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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11752 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6535/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
, C.F. , ai fini della presente procedura Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Portici (NA) al C.so Garibaldi n°168, presso lo studio del suo procuratore Avv. Alessandro Di Martino, C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, come in atti.
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' Controparte_1 avv.to Ciro Ferranti, C.F. , elett.te dom.to presso il suo C.F._3 studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 36, come in atti.
CONVENUTO
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione Campania, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Battista MARTELLI (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo Studio in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale – Isola G/8, come in atti
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: a) accertare e dichiarare il primo convenuto quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento di danno de quo e conseguentemente b) condannare la in p. l. r. p. t. nq. Controparte_2
F.G.V.S., ovvero chi tenuto per legge, al pagamento in favore dell'istante di quella somma complessiva dovutale a titolo di risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, nulla escluso o residuato, occorsi alla sua persona, che saranno provati, precisati e meglio quantificati in corso di giudizio e che l'On.le Giudicante riterrà giusta o in subordine equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e comunque come sopra quantificati in € 74.265,00; c) vinte le spese, i diritti e gli onorari di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre I.V.A. e c.p.a.; d) sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Conclusioni parte convenuta: A) Previa declaratoria di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, irritualità, nullità ed infondatezza e prescrizione, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti da Pt_1
, con ogni conseguenza di legge;
B) Condannare, infine, la controparte
[...] alla refusione integrale delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
Conclusioni parte convenuta FGVS: NEL MERITO: rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta da parte attrice nei confronti della odierna comparente, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'odierno attore, liquidare a quest'ultimo il risarcimento nella sola misura che risulterà di giustizia, compensando le spese di lite tra le parti.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale il Sig. e la Controparte_1 Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia
[...]
l'On.le Giudicante a) accertare e dichiarare il primo convenuto quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento di danno de quo e conseguentemente, b) condannare la in p. l. r. p. t. nq. F.G.V.S., ovvero chi tenuto Controparte_2 per legge, al pagamento in favore dell'istante di quella somma complessiva dovutale a titolo di risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, nulla escluso o residuato, occorsi alla sua persona, che saranno provati, precisati e meglio quantificati in corso di giudizio e che l'On.le Giudicante riterrà giusta o in subordine equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e comunque come sopra quantificati in € 74.265,00; c) vinte le spese, i diritti e gli onorari di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre I.V.A. e c.p.a.”.
In data 08/04/2021, si costituiva il Sig. che impugnava estensivamente CP_1 la domanda depositando denuncia di disconoscimento del fatto storico;
non si costituivano invece le per cui ne era dichiarata la contumacia. CP_2
Concessi i termini ex art. 183 cpc VI comma ed ammessa prova per testi, in data 29.11.2022 si costituiva la convenuta società di Controparte_4
Impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri gravanti sul F.G.V.S.; espletata quindi l'attività istruttoria, mediante prova testi e CTU, la causa veniva riservata in decisione, con la concessione di termini ex art. 190 per il deposito delle memorie di rito.
*****
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Dagli atti e fatti processuali risulta provata anche la scopertura assicurativa del veicolo convenuto, e ciò sia in ragione della certificazione CONSAP prodotta da parte attrice, sia in seguito a quanto dichiarato dal conducente del veicolo convenuto in occasione del sinistro, e riferito in sede di escussione testi.
Risultano assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, il teste , all'udienza del 06.12.2022, tra le altre Testimone_1 cose, ha dichiarato quanto segue: ADR: << improvvisamente il furgone bianco ha invaso l'altra corsia di marcia e il conducente del motociclo nel tentativo di evitare l'urto si è inclinato ed è caduto a terra, finendo, addirittura, nell'altra corsia di marcia>>. ADR:<<preciso che non vi è stato urto tra i veicoli>>.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie è stato violato il generale principio informatore della circolazione disciplinato dall'art. 140 del Codice della Strada, secondo il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Ugualmente, risulta acclarata l'ipotesi prevista dall'art. 283 lettera B) del d.lgs. n. 209/2005 riguardante i casi in cui il danneggiato deduce di aver subìto lesioni alla persona a seguito di un incidente stradale causato da un veicolo che non risulti coperto da assicurazione. In tali situazioni, il risarcimento del danno è garantito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, quindi la domanda su tale punto è fondata.
Non risulta tuttavia superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 II comma del Codice Civile.
A tal proposito, il teste escusso ha precisato che non vi fu alcun urto tra i due veicoli, quindi non vi è un veicolo investitore ed uno investito;
vi è piuttosto una semplice “turbativa”, la quale non è sufficiente a superare la presunzione legale di pari responsabilità. Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada il conducente deve mantenere sempre il controllo del mezzo, essere in grado di fermarsi tempestivamente e non circolare a una velocità che sia di intralcio o pericolo per la circolazione. Nel caso in esame parte attrice non ha dato alcuna prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, per cui gli andrà attribuita, ex lege, la responsabilità del 50% nella causazione dello stesso.
L'importo di € 51.612,75 chiesto a titolo di risarcimento appare eccessivo.
Circa il quantum, la CTU medico legale ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: esiti di “una frattura scomposta sovra-malleolare del perone a destra, con sub-lussazione laterale del piede;
una lesione del legamento deltoideo e fratture parcellari osteo-condrali del domo astragalico.”. A tale descrizione segue la quantificazione: Danno biologico permanente 12%; inabilità temporanea totale, 30 GG;
inabilità parziale, 20 GG al 75%, 35 GG al 50%, 35 GG al 25%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato (Tabella Unica Nazionale, DPR n. 12 del 13/01/2025):
• Danno biologico 12% per età 57 € 25.269,36
• Invalidità totale 30 gg. € 1.675,20
• Invalidità parziale al 75% 20 gg. € 828,60
• Invalidità parziale al 50% 35 gg. € 966,70
• Invalidità parziale al 25% 35 gg. € 483,35
TOTALE € 29.205,21
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
Il detto importo andrà decurtato del 50% in ragione del dichiarato concorso di colpa, assommando pertanto alla complessiva somma di € 14.602,60.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Le spese di causa seguono la soccombenza e verranno liquidate in ragione del decisum ex DM 55/2014 come da dispositivo, utilizzando il valore minimo in ragione della bassa complessità della causa.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 12.10.2023 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per concorso di responsabilità ex art. 2054, II comma C.C. del veicolo del convenuto CP_1
, non coperto da assicurazione.
[...]
-2) Condanna, per l'effetto, la nella qualità di Impresa Controparte_2 Designata per la Regione Campania ai sensi dell'art. 20 della Legge 990/69, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte attrice ed a titolo di risarcimento dei danni alla persona della somma di euro € 14.602,60 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-3) Condanna altresì, la nella qualità di Impresa Controparte_3 designata per la Campania dal F.G.V.S, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, pari ad €. 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forf. 15%, oltre C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico di nella qualità di Controparte_3
Impresa designata per la Campania dal F.G.V.S le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 13.12.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6535/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
, C.F. , ai fini della presente procedura Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Portici (NA) al C.so Garibaldi n°168, presso lo studio del suo procuratore Avv. Alessandro Di Martino, C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, come in atti.
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' Controparte_1 avv.to Ciro Ferranti, C.F. , elett.te dom.to presso il suo C.F._3 studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 36, come in atti.
CONVENUTO
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione Campania, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Battista MARTELLI (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo Studio in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale – Isola G/8, come in atti
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: a) accertare e dichiarare il primo convenuto quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento di danno de quo e conseguentemente b) condannare la in p. l. r. p. t. nq. Controparte_2
F.G.V.S., ovvero chi tenuto per legge, al pagamento in favore dell'istante di quella somma complessiva dovutale a titolo di risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, nulla escluso o residuato, occorsi alla sua persona, che saranno provati, precisati e meglio quantificati in corso di giudizio e che l'On.le Giudicante riterrà giusta o in subordine equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e comunque come sopra quantificati in € 74.265,00; c) vinte le spese, i diritti e gli onorari di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre I.V.A. e c.p.a.; d) sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Conclusioni parte convenuta: A) Previa declaratoria di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, irritualità, nullità ed infondatezza e prescrizione, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti da Pt_1
, con ogni conseguenza di legge;
B) Condannare, infine, la controparte
[...] alla refusione integrale delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone;
Conclusioni parte convenuta FGVS: NEL MERITO: rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta da parte attrice nei confronti della odierna comparente, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'odierno attore, liquidare a quest'ultimo il risarcimento nella sola misura che risulterà di giustizia, compensando le spese di lite tra le parti.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale il Sig. e la Controparte_1 Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia
[...]
l'On.le Giudicante a) accertare e dichiarare il primo convenuto quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento di danno de quo e conseguentemente, b) condannare la in p. l. r. p. t. nq. F.G.V.S., ovvero chi tenuto Controparte_2 per legge, al pagamento in favore dell'istante di quella somma complessiva dovutale a titolo di risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, nulla escluso o residuato, occorsi alla sua persona, che saranno provati, precisati e meglio quantificati in corso di giudizio e che l'On.le Giudicante riterrà giusta o in subordine equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e comunque come sopra quantificati in € 74.265,00; c) vinte le spese, i diritti e gli onorari di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre I.V.A. e c.p.a.”.
In data 08/04/2021, si costituiva il Sig. che impugnava estensivamente CP_1 la domanda depositando denuncia di disconoscimento del fatto storico;
non si costituivano invece le per cui ne era dichiarata la contumacia. CP_2
Concessi i termini ex art. 183 cpc VI comma ed ammessa prova per testi, in data 29.11.2022 si costituiva la convenuta società di Controparte_4
Impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri gravanti sul F.G.V.S.; espletata quindi l'attività istruttoria, mediante prova testi e CTU, la causa veniva riservata in decisione, con la concessione di termini ex art. 190 per il deposito delle memorie di rito.
*****
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Dagli atti e fatti processuali risulta provata anche la scopertura assicurativa del veicolo convenuto, e ciò sia in ragione della certificazione CONSAP prodotta da parte attrice, sia in seguito a quanto dichiarato dal conducente del veicolo convenuto in occasione del sinistro, e riferito in sede di escussione testi.
Risultano assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, il teste , all'udienza del 06.12.2022, tra le altre Testimone_1 cose, ha dichiarato quanto segue: ADR: << improvvisamente il furgone bianco ha invaso l'altra corsia di marcia e il conducente del motociclo nel tentativo di evitare l'urto si è inclinato ed è caduto a terra, finendo, addirittura, nell'altra corsia di marcia>>. ADR:<<preciso che non vi è stato urto tra i veicoli>>.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie è stato violato il generale principio informatore della circolazione disciplinato dall'art. 140 del Codice della Strada, secondo il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Ugualmente, risulta acclarata l'ipotesi prevista dall'art. 283 lettera B) del d.lgs. n. 209/2005 riguardante i casi in cui il danneggiato deduce di aver subìto lesioni alla persona a seguito di un incidente stradale causato da un veicolo che non risulti coperto da assicurazione. In tali situazioni, il risarcimento del danno è garantito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, quindi la domanda su tale punto è fondata.
Non risulta tuttavia superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 II comma del Codice Civile.
A tal proposito, il teste escusso ha precisato che non vi fu alcun urto tra i due veicoli, quindi non vi è un veicolo investitore ed uno investito;
vi è piuttosto una semplice “turbativa”, la quale non è sufficiente a superare la presunzione legale di pari responsabilità. Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada il conducente deve mantenere sempre il controllo del mezzo, essere in grado di fermarsi tempestivamente e non circolare a una velocità che sia di intralcio o pericolo per la circolazione. Nel caso in esame parte attrice non ha dato alcuna prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, per cui gli andrà attribuita, ex lege, la responsabilità del 50% nella causazione dello stesso.
L'importo di € 51.612,75 chiesto a titolo di risarcimento appare eccessivo.
Circa il quantum, la CTU medico legale ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: esiti di “una frattura scomposta sovra-malleolare del perone a destra, con sub-lussazione laterale del piede;
una lesione del legamento deltoideo e fratture parcellari osteo-condrali del domo astragalico.”. A tale descrizione segue la quantificazione: Danno biologico permanente 12%; inabilità temporanea totale, 30 GG;
inabilità parziale, 20 GG al 75%, 35 GG al 50%, 35 GG al 25%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato (Tabella Unica Nazionale, DPR n. 12 del 13/01/2025):
• Danno biologico 12% per età 57 € 25.269,36
• Invalidità totale 30 gg. € 1.675,20
• Invalidità parziale al 75% 20 gg. € 828,60
• Invalidità parziale al 50% 35 gg. € 966,70
• Invalidità parziale al 25% 35 gg. € 483,35
TOTALE € 29.205,21
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
Il detto importo andrà decurtato del 50% in ragione del dichiarato concorso di colpa, assommando pertanto alla complessiva somma di € 14.602,60.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Le spese di causa seguono la soccombenza e verranno liquidate in ragione del decisum ex DM 55/2014 come da dispositivo, utilizzando il valore minimo in ragione della bassa complessità della causa.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 12.10.2023 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per concorso di responsabilità ex art. 2054, II comma C.C. del veicolo del convenuto CP_1
, non coperto da assicurazione.
[...]
-2) Condanna, per l'effetto, la nella qualità di Impresa Controparte_2 Designata per la Regione Campania ai sensi dell'art. 20 della Legge 990/69, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte attrice ed a titolo di risarcimento dei danni alla persona della somma di euro € 14.602,60 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-3) Condanna altresì, la nella qualità di Impresa Controparte_3 designata per la Campania dal F.G.V.S, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, pari ad €. 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forf. 15%, oltre C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico di nella qualità di Controparte_3
Impresa designata per la Campania dal F.G.V.S le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 13.12.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria