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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 552 /2024 R.G.L. promossa da:
p. Iva con sede in Rivoli (TO), Controparte_1 P.IVA_1
Frazione Cascine Vica, Via Cagliari 14/A in persona del legale rappresentante pro tempore SI. ai fini del Controparte_2
presente procedimento elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re
Umberto, 12 presso lo studio dell'avv. Emanuela Moglio che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti rilasciata per ogni fase e grado del procedimento e depositata nel fascicolo telematico di primo grado r.g.l. 5282/2023 del Tribunale di Torino,
Sezione Lavoro
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_3 C.F._1
(Marocco) il 01.01.63, residente in Avigliana (TO), Corso Laghi n.
259, ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Durandi n° 2, presso lo studio dell'Avv. Luca Dalò, che lo rappresenta e difende per
1 delega trasmessa telematicamente in allegato alla busta contenente il presente atto.
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 18.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 20.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.07.2023 il SI. ha Controparte_3
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, la società datrice di lavoro Controparte_1 chiedendo l'accoglimento–in via principale, delle conclusioni che di seguito si riportano:
“-accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del licenziamento intimato da al IG. per Controparte_1 CP_4
insussistenza dei fatti materiali posti alla base del medesimo;
-per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del IG.
[...] nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità CP_3
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità o altra somma stabilita dal Giudice, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Oltre gli interessi moratori sino all'effettivo pagamento.”.
Il ricorrente ha anche formulato altre domande aventi ad oggetto pretese differenze retributive in relazione alle quali i Difensori delle parti, in fase di discussione, hanno concordemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
2 La società convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo la reiezione delle domande.
All'udienza del 19.03.2024, dopo avere sentito alcuni testi e all'esito della discussione, il Tribunale ha deciso la causa annullando il licenziamento e condannando la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, commisurata ad una retribuzione lorda di euro 1.883,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Ha condannato, altresì, parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle domande afferenti alle differenze retributive
Infine, ha condannato parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, determinate in € 5.388,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.724/2024), la assumendo le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Nel merito:
Accertata la legittimità ed efficacia della giusta causa del licenziamento intimato da nei confronti del SI. Controparte_1 con lettera in data 27.02.2023, in riforma della Controparte_3
sentenza dispositivo n. 724/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino,
Giudice Dott.ssa Sonia Salvatori, nel giudizio r.g.l. 5284/2024, revocare e/o annullare l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del SI. ; Controparte_3
conseguentemente, condannare il SI. alla restituzione delle somme dal CP_3 medesimo ricevute in ragione della sentenza e ammontanti ad €
52.179,72, per indennità risarcitoria ed indennità sostitutiva
3 dell'ordine di reintegrazione ex art. 18 co. 3 l. 300/1970, ed ad €
7.861,64 a titolo di rifusione delle spese legali;
condannare, altresì, il SI. al rimborso ex art. 2041 c.c. della CP_3 somma versata all'Inps di € 27.155,00 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla sentenza di reintegrazione;
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che il licenziamento irrogato da al SI. sia illegittimo, accertato che Controparte_1 CP_3 la società datrice non possiede i requisiti dimensionali di cui all'art.
18 legge 300/1970, in parziale riforma della sentenza dispositivo n.
724/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Sonia
Salvatori, nel giudizio r.g.l. 5284/2024, condannare la società al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui Controparte_1 all'art. 8 l. 604/1966, in misura non superiore a n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in ragione della condotta tenuta dal lavoratore e della minima anzianità di servizio presso la società datrice;
conseguentemente, condannare il SI. Mahi alla restituzione della somma di € CP_3
28.249,05, ricevuta a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, nonché della somma di € 22.599,24, ricevuta a titolo di risarcimento del danno oltre ad € 1.281,44 a titolo di interessi;
condannare, altresì, il SI. al rimborso ex art. 2041 c.c. della CP_3 somma di € 27.155,00 versata all'Inps a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla sentenza di reintegrazione;
anche in via di compensazione con le somme che saranno eventualmente ritenute dovute da in favore del Controparte_1 SI. ahi. CP_3
4 In ogni caso:
Con il favore degli onorari e delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Resiste l'appellato, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, assumendo le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate dalla parte appellante, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa a definizione del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre al 15% spese generali, IVA 22% e CPA 4% come per legge.
Con distrazione delle spese al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 2 aprile 2025, all'esisto della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La prima giudice ha rammentato che il ricorrente nel settembre del
1999 ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società
[...]
, quale operaio addetto alle presse. CP_5
Nel novembre del 2020, a seguito di una cessione di azienda, è passato alle dipendenze della società e poi, con CP_6
decorrenza agosto 2022, alle dipendenze della società Matic 2srl a seguito di una cessione del contratto di lavoro.
È divenuto dipendente della società odierna convenuta in data 1° dicembre 2022 a seguito di una seconda cessione del contratto di lavoro. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta poco meno di tre mesi, fino al 27.2.2023, quando il rapporto è stato sospeso e quindi risolto a seguito di licenziamento irrogato in data 6 marzo 2023.
Con lettera datata 28 febbraio 2023 la società convenuta ha
5 contestato al ricorrente:
«ella, in più occasioni, di cui l'ultima in data 27 febbraio 2023, nel corso del suo turno di servizio, si è rifiutato di eseguire le disposizioni che le sono state impartite dalla RA , Controparte_7
responsabile di produzione della nostra azienda. ella, ancora più nello specifico, quando la RA le affida i P_
compiti oppure le incombenze, si rivolge alla stessa dicendo «io non prendo ordini dalle donne».
