Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino Presidente
Teresa Barillari Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 216/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di conto corrente bancario e vertente
TRA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: C.F._3 Parte_4
), (C.F.: C.F._4 Parte_5
) e IN PI (C.F.: C.F._5
), in proprio nonché in qualità di eredi di C.F._6
, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Stella Persona_1
Criniti, Adolfo Riitano e Bruno Riitano
Parti appellanti e
1
dall'avvocato Serena Paolini
Parte appellata
(P.I.: ), rappresentata e difesa in Controparte_2 P.IVA_2
giudizio dall'avvocato Giuseppe Capogreco
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “[…] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, sentirsi, in accoglimento del presente appello, annullare e riformare l'impugnata sentenza n. 41 del 30 dicembre 2015 – 11 gennaio
2016, non notificata, del Tribunale di Catanzaro – sez. 1^ civ. - e per l'effetto accogliere le richieste tutte formulate in primo grado, che devono intendersi per qui integralmente riportate e trascritte, con le espresse declaratorie e condanne richieste nelle conclusioni ut supra riportate già svolte e formulate in primo grado a pag. 14 dell'atto di citazione, a pag. 2 della comparsa di riassunzione ed a pag. 18 e 19 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. del 2 settembre 2015, depositata in primo grado con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con la condanna delle appellate – se e per quanto necessario in solido- al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa per resistenza alla domanda attrice con dolo o colpa grave e con la condanna alle spese del doppio grado di giudizio […]”.
Per “Voglia l'adita Corte D'Appello, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, poiché inammissibile ed infondato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Vinte le spese tutte di lite”.
2 Per “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, Controparte_2
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: -dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni esposte in parte motiva;
-nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa degli appellanti nei riguardi di e, per l'effetto, rigettare Controparte_3
l'avverso gravame, poiché infondato in fatto e diritto, previa conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in qualità di titolare di Persona_1
e in qualità di fideiussore della Parte_6
stessa, , PI IN, Parte_3 Parte_2 Pt_1
, e , premesso: che
[...] Parte_5 Parte_4 [...]
quale titolare di (di Per_1 Parte_6
seguito, per brevità, , ha stipulato il contratto di conto Parte_6
corrente n. 20/052/000301 presso la Banca IM S.p.A. (già Cassa di
Risparmio Calabria e Lucania), filiale di Guardavalle (di seguito, per brevità, Banca IM); che in data 10/4/2001 tutti gli attori persone fisiche hanno prestato una fideiussione per 208 milione di lire in favore di prima della concessione di un fido alla stessa da parte di Parte_6
Banca IM;
che con comunicazione spedita il 31/5/2002 la Banca
IM di Guardavalle, filiale di Guardavalle, ha comunicato il proprio recesso dall'affidamento concesso ad per l'importo di euro Parte_6
82.634,00 e la immediata chiusura del conto corrente n. 52/301/69 ed ha invitato la debitrice a corrisponderle, entro un giorno decorrente dalla data di compilazione della lettera del 30/5/2002, la complessiva somma di euro
80.767,06 pari all'esposizione debitoria della società sul medesimo conto;
3 che il pagamento di detta somma è risultato impossibile a Parte_6
poiché il credito era stato già ceduto a (di seguito, per Controparte_4
brevità, ) in data 28/5/2002 e il conto corrente era già stato CP_4
disattivato previa classificazione della relativa posizione quale posizione
“ad incaglio”; che nella medesima data del 28/5/2002 la Direzione
Generale della Banca IM ha comunicato ad la cessione Parte_6
del credito pro soluto a , la chiusura d'ufficio del conto CP_4
corrente e la classificazione della posizione come posizione “ad incaglio” adducendo quale generica motivazione la presenza di anomalie;
