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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere Dott. Cesare Marziali Relatore
Consigliere Dott. Vito Savino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1145/2022 R.G. e promossa da
(P. iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Squadroni ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Civitanova Marche (Mc), Via Sabotino n. 30;
APPELLANTE
CONTRO
Dott. (P. iva – c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Andrea Marchiori e Orestino Antongirolami ed elettivamente domiciliati presso e nel loro studio sito in Macerata, Via Morbiducci n. 55
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 572/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il
10/06/2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Lo spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
133/2021 emesso in data 10.02.2021 dal Tribunale di Macerata in favore del Dott. Controparte_1 per il complessivo importo di € 9.483,41 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, oltre spese di ingiunzione e successive occorrende.
Il provvedimento monitorio anzidetto veniva concesso sulla base di fatture ed altra documentazione comprovante il diritto a ricevere il compenso per l'attività professionale asseritamente svolta dal ricorrente in favore dello studio associato, comprendente la tenuta della contabilità e gli adempimenti a vario titolo connessi.
Si costituiva in giudizio il convenuto dr. chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui:
- rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo che per l'effetto dichiarava esecutorio;
- condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
Parte_3
- liquidava in favore di parte opposta complessivi € 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive;
- condannava l'opponente al pagamento in favore dell'ingiungente Parte_3 dell'ulteriore somma di € 4.000,00 ex art. 96, ultimo comma cpc.
L impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellato contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
pagina 2 di 8 § 2 - La questione preliminare riguardante la tardività dell'appello – Le posizioni delle parti
2.1 - La questione va esaminata prima di ogni altra ed ha portata potenzialmente definitoria del giudizio.
L'atto di appello è stato notificato in data 14/12/2022. La difesa del osserva, in proposito, CP_1
che la sentenza è stata, però, notificata in data 22/7/2022 al procuratore della parte e, pertanto, il termine -breve- è scaduto il 21/9/2022 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza. Il termine è improrogabile e la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Trattasi di termine che decorre per entrambe le parti dalla notifica della sentenza al destinatario ovvero al soggetto abilitato a riceverlo. Quanto al procuratore costituito, rileva il domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
L'appellato osserva che in primo grado l' con Parte_1 sede in Campofilone (FM) Borgo San Patrizio n. 47/a proponeva l'opposizione in persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio dello stesso avvocato L'atto veniva sottoscritto Parte_2 digitalmente dall'avv. e la procura speciale alle liti veniva sottoscritta doppiamente Parte_2 dal procuratore sia come legale rappresentante dell'associazione professionale che come avvocato per autentica.
La sentenza di primo grado veniva notificata sia presso la sede dell'associazione professionale indicata nell'atto introduttivo (in Campofilone (FM) Borgo San Patrizio n. 47/a), senza andare a buon fine, nonché, contestualmente, presso il domicilio professionale dell'avvocato in Velletri Parte_2
(RM) via Circonvallazione Appia n. 32 pal. B (doc 3), che lo attingeva regolarmente, poiché lo stesso sottoscriveva la ricevuta.
Cosicchè, per la parte appellata, non vi sarebbe dubbio alcuno che la sentenza sia stata notificata al procuratore costituito dell'associazione professionale parte in giudizio e che, pertanto, deve ritenersi calcolato il termine breve per la proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che il proposto appello dovrà essere dichiarato inammissibile.
2.2 – L'appellante contesta la ricostruzione operata dalla controparte.
Circa la notifica avvenuta in data 22/7/2022, documentata nell'Allegato n. 2 depositato dalla controparte, è atto propedeutico all'esecuzione, rispetto al quale “ la Giurisprudenza è unanime e costante da sempre nel ritenere che la notificazione in forma esecutiva alla parte personalmente è inidonea, come tale, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione”. pagina 3 di 8 Quanto, invece, alla notifica dell'atto di precetto contenente la sentenza in forma esecutiva, il notificò il D.I. n. 133/2021 del Tribunale di Macerata nel Febbraio 2021 presso lo Studio CP_1
in via Martiri della Libertà n. 36 in Macerata, mentre nella stessa sentenza n. 572/2022 si Parte_2 legge che la sede dello Studio è in via Martiri della Libertà n. 36 in Macerata: per l'appellante non si comprende, pertanto perché il precetto sarebbe stato notificato in Campofilone (FM).
§ 3 – L'effettiva tardività dell'atto di appello e le sue conseguenze.
L'appello è, effettivamente, tardivo.
Circa le considerazioni, ai limiti dell'incomprensibilità, circa la finalità dell'atto di precetto che – sembrerebbe di capire, ma l'argomento rimane del tutto abbozzato – che proprio perché rivolta, ai fini dell'esecuzione forzata, alla parte personalmente, non sarebbero idonee a configurare una notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve, in quanto la notifica è effettuata nei confronti della parte personalmente, la questione sta o cade se, appunto, tale notifica sia stata fatta nei confronti del procuratore costituito.
Ora, il procuratore costituito dell' ( “in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. Avv. ) era, in primo grado, appunto, l'avv. Parte_2 Parte_2
(senza codifensori) .
E se la notifica è stata fatta ritualmente al procuratore costituito, essa è valida e ne consegue ogni effetti giuridico.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, l'avv. ha ricevuto in mani Parte_2
proprie la notifica a mezzo del servizio postale, e sia pure presso il suo domicilio in Velletri, che non compare espressamente agli atti di primo grado (ma che, diligentemente, la parte ha individuato proprio dall'iscrizione presso l'ordine degli avvocati di Velletri ) la sentenza oggetto d'appello. E la relativa cartolina verde reca la data del 12.7.22.
Si tratta di dati pacifici e non contestati.
Il fatto che tale domicilio non risulti ex actis ma, come si ripete, risulti dalle indagini di parte notificante, appare assolutamente irrilevante, trattandosi di notifica a mezzo posta, ma ricevuta direttamente dal destinatario, procuratore domiciliatario, cioè legale esperto anche in materia di notificazioni.
pagina 4 di 8 Fatte le considerazioni di cui sopra, esse sono sufficienti a confermare la validità della notifica della sentenza appellata.
Per completezza, proprio perché l'atto è stato ricevuto indubbiamente, dal destinatario, sia pure, fisicamente, non in mani proprie ma a mezzo del servizio postale, occorre soffermarsi su un principio di effettiva conoscenza, bene al di sotto di quella conoscenza determinatasi, legalmente, nel caso in esame, che tende recentemente ad affermarsi proprio in relazione alle varie modalità di notifica, con particolare riferimento agli impatti avuti con le modalità telematiche di notifica, quale bastevole, a determinate condizioni, alla notifica stessa.
Così, con l'ordinanza n. 10677/2024 la Corte di Cassazione si occupa di una notifica dell'appello avvenuta agli indirizzi PEC di avvocati, che il difensore dell'appellante attestava di avere tratto dal pubblico elenco INIPEC, la qual cosa era contestata, atteso che in quell'elenco (così come nell'elenco
REGINDE) gli esatti indirizzi PEC erano rispettivamente altri, mentre quelli utilizzati dall'appellante per la notifica erano risalenti ad anni prima e “non più monitorati”; la tesi della ricorrente, secondo cui si tratterebbe di un'inesistenza giuridica della notifica e quindi non sanabile, viene rifiutata dalla CP_2 poiché gli indirizzi PEC ai quali il ricorso d'appello e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza erano stati telematicamente inviati hanno un preciso collegamento con gli avvocati destinatari: questi non hanno negato né contestato di essere titolari di quegli indirizzi, ma si sono limitati solo a dedurre che erano in disuso o comunque “non monitorati”; pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. .
Sempre in tema di PEC e domicilio digitale, muovendo dall'arresto costituito dalle ss.uu. n. 15979 del
18.05.2022, molte Corti di merito tributarie hanno ritenuto che rientri nell'ambito di violazioni formali, irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente, le notificazioni elettroniche provenienti da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, ove (in questo caso) il mittente sia chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Recentissimamente, con l'ordinanza n. 1615 pubblicata il 22/1/2025, la Cassazione è intervenuta stabilendo da un lato che è valida la notifica alla PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei e dall'altro che l'onere della prova contraria sull'inclusione di un indirizzo PEC in uno dei pubblici registri grava sul destinatario della notifica.
Nello specifico, tra i motivi del ricorso in Cassazione c'era la violazione degli artt. 3 bis e 3 ter della L.
n. 53/94 e 16 ter D.L. n. 179/2012, per aver la Corte d'appello erroneamente affermato che la ricorrente pagina 5 di 8 avrebbe dovuto dimostrare che l'indirizzo PEC della parte convenuta fosse presente nei pubblici registri, pur in mancanza di norme che stabiliscano tale onere e nonostante l'apposita attestazione da parte dell'avvocato quale pubblico ufficiale notificante che il suddetto indirizzo era stato tratto dal registro pubblico INI-PEC. La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando innanzitutto l'art. 3 bis l. n. 53/94 e la propria giurisprudenza precedente (Cass. n. 2460/2021), secondo la quale le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge.
Osserva poi che
“In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita)”.
La Cassazione afferma quindi che la citazione in questione sia stata notificata correttamente all'indirizzo PEC attinto dall'apposito elenco dei medici, attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis c. 1 L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
La Corte Suprema rileva inoltre che, in relata, il difensore ha indicato l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, cui la notifica è stata regolarmente eseguita. Aggiunge inoltre che la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la ricorrente non avrebbe dimostrato l'estrazione di tale PEC dal relativo registro, non può essere condivisa, poiché art. 3 bis c. 5 della L. n. 53/94 subordina la validità della notificazione telematica, riguardo all'inclusione dell'indirizzo PEC del destinatario in detto elenco, alla sola attestazione del difensore. E dal momento che la legge impone uno specifico dovere professionale al difensore, l'onere della prova contraria, che la PEC del destinatario non sia in realtà compresa nel registro indicato, grava sulla controparte;
nella fattispecie, tuttavia, quest'ultima si è limitata a rilevare che il difensore della ricorrente non avesse espressamente dichiarato che tale indirizzo PEC fosse stato effettivamente estratto dal registro pubblico, senza cioè eccepire il mancato inserimento in tale registro1. 1 L'importanza dell'arresto è data anche dal rilievo che il tema era dibattuto nella giurisprudenza di merito, che ha oscillato tra un orientamento che nega la possibilità di notifiche personali alla PEC professionale (Trib. Roma ord. 26/1/2019, Trib. Asti 18/4/2021 n. 411, Trib. Bologna ord. 7/7/2021, Garante Privacy parere 22/7/2021, Trib. Savona 29/6/2023 n. 468) ed pagina 6 di 8 Si noterà che la modalità di notificazione a mezzo posta, che ha visto la ricezione dell'atto direttamente da parte dell'avv. non contempla quelle incertezze di conoscenza che discendono dalle varie Parte_2 fattispecie conseguenti alla notifica telematica degli atti : casella PEC “piena” o , come visto, in qualche modo dismessa, o, da ultimo, atto pervenuto a PEC relativo ad attività professionale “altra” rispetto a quella istituzionalmente prevista per la notifica.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Non sussistono ragioni per derogare al regolamento delle spese come da soccombenza, che per il resto si liquidano nella mediana dei parametri .
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma I quater,
DPR 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
L' avverso la sentenza 572/2022 del Tribunale di Parte_1
Macerata così provvede:
- Dichiara l'appello inammissibile .
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 919+777+1.701 Controparte_1
un altro che invece le consente in assenza di espressa previsione contraria (C.App. Torino 27/1/2016 n. 128, C.App. Milano 18/10/2022 n. 3302, C.App. Bari 10/9/2024 n. 1125). Il tema non era del tutto nuovo, in via generale, neppure per precedenti sentenza della Suprema Corte, che in passato si era limitata a ritenere valida la notifica alla PEC di un avvocato anche di atti inerenti al suo incarico di curatore speciale ad processum ex art. 78 c.p.c., pur non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore ma comunque correlate all'attività professionale svolta senza lesione quindi della sua riservatezza personale (Cass. 2/4/2024 n. 8685) e a ritenere il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto validamente notificato presso il suo indirizzo PEC, pur attivato in relazione all'attività professionale di medico estranea all'impresa fallita (Cass. 6/5/2024 n. 12134, citata nel provvedimento in commento). Con l'ordinanza in esame, invece, si pronuncia espressamente a favore delle notifiche personali alla PEC professionale. Per completezza la decisione verte su una notifica effettuata in data (nella specie, 10/2/2022) anteriore all'avvio dell' , Pt_4 consultabile dal 6/7/2023, ma la conclusione non dovrebbe mutare per notifiche successive, con la precisazione che, per rispettare le esigenze di riservatezza segnalate dal Garante Privacy, il notificante di atti personali da tale data ha l'onere di verificare in la presenza di PEC personale del professionista, utilizzando quella nel caso in cui quest'ultimo si sia Pt_4 avvalso della facoltà ex art.
6-quater d.lgs. 82/2005 di ivi indicarla e, in caso contrario, il domicilio digitale professionale presente negli altri pubblici elenchi ex art.
3-ter L. 53/1994. Quanto alla seconda questione, dall'ordinanza in esame non sembra rilevarsi con chiarezza se vi sia stata o meno la prescritta attestazione dell'avvocato di aver estratto la PEC da uno dei pubblici elenchi, ma in caso positivo si tratterà di dichiarazione di un pubblico ufficiale ex art. 6 L. 53/94 contestabile solo con querela di falso ed in caso negativo il destinatario, come osserva la Cassazione, non potrà limitarsi a rilevare l'assenza della dichiarazione ma dovrà eccepire il mancato inserimento della PEC in tali registri (salvo - è da ritenersi - il già citato raggiungimento dello scopo ove applicabile). pagina 7 di 8 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, di decisione ed esborsi, il tutto oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Ancona, c.c. del 11.3.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere Dott. Cesare Marziali Relatore
Consigliere Dott. Vito Savino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1145/2022 R.G. e promossa da
(P. iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Squadroni ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Civitanova Marche (Mc), Via Sabotino n. 30;
APPELLANTE
CONTRO
Dott. (P. iva – c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Andrea Marchiori e Orestino Antongirolami ed elettivamente domiciliati presso e nel loro studio sito in Macerata, Via Morbiducci n. 55
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 572/2022 del Tribunale di Macerata pubblicata il
10/06/2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - Lo spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
133/2021 emesso in data 10.02.2021 dal Tribunale di Macerata in favore del Dott. Controparte_1 per il complessivo importo di € 9.483,41 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, oltre spese di ingiunzione e successive occorrende.
Il provvedimento monitorio anzidetto veniva concesso sulla base di fatture ed altra documentazione comprovante il diritto a ricevere il compenso per l'attività professionale asseritamente svolta dal ricorrente in favore dello studio associato, comprendente la tenuta della contabilità e gli adempimenti a vario titolo connessi.
Si costituiva in giudizio il convenuto dr. chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui:
- rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo che per l'effetto dichiarava esecutorio;
- condannava l'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
Parte_3
- liquidava in favore di parte opposta complessivi € 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive;
- condannava l'opponente al pagamento in favore dell'ingiungente Parte_3 dell'ulteriore somma di € 4.000,00 ex art. 96, ultimo comma cpc.
L impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellato contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
pagina 2 di 8 § 2 - La questione preliminare riguardante la tardività dell'appello – Le posizioni delle parti
2.1 - La questione va esaminata prima di ogni altra ed ha portata potenzialmente definitoria del giudizio.
L'atto di appello è stato notificato in data 14/12/2022. La difesa del osserva, in proposito, CP_1
che la sentenza è stata, però, notificata in data 22/7/2022 al procuratore della parte e, pertanto, il termine -breve- è scaduto il 21/9/2022 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza. Il termine è improrogabile e la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Trattasi di termine che decorre per entrambe le parti dalla notifica della sentenza al destinatario ovvero al soggetto abilitato a riceverlo. Quanto al procuratore costituito, rileva il domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
L'appellato osserva che in primo grado l' con Parte_1 sede in Campofilone (FM) Borgo San Patrizio n. 47/a proponeva l'opposizione in persona del legale rappresentante p.t. con il patrocinio dello stesso avvocato L'atto veniva sottoscritto Parte_2 digitalmente dall'avv. e la procura speciale alle liti veniva sottoscritta doppiamente Parte_2 dal procuratore sia come legale rappresentante dell'associazione professionale che come avvocato per autentica.
La sentenza di primo grado veniva notificata sia presso la sede dell'associazione professionale indicata nell'atto introduttivo (in Campofilone (FM) Borgo San Patrizio n. 47/a), senza andare a buon fine, nonché, contestualmente, presso il domicilio professionale dell'avvocato in Velletri Parte_2
(RM) via Circonvallazione Appia n. 32 pal. B (doc 3), che lo attingeva regolarmente, poiché lo stesso sottoscriveva la ricevuta.
Cosicchè, per la parte appellata, non vi sarebbe dubbio alcuno che la sentenza sia stata notificata al procuratore costituito dell'associazione professionale parte in giudizio e che, pertanto, deve ritenersi calcolato il termine breve per la proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che il proposto appello dovrà essere dichiarato inammissibile.
2.2 – L'appellante contesta la ricostruzione operata dalla controparte.
Circa la notifica avvenuta in data 22/7/2022, documentata nell'Allegato n. 2 depositato dalla controparte, è atto propedeutico all'esecuzione, rispetto al quale “ la Giurisprudenza è unanime e costante da sempre nel ritenere che la notificazione in forma esecutiva alla parte personalmente è inidonea, come tale, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione”. pagina 3 di 8 Quanto, invece, alla notifica dell'atto di precetto contenente la sentenza in forma esecutiva, il notificò il D.I. n. 133/2021 del Tribunale di Macerata nel Febbraio 2021 presso lo Studio CP_1
in via Martiri della Libertà n. 36 in Macerata, mentre nella stessa sentenza n. 572/2022 si Parte_2 legge che la sede dello Studio è in via Martiri della Libertà n. 36 in Macerata: per l'appellante non si comprende, pertanto perché il precetto sarebbe stato notificato in Campofilone (FM).
§ 3 – L'effettiva tardività dell'atto di appello e le sue conseguenze.
L'appello è, effettivamente, tardivo.
Circa le considerazioni, ai limiti dell'incomprensibilità, circa la finalità dell'atto di precetto che – sembrerebbe di capire, ma l'argomento rimane del tutto abbozzato – che proprio perché rivolta, ai fini dell'esecuzione forzata, alla parte personalmente, non sarebbero idonee a configurare una notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve, in quanto la notifica è effettuata nei confronti della parte personalmente, la questione sta o cade se, appunto, tale notifica sia stata fatta nei confronti del procuratore costituito.
Ora, il procuratore costituito dell' ( “in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. Avv. ) era, in primo grado, appunto, l'avv. Parte_2 Parte_2
(senza codifensori) .
E se la notifica è stata fatta ritualmente al procuratore costituito, essa è valida e ne consegue ogni effetti giuridico.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, l'avv. ha ricevuto in mani Parte_2
proprie la notifica a mezzo del servizio postale, e sia pure presso il suo domicilio in Velletri, che non compare espressamente agli atti di primo grado (ma che, diligentemente, la parte ha individuato proprio dall'iscrizione presso l'ordine degli avvocati di Velletri ) la sentenza oggetto d'appello. E la relativa cartolina verde reca la data del 12.7.22.
Si tratta di dati pacifici e non contestati.
Il fatto che tale domicilio non risulti ex actis ma, come si ripete, risulti dalle indagini di parte notificante, appare assolutamente irrilevante, trattandosi di notifica a mezzo posta, ma ricevuta direttamente dal destinatario, procuratore domiciliatario, cioè legale esperto anche in materia di notificazioni.
pagina 4 di 8 Fatte le considerazioni di cui sopra, esse sono sufficienti a confermare la validità della notifica della sentenza appellata.
Per completezza, proprio perché l'atto è stato ricevuto indubbiamente, dal destinatario, sia pure, fisicamente, non in mani proprie ma a mezzo del servizio postale, occorre soffermarsi su un principio di effettiva conoscenza, bene al di sotto di quella conoscenza determinatasi, legalmente, nel caso in esame, che tende recentemente ad affermarsi proprio in relazione alle varie modalità di notifica, con particolare riferimento agli impatti avuti con le modalità telematiche di notifica, quale bastevole, a determinate condizioni, alla notifica stessa.
Così, con l'ordinanza n. 10677/2024 la Corte di Cassazione si occupa di una notifica dell'appello avvenuta agli indirizzi PEC di avvocati, che il difensore dell'appellante attestava di avere tratto dal pubblico elenco INIPEC, la qual cosa era contestata, atteso che in quell'elenco (così come nell'elenco
REGINDE) gli esatti indirizzi PEC erano rispettivamente altri, mentre quelli utilizzati dall'appellante per la notifica erano risalenti ad anni prima e “non più monitorati”; la tesi della ricorrente, secondo cui si tratterebbe di un'inesistenza giuridica della notifica e quindi non sanabile, viene rifiutata dalla CP_2 poiché gli indirizzi PEC ai quali il ricorso d'appello e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza erano stati telematicamente inviati hanno un preciso collegamento con gli avvocati destinatari: questi non hanno negato né contestato di essere titolari di quegli indirizzi, ma si sono limitati solo a dedurre che erano in disuso o comunque “non monitorati”; pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. .
Sempre in tema di PEC e domicilio digitale, muovendo dall'arresto costituito dalle ss.uu. n. 15979 del
18.05.2022, molte Corti di merito tributarie hanno ritenuto che rientri nell'ambito di violazioni formali, irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente, le notificazioni elettroniche provenienti da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, ove (in questo caso) il mittente sia chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
Recentissimamente, con l'ordinanza n. 1615 pubblicata il 22/1/2025, la Cassazione è intervenuta stabilendo da un lato che è valida la notifica alla PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei e dall'altro che l'onere della prova contraria sull'inclusione di un indirizzo PEC in uno dei pubblici registri grava sul destinatario della notifica.
Nello specifico, tra i motivi del ricorso in Cassazione c'era la violazione degli artt. 3 bis e 3 ter della L.
n. 53/94 e 16 ter D.L. n. 179/2012, per aver la Corte d'appello erroneamente affermato che la ricorrente pagina 5 di 8 avrebbe dovuto dimostrare che l'indirizzo PEC della parte convenuta fosse presente nei pubblici registri, pur in mancanza di norme che stabiliscano tale onere e nonostante l'apposita attestazione da parte dell'avvocato quale pubblico ufficiale notificante che il suddetto indirizzo era stato tratto dal registro pubblico INI-PEC. La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando innanzitutto l'art. 3 bis l. n. 53/94 e la propria giurisprudenza precedente (Cass. n. 2460/2021), secondo la quale le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge.
Osserva poi che
“In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita)”.
La Cassazione afferma quindi che la citazione in questione sia stata notificata correttamente all'indirizzo PEC attinto dall'apposito elenco dei medici, attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis c. 1 L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
La Corte Suprema rileva inoltre che, in relata, il difensore ha indicato l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, cui la notifica è stata regolarmente eseguita. Aggiunge inoltre che la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la ricorrente non avrebbe dimostrato l'estrazione di tale PEC dal relativo registro, non può essere condivisa, poiché art. 3 bis c. 5 della L. n. 53/94 subordina la validità della notificazione telematica, riguardo all'inclusione dell'indirizzo PEC del destinatario in detto elenco, alla sola attestazione del difensore. E dal momento che la legge impone uno specifico dovere professionale al difensore, l'onere della prova contraria, che la PEC del destinatario non sia in realtà compresa nel registro indicato, grava sulla controparte;
nella fattispecie, tuttavia, quest'ultima si è limitata a rilevare che il difensore della ricorrente non avesse espressamente dichiarato che tale indirizzo PEC fosse stato effettivamente estratto dal registro pubblico, senza cioè eccepire il mancato inserimento in tale registro1. 1 L'importanza dell'arresto è data anche dal rilievo che il tema era dibattuto nella giurisprudenza di merito, che ha oscillato tra un orientamento che nega la possibilità di notifiche personali alla PEC professionale (Trib. Roma ord. 26/1/2019, Trib. Asti 18/4/2021 n. 411, Trib. Bologna ord. 7/7/2021, Garante Privacy parere 22/7/2021, Trib. Savona 29/6/2023 n. 468) ed pagina 6 di 8 Si noterà che la modalità di notificazione a mezzo posta, che ha visto la ricezione dell'atto direttamente da parte dell'avv. non contempla quelle incertezze di conoscenza che discendono dalle varie Parte_2 fattispecie conseguenti alla notifica telematica degli atti : casella PEC “piena” o , come visto, in qualche modo dismessa, o, da ultimo, atto pervenuto a PEC relativo ad attività professionale “altra” rispetto a quella istituzionalmente prevista per la notifica.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Non sussistono ragioni per derogare al regolamento delle spese come da soccombenza, che per il resto si liquidano nella mediana dei parametri .
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma I quater,
DPR 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
L' avverso la sentenza 572/2022 del Tribunale di Parte_1
Macerata così provvede:
- Dichiara l'appello inammissibile .
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 919+777+1.701 Controparte_1
un altro che invece le consente in assenza di espressa previsione contraria (C.App. Torino 27/1/2016 n. 128, C.App. Milano 18/10/2022 n. 3302, C.App. Bari 10/9/2024 n. 1125). Il tema non era del tutto nuovo, in via generale, neppure per precedenti sentenza della Suprema Corte, che in passato si era limitata a ritenere valida la notifica alla PEC di un avvocato anche di atti inerenti al suo incarico di curatore speciale ad processum ex art. 78 c.p.c., pur non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore ma comunque correlate all'attività professionale svolta senza lesione quindi della sua riservatezza personale (Cass. 2/4/2024 n. 8685) e a ritenere il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto validamente notificato presso il suo indirizzo PEC, pur attivato in relazione all'attività professionale di medico estranea all'impresa fallita (Cass. 6/5/2024 n. 12134, citata nel provvedimento in commento). Con l'ordinanza in esame, invece, si pronuncia espressamente a favore delle notifiche personali alla PEC professionale. Per completezza la decisione verte su una notifica effettuata in data (nella specie, 10/2/2022) anteriore all'avvio dell' , Pt_4 consultabile dal 6/7/2023, ma la conclusione non dovrebbe mutare per notifiche successive, con la precisazione che, per rispettare le esigenze di riservatezza segnalate dal Garante Privacy, il notificante di atti personali da tale data ha l'onere di verificare in la presenza di PEC personale del professionista, utilizzando quella nel caso in cui quest'ultimo si sia Pt_4 avvalso della facoltà ex art.
6-quater d.lgs. 82/2005 di ivi indicarla e, in caso contrario, il domicilio digitale professionale presente negli altri pubblici elenchi ex art.
3-ter L. 53/1994. Quanto alla seconda questione, dall'ordinanza in esame non sembra rilevarsi con chiarezza se vi sia stata o meno la prescritta attestazione dell'avvocato di aver estratto la PEC da uno dei pubblici elenchi, ma in caso positivo si tratterà di dichiarazione di un pubblico ufficiale ex art. 6 L. 53/94 contestabile solo con querela di falso ed in caso negativo il destinatario, come osserva la Cassazione, non potrà limitarsi a rilevare l'assenza della dichiarazione ma dovrà eccepire il mancato inserimento della PEC in tali registri (salvo - è da ritenersi - il già citato raggiungimento dello scopo ove applicabile). pagina 7 di 8 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, di decisione ed esborsi, il tutto oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Ancona, c.c. del 11.3.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli
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