affermato che era stata erronea la classificazione dei sintomi di cui soffriva la paziente alla stregua di un dolore facciale atipico e non di una nevralgia trigeminale idiopatica classica, operata dai medici che avevano avuto in carico la paziente prima che del caso si occupassero i sanitari dell'azienda pagina 10 di 35 ospedaliera,
- che tutti i più recenti studi sul tema delle nevralgie trigeminali non soltanto consentono di escludere ogni ipotetico errore da parte dei medici padovani ma confermano che la diagnosi fu corretta e che alcuna ulteriore indagine strumentale antecedente all'intervento fosse doverosa o financo consigliata,
- che, di conseguenza, l'intervento chirurgico rimane sempre atto consigliato pur anche laddove manchi l'evidenza di conflitto neurovascolare, una volta accertata l'inefficacia della terapia farmacologica o l'impossibilità di proseguirla per le controindicazioni collegate al sempre maggiore dosaggio dei farmaci,
- che risultava inoltre erronea l'idea che sarebbe stato meglio procedere prima con una terapia a base di gammaknife e radiofrequenze e solo dopo con l'operazione di decompressione, essendo questi interventi fra loro alternativi ed equivalenti.
I predetti motivi sono infondati.
Tenuto conto che la materia del contendere presuppone la soluzione del quesito se la paziente fosse affetta da una nevralgia del trigemino, come sostenuto dalla struttura sanitaria, ovvero da un dolore facciale atipico, non suscettibile di miglioramento tramite l'intervento di decompressione, come affermato dagli appellati, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie appare, innanzi tutto, necessario ricordare come i CTU
chiamati ad esprimersi in merito abbiano avuto modo di affermare:
- che il nervo trigemino è costituito prevalentemente da fibre destinate a raccogliere gli stimoli sensitivi provenienti da buona parte del viso e della bocca, oltre che da un piccolo contingente di fibre motorie destinate ai muscoli della masticazione,
- che dai rispettivi territori di innervazione, suddivisi in tre diverse aree, le fibre pagina 11 di 35 sensitive si uniscono a formare tre distinte branche nervose, denominate oftalmica,
mascellare e mandibolare, le quali a loro volta convergono in corrispondenza del ganglio di Per_1
- che la nevralgia del trigemino è una sindrome dolorosa che interessa il territorio di innervazione di una o più branche del nervo, la quale a volte può raggiungere limiti di intensità quasi non sopportabili,
- che alla luce delle attuali conoscenze, se diagnosticata con precisione distinguendo tra le sue varie forme, la nevralgia del trigemino può essere gestita con discreto successo,
- che si pone quindi un problema di classificazione e di diagnosi differenziale tra le varie sindromi dolorose della regione, quale passaggio indispensabile per una corretta indicazione terapeutica,
- che in passato il problema diagnostico principale era dato dalla necessità di distinguere la nevralgia essenziale del trigemino, la cui causa era sostanzialmente sconosciuta, dalle sindromi dolorose trigeminali sintomatiche di patologie di altra natura (neoplastiche, infiammatorie, demielinizzanti),
- che le sindromi essenziali (ovvero apparentemente prive di causa evidente)
venivano trattate con terapia medica o con procedure percutanee che miravano a ledere in maniera specifica e ad impedire la conduzione degli stimoli dolorosi nelle fibre nervose interessate dal dolore,
- che tale soluzione è stata peraltro superata nella seconda metà del gli anni sessante del secolo scorso quando il dott. ha compreso che il dolore trigeminale era Per_2
legato a un contatto tra il nervo ed un'arteria nella fossa cranica posteriore, le cui pagina 12 di 35 ritmiche pulsazioni stimolavano le fibre nervose,
- che la soluzione allora adottata era quella di separare, con tecnica microchirurgica, il nervo dall'arteria con una lisi delle aderenze tra le due strutture e con l'interposizione di un cuscinetto di gelfoam (ora sostituito dal teflon), che facesse da ammortizzatore,
- che ciò, tra le altre cose, ha condotto a modificare, non senza difficoltà, la classificazione delle sindromi dolorose trigeminali in:
o nevralgie trigeminali idiopatiche, riscontrabili in presenza di un dolore in sede orofaciale, quando questo abbia una distribuzione trigeminale e carattere parossistico, nel caso in cui i test diagnostici non confermino lesioni o malattie che ne siano la causa,
o nevralgie trigeminali classiche, caratterizzate dal riscontro a mezzo di appositi esami di un conflitto neurovascolare,
o nevralgie trigeminali secondarie, che si evidenziano quando gli esami dimostrino la sussistenza di una patologia neurologica maggiore,
- che le predette nevralgie trigeminali possono causare sia dolori parossistici sia dolori pressoché continui, questi ultimi anche concorrenti con i primi e spesse volte
(ma non sempre) più lievi, talora determinati dall'esito infausto dell'intervento chirurgico (anche se tale conclusione resta controversa),
- che è comunque certo che dolori parossistici e continui possano migliorare in maniera tra loro indipendente dopo una operazione di decompressione microvascolare, il che suggerisce che la causa di essi sia distinta,
- che dalle menzionate nevralgie trigeminali va invece distinta la sindrome da algie pagina 13 di 35 facciali atipica, caratterizzata da un dolore quotidiano, inizialmente confinato ad una zona della faccia ma che successivamente può diffondersi su più ampi territori, il quale si ripete per più di due ore al giorno, per più di tre mesi, in assenza di deficit neurologici clinicamente rilevanti e la cui fisiopatologia è tutt'ora oscura,
- che la cura di tale sindrome, la quale non è facilmente distinguibile dalla nevralgia trigeminale atipica con dolore persistente di fondo tra una crisi accessionale e l'altra,
prevede una combinazione del trattamento farmacologico con quello non farmacologico, riservandosi i trattamenti invasivi a casi ben selezionati,
- che all'esito della visita del 12.8.15 il dolore patito dalla paziente veniva erroneamente classificato come dolore facciale atipico e non come nevralgia trigeminale idiopatica a causa della sua caratteristica subcontinua,
- che a distanza di otto mesi il dott. , sulla base di tale valutazione clinica, Pt_3
formulava una diagnosi di nevralgia trigeminale mandibolare dx con indicazione all'intervento di decompressione secondo , pur non avendo chiaramente Per_2
identificando nelle immagini RM un conflitto vascolo nervoso,
- che tale indicazione all'intervento non appare peraltro corretta giacché:
o non erano presenti le caratteristiche parossistiche peculiari del dolore della nevralgia trigeminale,
o il dolore aveva una natura tendenzialmente continua,
o non era stato identificato strumentalmente un conflitto vasculo-nervoso,
sicché restava probabile che l'operazione presentasse modeste possibilità di successo, con un rapporto rischio/beneficio sfavorevole per la paziente,
- che, difatti, a seguito dell'intervento si poteva poi notare una incrementata pagina 14 di 35 sofferenza neurologica, tale da rendere inefficaci i trattamenti successivi,
- che, indipendentemente dalla sussistenza o meno di errori esecutivi, non sicuramente deducibile dalla lettura del referto operatorio né oggettivabile ex post
per altra via tecnica, clinica e/o strumentale, lo stesso ha pertanto determinato un peggioramento irreversibile della sintomatologia algo-parestesica,
- che per la valutazione medico-legale del danno derivatone, va allora fatto riferimento al modello di danno iatrogeno incrementativo, essendo la periziata transitata:
o da una fase pregressa di sofferenza parziale della sola branca mandibolare del trigemino, parzialmente responsiva alla terapia medica, e pertanto determinabile alla stregua di una invalidità del 15%,
o ad una fase attuale caratterizzata da un esteso interessamento coinvolgente anche la I^ e la II^ branca nonché dalla presenza di un modesto indebolimento strutturale della teca cranica in ragione della breccia ossea chirurgica, determinabile alla stregua di una invalidità del 33%,
o con un differenziale menomativo complessivo del 18%.
Laddove poi, in sede di risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale, i CTU avevano ulteriormente modo di precisare:
- che la sintomatologia accusata dalla paziente era inquadrabile in un dolore trigeminale continuo,
- che, secondo quanto noto in letteratura, tale tipo di dolore trigeminale (non pulsante e pertanto non clinicamente correlato all'andamento dell'onda pressoria intravascolare, tipica del conflitto per contiguità neurovascolare) trae scarso o nullo pagina 15 di 35 giovamento dall'intervento di decompressione secondo , Per_2
- che gli studi citati dai CTP di parte resistente partono da due presupposti sostanziali,
rispettivamente costituiti dalla intervenuta individuazione del fatto che la patologia lamentata sicuramente dipendesse da un conflitto neurovascolare e che ogni tentativo terapeutico avesse fino a quel momento fallito,
- che entrambi i citati presupposti dovevano peraltro ritenersi assenti nel caso di merito poiché nel 2016:
o non vi era alcuna indagine strumentale che asseverasse il predetto conflitto,
risalendo le immagini RMN disponibili ad un anno prima e non essendo le medesime neppure lontanamente indicative di un conflitto neurovascolare in atto,
o non tutti i tentativi terapeutici erano stati esperiti, venendo la paziente sino a quel momento sottoposta alla sola terapia medica e ad una infiltrazione botulinica, ma non ad altri trattamenti come il gamma knife e la radiofrequenza,
- che la mancata riuscita degli ulteriori tentativi terapeutici effettuati dopo l'intervento non vale a far ritenere che gli stessi avrebbero avuto identico insuccesso laddove praticati in epoca anteriore, poiché nel frattempo la situazione era peggiorata a causa dell'intervento,
- che non corrisponde al vero che la paziente abbia sperimentato un andamento postoperatorio favorevole (indiretta dimostrazione di efficacia perlomeno temporanea dell'approccio chirurgico), dal momento che l'analitica consultazione della cartella clinica permette di rilevare come la abbisognasse durante tutto CP_1
pagina 16 di 35 il ricovero di una costante ed intensa terapia antidolorifica, proseguita senza alcuna interruzione fino alla dimissione.
Ciò posto, esaminando partitamente le varie censure sollevate in proposito dall'azienda ospedaliera, si nota, innanzi tutto, come risulti corretta la sottolineatura del fatto che gli stessi CTU abbiano riconosciuto che nel caso di specie la paziente soffriva di una nevralgia trigeminale idiopatica classica, avendo riscontrato siccome errata la diversa classificazione dei sintomi quale dolore facciale atipico, compiuta dai sanitari che visitarono la in data 12.8.15, prima che la stessa venisse presa in carico dalla CP_1
struttura convenuta.
Chiarito allora quale sia la patologia da cui risulta affetta l'attrice, si osserva come, in effetti, dalla lettura della CTU, sopra riportata, si evinca:
- che, in linea di massima, per questo tipo di problematica l'intervento consigliato ormai da sessant'anni sia quello chirurgico, volto a separare, con tecnica microchirurgica, il nervo in questione dall'arteria situata nella fossa cranica posteriore, le cui ritmiche pulsazioni stimolano le fibre nervose,
- che, d'altro canto, tutte le nevralgie trigeminali (e pertanto anche quelle idiopatiche)
possono causare sia dolori parossistici sia dolori pressoché continui, questi ultimi anche concorrenti con i primi,
- che è comunque assodato che entrambi i tipi di dolore possano migliorare in maniera tra loro indipendente dopo una operazione di decompressione microvascolare.
Il che parrebbe confermare la fondatezza della critica rivolta dalla odierna appellante nei confronti delle conclusioni poi raggiunte dai CTU, in apparente contrasto con pagina 17 di 35 quanto appena rilevato.
Prima di poter condividere siffatta analisi, però, ci si deve anche confrontare con quanto esposto dai CTU in sede di chiarimenti ove gli stessi hanno evidenziato, a maggior specificazione di quanto inizialmente dedotto, sulla base della letteratura citata, che il dolore trigeminale continuo, in quanto non pulsante e pertanto non clinicamente correlato all'andamento dell'onda pressoria intravascolare, tipica del conflitto per contiguità neurovascolare, trae scarso o nullo giovamento dall'intervento di decompressione secondo . Per_2
Il che non appare per nulla contraddittorio, ed al contrario pienamente in linea, con quanto già scritto nella CTU, ove si ricordava come la nevralgia trigeminale classica risulta appunto innescata da un conflitto neurovascolare, debitamente riscontrato.
Derivandone quindi, quale evidente corollario, che l'intervento risulti prioritariamente effettuabile solo lì dove si sia in presenza di una nevralgia trigeminale classica, giacché
negli altri casi i rischi dell'operazione superano comunque i possibili benefici e resta quindi prioritaria l'adozione di altre misure, quali la terapia medica e l'effettuazione di trattamenti di gamma knife e di radiofrequenza, assai meno invasivi.
Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza, riportata nell'elaborato peritale,
secondo cui qualsiasi nevralgia trigeminale può causare dolori sia parossistici che continui, in taluni casi destinati a migliorare in maniera tra loro indipendente dopo una operazione di decompressione microvascolare, giacché:
- per un verso, si sta parlando di possibilità di miglioramento comunque non alte, le quali vale la pena di cercare di conseguire solo ove l'intervento invasivo, che comporta rischi noti, sia effettivamente collegato ad una riscontrata esistenza del pagina 18 di 35 conflitto neurovascolare, alla soluzione del quale l'operazione è precipuamente destinata, ciò che non è a dirsi invece ove l'origine dei dolori sia sconosciuta, come appunto nel caso delle nevralgie trigeminali idiopatiche,
- per altro verso, proprio per tale ragione, appare più corretto e prudenziale eseguire dapprima tutti gli altri trattamenti possibili (che, in quanto meno invasivi, riducono al minimo le possibilità di indesiderate complicanze), il previo ricorso ai quali, nel caso di specie, non è stato peraltro in alcun modo dimostrato da parte della struttura convenuta.
Considerazioni, queste, tra l'altro almeno in parte recepite dagli stessi CTP di parte appellante i quali si sono sempre riferiti all'ipotesi dell'intervento siccome necessariamente residuale (“si evidenzia come gli scriventi medesimi non avessero
assolutamente affermato che l'intervento di decompressione fosse indicato né che
avesse significative probabilità a priori di ottenere un miglioramento del quadro clinico
… gli scriventi infatti avevano unicamente sottolineato come l'intervento di
esplorazione chirurgica secondo potesse essere annoverato tra i trattamenti Per_2
proponibili quale estrema ratio per cercare di migliorare una gravissima
sintomatologia algica comparsa spontaneamente tre anni prima …”).
E pure dovendosi tenere conto del fatto, evidenziato dai CTU a pag. 72 del loro elaborato, che “i recenti sviluppi nei metodi di risonanza consentono la differenziazione
tra un semplice contatto neurovascolare e un'effettiva compressione della radice
trigeminale da parte di un vaso anomalo”, conseguendone che l'indicazione all'intervento di decompressione microvascolare risulta limitata a tali ultimi casi, da ritenersi residuali, e che la stessa va indagata appunto previa la doverosa effettuazione pagina 19 di 35 di siffatta preliminare verifica.
3.2 Con la quarta ragione di contestazione l'originaria convenuta lamenta poi siccome erroneo il giudizio secondo cui le condizioni attuali della paziente sarebbero tutte da ricondurre eziologicamente all'esecuzione dell'intervento, escludendo aprioristicamente la possibile rilevanza causale dei successivi trattamenti cui la medesima si è sottoposta negli anni seguenti.
In proposito, rileva:
- che il mancato successo dell'intervento in termini di omessa risoluzione della sintomatologia dolorosa avvertita dalla paziente è eventualità certamente contemplata in letteratura medica, siccome pure riconosciuto dal Tribunale di
Padova,
- che, essendo l'intervento necessario, non si può allora addossare ai sanitari il rischio del verificarsi delle predette complicanze, tanto più in assenza di una qualsiasi dimostrata malpractice,
- che, d'altro canto, le ipoestesie lamentate dall'attrice costituiscono uno degli effetti collaterali tipici del trattamento con gammaknife, sulle cui modalità di esecuzione nel caso concreto alcun accertamento è stato fatto, ciò che risulterebbe confermato dalla circostanza che le problematiche di cui soffre la paziente sono state per la prima volta rilevate nel luglio del 2019 a circa tre anni di distanza dall'intervento di decompressione microvascolare e, però, solo a distanza di pochi mesi dall'esecuzione a marzo dell'intervento neuro-ablativo.
La censura è infondata.
Ed invero, quanto alla prima delle citate contestazioni, va innanzi tutto ricordato:
pagina 20 di 35 - che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico chirurgica l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente,
giacché l'accettazione di esso in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta in ogni caso la conclusione di un contratto atipico con effetti protettivi nei confronti del terzo da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente,
dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze, conseguendone che la responsabilità
dell'ente nei confronti del paziente assume natura contrattuale (Cass. Sez. Un.
11.1.08 n. 577 e Cass.
5.5.21 n. 11719, 26.2.13 n. 4792, 28.5.04 n. 10297, 21.7.03 n.
11316 e 11.3.02 n. 3492),
- che in tali casi, dovendo farsi applicazione delle ordinarie regole in tema di inadempimento fissate dall'art. 1218 cc, la responsabilità della struttura può
conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cc, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cc, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. 22.9.15 n. 18610, 3.2.12 n. 1620 e 14.6.07 n.
13953).
Le quali considerazioni hanno infine trovato conferma legislativa in sede di emanazione della legge 8.3.17 n. 24 (legge Gelli), il cui art. 7 ha ribadito che la struttura sanitaria o pagina 21 di 35 sociosanitaria pubblica o privata la quale, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 cc, delle loro condotte dolose o colpose in relazione a tutti i danni che siano derivati al paziente da trattamenti praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cc compreso quello morale, ove ricorrano gli estremi di configurabilità oggettiva degli estremi di un reato (Cass.
1.9.99 n. 9198).
Essendosi poi precisato, per quel che riguarda la conseguente distribuzione inter partes
dell'onere probatorio:
- che esso incombe sul paziente/danneggiato per quanto attiene alla prova che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. 12.9.13 n. 20904),
- che resta invece a carico della struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, pur dovendo altresì
riconoscersi che tuttavia l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di
routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, già implica di per sé
la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico,
consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più
probabile che non (Cass. 16.1.09 n. 975),
pagina 22 di 35 In proposito, infatti, non può dimenticarsi come in sede civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno, non sia necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo,
ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica,
derivandone che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi effetto inevitabile della condotta, ma anche quando ne rappresenti un esito altamente probabile e verosimile (Cass. 26.6.07 n. 14759 e 18.4.07 n. 9226).
Di tal che, applicando tali principi al caso di specie, basta osservare come la dedotta rilevanza causale dei successivi trattamenti cui la paziente si sottoponeva negli anni successivi all'intervento avrebbe dovuto essere dimostrata, e non meramente enunciata quale possibilità, dalla struttura sanitaria, che peraltro nulla ha provato in proposito.
Né, a tanto, è sufficiente il riferimento al fatto che i problemi lamentati dall'attrice sarebbero comparsi solo a seguito della effettuazione del trattamento con gamma knife,
effettuato a distanza dall'intervento:
- sia poiché tale censura è stata per la prima volta sollevata solo in appello e fuoriesce pertanto dal thema decidendum come cristallizzatosi nel corso del giudizio di primo grado, durante il quale la questione non è stata sottoposta al contraddittorio tecnico con i CTU e con la controparte, la quale non ha quindi avuto modo di difendersi specificamente sul punto,
- sia giacché a sostegno della stessa non è stato allegato o dedotto alcun riscontro scientifico idoneo a supportarla,
- mentre è pacifico e debitamente riscontrato dai CTU, come già più sopra evidenziato, che la paziente soffrisse di forti dolori all'emivolto destro sin dal pagina 23 di 35 momento dell'uscita dalla sala operatoria, venendo quindi assoggettata ad una continua somministrazione di farmaci antidolorifici.
Quanto, invece, al secondo profilo di censura sollevato con il presente motivo, vale solo osservare come, non essendo allora l'intervento minimamente indicato nel caso di specie, delle conseguenze di esso debba farsi carico l'azienda ospedaliera, anche laddove le stesse costituiscano complicanze note ma non prevenibili, giacché le stesse si sarebbero certamente potute evitare a carico della paziente evitando di sottoporla all'inutile e lesiva operazione che le causava il denunciato aggravamento delle pregresse condizioni di salute.
3.3 Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che vi fossero i presupposti per la quantificazione di un danno iatrogeno differenziale concorrente.
Sul punto si critica il criterio impiegato dai CTU e ratificato dal Tribunale per distinguere le menomazioni coesistenti da quelle concorrenti dal momento che non si tratterebbe tanto di verificare se ad essere colpiti dal secondo evento dannoso (quello iatrogeno) siano gli stessi organi o il medesimo distretto anatomico del danneggiato bensì di verificare se ad essere colpita è la medesima funzione vitale laddove, nel caso di specie, lo sviluppo della quantificazione del danno non risultava aver tenuto conto che l'intervento aveva comportato dei disturbi diversi da quelli preesistenti e che riguardavano branche diverse del trigemino, così facendosi gravare sul personale sanitario la quota di danno estranea alla asserita condotta censurabile e riferibile allo stato anteriore della paziente, già affetta da una grave nevralgia trigeminale di III branca rimasta immutata per caratteristiche rispetto all'epoca precedente l'intervento.
Sicché, qualora si fosse fatta corretta applicazione delle voci tabellari che espressamente pagina 24 di 35 e separatamente contemplano le nuove lesioni patite, in tesi, dopo l'intervento:
- da un lato, il danno in ipotesi ascrivibile all'azienda ospedaliera si sarebbe semmai dovuto quantificare nella minor misura del 10%,
- d'altro lato, l'invalidità avrebbe poi dovuto essere quantificata secondo il valore del punto previsto tra lo 0% e il 10% e non già con spostamento di questo punteggio nella scala tra il 15% e il 25%, essendo esclusa per quanto detto la sussistenza di qualunque ipotesi di danno concorrente.
La doglianza è infondata.
Come ben noto, con riguardo alle contrastate nozioni di concausa di lesione, di cause concorrenti e di cause coesistenti nella produzione di un evento lesivo, la recente pronuncia della Cassazione di n. 28986 dell'11.11.19 ha avuto modo di precisare che la distinzione tra causalità materiale (volta a stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada ascritta) e causalità giuridica (finalizzata invece a stabilire invece il perimetro delle conseguenze dannose risarcibili dell'evento) impone di considerare se la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla vittima del fatto illecito incida sul primo o sul secondo dei due nessi causali, essendo entrambe le ipotesi astrattamente prospettabili.
L'invalidità o la malattia pregresse, infatti, possono teoricamente costituire tanto una concausa di lesione (quando, ad esempio, il responsabile infligga un lieve urto,
altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta, provocandole gravi fratture) quanto una concausa di menomazione (laddove, per ipotesi, il responsabile provochi l'amputazione della mano destra a chi aveva già perduto l'uso della sinistra),
sicché potrebbero venire alternativamente a rilevare sul piano della causalità materiale –
se dovessero rappresentare una concausa della lesione – mentre atterrebbero al piano pagina 25 di 35 della causalità giuridica laddove si traducessero in una concausa di menomazione.
Così che, se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica
(come nel caso dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente poiché la patologia pregressa costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto dell'uomo con essa rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 cp, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità (Cass.
22.12.17 n. 30922 e 13.11.14 n. 24204).
Ed altrettanto è a dirsi con riguardo al caso in cui le preesistenze non abbiano concausato la lesione, né abbiano aggravato o siano state aggravate dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni “coesistenti”), potendo in questo caso le stesse solo eventualmente rilevare sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 cc, ai fini della delimitazione dei danni imputabili eziologicamente al responsabile.
Riguardo alla quale ipotesi la Suprema Corte ha poi prospettato un'alternativa:
- tra il caso in cui le “forzose rinunce” patite dal soggetto leso sarebbero state le medesime anche laddove questi si fosse trovato pienamente integro prima del fatto lesivo, nella quale ipotesi non sarebbe da riconoscere alla preesistenza alcuna rilevanza giuridica ed il danno andrebbe liquidato integralmente come se a patire le conseguenze fosse stata una persona sana, in ragione della inesistenza di una causalità giuridica tra stato anteriore e postumi,
- ed il caso in cui, viceversa, la preesistente condizione di menomazione abbia aggravato le conseguenze dannose, nella quale ultima ipotesi, relativa cioè
pagina 26 di 35 all'aggravamento dei postumi permanenti preesistenti, la Corte riconosce invece la rilevanza della preesistenza.
Con l'ulteriore precisazione che il concetto di coesistenza va valutato a posteriori ed in concreto, non a priori ed in astratto, non potendosi, infatti, escludere aprioristicamente:
- da un lato, che successive menomazioni riguardanti lo stesso organo possano non aggravarsi le une a causa delle altre (si pensi a chi, avendo una ridotta capacità
uditiva, patisca un trauma che provochi la sordità, che però sarebbe stata inevitabile anche se la lesione avesse attinto una persona sana),
- d'altro lato, che menomazioni riguardanti organi diversi mai interferiscano tra loro
(si pensi all'ipotesi della perdita del tatto in una persona non vedente).
Sicché ciò che conta non sono le mere formule definitorie astratte (quali la concorrenza o coesistenza delle menomazioni), né il mero riscontro della medesimezza o diversità
degli organi o delle funzioni menomati, acquisendo rilievo solo in concreto, con il metodo della prognosi postuma, quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente.
Dal che si deduce che se queste ultime possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio,
allora non sussiste alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana.
Mentre, da ultimo, con riferimento all'ipotesi delle menomazioni concorrenti, relative all'ipotesi in cui lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione,
determinando però il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito, i giudici di legittimità
pagina 27 di 35 hanno affermato doversi fissare due ulteriori coordinate di giudizio, statuendo:
- per un verso, che in ordine al criterio di accertamento del danno, tali preesistenze non vengono ad incidere sulla determinazione della percentuale di invalidità
permanente, da determinarsi sempre e comunque in base all'invalidità riscontrabile concretamente e complessivamente,
- per altro verso, con riferimento invece alla liquidazione del danno, che occorre quantificare l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in assenza della condotta censurata, operando poi una sottrazione tra l'una e l'altra (il c.d. danno differenziale).
Fatta allora applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue doversi ritenere che nella fattispecie:
- in primo luogo, non si sia in presenza di una concausa, dal momento che il dolore,
pregresso all'intervento, localizzato nel territorio della III^ branca trigeminale destra, non ha in alcun modo contribuito a causare né la lesione, prodotta dalle complicanze dell'operazione, né la menomazione così derivatane,
- in secondo luogo, non ricorra nemmeno l'ipotesi di una menomazione coesistente,
di per sé del tutto autonoma rispetto a quella causata dal danneggiante, poiché nel caso di specie le conseguenze lesive della preesistenza, venendo ad insistere sul medesimo distretto anatomo-funzionale, sono state aggravate dalle conseguenze dannose derivate dall'evento contestato ai sanitari, tanto che ora la paziente non presenta più un dolore localizzato alla sola emimandibola destra ma piuttosto un'estesa nevralgia trigeminale a tutto l'emivolto, financo con interessamento corneale dell'occhio destro.
pagina 28 di 35 Conseguendone che, essendosi in presenza di una menomazione concorrente, deve allora procedersi, come in effetti compiuto da parte dei CTU, alla determinazione della percentuale di invalidità preesistente (15%) e di quella susseguente (33%), al fine di determinare il differenziale menomativo effettivamente riconoscibile in favore della danneggiata (18%).
3.4 Con la sesta e la settima ragione di gravame si afferma, invece, che non risultano congrue e rimborsabili le spese mediche documentate dall'attrice e che si sia inoltre errato nel determinare l'importo di quelle future nell'ammontare di € 15.000,00.
Sotto un primo profilo, infatti, ci si duole del fatto che siano state poste a carico della appellante spese affrontare prima di rivolgersi all'azienda ospedaliera e spese sborsate per farmaci la cui assunzione in alcun modo poteva dirsi correlata al fatto iatrogeno contestato. Sotto un secondo profilo si censura la circostanza che l'importo delle spese future sia stato determinato senza l'enunciazione di alcun concreto e verificabile parametro oggettivo.
La censura è infondata.
Quanto al primo dei dedotti profili vale osservare come i CTU abbiano dettagliatamente esaminato le singole ricevute dimesse in atti dall'attrice, tanto da aver specificamente chiarito, senza alcuna contestazione in proposito, le singole voci di costo esaminate
(visite specialistiche, cure fisaitriche, accertamenti diagnostici, ticket sanitari, spese per farmaci e materiali vari), sicché non si ravvisano ragioni per porre in dubbio le conclusioni cui i medesimi sono giunti:
- sia in considerazione del fatto che nessuna censura sul punto veniva sollevata in primo grado, così precludendosi l'instaurazione di un contraddittorio tecnico in proposito,
pagina 29 di 35 - sia in ragione del fatto che la doglianza risulta basata sull'esame dei codici numerici contenuti nelle varie ricevute e sull'accoppiamento degli stessi con i codici in proposito censiti dal sistema sanitario e dalle agenzie farmaceutiche che, peraltro,
non sono stati prodotti in causa, impedendo così una qualsiasi possibilità di controllo.
Quanto al secondo profilo di doglianza, invece, una volta considerato come i CTU
abbiano dato atto:
- che “l'intensa e persistente sintomatologia comporta la necessità di assunzione di plurima e costante terapia farmacologica”,
- che le relative spese sostenute in un triennio siano ammontate ad € 2.278,99, con un esborso annuo di € 759,66,
e tenuto altresì conto:
- sia della circostanza che al momento del fatto lesivo la aveva CP_1
cinquantacinque anni,
- sia della necessità di capitalizzare anticipatamente la predetta somma utilizzando i coefficienti elaborati dal Tribunale di Milano, pari nel caso di specie a 19,8569,
ne consegue allora il riconoscimento in favore della stessa dell'importo di € 15.084,49,
sostanzialmente equiparabile a quello liquidato dal Tribunale ed anzi, addirittura,
lievemente maggiore.
3.5 Con l'ottavo motivo di censura si contesta, infine, siccome incongrua la quantificazione del danno patito iure proprio dal marito della danneggiata,
evidenziandosi non essere stato provato che le condizioni di salute della siano CP_1
tali da comportare un oggettivo e concreto impedimento alla prosecuzione delle precedenti abitudini di vita e riscontrandosi l'erroneità della quantificazione operata con riferimento alla percentuale di invalidità patita dalla consorte, senza peraltro tenere pagina 30 di 35 conto del fatto che la medesima, già in precedenza, soffriva di una preesistente invalidità quanto meno del 15%.
Il motivo è parzialmente fondato.
In proposito, ricorda innanzi tutto il collegio come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
– il quale trae fondamento dalla considerazione che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., vada inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546) – spetti anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Con l'unica ma necessaria precisazione che, nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 cc, può postularsi la risarcibilità di tale danno non patrimoniale – consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente agli straordinari bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti – solo ove il fatto lesivo abbia effettivamente e profondamente alterato il normale assetto del predetto rapporto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni dell'uno dei componenti il nucleo famigliare e dei doveri gravanti sugli altri componenti nonché una correlata e determinante riduzione, se non pagina 31 di 35 annullamento, delle positività che dal rapporto parentale dovrebbero derivare a ciascuno di essi (Cass. 31.5.03 n. 8827).
Il quale principio ha poi trovato conferma in altre pronunce relative ad ipotesi in cui il congiunto leso aveva riportato serissimi danni, tali da comportarne una sostanziale invalidità totale (Cass. Sez. Un.
1.7.02 n. 9556 e 3.4.08 n. 8546). Essendosi pure precisato che, in tal caso – costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto – il medesimo, non essendo accertabile con metodi scientifici e potendo essere provato in modo diretto solo quando assuma connotazioni eclatanti, vada necessariamente accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 16.2.12
n. 2228 e 3.4.08 n. 8546).
Ora, dal momento che nel caso di specie le lesioni direttamente addebitabili ai sanitari non hanno raggiunto una particolare gravità – essendo state determinate nella misura differenziale del 18% sulla base di un danno totale comunque contenuto nei limiti del
33% – ritiene la Corte che non ricorrano sufficienti elementi per dare pieno accoglimento alla relativa domanda dal momento che non corrisponde al vero, come affermato dal giudice di prime cure, che il marito si sia trovato “nelle oggettive
difficoltà che discendono dall'accudire una persona totalmente incapace di provvedere
a sé stessa”, essendo pacifico che i postumi permanenti patiti dalla si riflettano, CP_1
soprattutto, sulla sua sfera personale (parestesie dolorose all'emivolto di destra), la quale comunque non ha subito alcuna grave limitazione nell'esplicazione delle proprie attività quotidiane, che non risultano in alcun modo precluse.
Tenuto peraltro conto della circostanza che i CTU hanno fatto menzione di un disagio pagina 32 di 35 psicologico importante, tale da ripercuotersi non solo sulle prospettive esistenziali della danneggiata ma anche da modificare le abitudini di vita, incidendo significativamente nei rapporti relazionali, si reputa ammissibile riconoscere un quantum più modesto,
tenuto conto che il risulta peraltro attinto in maniera solo indiretta e sporadica da CP_2
tale problematica psicologica e non risulta aver compiutamente dimostrato di aver dovuto stravolgere le proprie quotidiane abitudini a seguito della lamentata vicenda.
Sicché, considerato che l'ammontare di € 40.000,00 debba essere innanzi tutto dimezzato in ragione della limitata incidenza dei postumi sulla vita quotidiana del consorte e poi ulteriormente dimezzato in considerazione del fatto che tale pregiudizio dipende comunque per la metà dalle preesistenze morbose di cui già soffriva la , CP_1
residua dovuta in favore del marito la minor somma di € 10.000,00.
3.6 Con l'ultimo motivo di gravame si contesta la mancata assunzione delle prove finalizzate a verificare l'effettiva percezione da parte della Contin di indennizzi o ristori a qualunque titolo in relazione agli eventi di causa.
La censura è infondata.
Ed invero, a seguito della richiesta d informazioni rivolta da questa Corte all' ed CP_4
all'INAIL è emerso che la danneggiata non abbia ricevuto alcunché, a qualunque titolo, con riferimento all'odierna vicenda.
3.7 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento del complessivo importo di € 163.955,01, di cui € 153.955,01 in favore di ed € Controparte_1
10.000,00 in favore di . Controparte_2
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
pagina 33 di 35 - della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, previa compensazione di un terzo di quelle del secondo grado, atteso il parziale accoglimento dell'appello, determinandole come già
tassate dal Tribunale di Padova per il primo grado ed in € 6.660,67 quanto al giudizio d'appello sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
pagina 34 di 35 Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00 – 1/3 = € 6.660,67
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 513/23, pubblicata in data 17.3.23,
che per il resto conferma:
1) condanna l' , al pagamento Controparte_3
della somma di € 153.955,01 in favore di e di € 10.000,00 in favore Controparte_1
di , già all'attualità, oltre gli interessi legali tempo per tempo vigenti, Controparte_2
sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal
12.8.16 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché, sulle somme finali complessive di cui sopra, gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo;
2) compensa fra le parti le spese di lite di questo grado nella misura di un terzo,
condannando la parte appellante a rifondere in favore della controparte la quota residua che liquida in € 6.660,67, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Luca Tessarolo, dichiaratosi procuratore antistatario;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 35 di 35
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1054/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti TICOZZI
MARCO e DALLA VALLE PAOLA,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._1
, Controparte_2
pagina 1 di 35 (C.F. ) C.F._2
- appellati -
elettivamente domiciliati in VICENZA, PIAZZA CASTELLO n. 12, con il patrocinio dell'avv. TESSAROLO LUCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 513/2023, pubblicata in data
17.3.23.
Conclusioni della appellante:
nel merito in totale riforma della sentenza 513/2023 depositata il 17 marzo 2023 dal Tribunale di
Padova giudice dr.ssa Elisa Rubbis respingersi la domanda risarcitoria svolta nei confronti dell' , perché infondata in fato ed in Parte_1
diritto, non sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità, mantenersi l'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al reale grado di responsabilità e nei limiti di quanto sarà oggetto di prova attraverso l'applicazione di criteri tecnici e rigorosi, in ogni caso ridimensionando le pretese risarcitorie di danno non patrimoniale e patrimoniale e comunque previo scomputo degli eventuali importi già ricevuti dagli attori a titolo di indennizzo e/o risarcimento per le medesime vicende oggetto del giudizio, comunque ad importo non superiore a quello già offerto in via conciliativa durante il giudizio di primo grado e pari complessivamente ad €
111.486,00.
Spese di entrambi i gradi rifuse o in subordine interamente compensate.
In via istruttoria pagina 2 di 35 Disporsi rinnovazione della CTU con conferimento di incarico ad uno o più consulenti che abbiano specifica e acclarata competenza nella branca neurologica e neurochirurgica per cui è causa (nevralgie trigemino).
Conclusioni degli appellati:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da Parte_2
ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;
- Dichiarare inammissibili i motivi n. 6 e 7 dell'atto di appello ai sensi dell'art. 345
c.p.c.;
Nel merito:
- Previa dichiarazione di inammissibilità dei motivi appello n. 6 e 7, rigettare l'appello proposto da contro l'impugnata sentenza n. 513/2023, Parte_2
pubblicata il 17.3.2023 sotto tutti i profili e per tutti i capi, poiché infondato per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sentenza n. 513/2023 emessa dal Tribunale di
Padova e qui impugnata.
In via istruttoria:
- Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte.
Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, e Controparte_1
, premettendo: Controparte_2
- che a seguito della devitalizzazione del penultimo molare mandibolare avvenuta nel pagina 3 di 35 2012, aveva iniziato a manifestare algie facciali, Controparte_1
- che all'esito della visita neurologica del 12.8.15 presso la ULSS 15 Alta Padovana,
veniva formulata diagnosi di dolore facciale atipico con possibile componente nevralgica trigeminale e consigliata valutazione otorinolaringoiatrica con TC,
- che in tale sede si specificava trattarsi di nevralgia trigeminale atipica giacché
durata, caratteristiche del dolore e risposta alla terapia classica erano anomale rispetto alla presentazione della nevralgia trigeminale tipica,
- che pur a fronte della predetta diagnosi, alla successiva visita neurochirurgica effettuata in data 26.4.16 presso l' Controparte_3
, veniva diagnosticata una tipica nevralgia trigeminale della 3^ branca
[...]
destra e quindi consigliato un intervento chirurgico di risoluzione del conflitto neurovascolare, senza nemmeno essersi peritati di ripetere l'esame di risonanza magnetica risalente ad oltre un anno prima,
- che la veniva pertanto sottoposta in data 12.8.16 ad un intervento chirurgico CP_1
di decompressione delle radici del trigemino a destra a conclusione del quale manifestava un intenso dolore all'emivolto destro, tale da richiedere la quasi continua somministrazione di analgesici e antiemetici, via via accentuata nel corso del tempo,
- che la paziente lamentava inoltre disturbi alla vista, con sensazione di un corpo estraneo e lacrimazione persistente,
- che da allora ella era rimasta affetta da un continuo ed intollerabile dolore,
ampiamente superiore a quello patito antecedentemente all'operazione chirurgica,
per il quale era stato consigliato trattamento farmacologico,
hanno convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al ristoro di tutti i danni così patiti, sia patrimoniali (spese mediche) che non patrimoniali pagina 4 di 35 (danno biologico debitamente personalizzato, danno morale, danno da perdita di chance di guarigione, danno riflesso da lesione del rapporto parentale patito dal marito),
maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi moratori fino al saldo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- faceva presente che sin dal 2012 l'attrice era affetta da una nevralgia resistente alla terapia medica conservativa e a carattere ingravescente, altamente invalidante, che l'aveva condotta ad effettuare una serie di accertamenti di vario tipo fino ad approdare al neurochirurgo,
- deduceva che l'intervento chirurgico trovava pertanto piena indicazione considerato,
da un lato, che da vari anni la paziente lamentava dolore non responsivo a soluzioni diverse e, d'altro lato, che la decompressione micro-vascolare presenta un tasso di successo maggiore nei casi di nevralgia trigeminale primaria tipica rispetto a quella atipica,
- ribadiva che l'operazione era stata svolta a regola d'arte,
- riscontrava l'irrilevanza di una serie di imprecisioni lessicali contenute nella cartella clinica,
- affermava che la permanenza delle algie alla branca III^ costituiva una complicanza prevedibile ma non prevenibile, correlata all'intervento eseguito,
- negava che nei giorni di degenza post-operatoria risultasse indicata l'effettuazione di un re-intervento precoce dal momento che le algie riscontrate in quel momento parevano destinate a ridursi progressivamente durante la convalescenza,
- contestava siccome incongrua la quantificazione dei danni operata ex adverso,
osservando non ricorrere i presupposti per il riconoscimento del danno morale e della richiesta personalizzazione,
- evidenziava che il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è riconoscibile pagina 5 di 35 solo in presenza di un totale sconvolgimento dell'esistenza, caratterizzato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, e non già a fronte della mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per il mantenimento dell'obbligazione risarcitoria in via strettamente proporzionale al reale grado di responsabilità, da determinarsi mediante l'applicazione di criteri tecnici e rigorosi.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'esperimento di CTU medico-legale e il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata quindi decisa a seguito di discussione orale con la sentenza n. 513/23, pubblicata il 17.3.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ricordato che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti della paziente ha natura contrattuale, fondandosi sul contratto di spedalità,
- ritenuto quindi che incombesse alla danneggiata l'onere di fornire la prova del contratto e/o del contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica e/o dell'insorgenza di nuove patologie e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità
causale, restando a carico della struttura la prova che la prestazione sanitaria fosse stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile,
- opinato, al contrario, che in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio dal marito dovesse, invece, essere richiamato il diverso istituto della responsabilità aquiliana, stante l'assenza di un rapporto negoziale diretto di questi con la struttura sanitaria,
- riscontrato come, alla luce della CTU, l'intervento cui era stata sottoposta la CP_1
pagina 6 di 35 non fosse assolutamente indicato alla luce del quadro clinico presentato dalla paziente, dal momento che un dolore trigeminale continuo, non pulsante, e pertanto non clinicamente correlato all'andamento dell'onda pressoria intravascolare tipica del conflitto per contiguità neuro-vascolare, trae scarso o nullo giovamento dall'intervento di decompressione,
- atteso, viceversa, che la paziente avrebbe semmai dovuto essere sottoposta a trattamenti non invasivi o meno invasivi come quello in radiofrequenza o quello con gamma knife, residuando l'operazione solo quale ultima ratio,
- rilevato che la intervenuta inversione dei citati trattamenti aveva provocato non solo la mancata soluzione del problema ma, anzi, una intensificazione ed una palese estensione in peggioramento della sintomatologia dolorosa,
- affermata la sussistenza di un danno differenziale biologico permanente nella misura del 18%, da calcolarsi nell'intervallo compreso fa il 15% e il 33% e di un danno biologico temporaneo suddivisibile in tredici giorni in forma assoluta, in venti giorni al 75%, in trenta giorni al 50% e in ulteriori trenta giorni al 33%,
- considerato non potersi riconoscere la richiesta personalizzazione nella misura massima consentita dalle tabelle di Milano, in assenza di specifici elementi allegati e congruamente provati,
- verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione in favore del marito della danneggiata del risarcimento da lesione del rapporto parentale ed altresì per il ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro,
ha condannato la struttura convenuta a risarcire in favore di la somma Controparte_1
di € 153.955,01 ed in favore di la somma di € 40.000,00, già rivalutate Controparte_2
all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti sui predetti importi, come via via svalutati e rivalutati anno per anno dal 12.8.16 e sino alla data di pagina 7 di 35 pubblicazione della sentenza, ed agli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo, disponendo la compensazione di un terzo delle spese di lite e ponendo la quota residua a carico della
. Controparte_3
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva e formulando otto motivi di appello, in forza dei quali ha rinnovato la richiesta di rigetto delle avverse pretese risarcitorie o comunque la loro riduzione entro limiti più congrui, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne hanno comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Accolta l'istanza di inibitoria e richiesto:
- all' di depositare un prospetto aggiornato dell'importo degli emolumenti già CP_4
versati nonché dell'ammontare della rendita eventualmente costituita in favore della danneggiata
- nonché all'INAIL di precisare se, in relazione all'evento oggetto di causa, fossero state aperte pratiche di infortunio in favore di quest'ultima in forza di polizze private,
la Corte formulava alle parti proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, accettata solo dalla struttura sanitaria, sicché la causa veniva quindi rimessa al collegio per l'udienza del 14
maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento negli specifici limiti di pagina 8 di 35 cui al dispositivo.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme,
vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.1 Con i primi tre motivi d'appello, da trattarsi unitariamente in ragione della stretta connessione che li lega, l' Controparte_3
sostiene che il Tribunale abbia travisato i fatti nel ritenere:
- dimostrata l'esistenza di una diagnosi errata da parte dei sanitari, tenuto conto della pagina 9 di 35 effettiva sintomatologia lamentata dalla paziente,
- necessario procedersi, prima dell'intervento, all'esecuzione di ulteriori esami strumentali e diagnostici,
- addebitabile ai sanitari una frettolosa indicazione all'atto chirurgico, senza che prima venissero tentate cure di altro tipo.
In particolare, l'appellante sostiene:
- che gli stessi CTU avrebbero ricondotto i sintomi evidenziati dalla paziente alla macro-categoria delle nevralgie trigeminali per le quali, invano esperiti rimedi farmacologici, l'intervento chirurgico di decompressione del nervo era non soltanto consigliato ma addirittura considerato opzione primaria,
- che i periti d'ufficio avrebbero infatti:
o non soltanto precisato che il tipo di dolore continuo, anziché intermittente e parossistico, non è tale da discriminare di per sé l'orientamento all'intervento di decompressione, giacché circa la metà dei pazienti con nevralgia trigeminale, oltre ai caratteristici attacchi parossistici, presenta pure dolore continuo nello stesso territorio,
o ma anche sottolineato che non risulta del tutto condivisa la tesi secondo cui,
nei casi di nevralgia al trigemino con dolore continuo, il risultato dell'intervento sia più deludente,
- che nella CTU sarebbe addirittura affermato che era stata erronea la classificazione dei sintomi di cui soffriva la paziente alla stregua di un dolore facciale atipico e non di una nevralgia trigeminale idiopatica classica, operata dai medici che avevano avuto in carico la paziente prima che del caso si occupassero i sanitari dell'azienda pagina 10 di 35 ospedaliera,
- che tutti i più recenti studi sul tema delle nevralgie trigeminali non soltanto consentono di escludere ogni ipotetico errore da parte dei medici padovani ma confermano che la diagnosi fu corretta e che alcuna ulteriore indagine strumentale antecedente all'intervento fosse doverosa o financo consigliata,
- che, di conseguenza, l'intervento chirurgico rimane sempre atto consigliato pur anche laddove manchi l'evidenza di conflitto neurovascolare, una volta accertata l'inefficacia della terapia farmacologica o l'impossibilità di proseguirla per le controindicazioni collegate al sempre maggiore dosaggio dei farmaci,
- che risultava inoltre erronea l'idea che sarebbe stato meglio procedere prima con una terapia a base di gammaknife e radiofrequenze e solo dopo con l'operazione di decompressione, essendo questi interventi fra loro alternativi ed equivalenti.
I predetti motivi sono infondati.
Tenuto conto che la materia del contendere presuppone la soluzione del quesito se la paziente fosse affetta da una nevralgia del trigemino, come sostenuto dalla struttura sanitaria, ovvero da un dolore facciale atipico, non suscettibile di miglioramento tramite l'intervento di decompressione, come affermato dagli appellati, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie appare, innanzi tutto, necessario ricordare come i CTU
chiamati ad esprimersi in merito abbiano avuto modo di affermare:
- che il nervo trigemino è costituito prevalentemente da fibre destinate a raccogliere gli stimoli sensitivi provenienti da buona parte del viso e della bocca, oltre che da un piccolo contingente di fibre motorie destinate ai muscoli della masticazione,
- che dai rispettivi territori di innervazione, suddivisi in tre diverse aree, le fibre pagina 11 di 35 sensitive si uniscono a formare tre distinte branche nervose, denominate oftalmica,
mascellare e mandibolare, le quali a loro volta convergono in corrispondenza del ganglio di Per_1
- che la nevralgia del trigemino è una sindrome dolorosa che interessa il territorio di innervazione di una o più branche del nervo, la quale a volte può raggiungere limiti di intensità quasi non sopportabili,
- che alla luce delle attuali conoscenze, se diagnosticata con precisione distinguendo tra le sue varie forme, la nevralgia del trigemino può essere gestita con discreto successo,
- che si pone quindi un problema di classificazione e di diagnosi differenziale tra le varie sindromi dolorose della regione, quale passaggio indispensabile per una corretta indicazione terapeutica,
- che in passato il problema diagnostico principale era dato dalla necessità di distinguere la nevralgia essenziale del trigemino, la cui causa era sostanzialmente sconosciuta, dalle sindromi dolorose trigeminali sintomatiche di patologie di altra natura (neoplastiche, infiammatorie, demielinizzanti),
- che le sindromi essenziali (ovvero apparentemente prive di causa evidente)
venivano trattate con terapia medica o con procedure percutanee che miravano a ledere in maniera specifica e ad impedire la conduzione degli stimoli dolorosi nelle fibre nervose interessate dal dolore,
- che tale soluzione è stata peraltro superata nella seconda metà del gli anni sessante del secolo scorso quando il dott. ha compreso che il dolore trigeminale era Per_2
legato a un contatto tra il nervo ed un'arteria nella fossa cranica posteriore, le cui pagina 12 di 35 ritmiche pulsazioni stimolavano le fibre nervose,
- che la soluzione allora adottata era quella di separare, con tecnica microchirurgica, il nervo dall'arteria con una lisi delle aderenze tra le due strutture e con l'interposizione di un cuscinetto di gelfoam (ora sostituito dal teflon), che facesse da ammortizzatore,
- che ciò, tra le altre cose, ha condotto a modificare, non senza difficoltà, la classificazione delle sindromi dolorose trigeminali in:
o nevralgie trigeminali idiopatiche, riscontrabili in presenza di un dolore in sede orofaciale, quando questo abbia una distribuzione trigeminale e carattere parossistico, nel caso in cui i test diagnostici non confermino lesioni o malattie che ne siano la causa,
o nevralgie trigeminali classiche, caratterizzate dal riscontro a mezzo di appositi esami di un conflitto neurovascolare,
o nevralgie trigeminali secondarie, che si evidenziano quando gli esami dimostrino la sussistenza di una patologia neurologica maggiore,
- che le predette nevralgie trigeminali possono causare sia dolori parossistici sia dolori pressoché continui, questi ultimi anche concorrenti con i primi e spesse volte
(ma non sempre) più lievi, talora determinati dall'esito infausto dell'intervento chirurgico (anche se tale conclusione resta controversa),
- che è comunque certo che dolori parossistici e continui possano migliorare in maniera tra loro indipendente dopo una operazione di decompressione microvascolare, il che suggerisce che la causa di essi sia distinta,
- che dalle menzionate nevralgie trigeminali va invece distinta la sindrome da algie pagina 13 di 35 facciali atipica, caratterizzata da un dolore quotidiano, inizialmente confinato ad una zona della faccia ma che successivamente può diffondersi su più ampi territori, il quale si ripete per più di due ore al giorno, per più di tre mesi, in assenza di deficit neurologici clinicamente rilevanti e la cui fisiopatologia è tutt'ora oscura,
- che la cura di tale sindrome, la quale non è facilmente distinguibile dalla nevralgia trigeminale atipica con dolore persistente di fondo tra una crisi accessionale e l'altra,
prevede una combinazione del trattamento farmacologico con quello non farmacologico, riservandosi i trattamenti invasivi a casi ben selezionati,
- che all'esito della visita del 12.8.15 il dolore patito dalla paziente veniva erroneamente classificato come dolore facciale atipico e non come nevralgia trigeminale idiopatica a causa della sua caratteristica subcontinua,
- che a distanza di otto mesi il dott. , sulla base di tale valutazione clinica, Pt_3
formulava una diagnosi di nevralgia trigeminale mandibolare dx con indicazione all'intervento di decompressione secondo , pur non avendo chiaramente Per_2
identificando nelle immagini RM un conflitto vascolo nervoso,
- che tale indicazione all'intervento non appare peraltro corretta giacché:
o non erano presenti le caratteristiche parossistiche peculiari del dolore della nevralgia trigeminale,
o il dolore aveva una natura tendenzialmente continua,
o non era stato identificato strumentalmente un conflitto vasculo-nervoso,
sicché restava probabile che l'operazione presentasse modeste possibilità di successo, con un rapporto rischio/beneficio sfavorevole per la paziente,
- che, difatti, a seguito dell'intervento si poteva poi notare una incrementata pagina 14 di 35 sofferenza neurologica, tale da rendere inefficaci i trattamenti successivi,
- che, indipendentemente dalla sussistenza o meno di errori esecutivi, non sicuramente deducibile dalla lettura del referto operatorio né oggettivabile ex post
per altra via tecnica, clinica e/o strumentale, lo stesso ha pertanto determinato un peggioramento irreversibile della sintomatologia algo-parestesica,
- che per la valutazione medico-legale del danno derivatone, va allora fatto riferimento al modello di danno iatrogeno incrementativo, essendo la periziata transitata:
o da una fase pregressa di sofferenza parziale della sola branca mandibolare del trigemino, parzialmente responsiva alla terapia medica, e pertanto determinabile alla stregua di una invalidità del 15%,
o ad una fase attuale caratterizzata da un esteso interessamento coinvolgente anche la I^ e la II^ branca nonché dalla presenza di un modesto indebolimento strutturale della teca cranica in ragione della breccia ossea chirurgica, determinabile alla stregua di una invalidità del 33%,
o con un differenziale menomativo complessivo del 18%.
Laddove poi, in sede di risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale, i CTU avevano ulteriormente modo di precisare:
- che la sintomatologia accusata dalla paziente era inquadrabile in un dolore trigeminale continuo,
- che, secondo quanto noto in letteratura, tale tipo di dolore trigeminale (non pulsante e pertanto non clinicamente correlato all'andamento dell'onda pressoria intravascolare, tipica del conflitto per contiguità neurovascolare) trae scarso o nullo pagina 15 di 35 giovamento dall'intervento di decompressione secondo , Per_2
- che gli studi citati dai CTP di parte resistente partono da due presupposti sostanziali,
rispettivamente costituiti dalla intervenuta individuazione del fatto che la patologia lamentata sicuramente dipendesse da un conflitto neurovascolare e che ogni tentativo terapeutico avesse fino a quel momento fallito,
- che entrambi i citati presupposti dovevano peraltro ritenersi assenti nel caso di merito poiché nel 2016:
o non vi era alcuna indagine strumentale che asseverasse il predetto conflitto,
risalendo le immagini RMN disponibili ad un anno prima e non essendo le medesime neppure lontanamente indicative di un conflitto neurovascolare in atto,
o non tutti i tentativi terapeutici erano stati esperiti, venendo la paziente sino a quel momento sottoposta alla sola terapia medica e ad una infiltrazione botulinica, ma non ad altri trattamenti come il gamma knife e la radiofrequenza,
- che la mancata riuscita degli ulteriori tentativi terapeutici effettuati dopo l'intervento non vale a far ritenere che gli stessi avrebbero avuto identico insuccesso laddove praticati in epoca anteriore, poiché nel frattempo la situazione era peggiorata a causa dell'intervento,
- che non corrisponde al vero che la paziente abbia sperimentato un andamento postoperatorio favorevole (indiretta dimostrazione di efficacia perlomeno temporanea dell'approccio chirurgico), dal momento che l'analitica consultazione della cartella clinica permette di rilevare come la abbisognasse durante tutto CP_1
pagina 16 di 35 il ricovero di una costante ed intensa terapia antidolorifica, proseguita senza alcuna interruzione fino alla dimissione.
Ciò posto, esaminando partitamente le varie censure sollevate in proposito dall'azienda ospedaliera, si nota, innanzi tutto, come risulti corretta la sottolineatura del fatto che gli stessi CTU abbiano riconosciuto che nel caso di specie la paziente soffriva di una nevralgia trigeminale idiopatica classica, avendo riscontrato siccome errata la diversa classificazione dei sintomi quale dolore facciale atipico, compiuta dai sanitari che visitarono la in data 12.8.15, prima che la stessa venisse presa in carico dalla CP_1
struttura convenuta.
Chiarito allora quale sia la patologia da cui risulta affetta l'attrice, si osserva come, in effetti, dalla lettura della CTU, sopra riportata, si evinca:
- che, in linea di massima, per questo tipo di problematica l'intervento consigliato ormai da sessant'anni sia quello chirurgico, volto a separare, con tecnica microchirurgica, il nervo in questione dall'arteria situata nella fossa cranica posteriore, le cui ritmiche pulsazioni stimolano le fibre nervose,
- che, d'altro canto, tutte le nevralgie trigeminali (e pertanto anche quelle idiopatiche)
possono causare sia dolori parossistici sia dolori pressoché continui, questi ultimi anche concorrenti con i primi,
- che è comunque assodato che entrambi i tipi di dolore possano migliorare in maniera tra loro indipendente dopo una operazione di decompressione microvascolare.
Il che parrebbe confermare la fondatezza della critica rivolta dalla odierna appellante nei confronti delle conclusioni poi raggiunte dai CTU, in apparente contrasto con pagina 17 di 35 quanto appena rilevato.
Prima di poter condividere siffatta analisi, però, ci si deve anche confrontare con quanto esposto dai CTU in sede di chiarimenti ove gli stessi hanno evidenziato, a maggior specificazione di quanto inizialmente dedotto, sulla base della letteratura citata, che il dolore trigeminale continuo, in quanto non pulsante e pertanto non clinicamente correlato all'andamento dell'onda pressoria intravascolare, tipica del conflitto per contiguità neurovascolare, trae scarso o nullo giovamento dall'intervento di decompressione secondo . Per_2
Il che non appare per nulla contraddittorio, ed al contrario pienamente in linea, con quanto già scritto nella CTU, ove si ricordava come la nevralgia trigeminale classica risulta appunto innescata da un conflitto neurovascolare, debitamente riscontrato.
Derivandone quindi, quale evidente corollario, che l'intervento risulti prioritariamente effettuabile solo lì dove si sia in presenza di una nevralgia trigeminale classica, giacché
negli altri casi i rischi dell'operazione superano comunque i possibili benefici e resta quindi prioritaria l'adozione di altre misure, quali la terapia medica e l'effettuazione di trattamenti di gamma knife e di radiofrequenza, assai meno invasivi.
Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza, riportata nell'elaborato peritale,
secondo cui qualsiasi nevralgia trigeminale può causare dolori sia parossistici che continui, in taluni casi destinati a migliorare in maniera tra loro indipendente dopo una operazione di decompressione microvascolare, giacché:
- per un verso, si sta parlando di possibilità di miglioramento comunque non alte, le quali vale la pena di cercare di conseguire solo ove l'intervento invasivo, che comporta rischi noti, sia effettivamente collegato ad una riscontrata esistenza del pagina 18 di 35 conflitto neurovascolare, alla soluzione del quale l'operazione è precipuamente destinata, ciò che non è a dirsi invece ove l'origine dei dolori sia sconosciuta, come appunto nel caso delle nevralgie trigeminali idiopatiche,
- per altro verso, proprio per tale ragione, appare più corretto e prudenziale eseguire dapprima tutti gli altri trattamenti possibili (che, in quanto meno invasivi, riducono al minimo le possibilità di indesiderate complicanze), il previo ricorso ai quali, nel caso di specie, non è stato peraltro in alcun modo dimostrato da parte della struttura convenuta.
Considerazioni, queste, tra l'altro almeno in parte recepite dagli stessi CTP di parte appellante i quali si sono sempre riferiti all'ipotesi dell'intervento siccome necessariamente residuale (“si evidenzia come gli scriventi medesimi non avessero
assolutamente affermato che l'intervento di decompressione fosse indicato né che
avesse significative probabilità a priori di ottenere un miglioramento del quadro clinico
… gli scriventi infatti avevano unicamente sottolineato come l'intervento di
esplorazione chirurgica secondo potesse essere annoverato tra i trattamenti Per_2
proponibili quale estrema ratio per cercare di migliorare una gravissima
sintomatologia algica comparsa spontaneamente tre anni prima …”).
E pure dovendosi tenere conto del fatto, evidenziato dai CTU a pag. 72 del loro elaborato, che “i recenti sviluppi nei metodi di risonanza consentono la differenziazione
tra un semplice contatto neurovascolare e un'effettiva compressione della radice
trigeminale da parte di un vaso anomalo”, conseguendone che l'indicazione all'intervento di decompressione microvascolare risulta limitata a tali ultimi casi, da ritenersi residuali, e che la stessa va indagata appunto previa la doverosa effettuazione pagina 19 di 35 di siffatta preliminare verifica.
3.2 Con la quarta ragione di contestazione l'originaria convenuta lamenta poi siccome erroneo il giudizio secondo cui le condizioni attuali della paziente sarebbero tutte da ricondurre eziologicamente all'esecuzione dell'intervento, escludendo aprioristicamente la possibile rilevanza causale dei successivi trattamenti cui la medesima si è sottoposta negli anni seguenti.
In proposito, rileva:
- che il mancato successo dell'intervento in termini di omessa risoluzione della sintomatologia dolorosa avvertita dalla paziente è eventualità certamente contemplata in letteratura medica, siccome pure riconosciuto dal Tribunale di
Padova,
- che, essendo l'intervento necessario, non si può allora addossare ai sanitari il rischio del verificarsi delle predette complicanze, tanto più in assenza di una qualsiasi dimostrata malpractice,
- che, d'altro canto, le ipoestesie lamentate dall'attrice costituiscono uno degli effetti collaterali tipici del trattamento con gammaknife, sulle cui modalità di esecuzione nel caso concreto alcun accertamento è stato fatto, ciò che risulterebbe confermato dalla circostanza che le problematiche di cui soffre la paziente sono state per la prima volta rilevate nel luglio del 2019 a circa tre anni di distanza dall'intervento di decompressione microvascolare e, però, solo a distanza di pochi mesi dall'esecuzione a marzo dell'intervento neuro-ablativo.
La censura è infondata.
Ed invero, quanto alla prima delle citate contestazioni, va innanzi tutto ricordato:
pagina 20 di 35 - che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico chirurgica l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente,
giacché l'accettazione di esso in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta in ogni caso la conclusione di un contratto atipico con effetti protettivi nei confronti del terzo da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente,
dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze, conseguendone che la responsabilità
dell'ente nei confronti del paziente assume natura contrattuale (Cass. Sez. Un.
11.1.08 n. 577 e Cass.
5.5.21 n. 11719, 26.2.13 n. 4792, 28.5.04 n. 10297, 21.7.03 n.
11316 e 11.3.02 n. 3492),
- che in tali casi, dovendo farsi applicazione delle ordinarie regole in tema di inadempimento fissate dall'art. 1218 cc, la responsabilità della struttura può
conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cc, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cc, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. 22.9.15 n. 18610, 3.2.12 n. 1620 e 14.6.07 n.
13953).
Le quali considerazioni hanno infine trovato conferma legislativa in sede di emanazione della legge 8.3.17 n. 24 (legge Gelli), il cui art. 7 ha ribadito che la struttura sanitaria o pagina 21 di 35 sociosanitaria pubblica o privata la quale, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 cc, delle loro condotte dolose o colpose in relazione a tutti i danni che siano derivati al paziente da trattamenti praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cc compreso quello morale, ove ricorrano gli estremi di configurabilità oggettiva degli estremi di un reato (Cass.
1.9.99 n. 9198).
Essendosi poi precisato, per quel che riguarda la conseguente distribuzione inter partes
dell'onere probatorio:
- che esso incombe sul paziente/danneggiato per quanto attiene alla prova che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. 12.9.13 n. 20904),
- che resta invece a carico della struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, pur dovendo altresì
riconoscersi che tuttavia l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di
routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, già implica di per sé
la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico,
consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più
probabile che non (Cass. 16.1.09 n. 975),
pagina 22 di 35 In proposito, infatti, non può dimenticarsi come in sede civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno, non sia necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo,
ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica,
derivandone che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi effetto inevitabile della condotta, ma anche quando ne rappresenti un esito altamente probabile e verosimile (Cass. 26.6.07 n. 14759 e 18.4.07 n. 9226).
Di tal che, applicando tali principi al caso di specie, basta osservare come la dedotta rilevanza causale dei successivi trattamenti cui la paziente si sottoponeva negli anni successivi all'intervento avrebbe dovuto essere dimostrata, e non meramente enunciata quale possibilità, dalla struttura sanitaria, che peraltro nulla ha provato in proposito.
Né, a tanto, è sufficiente il riferimento al fatto che i problemi lamentati dall'attrice sarebbero comparsi solo a seguito della effettuazione del trattamento con gamma knife,
effettuato a distanza dall'intervento:
- sia poiché tale censura è stata per la prima volta sollevata solo in appello e fuoriesce pertanto dal thema decidendum come cristallizzatosi nel corso del giudizio di primo grado, durante il quale la questione non è stata sottoposta al contraddittorio tecnico con i CTU e con la controparte, la quale non ha quindi avuto modo di difendersi specificamente sul punto,
- sia giacché a sostegno della stessa non è stato allegato o dedotto alcun riscontro scientifico idoneo a supportarla,
- mentre è pacifico e debitamente riscontrato dai CTU, come già più sopra evidenziato, che la paziente soffrisse di forti dolori all'emivolto destro sin dal pagina 23 di 35 momento dell'uscita dalla sala operatoria, venendo quindi assoggettata ad una continua somministrazione di farmaci antidolorifici.
Quanto, invece, al secondo profilo di censura sollevato con il presente motivo, vale solo osservare come, non essendo allora l'intervento minimamente indicato nel caso di specie, delle conseguenze di esso debba farsi carico l'azienda ospedaliera, anche laddove le stesse costituiscano complicanze note ma non prevenibili, giacché le stesse si sarebbero certamente potute evitare a carico della paziente evitando di sottoporla all'inutile e lesiva operazione che le causava il denunciato aggravamento delle pregresse condizioni di salute.
3.3 Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che vi fossero i presupposti per la quantificazione di un danno iatrogeno differenziale concorrente.
Sul punto si critica il criterio impiegato dai CTU e ratificato dal Tribunale per distinguere le menomazioni coesistenti da quelle concorrenti dal momento che non si tratterebbe tanto di verificare se ad essere colpiti dal secondo evento dannoso (quello iatrogeno) siano gli stessi organi o il medesimo distretto anatomico del danneggiato bensì di verificare se ad essere colpita è la medesima funzione vitale laddove, nel caso di specie, lo sviluppo della quantificazione del danno non risultava aver tenuto conto che l'intervento aveva comportato dei disturbi diversi da quelli preesistenti e che riguardavano branche diverse del trigemino, così facendosi gravare sul personale sanitario la quota di danno estranea alla asserita condotta censurabile e riferibile allo stato anteriore della paziente, già affetta da una grave nevralgia trigeminale di III branca rimasta immutata per caratteristiche rispetto all'epoca precedente l'intervento.
Sicché, qualora si fosse fatta corretta applicazione delle voci tabellari che espressamente pagina 24 di 35 e separatamente contemplano le nuove lesioni patite, in tesi, dopo l'intervento:
- da un lato, il danno in ipotesi ascrivibile all'azienda ospedaliera si sarebbe semmai dovuto quantificare nella minor misura del 10%,
- d'altro lato, l'invalidità avrebbe poi dovuto essere quantificata secondo il valore del punto previsto tra lo 0% e il 10% e non già con spostamento di questo punteggio nella scala tra il 15% e il 25%, essendo esclusa per quanto detto la sussistenza di qualunque ipotesi di danno concorrente.
La doglianza è infondata.
Come ben noto, con riguardo alle contrastate nozioni di concausa di lesione, di cause concorrenti e di cause coesistenti nella produzione di un evento lesivo, la recente pronuncia della Cassazione di n. 28986 dell'11.11.19 ha avuto modo di precisare che la distinzione tra causalità materiale (volta a stabilire se vi sia responsabilità e a chi vada ascritta) e causalità giuridica (finalizzata invece a stabilire invece il perimetro delle conseguenze dannose risarcibili dell'evento) impone di considerare se la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla vittima del fatto illecito incida sul primo o sul secondo dei due nessi causali, essendo entrambe le ipotesi astrattamente prospettabili.
L'invalidità o la malattia pregresse, infatti, possono teoricamente costituire tanto una concausa di lesione (quando, ad esempio, il responsabile infligga un lieve urto,
altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta, provocandole gravi fratture) quanto una concausa di menomazione (laddove, per ipotesi, il responsabile provochi l'amputazione della mano destra a chi aveva già perduto l'uso della sinistra),
sicché potrebbero venire alternativamente a rilevare sul piano della causalità materiale –
se dovessero rappresentare una concausa della lesione – mentre atterrebbero al piano pagina 25 di 35 della causalità giuridica laddove si traducessero in una concausa di menomazione.
Così che, se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica
(come nel caso dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente poiché la patologia pregressa costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto dell'uomo con essa rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 cp, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità (Cass.
22.12.17 n. 30922 e 13.11.14 n. 24204).
Ed altrettanto è a dirsi con riguardo al caso in cui le preesistenze non abbiano concausato la lesione, né abbiano aggravato o siano state aggravate dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni “coesistenti”), potendo in questo caso le stesse solo eventualmente rilevare sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 cc, ai fini della delimitazione dei danni imputabili eziologicamente al responsabile.
Riguardo alla quale ipotesi la Suprema Corte ha poi prospettato un'alternativa:
- tra il caso in cui le “forzose rinunce” patite dal soggetto leso sarebbero state le medesime anche laddove questi si fosse trovato pienamente integro prima del fatto lesivo, nella quale ipotesi non sarebbe da riconoscere alla preesistenza alcuna rilevanza giuridica ed il danno andrebbe liquidato integralmente come se a patire le conseguenze fosse stata una persona sana, in ragione della inesistenza di una causalità giuridica tra stato anteriore e postumi,
- ed il caso in cui, viceversa, la preesistente condizione di menomazione abbia aggravato le conseguenze dannose, nella quale ultima ipotesi, relativa cioè
pagina 26 di 35 all'aggravamento dei postumi permanenti preesistenti, la Corte riconosce invece la rilevanza della preesistenza.
Con l'ulteriore precisazione che il concetto di coesistenza va valutato a posteriori ed in concreto, non a priori ed in astratto, non potendosi, infatti, escludere aprioristicamente:
- da un lato, che successive menomazioni riguardanti lo stesso organo possano non aggravarsi le une a causa delle altre (si pensi a chi, avendo una ridotta capacità
uditiva, patisca un trauma che provochi la sordità, che però sarebbe stata inevitabile anche se la lesione avesse attinto una persona sana),
- d'altro lato, che menomazioni riguardanti organi diversi mai interferiscano tra loro
(si pensi all'ipotesi della perdita del tatto in una persona non vedente).
Sicché ciò che conta non sono le mere formule definitorie astratte (quali la concorrenza o coesistenza delle menomazioni), né il mero riscontro della medesimezza o diversità
degli organi o delle funzioni menomati, acquisendo rilievo solo in concreto, con il metodo della prognosi postuma, quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente.
Dal che si deduce che se queste ultime possono teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio,
allora non sussiste alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana.
Mentre, da ultimo, con riferimento all'ipotesi delle menomazioni concorrenti, relative all'ipotesi in cui lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione,
determinando però il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito, i giudici di legittimità
pagina 27 di 35 hanno affermato doversi fissare due ulteriori coordinate di giudizio, statuendo:
- per un verso, che in ordine al criterio di accertamento del danno, tali preesistenze non vengono ad incidere sulla determinazione della percentuale di invalidità
permanente, da determinarsi sempre e comunque in base all'invalidità riscontrabile concretamente e complessivamente,
- per altro verso, con riferimento invece alla liquidazione del danno, che occorre quantificare l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in assenza della condotta censurata, operando poi una sottrazione tra l'una e l'altra (il c.d. danno differenziale).
Fatta allora applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue doversi ritenere che nella fattispecie:
- in primo luogo, non si sia in presenza di una concausa, dal momento che il dolore,
pregresso all'intervento, localizzato nel territorio della III^ branca trigeminale destra, non ha in alcun modo contribuito a causare né la lesione, prodotta dalle complicanze dell'operazione, né la menomazione così derivatane,
- in secondo luogo, non ricorra nemmeno l'ipotesi di una menomazione coesistente,
di per sé del tutto autonoma rispetto a quella causata dal danneggiante, poiché nel caso di specie le conseguenze lesive della preesistenza, venendo ad insistere sul medesimo distretto anatomo-funzionale, sono state aggravate dalle conseguenze dannose derivate dall'evento contestato ai sanitari, tanto che ora la paziente non presenta più un dolore localizzato alla sola emimandibola destra ma piuttosto un'estesa nevralgia trigeminale a tutto l'emivolto, financo con interessamento corneale dell'occhio destro.
pagina 28 di 35 Conseguendone che, essendosi in presenza di una menomazione concorrente, deve allora procedersi, come in effetti compiuto da parte dei CTU, alla determinazione della percentuale di invalidità preesistente (15%) e di quella susseguente (33%), al fine di determinare il differenziale menomativo effettivamente riconoscibile in favore della danneggiata (18%).
3.4 Con la sesta e la settima ragione di gravame si afferma, invece, che non risultano congrue e rimborsabili le spese mediche documentate dall'attrice e che si sia inoltre errato nel determinare l'importo di quelle future nell'ammontare di € 15.000,00.
Sotto un primo profilo, infatti, ci si duole del fatto che siano state poste a carico della appellante spese affrontare prima di rivolgersi all'azienda ospedaliera e spese sborsate per farmaci la cui assunzione in alcun modo poteva dirsi correlata al fatto iatrogeno contestato. Sotto un secondo profilo si censura la circostanza che l'importo delle spese future sia stato determinato senza l'enunciazione di alcun concreto e verificabile parametro oggettivo.
La censura è infondata.
Quanto al primo dei dedotti profili vale osservare come i CTU abbiano dettagliatamente esaminato le singole ricevute dimesse in atti dall'attrice, tanto da aver specificamente chiarito, senza alcuna contestazione in proposito, le singole voci di costo esaminate
(visite specialistiche, cure fisaitriche, accertamenti diagnostici, ticket sanitari, spese per farmaci e materiali vari), sicché non si ravvisano ragioni per porre in dubbio le conclusioni cui i medesimi sono giunti:
- sia in considerazione del fatto che nessuna censura sul punto veniva sollevata in primo grado, così precludendosi l'instaurazione di un contraddittorio tecnico in proposito,
pagina 29 di 35 - sia in ragione del fatto che la doglianza risulta basata sull'esame dei codici numerici contenuti nelle varie ricevute e sull'accoppiamento degli stessi con i codici in proposito censiti dal sistema sanitario e dalle agenzie farmaceutiche che, peraltro,
non sono stati prodotti in causa, impedendo così una qualsiasi possibilità di controllo.
Quanto al secondo profilo di doglianza, invece, una volta considerato come i CTU
abbiano dato atto:
- che “l'intensa e persistente sintomatologia comporta la necessità di assunzione di plurima e costante terapia farmacologica”,
- che le relative spese sostenute in un triennio siano ammontate ad € 2.278,99, con un esborso annuo di € 759,66,
e tenuto altresì conto:
- sia della circostanza che al momento del fatto lesivo la aveva CP_1
cinquantacinque anni,
- sia della necessità di capitalizzare anticipatamente la predetta somma utilizzando i coefficienti elaborati dal Tribunale di Milano, pari nel caso di specie a 19,8569,
ne consegue allora il riconoscimento in favore della stessa dell'importo di € 15.084,49,
sostanzialmente equiparabile a quello liquidato dal Tribunale ed anzi, addirittura,
lievemente maggiore.
3.5 Con l'ottavo motivo di censura si contesta, infine, siccome incongrua la quantificazione del danno patito iure proprio dal marito della danneggiata,
evidenziandosi non essere stato provato che le condizioni di salute della siano CP_1
tali da comportare un oggettivo e concreto impedimento alla prosecuzione delle precedenti abitudini di vita e riscontrandosi l'erroneità della quantificazione operata con riferimento alla percentuale di invalidità patita dalla consorte, senza peraltro tenere pagina 30 di 35 conto del fatto che la medesima, già in precedenza, soffriva di una preesistente invalidità quanto meno del 15%.
Il motivo è parzialmente fondato.
In proposito, ricorda innanzi tutto il collegio come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
– il quale trae fondamento dalla considerazione che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., vada inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546) – spetti anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Con l'unica ma necessaria precisazione che, nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 cc, può postularsi la risarcibilità di tale danno non patrimoniale – consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente agli straordinari bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti – solo ove il fatto lesivo abbia effettivamente e profondamente alterato il normale assetto del predetto rapporto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni dell'uno dei componenti il nucleo famigliare e dei doveri gravanti sugli altri componenti nonché una correlata e determinante riduzione, se non pagina 31 di 35 annullamento, delle positività che dal rapporto parentale dovrebbero derivare a ciascuno di essi (Cass. 31.5.03 n. 8827).
Il quale principio ha poi trovato conferma in altre pronunce relative ad ipotesi in cui il congiunto leso aveva riportato serissimi danni, tali da comportarne una sostanziale invalidità totale (Cass. Sez. Un.
1.7.02 n. 9556 e 3.4.08 n. 8546). Essendosi pure precisato che, in tal caso – costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto – il medesimo, non essendo accertabile con metodi scientifici e potendo essere provato in modo diretto solo quando assuma connotazioni eclatanti, vada necessariamente accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 16.2.12
n. 2228 e 3.4.08 n. 8546).
Ora, dal momento che nel caso di specie le lesioni direttamente addebitabili ai sanitari non hanno raggiunto una particolare gravità – essendo state determinate nella misura differenziale del 18% sulla base di un danno totale comunque contenuto nei limiti del
33% – ritiene la Corte che non ricorrano sufficienti elementi per dare pieno accoglimento alla relativa domanda dal momento che non corrisponde al vero, come affermato dal giudice di prime cure, che il marito si sia trovato “nelle oggettive
difficoltà che discendono dall'accudire una persona totalmente incapace di provvedere
a sé stessa”, essendo pacifico che i postumi permanenti patiti dalla si riflettano, CP_1
soprattutto, sulla sua sfera personale (parestesie dolorose all'emivolto di destra), la quale comunque non ha subito alcuna grave limitazione nell'esplicazione delle proprie attività quotidiane, che non risultano in alcun modo precluse.
Tenuto peraltro conto della circostanza che i CTU hanno fatto menzione di un disagio pagina 32 di 35 psicologico importante, tale da ripercuotersi non solo sulle prospettive esistenziali della danneggiata ma anche da modificare le abitudini di vita, incidendo significativamente nei rapporti relazionali, si reputa ammissibile riconoscere un quantum più modesto,
tenuto conto che il risulta peraltro attinto in maniera solo indiretta e sporadica da CP_2
tale problematica psicologica e non risulta aver compiutamente dimostrato di aver dovuto stravolgere le proprie quotidiane abitudini a seguito della lamentata vicenda.
Sicché, considerato che l'ammontare di € 40.000,00 debba essere innanzi tutto dimezzato in ragione della limitata incidenza dei postumi sulla vita quotidiana del consorte e poi ulteriormente dimezzato in considerazione del fatto che tale pregiudizio dipende comunque per la metà dalle preesistenze morbose di cui già soffriva la , CP_1
residua dovuta in favore del marito la minor somma di € 10.000,00.
3.6 Con l'ultimo motivo di gravame si contesta la mancata assunzione delle prove finalizzate a verificare l'effettiva percezione da parte della Contin di indennizzi o ristori a qualunque titolo in relazione agli eventi di causa.
La censura è infondata.
Ed invero, a seguito della richiesta d informazioni rivolta da questa Corte all' ed CP_4
all'INAIL è emerso che la danneggiata non abbia ricevuto alcunché, a qualunque titolo, con riferimento all'odierna vicenda.
3.7 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento del complessivo importo di € 163.955,01, di cui € 153.955,01 in favore di ed € Controparte_1
10.000,00 in favore di . Controparte_2
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
pagina 33 di 35 - della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, previa compensazione di un terzo di quelle del secondo grado, atteso il parziale accoglimento dell'appello, determinandole come già
tassate dal Tribunale di Padova per il primo grado ed in € 6.660,67 quanto al giudizio d'appello sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
pagina 34 di 35 Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00 – 1/3 = € 6.660,67
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 513/23, pubblicata in data 17.3.23,
che per il resto conferma:
1) condanna l' , al pagamento Controparte_3
della somma di € 153.955,01 in favore di e di € 10.000,00 in favore Controparte_1
di , già all'attualità, oltre gli interessi legali tempo per tempo vigenti, Controparte_2
sulle predette somme, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal
12.8.16 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché, sulle somme finali complessive di cui sopra, gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo;
2) compensa fra le parti le spese di lite di questo grado nella misura di un terzo,
condannando la parte appellante a rifondere in favore della controparte la quota residua che liquida in € 6.660,67, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Luca Tessarolo, dichiaratosi procuratore antistatario;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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