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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/12/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.7154/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Parte_1
IV AD
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_1 dall'Avvocato Danilo Brunetti
NA, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Alessandra Vinci
Resistenti
Oggetto: Opposizione a Intimazione di pagamento
Con atto depositato il 26/6/2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le Cartella di pagamento NA n. 0592011
0039429360000, n. 0592013 0000915602000, n.0592014 0001046181000 e n.
0592014 0011562158000, ed i ruoli ad esse sottesi, aventi ad oggetto premi assicurativi, per importo complessivo di € 684,01, lamentando che tali Cartelle sono state inserite nella Intimazione di pagamento n. 0592022
9005903459000 notificatagli in data 16/6/2023 e deducendo illegittimità dell'atto di intimazione perché notificato in data successiva alla data del
17/4/2023 nella quale egli aveva aderito alla definizione agevolata dei debiti riportati nelle Cartelle e chiede: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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a) nel merito, con riferimento ai debiti per cui l' sta Controparte_2 procedendo, accertare l'illegittimità dell'atto opposto per i motivi dedotti in narrativa;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da liquidare al sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, come indicato in procura.
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Si è costituita in giudizio con memoria nella quale Controparte_1 chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite o, in via subordinata, la dichiarazione di cessata materia del contendere a seguito di perfezionamento della definizione agevolata dopo il deposito del ricorso, con compensazione delle spese di lite, spiegando che l'Intimazione di pagamento è stata notificata una prima volta il 16/6/2022, con esito negativo, e una seconda volta con raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza il 29/8/2022 e che, dopo il deposito nella Casa comunale, in data 19/6/2023 è stata inviata la raccomandata di avviso avvenuto deposito, che nelle more il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata in data 17/4/2023, che l'istanza è stata accolta a Luglio 2023 e che l'evento estintivo si è perfezionato soltanto dopo il pagamento di due rate e la ha sgravato e annullato il CP_1 ruolo, sicchè il ricorrente, se avesse acquisito gli estratti di ruolo, si sarebbe accorto dell'annullamento senza necessità di adire la Autorità Giudiziaria.
Si è costituito in giudizio altresì NA con memoria nella quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere rappresentando l'intervenuto annullamento delle Cartelle per effetto della Legge 197/2022, commi da 222 a
226, che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti contributivi per il periodo 1/1/2000 – 31/12/2005 di importo non superiore ad € 1.000,00. Cont Invero, dalla documentazione allegata alle memorie di e di NA si evince che i debiti riportati nelle Cartelle NA sono stati annullati e che in data
16/6/2023 al ricorrente è stata notificata la Intimazione per la quale l'Agenzia aveva intrapreso tentativi di comunicazione sin dal 2022.
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il contribuente Parte_1
ha presentato istanza di definizione agevolata in data 17/472023 ai
[...] sensi della Legge 197/2022 commi da 231 a 252.
Considerato che la data del 17/4/2023 è la data di presa in carico da parte di della richiesta di definizione agevolata e considerato, Controparte_4
2 altresì, che a quella data l' aveva già elaborato e spedito al ricorrente la CP_1
Intimazione di pagamento n. 0592022 9005903459, sia pure con esito negativo, si deve ritenere che la Intimazione di pagamento sia stata emessa in epoca precedente alla richiesta di definizione agevolata e che sia stata tuttavia notificata dopo tale richiesta soltanto per l'esito negativo dei pregressi tentativi di notificazione.
Ne consegue che si deve ritenere che, una volta perfezionatasi la procedura di definizione agevolata, il cui completamento non è contestato da parte ricorrente come avvenuto dopo il deposito del ricorso, sia venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad agire, sicchè deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Si ritiene, infine, di dover compensare integralmente le spese processuali tra le parti, tenuto conto della mancata verifica dell'esito della istanza di definizione agevolata e della breve distanza di tempo dalla data di presentazione della predetta istanza alla data di deposito del ricorso.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'Intimazione di pagamento n. 0592022 9005903459000.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, li 14 Novembre 2025 – 13 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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