Articolo 2 della Legge 10 giugno 1985, n. 286
Articolo 1
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6 luglio 1985
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 194.400 milioni per l'anno 1985, a lire 220.000 milioni per l'anno 1986 e a lire 230.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 luglio 1985