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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 616/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 616/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti GIANUC Parte_1 C.F._1
BRANCADORO (C.F. CodiceFiscale_2
) e LE LA (C.F. Email_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. e qui Controparte_1 P.IVA_1 di seguito anche solo “ ” o , con l'Avv. ROSANNA Controparte_1 CP_2
LL (C.F. CodiceFiscale_4 Email_3
-appellato-
e di
(C.F.-P.I. , quale incorporante Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito
[...] PartitaIVA_3 P.IVA_4
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anche solo “ ” e ”, con gli avv.ti NICOLA DE CP_3 CP_4
UC (C.F. , TT OT CodiceFiscale_5 Email_4
(C.F. , FULVIO CodiceFiscale_6 Email_5
GL LA IA (C.F. ; pec: C.F._7
e FRANCESCO AP (C.F. Email_6
CodiceFiscale_8 Email_7
-appellata e appellante incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 831/2020, pubblicata in data 25.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3716/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il CP_4
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 3176/2013 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(1) essa società aveva svolto, tra il 2005 e il 2008 e seguito di richiesta del CP_1
del 28.11.2005, servizi di vigilanza presso gli uffici delle risorse UE, palazzo ex
[...]
Omni, svolgendo in tale spatium temporis anche servizi integrativi periodicamente richiesti dal predetto CP_1
(2) tali prestazioni, pur in assenza di contratto, erano state tuttavia svolte e ritualmente fatturate, nonché parzialmente saldate e altresì oggetto di determine di riscontro da parte della responsabile del servizio del Comune, ; Parte_1
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(3) sulla scorta di ciò essa società aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria il d.i. n. 485/2009 (ingiungente al il pagamento di € 227.724,28), oggetto tuttavia di CP_1 opposizione (iscritta al n. 3241/2009 R.G.), all'esito della quale il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. e con sent. n. 544/2013, atteso il difetto di contratto scritto con la P.A., ha accolto l'opposizione e revocato il d.i., compensando tuttavia le spese;
(4) a fronte di ciò essa società agiva in questa sede sia a titolo di ingiustificato arricchimento
[sempre per l'importo di € 227.724,28 e nei confronti del ], sia con la Controparte_1
tutela aquiliana [per ogni importo non indennizzato o indennizzabile dal predetto Comune e nei confronti della , responsabile anche per le spese del giudizio di Parte_1
opposizione (proc. n. 3241/2009)].
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 29.11.2013 si è poi costituito il CP_1
, contestando le altrui prospettazioni e in particolare chiedendo al Tribunale di voler:
[...]
(a) in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. per: (1) aver la società attrice azione diretta nei confronti della dirigente p.t. avente consentito e richiesto la prestazione, dovendo quest'ultima rispondervi direttamente;
(2) l'inesistenza di un valido e formale rapporto contrattuale;
(3) il carattere unilaterale e dunque insufficiente ai fini della prova delle fatture prodotte;
(b) nel merito rigettare l'altrui domanda per carenza assoluta di legittimazione passiva e stante il carattere sussidiario dell'azione avviata, non essendo il tenuto al pagamento di CP_1
alcuna somma nei confronti della parte attrice.
I.1.3.- Con comparsa di costituzione del 7.01.2014 si è poi costituita la parte Pt_1
, contestando le altrui prospettazioni e in particolare concludendo con richiesta di:
[...]
(a) dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande attoree nei suoi confronti, sia con riguardo alle somme non indennizzate o indennizzabili da parte del (non essendo CP_1
ella passivamente legittimata rispetto ad alcuna azione ex art. 2041 c.c. e la non invocabilità di alcun legittimo affidamento), sia con riferimento alle spese del giudizio n. 3241/2009
(trattandosi di iniziativa a ella totalmente estranea e non essendovi alcuna ragione di tenutezza e/o responsabilità);
(b) fissare termine per la chiamata in garanzia della sua assicurazione, i.e. la società di assicurazioni “Milano Assicurazioni S.p.a.” (giusta polizza n. 7891-100676308).
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I.1.4.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'emanazione di ordine di esibizione (cfr. provv. del 20.05.2014, nonché verbale d'udienza del 19.11.2014) e con l'audizione di n. 9 testi ( e all'udienza del Tes_1 Tes_2
19.11.2014, e all'udienza del 12.03.20115, Testimone_3 Testimone_4
e all'udienza del 28.05.2015, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
all'udienza del 4.11.2015, all'udienza dell'11.02.2016), è stata
[...] Controparte_9
emessa la pronuncia qui gravata (n. 831/2020 del 25.09.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) accolto la domanda attorea nei confronti della , condannandola al Parte_1 pagamento di € 227,724,28, oltre accessori;
(2) rigettato le domande residue;
(3) regolato le spese di lite, ponendole a carico della nel rapporto fra Parte_1 essa e la parte attrice e compensandole, invece, fra quest'ultima e il convenuto. CP_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 616/2020) dalla parte , la quale – oltre a chiedere la sospensione (ex art. 283 c.p.c.), la Parte_1
declaratoria di ammissibilità della documentazione prodotta e da prodursi (ex art. 345, comma
III, c.p.c. nonché artt. 88 e 395 c.p.c.) e la condanna del anche per lite temeraria (ex CP_1
art. 96, comma I, c.p.c.) - ha ivi in particolare eccepito:
(1) il dolo processuale del atteso l'intervenuto riconoscimento del debito fuori CP_1
bilancio di € 227.724,28 da parte del con delibera n. 17 Controparte_1 dell'8.02.2013;
(2) l'errato rigetto, poi, della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.;
(3) la violazione del contraddittorio in merito alla riqualificazione della domanda
(4) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda ex art. 191, comma IV, T.U.E.L..
I.2.2.- Con comparsa del 18.02.2021 si è costituito il , contestando le Controparte_1 prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) la violazione del divieto dei nova (art. 345 c.p.c.);
(B) l'integrale infondatezza, poi e in ogni caso, dell'appello.
I.2.3.- Con comparsa del 24.02.2021 si è poi costituita la , la quale ha ivi: CP_4
(A) resistito all'appello principale;
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(B) proposto altresì appello incidentale e ivi in particolare eccepito: (1) il rigetto della propria domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del , considerando i suoi Controparte_1 plurimi e concordanti comportamenti tesi a riconoscere l'arricchimento e l'utilità; (2)
l'insussistenza, con riguardo a tale azione, dell'affermato difetto di residualità; (3) la non corretta riqualificazione della richiesta attorea nei confronti della come Parte_1
domanda contrattuale;
(4) il rigetto, poi, della propria domanda, per il risarcimento delle spese del giudizio conclusosi con la sentenza n. 544/2013; (5) l'erronea liquidazione delle spese di lite ai minimi tabellari;
(C) chiesto, nel caso di accoglimento della domanda verso il la sua condanna anche CP_1 ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c..
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) è stata disposta, all'esito del relativo procedimento incidentale ex art. 351 c.p.c. (proc. n.
616-1/2020 R.G.) e per le ragioni indicate nel provvedimento del 14.03.2021 (pericolo di danno legato alla notevole entità della somma oggetto della condanna e non manifesta infondatezza del fumus, anche in ragione dell'offerta di elementi di prova in parte diversi rispetto a quelli considerati in primo grado e salva ogni successiva valutazione circa la loro ammissibilità), la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
(b) è intervenuta la fusione per incorporazione di in CP_4 CP_3
(giusto atto per Notaio dott. del 14.06.2022, avente Rep./Racc. nn. 26204/15855 e Per_1
con efficacia dal 17.06.2022), con conseguente legittimazione esclusiva di quest'ultima società [cfr. note scritte del 10.04.2024 e relativi allegati, nonché pag. 1 del provv. del
13.12.2024];
(c) è stato disposto il rinvio per p.c. [cfr. provvedimenti del 30.04.2024 e del 13.12.2024].
I.2.4.- All'esito, infine, dell'udienza cartolare del 10.07.2025 e con provvedimento dell'11.07.2025 (comunicato alle parti in data 15.07.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) l'impugnazione incidentale sperimentata da una delle parti appellate [v. supra, sub I.2.3., punto (B)], da qualificarsi come appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. [poiché proposta
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nel febbraio 2021 e dunque ovviamente oltre 30 giorni dopo la notifica ex art. 326 c.p.c. da sé effettuata (in data 30.10.2021), idonea a far decorrere il termine ex art. 325 c.p.c. anche per la parte notificante (cfr. Cass. civ., Sez. un., 4/03/2019, n. 6278)], è da ritenersi ammissibile, in quanto proposto entro il termine decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché fatta valere nella comparsa di costituzione in appello depositata, come detto, il 24.02.2021 e pertanto pacificamente entro il termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. (e ciò a prescindere dal rinvio al
16.09.2021 - disposto con provvedimento del 7.12.2020, ove non ne è esplicitata la natura ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c. - e considerando la sola udienza c.d. edittale - poiché fissata il “19 marzo 2021”, potendosi quindi proporre l'impugnativa incidentale fino al 26.02.2021)] ed evidentemente giustificato dalla richiesta di modifica, da parte dell'impugnante principale e in senso a sé sfavorevole, dell'assetto di interessi stabilito nella sentenza – mirando l'appellante principale ( ) proprio alla riforma Parte_1
della statuizione di accoglimento, in parte qua, della domanda avanzata in prime cure dalla parte attrice e odierna appellante incidentale (già , oggi CP_4
-, sussistendo pertanto l'evidente interesse di quest'ultima, al fine di CP_3
conservare una tale statuizione a sé favorevole (accoglimento della domanda nei confronti della ), a proporre l'impugnazione ex art. 334 c.p.c., come noto poi Parte_1
pacificamente sperimentabile anche nei confronti di capi diversi e autonomi da quelli già gravati ex adverso
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 7/11/1989, n. 4640, nonché, ex multis e ribadendo che l'appello incidentale “è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza”, Cass. civ., 28/03/2024, n. 8486; Cass. civ., 26/01/2024, n. 2506; Cass. civ.,
28/11/2023, n. 33015; Cass. civ., 5/09/2022, n. 26139; Cass. civ., 28/07/2022, n. 23584; Cass. civ., 17/11/2020, n. 26164; Cass. civ., 12/07/2018, n. 18415; Cass. civ., 24/04/2012, n. 6470;
Cass. civ., Sez. un., 23/01/1998, n. 652];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
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n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione passata in giudicato e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito occorre poi accogliere, nei termini e per le ragioni qui di seguito indicate, l'appello principale [v. infra, sub V.-VIII.11.], nonché dichiarare assorbito, e per il resto rigettare, l'appello incidentale [v. infra, sub IX.-XII.1.], a tutto ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate, la sentenza di prime cure [v. infra, sub XIII.].
V.- Giova muovere, come evidente e in ossequio al predetto ordine logico-giuridico [v. supra, sub II.], dall'impugnativa principale proposta dalla parte e globalmente Parte_1 vertente sull'inaccoglibilità dell'azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. [v. supra, sub I.2.1.], valutando, sempre alla luce del predetto ordine, prima le doglianze in rito [v. infra, sub VI.-
VII.4.] e poi quelle di merito [v. infra, sub VIII.-VIII.11.].
V.1.- A tale ordine di trattazione, occorre osservare, non risulta qui in alcun modo possibile derogare neanche alla luce del “criterio della ragione più liquida”, avendo la parte appellante invero prospettato la “violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio” [contestando appunto che l'accoglimento della predetta domanda risulterebbe in “violazione del contraddittorio” (cfr. pagg. 22-23 dell'atto di appello, nonché pag. 14, punto 4., del ricorso ex art. 351 c.p.c., richiamando il 3° motivo di gravame) e comunque scaturirebbe da un'“azione” nient'“affatto” “promossa” e del tutto diversa e incompatibile con quella invece fatta valere (cfr. pag. 21, pen. cpv., dell'atto di appello, nonché pag. 14, punto 5., del ricorso ex art. 351 c.p.c., richiamando, in parte qua, il 2° motivo d'appello)] e dunque contestato dei “vizi qualificati” dalla cui previa delibazione non può in alcun modo prescindersi, attesa “la pregnanza assiologica delle norme processuali” invocate
(propriamente riguardanti, come detto, il “diritto di difesa” e “il diritto al contraddittorio”, di cui “il giudice è garante”) e la conseguente possibilità, anche in “una dimensione prospettica”, che “la questione” il cui “esame” venisse in thesi “omesso” potrebbe tuttavia poi
“riemergere ed eventualmente condurre a mettere in discussione gli esiti della controversia
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raggiunti”, così radicalmente “vanificando” “la tenuta della decisione espressa” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 29/08/2025, n. 24172].
VI.- Procedendo, pertanto, dalle doglianze in rito e in specie dalla dedotta violazione del principio della domanda [censura veicolata, unitamente ad altre, nell'ambito del 2° motivo dell'appello principale (v. supra, sub I.2.1., punto (2)) e anche da ultimo ribadita (cfr. pag. 14 della conclusionale del 14.10.2025)], la parte impugnante ha in particolare contestato che la sentenza di prime cure si sarebbe espressa ultra petita, violando i limiti della domanda attorea artt. 99 e 112 c.p.c. e in particolare pronunciandosi su una domanda (art. 191, comma IV,
T.U.E.L. nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente avente “consentito” la fornitura) del tutto diversa e radicalmente incompatibile rispetto a quella esclusivamente proposta ex latere actoris (art. 2041 c.c. nei confronti del ). Controparte_1
Tale ricostruzione è tuttavia insuscettibile di accoglimento.
VI.1.- Sul punto giova prioritariamente rammentare che:
(A) proprio il principio ex artt. artt. 99 e 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciarsi su “tutta la domanda”, e dunque, nel caso di thema decidendum complesso, su tutte le domande formulate – atteso che, come noto, “non incorre” affatto “nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande” globalmente “proposte”, “in quanto … ciascuna di esse rientr[a] nel petitum” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 26/01/2022, n. 2331; Cass. civ., 23/09/2021, n.
25856; Cass. civ., 19/07/2010, n. 16876, nonché, nel merito, Corte App. Milano, 8/06/2023,
n. 1891 e Corte App. Roma, 5/10/2023];
(B) non v'è dubbio, poi, che “nel caso di proposizione” “da parte dell'attore” “di domande con nesso di alternatività” e in cui tale “alternatività” propriamente “concerna una relazione fra le domande tale che, a livello di diritto sostanziale, esistano o i fatti costitutivi dell'una o i fatti costitutivi dell'altra, e dunque, si configuri un'alternatività oggettiva per incompatibilità”, “la decisione necessariamente deve … pronuncia[rsi] .. su entrambe le domande” [configurandosi, proprio in caso contrario, una violazione dell'art. 112 c.p.c.: cfr.
Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700, spec. par.
5.4.1. e 5.4.2. dei “Motivi della decisione”, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 4/12/2024, n. 31136];
(C) le “domande” sulle quali occorre integralmente pronunciarsi, poi, pacificamente sono quelle definitivamente fissate nel termine per la cristallizzazione del thema decidendum
[pacificamente modificabile fino al 1° termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr., limitandosi
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ai soli arresti nomofilattici, Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., Sez. un.,
13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., Sez. un.,
30/04/2025, n. 11455)] e quelle emergenti dal tenore sostanziale e complessivo dell'atto
[essendo a tal riguardo necessario “valutare”, come noto, il “contenuto sostanziale della pretesa” azionata, da ricavarsi, al di là delle “espressioni adoperate dalla parte” o del mero
“tenore letterale degli atti” e fermo il “potere-dovere” del giudice “di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili”, dall'effettivo “bene della vita che l'attore intende conseguire”, dalla “natura delle vicende rappresentate”, dal complesso delle “precisazioni … fornite nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass. civ., 19/03/2020, n. 7467; Cass. civ.,
21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., 13/12/2013 n. 27940; Cass. civ., 28/08/2009, n. 18783; Cass. civ., 17/09/2007 n. 19331)].
VI.3.- Ciò detto sui (pacifici) principi di diritto vivente a cui qui attenersi [v. supra, sub
VI.2.], occorre poi osservare che nel caso di specie la società attrice in prime cure aveva pacificamente formulato, oltre all'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del anche CP_1 specifica azione nei confronti della quest'ultima: Controparte_10
(1) chiaramente fondata sul principio dell'azione diretta nei confronti del funzionario dell'Ente Locale nel caso di mancanza di valido contratto con quest'ultimo [avendo la società attrice all'uopo invocato proprio il pacifico principio giurisprudenziale in virtù del quale il contratto stipulato con la P.A. e non rispettoso della forma scritta ad substantiam “non vincola l'ente, ma l'amministratore” (Cass. civ., 18/04/2006, n. 8950) – arresto, quest'ultimo, espressamente e chiaramente richiamato dalla società attrice a fondamento della sua domanda nei confronti della cfr. pag. 13, punto 37., dell'atto di citazione di 1° Pt_1
grado) e univocamente deponente per la qualificazione della sua domanda, atteso il suo
“contenuto sostanziale”, proprio e solo come azione diretta (già ex art. 23 D.L. n. 66/1989, conv. con nella L. n. 144/1989 – articolo da ultimo poi “riprodotto”, in perfetta continuità e
“senza sostanziali modifiche”, dall'art. 191, comma IV, T.U.E.L.: v. Cass. civ., Sez. un.,
26/05/2015, n. 10798, spec. par.
2.2. dei “Motivi della decisione”, nonché Cass. civ.,
6/07/2007, n. 15296)];
(2) pacificamente (anche) alternativa a quella principaliter proposta (ex art. 2041 c.c.) – avendo la società attrice invero articolato le due domande in termini non solo concorrenti
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(concorso qui pacificamente non predicabile – v. infra), ma, appunto e primariamente, alternativi, tramite un cumulo c.d. da incompatibilità sostanziale (ovvero alternativo in senso stretto di tipo puro, senza alcuna condizionalità e dunque senza alcuna possibilità di assorbimento), chiaramente precisando che “le ragioni per le quali [le] somme” si ritenevano spettanti e “dovute” erano da intendersi “poste”, “nella prospettazione attorea”, proprio “in alternativa” (trattandosi appunto di due “causae petendi”, miranti tuttavia al “medesimo petitum” e al “medesimo bene della vita”, pacificamente costituito dalle “somme di denaro” per compensare la “diminuzione patrimoniale ingiustificata” da sé patita, da “qualificarsi” o come “impoverimento” “ovvero” come “danno”) e chiedendo dunque al Tribunale di disporre la condanna o del “ovvero” della “dott.ssa , da “dichiarare” CP_1 Parte_1
“responsabile” “e condannar[e] pertanto al risarcimento” “anche laddove dovesse ritenere che nessun indennizzo ex art. 2041 cod. civ. è dovuto” dal [cfr. pagg.
6-7 della 1° CP_1
memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 5.02.2014 (delineante la conformazione definitiva delle domande, alla quale pertanto far riferimento: v. supra, sub VI.2., punto (C))].
VI.4.- A fronte di ciò, è evidente che il Tribunale di prime cure non risulta essere qui incorso in alcuna decisione ultra petita, essendosi invero del tutto correttamente pronunciato sulla domanda ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. fatta valere dalla società attrice, trattandosi di domanda non estranea, ma pacificamente rientrante nel petitum attoreo [e dunque nel relativo dovere di pronuncia - previsto, ex art. 112 c.p.c. e come detto, su “tutta la domanda” (cfr.
Cass. n. 2331/2022, cit.; Cass. n. 25856/2021, cit.; Cass. n. 16876/2010, cit.)] e il cui nesso di alternatività (e in particolare di alternatività oggettiva per incompatibilità) con la domanda ex art. 2041 c.c. non solo consentiva, ma chiaramente imponeva una tale duplice delibazione
[atteso che in un tal caso, come detto, “la decisione” non solo puo, ma “necessariamente deve
… pronuncia[rsi] .. su entrambe le domande” (cfr. Cass., Sez. un., n. 7700/2016, cit., e Cass.,
Sez. un., n. 31136/2024)].
VII.- Venendo poi alla 2° doglianza in rito, afferente la violazione dell'art. 101, comma II,
c.p.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], qui suscettibile di scrutinio [avendo la parte provveduto
(cfr. spec. pag. 23 dell'atto di appello) all'“onere di allegare” e “specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa”, ciò consentendone la delibazione (trattandosi di
“requisito di ammissibilità della doglianza”, fermo ogni successivo riscontro in ordine a
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quanto “allegato”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 26/09/2023, n. 27424)], anch'essa è infondata e da disattendere.
VII.1.- La parte impugnante, in specie, ha contestato la mancata assegnazione dei termini stabiliti dalla predetta disposizione processuale, lamentando che la “riqualificazione” operata dal giudice di prime cure con riguardo all'azione attorea nei suoi confronti avrebbe dovuto essere previamente sottoposta al contraddittorio fra le parti.
VII.2.- In senso contrario, tuttavia, è del tutto pacifico che “l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive”
“non … si renda necessaria” ove il giudice “si … limit[i] a procedere ad una diversa qualificazione giuridica” [atteso che una tale operazione qualificatoria, non “modificando il quadro fattuale”, né implicando la “rilevazione d'ufficio di circostanze” ovvero di un “fatto nuovo”, non consente di ritenere “in alcun modo verificato quello sviluppo inatteso” comportante la necessaria attivazione del predetto meccanismo ex art. 101, comma II, c.p.c.
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 31/05/2025, n. 14704 e Cass. civ., 28/04/2023, n. 11269)].
VII.3.- A quanto precede occorre peraltro aggiungere che alcuna specifica “riqualificazione” si rendeva qui invero propriamente necessaria, considerando sia che la domanda fatta valere dalla società attrice costituiva, appunto e già di per sé, azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L.
[trattandosi di azione diretta nei confronti del funzionario e fatta specificamente valere sulla base del pertinente dictum di Cass. n. 8950/2006 (v. supra, sub VI.3., punto (1))], sia che tale ultima azione risultava poi da ascriversi, secondo l'impostazione preferibile [altresì esposta nel 3° motivo di gravame incidentale, pur qui da integralmente assorbirsi (v. infra, sub XI.) e in ogni caso non condivisibile nei termini in cui prospetta la natura concorrente, e non già alternativa, della siffatta azione (v. infra, sub VIII.9.-V.9.4.1.)], proprio alla responsabilità aquiliana, e non già a quella contrattuale.
VII.3.1.- La disciplina de qua, infatti, evidentemente “non prevede” né “una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio” [non essendovi, pertanto, alcun ipotetico
“subentro” del funzionario “in luogo” dell'Ente Locale (cfr. Corte Cost., 6/02/2001, n. 26)], né l'espressione da parte del funzionario di alcun consenso latu sensu “negoziale” [consenso invero né previsto ex lege né compatibile con la ratio della norma, non postulando quest'ultima l'espressione di una qualche volontà contrattuale, ancorché implicita], bensì
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delinea una responsabilità conseguente a uno specifico comportamento (l'aver “consentito”
“la fornitura” o “reso possibili” “le singole prestazioni”).
Comportamento, giova poi osservare, poi “sanzionato” mediante l'obbligo patrimoniale qui in esame non già perché carente di potere rappresentativo (art. 1398 c.c.) o frustante, ex artt.
1337-1338 c.c., l'altrui affidamento sulla validità del contratto [v. spec. gli scritti difensivi dell'appellante incidentale, ove si raffronta la responsabilità de qua tali ipotesi], ma perché ex se violativo di norme di legge – e ciò a prescindere dalla volontà sottesa e da qualsivoglia valenza “negoziale” della relativa condotta, essendo invero pacifico che non occorra né un atto espressivo di consenso, né “un ruolo attivo e decisionale”, bensì anche un mero
“comportamento” che “permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura” e “lasci che la prestazione venga eseguita”, “re[ndendo] possibili le singoli prestazioni” (cfr. art. 191, comma IV, T.U.E.L. e Cass. civ., 9/10/2014, n. 21340, nonché, ex multis, Cass. civ., 4/01/2017, n. 80)].
Da ciò discende, come evidente, che la responsabilità ex art. 191, comma IV, T.U.E.L., non può ritenersi fondata su un qualche congetturato “accordo” inter partes, derivando, invece e chiaramente, da una specifica condotta (l'aver cooperato a quanto invece si doveva impedire e ostacolare, essendo il funzionario “responsabilizzato” e “chiamato ad operare”, poiché tenuto a “opporvisi per quanto dovuto”, per evitare “erogazioni di pubblico denaro” “in violazione delle regole contabili”), la quale, in uno all'imprescindibile difetto di copertura provvedimentale (genetica o anche a posteriori, mediante il riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. – v. infra), determina la “frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica” e dunque, a titolo di “effetto sanzionatorio”, la
“pretesa risarcitoria” “avanzata nei confronti del funzionario in proprio” e da proporsi
“dinanzi al giudice ordinario” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 23/09/2020, n. 19958; Cass. n.
80/2017, cit.; Cass. civ., 30/01/2013, n. 24478; Cass. civ., 4/09/2012, n. 14785, nonché Cass. civ., Sez. un., 3/10/2016, n. 19677].
VII.3.2.- Avendo pertanto la società attrice fatto valere la responsabilità ex art. 191, comma
IV, T.U.E.L. secondo il paradigma suo proprio [quello extra-contrattuale, con conseguente richiesta “di risarcimento” del “danno” (cfr. pagg.
5-6 della 1° memoria attorea ex art. 183,
VI comma, c.p.c.), rimanendo poi tardiva e irrilevante, come evidenziato anche in prime cure
(cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza appellata), l'eccezione di prescrizione fatta valere ex
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adverso (poiché proposta dalla convenuta oltre il termine ex art. 166 Parte_1
c.p.c. – giusta comparsa depositata in data 7.01.2014, e dunque il giorno antecedente l'udienza)], è evidente che nel caso di specie non occorresse provvedere ad alcuna
“riqualificazione”, ma semplicemente pronunciarsi, come necessario e altresì doveroso (ex artt. 99 e 112 c.p.c., nonché già ex artt. 24 e 111 Cost.), sulla domanda proposta.
VII.4.- Non ricorrendo, pertanto e come evidente, alcuna violazione dell'art. 101, comma II,
c.p.c. [ex se non invocabile a fronte di una semplice riqualificazione in iure (v. supra, sub
VII.2.), qui peraltro neanche strettamente necessaria (v. supra, sub VII.3.-VII.3.2.)], non v'è dubbio che anche tale contestazione in rito, come detto e qui da ribadire, sia integralmente inaccoglibile.
VIII.- Volgendo lo sguardo poi alle censure di merito, risulta senz'altro necessario muovere dai documenti prodotti dall'appellante principale in questa sede [cfr., con riguardo ai documenti probatori qui strettamente rilevanti (di per sé poi del tutto sufficienti ai fini del decidere, ciò evidentemente assorbendo ogni necessità di provvedere a specifici ordini ad exhibendum, anche nella forma residuale da ultimo indicata: cfr. note scritte dell'appellante del 10.04.2024 e dell'8.07.2025), all.
1-2 all'atto di appello e all.
1-12 delle note scritte per l'udienza dell'11.04.2024, nonché, nell'ambito del sub-procedimento per la sospensiva, all. F) al ricorso ex art. 351 c.p.c. e all. 2 e 7-15 delle note scritte per l'udienza dell'11.03.2021], afferendo gli stessi a un riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), e dunque a CP_11 evenienza senz'altro pregiudiziale e dirimente rispetto alle complessive domande attoree
(tanto ex art. 191, comma IV, T.U.E.L., quanto ex art. 2041 c.c. – v. infra).
VIII.1.- Il primo profilo da delibarsi risulta, come evidente, l'effettiva ammissibilità e utilizzabilità ai fini del decidere di siffatta produzione, contestata dal appellato: CP_1
(a) sia ex art. 345, commi I e II, c.p.c., trattandosi di domande ed eccezioni nuove e asseritamente non rientranti nel thema decidendum di prime cure;
(b) sia ex art. 345, comma III, c.p.c., in quanto documentazione già previamente producibile e pertanto, ad avviso di tale parte, sempre inammissibile.
VIII.2.- E tuttavia, procedendo dal rilievo indicato supra, sub VIII.1., punto (a), occorre osservare che il profilo sotteso ai documenti de quibus:
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(1) risultava senz'altro già compreso nel thema decidendum di prime cure, costituendo invero l'ineludibile e imprescindibile presupposto, in negativo, delle azioni attoree [fondandosi entrambe su un debito non riconosciuto ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. (v. infra)];
(2) era stato poi fatto valere, e dunque specificamente introdotto nel thema decidendum di primo grado, proprio dal convenuto, avendo invero proprio tale parte, odierna CP_1 appellata, ribadito a più riprese (peraltro recisamente negando un'evenienza senz'altro occorsa – v. infra) che “il non ha riconosciuto il debito fuori Controparte_1 bilancio” [cfr. pag. 9, ult. cpv., della comparsa di costituzione del 29.11.2013, nonché memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr. pag. 6, 6° cpv., della 1° memoria, pag.
7, 1° cpv., della 2° memoria e pag. 4, 5° cpv., della 3° memoria: “il Controparte_1
non ha riconosciuto”) e altresì scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (cfr. pagg. 7, 1°
[...]
cpv., e 8, 2° cpv., della conclusionale e pagg. 3, 4° cpv., e 5, 1° cpv., della replica, sempre sostenendo: “il non ha riconosciuto”)]; Controparte_1
(3) non integrava, infine, una nuova “domanda” ovvero una nuova “eccezione in senso stretto”, non introducendo invero né una nuova pretesa né “fatti diversi” “da quelli posti a base della domanda” e “riserv[ati] espressamente al monopolio delle parti” sulla scorta di
“una specifica previsione di legge” (essendo “l'ambito della rilevabilità a istanza di parte” appunto “confinato ai casi specificamente previsti dalla legge”), bensì un'eccezione in senso lato o una mera difesa - essendo appunta volta (solo) a “contrastare le avverse deduzioni” e a
“negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto” [mirando esclusivamente a “contestare un presupposto di fondatezza della domanda”, e dunque non un fatto nuovo, ma “un fatto del quale, se già risultante agli atti del processo, il giudice dovrebbe comunque conoscere” senza
“necessità … di un'istanza di parte”] -, “la” cui “proposizione”, “sebbene nuova”, “non è” affatto “preclusa in appello” [cfr., ex multis, Cass. civ., 26/11/2025, n. 30993; Cass. civ.,
1/10/2018, n. 23796; Cass. civ., 11/01/2017, n. 440; Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951;
Cass. civ., 21/02/2003, n. 2653; Cass. civ., 19/01/2009, n. 1136; Cass. civ., 12/09/2005, n.
18096; Cass. civ., 22/05/2001, n. 6957; Cass. civ., 20/04/1996, n. 3775].
VIII.3.- Venendo poi all'ammissibilità, oltre che delle deduzioni sottese, anche delle relative produzioni documentali [v. supra, sub VIII.1., punto (b)], essa è da valutarsi coordinando l'art. 345 c.p.c. con la disposizione, fatta specificamente valere dall'appellante principale, dell'art. 395 c.p.c..
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VIII.3.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che nel caso di sentenza di prime cure ancora appellabile (in pendenza del termine ex artt. 325 o 327 c.p.c.) le ragioni di revocazione devono necessariamente essere veicolate proprio tramite l'appello - sussistendo fra appello e revocazione, come noto ed ex art. 396 c.p.c., un rapporto di subordinazione/sussidiarietà, costituendo il primo un mezzo a critica libera e dunque idoneo, ove ancora proponibile, ad integralmente assorbire il rimedio revocatorio (appunto esperibile in via subordinata e sussidiaria e in specie solo per “le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello”: cfr. art. 396, comma I, c.p.c.), essendo evidente che nel caso di “sentenza ancora appellabile”
“i” relativi “motivi” ex art. 395 c.p.c. “possono essere fatti valere” proprio “con l'appello”,
“quale rimedio normale ed illimitato alla ingiustizia della decisione” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
3/03/2001, n. 3104 e Cass. civ., 21/04/1993, n. 4689).
VIII.3.2.- A ciò poi consegue, con specifico riguardo al caso qui in esame, che i documenti prodotti in appello possano e debbano essere valutati non solo ex art. 345, comma III, c.p.c., ma anche al lume dell'art. 395 c.p.c., occorrendo in particolare verificare se le nuove produzioni si correlino al “dolo di una delle parti” [cfr. art. 395, n. 1), c.p.c.] ovvero comunque all'emergere di “uno o più documenti decisivi” “che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario” [cfr. art. 395, n.
3), c.p.c. – profilo, quest'ultimo, chiaramente scrutinabile a prescindere dall'espresso richiamo della parte, spettando invero al giudice “individuare le norme di diritto” effettivamente “applicabili” e dunque stabilire, anche nelle impugnazioni a critica vincolata, sulla base della concreta “articolazione” difensiva e al di là del mero richiamo numerico ovvero dall'“intitolazione del motivo”, il “tipo di vizio denunciato” (cfr. Cass. civ.,
13/11/2020, n. 25828 e Cass. civ., 20/02/2014, n. 4036, nonché Cass. n. 7467/2020, cit.; Cass.
n. 13602/2019, cit.; Cass. n. 7322/2019, cit.; Cass. n. 27940/2013, cit.; Cass. n. 18783/2009, cit.; Cass. n. 19331/2007, cit.)].
VIII.3.3.- Ciò detto, occorre osservare che nel caso di specie la circostanza sottesa ai predetti documenti, i.e. il riconoscimento del debito oggetto di causa da parte del era stata CP_1
pacificamente non solo sottaciuta, ma a più riprese chiaramente negata da quest'ultimo
[avendo tale parte costantemente ribadito, come già evidenziato (v. supra, sub VIII.2., punto
(2)), di “non” aver affatto “riconosciuto il debito fuori bilancio” (cfr. pag. 9, ult. cpv., della comparsa di costituzione del 29.11.2013; pag. 6, 6° cpv., della 1° memoria ex art. 183, VI
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comma, c.p.c.; pag. 7, 1° cpv., della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pag. 4, 5° cpv., della 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagg. 7, 1° cpv., e 8, 2° cpv., della comparsa conclusionale e pagg. 3, 4° cpv., e 5, 1° cpv., della memoria di replica].
VIII.3.4.- A fronte di ciò, è evidente che proprio una tale condotta difensiva (non meramente omissiva, ma basata sulla inequivoca e reiterata negazione proprio del fatto invece realizzatosi), anche a non volerla ritenere tale da “integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio” [pur invero “ravvisabil[e] anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa”, “specie quando” si tratti di fatto a sé riferibile e dunque un “tale atteggiamento” valga a “impedire un'efficiente attività difensiva della controparte” e a “pregiudicare
l'accertamento della verità”, conducendo a una decisione sulla “domanda giudiziale” che
“trovi fondamento” su “una situazione diversa da quella reale” (postulando la sentenza il mancato riconoscimento, tuttavia intervenuto e pacificamente comportante un esito decisorio del tutto diverso– v. infra)], in ogni caso senz'altro costituiva un “fatto dell'avversario” ovviamente incidente sulla produzione de qua [rientrando in tale nozione (art. 395, n. 3),
c.p.c.), come noto, qualsivoglia condotta latamente e oggettivamente ostativa, ancorché non illecita (ricadendosi altrimenti nel “dolo” di cui all'art. 395, n. 1), c.p.c.)], da ritenersi poi ammissibile poiché relativa a documenti:
(a) preesistenti alla decisione gravata [come necessario, facendo gli artt. 395, n. 3), e 396, comma I, c.p.c., riferimento a documenti “trovati” o da “recuperare” e dunque a “prova”
“precostituita alla decisione assunta come viziata”, delineando un'ipotesi che “non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formatosi dopo la decisione”];
(b) di per sé muniti di “portata decisiva”, poiché senz'altro idonei “a condurre ad una decisione diversa”, “attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare” (v. infra);
(c) non già “nella disponibilità della … parte interessata sin dal primo grado del giudizio di merito” [essendosi il primo grado concluso nel settembre 2020 e scaturendo invece i documenti de quibus da istanze di accesso agli atti e riscontri solo del novembre 2020 (cfr. all.
3, 5 e 8 all'atto di appello, nonché all.
3-6 alle note scritte dell'appellante principale per l'udienza dell'11.03.2021)];
(d) la cui mancata tempestiva produzione o ricerca non può poi ritenersi ricollegabile ad alcuna sua specifica “colpa e negligenza”, in difetto di “uno stato soggettivo di conoscenza
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relativa all'esistenza del documento” tale da “condurre a pretendere un onere di diligente ricerca” – stato soggettivo di conoscenza invero non dimostrato, né desumibile sulla scorta degli elementi in atti [non recando invero la delibera di riconoscimento alcun esplicito riferimento alla società attrice, alla causa del credito ovvero all'appellante (alla quale era subentrato nuovo dirigente, avv. Barreca) e costituendo i documenti qui in esame atti strettamente interni e a ella pacificamente non riferibili (ad eccezione dei soli documenti a sua firma, qui all'uopo da espungersi: v. infra, sub VIII.4.)], non potendosi pertanto ritenere la stessa “esistenza del documento” “decisivo” affatto “nota” all'odierna appellante (“esistenza” del resto non meramente taciuta, ma chiaramente smentita dalla parte che pure vi aveva provveduto, avendo proprio il ripetutamente affermato di “non” aver “riconosciuto il CP_1
debito”) [cfr., ex aliis e anche arg. ex Cass. civ., 9/09/2025, n. 24913; Cass. civ., 26/06/2024,
n. 17658; Cass. civ., 5/10/2023, n. 28126; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31687; Cass. civ.,
21/10/2019, n. 26664; Cass. civ., 10/02/2017, n. 3591; Cass. civ., 13/10/2015, n. 20587; Cass. civ., 28/05/2014, n. 12000; Cass. civ., 28/12/2011, n. 29385; Cass. civ., 15/02/1992, n. 1879;
Cass. civ., 18/02/1986, n. 950)].
VIII.4.- Tanto precisato sull'inaccoglibilità delle complessive eccezioni ex art. 345 c.p.c. e sull'ammissibilità, per converso, della produzione documentale intervenuta [ad eccezione, come detto, dei documenti riprodotti alle pagg.
2-6 dell'all. 2 alle note scritte per l'udienza dell'11.04.2024 (coincidenti con le pagg.
2-6 dell'all. 8 alle note scritte per l'udienza dell'11.03.2021), da ritenersi inutilizzabili ai fini del decidere poiché, al di là della difficoltà di produzione in virtù della disponibilità in capo all'Ente Locale (cfr. pag. 6, ult. cpv., della memoria di replica dell'appellante), firmati dall'appellante, non apparendo dunque predicabile, rispetto a essi, una condizione di assoluta ignoranza rispetto alla loro esistenza (v. supra, sub VIII.3.4, punto (d))], giova osservare che dalla predetta produzione poi emerge, per quanto qui strettamente rilevante e nei limiti di utilizzabilità appena evidenziati, che:
(1) con nota n. 3261 dell'8.01.2013 il dirigente del Comune subentrato all'odierna appellante
– avv. Barreca, responsabile dell'U.O. Lavoro-Sviluppo-Risorse U.E. -, dando seguito a sue precedenti note nel medesimo senso [i.e. la n. 33679 del 19.02.2009 (avente ad oggetto
“Trasmissione proposta di deliberazione “Riconoscimento di debito fuori bilancio
[...]
) e la n. 110096 del 17.06.2009 (avente ad oggetto proprio il “decreto Parte_2 ingiuntivo n. 485/09 – già conseguito da quest'ultima con riguardo al Parte_2
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credito oggetto di causa: v. supra, sub I.1.1., punto (3) – e specificante la già intervenuta istruzione e trasmissione “agli uffici competenti” della “pratica di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla ditta in oggetto”)], nuovamente attestava che risultava “da riconoscere” “il debito fuori bilancio nei confronti della , per l'importo Parte_2 di € 227.724,28” (importo rinveniente dal “servizio reso” fino a “maggio 2008” e già oggetto del “decreto ingiuntivo 485/09”) [cfr. pag. 1, punto 2), e pag. 2, 1° cpv., dell'all. 3 delle note scritte dell'appellante per l'udienza dell'11.04.2024 (coincidente all'all. 9 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021), nonché, per le precedenti citazioni, all.
1-2 delle sue note per l'udienza dell'11.04.2024 (coincidenti con gli all.
7-8 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021)];
(2) a fronte di ciò il riconoscimento del predetto “debito fuori bilancio” era pertanto inserito nel “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale” approvato con la Deliberazione
n. 17/2013 dell'8.02.2013 “della Commissione Straordinaria” della “Città di Reggio
Calabria” [Commissione subentrata nella “gestione del comune” fin dall'ottobre 2012 (a seguito dell'intervenuto scioglimento ex art. 143 T.U.E.L. disposto con D.P.R. del
10.10.2012), trattandosi, dunque e come ivi peraltro espressamente precisato, di
“deliberazione” “adottata con i poteri del Consiglio Comunale”] – delibera nella quale si
“approva[va]” integralmente “il piano di riequilibrio finanziario pluriennale” “distinto sotto la lettera “A””, poi “allegato” all'“atto” “per farne parte integrante e sostanziale” e pacificamente recante, fra i “debiti fuori bilancio” ai sensi dell'“art.” “194”, “comma” “1”,
“lett.” “E”, anche il debito oggetto di causa – di “importo” pari a “€ 227.724,28” e attestato nella predetta comunicazione “n. 3261” dell'“8.01.2013” del “dirigente” “avv. Francesco
Barreca” [cfr. pen. riga prima del “totale” nella 1° tabella a pag. 17 dell'all. A della Delibera
n. 17/2013 (v. pag. 18 dell'all. 8 alle note scritte dell'appellante per l'udienza dell'11.04.2024
- documento coincidente con l'all. 14c) delle sue note scritte per l'udienza dell'11.03.2021, nonché con l'all. a) della nota di deposito del 2.12.2020), nonché, per le precedenti citazioni, il provvedimento di scioglimento del sub all. 2 delle sue note per l'udienza CP_1 dell'11.03.2021 e la delibera n. 17/2013 riprodotta sub all. 1 all'appello (coincidente con l'all.
F) al ricorso ex art. 351 c.p.c., con l'all. 14a) delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021 e con l'all. 10 delle sue note per l'udienza dell'11.04.2024)];
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(3) tale Delibera n. 17/2013 [assistita da parere favorevole del relativo organo di revisione e contenente il riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. del debito oggetto di causa (come emergente per tabulas – v. supra, sub (2) –, nonché invero univocamente ribadito in tutte le successive note dirigenziali, tanto del Dirigente del Settore
Programmazione Economica e Finanziaria – cfr. nota n. 129067 del 16.09.2013, rimarcando che il predetto debito, per “la somma di euro 227.724,28, pari all'importo delle fatture di cui al D.I. n. 485/2009”, risultava essere “stato inserito nel Piano di riequilibrio” “approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 dell'8 febbraio 2013” -, quanto della
Dirigente del Settore Tributi – cfr. nota n. 140482 del 7.10.2013, anch'ella confermando “che per questo Settore sussiste alla data del 30 settembre 2013 il debito fuori bilancio a favore della per un importo pari ad € 227.724,28”)] è stata poi definitivamente Parte_2
confermata anche dalla giurisdizione contabile, giusta pronuncia n. 26/2014 del 17.07.2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti [qui poi anche ex se producibile, trattandosi di
“document[o] format[o]si dopo il maturare delle preclusioni istruttorie” (definitivamente spirato, anche per le prove contrarie, nel marzo 2014) e dunque “ammissibil[e] in grado
d'appello”: cfr. Cass. civ., 11/03/2022, n. 7977 e Cass. civ., 16/09/2011, n. 18962] nella quale, riformando il diniego di approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria (del. n. 11/2014) e proprio in accoglimento del ricorso del odierno appellato, si è annullato il predetto diniego, ribadendo, con efficacia ex tunc, CP_1 la piena validità del predetto Piano di Riequilibrio e dunque l'obbligo “del di “dare CP_1 esecuzione al Piano medesimo” [cfr. pag. 49 della pronuncia n. 26/2014 (all. 2 all'atto di appello), nonché, per i precedenti documenti qui richiamati (parere favorevole dell'organo di revisione, note dirigenziali e delibera della Sezione regionale), all. 14b) delle note scritte dell'appellante per l'udienza dell'11.03.2021, all. 10-11 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021 (coincidente con gli all.
4-5 delle sue note per l'udienza dell'11.04.2024) e all. 15 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021].
VIII.5.- Il debito de quo, pertanto e diversamente da quanto sostenuto dal convenuto CP_1
in prime cure [cfr. pag. 9, ult. cpv., della comparsa di costituzione del 29.11.2013; pag. 6, 6° cpv., della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pag. 7, 1° cpv., della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pag. 4, 5° cpv., della 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagg.
7, 1° cpv., e 8, 2° cpv., della comparsa conclusionale e pagg. 3, 4° cpv., e 5, 1° cpv., della
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memoria di replica], è stato senz'altro riconosciuto ai sensi dell'art. 194, comma I, lett. e),
T.U.E.L.
VIII.6.- Riconoscimento espresso, quest'ultimo, qui pacificamente intervenuto con la menzionata Deliberazione n. 17/2013 dell'8.02.2013 della Commissione Straordinaria della
Città di Reggio Calabria [deliberante l'approvazione del Piano di Riequilibrio e dunque anche del debito oggetto di causa, come ivi espressamente riportato (v. supra, sub VIII.4., punto
(2)], essendo poi ovviamente priva di pregio e del tutto inaccoglibile la deduzione del appellato in ordine all'asserita mancanza di una delibera del Consiglio Comunale, CP_1 considerando che il era all'epoca sciolto per infiltrazione mafiosa (giusto D.P.R. del CP_1
10.10.2012) e che la sua “gestione” era affidata proprio alla “Commissione Straordinaria”, espressamente munita, nelle more, di tutte “le attribuzioni spettanti”, ex aliis, “al Consiglio comunale” (cfr. artt. 2 e 3 del D.P.R. del 10.10.2012), essendo pertanto la Deliberazione n.
17/2013 di tale Commissione, peraltro espressamente “adottata con i poteri del Consiglio
Comunale” (cfr. pag. 1 della Deliberazione n. 17/2013), del tutto equipollente alla “delibera consiliare” di cui all'art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L..
VIII.7.- Tanto precisato, è poi evidente che un tale provvedimento incida sulle domande proposte e qui da delibarsi e, in primo luogo, sulla domanda accolta in prima cure e di cui la parte appellante principale ha chiesto la riforma [azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L.].
VIII.8.- A tal riguardo, infatti, non v'è dubbio che l'“azione diretta” nei confronti del
“funzionario o [del]l'amministratore che ha autorizzato la prestazione” operi solo “in caso di mancato riconoscimento” “ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e)”, atteso che, ove invece l'Ente provveda a “riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio”
(come nel caso di specie: v. supra, sub VIII.4.-VIII.5.), ciò conduce “alla costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione”, “il cui riconoscimento fonda il debito (e quindi il rapporto obbligatorio) in capo” all'Ente e così “instaura un rapporto”, riguardo a tali debiti, esclusivamente “tra il fornitore e l'ente” – il quale, “assumendosi l'obbligazione di pagarli”, ovviamente “liber[a] il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione”, venendo così “ripristinata la fisiologia” del rapporto e “della fase della spesa”, atteso che “i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema” e “l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge”, “nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio”, proprio e solo “nei confronti dell'ente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 13/05/2025, n. 12747; Cass.
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civ., Sez. un., 21/12/2020, n. 29178; Cass. civ., 16/11/2020, n. 25870; Cass. n. 11597/2005, cit.; nonché Cons. Stato, 8/04/2024, n. 3184; Corte Conti Piemonte, 11/12/2024, n. 179; Corte
Conti Emilia-Romagna, 27/05/2024, n. 43; Corte Conti Sez. Autonomie, del. n. 21/2018 e
Corte Conti Campania, 18/11/2015, n. 236].
VIII.9.- Né in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede possono ritenersi in alcun modo accoglibili le deduzioni complessivamente avanzate dalla CP_3 la quale ha sostenuto, in particolare e anche nell'ambito del proprio gravame incidentale [v. supra, sub I.2.2., punto (B), specialmente nello sviluppo del 2° motivo], che, pur a fronte dell'intervenuto riconoscimento dell'Ente, sussisterebbe comunque la responsabilità solidale del funzionario, invocando a supporto di ciò:
(a) il disposto di cui all'art. 191, comma IV, T.U.E.L. e in particolare l'inciso “per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)”;
(b) la “limitata” valenza del predetto riconoscimento dell'Ente, idoneo solo a rendere l'obbligazione “esigibile” anche nei propri confronti e assimilabile a un'espromissione ex se priva di valenza liberatoria;
(c) la generale possibilità per il creditore di agire nei confronti di più condebitori solidali
(come, e.g., debitore principale e fideiussore).
Tali argomentazioni, come qui di seguito esaminate, sono senz'altro da globalmente disattendere.
VIII.9.1.- Giova premettere, a tal riguardo, che nel caso di Stato ed Enti Locali “l'attività posta in essere dal funzionario (o dipendente)”, di regola, “è sempre imputabile all'ente di appartenenza” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/05/2019, n. 13246].
VIII.9.1.1.- “In forza dei principi sull'immedesimazione organica”, infatti, non v'è dubbio che l'attività e la responsabilità del funzionario diano luogo, di norma, ad attività e
“responsabilità diretta … dello Stato o dell'ente pubblico” di cui è componente organica.
E ciò perché, come noto e pacifico, per tutte le condotte rientranti, in senso lato, nell'“attività
… istituzionale” (poiché “poste in essere nell'esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite”), non v'è dubbio che “l'immedesimazione organica di regola pienamente sussiste” e pertanto, “in forza della sicura imputazione della condotta all'ente”, “bene è allora ammessa la sola responsabilità diretta” dell'Ente stesso [cfr. ancora Cass., Sez. un., n.
13246/2019, cit.].
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VIII.9.1.2.- In virtù di ciò, è evidente che la responsabilità del funzionario di regola non sussista (essendovi, in ogni caso di attività “istituzionale” – fra cui, come ovvio, quella contrattuale, governata, proprio nel caso di contratti con le P.A., da particolare formalismo -,
“la sola responsabilità diretta” dell'Ente locale) e che l'art. 191, comma IV, T.U.E.L. costituisca, invece e in un siffatto quadro, un'evidente eccezione, trattandosi di una
“previsione normativa” pacificamente derogatoria e suscettibile di operare solo al ricorrere di condizioni specifiche e tassative, a cui rigorosamente attenersi (considerando sia tale natura eccezionale, sia il carattere chiaramente “sanzionatorio” del suo “effetto”, conseguentemente applicabile solo e soltanto per le ipotesi rientranti nell'“espressa previsione normativa” e nella “precisa perimetrazione della fattispecie” ivi delineata) e in difetto delle quali, non producendosi alcuna “frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica”, è evidente che riemerga la regola generale, vigendo “la sola responsabilità diretta” dell'Ente e dovendo invece “l'agente” essere “mand[ato] esente da responsabilità” alcuna [cfr. Cass., Sez. un., n. 13246/2019, cit., e Cass. civ., Sez. un., 5/07/2017, n. 16601, nonché le già menzionate Cass. n. 19958/2020, cit.; Cass. n. 80/2017, cit.; Cass. n.
24478/2013, cit.; Cass. n. 14785/2012, cit.].
VIII.9.2.- Tanto precisato e prendendo le mosse dal primo argomento invocato dalla parte appellata e appellante incidentale [v. supra, sub VIII.9., punto (a)], quest'ultima ha in particolare sostenuto che l'art. 191, comma IV, T.U.E.L., nel prevedere la responsabilità del funzionario “per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)” e dunque nel sancire, in un tal caso, la sua responsabilità esclusiva, “non esclude”, però, la sua corresponsabilità solidale con l'Ente nel caso di debiti riconoscibili e altresì riconosciuti.
Una tale ricostruzione, tuttavia e come evidente, non può in alcun modo accogliersi.
VIII.9.2.1.- E ciò considerando che essa:
(A) si fonda su un'argomentazione a contrario (basandosi non già su quanto concretamente previsto, bensì su quanto asseritamente “non escluso” dalla disposizione) qui chiaramente non predicabile, considerando non solo la natura della norma [eccezionale e sanzionatoria, e dunque pacificamente non invocabile in casi estranei a quelli previsti – valendo invero proprio la mancata previsione a sancirne l'irrilevanza (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”), trattandosi di eccezionale “effetto sanzionatorio” configurabile solo nei casi oggetto di
“espressa previsione normativa (v. supra, sub VIII.9.1.2.)], ma altresì la regola generale
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altrimenti vigente [costituita dalla “sola responsabilità diretta” “dell'ente” (v. supra, sub
VIII.9.1.1.), non essendo pertanto ragione alcuna di “escludere” una responsabilità solidale fra agente e P.A., poiché già di per sé ontologicamente insussistente];
(B) presuppone una “persistenza” della responsabilità del funzionario di per sé però confliggente con il riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. e con l'idoneità di quest'ultimo a determinare la “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con
l'amministrazione”, ciò chiaramente escludendo, almeno “nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto”, ogni “frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica” e dunque qualsiasi operatività dell'art. 191, comma IV, T.U.E.L., fondato proprio su una siffatta “scissione” [v. supra, sub VIII.
8. e sub VII.3.1.];
(C) è incompatibile, infine, anche con la lettura, pacifica e costante, dell'inciso richiamato, chiaramente non delineante un'ipotetica area di debiti “non riconoscibili” (essendo la procedura ex art. 194 T.U.E.L. del resto applicabile a ogni debito, a prescindere dai vizi, anche di nullità, a esso sottesi – cfr., ex multis, Corte Conti Sicilia, del. n. 178/2023; Corte
Conti Piemonte, del n. 179/2024), ma volto esclusivamente a far sì che funzionari e amministratori rimangano “soggetti all'azione diretta” nell'ipotesi in cui vi sia una “parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio”
(cfr., ex aliis, Cass. n. 12747/2025, cit. e Cass. n. 11597/2005, cit.) – evenienza tuttavia qui non verificatasi, essendo stato il debito integralmente riconosciuto (per l'intero importo anche qui azionato, i.e. € 227.724,28 – cfr. pen. riga prima del “totale” nella 1° tabella a pag. 17 dell'all. A della Delibera n. 17/2013) e dunque trattandosi di previsione qui irrilevante, non sussistendo nel caso di specie “parti di debito” non riconosciute (cfr. Corte Conti Piemonte, del n. 179/2024) ed essendo pertanto il come evidente, l'unico obbligato per la CP_1
totalità del debito riconosciuto.
VIII.9.3.- Parimenti da disattendere è il 2° rilievo, compendiato supra, sub VIII.9., punto (b)
e riguardante l'asserita natura del provvedimento ex art. 194, comma 1, lettera e), T.U.E.L., in particolare integrante, ad avviso della parte, atto idoneo solo a rendere “esigibile” il debito nei confronti dell'ente (costituendo un mero atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., necessario e strumentale all'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una P.A.)
e privo di valenza liberatoria nei confronti del funzionario (trattandosi, secondo tale parte, di una semplice assunzione spontanea di un debito da parte di un terzo, alla stregua di
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un'espromissione, e dunque di fattispecie inidonea, in difetto di dichiarazione liberatoria del creditore, a liberare il debitore originario).
Anche tale argumentum non può tuttavia essere condiviso, fondandosi su ricostruzioni qualificatorie inidonee ad attagliarsi alla specifica fattispecie qui in esame.
VIII.9.3.1.- Quanto alla prima, è invero pacifico che il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. non costituisce un mero “att[o] di ricognizione”, né “di debito”, né dell'utilitas [“ricognizione”, quest'ultima, invero pacificamente non necessaria neanche per l'azione ex art. 2041 c.c. antecedente all'art. 23 del D.L. n. 66/1989 (v. infra, sub X.2.), atteso che, come noto, anche per un'azione governata dalla siffatta disciplina “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento … nei confronti della P.A.”, occorrendo, invece e pur nel caso di “qualificazione pubblicistica del soggetto arricchito”, “una valutazione oggettiva … che prescinda dal riconoscimento esplicito o implicito dell'ente beneficiato”)], ma integra, invece, un vero e proprio “atto negoziale di reintegrazione patrimoniale” che “instaura un rapporto” e “fonda il debito (e quindi il rapporto obbligatorio) in capo” all'Ente, comportando la “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione”, atteso che, pur “trova[ndo] la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi”, non v'è dubbio che “è soltanto nel momento del riconoscimento … della legittimità del debito che nasce, ai sensi dell'art. 1173 c.c., il rapporto obbligatorio tra il fornitore e l'ente”, essendo pertanto la delibera ex art. 194
T.U.E.L. non già un (mero) atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., ma uno specifico provvedimento mediante il quale “i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema”, “la relativa obbligazione” rifluisce al soggetto suo proprio (conseguendo a tale atto l'“imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione”, da “riferire”, appunto e solo, “al Comune”) e viene dunque completamente “ripristinata la fisiologia” consueta del rapporto [cfr. Cass. n. 12747/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 29178/2020, cit.; Cass. n. 25870/2020, cit.; Cass. civ., 9/12/2015, n.
24860; Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit.; Cass. n. 11597/2005, cit.; Cons. Stato, n.
31848/2024, cit.; Corte Conti Piemonte n. 179/2024, cit. - anche richiamando Cass. civ.,
17/03/1994, n. 2544 -; Corte Conti Emilia-Romagna n. 43/2024, cit.; Corte Conti Sez.
Autonomie n. 21/2018, cit.; Corte Conti n. 236/2015, cit.]. CP_12
VIII.9.3.2.- Parimenti da escludere è qualsiasi riconducibilità del provvedimento qui in esame alla figura ex art. 1272 c.c., considerando che:
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(A) l'espromissione è un “contratto” la cui “causa” “è costituita dall'assunzione del debito altrui” [cfr., ex multis, Cass. 8/11/2022, n. 32787; Cass. civ., 22/07/2021, n. 21102; Cass. civ.,
7/12/2012, n. 22166; Cass. civ., 13/12/2003, n. 19118], mentre l'atto ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. è un provvedimento amministrativo volto, come detto, a “ripristinare la fisiologia del rapporto” [v. supra, sub VIII.9.3.1.] e a far sì che il debito contrattuale venga
“imputato” al soggetto suo proprio, trattandosi di suo debito [e ciò in virtù del già menzionato principio di immedesimazione organica, in forza del quale si tratta di responsabilità propria ed esclusiva dell'Ente Locale (v. supra, sub VIII.9.1.-VIII.9.1.1.)];
(B) il debito de quo, pertanto e come evidente, non è affatto “altrui”, ma proprio, trovando la propria “fonte” nella “procedura di acquisizione dei beni o servizi” in favore dell'Ente, il quale, tramite il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., riporta il rapporto obbligatorio nel suo alveo naturale, così sanando la frattura e “liberando” il funzionario o l'amministratore da una responsabilità a lui naturalmente estranea [v. supra, sub VIII.9.3.1., sub VIII.
8. e sub VII.3.1.];
(C) la figura richiamata non risulta peraltro né coessenziale né invero pienamente compatibile alla già menzionata ricostruzione “aquiliana” della responsabilità ex art. 191, comma IV,
T.U.E.L. [v. supra, sub VII.3.1.] – e ciò considerando che il debito allocato sul funzionario non gli pertiene ontologicamente (non derivando da un “suo” impegno contrattuale), ma costituisce solo un “effetto sanzionatorio” che si giustifica e può operare fintantoché e nella
(sola) misura “in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (cfr., ex multis, Cass. n. 21340/2014, cit.; Cass. civ., 9/05/2007, n. 10640), non avendo invece ragione d'essere ove una tale “valida ed impegnativa obbligazione dell'Ente Locale” invece sussista (in virtù, come detto, del provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., il quale “instaura il rapporto” e ne determina la “costituzione diretta” solo “con l'amministrazione”: v. ancora supra, sub VIII.
8. e sub VIII.9.3.1.) e non sia pertanto possibile far permanere sul funzionario un debito da lui non contratto e ormai ri-attratto nella sfera soggettiva (P.A.) sua propria [v. ancora supra, sub VII.3.1., nonché supra, sub VIII.9.1.-
VIII.9.1.1].
VIII.9.4.- Quanto precede, come evidente, comporta poi l'inevitabile reiezione anche del 3° rilievo [v. supra, sub VIII.9., punto (c)], fondato sulla dedotta assimilabilità di funzionario ed
Ente Locale a condebitori solidali (alla stregua, e.g., di debitore principale e fideiussore) nei
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confronti dei quali il privato potrebbe indifferentemente agire, salvo regresso interno fra i due nel caso di pagamento dell'uno o dell'altro.
VIII.9.4.1.- E infatti, non v'è dubbio che una tale equiparazione non risulti qui affatto predicabile, considerando:
(a) lo specifico e circoscritto carattere della responsabilità del funzionario - in alcun modo invero assimilabile a un “garante”, ex lege o ex contractu, dell'Ente Locale, trattandosi invece di soggetto eccezionalmente sanzionato con la responsabilità della “controprestazione” non in uno, ma in sostituzione, dell'Ente e che pertanto rimane a essa soggetto soltanto al permanere della “frattura” organica [da escludersi nel caso di provvedimento ex art. 194, comma I, lett.
e), T.U.E.L., il quale conduce “alla costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” (v. supra, sub VIII.8.)];
(b) la natura pacificamente alternativa, e non già concorrente, delle responsabilità de quibus
[costituendo l'art. 191, comma IV, T.U.E.L. un congegno rimediale invocabile, come detto, solo nella misura “in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale”
(cfr., ex multis, Cass. n. 21340/2014, cit.; Cass. n. 10640/2007, cit.), trattandosi pertanto di responsabilità non solidali, ma incompatibili e reciprocamente escludentesi (persino nel caso- limite di riconoscimento di legittimità solo parziale – qui pacificamente non realizzatosi: v. supra, sub VIII.9.2.1., punto (C) -, essendo i due soggetti pur in quest'ipotesi pacificamente obbligati per “parti di debito” diverse e non già “ciascuno” “per la totalità” (art. 1299 c.c.)];
(c) la pacifica inoperatività in quest'ambito, per l'effetto, di alcuno dei principi propri della responsabilità solidale – anche in punto di liberazione dal debito, non occorrendo invero a tal fine l'effettivo “adempimento” dell'Ente Locale (come, invece, nelle obbligazioni solidali: cfr. art. 1299 c.c.), ma essendo invece del tutto sufficiente il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. - con la conseguente “instaurazione del rapporto”, a tal riguardo, solo “in capo” a sé - a definitivamente “liberare il funzionario” [v. supra, sub VIII.8.].
VIII.10.- Non potendosi pertanto accogliere, alla luce di quanto precede, le deduzioni di segno contrario fatte valere dalla parte appellata e appellante incidentale [v. supra, sub
VIII.9.-V.9.4.1.], è evidente che occorra ribadire che il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., come emergente per tabulas [v. supra, sub VIII.4.-VIII.5.], effettivamente precluda l'accoglimento dell'azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. fatta valere nei
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confronti della [difettando il presupposto del “mancato riconoscimento” Parte_1
ex art. 194 T.U.E.L.: v. supra, sub VIII.8.].
VIII.11.- A tale inaccoglibilità poi inevitabilmente consegue, in accoglimento dell'appello principale (e in specie del punto 8) delle conclusioni), la riforma della sentenza di prime cure e il rigetto dell'azione diretta nei confronti della – rigetto in particolare Parte_1 discendente dal difetto di un “presupposto di fondatezza” della domanda [v. supra, sub
VIII.8., nonché sub VIII.2.] e dall'impossibilità di accedere a formule terminative alternative, anche considerando che:
(A) non può evidentemente accogliersi la richiesta di c.m.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], trattandosi di statuizione che, come noto, “può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 17/01/2023, n. 1257; Cass. civ., 29/07/2021, n. 21757; Cass. civ.,
23/07/2019, n. 19845; Cass. civ., 30/01/2014, n. 2063; Cass. civ., Sez. un., 8/07/2010, n.
16150; Cass. civ., 13/06/2008, n. 16017; Cass. civ., 22/12/2006, n. 27460; Cass. civ.,
22/05/2006, n. 11931; Cass. civ., 18/01/2006, n. 909; Cass. civ., 24/06/2000, n. 8607], come qui pacificamente non avvenuto [atteso il difetto di conclusioni conformi e il persistente contrasto fra le parti, anche con riguardo alla predetta declaratoria (cfr., da ultimo, pag. 2 della memoria di replica della ]; CP_3
(B) non può parimenti emettersi alcuna declaratoria in rito [cfr. gli ulteriori numeri alle pagg.
29-30 dell'atto di appello, nonché alle pagg.
2-3 delle note di p.c. per l'udienza del
10.07.2025], considerando le valutazioni che precedono [v. supra, sub VI.-VII.4.] e l'insussistenza nel caso di specie, poi, tanto di un mutamento risolutivo della situazione sostanziale sopravvenuto solo nel corso del giudizio [risultando la Delibera 17/2013, del resto, pacificamente antecedente alla sua instaurazione – risalendo all'8.02.2013 a fronte di giudizio poi attivato nell'agosto-settembre 2013], quanto di un difetto genetico viziante la sua attivazione [non ravvisandosi né un difetto di interesse della società istante, né di legittimazione passiva della parte convenuta (non derivando l'inaccoglibilità da una carente
“prospettazione” in ordine alla “posizione” del “convenuto”, ma, più propriamente, dalla non riferibilità a quest'ultimo della “titolarità” passiva “del diritto sostanziale”, trattandosi
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pertanto di questione che “attiene al merito della causa” e “alla fondatezza della domanda” : cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951].
IX.- Chiarito quanto precede, è evidente che occorra ora valutare l'ulteriore domanda attorea fatta valere in prime cure e qui ribadita dalla parte appellata e appellante incidentale, i.e.
l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del convenuto. CP_1
X.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo del gravame incidentale [v. supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1)], esso risulta basato sull'idoneità delle complessive risultanze in atti (fra cui, e.g., diversi pagamenti intervenuti nel corso del rapporto, due dei quali peraltro preceduti da relative determine comunali – la n. 1444/2006 e la n. 2645/2006) a integrare riconoscimento dell'arricchimento, in ogni caso poi “riconosciuto” dal come CP_1
emergente dagli elementi forniti in appello dalla anche con un atto espresso. Pt_1
X.1.- Proprio tale ultimo rilievo, pur svolto solo ad abundantiam, risulta invero decisivo e assorbente di ogni ulteriore deduzione svolta a tal riguardo dalla parte [v. infra, sub X.2.] e impone di trarre le specifiche conseguenze che seguono [v. infra, sub X.3.].
X.2.- Quanto al rilievo della predetta circostanza, giova osservare che:
(A) nell'attuale quadro regolatorio (come qui pacificamente applicabile, trattandosi nel caso di prestazioni svolte fra il 2005 e il 2008, e dunque chiaramente soggette al D.lgs. 267/2000), non v'è dubbio che l'unico “riconoscimento” strettamente rilevante nei rapporti contrattuali fra privato fornitore ed Ente Locale sia solo quello di cui all'art. 194, comma I, T.U.E.L.;
(B) il problema del riconoscimento dell'utilitas, anche implicito, aveva infatti ragione di porsi solo rispetto al regime antecedente [tanto all'attuale normativa, quanto a quella, ancor più risalente e di analogo tenore (v. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit., e Cass. n. 15296/2007, cit.), dell'art. 23 D.L. 66/1989], essendosi del resto occupata solo del regime pre-vigente anche la già menzionata pronuncia a Sezioni unite che ha esaminato, nonché superato, la necessità del riconoscimento dell'utilitas per l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A.
[cfr. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit., spec. punto 2.2. dei “Motivi della decisione” (ivi appunto trattandosi di “lavori” “eseguiti nell'anno 1986” e “non essendo” pertanto
“applicabile ratione temporis la normativa di cui al D.L. 66 del 1989, art. 23”)];
(C) in base alla disciplina attuale e vigente, al contrario, è pacifico che nei rapporti fra privato e P.A. venga in rilievo soltanto il “riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il quale non può essere implicito né tacito [poiché “può avvenire solo espressamente” e “non
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può essere desunto” né da ulteriori determinazioni, né “dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi”] e si riverbera necessariamente sull'actio de in rem verso, atteso che, salvo il caso-limite del contratto nullo pur a seguito di delibera con rituale impegno contabile
(qui non invocabile: v. infra, sub X.4.-X.4.4.), non v'è dubbio che ove un tale provvedimento non vi sia, ciò “esclude la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione” e dunque, ricorrendo in tal caso gli estremi dell'azione tipica avverso il funzionario (art. 191, comma IV, T.U.E.L.), è evidente che “resta esclusa l'azione di indebito arricchimento” “per difetto del requisito della sussidiarietà”, il quale “presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi” [cfr., ex multis e altresì sottolineando che “nessun rilievo” può assumere il menzionato dictum nomofilattico del 2015 nel caso di “incarico” “eseguito dopo l'entrata in vigore dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2000”, Cass. n. 25870/2020, cit.; Cass. civ., 21/11/2018, n.
30109; Cass. n. 24860/2015, cit.; Cass. civ., 23/01/2014, n. 1391; Corte Conti Emilia-
Romagna n. 43/2024, cit.; Corte n. 236/2015, cit.]. CP_13
X.3.- Ciò precisato sulla rilevanza dirimente di un tale provvedimento espresso [insostituibile e non surrogabile da qualsivoglia “condotta”, a prescindere dalla sua significatività (v. supra, sub X.2.)], occorre poi osservare che la sua emissione comporta, come più volte ribadito, la
“costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” [v. supra, sub VIII.8., nonché sub VIII.9.1.] e dunque preclude l'azione ex art. 2041 c.c., considerando che, se
“l'ente riconosce il debito fuori bilancio”, allora “il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se “sanata” ex post” e pertanto “non vi è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento” [cfr., ex aliis e per la particolare nitidezza, Cass. n. 25870/2020, cit.].
X.4.- Esito decisorio, quest'ultimo, indefettibilmente derivante dalle premesse che precedono, nonché ovviamente da pronunciarsi a prescindere dalla non coincidenza con la ricostruzione prospettata dal Comune eccipiente la sussidiarietà ex art. 2042 c.c. [trattandosi del resto di questione “rilevabile d'ufficio ed esaminabile dal giudice d'appello anche in difetto di uno specifico motivo di gravame”, nonché il cui rilievo si “impone d'ufficio” “anche” “per la prima volta … in appello” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/12/2023, n. 33954 e Cass. civ.,
18/04/2013, n. 9486)] e che non può poi qui ritenersi in alcun modo superabile né sulla base del recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 16/03/2025, n. 7006; Cass. civ.,
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28/10/2024, n. 27814; Cass. civ., 29/02/2024, n. 5480) richiamato negli scritti difensivi [v. infra, sub X.4.1.-X.4.4.], né in virtù del già intervenuto esperimento, da parte della società istante e prima dell'attivazione dell'odierno giudizio, di specifica azione monitoria nei confronti del [v. infra, sub X.4.5.-X.4.8.]. CP_1
X.4.1.- Muovendo, in specie, dalla recente impostazione giurisprudenziale citata dalle parti, occorre osservare nelle predette sentenze (cfr. altresì Cass. civ., 6/05/2024, n. 12164) appare prospettarsi un residuo margine di operatività, anche all'attualità, dell'azione ex art. 2041 c.c. del privato fornitore nei confronti della P.A. – margine di operatività ricavato, in particolare, per la specifica ipotesi in cui “il contratto” “non” sia “concluso in forma scritta”, ma “la delibera comunale contempli indefettibilmente l'impegno contabile e la relativa registrazione” [sostenendosi in tali arresti, in particolare, che in tal caso non potrebbe operare né l'azione contrattuale, né tuttavia l'art. 191, comma IV, T.U.E.L., potendosi pertanto agire ex art. 2041 c.c. (ivi affermandosi, in particolare, che “se v'è impegno di spesa da parte del
che poi non ha concluso il contratto in forma scritta, l'azione va indirizzata nei CP_1 confronti del ex art. 2041 c.c.”: cfr. Cass. n. 27814/2024, cit., nonché Cass. n. CP_1
7006/2025, cit.; Cass. n. 5480/2024, cit.; Cass. n. 12164/2024, cit.)].
X.4.2.- E tuttavia, al di là di ogni valutazione rispetto all'effettiva applicabilità di tali arresti al caso di specie [non apparendo invero qui sussistente né un contratto in forma scritta, né tuttavia una previa “delibera comunale” munita del relativo “impegno contabile” (essendovi solo alcune determine dirigenziali - a essa non equiparabili, né prive di rilievo negoziale, trattandosi di meri atti interni: cfr. Corte App. Taranto, 28/01/2016, n. 43 – ed essendo evidente che il provvedimento ex art. 194 T.U.E.L. sia intervenuto proprio al fine di superare un tale – pacifico - difetto genetico)], nonché sulla condivisibilità o meno di tale nuova impostazione [non ancora cristallizzata in un dictum nomofilattico (in difetto di intervento a
Sezioni unite), né del tutto pacifica (ribadendosi in altri arresti che “l'impegno di spesa deve pur sempre conseguire a un atto contrattuale giuridicamente vincolante per il comune” e dunque, in difetto del “contratto”, “il funzionario responsabile del servizio non può altrimenti impegnare il comune sul piano delle obbligazioni contrattuali”, da ciò discendendo l'impossibilità di scindere tali due profili, atteso che in ogni caso “verso il terzo risponde proprio e soltanto il funzionario” e pertanto “resta esclusa l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente: cfr., ex aliis, Cass. n. 30109/2018, cit.) o incontroversa (anche
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considerando che “l'azione di arricchimento” dovrebbe “resta[re] preclusa” proprio “in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” e che “il giudizio di nullità del contratto della
P.A., stipulato iure privatorum, per difetto di forma scritta … ben difficilmente può ascriversi alla violazione di norma non imperativa” – cfr. Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit., e Cass. civ., 20/01/2025, n. 1284 -, con criticità che non appare funditus esaminata e risolta di tale recente impostazione – giusto richiamo al dictum del 2023 sol per il passaggio su P.A. e l'arricchimento c.d. indiretto, tuttavia ivi non riesaminato né governato dalla disciplina oggi vigente: v. Cass. n. 7006/2025, cit.)], dirimente è in ogni caso osservare che in alcuno di tali arresti risultava intervenuto, come invece nel caso di specie, apposito provvedimento ex art.
194, comma I, lett. e), T.U.E.L..
X.4.3.- Il predetto provvedimento, infatti e come già innanzi precisato, ha determinato ex se la
“costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” [v. supra, sub VIII.8., nonché sub VIII.9.1.], ciò chiaramente assorbendo ogni possibile operatività dell'actio de in rem verso, non venendo (più) in rilievo un mero quid facti [e in specie un rapporto governato da un contratto nullo (ai sensi del R.D. 2440/1923, nonché del T.U.E.L.), con conseguente invocabilità della sola azione (aquiliana) ex art. 191, comma IV, T.U.E.L., ovvero, ove applicabile, del solo “fatto oggettivo dell'arricchimento” – “fatto” escludente ogni ricostruzione “in chiave contrattuale”: cfr. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit.)] ma un vero e proprio rapporto obbligatorio, munito di base formale e intercorrente fra le parti sue proprie
– e ciò considerando, come detto, che se “l'ente riconosce il debito fuori bilancio”, allora “il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se “sanata” ex post” e pertanto “non vi è spazio per
l'azione di ingiustificato arricchimento” (cfr. Cass. n. 25870/2020, cit.).
X.4.4.- Quanto poi al rapporto fra l'atto ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. e i vizi genetici del rapporto [profilo invero affrontato in tali pronunce solo sul piano argomentativo e meramente richiamando ulteriori precedenti, non essendo in tali casi intervenuto, come detto
(v. supra, sub X.4.2.), alcun provvedimento di questo tipo (a differenza del caso di specie: v. supra, sub VIII.4.-VIII.5.)], giova rilevare che la prospettata “operatività” del predetto provvedimento solo in presenza di “valido titolo negoziale” [cfr. Cass. n. 27814/2024, cit.,
Cass. n. 5480/2024, cit.; Cass. n. 12164/2024, cit.], oltre a contrastare con la prevalente e
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preferibile giurisprudenza [v. supra, sub X.4.2., sub VIII.
9.3.1. e sub VIII.8.], appare inoltre chiaramente confliggente:
(A) sia con il dato letterale – atteso che l'art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L (“acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”) non fa invero alcun specifico riferimento alla necessità di un valido titolo di acquisto e adopera, al contrario, un'espressione neutra, ampia e onnicomprensiva (“acquisizione”), nonché priva di ulteriori specificazioni (e.g. acquisizione “contrattuale” o “tramite contratto scritto”) e dunque evidentemente idonea ad intercettare e ricomprendere tutti i possibili “acquisti” (a prescindere dai vizi del titolo sotteso e in ogni caso in cui sussista un'“acquisizione” di beni e servizi);
(B) sia con il dato funzionale e sistematico – essendo del tutto evidente che lo specifico provvedimento qui in esame, ove emesso nelle forme sue proprie e promanante dall'organo competente [come nel caso di specie (v. supra, sub VIII.6.) e diversamente dal caso esaminato da Cass. civ., 14/01/2021, n. 510, richiamata a sostegno di tale ricostruzione e nella quale tuttavia non v'era alcun provvedimento ex art. 194 T.U.E.L. (bensì una “missiva” e una delibera da parte di un organo incompetente, “esula[ndo]” tale provvedimento “dalla sfera di competenza della Giunta Comunale, del sindaco o di qualsiasi dirigente”)], non si possa affatto equiparare, sic et simpliciter, al mero atto privatistico ex art. 1988 c.c. [come quello ravvisabile in Cass. civ., 13/10/2016, n. 20689, anch'essa menzionata a supporto dell'assunto, ma invero vertente in materia di rapporti bancari e non già in una relazione fra privato e
P.A.)], attesa:
(i) l'evidente diversità fra le due fattispecie [in chiave sia strutturale, sia effettuale (v. supra, sub VIII.
9.3.1. e sub VIII.8.), non trattandosi invero di mera dichiarazione ammissiva e ricognitiva, ricavabile anche implicitamente ovvero da atti ulteriori, in ordine alla sussistenza di un rapporto pre-esistente (come appunto la dichiarazione ex art. 1988 c.c.), ma di un vero e provvedimento necessariamente espresso, suscettibile di essere emesso solo dall'“organo competente a formare la volontà dell'ente” e all'esito di specifica verifica di “legittimità” del debito (e non già sulla sua mera sussistenza fattuale), nonché soggetto ad apposita procedura e a pertinenti controlli (occorrendo ivi “procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio”, “adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure
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necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito” e “compie[re] una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico- finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili”) e perciò costituente non una semplice “ricognizione” dell'esistente, ma un vero e proprio “atto negoziale di reintegrazione patrimoniale” in virtù del quale “nasce, ai sensi dell'art. 1173
c.c., il rapporto obbligatorio tra il fornitore e l'ente”: v. ancora supra, sub VIII.
9.3.1. e sub
VIII.8., nonché, fra le pronunce ivi citate, Cass. n. 24860/2015, cit.)];
(ii) le specificità contraddistinguenti un tale provvedimento - in difetto del quale il debito non risulterebbe affatto “imputabile” alla P.A., bensì dovuto, alla stregua di “effetto sanzionatorio”, dal funzionario, e dunque da soggetto del tutto diverso [conseguenza chiaramente estranea e non predicabile per l'atto ex art. 1988 c.c., la cui mera assenza ovviamente non rende il debito dovuto da terzi e a sé non imputabile – trattandosi, al contrario, di importo a sé già ascrivibile, ancorché non riconosciuto, e di atto ricognitivo a prescindere dal quale il debito sarebbe comunque proprio e da sé già dovuto] e volto a sanare un rapporto già proficuamente svoltosi [ciò chiaramente escludendo ogni utile parallelismo con le delibere antecedenti al rapporto e con il loro rilievo meramente interno (cfr. Cass. n.
510/2021, cit.), presupponendo invero il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e),
T.U.E.L. un rapporto già intercorso e una “posizione del privato” che, diversamente dal caso di delibera precedente, “si configura comunque di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale” (considerando che “rispetto all'emanazione vincolata
(seppure discrezionale nei contenuti) del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nell'ipotesi contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. e) TUEL”, “la pretesa che il privato fornitore rivolge verso l'amministrazione è fondata sul rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di beni e servizi” e dunque “la posizione del privato si configura comunque di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale”: cfr. Cass., Sez. un., n. 29178/2020, cit., nonché Con. Stato, n. 3184/2024, cit.)];
(iii) la peculiare funzione che il provvedimento assolve e per cui ne occorre l'espressa adozione - non già genericamente “ricognitiva” [finalità non prevista ex lege e invero tale da rendere un tale atto superfluo e ultroneo – considerando che, anche per le domande ex art. 2041 c.c. antecedenti al D.L. 66/1989, “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione” e occorre procedere a “valutazione oggettiva … che prescinda dal
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riconoscimento esplicito o implicito dell'ente beneficiato”, con la conseguenza che un siffatto
“riconoscimento” non risulterebbe né necessario, né ex se sufficiente, all'accoglimento della relativa domanda: cfr. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit.], bensì di “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” [trattandosi della funzione specifica e imprescindibile del provvedimento de quo, non surrogabile da alcun atto o comportamento diverso e la cui espressa adozione è necessaria proprio al fine di “ripristinare la fisiologia” del rapporto: v. supra, sub VIII.8., sub VIII.
9.3.1. e sub X.2., punto (C)].
X.4.5.- Tanto precisato in ordine a tale recente orientamento giurisprudenziale [v. supra, sub
X.4.1.-X.4.4.], è parimenti da escludersi che la conclusione innanzi evidenziata [discendente ex se dall'art. 2042 c.c. (v. supra, sub X.3.)] risulti superabile sulla scorta dell'azione monitoria coltivata dalla società istante prima dell'attivazione dell'odierno giudizio e già definita, all'esito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. del Comune ingiunto, con la sentenza, non gravata, del Tribunale di Reggio Calabria n. 544/2013.
X.4.6.- A tal riguardo occorre qui prioritariamente rammentare che, come noto e pacifico:
(A) “per i diritti c.d. etero-determinati, quali i diritti di credito, il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere” – e ciò in quanto ogni “situazione giuridica eterodeterminata … è univocamente determinata” dal “fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela” [cfr., ex multis, Cass. civ., 6/09/2025, n. 24666; Cass. civ., 15/09/2020, n.
19186; Cass. civ., 12/10/2012, n. 17408; Cass. civ., 30/03/2001, n. 4773];
(B) “sul piano processuale e della teoria del giudicato”, infatti, non v'è dubbio che per tali diritti, “individuati” e determinati dalla loro causa petendi, “il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto”, “di talché la domanda giudiziale con la quale si faccia valere in un secondo processo una richiesta dello stesso contenuto di quella già in precedenza proposta”, ma “basata su un diverso fatto costitutivo”, “sarà domanda nuova” e
“dunque” “domanda” “che non può in alcun modo essere paralizzata dal giudicato formatosi su quella volta a ottenere lo stesso bene ma per ragioni diverse”, considerando che
“l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra il giudizio precedente e quello in corso vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi” [cfr. Cass. civ., 30/06/2014, n. 14771, nonché Cass. civ.,
20/04/2011, n. 9043].
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X.4.7.- A fronte di ciò è pacifico che il giudicato possa ritenersi nel caso di specie formato esclusivamente sul “fatto costitutivo” fatto valere in tale procedimento [giusta azione monitoria fatta valere sulla scorta di plurimi documenti (e.g. fatture, estratti dal libro giornale, determine comunali, richieste del servizio), ma in assenza di contratto scritto, non potendosi pertanto ritenere intervenuta, atteso la forma ad substantiam, la costituzione del rapporto obbligatorio], ma non anche con riguardo al riconoscimento ex art. 194, comma I, T.U.E.L.
[evenienza provvedimentale sottaciuta dal anche in tale procedura (pur se CP_1
pacificamente intervenuta prima della sua definizione - giusta delibera dell'8.02.2013 a fronte di sentenza poi pronunciata, ex art. 281sexies c.p.c., solo il 21.03.2013) ed invero emersa solo e soltanto in questo grado processuale (v. supra)], integrando quest'ultimo provvedimento, come evidente, fatto costitutivo nuovo e di per sé senz'altro determinante il superamento della carenza pregressa e la definitiva “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con
l'amministrazione” [v. supra, sub VIII.
