Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 910/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. AR C.F._1
Paolo Ciriello
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. TR C.F._2
Samantha Paradiso
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 9.5.2024.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia al Giudice ill.mo del Tribunale di Alessandria dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati: con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
1
Conclusioni del resistente: “voglia l'On. le Giudice adito: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) rigettare la domanda di addebito della separazione sicché proposta dalla sig.
in quanto infondata e non provata avendo parte resistente sempre contribuito ai AR
bisogni della famiglia e dei figli e negando la veridicità di ogni accusa di violenza. 3) nulla disporre in merito all' assegnazione della casa coniugale familiare sita Solero, via Giovanni Cavoli
2, casa in comproprietà dei coniugi acquistata con mutuo ipotecario cointestato e registrato in data
06.06.2007 n. 3030 in Alessandria, con rinuncia di parte resistente all'assegnazione della casa familiare in questa sede. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 18.4.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data AR
7.10.1989, a Mercogliano, ha contratto matrimonio col SI. che, TR dall'unione dei coniugi, sono nati i figli, (Alessandria, 23.6.1991) e Persona_1
(Alessandria, 14.9.1997), entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
che la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi;
che la moglie “lavora quale cassiera dell' di Casale Monferrato e percepisce uno stipendio mensile di € CP_2
1.600,00 circa”, mentre il marito, il quale ha ricevuto la somma di Euro 58.000,00 a titolo di
TFR, è privo di occupazione e “ha rifiutato ogni proposta” lavorativa;
che in effetti “le vicende familiari dei coniugi sono diventate critiche in conseguenza del licenziamento del sig. dove svolgeva la propria attività lavorativa, ovvero presso OS e GH nel Novembre del
2017”, al punto che si è reso necessario un TSO;
che “i medicinali per un po' di tempo tranquillizzavano il sig. che, da settembre 2018, ha iniziato nuovamente a CP_1 manifestare gli stessi sintomi che lo portavano ad essere anche violento”; che, “a gennaio
2019, sempre in conseguenza delle medesime discussioni con la moglie, prendeva una sedia scagliandola contro il petto di quest'ultima”; che “nel mese di Agosto 2023 la sig.ra Pt_1
rientrando dal lavoro verso le 22.30, sentiva urlare dal seduto sul balcone, la CP_1 seguente frase: “arriva la puttana arriva la troia…” chiudendola fuori casa” e che “nel mese di gennaio del corrente anno, allorchè la sig.ra chiedeva al marito di abbassare il Pt_1 gas[,] quest'ultimo prima aggrediva verbalmente la signora e successivamente metteva le mani al collo della moglie”. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha AR domandato: la separazione con addebito al marito;
la “liberazione” della casa familiare;
l'assegnazione a sé della casa familiare nel proprio interesse e la disciplina del regime di frequentazione coi figli maggiorenni.
2 2. Con decreto in data 5.5.2024, il Giudice Delegato ha concesso i termini di legge e ha rilevato
“come la casa familiare, in questa sede, possa essere assegnata esclusivamente nell'interesse dei figli minorenni o economicamente non autosufficienti”.
3. Con memoria difensiva in data 22.6.2024, il SI. ha rappresentato: che TR
“vanno smentiti gli episodi di violenza sicché narrati dalla ricorrente, evidenziando che gli stessi sono privi di riscontro documentale stante la mancanza agli atti di referti medici e denunce-querele”; che “il sig. , non ha mai tenuto comportamenti contrari TR ai doveri nascenti dal matrimonio”; che “la verità è che i rapporti familiari sono stati sani, pacifici e tranquilli, fin quando il […] ha […] garantito alla sua famiglia TR un alto tenore di vita”; che “in data 23 dicembre 2019, la società M&G. Finanziaria s.p.a. comunicava al il licenziamento collettivo a far data dal 31 dicembre 2019”; TR che “a causa di ciò, il entrava in un profonda crisi interiore, ancora più determinata CP_1
dal fatto di trovarsi da solo, senza occupazione, incompreso e indesiderato dalla di lui moglie”; che “dalla documentazione agli atti non può ritenersi provato che il resistente sia venuta meno, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e ai doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia giacché la sig.
