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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1371/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Marco Santo Alaia, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Luigia Esposito, dom.ta come in atti;
CP_1
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.11.2024; in data 18.10.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto in Baiano in data
23.09.1990 matrimonio concordatario con e di aver avuto due figli, CP_1 Persona_1
[...
e entrambi economicamente autosufficienti, e premesso inoltre di aver Persona_2
ottenuto la separazione in forma consensuale con decreto di omologa n. 400/2023 del Tribunale di
Avellino in data 13.02.2023, adiva il Tribunale per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario senza riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si costituiva impugnando il ricorso. CP_1
All'udienza del 14.11.2024 entrambe le parti si riportavano all'accordo sottoscritto e depositato in data 19.06.2024.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa del 13.02.2023 n. 400/2023 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data ( 26.01.2023) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Baiano
(AV) in data 23.09.1990, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio, anno 1990, numero 26, Parte II,
Serie A, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 19.06.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Baiano (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 20.12.2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1371/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Marco Santo Alaia, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Luigia Esposito, dom.ta come in atti;
CP_1
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.11.2024; in data 18.10.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto in Baiano in data
23.09.1990 matrimonio concordatario con e di aver avuto due figli, CP_1 Persona_1
[...
e entrambi economicamente autosufficienti, e premesso inoltre di aver Persona_2
ottenuto la separazione in forma consensuale con decreto di omologa n. 400/2023 del Tribunale di
Avellino in data 13.02.2023, adiva il Tribunale per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario senza riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si costituiva impugnando il ricorso. CP_1
All'udienza del 14.11.2024 entrambe le parti si riportavano all'accordo sottoscritto e depositato in data 19.06.2024.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa del 13.02.2023 n. 400/2023 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data ( 26.01.2023) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Baiano
(AV) in data 23.09.1990, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio, anno 1990, numero 26, Parte II,
Serie A, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 19.06.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Baiano (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 20.12.2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano