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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. n. 44-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), iscritta al P.U. n. 44-1/ 2024, promossa dallo stesso debitore (p.i. ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale p.t., con ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 23.12.2024, con il ministero dell'avv.
Maria Ferrara, rilevato preliminarmente che non è stata fissata udienza, trattandosi di un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dallo stesso debitore ex art. 37, comma 2, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata dallo stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per una procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n.
17/2022 r.p.u.); sentito il Giudice relatore, delegato all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII;
ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
Parte_1
questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata risultante dal registro delle imprese si trova a Gela (CL), rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 10.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
1 il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di debitore ex art. 37, comma 2, CCII;
il debitore è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva, esercente l'attività di commercio di carni fresche nazionali ed estere, come risulta dalla visura camerale del 10.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
il debitore supera le soglie ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 23.12.2024, dalla certificazione dell'Agenzia delle
Entrate acquisita ex art. 42 CCII risulta che alla data dell'8.1.2025 ha debiti fiscali pari a € 608.000,00 circa, che come tali sono superiori alla soglia di € 500.000,00 di debiti anche non scaduti, e che come tali implicano il superamento anche della soglia ex art. 49, comma 5, CCII, di € 30.000,00 di debiti già scaduti;
il debitore è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, in mancanza di un bilancio aggiornato, a fronte dell'ultimo bilancio risalente al 2018 depositato presso la camera di commercio, come risulta dalla visura camerale del 10.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel
2023, relativa al periodo di imposta 2022, acquisita ex art. 42 CCII, risulta che ha una perdita di esercizio di € 72.000,00 circa, che come tale denota l'incapacità di produrre reddito di impresa, per soddisfare i debiti risultanti dall'istruttoria ex art. 42 CCII, di cui € 608.000,00 di debiti fiscali, come risultanti dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta dell'8.1.2025, ed € 9.852,00 di debiti contributivi, come risultanti dalla certificazione dell'I.N.P.S. del 9.1.2025;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. in Parte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale p.t.; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. Persona_1
, invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla
[...]
comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
2 fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza dell'8.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), iscritta al P.U. n. 44-1/ 2024, promossa dallo stesso debitore (p.i. ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale p.t., con ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 23.12.2024, con il ministero dell'avv.
Maria Ferrara, rilevato preliminarmente che non è stata fissata udienza, trattandosi di un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dallo stesso debitore ex art. 37, comma 2, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata dallo stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per una procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n.
17/2022 r.p.u.); sentito il Giudice relatore, delegato all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII;
ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
Parte_1
questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata risultante dal registro delle imprese si trova a Gela (CL), rientrante nel suo circondario, come risulta dalla visura camerale del 10.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
1 il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di debitore ex art. 37, comma 2, CCII;
il debitore è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva, esercente l'attività di commercio di carni fresche nazionali ed estere, come risulta dalla visura camerale del 10.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII;
il debitore supera le soglie ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 23.12.2024, dalla certificazione dell'Agenzia delle
Entrate acquisita ex art. 42 CCII risulta che alla data dell'8.1.2025 ha debiti fiscali pari a € 608.000,00 circa, che come tali sono superiori alla soglia di € 500.000,00 di debiti anche non scaduti, e che come tali implicano il superamento anche della soglia ex art. 49, comma 5, CCII, di € 30.000,00 di debiti già scaduti;
il debitore è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale in quanto, in mancanza di un bilancio aggiornato, a fronte dell'ultimo bilancio risalente al 2018 depositato presso la camera di commercio, come risulta dalla visura camerale del 10.2.2025 acquisita ex art. 42 CCII, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel
2023, relativa al periodo di imposta 2022, acquisita ex art. 42 CCII, risulta che ha una perdita di esercizio di € 72.000,00 circa, che come tale denota l'incapacità di produrre reddito di impresa, per soddisfare i debiti risultanti dall'istruttoria ex art. 42 CCII, di cui € 608.000,00 di debiti fiscali, come risultanti dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta dell'8.1.2025, ed € 9.852,00 di debiti contributivi, come risultanti dalla certificazione dell'I.N.P.S. del 9.1.2025;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. in Parte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale p.t.; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. Persona_1
, invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla
[...]
comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
2 fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza dell'8.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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