TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 798/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 21/7/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798/2023 R.G., promossa da nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
393 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Serrao (c.f. C.F._1
) e domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Trento n. 51, C.F._2 come da procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(c.f/p.i. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Lamezia Terme (Cz) Via Reillo n.5, nella persona del presidente p.t., sig. (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carnovale Scalzo, con studio in C.F._3
Lamezia Terme, Via T. M. Fusco n. 37, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danno biologico differenziale ex art. 2087 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 26.6.2023, all'epoca dei fatti dipendente della Parte_1
con qualifica di autista, premetteva che, in data 13.12.2013, rimaneva vittima Controparte_1 di un grave infortunio sul lavoro mentre eseguiva le operazioni di scarico dei rifiuti differenziati presso la sede della Cooperativa convenuta.
Nello specifico, veniva colpito, al volto ed al capo, dal braccio metallico di un compattatore riportando lesioni dalle quali conseguiva una inabilità temporanea superiore a 40 giorni, per come accertato dagli ispettori del Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro con verbale di ispezione n. 06/14/LT del 20.01.2014.
L' , dopo aver verificato la sussistenza di postumi da infortunio, gli riconosceva un danno CP_2 biologico pari al 8%, che liquidava mediante pagamento di una indennità pari ad € 6.484,11.
Parte ricorrente precisava, tuttavia, di aver subìto un danno biologico superiore a quello indennizzato dall' , a causa di ulteriori postumi derivati dall'incidente (ipoacusia neurosensoriale destra, un CP_2 permanente stato ansioso depressivo post traumatico, ulteriore deficit dell'occhio destro), tutti danni riconducibili al sinistro e da considerarsi persistenti nella misura del 33 %, con conseguente riduzione della propria capacità lavorativa.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità civile della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella determinazione dell'infortunio sul
[...] lavoro avvenuto in data 13.12.2013 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza dell'infortunio e quantificati, quale danno differenziale, in euro € 251.638,69 o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese di giudizio.
2. All'udienza del 29.2.2024, veniva dichiarata la contumacia della poi revocata Controparte_3 all'udienza del 28.5.2024 a seguito di costituzione tardiva della resistente.
La convenuta nella comparsa evidenziava, preliminarmente, che il medesimo fatto dedotto quale presupposto dell'infortunio, era stato oggetto di accertamento in sede penale e che, all'esito del relativo giudizio, il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza definitiva n. 569/2018, aveva assolto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, , per il reato CP_4 ascritto di lesioni colpose di cui all'art. 590, comma 3, c.p., perché “il fatto non sussiste”.
La parte convenuta, sollevava, pertanto, eccezione di giudicato e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda, contestando, altresì, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 21.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Preliminarmente occorre rilevare che con il termine “danno differenziale” si identifica il danno risarcibile nei confronti del lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo CP_2 di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è tenuto a liquidare il datore di lavoro, ove ne sussistano i presupposti, a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
Ed infatti, le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come “illecito” in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro (o di un terzo). Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già un beneficio da parte dell' dimostri di avere subìto CP_2 un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli dall'ente assicurativo.
Ai fini della liquidazione del danno differenziale é necessario, pertanto, che venga accertata una responsabilità ex art. 2087 cc che prevede: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La norma citata impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. L'art. 2087 c.c. è quindi considerata norma di chiusura del sistema di tutela dell'integrità del lavoratore e le misure che il datore di lavoro deve adottare sono quelle tassativamente disposte dalla legge oltre a quelle generiche dettate dalla norme comuni di prudenza.
La giurisprudenza riconosce alla responsabilità del datore di lavoro sia natura contrattuale che extracontrattuale, con conseguente diritto del lavoratore ad attivare entrambe le azioni, anche in concorso, per la tutela dei suoi diritti. I beni tutelati dalla norma sono l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e vi rientra, tra gli altri, anche il danno biologico.
6. In tema poi di riparto di onere della prova, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha stabilito che “per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Cass. Civ., Sez.
Lav., 9856 del 06/07/2002)
Ed ancora, “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass.
n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).
7. Ciò posto, va rilevato che risulta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta in relazione alla sentenza irrevocabile n. 569/2018 depositata il 16.7.2018, con la quale, all'esito del processo penale, il Tribunale di Lamezia ha ritenuto di assolvere l'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa convenuta, , per il reato ascritto di lesioni colpose CP_4 di cui all'art. 590, comma 3, c.p., con formula piena, ovvero perchè “il fatto non sussiste”.
Ed infatti, l'art. 652 c.p.p., in tema di efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, stabilisce “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile), salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
La ratio di tale norma, consiste, come noto, nella previsione di una eccezione al principio della autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e l'efficacia della sentenza di assoluzione riguarda, quindi, unicamente e senza possibilità di applicazione analogica, l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'esercizio di una causa di giustificazione.
La norma poi subordina la rilevanza della sentenza penale nel processo civile (o amministrativo) alla condizione che, in sede penale, il danneggiato “sia stato posto in grado di costituirsi parte civile”.
Occorrerà, quindi, accertare che al danneggiato/persona offesa sia stato comunicato l'avviso per l'udienza preliminare o notificato il decreto che dispone giudizio o la citazione diretta a giudizio.
Nel caso di specie, risulta documentato che al ricorrente è stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio il 26.9.2016 e lo stesso ha partecipato a varie udienze (anche tramite il proprio difensore) ed è stato escusso come teste, in qualità di persona offesa (v. all. fascicolo parte resistente).
L'efficacia della sentenza penale irrevocabile è poi esclusa nelle ipotesi in cui il danneggiato dal reato abbia optato per il promovimento dell'azione in sede civile prima della pronuncia penale di primo grado, perché, in tal caso, vige l'autonomia delle due azioni contemplata dall'art. 75 comma II
c.p.p. secondo del quale “ l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa costituzione di parte civile”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha azionato la causa in sede civile dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di primo grado avendo depositato il ricorso il 26.6.2023 ed essendo divenuta irrevocabile la sentenza penale in data 30.11.2018.
8. Ciò premesso, occorre quindi rilevare che, sulla base dell'accertamento in fatto contenuto nella predetta sentenza passata in giudicato, non è emerso, in relazione all' infortunio subìto dal ricorrente, alcun elemento da cui desumere un comportamento illecito del datore di lavoro e, quindi, una responsabilità ex art. 2087 c.c., con conseguente insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno differenziale.
Al contrario, dopo esaustiva istruttoria, il giudice penale, ha concluso affermando “l'infortunio occorso a , infatti, deve essere attribuito a sua esclusiva colpa, avendo lo stesso Parte_1 tenuto un comportamento irresponsabile, imprudente e in violazione delle prescrizioni, direttive e istruzioni fornitegli puntualmente dal datore di lavoro”.
Conseguentemente il ricorrente non ha assolto all'onere, su di esso incombente, di provare il nesso di causalità tra la presunta violazione degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro e l' infortunio subìto ma, al contrario l'evento è risultato addebitabile a sua esclusiva colpa.
Per completezza, si rileva che la sentenza della Corte di Cassazione n. 4498 del 08/03/2016, in caso analogo, in tema di efficacia vincolante della sentenza penale definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto e di conseguenze sul giudizio civile, ha statuito che “ In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto- reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale.
Nel caso di specie, la S.C., si era occupata propriamente di una azione di risarcimento del cd.
"danno differenziale" a seguito di infortunio sul lavoro, proposta nei confronti della società datrice e del responsabile della sicurezza ed ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto preclusa l'azione a seguito dell'intervenuto giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, dell'amministratore delegato della società (giudizio cui i convenuti del processo civile non avevano partecipato).
La Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza ha, quindi, sottolineato come il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente - dal giudicato penale, non potendo valutarsi successivamente neanche la responsabilità di un soggetto diverso, trattandosi dei medesimi fatti e controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende da fatti materiali già accertati in sede penale, come avvenuto nel caso di specie, nel quale si controverte circa la violazione da parte del datore di norme di sicurezza o antinfortunistiche, con conseguente responsabilità ex art. 2087 c.c..
9. Tenuto conto di quanto precede, devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dalla parte ricorrente attesa la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato sia interno che esterno (Cass.
n.16695 del 24.5.2022) e l'identità anche soggettiva delle parti tra i due giudizi civile e penale, in quanto, l'imputata è stata sottoposta procedimento penale nella qualità di Presidente CP_4 del Consiglio di amministrazione della Soc. Cooperativa Ciarapani e, quindi, di datore di lavoro.