Ella, poi, si gira di spalle e va via senza eseguire i compiti che le vengono assegnati.
Deve, poi, intervenire una figura maschile per ottenere l'esecuzione della prestazione. Ella, ancora, rivolgendosi ad altri dipendenti, ha più volte affermato «questa è una donna perché deve comandare».
Ella, oltre a tutto ciò, intercettato dal legale rappresentante che le ha chiesto conto dei suoi comportamenti ha risposto dicendo <<zitto tu sei un imbroglione e bugiardo avanti ad altri dipendenti.>
Ella, inoltre, quando approccia il personale femminile, ripete sempre che le donne non possono rivolgersi a lui né per impartire ordini né per fornire suggerimenti. Ciò contrasta, in modo netto, con la politica aziendale che pone sullo stesso piano il personale maschile e quello femminile.
I suoi comportamenti alla luce di ciò stanno gravemente compromettendo il clima aziendale”.
La Giudice ha poi rammentato che con la stessa lettera la datrice di lavoro, in considerazione della ritenuta gravità delle condotte attribuite al ricorrente, aveva sospeso cautelativamente il rapporto di lavoro fino alla definizione del procedimento disciplinare.
Il ricorrente aveva fornitole proprie giustificazioni replicando -tramite il suo Legale-: “ (…). “Nello specifico, la vostra società contesta al mio assistito di non avere eseguito gli ordini di lavoro impartiti dalla
6 titolare, RA , e di essersi rivolto a quest'ultima, al legale P_
rappresentante e, più in generale, alle dipendenti di genere femminile con toni irrispettosi.
Con la presente, il lavoratore riscontra formalmente la comunicazione in oggetto e nega recisamente di aver rivolto alla RA ed al legale rappresentante della società le P_
espressioni da voi utilizzate e di aver posto in essere le condotte descritte nei confronti di altre dipendenti. (…).”; cfr. doc. 16 f.r..
2.
Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che le uniche condotte che potevano essere analizzate per la valutazione del recesso datoriale erano quelle cristallizzate nella lettera di contestazione sopra riportata:
1) di essersi rifiutato di eseguire le disposizioni impartite dalla responsabile di produzione, RA;
condotta Controparte_7
che il ricorrente avrebbe posto in essere in più occasioni ed in data
27 febbraio 2023; in particolare, viene contestato al ricorrente di rivolgersi alla RA dicendole “io non prendo ordini dalle P_ donne”, di girarsi di spalle ed andarsene senza eseguire i compiti assegnati;
di eseguire i compiti assegnati solo dopo ulteriore disposizione impartita da un uomo;
di rivolgersi ad altri dipendenti affermando “questa è una donna perché deve comandare”;
2) di approcciarsi al personale femminile ripetendo sempre che le donne non possono rivolgersi a lui né per impartire ordini, né per fornire suggerimenti;
3) di essersi rivolto a legale rappresentante della Controparte_2
società datrice di lavoro, che gli chiedeva conto di tali condotte proferendo in data 27 febbraio 2023, alla presenza di altri dipendenti, la frase:” zitto tu sei un imbroglione e sei un bugiardo”.
Esaminate le deposizioni testimoniali ha concluso che l'esito della
7 istruttoria orale non consentiva di ritenere provate le condotte contestate.
In proposito la Giudice di prime cure ha rilevato che:
a) Con riferimento alla prima condotta contestata la SI.ra P_
aveva negato che il SI. e aveva detto di non prendere ordini CP_3
dalle donne, il che smentirebbe le deposizioni di segno opposto.
b) In ordine alla seconda condotta contestata al SI. CP_3 sintetizzata dalla Giudice nel fatto di “approcciarsi al personale femminile ripetendo sempre che le donne non possono rivolgersi a lui né per impartire ordini, né per fornire suggerimenti”, anche in questo caso, ha ritenuto non provata la circostanza.
c) Da ultimo, con riferimento alla condotta addebitata al lavoratore di aver apostrofato il datore di lavoro, con accuse Controparte_2
di essere un bugiardo ed un imbroglione, la Giudice ha ritenuto contraddittorie e imprecise le deposizioni che avevano confermato l'episodio evidenziando che gli altri operai (che sarebbero stati presenti) non lo avevano riscontrato.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria orale, ha concluso per l'insussistenza dei fatti contestati e ha dato ingresso alla tutela reintegratoria nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, in ragione del richiamo operato dalla clausola n. 6 del contratto di cessione del rapporto di lavoro.
3.
La Difesa della Società appellante ha sostenuto che la sentenza sarebbe viziata per errata e omessa valutazione delle prove testimoniali.
Viene rilevato che l'unica parte della dichiarazione testimoniale della SI.ra valorizzata dalla Giudice era che la medesima aveva P_
negato che il SI. le avesse detto direttamente che non CP_3
prendeva ordini dalle donne.
8 Evidenzia l'appellante che il fatto che la SI.ra non avesse P_
confermato la circostanza non SInificava, però, che tutte le altre dichiarazioni rese non dovevano essere prese in considerazione, atteso che non si tratta dell'unico fatto addebitato al SI. ed, CP_3
in ogni caso, se il SI. non aveva pronunciato queste parole CP_3
di fronte alla SI.ra , non SInificava, come dedotto dalla P_
Giudice, che il SI. non avesse pronunciato queste parole di CP_3 fronte ai colleghi riferendosi alla SI.ra o ad un'altra collega P_
che gli aveva rivolto degli ordini.
Rileva che la circostanza che l'appellato aveva pronunciato tali parole di fronte ai colleghi riferendosi ad una donna era stata confermato dalla SI.ra , la cui testimonianza, Parte_1
tuttavia, era stata erroneamente, ritenuta inattendibile e, quindi, inutilizzabile.
In realtà la Giudice di prime cure aveva errato poiché da un lato la
SI era un testimone diretto e dall'altro che il Parte_1
Tribunale non poteva giungere (come fatto) a ritenerla inattendibile in mancanza di riscontri esterni.
Così come, secondo l'appellante, l'istruttoria testimoniale aveva confermato che l'appellato si era rifiutato di eseguire gli ordini datoriali impartitigli dalla SI e il fatto che aveva dei P_
comportamenti discriminatori nei riguardi delle persone di sesso femminile.
L'istruttoria avrebbe anche confermato, sempre secondo la Difesa della Società il comportamento oltraggioso posto in essere nei confronti del datore di lavoro.
Infine, viene (in via subordinata) sostenuto che non deve trovare applicazione il regime della tutela reale.
Questo perché nel dare ingresso alla tutela reale, il Giudice di prime cure avrebbe effettuato un'interpretazione contra litteram della
9 clausola n. 6 del contratto di cessione, atteso che il medesimo compie un richiamo integrale a tutto l'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, non limitandosi a richiamare il comma 4 dell'art. 18 che prevede la tutela reintegratoria, ma a tutte le norme contenute nell'art. 18.
Pertanto, siccome l'art. 18 nella formulazione precedente alla c.d.
Jobs act non prevedeva la tutela reale estesa a tutti i datori di lavoro, ma al comma 8 stabiliva che essa si applicava solo al datore di lavoro con più di quindici dipendenti. Atteso che le parti non si erano limitate a richiamare i commi dell'art. 18 che prevedono la tutela reale, viene sostenuto che le medesime volessero riferirsi a tutta la disciplina contenuta nell'articolo 18 e, quindi, anche alla norma in essa contenuta che delimita i confini della sua applicabilità con riferimento ai requisiti dimensionali del datore di lavoro che, nel caso dell'appellante, aveva meno di 15 dipendenti.
4.
Non ritiene il Collegio di condividere i motivi di appello posto che:
a) Il primo addebito rivolto all'appellato è stato negato dalla stessa interessata, la SI . P_
Non corrisponde pertanto al vero che in data 27.03.2023 la SI
abbia impartito degli ordini al dipendente e che P_ quest'ultimo si sia rifiutato di eseguirli.
In merito si riportano le dichiarazioni rese dalla stessa:
“Ricordo il giorno in cui c'è stata la visita medica del Medico Competente, io e abbiamo iniziato a lavorare alle sei perché volevamo Parte_2 pulire l'ambiente in vista delle visite mediche. Anche il ricorrente è arrivato alle sei malgrado il suo orario di lavoro fosse dalle ore 8. Quando è arrivato non ha detto le ragioni per cui aveva di iniziativa deciso di venire due ore prima e io non gli ho chiesto niente. Io non gli ho dato alcuna indicazione sul lavoro da svolgere e lui non mi ha chiesto niente. Io e la collega abbiamo pulito il locale dove si sarebbero tenute le visite mediche e il
10 ricorrente è rimasto nel capannone;
ho visto che ha messo i bidoni dell'immondizia all'esterno” (Cfr. Verbale di udienza del 21.12.23, pag. 5).
b) Anche il secondo addebito rivolto al lavoratore è stato negato dalla la quale sul punto ha dichiarato: “alla Giudice che Pt_3 P_
mi chiede se il ricorrente non abbia mai detto che non accettava ordini da me perché ero una donna rispondo che a me non l'ha mai detto” (Cfr. Verbale di udienza del 21.12.23, pag. 5).
I testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, (fidanzato della figlia del
[...] Testimone_5
IG. e della SI ), hanno CP_2 P_ Testimone_6
negato di avere sentito il ricorrente/odierno appellato rivolgersi alla in malo modo o dire che non prendeva ordini da una donna P_
o chiedere: “perché una donna deve comandare?”. Co Si tratta di colleghi di lavoro del SI ahi alcuni da diversi CP_3
anni in merito si riporta la deposizione di che ha Testimone_6 dichiarato: “Conosco il ricorrente da circa vent'anni perché era vicino di casa della mia migliore amica. Poi abbiamo lavorato in per circa un CP_5 anno e poi in (…) non ho mai nemmeno assistito ad un CP_1 qualche episodio che ha riguardato il ricorrente e la moglie di
[...]
(…) CP_2
Non mi è capitato di assistere ad episodi tra il ricorrente e la moglie di riguardanti l'assegnazione delle mansioni da svolgere. CP_2
Non ho mai sentito la moglie del titolare lamentarsi del ricorrente anzi so che lei lo voleva portare alla pensione e non voleva lasciarlo a casa (…)
Non ho mai sentito il ricorrente rivolgersi a qualche collega di genere femminile in malo modo. (Cfr. Verbale di udienza del 23.02.24, pag. 2, 3).
Esaminate le citate dichiarazioni testimoniali si osserva che: 1) i testimoni che hanno conosciuto l'appellato e sono stati suoi colleghi di lavoro per molto tempo (tra l'altro, in ambienti professionali prevalentemente femminili), hanno ribadito tutti di non averlo mai visto fare discriminazioni nei confronti delle donne;
2) nel corso dei
11 decenni, il IG. non ha mai ricevuto alcuna contestazione CP_3
disciplinare di sorta (come confermato anche dal teste IG. ); Tes_4
3) è verosimile pensare che, in una realtà di piccole dimensioni come quella in questione, la notizia di qualsiasi atteggiamento sconveniente o, peggio, discriminatorio nei confronti delle colleghe, si sarebbe diffusa rapidamente (e inevitabilmente) tra i dipendenti.
c) Con riferimento al terzo addebito (le condotte poste in essere dall'appellato nei confronti del datore di lavoro Controparte_2
che la Difesa di parte appellante ha collocato nella giornata del
27.02.2023 (capi 25 e seguenti della memoria difensiva di primo grado) i testi hanno negato che il 27.02.2023 (giorno in cui il medico competente era venuto in azienda) vi sia stata una discussione tra l'appellato e il IGnor testi , CP_2 Testimone_5
, , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_4 Testimone_9
[...]
Le uniche testimoni ad avere riferito del verificarsi dell'episodio in questione, sono state la IG.ra e la IG.ra P_ _2
(rispettivamente la moglie del titolare nonché socia al 30% di e la braccio destro dei titolari). CP_1
Queste due testimoni, nel descrivere il medesimo episodio, si sono contraddette tra loro su varie circostanze.
Più in particolare:
- secondo la IG.ra l'episodio sarebbe avvenuto in data P_
27.02.23 vicino alle macchinette del caffè, per ragioni legate alla retribuzione, e tutti i presenti, in quel momento, nel locale avrebbero assistito al litigio.
Testualmente ha dichiarato che:
“Questo litigio è avvenuto nei pressi della macchinetta del caffè ed alla
Giudice che mi chiede se oltre me abbia assistito qualcun altro, rispondo che il locale è quello e siamo tutti lì”.
12 La seconda testimone che ha confermato l'episodio è la IG.ra secondo la quale il fatto sarebbe avvenuto durante Pt_1
l'orario di lavoro, in un momento in cui lei stessa era impegnata ad una macchina ed il ricorrente ad un'altra.
La stessa ha, infatti, dichiarato che:
“Quando ho sentito il ricorrente e il titolare litigare, io mi trovavo ad una macchina (ndr. la pressa) e il ricorrente ad una vicina”.
La IG.ra ha riferito, altresì, che al litigio avrebbero _2
assistito anche altri 5/6 operai del turno di lavoro insistendo, in particolare, sui toni del diverbio: “Malgrado il rumore delle macchine, loro urlavano e quindi si sentiva”.
Deposizioni però non riscontrate dagli altri colleghi di lavoro dell'appellato presenti quel giorno.
Per il resto si richiama la lettera di contestazione disciplinare sopra riportata evidenziando che - i requisiti fondamentali della contestazione disciplinare sono la specificità, l'immediatezza, e l'immutabilità.
Nel caso di specie la contestazione è generica ove manchi di concreti riferimenti non solo a modalità, tempi luoghi dei fatti ascritti al lavoratore ma anche all'identità delle persone offese.
Non può essere attribuito valore di prova piena a dichiarazioni di contenuto assolutamente generico che non hanno trovato alcuna altra conferma, tanto più se si considera che al lavoratore è stato irrogato il provvedimento estremo e gravissimo del licenziamento in tronco.
Né possono essere introdotti specifici fatti nuovi non oggetto di contestazione (ad esempio l'appellato facendo riferimento in modo sprezzante alla si sarebbe rivolto ai colleghi chiedendo _2
“chi è questa?” ed altri episodi non imputati nella lettera che ha poi portato al licenziamento).
13 Il provvedimento espulsivo è, pertanto, da ritenersi illegittimo.
d) Con riferimento alla tutela applicabile al licenziamento si deve ilevare che in forza dei contratti di cessione del 21.07.22 (Cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado appellato) e del 23.11.22 (Cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado) il rapporto di lavoro del IG. CP_3
instaurato nel 1999 con (nel frattempo Controparte_5
diventata , è proseguito, senza soluzione di continuità CP_6
(prima presso Matic 2 s.r.l. e poi presso ), sino allo CP_1
02.03.23, data in cui ha avuto effetto il licenziamento in tronco intimato dal datore di lavoro.
Il Lavoratore, quindi, ha conservato non solo l'anzianità e i diritti maturati negli anni di servizio ma ha conservato anche il diritto di vedersi applicate le garanzie previste per i licenziamenti illegittimi prima dell'entrata in vigore delle norme di cui al D.Lgs. 23/2015.
Nello specifico, come previsto in entrambi i contratti di cessione del rapporto di lavoro (Cfr.doc. n. 5 e doc. n. 8 del fascicolo informatico di primo grado) le parti pattuivano: “in caso di controversia di licenziamento, saranno applicate le garanzie previste dal testo dell'art. 18 l. 300/70 previgente ed in deroga al disposto del D.Lgs.
23/2015”.
È stata, quindi, la stessa ad accettare la Controparte_1
clausola in questione.
5.
La reiezione dell'appello comporta la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo (si è fatto riferimento ai valori medi delle cause di valore indeterminato senza la fase istruttoria- scaglione di valore fino ad euro 52.000,00).
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento
14 a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 552 /2024 R.G.L. promossa da:
p. Iva con sede in Rivoli (TO), Controparte_1 P.IVA_1
Frazione Cascine Vica, Via Cagliari 14/A in persona del legale rappresentante pro tempore SI. ai fini del Controparte_2
presente procedimento elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re
Umberto, 12 presso lo studio dell'avv. Emanuela Moglio che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti rilasciata per ogni fase e grado del procedimento e depositata nel fascicolo telematico di primo grado r.g.l. 5282/2023 del Tribunale di Torino,
Sezione Lavoro
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_3 C.F._1
(Marocco) il 01.01.63, residente in Avigliana (TO), Corso Laghi n.
259, ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Durandi n° 2, presso lo studio dell'Avv. Luca Dalò, che lo rappresenta e difende per
1 delega trasmessa telematicamente in allegato alla busta contenente il presente atto.
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 18.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 20.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.07.2023 il SI. ha Controparte_3
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, la società datrice di lavoro Controparte_1 chiedendo l'accoglimento–in via principale, delle conclusioni che di seguito si riportano:
“-accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del licenziamento intimato da al IG. per Controparte_1 CP_4
insussistenza dei fatti materiali posti alla base del medesimo;
-per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del IG.
[...] nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità CP_3
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità o altra somma stabilita dal Giudice, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Oltre gli interessi moratori sino all'effettivo pagamento.”.
Il ricorrente ha anche formulato altre domande aventi ad oggetto pretese differenze retributive in relazione alle quali i Difensori delle parti, in fase di discussione, hanno concordemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
2 La società convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo la reiezione delle domande.
All'udienza del 19.03.2024, dopo avere sentito alcuni testi e all'esito della discussione, il Tribunale ha deciso la causa annullando il licenziamento e condannando la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, commisurata ad una retribuzione lorda di euro 1.883,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Ha condannato, altresì, parte ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle domande afferenti alle differenze retributive
Infine, ha condannato parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, determinate in € 5.388,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.724/2024), la assumendo le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Nel merito:
Accertata la legittimità ed efficacia della giusta causa del licenziamento intimato da nei confronti del SI. Controparte_1 con lettera in data 27.02.2023, in riforma della Controparte_3
sentenza dispositivo n. 724/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino,
Giudice Dott.ssa Sonia Salvatori, nel giudizio r.g.l. 5284/2024, revocare e/o annullare l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del SI. ; Controparte_3
conseguentemente, condannare il SI. alla restituzione delle somme dal CP_3 medesimo ricevute in ragione della sentenza e ammontanti ad €
52.179,72, per indennità risarcitoria ed indennità sostitutiva
3 dell'ordine di reintegrazione ex art. 18 co. 3 l. 300/1970, ed ad €
7.861,64 a titolo di rifusione delle spese legali;
condannare, altresì, il SI. al rimborso ex art. 2041 c.c. della CP_3 somma versata all'Inps di € 27.155,00 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla sentenza di reintegrazione;
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che il licenziamento irrogato da al SI. sia illegittimo, accertato che Controparte_1 CP_3 la società datrice non possiede i requisiti dimensionali di cui all'art.
18 legge 300/1970, in parziale riforma della sentenza dispositivo n.
724/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Sonia
Salvatori, nel giudizio r.g.l. 5284/2024, condannare la società al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui Controparte_1 all'art. 8 l. 604/1966, in misura non superiore a n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in ragione della condotta tenuta dal lavoratore e della minima anzianità di servizio presso la società datrice;
conseguentemente, condannare il SI. Mahi alla restituzione della somma di € CP_3
28.249,05, ricevuta a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, nonché della somma di € 22.599,24, ricevuta a titolo di risarcimento del danno oltre ad € 1.281,44 a titolo di interessi;
condannare, altresì, il SI. al rimborso ex art. 2041 c.c. della CP_3 somma di € 27.155,00 versata all'Inps a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla sentenza di reintegrazione;
anche in via di compensazione con le somme che saranno eventualmente ritenute dovute da in favore del Controparte_1 SI. ahi. CP_3
4 In ogni caso:
Con il favore degli onorari e delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Resiste l'appellato, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, assumendo le seguenti conclusioni:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande formulate dalla parte appellante, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa a definizione del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre al 15% spese generali, IVA 22% e CPA 4% come per legge.
Con distrazione delle spese al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 2 aprile 2025, all'esisto della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La prima giudice ha rammentato che il ricorrente nel settembre del
1999 ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società
[...]
, quale operaio addetto alle presse. CP_5
Nel novembre del 2020, a seguito di una cessione di azienda, è passato alle dipendenze della società e poi, con CP_6
decorrenza agosto 2022, alle dipendenze della società Matic 2srl a seguito di una cessione del contratto di lavoro.
È divenuto dipendente della società odierna convenuta in data 1° dicembre 2022 a seguito di una seconda cessione del contratto di lavoro. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta poco meno di tre mesi, fino al 27.2.2023, quando il rapporto è stato sospeso e quindi risolto a seguito di licenziamento irrogato in data 6 marzo 2023.
Con lettera datata 28 febbraio 2023 la società convenuta ha
5 contestato al ricorrente:
«ella, in più occasioni, di cui l'ultima in data 27 febbraio 2023, nel corso del suo turno di servizio, si è rifiutato di eseguire le disposizioni che le sono state impartite dalla RA , Controparte_7
responsabile di produzione della nostra azienda. ella, ancora più nello specifico, quando la RA le affida i P_
compiti oppure le incombenze, si rivolge alla stessa dicendo «io non prendo ordini dalle donne».
Ella, poi, si gira di spalle e va via senza eseguire i compiti che le vengono assegnati.
Deve, poi, intervenire una figura maschile per ottenere l'esecuzione della prestazione. Ella, ancora, rivolgendosi ad altri dipendenti, ha più volte affermato «questa è una donna perché deve comandare».
Ella, oltre a tutto ciò, intercettato dal legale rappresentante che le ha chiesto conto dei suoi comportamenti ha risposto dicendo <<zitto tu sei un imbroglione e bugiardo avanti ad altri dipendenti.>
Ella, inoltre, quando approccia il personale femminile, ripete sempre che le donne non possono rivolgersi a lui né per impartire ordini né per fornire suggerimenti. Ciò contrasta, in modo netto, con la politica aziendale che pone sullo stesso piano il personale maschile e quello femminile.
I suoi comportamenti alla luce di ciò stanno gravemente compromettendo il clima aziendale”.
La Giudice ha poi rammentato che con la stessa lettera la datrice di lavoro, in considerazione della ritenuta gravità delle condotte attribuite al ricorrente, aveva sospeso cautelativamente il rapporto di lavoro fino alla definizione del procedimento disciplinare.
Il ricorrente aveva fornitole proprie giustificazioni replicando -tramite il suo Legale-: “ (…). “Nello specifico, la vostra società contesta al mio assistito di non avere eseguito gli ordini di lavoro impartiti dalla
6 titolare, RA , e di essersi rivolto a quest'ultima, al legale P_
rappresentante e, più in generale, alle dipendenti di genere femminile con toni irrispettosi.
Con la presente, il lavoratore riscontra formalmente la comunicazione in oggetto e nega recisamente di aver rivolto alla RA ed al legale rappresentante della società le P_
espressioni da voi utilizzate e di aver posto in essere le condotte descritte nei confronti di altre dipendenti. (…).”; cfr. doc. 16 f.r..
2.
Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che le uniche condotte che potevano essere analizzate per la valutazione del recesso datoriale erano quelle cristallizzate nella lettera di contestazione sopra riportata:
1) di essersi rifiutato di eseguire le disposizioni impartite dalla responsabile di produzione, RA;
condotta Controparte_7
che il ricorrente avrebbe posto in essere in più occasioni ed in data
27 febbraio 2023; in particolare, viene contestato al ricorrente di rivolgersi alla RA dicendole “io non prendo ordini dalle P_ donne”, di girarsi di spalle ed andarsene senza eseguire i compiti assegnati;
di eseguire i compiti assegnati solo dopo ulteriore disposizione impartita da un uomo;
di rivolgersi ad altri dipendenti affermando “questa è una donna perché deve comandare”;
2) di approcciarsi al personale femminile ripetendo sempre che le donne non possono rivolgersi a lui né per impartire ordini, né per fornire suggerimenti;
3) di essersi rivolto a legale rappresentante della Controparte_2
società datrice di lavoro, che gli chiedeva conto di tali condotte proferendo in data 27 febbraio 2023, alla presenza di altri dipendenti, la frase:” zitto tu sei un imbroglione e sei un bugiardo”.
Esaminate le deposizioni testimoniali ha concluso che l'esito della
7 istruttoria orale non consentiva di ritenere provate le condotte contestate.
In proposito la Giudice di prime cure ha rilevato che:
a) Con riferimento alla prima condotta contestata la SI.ra P_
aveva negato che il SI. e aveva detto di non prendere ordini CP_3
dalle donne, il che smentirebbe le deposizioni di segno opposto.
b) In ordine alla seconda condotta contestata al SI. CP_3 sintetizzata dalla Giudice nel fatto di “approcciarsi al personale femminile ripetendo sempre che le donne non possono rivolgersi a lui né per impartire ordini, né per fornire suggerimenti”, anche in questo caso, ha ritenuto non provata la circostanza.
c) Da ultimo, con riferimento alla condotta addebitata al lavoratore di aver apostrofato il datore di lavoro, con accuse Controparte_2
di essere un bugiardo ed un imbroglione, la Giudice ha ritenuto contraddittorie e imprecise le deposizioni che avevano confermato l'episodio evidenziando che gli altri operai (che sarebbero stati presenti) non lo avevano riscontrato.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria orale, ha concluso per l'insussistenza dei fatti contestati e ha dato ingresso alla tutela reintegratoria nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, in ragione del richiamo operato dalla clausola n. 6 del contratto di cessione del rapporto di lavoro.
3.
La Difesa della Società appellante ha sostenuto che la sentenza sarebbe viziata per errata e omessa valutazione delle prove testimoniali.
Viene rilevato che l'unica parte della dichiarazione testimoniale della SI.ra valorizzata dalla Giudice era che la medesima aveva P_
negato che il SI. le avesse detto direttamente che non CP_3
prendeva ordini dalle donne.
8 Evidenzia l'appellante che il fatto che la SI.ra non avesse P_
confermato la circostanza non SInificava, però, che tutte le altre dichiarazioni rese non dovevano essere prese in considerazione, atteso che non si tratta dell'unico fatto addebitato al SI. ed, CP_3
in ogni caso, se il SI. non aveva pronunciato queste parole CP_3
di fronte alla SI.ra , non SInificava, come dedotto dalla P_
Giudice, che il SI. non avesse pronunciato queste parole di CP_3 fronte ai colleghi riferendosi alla SI.ra o ad un'altra collega P_
che gli aveva rivolto degli ordini.
Rileva che la circostanza che l'appellato aveva pronunciato tali parole di fronte ai colleghi riferendosi ad una donna era stata confermato dalla SI.ra , la cui testimonianza, Parte_1
tuttavia, era stata erroneamente, ritenuta inattendibile e, quindi, inutilizzabile.
In realtà la Giudice di prime cure aveva errato poiché da un lato la
SI era un testimone diretto e dall'altro che il Parte_1
Tribunale non poteva giungere (come fatto) a ritenerla inattendibile in mancanza di riscontri esterni.
Così come, secondo l'appellante, l'istruttoria testimoniale aveva confermato che l'appellato si era rifiutato di eseguire gli ordini datoriali impartitigli dalla SI e il fatto che aveva dei P_
comportamenti discriminatori nei riguardi delle persone di sesso femminile.
L'istruttoria avrebbe anche confermato, sempre secondo la Difesa della Società il comportamento oltraggioso posto in essere nei confronti del datore di lavoro.
Infine, viene (in via subordinata) sostenuto che non deve trovare applicazione il regime della tutela reale.
Questo perché nel dare ingresso alla tutela reale, il Giudice di prime cure avrebbe effettuato un'interpretazione contra litteram della
9 clausola n. 6 del contratto di cessione, atteso che il medesimo compie un richiamo integrale a tutto l'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, non limitandosi a richiamare il comma 4 dell'art. 18 che prevede la tutela reintegratoria, ma a tutte le norme contenute nell'art. 18.
Pertanto, siccome l'art. 18 nella formulazione precedente alla c.d.
Jobs act non prevedeva la tutela reale estesa a tutti i datori di lavoro, ma al comma 8 stabiliva che essa si applicava solo al datore di lavoro con più di quindici dipendenti. Atteso che le parti non si erano limitate a richiamare i commi dell'art. 18 che prevedono la tutela reale, viene sostenuto che le medesime volessero riferirsi a tutta la disciplina contenuta nell'articolo 18 e, quindi, anche alla norma in essa contenuta che delimita i confini della sua applicabilità con riferimento ai requisiti dimensionali del datore di lavoro che, nel caso dell'appellante, aveva meno di 15 dipendenti.
4.
Non ritiene il Collegio di condividere i motivi di appello posto che:
a) Il primo addebito rivolto all'appellato è stato negato dalla stessa interessata, la SI . P_
Non corrisponde pertanto al vero che in data 27.03.2023 la SI
abbia impartito degli ordini al dipendente e che P_ quest'ultimo si sia rifiutato di eseguirli.
In merito si riportano le dichiarazioni rese dalla stessa:
“Ricordo il giorno in cui c'è stata la visita medica del Medico Competente, io e abbiamo iniziato a lavorare alle sei perché volevamo Parte_2 pulire l'ambiente in vista delle visite mediche. Anche il ricorrente è arrivato alle sei malgrado il suo orario di lavoro fosse dalle ore 8. Quando è arrivato non ha detto le ragioni per cui aveva di iniziativa deciso di venire due ore prima e io non gli ho chiesto niente. Io non gli ho dato alcuna indicazione sul lavoro da svolgere e lui non mi ha chiesto niente. Io e la collega abbiamo pulito il locale dove si sarebbero tenute le visite mediche e il
10 ricorrente è rimasto nel capannone;
ho visto che ha messo i bidoni dell'immondizia all'esterno” (Cfr. Verbale di udienza del 21.12.23, pag. 5).
b) Anche il secondo addebito rivolto al lavoratore è stato negato dalla la quale sul punto ha dichiarato: “alla Giudice che Pt_3 P_
mi chiede se il ricorrente non abbia mai detto che non accettava ordini da me perché ero una donna rispondo che a me non l'ha mai detto” (Cfr. Verbale di udienza del 21.12.23, pag. 5).
I testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, (fidanzato della figlia del
[...] Testimone_5
IG. e della SI ), hanno CP_2 P_ Testimone_6
negato di avere sentito il ricorrente/odierno appellato rivolgersi alla in malo modo o dire che non prendeva ordini da una donna P_
o chiedere: “perché una donna deve comandare?”. Co Si tratta di colleghi di lavoro del SI ahi alcuni da diversi CP_3
anni in merito si riporta la deposizione di che ha Testimone_6 dichiarato: “Conosco il ricorrente da circa vent'anni perché era vicino di casa della mia migliore amica. Poi abbiamo lavorato in per circa un CP_5 anno e poi in (…) non ho mai nemmeno assistito ad un CP_1 qualche episodio che ha riguardato il ricorrente e la moglie di
[...]
(…) CP_2
Non mi è capitato di assistere ad episodi tra il ricorrente e la moglie di riguardanti l'assegnazione delle mansioni da svolgere. CP_2
Non ho mai sentito la moglie del titolare lamentarsi del ricorrente anzi so che lei lo voleva portare alla pensione e non voleva lasciarlo a casa (…)
Non ho mai sentito il ricorrente rivolgersi a qualche collega di genere femminile in malo modo. (Cfr. Verbale di udienza del 23.02.24, pag. 2, 3).
Esaminate le citate dichiarazioni testimoniali si osserva che: 1) i testimoni che hanno conosciuto l'appellato e sono stati suoi colleghi di lavoro per molto tempo (tra l'altro, in ambienti professionali prevalentemente femminili), hanno ribadito tutti di non averlo mai visto fare discriminazioni nei confronti delle donne;
2) nel corso dei
11 decenni, il IG. non ha mai ricevuto alcuna contestazione CP_3
disciplinare di sorta (come confermato anche dal teste IG. ); Tes_4
3) è verosimile pensare che, in una realtà di piccole dimensioni come quella in questione, la notizia di qualsiasi atteggiamento sconveniente o, peggio, discriminatorio nei confronti delle colleghe, si sarebbe diffusa rapidamente (e inevitabilmente) tra i dipendenti.
c) Con riferimento al terzo addebito (le condotte poste in essere dall'appellato nei confronti del datore di lavoro Controparte_2
che la Difesa di parte appellante ha collocato nella giornata del
27.02.2023 (capi 25 e seguenti della memoria difensiva di primo grado) i testi hanno negato che il 27.02.2023 (giorno in cui il medico competente era venuto in azienda) vi sia stata una discussione tra l'appellato e il IGnor testi , CP_2 Testimone_5
, , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_4 Testimone_9
[...]
Le uniche testimoni ad avere riferito del verificarsi dell'episodio in questione, sono state la IG.ra e la IG.ra P_ _2
(rispettivamente la moglie del titolare nonché socia al 30% di e la braccio destro dei titolari). CP_1
Queste due testimoni, nel descrivere il medesimo episodio, si sono contraddette tra loro su varie circostanze.
Più in particolare:
- secondo la IG.ra l'episodio sarebbe avvenuto in data P_
27.02.23 vicino alle macchinette del caffè, per ragioni legate alla retribuzione, e tutti i presenti, in quel momento, nel locale avrebbero assistito al litigio.
Testualmente ha dichiarato che:
“Questo litigio è avvenuto nei pressi della macchinetta del caffè ed alla
Giudice che mi chiede se oltre me abbia assistito qualcun altro, rispondo che il locale è quello e siamo tutti lì”.
12 La seconda testimone che ha confermato l'episodio è la IG.ra secondo la quale il fatto sarebbe avvenuto durante Pt_1
l'orario di lavoro, in un momento in cui lei stessa era impegnata ad una macchina ed il ricorrente ad un'altra.
La stessa ha, infatti, dichiarato che:
“Quando ho sentito il ricorrente e il titolare litigare, io mi trovavo ad una macchina (ndr. la pressa) e il ricorrente ad una vicina”.
La IG.ra ha riferito, altresì, che al litigio avrebbero _2
assistito anche altri 5/6 operai del turno di lavoro insistendo, in particolare, sui toni del diverbio: “Malgrado il rumore delle macchine, loro urlavano e quindi si sentiva”.
Deposizioni però non riscontrate dagli altri colleghi di lavoro dell'appellato presenti quel giorno.
Per il resto si richiama la lettera di contestazione disciplinare sopra riportata evidenziando che - i requisiti fondamentali della contestazione disciplinare sono la specificità, l'immediatezza, e l'immutabilità.
Nel caso di specie la contestazione è generica ove manchi di concreti riferimenti non solo a modalità, tempi luoghi dei fatti ascritti al lavoratore ma anche all'identità delle persone offese.
Non può essere attribuito valore di prova piena a dichiarazioni di contenuto assolutamente generico che non hanno trovato alcuna altra conferma, tanto più se si considera che al lavoratore è stato irrogato il provvedimento estremo e gravissimo del licenziamento in tronco.
Né possono essere introdotti specifici fatti nuovi non oggetto di contestazione (ad esempio l'appellato facendo riferimento in modo sprezzante alla si sarebbe rivolto ai colleghi chiedendo _2
“chi è questa?” ed altri episodi non imputati nella lettera che ha poi portato al licenziamento).
13 Il provvedimento espulsivo è, pertanto, da ritenersi illegittimo.
d) Con riferimento alla tutela applicabile al licenziamento si deve ilevare che in forza dei contratti di cessione del 21.07.22 (Cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado appellato) e del 23.11.22 (Cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado) il rapporto di lavoro del IG. CP_3
instaurato nel 1999 con (nel frattempo Controparte_5
diventata , è proseguito, senza soluzione di continuità CP_6
(prima presso Matic 2 s.r.l. e poi presso ), sino allo CP_1
02.03.23, data in cui ha avuto effetto il licenziamento in tronco intimato dal datore di lavoro.
Il Lavoratore, quindi, ha conservato non solo l'anzianità e i diritti maturati negli anni di servizio ma ha conservato anche il diritto di vedersi applicate le garanzie previste per i licenziamenti illegittimi prima dell'entrata in vigore delle norme di cui al D.Lgs. 23/2015.
Nello specifico, come previsto in entrambi i contratti di cessione del rapporto di lavoro (Cfr.doc. n. 5 e doc. n. 8 del fascicolo informatico di primo grado) le parti pattuivano: “in caso di controversia di licenziamento, saranno applicate le garanzie previste dal testo dell'art. 18 l. 300/70 previgente ed in deroga al disposto del D.Lgs.
23/2015”.
È stata, quindi, la stessa ad accettare la Controparte_1
clausola in questione.
5.
La reiezione dell'appello comporta la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo (si è fatto riferimento ai valori medi delle cause di valore indeterminato senza la fase istruttoria- scaglione di valore fino ad euro 52.000,00).
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento
14 a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
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