Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 20060/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 31 maggio 2025 e vertente
TRA nata a [...] il [...] codice fiscale codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIA OFELIA CESARO e RE C.F._1
IA presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA COSSAR presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
ATTI COMUNICATI AL PM EX ARTT. 70 E 71 C.P.C.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 7
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.05.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Camogli in data 31.05.1998 (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del comune di San Basile anno 1998, atto n. 29 parte II, serie A) con Controparte_1
dalla cui unione sono nati i figli in data 8.11.1999 e in data 23.01.2003, chiedeva Per_1 Persona_2
al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale con addebito della stessa al marito,
l'assegnazione della casa familiare di Milano Via Torino, 18, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 2.100,00 mensili, oltre al 100% Per_2
delle spese straordinarie, nonché euro 6.000,00 mensili per il proprio personale mantenimento.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva dichiararsi la separazione personale e decorso il termine di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie;
relativamente agli aspetti economici si dichiarava disponibile a corrispondere direttamente al figlio la somma di Per_2
euro 500,00 mensili oltre al 50% della locazione e delle utenze dell'appartamento ove abita;
chiedeva infine il rigetto della domanda della moglie volte ad ottenere il riconoscimento di un assegno per il proprio personale mantenimento.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 12.11.2024 comparivano le parti che venivano sentite e, all'esito, il Giudice delegato, assegnato termine a parte resistente per la produzione in giudizio della richiesta documentazione bancaria, rinviava in prosecuzione all'udienza del 12.02.2025 che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte
Con provvedimento del 17.02.2025 il Giudice Delegato, viste le note di trattazione scritta delle parti, fissava in presenza l'udienza del 27.02.2025, poi rinviata su istanza di parte resistente al 12.03.2025.
A detta udienza le parti venivano nuovamente sentite;
i difensori chiedevano concordemente un rinvio ai primi maggio per verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa della lita insistendo, in caso di esito negativo, su tutte le istanze istruttorie come formulate;
il Giudice Delegato assegnava quindi termini al 8 maggio 2025 per il deposito di note scritte riservando all'esito ogni provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta adottava la seguente ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. che integralmente si riporta:
“ all'esito del deposito delle note autorizzate del 8 maggio 2025: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la copiosa documentazione in atti;
pagina 2 di 7 sentite le parti, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 12 novembre e del 12 marzo 2025; lette le note autorizzate del 8 maggio 2025 con le istanze di merito ed istruttorie avanzate dai difensori delle parti per la prosecuzione del giudizio;
ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla domanda di mantenimento del figlio in quanto studente universitario che vive attualmente all'estero per soli motivi di studio e che Per_2
periodicamente, compatibilmente con dette esigenze di studio, fa rientro in Italia nella casa familiare ove è rimasta a vivere la madre, allo stato, unica figura di riferimento affettivo per il figlio che ha interrotto i rapporti con il padre;
considerato che
il figlio studente universitario attualmente in Olanda, a decorrere dall'anno Per_2
scolastico 2025/2026 frequenterà il corso di Relazioni Internazionali presso l'Università Statale di
Milano come da domanda di iscrizione depositata da parte ricorrente;
evidenziato, pertanto, che rientrerà stabilmente presso l'abitazione di Milano, via Torino n. 18, casa familiare, che Per_2
rappresenta habitat domestico da tutelarsi ex art. 337 sexies c.c., soprattutto nella presente fase della vicenda separativa dei genitori caratterizzata da un'accesa conflittualità tra le parti, con coinvolgimento del figlio nelle dinamiche relazionali disfunzionali tra le parti medesime ed interruzione della comunicazione con il padre, con conseguente necessità di preservare i punti di riferimento affettivi e le consuetudini di vita di in attuazione della ratio e del dettato normativo Per_2 dell'articolo appena citato;
considerata la condizione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dalla documentazione in atti;
rilevato che che ha riferito di aver svolto fin dal 2013 attività di imprenditrice Parte_1
agricola, amministrando l'attività ereditata dal marito e confluita dapprima nella ex I Turri s.r.l., poi scissa in e la neo costituita I Turri s.r.l., senza tuttavia aver mai ricevuto alcun compenso CP_2
e/o distribuzione di utili nonostante le richieste di vedersi riconoscere “l'immenso lavoro e la fatica svolte”- è attualmente amministratrice unica e titolare del 100% delle quote della I Turri s.r.l., società che commercializza vini, anche con contratti con la grande distribuzione, e del 50% della CP_3
che ha la proprietà di un immobile in Cremolino (c.d. casa della campagna);
[...]
rilevato che dalla documentazione fiscale e societaria prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa non trae reddito alcuno dall'attività di commercializzazione di vino della I Turri s.r.l.; evidenziato, tuttavia, che ha riferito di aver svolto fin dal 2013 attività di imprenditrice agricola, Parte_1
con conseguente acquisizione di competenze, specifica professionalità e conoscenza del mercato, che mal si conciliano con l'attuale situazione personale e societaria della ricorrente che ha dedotto di Pt_ essere priva di redditi a causa “…dell'andamento precario…” della società I Turri s.r.l. “…sull'
pagina 3 di 7 del fallimento, anche a causa dell'impatto dei dazi sul commercio dei vini”; situazione che, pertanto, merita di essere approfondita come di seguito disposto;
evidenziato, infatti, che la vecchia società I Turri s.r.l. ha avuto un andamento positivo fino al 2022 e non è chiara l'attuale redditività della neocostituita società soprattutto se si considera che la vecchia I
Turri s.r.l. operava nello stesso mercato dal 2013 con contratti con la grande distribuzione;
rilevato, ancora, che la ricorrente è comproprietaria con il marito della casa familiare di Milano, via
Torino n. 18, e di un immobile a Genova;
entrambi gli immobili risultano essere stati acquistati dal convenuto, il primo con accensione di un mutuo e rata mensile di Euro 1000,00 corrisposta dal medesmo;
il secondo senza far ricorso a finanziamenti;
è titolare di conti correnti personali, oltre a conti correnti e deposito cointestato con il marito;
il tutto come da documentazione in atti;
rilevato che è assunto quale C.F.O. presso la Mint s.p.a. con u reddito Controparte_1
mensile netto di Euro 13.000,00 circa calcolato su dodici mensilità (vedi PF 2023); è socio per la quota del 2,5 % della TEF s.r.l., società che controlla la Mint s.p.a.; è titolare di conti correnti, personali o cointestati con la moglie o con la di lui madre, e conti titoli e/o obbligazioni come in atti;
gode di benefit aziendali e non sopporta oneri abitativi, essendo il canone dell'immobile in cui si è trasferito corrisposto dalla società datrice di lavoro a titolo di benefit;
evidenziata la complessità della situazione patrimoniale e reddituale delle parti che necessita di essere indagata ed approfondita soprattutto in considerazione del valore delle quote societarie e dei titoli nella titolarità delle parti, delle attribuzioni mobiliari ed immobiliari effettuate dal marito in favore della moglie nel corso della convivenza matrimoniale, delle reciproche contestazioni sulla reale entità
e redditività dei relativi patrimoni ed attività societarie, nonchè delle lamentate indebite appropriazioni di denaro da parte della ricorrente, con asseriti prelievi di ingenti somme dal conto corrente fiduciario e dal conto corrente di famiglia cointestato ai coniugi;
ritenuto che
, allo stato, considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dalla documentazione in atti e l'assenza di reddito in capo alla ricorrente, dotata tuttavia di competenza e professionalità, considerato, altresì, l'indubbio valore economico dell'utilizzo in via esclusiva della casa familiare di cui è comproprietaria al 50% con rata di mutuo integralmente corrisposta dal coniuge, fatti salvi, comunque, gli esiti dell'approfondimento istruttorio di seguito disposto e degli ulteriori eventuali accertamenti che saranno ritenuti necessari, debba essere posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento alla medesima, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, della somma mensile di Euro 2000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 4 di 7 ritenuto, altresì, che, alla luce della condizione economica delle parti così come sopra ricostruita e dell'assenza di oneri diretti di mantenimento a carico del padre che, tuttavia, sopporta per intero la rata di mutuo della casa familiare di cui è comproprietario da assegnarsi alla madre in qualità di genitore convivente con il figlio, vada posto a carico del medesimo un contributo al mantenimento del figlio da quantificarsi, tenuto conto delle esigenze di vita personale e relazionale del figlio, Per_2
rapportate all'età ed al tenore di vita agiato così come pacificamente goduto, in Euro 1500,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/17; riservato al prosieguo del giudizio ed all'esito degli accertamenti istruttori di seguito disposti ogni ulteriore valutazione e determinazione anche istruttoria;
richiamato l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
P.Q.M.
in via provvisoria ed urgente;
1) Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con Per_2
decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di Euro 1500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte Appello di Milano del
14/11/17;
2) Assegna ad la casa familiare di Milano, via Torino n. 18; Parte_1
3) Pone a carico del convenuto, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 27 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento la somma di
Euro 2000,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
in via istruttoria, riservato all'esito dell'approfondimento peritale, ogni ulteriore determinazione istruttoria:
1) Dispone consulenza tecnico contabile e nomina quale CTU il dott. noto all'Ufficio Persona_3
formulando il seguente quesito: “Accerti e verifichi il nominato CTU, autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti, all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi pubblici e privati compresi gli Istituti di credito che presso le PP.AA.:
a) quali siano i redditi di cui ciascuna parte concretamente dispone specificandone l'ammontare per gli anni di imposta a partire dall'anno di imposta 2022 e sino all'ultima scadenza fiscale maturata;
b) quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e/o natanti) ovvero i beni immobili in Italia o all'estero di cui le parti siano o siano state proprietarie ovvero intestatarie e/o cointestatarie ovvero di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità anche per il tramite di società alle stesse pagina 5 di 7 riconducibili, dal 1 gennaio 2022 ad oggi, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari;
c) di quali rapporti di conto corrente e/o conto titoli italiani o esteri siano intestatarie ovvero cointestatarie le parti (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti e/o conto titoli, anche aziendali/societari, abbiano o abbiano avuto la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione (considerando anche -se esistenti- i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali/societarie) con indicazione delle relative movimentazioni per il periodo dal 1.1.2022 ad oggi indicando e specificando le somme transitate da conti correnti cointestati ai coniugi a conti correnti personali della ricorrente;
d) i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri detenuti dalle parti e la loro attuale quantificazione a partire dal 1 gennaio 2022 ad oggi;
e) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero di cui le parti siano o siano state titolari dal 1 gennaio 2022 ad oggi quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni oltre che in passato, anche in relazione all'andamento effettivo, alla eventuale distribuzione di utili e all'esposizioni debitorie delle società stesse, valutando la congruenza di eventuali patti societari e la loro vincolatività;
f) le eventuali esposizioni debitorie delle parti oggi in causa per eventuali mutui, finanziamenti ecc. con Istituti di Credito o con soggetti Terzi ed eventuali fideiussioni rilasciate. Avverte le parti che la eventuale verificata mancata collaborazione e cooperazione delle stesse rispetto alle richieste del CTU
–utili e necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico conferitogli- potrà essere considerata e valorizzata dalla in sede di decisione della causa ex art. 116 c.p.c. nella sentenza di merito. CP_4
Delega il nominato CTU ad avvalersi delle prerogative di cui agli articoli 155 quinquies disp. Att.
C.p.c. e 155 sexies disp. Att. C.p.c. e all'art. 7 comma 9 del DPR 605/1973, introdotti dall'art. 19 comma 5 e 6 della legge 10.11.2014 n. 162”;
2) Fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 10 giugno 2025 che sostituisce ex art 127 ter c.p.c. con note scritte da depositarsi in via telematica entro le ore 12.00 del 10 giugno 2025;
3) dispone che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente da depositarsi entro il 29 maggio 2025; 4) dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
5) rimette la causa al Collegio per la pronuncia sullo status
La causa veniva, pertanto, rimessa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di separazione.
pagina 6 di 7 La domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario a Camogli in data 31.05.1998 (trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del comune di San Basile anno 1998, atto n. 29 parte II, serie A).
Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di e Parte_1
che hanno contratto concordatario a Camogli in data 31.05.1998 Controparte_1
(trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del comune di San Basile anno 1998, atto n. 29 parte II, serie A).;
2) SPESE AL DEFINITIVO;
3) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camogli, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 28 maggio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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