10. Ne consegue il rigetto integrale della domanda.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione della natura giuridica della parti e della decisione della controversia sulla base di principi di diritto, possono essere compensate nella misura della metà, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, con condanna della parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta la restante metà liquidata in complessivi € 2.100,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa nella misura della metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta, la restante Parte_1 Controparte_1 metà liquidata in complessivi € 2.100,00 oltre, spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 21/7/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798/2023 R.G., promossa da nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
393 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Serrao (c.f. C.F._1
) e domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Trento n. 51, C.F._2 come da procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(c.f/p.i. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Lamezia Terme (Cz) Via Reillo n.5, nella persona del presidente p.t., sig. (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carnovale Scalzo, con studio in C.F._3
Lamezia Terme, Via T. M. Fusco n. 37, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danno biologico differenziale ex art. 2087 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 26.6.2023, all'epoca dei fatti dipendente della Parte_1
con qualifica di autista, premetteva che, in data 13.12.2013, rimaneva vittima Controparte_1 di un grave infortunio sul lavoro mentre eseguiva le operazioni di scarico dei rifiuti differenziati presso la sede della Cooperativa convenuta.
Nello specifico, veniva colpito, al volto ed al capo, dal braccio metallico di un compattatore riportando lesioni dalle quali conseguiva una inabilità temporanea superiore a 40 giorni, per come accertato dagli ispettori del Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro con verbale di ispezione n. 06/14/LT del 20.01.2014.
L' , dopo aver verificato la sussistenza di postumi da infortunio, gli riconosceva un danno CP_2 biologico pari al 8%, che liquidava mediante pagamento di una indennità pari ad € 6.484,11.
Parte ricorrente precisava, tuttavia, di aver subìto un danno biologico superiore a quello indennizzato dall' , a causa di ulteriori postumi derivati dall'incidente (ipoacusia neurosensoriale destra, un CP_2 permanente stato ansioso depressivo post traumatico, ulteriore deficit dell'occhio destro), tutti danni riconducibili al sinistro e da considerarsi persistenti nella misura del 33 %, con conseguente riduzione della propria capacità lavorativa.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità civile della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella determinazione dell'infortunio sul
[...] lavoro avvenuto in data 13.12.2013 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza dell'infortunio e quantificati, quale danno differenziale, in euro € 251.638,69 o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese di giudizio.
2. All'udienza del 29.2.2024, veniva dichiarata la contumacia della poi revocata Controparte_3 all'udienza del 28.5.2024 a seguito di costituzione tardiva della resistente.
La convenuta nella comparsa evidenziava, preliminarmente, che il medesimo fatto dedotto quale presupposto dell'infortunio, era stato oggetto di accertamento in sede penale e che, all'esito del relativo giudizio, il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza definitiva n. 569/2018, aveva assolto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, , per il reato CP_4 ascritto di lesioni colpose di cui all'art. 590, comma 3, c.p., perché “il fatto non sussiste”.
La parte convenuta, sollevava, pertanto, eccezione di giudicato e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda, contestando, altresì, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 21.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
5. Preliminarmente occorre rilevare che con il termine “danno differenziale” si identifica il danno risarcibile nei confronti del lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo CP_2 di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è tenuto a liquidare il datore di lavoro, ove ne sussistano i presupposti, a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
Ed infatti, le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come “illecito” in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro (o di un terzo). Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già un beneficio da parte dell' dimostri di avere subìto CP_2 un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli dall'ente assicurativo.
Ai fini della liquidazione del danno differenziale é necessario, pertanto, che venga accertata una responsabilità ex art. 2087 cc che prevede: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La norma citata impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. L'art. 2087 c.c. è quindi considerata norma di chiusura del sistema di tutela dell'integrità del lavoratore e le misure che il datore di lavoro deve adottare sono quelle tassativamente disposte dalla legge oltre a quelle generiche dettate dalla norme comuni di prudenza.
La giurisprudenza riconosce alla responsabilità del datore di lavoro sia natura contrattuale che extracontrattuale, con conseguente diritto del lavoratore ad attivare entrambe le azioni, anche in concorso, per la tutela dei suoi diritti. I beni tutelati dalla norma sono l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e vi rientra, tra gli altri, anche il danno biologico.
6. In tema poi di riparto di onere della prova, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha stabilito che “per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Cass. Civ., Sez.
Lav., 9856 del 06/07/2002)
Ed ancora, “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass.
n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).
7. Ciò posto, va rilevato che risulta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta in relazione alla sentenza irrevocabile n. 569/2018 depositata il 16.7.2018, con la quale, all'esito del processo penale, il Tribunale di Lamezia ha ritenuto di assolvere l'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa convenuta, , per il reato ascritto di lesioni colpose CP_4 di cui all'art. 590, comma 3, c.p., con formula piena, ovvero perchè “il fatto non sussiste”.
Ed infatti, l'art. 652 c.p.p., in tema di efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno, stabilisce “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile), salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
La ratio di tale norma, consiste, come noto, nella previsione di una eccezione al principio della autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e l'efficacia della sentenza di assoluzione riguarda, quindi, unicamente e senza possibilità di applicazione analogica, l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'esercizio di una causa di giustificazione.
La norma poi subordina la rilevanza della sentenza penale nel processo civile (o amministrativo) alla condizione che, in sede penale, il danneggiato “sia stato posto in grado di costituirsi parte civile”.
Occorrerà, quindi, accertare che al danneggiato/persona offesa sia stato comunicato l'avviso per l'udienza preliminare o notificato il decreto che dispone giudizio o la citazione diretta a giudizio.
Nel caso di specie, risulta documentato che al ricorrente è stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio il 26.9.2016 e lo stesso ha partecipato a varie udienze (anche tramite il proprio difensore) ed è stato escusso come teste, in qualità di persona offesa (v. all. fascicolo parte resistente).
L'efficacia della sentenza penale irrevocabile è poi esclusa nelle ipotesi in cui il danneggiato dal reato abbia optato per il promovimento dell'azione in sede civile prima della pronuncia penale di primo grado, perché, in tal caso, vige l'autonomia delle due azioni contemplata dall'art. 75 comma II
c.p.p. secondo del quale “ l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa costituzione di parte civile”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha azionato la causa in sede civile dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di primo grado avendo depositato il ricorso il 26.6.2023 ed essendo divenuta irrevocabile la sentenza penale in data 30.11.2018.
8. Ciò premesso, occorre quindi rilevare che, sulla base dell'accertamento in fatto contenuto nella predetta sentenza passata in giudicato, non è emerso, in relazione all' infortunio subìto dal ricorrente, alcun elemento da cui desumere un comportamento illecito del datore di lavoro e, quindi, una responsabilità ex art. 2087 c.c., con conseguente insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno differenziale.
Al contrario, dopo esaustiva istruttoria, il giudice penale, ha concluso affermando “l'infortunio occorso a , infatti, deve essere attribuito a sua esclusiva colpa, avendo lo stesso Parte_1 tenuto un comportamento irresponsabile, imprudente e in violazione delle prescrizioni, direttive e istruzioni fornitegli puntualmente dal datore di lavoro”.
Conseguentemente il ricorrente non ha assolto all'onere, su di esso incombente, di provare il nesso di causalità tra la presunta violazione degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro e l' infortunio subìto ma, al contrario l'evento è risultato addebitabile a sua esclusiva colpa.
Per completezza, si rileva che la sentenza della Corte di Cassazione n. 4498 del 08/03/2016, in caso analogo, in tema di efficacia vincolante della sentenza penale definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto e di conseguenze sul giudizio civile, ha statuito che “ In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto- reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale.
Nel caso di specie, la S.C., si era occupata propriamente di una azione di risarcimento del cd.
"danno differenziale" a seguito di infortunio sul lavoro, proposta nei confronti della società datrice e del responsabile della sicurezza ed ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto preclusa l'azione a seguito dell'intervenuto giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, dell'amministratore delegato della società (giudizio cui i convenuti del processo civile non avevano partecipato).
La Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza ha, quindi, sottolineato come il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente - dal giudicato penale, non potendo valutarsi successivamente neanche la responsabilità di un soggetto diverso, trattandosi dei medesimi fatti e controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende da fatti materiali già accertati in sede penale, come avvenuto nel caso di specie, nel quale si controverte circa la violazione da parte del datore di norme di sicurezza o antinfortunistiche, con conseguente responsabilità ex art. 2087 c.c..
9. Tenuto conto di quanto precede, devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dalla parte ricorrente attesa la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di giudicato sia interno che esterno (Cass.
n.16695 del 24.5.2022) e l'identità anche soggettiva delle parti tra i due giudizi civile e penale, in quanto, l'imputata è stata sottoposta procedimento penale nella qualità di Presidente CP_4 del Consiglio di amministrazione della Soc. Cooperativa Ciarapani e, quindi, di datore di lavoro.
10. Ne consegue il rigetto integrale della domanda.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione della natura giuridica della parti e della decisione della controversia sulla base di principi di diritto, possono essere compensate nella misura della metà, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, con condanna della parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta la restante metà liquidata in complessivi € 2.100,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa nella misura della metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte convenuta, la restante Parte_1 Controparte_1 metà liquidata in complessivi € 2.100,00 oltre, spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara