Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott. Giordano Avallone - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco De Rosis;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_1
avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 4.10.2022 , premesso di aver ricevuto da in data Parte_1 CP_2
05.05.2021 - quale erede - richiesta di restituzione di quanto percepito dal defunto marito, Per_1
, a titolo di indennità di disoccupazione agricola “per il periodo dal 30.07.1983 al
[...]
30.07.1986” (“per un importo complessivo di euro 1.167,74” e “per la seguente motivazione:
PRESTAZIONI INDEBITE IN SEGUITO A DOPPIO PAGAMENTO BENEFICI DERIVANTI DA
SENTENZA C.C 497/88”), ha adito l'intestato Tribunale lamentando l'infondatezza della richiesta restitutoria della somma erogata a titolo di disoccupazione agricola nei confronti del de cuius ed eccependo la “nullità insanabile delle richiesta di pagamento” in quanto effettuata nei confronti di uno solo degli eredi (producendo in giudizio, a tal fine, lo stato di famiglia da cui risulterebbero – quali altri soggetti appartenenti all'originario nucleo familiare – , Controparte_3
e ), nonché l'intervenuta prescrizione delle somme pretese ed il Controparte_4 Controparte_5
difetto di motivazione per violazione degli artt. 3, 6 e 10 della L. 241/90.
Pertanto, agiva in giudizio chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito in contestazione ovvero più precisamente di “: 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della richiesta;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare che i crediti di cui richiesta di indebito sono prescritti per decorrenza del termine di legge;
3) accertare e dichiarare in accoglimento del presente ricorso la nullità della richiesta di indebito impugnata per le ragioni indicate in ricorso;
4) condannare
l' alla resistuzione (rectius restituzione) delle somme indebitamente trattenute dal novembre CP_2
2021;…”.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione (da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970).
Nella fattispecie in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell' . CP_2
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento con cui è stata comunicata dall' a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei requisiti per l'erogazione CP_2 dell'indennità di disoccupazione agricola per “PRESTAZIONI INDEBITE IN SEGUITO A DOPPIO
PAGAMENTO BENEFICI DERIVANTI DA SENTENZA C.C 497/88”, la richiesta di restituzione delle somme erogate “per il periodo dal 30.07.1983 al 30.07.1986” al de cuius.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
L' non ha prodotto la prova della notifica di comunicazioni di indebito - ai fini dell'interruzione CP_2
dei termini di prescrizione - al de cuius, essendosi solo limitato, con riferimento al merito, a controdedurre che “L' ha proceduto al recupero delle prestazioni, divenute indebite per CP_1 avvenuta cancellazione delle giornate agricole per gli precedenti l'erogazione”.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”. Ciò precisato, l' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della CP_2
propria pretesa.
Osserva il giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite illo tempore dal de cuius, il credito vantato dall' deve ritenersi prescritto. CP_2
Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione degli importi è CP_1
stato comunicato solo il 05.5.2021 per pretese creditorie relative al periodo dal 30.07.1983 al
30.07.1986, tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell' . CP_2
Di conseguenza, va dichiarato che la ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alla richiesta avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con comunicazione CP_2 del 14.4.2021 (notificata il 5.5.2021) per un importo totale di € 1.167,74 e riferita alla disoccupazione agricola del (de cuius) per il periodo dal 30.07.1983 al Persona_1
30.07.1986;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, esclusa la CP_2 fase istruttoria, in € 886,00, oltre IVA e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Castrovillari, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.