Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 118
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica degli atti presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento, atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo, da parte di MU.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione del titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione di pagamento, ritualmente effettuata e non impugnata, fosse sufficiente a fondare il preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Nullità per apposizione di vincolo su beni strumentali

    La Corte ha rigettato tale eccezione in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della natura strumentale dei veicoli, limitandosi ad affermarla in modo generico.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto correttamente motivato in quanto fa riferimento all'ingiunzione di pagamento, ritualmente notificata e non impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 118
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo