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28 marzo 1993
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29 dicembre 1993
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2 agosto 2001
2 agosto 2001
Art. 29. Propaganda elettorale 1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonche' per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni; e' invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. ((9)) 6. E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonche' alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente art. 29 "nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni".
2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. ((9)) 6. E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonche' alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente art. 29 "nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni".
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 19075 del 06https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 06/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19075 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N. R.G.27715/'7) proposto da: COMUNE DI MILANO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Ruggero Meroni e Irma Mannelli …
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Giurisprudenza • 26
- 1. Corte Cost., sentenza 07/04/2016, n. 79Provvedimento: […] In punto di rilevanza, il rimettente afferma che i fatti per i quali si procede sono sussumibili, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, nella fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, e che un accoglimento della questione prospettata determinerebbe l'assoluzione degli imputati per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato. […] Censura perciò l'art. 29, comma 5, della legge n. 81 del 1993, in relazione al successivo comma 6, per violazione dell'art. 3 Cost., assumendo come tertium comparationis l'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000.Leggi di più...
- tertium comparationis non omogeneo·
- elezioni amministrative locali·
- non fondatezza della questione.·
- insussistenza·
- sanzione della multa·
- condotta delle pubbliche amministrazioni·
- elezioni