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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile con l'intervento dei magistrati:
1) dott. RE IL Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott.ssa Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 543/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità per esercizio di attività pericolose TRA
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Zitoli, elettivamente domiciliata nel suo studio, a Corato (BA); appellante principale e in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesca Melcarne, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani (BA); appellata-appellante incidentale
All'udienza collegiale dell'11/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante principale ha così concluso (note scritte del 23/5/2025): L'avv. Alessandro Zitoli, per la società impugna e contesta ogni avversa Controparte_1 deduzione e richiesta contenuta in tutti gli avversi scritti difensivi con rigetto dell'appello incidentale per tutti i motivi dedotti nei propri scritti. Ed in particolare si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e di seguito riportate. “1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 150/2024 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Civile, Giudice Dott. Claudio Di Giacinto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2256/2018, depositata in cancelleria in data 22/01/2024, mai notificata, e segnatamente - I° parziale capo della sentenza (3.1 il danno evento e il nesso causale)- II° parziale capo della sentenza (3.3 il danno), accertare e dichiarare che in persona del suo l.r.p.t. ha diritto ad Controparte_1 ottenere da in persona del l.r.p.t. il Controparte_2 ristoro dei danni subiti a causa dei guasti, sbalzi ed interruzioni di corrente verificatisi, in misura pari ad € 39.900,00 di cui € 25.900,00 per aver dovuto provvedere al ripristino degli impianti elettrici ed € 14.000,00 per riparazione, sostituzione e manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione;
2) per l'effetto, condannare al pagamento, in favore Controparte_2 di a titolo di risarcimento del danno, della Controparte_1 somma pari ad euro € 39.900,00, oltre rivalutazione monetaria, detratto l'importo già versato dall'appellata; 3) rigettare l'appello incidentale poiché infondato in fatto e diritto;
4) con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio secondo il valore della causa ricompreso tra i 26.001 e i 52.000 euro”>. Il procuratore di ha così concluso Controparte_2
(note scritte del 21/5/2025): trattazione la difesa di impugna e contesta Controparte_2 ogni avversa difesa e conclusione;
richiama la propria comparsa conclusionale e memoria di replica insistendo nel rigetto dell'avverso appello e accoglimento del proprio appello incidentale con conseguente condanna avversa alla restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite;
il tutto per le ragioni argomentate nelle proprie difese;
si chiede che il giudizio venga deciso>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 150/2024, pubblicata il 22 gennaio 2024, il Tribunale di Trani ha così statuito:
1- Accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Controparte_2 al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Controparte_1 risarcimento del danno, della somma pari ad euro 9.333,33, oltre rivalutazione monetaria nei termini indicati in parte motiva;
2- Condanna alla refusione, Controparte_2 in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge>. aveva convenuto in giudizio, in un primo Controparte_1 tempo, chiendendone la condanna al Controparte_3 risarcimento del danno, causato – a suo dire - dall'inadempimento al contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato inter partes, e nello specifico dall'interruzione di energia verificatasi per più giorni presso la propria struttura socio-sanitaria. In particolare, la società attrice lamentata, presso la propria struttura sanitaria, improvvisa interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica e sbalzi di tensione (a far data dal 25.6.2017, alle ore 3:00 circa, e nei giorni successivi) che avrebbero provocato pregiudizio allo svolgimento dell'attività, danneggiamento degli impianti elettrici e di climatizzazione nonché danno all'immagine, in ragione del disservizio causato agli ospiti della struttura.1 Costituita in giudizio, aveva eccepito, Controparte_3 in primis, la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva di
(oggi , in qualità Controparte_4 Controparte_2 di concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica e quindi unica responsabile dei lamentati danni derivanti dall'irregolare erogazione. Chiamata in causa, aveva chiesto il Controparte_2 rigetto delle pretese attoree, sostenendo che: i) nella data indicata dall'attrice (25.6.2018) i sistemi informatici non avevano rilevato alcuna interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica o “sbalzi di tensione” imputabili ai propri impianti;
ii) nel periodo successivo, i riferimenti dell'attore a sbalzi di tensione erano generici e non imputabili alla chiamata, tenuto conto della responsabilità dello stesso attore, ex art. 1227 c.c., dei danni subiti per non aver protetto gli impianti elettrici, da eventuali abbassamenti e/o innalzamenti di tensione, come previsto dalla normativa tecnica in materia;
iii) erano da contestare anche la documentazione prodotta, an, quantum e nesso causale dei danni richiesti. La società attrice aveva modificato, in corso di causa, le proprie domande e conclusioni, chiedendo l'estensione della pronuncia di condanna anche nei confronti di
[...]