non ha fornito elementi chiari, precisi e dettagliati per ritenere che il AR marito avesse violato tali obblighi e, nell'ambito delle richieste istruttorie, le circostanze addotte sono state formulate in maniera generica e dunque inidonee per dimostrare il nesso di causalità tra la mentovata condotta del resistente e la crisi coniugale”; che “la sig.ra
, ha sempre lavorato come dipendente/cassiera presso di Casale AR CP_2
Monferrato percependo un reddito di € 1.600,00 mensile circa” e che i figli sono “entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti”. Alla luce di quanto precede, il SI. ha domandato: la separazione con rigetto della richiesta di addebito al TR marito e l'assegnazione a sé della casa familiare nel proprio interesse.
4. Con ordinanza in data 6.9.2024, il GIP, Dott. Aldo Tirone, rilevato - tra l'altro - che “tutt[e le persone sentite] hanno riferito che solo una volta la persona offesa era stata minacciata dal marito con un coltello, ma le ingiurie (“è arrivata la troia… è tornata la puttana”) erano assai frequenti (3-4 volte a settimana) [e] che il loro non era mai stato un rapporto d'amore”, ha applicato al marito, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie.
5. All'udienza del 10.9.2024, il Giudice Delegato “[ha] solleva[to] d'ufficio la questione dell'inammissibilità di tutte le domand[e] non connesse a quelle tipiche del rito speciale da
3 c.d. “connessione forte”, come quella di liberazione dell'immobile, delle domande inerenti ai figli pacificamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti e della domanda di assegnazione della casa familiare, che - come è noto - può essere assegnata solo nell'interesse dei figli e non anche dei coniugi, talché l'oggetto del giudizio parrebbe limitato al solo status e addebito”. Entrambi i difensori hanno dichiarato di “insistere, comunque, su tutte le domande formulate, senza alcuna rinuncia” e hanno confermato come “non siano state formulate domande economiche, né nell'interesse dei genitori né nell'interesse dei figli”. La SI.ra ha dichiarato: “vivo a Solero, via Giovanni Cavoli, n. 2, è AR
la casa cointestata con mio marito. Con me, vive solo mio figlio e anche mio marito, Per_2
finora. Sia sia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_1
Lavoro all' con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro Controparte_3
1.600,00 mensili, dal 2008. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Non ho immobili intestati a me, eccetto la quota della casa coniugale”. Il SI. ha dichiarato: TR
“vivo in macchina, da due giorni. Non ho immobili intestati a me, eccetto la quota della casa coniugale. Sono disoccupato, da due anni, ho esaurito sia la cassa integrazione sia la Pt_2
Non ho redditi. Mi mantengo con una piccola somma, che quando lavoravo avevo fatto un fondo di categoria, non so quanto abbia ancora da parte. Sia sia sono Per_2 Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti”.
6. Con ordinanza in data 12.9.2024, il Giudice Delegato, sollevata, “ancora una volta, la questione della possibile inammissibilità di tutte le domande non connesse a quelle tipiche del rito speciale da c.d. “connessione forte”, come quella di “liberazione” della casa familiare, quella di assegnazione della casa familiare nell'interesse dei coniugi (anziché dei figli) e quelle inerenti ai figli, pacificamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti, talché
l'oggetto del giudizio parrebbe - allo stato - limitato solamente alla separazione personale e all'addebito. Come è ben noto, infatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo negli altri casi la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ma caratterizzate da riti diversi”, ha ammesso alcuni capitoli di prova orale.
7. All'udienza dell'8.10.2024, rinunciate alcune domande, il testimone, SI. Persona_2 figlio dei coniugi, ha dichiarato: “adesso vivo con mia madre. Ho vissuto insieme a mio padre fino alla prima domenica di settembre del 2024, ho vissuto con entrambi i genitori da quando sono nato fino alla prima domenica di settembre del 2024. La prima domenica di settembre
4 del 2024, infatti, mio padre è stato allontanato da casa, tramite un provvedimento penale.
Mio padre ha tenuto atteggiamenti aggressivi nei confronti di mia mamma, intendo condotte per far vedere che era lui a dover comandare in casa e che mia mamma doveva solo subire e stare zitta. Queste cose succedono da tanti anni, ma si sono accentuate molto negli ultimi 7 o
8 anni. Ogni giorno, quando tornavo a casa, dovevo sperare che non succedesse niente. Circa
7 o 8 anni fa, mio padre, infatti, ha perso il lavoro. Io, mia sorella, il fidanzato di mia sorella e anche mia mamma abbiamo sempre cercato di aiutarlo, nei limiti in cui lui ce lo permetteva, sotto qualsiasi aspetto. Faccio qualche esempio di questi atteggiamenti di mio padre nei confronti di mia mamma: quando mia mamma ha chiesto una mano economica o pratica nella casa e mio papà, lui, per far vedere che era lui che - a suo dire - manteneva mia madre (mentre in realtà non lavorava), l'ha colpita con un bottiglione vuoto del vino di vetro da due litri, il bottiglione non si è rotto. L'ha colpita sulla testa, io ho visto la scena. Mia mamma si è fatta male, ma non le usciva sangue. Questo episodio è successo verso aprile del
2023, se non ricordo male. Ogni volta che discutevano, mi facevo vedere dalla porta, per far capire a mio padre che non era il caso di alzare i toni. Una volta, io ero in salone, si è accesa una discussione, sarà stato sempre nel 2023, era appena estate, dopo l'episodio del bottiglione, mia mamma è venuta da me (che ero in casa) dicendo che mio padre le aveva messo le mani al collo e io ho subito visto i segni al collo di mia madre. Sempre ad aprile del
2023, mia mamma tornava dal lavoro, ha fatto notare - con tono tranquillo - a mio padre di tenere almeno pulito quello che puliva lei e mio padre ha preso un piatto e ha fatto un gesto come per minacciarla di lanciarglielo. A giugno del 2023, io ero in salone (avevo iniziato a mangiare in salone per allontanarmi), mia madre gli ha chiesto una mano economica (mio padre ha ricevuto circa Euro 8.000,00 dalla OS e GH, soldi accantonati per lui e circa Euro 50.000,00 dalla Fonkim, come TFR nel fondo di categoria dei chimici) e mio padre brancò il coltello, come per dire “adesso lo uso”. Mio padre si comprava pantaloni da
40/50 Euro per sé stesso e non dava un soldo in casa […]. Oltre alla violenza fisica, mio papà insultava quotidianamente mia madre a parole. Mia madre, pur di portare a casa qualche soldo in più, lavorava anche il 15 d'agosto. Mio papà, in mia presenza, diceva a mia madre: “sei una mongoloide”, “stai zitta troia”, “sono io che ti mantengo”, insomma sminuiva continuamente mia mamma. Queste cose mio padre le ha sempre dette a mia madre, fin da quando io ho memoria. Ho visto mio padre dire queste cose anche dal balcone. Mia madre gli ha sempre fatto notare le cose con garbo e, quando mia mamma provava a dirgli qualcosa, voleva che si chiudessero le finestre. Invece, quando la insultava lui, urlava e voleva che fosse tutto aperto, perché - diceva - “tutti devono sentire che sei una troia””. Il
5 testimone, SI. , convivente della figlia dei coniugi, ha dichiarato: “frequento la Tes_1
casa dei SI.ri da circa 5 anni, andavo a mangiare, spesso il sabato e la domenica, CP_1
mai a dormire. Circa un anno fa, forse 14/15 mesi fa, (eravamo a casa insieme) Per_1
ha ricevuto una chiamata da sua madre, la quale le ha detto di essere stata appena insultata dal marito e di essere stata, poi, chiusa fuori casa. Io e abbiamo preso la Per_1 macchina, siamo arrivati a Solero, abbiamo trovato nell'androne del palazzo, mi AR
sono fatto consegnare le chiavi di casa da (lei aveva le chiavi ma il marito aveva AR messo il chiavistello). Io sono salito da solo, ho aperto con le chiavi e ho visto che c'era il chiavistello. Allora, ho provato a convincere ad aprire. Dopo un paio di mie richieste, R_
ha aperto la porta. Una seconda volta, circa ad agosto del 2023, ha, di R_ AR
nuovo, chiamato in lacrime, chiedendo il mio intervento. Sono di nuovo partito da Per_1 casa e, arrivato a Solero, ho visto che diceva, in napoletano, “t'accid” (ti uccido) R_
(andandogli incontro con violenza come per aggredire) al figlio , che era intervenuto Per_2
per difendere la madre. Io mi sono messo in mezzo, quello che mi ha colpito è che, poco dopo, ho parlato con e sono uscito distrutto rendendomi conto che il padre non aveva R_
neanche capito quanto male avesse fatto al figlio. Non ho assistito personalmente ad altri episodi. Solo per sentito dire […]. Non ho mai visto personalmente urlare dal R_
balcone. , , e anche i vicini, però, mi hanno detto che Per_2 AR Per_1 R_
urlava insulti verso i vicini […]. , mi ha fatto vedere la foto dei segni sul collo di Per_1 sua madre, dopo l'episodio delle mani al collo da parte di . La parte, SI. R_ CP_1
in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “ho sempre partecipato attivamente
[...]
alla vita familiare, li ho portati a scuola e agli sport. Gli davo anche da mangiare. Finché ho lavorato, ho sempre partecipato. Ci siamo sempre aiutati a vicenda. Anche quando mi chiamavano da scuola, perché i figli stavano male, andavo a prenderli io. Dichiarato il fallimento della nel 2018, ho fatto due anni di cassa integrazione e due di Parte_3
mobilità. I soldini li ho parti a casa. Verso sei mesi prima della scadenza della mobilità, mia moglie mi ha ritirato il bancomat, perché voleva gestire lei i soldi. Per qualsiasi cosa dovevo chiedere soldi a mia moglie, anche per il tabacco e non è bello. Le cose che hanno detto i testimoni sono successe davvero, ma i testimoni l'hanno dette a modo loro. Se io compravo qualcosa, mia moglie e i figli si rifiutavano di consumarlo. Mi hanno fatto buttare la roba”.
All'esito, entrambi i difensori, ritenuta concordemente conclusa l'istruttoria, hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, nonché la concessione dei termini a difesa ex art. 473-bis28 c.p.c.
8. Scambiate le memorie conclusionali, all'udienza del 4.2.2025, la causa è stata rimessa al
6 Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
9. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
10. Come è noto, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n. 13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. Nel caso di specie, dall'approfondita istruttoria, è emerso come la condotta del marito, che già prima del licenziamento era contraria ai doveri del matrimonio (benché tollerata dalla moglie e dai figli), dopo il licenziamento abbia assunto connotati di tale gravità, per la natura e la reiterazione degli atti posti in essere, da aver causato la disgregazione del vincolo matrimoniale.
11. Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, essendo stata rinunciata la relativa domanda.
12. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del
7 compenso liquidato e accessori di legge, devono essere poste a carico del resistente, SI.
in virtù del principio della soccombenza. TR
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i TR AR
quali hanno celebrato matrimonio, a Mercogliano, il 7.10.1989;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie, SI.ra AR
, nei confronti del marito, SI.
[...] TR
- condanna il resistente, SI. a corrispondere alla ricorrente, SI.ra TR
, la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del AR
compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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