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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2178 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2178 /2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDITO MARIA RITA e presso il suo Parte_1
e domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLETANO GIUSEPPINA e Controparte_1 nte domiciliata come da mandato apposto in calce comparsa di costituzione;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/06/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza d niuge Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio, in PAGANI, Sa, il 03.09.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato, anno 1998, parte II, serie A, n. 123), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non autonomo. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso (mantenimento del figlio
, assegnazione della casa coniugale alla madre, nulla a titolo del mantenimento della Per_1
, domanda di restituzione di beni personali).
si è costituita e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 da di addebito della separazione, chiedendo un mantenimento di euro 300,00 mensili per il figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre e formulando, altresì, domanda di mantenimento, iure proprio, per euro 700,00 mensili;
con vittoria di spese.
Resi i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis n. 22 c.p.c., il procedimento è pervenuto all'udienza del giorno 10.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, hanno – anche – rassegnato conclusioni in punto di status di separazione, essendo la precitata udienza stata fissata, esclusivamente, per tale incombente ed all'uopo assegnando i termini di legge.
La causa, per l'effetto, veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, per i più opportuni accertamenti di tipo istruttorio, ove ritenuti necessari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in PAGANI, Sa, il 03.09.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato, anno 1998, parte II, serie A, n. 123);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione del procedimento.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2178 /2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDITO MARIA RITA e presso il suo Parte_1
e domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLETANO GIUSEPPINA e Controparte_1 nte domiciliata come da mandato apposto in calce comparsa di costituzione;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 07/06/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza d niuge Controparte_1 con cui aveva contratto matrimonio, in PAGANI, Sa, il 03.09.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato, anno 1998, parte II, serie A, n. 123), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non autonomo. Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso (mantenimento del figlio
, assegnazione della casa coniugale alla madre, nulla a titolo del mantenimento della Per_1
, domanda di restituzione di beni personali).
si è costituita e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 da di addebito della separazione, chiedendo un mantenimento di euro 300,00 mensili per il figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre e formulando, altresì, domanda di mantenimento, iure proprio, per euro 700,00 mensili;
con vittoria di spese.
Resi i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis n. 22 c.p.c., il procedimento è pervenuto all'udienza del giorno 10.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, hanno – anche – rassegnato conclusioni in punto di status di separazione, essendo la precitata udienza stata fissata, esclusivamente, per tale incombente ed all'uopo assegnando i termini di legge.
La causa, per l'effetto, veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, per i più opportuni accertamenti di tipo istruttorio, ove ritenuti necessari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in PAGANI, Sa, il 03.09.1998 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato, anno 1998, parte II, serie A, n. 123);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione del procedimento.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire