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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
CC SE ANNA, TO
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202213351490461939371939 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202213351490461939371939 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: sospensione dell'atto in via cautelare, nel merito annullamento con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a MU s.p.a. e al Comune di Corigliano-Rossano, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 7 febbraio 2024 (n. 1009/2024 R.G.R.), Nominativo_1, in qualità di l.r.p.t. della Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 presentava ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202213351490461939371939, notificato il 9 maggio 2023 e originariamente impugnato avanti al G.d.P. di
Corigliano-Rossano, il quale emetteva sentenza in cui dichiarava il difetto di giurisdizione e trasmetteva per la riassunzione effettuata tempestivamente dal ricorrente.
Nel preavviso di fermo si indicava come atto presupposto l'ingiunzione di pagamento n.
202113351273001831685787 del 16.03.2021 avente ad oggetto crediti per il mancato pagamento IMU, notificata in data 22 giugno 2021.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità per omessa notifica degli atti indicati come presupposto;
2) Nullità in quanto non si indica il titolo esecutivo;
3) Nullità in quanto si dispone il fermo amministrativo su tre veicoli (SPACE STAR MITSUBISHI targato
Targa_1; ALFA ME 147 targato Targa_2; Veicolo targato Targa_3), che costituiscono beni strumentali dell'impresa;
4) Nullità per difetto di adeguata motivazione soprattutto in relazione ai criteri di determinazione degli interessi.
Sollecitava in via cautelare la sospensione, nel merito l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione.
In data 22 marzo 2024 si è costituita MU depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso. Allegava documentazione rappresentata dalla prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento indicata come presupposto dell'atto impugnato, notificata presso la sede della società, atto consegnato a persona incaricata, il socio Nominativo_3 (v. documentazione allegata alle controdeduzioni); nonché la prova della notifica degli avvisi di accertamento n. 41 e n. 42 a sua volta presupposto dell'ingiunzione sopra richiamata.
All'udienza del 4 aprile 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 6 marzo 2025 si procedeva a correzione di errore materiale riguardante l'ordinanza emessa in data 4.04.2024. In data 13 ottobre 2025 si costituiva il Comune di Corigliano-Rossano, tenuto conto dell'avvenuta interruzione dell'affidamento al concessionario MU. Nelle controdeduzioni si sollecitava il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 23 dicembre 2025 MU depositava memoria illustrativa per insistere nei motivi delle controdeduzioni e per la condanna alle spese con distrazione.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
MU ha allegato prova documentale riguardante la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento indicata come presupposto del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
devono quindi ritenersi prive di fondamento le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alla presunta omessa notifica di atti presupposto o alla mancanza di titoli esecutivi.
Neppure l'eccezione riguardante un vizio proprio dell'atto impugnato, l'apposizione di vincolo su bene strumentale ad attività lavorativa, deve ritenersi fondata in quanto il ricorrente non ha allegato alcuna dimostrazione in merito a tale natura dei veicoli da sottoporre a fermo amministrativo, caratteristica solo apoditticamente affermata in ricorso.
L'atto è correttamente motivato in tutti gli aspetti che attengono all'an e al quantum della pretesa in quanto si fa riferimento all'ingiunzione di pagamento, ritualmente notificata e non impugnata dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione della soccombenza la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di MU s.p.a. e del
Comune di Corigliano-Rossano, spese che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna parte resistente, da distrarre in favore del difensore di MU ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
CC SE ANNA, TO
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202213351490461939371939 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202213351490461939371939 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: sospensione dell'atto in via cautelare, nel merito annullamento con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a MU s.p.a. e al Comune di Corigliano-Rossano, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 7 febbraio 2024 (n. 1009/2024 R.G.R.), Nominativo_1, in qualità di l.r.p.t. della Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 presentava ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202213351490461939371939, notificato il 9 maggio 2023 e originariamente impugnato avanti al G.d.P. di
Corigliano-Rossano, il quale emetteva sentenza in cui dichiarava il difetto di giurisdizione e trasmetteva per la riassunzione effettuata tempestivamente dal ricorrente.
Nel preavviso di fermo si indicava come atto presupposto l'ingiunzione di pagamento n.
202113351273001831685787 del 16.03.2021 avente ad oggetto crediti per il mancato pagamento IMU, notificata in data 22 giugno 2021.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità per omessa notifica degli atti indicati come presupposto;
2) Nullità in quanto non si indica il titolo esecutivo;
3) Nullità in quanto si dispone il fermo amministrativo su tre veicoli (SPACE STAR MITSUBISHI targato
Targa_1; ALFA ME 147 targato Targa_2; Veicolo targato Targa_3), che costituiscono beni strumentali dell'impresa;
4) Nullità per difetto di adeguata motivazione soprattutto in relazione ai criteri di determinazione degli interessi.
Sollecitava in via cautelare la sospensione, nel merito l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione.
In data 22 marzo 2024 si è costituita MU depositando controdeduzioni telematiche in cui sollecitava il rigetto del ricorso. Allegava documentazione rappresentata dalla prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento indicata come presupposto dell'atto impugnato, notificata presso la sede della società, atto consegnato a persona incaricata, il socio Nominativo_3 (v. documentazione allegata alle controdeduzioni); nonché la prova della notifica degli avvisi di accertamento n. 41 e n. 42 a sua volta presupposto dell'ingiunzione sopra richiamata.
All'udienza del 4 aprile 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 6 marzo 2025 si procedeva a correzione di errore materiale riguardante l'ordinanza emessa in data 4.04.2024. In data 13 ottobre 2025 si costituiva il Comune di Corigliano-Rossano, tenuto conto dell'avvenuta interruzione dell'affidamento al concessionario MU. Nelle controdeduzioni si sollecitava il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 23 dicembre 2025 MU depositava memoria illustrativa per insistere nei motivi delle controdeduzioni e per la condanna alle spese con distrazione.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
MU ha allegato prova documentale riguardante la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento indicata come presupposto del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
devono quindi ritenersi prive di fondamento le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alla presunta omessa notifica di atti presupposto o alla mancanza di titoli esecutivi.
Neppure l'eccezione riguardante un vizio proprio dell'atto impugnato, l'apposizione di vincolo su bene strumentale ad attività lavorativa, deve ritenersi fondata in quanto il ricorrente non ha allegato alcuna dimostrazione in merito a tale natura dei veicoli da sottoporre a fermo amministrativo, caratteristica solo apoditticamente affermata in ricorso.
L'atto è correttamente motivato in tutti gli aspetti che attengono all'an e al quantum della pretesa in quanto si fa riferimento all'ingiunzione di pagamento, ritualmente notificata e non impugnata dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
In ragione della soccombenza la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di MU s.p.a. e del
Comune di Corigliano-Rossano, spese che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna parte resistente, da distrarre in favore del difensore di MU ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento