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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 544 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nata a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato DI FINI GIANFRANCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_2 CP_1
• ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Vicenza, in via Benedetto Marcello 14 viene assegnata alla sig.ra
[...] che continuerà a risiedervi insieme alla figlia. Il sig. si allontanerà entro il 31 CP_2 CP_1 dicembre 2025.
3. La figlia verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Per_1
1 accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, la figlia sarà affidata congiuntamente, con collocamento alternato durante la settimana, per tutelarne la tranquillità e la serenità, trascorrendo la metà del tempo con il padre e la metà del tempo con la madre. Parimenti sarà alternato il collocamento nei fine settimana.
Nei week end in cui la bambina sarà con il papà, il sig. preleverà la figlia il giovedì pomeriggio, CP_1 dopo la scuola, e la riporterà a scuola il lunedì successivo. Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive.
4. Tenendo conto delle esigenze della figlia che necessità di assistenza negli spostamenti e di cure, il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento della CP_1 CP_2 figlia, l'importo di Euro 2.500,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla signora e sosterrà nella misura del 75% le spese CP_2 mediche, ludiche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia come da protocollo adottato da questo
Tribunale, noto alle parti (all. 5).
5. Il sig. si impegna inoltre a provvedere a versare i canoni di locazione dell'abitazione e saldare CP_1 le utenze per la luce, essendo le altre utenze ricomprese nella quota di spese condominiali dell'attuale abitazione. In caso di cambio di abitazione, le Parti concordano che il sig. si accollerà il costo CP_1 dell'affitto per un ammontare massimo di € 1.500 (spese condominiali e utenze comprese).
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri. Si allegano le dichiarazioni dei redditi – CUD dei coniugi, relativi agli ultimi tre anni di imposta 2023, 2022, 2021 (6-7-8-9-10-11).
7. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
8. I coniugi dichiarano di aver definito qualsiasi altro rapporto relativo ai rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 06/10/2012, che l'unione era entrata in irreversibile
2 crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), con collocazione paritaria; Per_1
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, così come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 75%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Via
Benedetto Marcello 14 in favore di quale genitore convivente con la figlia minore CP_2
; Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 CP_2 matrimonio in VICENZA (VI) in data 06/10/2012 con atto trascritto al n. 115, parte II, serie A, anno
3 2012, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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