in solido ovvero ciascuna delle Parte_1 convenute per quanto di competenza, limitando la domanda risarcitoria alla somma di € 39.900,00, con esclusione del danno all'immagine. La causa veniva istruita con l'acquisizione di prove documentali e l'assunzione di testi2 e, con ordinanza resa all'udienza del 3.6.2021, dichiarata estinta limitatamente nei confronti di con spese compensate. Controparte_3
Quindi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. per mancata accettazione di il Tribunale ha Controparte_2 pronunciato la sentenza nei sensi come sopra indicati. Avverso quest'ultima hanno proposto appello ambo le parti. In via principale, ha chiesto la parziale Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado, limitatamente al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, sia con riguardo alla corresponsabilità, ravvisata dal primo Giudice in ragione di 1/3, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,3 sia con riferimento ai danni riportati dagli impianti elettrici.4 Quanto al primo aspetto, l'appellante principale evidenzia come la struttura sanitaria fosse già dotata, per obbligo di legge, di generatore di energia elettrica, per assicurare la continuità del servizio essenziale erogato, e che i danni lamentati, in realtà, erano stati determinati esclusivamente dagli improvvisi sbalzi di tensione e interruzioni ripetuti di erogazione dell'energia elettrica, posto che, per i black out programmati (nel pomeriggio del 26/6/2017), la presenza del generatore di corrente, di cui la società era già dotata, aveva evitato qualsiasi inconveniente. Quanto, invece, all'ammontare del danno riportato in riferimento agli impianti elettrici – secondo l'appellante principale – il primo Giudice avrebbe omesso di apprezzare la deposizione del teste che, in qualità Testimone_6 titolare dell'omonima ditta, aveva riconosciuto la fattura n. 78, versata in atti, confermando di aver incassato il relativo importo e così dando riscontro anche all'esborso erroneamente ritenuto indimostrato dal Tribunale. L'appellante incidentale, invece, Controparte_2 chiede la riforma della pronuncia di primo grado, con rigetto integrale dell'avversa domanda, laddove il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio sulla sussistenza del danno evento (id est interruzione di energia elettrica) e del nesso eziologico tra quest'ultimo e attività pericolosa esercitata, nonché tra il danno patrimoniale lamentato e l'evento dannoso (interruzione di erogazione di energia elettrica e sbalzi di tensione), con conseguente condanna dell'avversa parte alla restituzione delle somme versate nelle more del processo, in esecuzione della pronuncia impugnata. Quindi, all'udienza a trattazione scritta dell'11/6/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello incidentale ha pieno fondamento e merita accoglimento, non anche l'appello principale che, invece, va rigettato. È pur vero che, alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, come ritenuto dal primo Giudice, siano emersi sia la sussistenza del danno evento, e cioè la lamentata interruzione di energia elettrica, sia il nesso eziologico tra l'attività pericolosa esercitata da
[...]
e il suddetto evento. Parte_1
L'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica e/o gli sbalzi di tensione hanno avuto inizio a partire dal 26.7.2017, e tanto trova conforto probatorio nella documentazione prodotta in atti.5 Ulteriore conferma, a tal proposito, emerge anche dall'istruttoria orale, con l'assunzione dei testi e .6 Anche Testimone_1 Tes_5 il teste di parte convenuta, dipendente di Tes_4 [...]
, aveva confermato l'interruzione del Parte_1
26/6/2017 e del 4.7.2017. Il quadro probatorio, sul punto, conforta certamente la conclusione tratta dal primo Giudice sul fatto che l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica (e gli sbalzi di tensione) siano da ricollegare, sul piano causale, all'esercizio dell'attività di somministrazione di energia elettrica “e ciò tanto sul piano naturalistico – atteso che, elidendo l'attività pericolosa l'evento certamente non si sarebbe verificato – quanto su quello “giuridico”, rientrando l'interruzione di energia elettrica tra le conseguenze ordinarie e non inverosimili dell'attività medesima, secondo un calcolo di regolarità causale”.7 È anche vero, però, che il primo Giudice ha totalmente omesso ogni approfondimento in ordine al nesso causale, non meno rilevante e decisivo, tra il lamentato (e, come sopra, accertato) fenomeno interruttivo nell'erogazione dell'energia elettrica e i danni riportati dagli impianti elettrici e di condizionamento aria, esistenti nella struttura sanitaria, così come lamentati dalla società, attrice in primo grado, danni implicanti gli interventi di manutenzione e
Controparte 5 (cfr., ad esempio, la nota del 20.11.2017 a firma della stessa , nella quale sono riportati i dati relativi alle interruzioni di energia elettrica, avvenute tra il 1.6.2017 e il 31.10.2017, e, in particolare, le interruzioni avvenute nelle date del 26.6.2017, 4.7.2017, 26.7.2017, 27.7.2017, nonché la dichiarazione congiunta del 26.6.2017, nella quale si dà atto dell'interruzione in tale data 6 Che hanno confermato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica verificatasi in data 26.7.2017. 7 Cfr. pag. 7 della sentenza appellata. sostituzione i cui costi sono reclamati dall'appellante principale. A tal proposito, nessun riscontro probatorio si desume dalla documentazione in atti e dalle deposizioni assunte in corso di causa, non potendosi condividere quanto affermato in sentenza dal primo Giudice. Secondo il Tribunale, invero, l'attrice ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale direttamente ed immediatamente ricollegabile all'evento dannoso, costituito dall'avaria/danneggiamento dell'impianto elettrico e di quello di climatizzazione: tanto è evincibile anzitutto dalle prove orali svolte (cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dai teste e , le quali hanno confermato che gli Tes_1 Tes_5 apparecchi elettrici indicati dall'attrice - quali “chiamate camere, televisori, tvcc, d'emergenza e monitor touch screen e climatizzatori” – sono stati sostituiti in seguito ai fenomeni elettrici in quanto non più funzionanti, nonché dichiarazioni del teste legale rappresentante della Tes_3 CP_5
il quale ha confermato di aver eseguito gli interventi
[...] di manutenzione straordinaria relativi a tali impianti e di aver ricevuto il pagamento della relativa fattura)>. Trattasi di affermazione apodittica, in totale assenza di elementi di certezza in ordine alla reale incidenza dell'interruzione nella erogazione di energia elettrica sull'affermata avaria totale degli impianti, poi sostituiti dalla società attrice. Basti considerare che i riscontri probatori richiamati dal primo Giudice, contrariamente a quanto dallo stesso ritenuto, stante la loro genericità, non spiegano in alcun modo in che cosa siano consistiti – anche sotto il profilo tecnico – i danni rilevati, la consistenza degli stessi e, soprattutto, la necessità degli interventi di riparazione e sostituzione, così come documentati. Le stesse imprese, intervenute nell'esecuzione degli interventi manutentivi, non hanno offerto alcun dato, idoneo a ricollegare gli stessi al disservizio verificatosi con l'interruzione della erogazione di energia elettrica. Né si desume alcunchè di specifico, al riguardo, dal tenore delle fatture in atti, ove sono indicati solo gli interventi eseguiti, non anche le cause che ne stanno a monte. È di tutta evidenza quindi che, contrariamente alle conclusioni tratte dal primo Giudice, parte attrice non ha assolto pienamente l'onere, sulla stessa gravante, della prova in ordine al nesso causale, restando indimostrato il collegamento eziologico tra le intervenute interruzioni di erogazione di energia elettrica e i costi sostenuti per gli interventi di manutenzione, anche sostitutivi, degli impianti. Aggiungasi che, nell'immediatezza dei fatti, non risulta espletato neanche l'accertamento tecnico preventivo, idoneo a cristallizzare la situazione, prima di modificarla con l'esecuzione di interventi manutentivi, così da consentire, anche a posteriori, indagini tecniche per spiegare, quanto meno, la compatibilità tra i danni lamentati e il disservizio ascrivibile a Ciò rende oggi non Controparte_2 esperibile – ormai a distanza di tempo – qualsiasi approfondimento peritale, finalizzato alla ricostruzione dei fatti, anche sotto un profilo tecnico, al fine di comprendere se, nella fattispecie in esame, i danni riportati dagli impianti siano ricollegabili, secondo nesso di causalità, all'accertato disservizio de quo. Per le ragioni che precedono, ad avviso della Corte, la sentenza di primo grado va riformata, in accoglimento del gravame incidentale proposto da con Controparte_2 conseguente rigetto integrale della domanda risarcitoria, così come proposta da Controparte_1
Le conclusioni che precedono conducono, ovviamente, al rigetto dei motivi di gravame, articolati da quest'ultima società in via principale, presupponendo essi la sussistenza del nesso causale, in realtà escluso per le ragioni già sopra evidenziate. In considerazione dell'esito complessivo della causa, che vede soccombente a carico di quest'ultima Controparte_1 vanno poste le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. modif., secondo criteri medi, tenuto conto del valore della causa, desunto dalla domanda (€ 39.900) e dell'attività difensiva svolta nei due gradi di giudizio (completa per il primo grado e carente di attività istruttoria in appello). Al rigetto della domanda risarcitoria, consegue l'obbligo restitutorio, a carico di delle somme Controparte_1 corrisposte da in esecuzione della Controparte_2 sentenza di primo grado, qui riformata, maggiorata di interessi legali dal dì del versamento al soddisfo. Al mancato accoglimento dell'appello principale, consegue anche l'onere, a carico dell'appellante del Controparte_1 versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1
– bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale da e, in via Controparte_1 incidentale, da in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentati pro-tempore, avverso la sentenza n. 150/2024, pubblicata il 22 gennaio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza e rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da Controparte_1
3) condanna quest'ultima a restituire a Controparte_2 la somma dalla stessa corrisposta in corso di causa,
[...] in esecuzione della sentenza qui riformata, oltre interessi legali dal dì del pagamento al soddisfo;
4) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del doppio Parte_1 grado di giudizio, liquidate – per il primo grado - in € 7.500,00 e – per il presente grado – in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
5) pone a carico dell'appellante principale il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 18/6/2025. Il Presidente rel./est. RE IL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così quantificato: € 49.900,00, di cui € 25.900 per il ripristino degli impianti elettrici ed euro, € 14.000,00 per la riparazione/sostituzione dell'impianto di climatizzazione ed € 10.000,00 per danni subiti “anche all'immagine”. 2 All'udienza del 22/4/2021, venivano sentiti i testi , . All'udienza del 20/5/2021, Testimone_1 Testimone_2 venivano sentiti i testi , . Alle udienze del 3/6/2021 e del 30/9/2021, venivano sentiti Testimone_3 Testimone_4 rispettivamente i testi e . Tes_5 Testimone_6 3 Il Giudice di primo grado, invero, aveva dato rilievo al rifiuto, da parte della società attrice, di utilizzare il gruppo elettrogeno, messo a disposizione da per contenere le conseguenze dei black-out verificatisi, Controparte_2 ravvisando in ciò un contegno imprudente, incidente sul piano con-causale nella produzione del lamentato danno, limitatamente a quello prodotto in occasione del secondo evento interruttivo, quello delle ore 17,30. 4 Il Giudice di primo grado, invero, aveva ritenuto non raggiunta la prova in parte qua, non valutando sufficiente la produzione di preventivi e fatture, documenti non accompagnati da quietanze e/o accettazioni, idonee a dimostrare l'effettivo esborso di danaro, né potendosi eludere l'onere della prova mediante ricorso al criterio della liquidazione equitativa.
1) dott. RE IL Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott.ssa Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 543/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità per esercizio di attività pericolose TRA
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Zitoli, elettivamente domiciliata nel suo studio, a Corato (BA); appellante principale e in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesca Melcarne, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani (BA); appellata-appellante incidentale
All'udienza collegiale dell'11/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante principale ha così concluso (note scritte del 23/5/2025): L'avv. Alessandro Zitoli, per la società impugna e contesta ogni avversa Controparte_1 deduzione e richiesta contenuta in tutti gli avversi scritti difensivi con rigetto dell'appello incidentale per tutti i motivi dedotti nei propri scritti. Ed in particolare si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e di seguito riportate. “1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 150/2024 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Civile, Giudice Dott. Claudio Di Giacinto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2256/2018, depositata in cancelleria in data 22/01/2024, mai notificata, e segnatamente - I° parziale capo della sentenza (3.1 il danno evento e il nesso causale)- II° parziale capo della sentenza (3.3 il danno), accertare e dichiarare che in persona del suo l.r.p.t. ha diritto ad Controparte_1 ottenere da in persona del l.r.p.t. il Controparte_2 ristoro dei danni subiti a causa dei guasti, sbalzi ed interruzioni di corrente verificatisi, in misura pari ad € 39.900,00 di cui € 25.900,00 per aver dovuto provvedere al ripristino degli impianti elettrici ed € 14.000,00 per riparazione, sostituzione e manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione;
2) per l'effetto, condannare al pagamento, in favore Controparte_2 di a titolo di risarcimento del danno, della Controparte_1 somma pari ad euro € 39.900,00, oltre rivalutazione monetaria, detratto l'importo già versato dall'appellata; 3) rigettare l'appello incidentale poiché infondato in fatto e diritto;
4) con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio secondo il valore della causa ricompreso tra i 26.001 e i 52.000 euro”>. Il procuratore di ha così concluso Controparte_2
(note scritte del 21/5/2025): trattazione la difesa di impugna e contesta Controparte_2 ogni avversa difesa e conclusione;
richiama la propria comparsa conclusionale e memoria di replica insistendo nel rigetto dell'avverso appello e accoglimento del proprio appello incidentale con conseguente condanna avversa alla restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite;
il tutto per le ragioni argomentate nelle proprie difese;
si chiede che il giudizio venga deciso>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 150/2024, pubblicata il 22 gennaio 2024, il Tribunale di Trani ha così statuito:
1- Accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Controparte_2 al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Controparte_1 risarcimento del danno, della somma pari ad euro 9.333,33, oltre rivalutazione monetaria nei termini indicati in parte motiva;
2- Condanna alla refusione, Controparte_2 in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge>. aveva convenuto in giudizio, in un primo Controparte_1 tempo, chiendendone la condanna al Controparte_3 risarcimento del danno, causato – a suo dire - dall'inadempimento al contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato inter partes, e nello specifico dall'interruzione di energia verificatasi per più giorni presso la propria struttura socio-sanitaria. In particolare, la società attrice lamentata, presso la propria struttura sanitaria, improvvisa interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica e sbalzi di tensione (a far data dal 25.6.2017, alle ore 3:00 circa, e nei giorni successivi) che avrebbero provocato pregiudizio allo svolgimento dell'attività, danneggiamento degli impianti elettrici e di climatizzazione nonché danno all'immagine, in ragione del disservizio causato agli ospiti della struttura.1 Costituita in giudizio, aveva eccepito, Controparte_3 in primis, la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva di
(oggi , in qualità Controparte_4 Controparte_2 di concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica e quindi unica responsabile dei lamentati danni derivanti dall'irregolare erogazione. Chiamata in causa, aveva chiesto il Controparte_2 rigetto delle pretese attoree, sostenendo che: i) nella data indicata dall'attrice (25.6.2018) i sistemi informatici non avevano rilevato alcuna interruzione del servizio di distribuzione di energia elettrica o “sbalzi di tensione” imputabili ai propri impianti;
ii) nel periodo successivo, i riferimenti dell'attore a sbalzi di tensione erano generici e non imputabili alla chiamata, tenuto conto della responsabilità dello stesso attore, ex art. 1227 c.c., dei danni subiti per non aver protetto gli impianti elettrici, da eventuali abbassamenti e/o innalzamenti di tensione, come previsto dalla normativa tecnica in materia;
iii) erano da contestare anche la documentazione prodotta, an, quantum e nesso causale dei danni richiesti. La società attrice aveva modificato, in corso di causa, le proprie domande e conclusioni, chiedendo l'estensione della pronuncia di condanna anche nei confronti di
[...]
in solido ovvero ciascuna delle Parte_1 convenute per quanto di competenza, limitando la domanda risarcitoria alla somma di € 39.900,00, con esclusione del danno all'immagine. La causa veniva istruita con l'acquisizione di prove documentali e l'assunzione di testi2 e, con ordinanza resa all'udienza del 3.6.2021, dichiarata estinta limitatamente nei confronti di con spese compensate. Controparte_3
Quindi, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. per mancata accettazione di il Tribunale ha Controparte_2 pronunciato la sentenza nei sensi come sopra indicati. Avverso quest'ultima hanno proposto appello ambo le parti. In via principale, ha chiesto la parziale Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado, limitatamente al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, sia con riguardo alla corresponsabilità, ravvisata dal primo Giudice in ragione di 1/3, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,3 sia con riferimento ai danni riportati dagli impianti elettrici.4 Quanto al primo aspetto, l'appellante principale evidenzia come la struttura sanitaria fosse già dotata, per obbligo di legge, di generatore di energia elettrica, per assicurare la continuità del servizio essenziale erogato, e che i danni lamentati, in realtà, erano stati determinati esclusivamente dagli improvvisi sbalzi di tensione e interruzioni ripetuti di erogazione dell'energia elettrica, posto che, per i black out programmati (nel pomeriggio del 26/6/2017), la presenza del generatore di corrente, di cui la società era già dotata, aveva evitato qualsiasi inconveniente. Quanto, invece, all'ammontare del danno riportato in riferimento agli impianti elettrici – secondo l'appellante principale – il primo Giudice avrebbe omesso di apprezzare la deposizione del teste che, in qualità Testimone_6 titolare dell'omonima ditta, aveva riconosciuto la fattura n. 78, versata in atti, confermando di aver incassato il relativo importo e così dando riscontro anche all'esborso erroneamente ritenuto indimostrato dal Tribunale. L'appellante incidentale, invece, Controparte_2 chiede la riforma della pronuncia di primo grado, con rigetto integrale dell'avversa domanda, laddove il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio sulla sussistenza del danno evento (id est interruzione di energia elettrica) e del nesso eziologico tra quest'ultimo e attività pericolosa esercitata, nonché tra il danno patrimoniale lamentato e l'evento dannoso (interruzione di erogazione di energia elettrica e sbalzi di tensione), con conseguente condanna dell'avversa parte alla restituzione delle somme versate nelle more del processo, in esecuzione della pronuncia impugnata. Quindi, all'udienza a trattazione scritta dell'11/6/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione L'appello incidentale ha pieno fondamento e merita accoglimento, non anche l'appello principale che, invece, va rigettato. È pur vero che, alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, come ritenuto dal primo Giudice, siano emersi sia la sussistenza del danno evento, e cioè la lamentata interruzione di energia elettrica, sia il nesso eziologico tra l'attività pericolosa esercitata da
[...]
e il suddetto evento. Parte_1
L'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica e/o gli sbalzi di tensione hanno avuto inizio a partire dal 26.7.2017, e tanto trova conforto probatorio nella documentazione prodotta in atti.5 Ulteriore conferma, a tal proposito, emerge anche dall'istruttoria orale, con l'assunzione dei testi e .6 Anche Testimone_1 Tes_5 il teste di parte convenuta, dipendente di Tes_4 [...]
, aveva confermato l'interruzione del Parte_1
26/6/2017 e del 4.7.2017. Il quadro probatorio, sul punto, conforta certamente la conclusione tratta dal primo Giudice sul fatto che l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica (e gli sbalzi di tensione) siano da ricollegare, sul piano causale, all'esercizio dell'attività di somministrazione di energia elettrica “e ciò tanto sul piano naturalistico – atteso che, elidendo l'attività pericolosa l'evento certamente non si sarebbe verificato – quanto su quello “giuridico”, rientrando l'interruzione di energia elettrica tra le conseguenze ordinarie e non inverosimili dell'attività medesima, secondo un calcolo di regolarità causale”.7 È anche vero, però, che il primo Giudice ha totalmente omesso ogni approfondimento in ordine al nesso causale, non meno rilevante e decisivo, tra il lamentato (e, come sopra, accertato) fenomeno interruttivo nell'erogazione dell'energia elettrica e i danni riportati dagli impianti elettrici e di condizionamento aria, esistenti nella struttura sanitaria, così come lamentati dalla società, attrice in primo grado, danni implicanti gli interventi di manutenzione e
Controparte 5 (cfr., ad esempio, la nota del 20.11.2017 a firma della stessa , nella quale sono riportati i dati relativi alle interruzioni di energia elettrica, avvenute tra il 1.6.2017 e il 31.10.2017, e, in particolare, le interruzioni avvenute nelle date del 26.6.2017, 4.7.2017, 26.7.2017, 27.7.2017, nonché la dichiarazione congiunta del 26.6.2017, nella quale si dà atto dell'interruzione in tale data 6 Che hanno confermato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica verificatasi in data 26.7.2017. 7 Cfr. pag. 7 della sentenza appellata. sostituzione i cui costi sono reclamati dall'appellante principale. A tal proposito, nessun riscontro probatorio si desume dalla documentazione in atti e dalle deposizioni assunte in corso di causa, non potendosi condividere quanto affermato in sentenza dal primo Giudice. Secondo il Tribunale, invero, l'attrice ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale direttamente ed immediatamente ricollegabile all'evento dannoso, costituito dall'avaria/danneggiamento dell'impianto elettrico e di quello di climatizzazione: tanto è evincibile anzitutto dalle prove orali svolte (cfr., in particolare, le dichiarazioni rese dai teste e , le quali hanno confermato che gli Tes_1 Tes_5 apparecchi elettrici indicati dall'attrice - quali “chiamate camere, televisori, tvcc, d'emergenza e monitor touch screen e climatizzatori” – sono stati sostituiti in seguito ai fenomeni elettrici in quanto non più funzionanti, nonché dichiarazioni del teste legale rappresentante della Tes_3 CP_5
il quale ha confermato di aver eseguito gli interventi
[...] di manutenzione straordinaria relativi a tali impianti e di aver ricevuto il pagamento della relativa fattura)>. Trattasi di affermazione apodittica, in totale assenza di elementi di certezza in ordine alla reale incidenza dell'interruzione nella erogazione di energia elettrica sull'affermata avaria totale degli impianti, poi sostituiti dalla società attrice. Basti considerare che i riscontri probatori richiamati dal primo Giudice, contrariamente a quanto dallo stesso ritenuto, stante la loro genericità, non spiegano in alcun modo in che cosa siano consistiti – anche sotto il profilo tecnico – i danni rilevati, la consistenza degli stessi e, soprattutto, la necessità degli interventi di riparazione e sostituzione, così come documentati. Le stesse imprese, intervenute nell'esecuzione degli interventi manutentivi, non hanno offerto alcun dato, idoneo a ricollegare gli stessi al disservizio verificatosi con l'interruzione della erogazione di energia elettrica. Né si desume alcunchè di specifico, al riguardo, dal tenore delle fatture in atti, ove sono indicati solo gli interventi eseguiti, non anche le cause che ne stanno a monte. È di tutta evidenza quindi che, contrariamente alle conclusioni tratte dal primo Giudice, parte attrice non ha assolto pienamente l'onere, sulla stessa gravante, della prova in ordine al nesso causale, restando indimostrato il collegamento eziologico tra le intervenute interruzioni di erogazione di energia elettrica e i costi sostenuti per gli interventi di manutenzione, anche sostitutivi, degli impianti. Aggiungasi che, nell'immediatezza dei fatti, non risulta espletato neanche l'accertamento tecnico preventivo, idoneo a cristallizzare la situazione, prima di modificarla con l'esecuzione di interventi manutentivi, così da consentire, anche a posteriori, indagini tecniche per spiegare, quanto meno, la compatibilità tra i danni lamentati e il disservizio ascrivibile a Ciò rende oggi non Controparte_2 esperibile – ormai a distanza di tempo – qualsiasi approfondimento peritale, finalizzato alla ricostruzione dei fatti, anche sotto un profilo tecnico, al fine di comprendere se, nella fattispecie in esame, i danni riportati dagli impianti siano ricollegabili, secondo nesso di causalità, all'accertato disservizio de quo. Per le ragioni che precedono, ad avviso della Corte, la sentenza di primo grado va riformata, in accoglimento del gravame incidentale proposto da con Controparte_2 conseguente rigetto integrale della domanda risarcitoria, così come proposta da Controparte_1
Le conclusioni che precedono conducono, ovviamente, al rigetto dei motivi di gravame, articolati da quest'ultima società in via principale, presupponendo essi la sussistenza del nesso causale, in realtà escluso per le ragioni già sopra evidenziate. In considerazione dell'esito complessivo della causa, che vede soccombente a carico di quest'ultima Controparte_1 vanno poste le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. modif., secondo criteri medi, tenuto conto del valore della causa, desunto dalla domanda (€ 39.900) e dell'attività difensiva svolta nei due gradi di giudizio (completa per il primo grado e carente di attività istruttoria in appello). Al rigetto della domanda risarcitoria, consegue l'obbligo restitutorio, a carico di delle somme Controparte_1 corrisposte da in esecuzione della Controparte_2 sentenza di primo grado, qui riformata, maggiorata di interessi legali dal dì del versamento al soddisfo. Al mancato accoglimento dell'appello principale, consegue anche l'onere, a carico dell'appellante del Controparte_1 versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1
– bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale da e, in via Controparte_1 incidentale, da in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentati pro-tempore, avverso la sentenza n. 150/2024, pubblicata il 22 gennaio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza e rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da Controparte_1
3) condanna quest'ultima a restituire a Controparte_2 la somma dalla stessa corrisposta in corso di causa,
[...] in esecuzione della sentenza qui riformata, oltre interessi legali dal dì del pagamento al soddisfo;
4) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del doppio Parte_1 grado di giudizio, liquidate – per il primo grado - in € 7.500,00 e – per il presente grado – in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
5) pone a carico dell'appellante principale il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 18/6/2025. Il Presidente rel./est. RE IL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così quantificato: € 49.900,00, di cui € 25.900 per il ripristino degli impianti elettrici ed euro, € 14.000,00 per la riparazione/sostituzione dell'impianto di climatizzazione ed € 10.000,00 per danni subiti “anche all'immagine”. 2 All'udienza del 22/4/2021, venivano sentiti i testi , . All'udienza del 20/5/2021, Testimone_1 Testimone_2 venivano sentiti i testi , . Alle udienze del 3/6/2021 e del 30/9/2021, venivano sentiti Testimone_3 Testimone_4 rispettivamente i testi e . Tes_5 Testimone_6 3 Il Giudice di primo grado, invero, aveva dato rilievo al rifiuto, da parte della società attrice, di utilizzare il gruppo elettrogeno, messo a disposizione da per contenere le conseguenze dei black-out verificatisi, Controparte_2 ravvisando in ciò un contegno imprudente, incidente sul piano con-causale nella produzione del lamentato danno, limitatamente a quello prodotto in occasione del secondo evento interruttivo, quello delle ore 17,30. 4 Il Giudice di primo grado, invero, aveva ritenuto non raggiunta la prova in parte qua, non valutando sufficiente la produzione di preventivi e fatture, documenti non accompagnati da quietanze e/o accettazioni, idonee a dimostrare l'effettivo esborso di danaro, né potendosi eludere l'onere della prova mediante ricorso al criterio della liquidazione equitativa.