che la fideiussione rilasciata da essi attori è affetta da nullità poiché, quali fideiussori, essi non hanno sottoscritto le clausole vessatorie ivi contenute poiché la fideiussione risulta mancante della indicazione del fido concesso o da concedersi, dell'esposizione debitoria del debitore principale e dei beni impegnati dai garanti, pur risultando sottoscritta, a tale ultimo riguardo, la relativa parte del modulo;
che i fideiussori devono ritenersi, allo stato, liberati dalla obbligazione assunta poiché non possono più surrogarsi nei diritti del creditore (Banca IM) per colpa di quest'ultimo e che pertanto la fideiussione deve ritenersi estinta;
che il recesso esercitato dalla Banca IM è privo di giusta causa atteso che l'affidamento in conto corrente aveva avuto un andamento regolare fin dalla sua concessione, essendovi stati sconfinamenti soltanto per trascurabili importi;
che l'arbitrarietà dell'esercizio del diritto di recesso da parte di Banca IM ha causato il tracollo economico dell'azienda; che la chiusura del conto corrente e la cessione del credito in data
28/5/2002 sono affette da nullità poiché poste in essere prima della loro notifica in data 31/5/2002, con un solo giorno di tempo per il pagamento e senza preavviso, circostanza che ha impedito dolosamente alla debitrice principale di adempiere alle sue obbligazioni, con incalcolabili danni, fra i quali la necessità di svendere un appartamento di proprietà della famiglia
4 in Roma;
tanto premesso, hanno chiesto in via conclusiva Per_1
ordinarsi a Banca IM, filiale di Guardavalle, la riapertura in via d'urgenza ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. del conto corrente n.
20/052/0031 con ripristino del saldo debitorio di euro 80.767,06 e del fido di euro 82.634,00 nonché dichiararsi l'inefficacia nei confronti di del subentro di nei rapporti in precedenza Parte_6 CP_4
intrattenuti con Banca IM;
dichiararsi la nullità e l'inefficacia della fideiussione prestata dagli attori;
condannarsi Banca IM al risarcimento dei danni causati agli attori con la sua condotta illecita, caratterizzata a imperizia e malafede, danni che ha quantificato in complessivi euro 650.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese processuali. Cancellata la causa dal ruolo con ordinanza del
5/10/2004 per mancata comparizione delle parti alla prima udienza fissata per la medesima data, si è costituita Banca IM S.p.A. nel giudizio successivamente riassunto dagli attori con comparsa di riassunzione richiamante l'originario atto di citazione e le relative conclusioni, con rinuncia alla sola domanda ex artt. 669 quater e 700 c.p.c., ed ha contestato l'avversa pretesa eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione del giudizio cancellato dal ruolo per violazione dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la nullità della costituzione degli attori ne giudizio riassunto in conseguenza della nullità dell'atto di citazione originario. Nel merito ha dedotto: che gli attori avrebbero potuto pagare il loro debito in favore della Banca IM nonostante la avvenuta cessione del credito a , posto che CP_4
l'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sancisce che gli effetti della cessione per il debitore ceduto si verificano soltanto dopo gli adempimenti pubblicitari ivi disciplinati;
che il diritto di recesso è stato da essa esercitato in presenza di una giusta causa nella specie costituita dal fatto che gli attori non erano in grado di far fronte alle obbligazioni
5 assunte nei confronti della banca tanto che stavano “svendendo” il loro patrimonio ed avevano instaurato un contenzioso con la stessa Banca
IM e con altre banche”.
Con la sentenza n. 41/2016, resa l'11.1.2016 a definizione del giudizio n. 10089/2004 r.g., il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato la contumacia di rigettato la domanda degli attori, Controparte_4
poiché non aveva ravvisato i profili di invalidità lamentati avuto riguardo sia all'esercizio del diritto di recesso da parte della banca dai contratti oggetto del contendere sia al contratto di fideiussione e le domande, comunque, non erano suffragate sul piano probatorio, e condannato i medesimi al pagamento delle spese di lite.
La suddetta sentenza è stata impugnata dalla parte appellante in epigrafe, deducendo che: 1) il giudice di prime cure avrebbe invocato il principio della ragione più liquida, senza però indicare le questioni il cui vaglio non sarebbe stato necessario;
2) il tribunale avrebbe dapprima ritenuto conforme all'art. 1845, terzo comma, c.c. l'esercizio del diritto di recesso da parte della banca, ma poi rilevato in maniera contraddittoria che la brevità del termine di preavviso era tale da equivalere all'assenza dello stesso;
3) la banca avrebbe esercitato il diritto di recesso in assenza di una giusta causa;
4) la cessione del credito non sarebbe stata comunicata alla debitrice ceduta ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385/1993; 5) al contrario di quanto reputato dal primo giudice, la clausola inerente al diritto di recesso sarebbe illeggibile e perciò tale da precludere la comprensione del suo significato al sottoscrittore;
6) il tribunale avrebbe dovuto interpretare la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali del contenuto della garanzia fideiussoria – ossia dell'esposizione debitoria del debitore principale nonché dei beni di loro proprietà impegnati – come non accettazione della medesima;
7) il giudice di prime cure erroneamente avrebbe ritenuto inesistente il nesso
6 eziologico tra il fatto del creditore e l'impossibilità di surrogarsi nei diritti del primo;
8) il primo giudice avrebbe rigettato la domanda risarcitoria, benché i fatti addotti a fondamento della stessa non fossero stati contestati dalla banca convenuta e oggetto di specifica prova documentale.
– cui nelle more del processo Banca IM s.p.a. Controparte_1
è stata incorporata in seguito a un'operazione di fusione – si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e argomentando per la reiezione del medesimo. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e argomentando per l'infondatezza dello stesso.
All'udienza dell'11.6.2024 la causa – assegnata al relatore in pari data – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 13.6.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
In via preliminare dev'essere rilevata l'integrità del contraddittorio.
Gli odierni appellanti si sono costituiti nel giudizio di impugnazione in proprio nonché in qualità di eredi di , Persona_1
attore in primo grado in qualità, oltreché di rappresentante legale di debitrice principale, altresì di Parte_6
fideiussore di quest'ultima unitamente agli altri attori.
Quantunque gli appellanti abbiano rinviato a tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in primo grado, visto che alcune domande erano state avanzate soltanto dalla società debitrice – precisamente quelle con cui è stato chiesto di “dichiarare nulla e senza effetto per l'attore la ingiustificata revoca dell'affidamento e la chiusura del conto corrente” e di “dichiarare inefficace per la società il subentro di Parte_6
nei rapporti tenuti da Banca IM” (cfr. l'atto di citazione CP_4
7 in primo grado) –, deve ritenersi che gli stessi abbiano reiterato unicamente quelle da loro formulate in uno al congiunto , Persona_1
le sole che, del resto, sarebbero stati legittimati a riproporre.
Ciò a prescindere dal tenore di alcune delle censure sollevate avverso la sentenza di primo grado e dirette alla reiezione delle domande avanzate dalla società debitrice, che soltanto quest'ultima avrebbe avuto interesse a impugnare.
Di talché, non assume alcuna rilevanza il mancato perfezionamento della notifica nei confronti della società debitrice disposta dal collegio e la rilevata inesistenza della stessa (v. l'ordinanza del 22.7.2020).
Essendosi costituite le banche appellate, il contraddittorio è integro.
A proposito della sussistenza di un autonomo interesse della società debitrice a impugnare la decisione di primo grado, dato che risulta documentalmente dimostrata la cessazione dell'attività (v. il fascicolo della parte appellante), occorre precisare che dalla visura storica inerente alla società debitrice aggiornata all'8.6.2017 prodotta da Controparte_1
si evince che al momento della pubblicazione della sentenza, benché inattiva, era ancora iscritta nel Parte_6
registro delle imprese.
Com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, “la società di persone che, pur risultando inattiva, continui ad essere iscritta nel registro delle imprese, deve presumersi esistente, sicché essa conserva la capacità di stare in giudizio” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 17957/2021).
Potendosi, allora, presumere l'esistenza della società debitrice – di cui, peraltro, risulta essere stato nominato amministratore Parte_3
con atto del 26.10.2016, durante la pendenza del termine lungo di
[...]
un anno per proporre impugnazione – e non avendo essa, titolare di un autonomo interesse a dolersi della decisione di primo grado, proposto appello avverso il rigetto delle domande avanzate dinanzi al tribunale, la
8 sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo alla reiezione delle domande poste da Parte_6
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da entrambe le banche appellate è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Nel merito l'appello – che, alla luce delle superiori considerazioni, deve intendersi circoscritto alla questione della validità ed efficacia della fideiussione nonché alla pretesa risarcitoria e, quindi, alle censure contrassegnate dai numeri 1), 6), 7) e 8) (supra) – è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Al contrario di quanto rilevato dagli appellanti, il tribunale ha indicato le questioni la cui trattazione è rimasta assorbita dall'infondatezza nel merito delle domande in applicazione del principio della ragione più liquida, nello specifico quella della lamentata nullità dell'atto di citazione originariamente notificato per mancato rispetto dei termini a comparire e quella della conseguente nullità del giudizio instaurato successivamente con comparsa di riassunzione.
Il sesto motivo d'appello è infondato.
La parte appellante asserisce che la mancata indicazione dell'esposizione debitoria della debitrice principale e dei beni in relazione a cui si sarebbero obbligati in qualità di fideiussori avrebbe inficiato la garanzia e che “[…] quella non indicazione doveva invece interpretarsi come rifiuto in ogni ipotesi e quindi come non accettazione della garanzia fideiussoria” (cfr. p. 15 dell'atto di citazione in appello).
9 Gli odierni appellanti unitamente al congiunto , Persona_1
obbligandosi personalmente verso la banca, hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni “[…] dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite […]” a sino alla Parte_6
concorrenza di lire 208.000.000 (cfr. il contratto di fideiussione accluso al fascicolo della parte appellante).
Essi hanno, dunque, prestato – validamente, essendo stato indicato l'importo massimo garantito a termini dell'art. 1938 c.c. – una fideiussione omnibus.
Non assume, pertanto, alcuna rilevanza l'omessa indicazione dell'esposizione debitoria di al Parte_6
momento della sottoscrizione del contratto, i fideiubenti essendo tenuti a rispondere entro e non oltre l'importo massimo garantito.
Il contratto non è infirmato neppure dall'omessa specificazione dei beni di proprietà dei fideiussori in relazione ai quali essi si sarebbero obbligati.
La circostanza che essi abbiano apposto la loro sottoscrizione in corrispondenza dello spazio riservato nel modulo contrattuale all'indicazione in parola senza precisare alcunché, invero, rende operativa la regola generale secondo la quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (2740 c.c.).
Il settimo motivo d'appello è infondato.
I fideiussori hanno dedotto in primo grado di essere, in ogni caso, liberati ai sensi dell'art. 1955 c.c., giacché l'esercizio del recesso ad nutum da parte della banca avrebbe comportato il tracollo dell'azienda e il conseguente venir meno del patrimonio della società e impedito loro di potersi surrogare nei diritti del creditore e chiesto, perciò, di dichiarare inefficace la fideiussione.
10 Il tribunale ha rigettato la domanda, con gli argomenti dell'insussistenza di profili di illiceità nell'esercizio del diritto di recesso e dell'omessa produzione di documenti atti a dimostrare il nesso causale tra il fatto allegato del creditore e l'insorgenza dello stato di insolvenza della società debitrice.
La Corte di cassazione ha chiarito che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
6685/2024).
Detta prova non è stata fornita nel caso di specie dai fideiussori.
Condivisibili, dunque, le argomentazioni con cui il primo giudice ha rigettato la domanda de qua.
Anche l'ottavo e ultimo motivo d'appello è infondato.
Il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria dopo aver escluso l'illiceità dell'esercizio del diritto di recesso, addotto come fatto illecito da parte degli attori, e comunque per mancanza di prova dei danni lamentati.
Secondo gli appellanti, al contrario, i danni, provati documentalmente, non sarebbero stati contestati dalle convenute, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria.
Ebbene, fermo restando che il primo giudice con decisione divenuta cosa giudicata ha escluso l'illiceità dell'esercizio del diritto di recesso, gli attori non hanno allegato né provato il nesso eziologico tra il
11 fatto addotto e il danno evento, rappresentato dalla cessazione dell'attività imprenditoriale, né i danni conseguenza da ciò scaturenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € CP_1
4.996,00, oltre accessori di legge;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_2
complessivi € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
12