8. e sub VIII.9.3.1.].
X.4.8.- Rapporto obbligatorio, quest'ultimo, a fronte del quale l'Ente Locale è senz'altro chiamato a doverosamente adempiere [costituendo “il riconoscimento di un debito fuori bilancio” del resto atto che definitivamente “impegna l'ente pubblico dal quale promana”, nonché di “debito” già “liquido ed esigibile” e ovviamente “produttivo di interessi” almeno
“a decorrere dal riconoscimento” (cfr. Cass. civ., 27/01/2015, n. 1510, spec. condivisibile per tale passaggio al punto 3.2. dei “Motivi della decisione”)], rimanendo altrimenti coltivabile, nella non auspicabile ipotesi di persistente mancanza di pagamento spontaneo [tuttora invero non intervenuto, come evidenziato dalla finanche nel proprio ultimo CP_3 atto difensivo (cfr. pag. 2, punto 4., della memoria di replica del 31.10.2025)], l'opportuna azione contrattuale [di per sé non ostacolata né dal giudizio già previamente coltivato (attesa la pacifica diversità di fatti costitutivi - v. supra, sub X.4.6.-X.4.7. – e il principio, qui senz'altro applicabile anche alla luce delle sopravvenienze emerse solo nel corso della procedura, per cui “una dilatazione eccessiva degli effetti del giudicato” è senz'altro da evitarsi ove ciò conduca alla “negazione giudiziale di un bene determinato” “senza che la parte interessata sia stata in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese, con la connessa violazione dell'art. 24 Cost.”: cfr. Cass. civ., 15/01/1996, n. 281), né da specifici fatti estintivi (in sé e per sé non preclusivi all'operatività dell'art. 2042 c.c. - cfr. Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit.- e qui in ogni caso neutralizzabili, ove in thesi invocati e attesa la
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condotta tenuta dall'Ente debitore, sulla base della possibile operatività, su eccezione di parte, dell'art. 2941, n. 8), c.c.)].
X.5.- Non sussistendo pertanto ragioni tali da sovvertire la conclusione che precede [v. supra, sub X.3.], è evidente che occorra applicare l'art. 2042 c.c. [“previsione” “che pone la regola della sussidiarietà in termini generali, senza quindi distinzione tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale” e in ogni caso in cui “l'impoverito abbia a disposizione altri rimedi” (cfr. Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit.)] e dunque, attesa la sussistenza del “rapporto obbligatorio” e dell'azione tipica contrattuale, ribadire
“l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente” (cfr. Cass. n. 25870/2020, cit.), di cui pertanto confermarsi il rigetto
[costituendo la “natura sussidiaria” “un presupposto” di accoglibilità “della domanda”: cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit.], seppur per ragioni diverse da quelle indicate in prime cure [e in particolare per la sussidiarietà rispetto all'azione contrattuale, e non già a quella ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. (da disattendersi per le ragioni già innanzi indicate: v. supra, sub VIII.-VIII.11.), essendo necessario, in definitiva, “dare … un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata”, ciò pacificamente rientrando nel potere- dovere del “giudice di appello” – il quale, “entro i limiti del devolutum”, “può” senz'altro
“sostituir[e] … la motivazione adottata dai primi giudici” con una “diversa motivazione” conforme alle “risultanze acquisite al processo” (cfr. Cass. civ., 22/01/2002, n. 696, nonché
Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032 e Cass. civ., 23/12/2010, n. 26083)].
XI.- Da quanto complessivamente precede chiaramente poi discende, oltre al rigetto del 1° motivo di gravame incidentale [non derivando dall'intervenuto “riconoscimento”
l'accoglibilità della domanda ex art. 2041 c.c., ma la costituzione del rapporto obbligatorio e dunque l'improponibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione de qua (v. supra, sub X.3.-
X.5.)], altresì l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi dell'impugnativa incidentale specificamente miranti all'accoglimento delle domande attoree ex art. 2041 c.c. ovvero ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. [e dunque sia del 2° motivo (v. supra, sub I.2.3., punto (B), sub (2)
– le cui deduzioni critiche si sono peraltro in parte già affrontate supra, spec. sub VIII.9.-
VIII.9.4.1., e in ogni caso fondato su una ricostruzione di sussidiarietà ex se non condivisibile, atteso che, come noto, il requisito ex art. 2042 c.c. “presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi”: cfr., e.g.,
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Cass. civ., 14/05/2025, n. 12943; Cass. n. 24860/2015, cit.; Cass. n. 24478/2013, cit.; Cass. civ., 14/10/2010, n. 21242; Cass. civ., 22/05/2007, n. 11854) e altresì del 3° (v. supra, sub
I.2.3., punto (B), sub (3) – motivo di doglianza prospettante una ricostruzione qualificatoria in senso aquiliano di per sé astrattamente condivisibile, come evidenziato supra, sub VII.3.1., ma in ogni caso integralmente assorbito dall'intervenuto provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., di per sé senz'altro determinante, attesa la natura alternativa dei rimedi, la
“liberazione” del funzionario: v. supra, sub VIII.8.)], nonché relativi al quantum delle spese di lite liquidate in 1° grado [profilo oggetto del 5° motivo di gravame incidentale (v. supra, sub I.2.3., punto (B), sub (5)) e tuttavia anch'esso assorbito dalle statuizioni che precedono (di per sé già comportanti l'integrale caducazione, ex art. 336, comma I, c.p.c., del regolamento delle spese - essendo invero pacifico che “l'accoglimento … dell'appello comporta automaticamente, per effetto della riforma della decisione di primo grado quanto al merito
…, il venir meno della statuizione sulle spese del primo giudice, in quanto essa è stata ed è dipendente dalla sua decisione sul merito”, occorrendo dunque “procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 8/07/2025, n. 18672; Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)].
XII.- Quanto poi al motivo residuo, vertente sulla richiesta della società di refusione da parte della elle spese sostenute per il giudizio (proc. n. 3241/2009 R.G.) culminato con Pt_1
la sentenza n. 543/2013 [v. supra, sub I.2.3., punto (B), sub (4)], esso è evidentemente insuscettibile di accoglimento.
XII.1.- E ciò considerando che:
(A) si tratta di spese evidentemente non dovute, né “imputabili direttamente” alla Pt_1
[cfr. pagg. 13-14, punto 38., 1° periodo, dell'atto di citazione di prime cure], non sussistendo né un titolo contrattuale, né un fatto illecito, né un altro atto o fatto idoneo a giustificare una tale refusione rispetto al predetto processo, peraltro intercorso inter alios [società istante e
]; Controparte_1
(B) nel motivo di gravame incidentale non si sono prospettate specifiche ragioni tali da sovvertire quanto precede, contestandosi esclusivamente il passaggio motivazionale della sentenza di prime cure ove si è fatto riferimento all'asserita natura “palesemente infondata” dell'azione e alla dedotta “chiara nullità del contratto” [v. pag. 4, 3° cpv., della pronuncia
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appellata], evidenziando che l'orientamento nomofilattico all'epoca vigente non consentiva la successiva introduzione, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., dell'azione ex art. 2041 c.c., non potendosi ritenere si trattasse di azione palesemente infondata [cfr. pagg. 39-42 della comparsa di costituzione del 24.02.2021];
(C) al di là di ogni condivisibilità o meno delle specifiche espressioni utilizzate in prime cure, tuttavia, è evidente che il motivo proposto, poiché vertenti su passaggi motivazionali tuttavia non riverberantesi sull'esito decisorio [trattandosi di richiesta da respingersi per le dirimenti ragioni già innanzi indicate – v. supra, sub (A) – e a prescindere dalla prospettata “palese infondatezza” dell'azione o “chiara nullità” del contratto], sia da disattendere, essendo pacifico che l'interesse idoneo a fondare un motivo d'appello “non può consistere” “nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte” e che pertanto non sia affatto accoglibile, né delibabile, il motivo proposto “al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione” “non avente riflessi”, tuttavia, “sulla decisione adottata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 5/02/2020, n. 2670;
Cass. civ., 27/01/2012, n. 1236; Cass. civ., 23/05/2008, n. 13373; Cass. civ., Sez. un.,
19/05/2008, n. 12637].
XIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto complessivamente precede, occorre evidentemente concludere, alla luce dell'accoglimento dell'appello principale e dell'inaccoglibilità, per converso, dell'appello incidentale (da dichiarare assorbito e da rigettare per il resto) [v. supra, sub V.-XII.1.], per la necessità di riformare la sentenza di 1° grado, definitivamente rigettando – e non già accogliendo - l'azione diretta ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. [v. supra, sub VIII.-VIII.11.] e rigettando altresì – ma per la diversa motivazione qui indicata – anche l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del [v. CP_1
supra, sub X.-X.5.].
XIV.- Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite - cui qui provvedersi, come detto, in relazione all'intero giudizio [v. supra, sub XI.] e con riguardo ai sussistenti rapporti processuali [intercorrenti, in difetto di riconvenzionali trasversali, solo fra la società attrice e le due parti convenute] -, esse sono evidentemente da compensarsi per l'intero [misura, quest'ultima, insindacabile e non soggetta ad alcuno specifico aggravio motivazionale, essendo da “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione della misura della compensazione che intenda adottare” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947],
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considerando non solo la persistenza di contrasti giurisprudenziali e l'intervento di diversi arresti rilevanti ai fini del decidere solo nel corso del giudizio [instaurato fin dal 2013 e risalendo la complessiva vicenda processuale addirittura al 2009 (v. supra, sub I.1.1.)], ma soprattutto che il rigetto delle domande attoree [parte, peraltro e pur a fronte di servizio pacificamente espletato in favore del tuttora non remunerata (v. ancora cfr. pag. 2, CP_1
punto 4., della memoria di replica del 31.10.2025)] risulta chiaramente dipeso da evenienza provvedimentale pacificamente emersa solo in questo grado [poiché previamente sottaciuta, nonché espressamente negata, dalla controparte: v. supra], sussistendo pertanto evidenti ragioni tali da giustificare l'applicazione, in luogo della soccombenza nei suoi confronti, l'art. 92, comma II, c.p.c. [nella formulazione ratione temporis vigente, e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n. 77/2018 (che ha sancito il carattere meramente
“parametrico” ed “esplicativo” delle ipotesi ivi tipizzate)].
XIV.1.- Tale statuizione chiaramente poi assorbe le richieste di condanna per lite temeraria nei confronti del appellato, atteso che, come noto, “l'art. 96 c.p.c., sia per l'ipotesi CP_1 prevista dal comma 1, che dal comma 3, … richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese” e che pertanto, in caso di “compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità” di applicare tale disposizione (v. Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090; Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ.,
24/04/1993, n. 4804).
XIV.2.- Alcuna attestazione, infine, è da adottarsi con riferimento all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 anche con riguardo all'appellante incidentale, il cui gravame è rimasto perlopiù assorbito ed essendo pacifico che proprio in caso di “assorbimento”, “non” trattandosi di declaratoria “assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità”, ciò esclude la sussistenza dei presupposti per “il pagamento del c.d. doppio contributo unificato” – trattandosi di una “misura eccezionale”, “lato sensu sanzionatoria”, “di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” [cfr.
Cass. civ., 15/09/2014, n. 19464, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 19/07/2024, n. 19976;
Cass. civ., 20/03/2024, n. 7418; Cass. civ., 5/12/2023, n. 34025; Cass. civ., 28/05/2020, n.
10140; Cass. civ., 18/07/2018, n. 19071; Cass. civ., 25/02/2016, n. 3711; Cass. civ.,
12/11/2015, n. 23175; Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 3/04/2015, n. 6888; Cass. civ., 30/09/2015, n. 19560; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2226].
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XV.- Sussistono poi i presupposti, ad avviso del Collegio, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 52 d.lgs. 174/2016 e con determinazione non suscettibile di impugnazione alcuna
[trattandosi del resto di “attività svolta” non nell'esercizio, ma “solo in occasione dell'esercizio della funzione giurisdizionale” e dunque di capo “che si colloca a latere della sentenza, rispetto alla quale resta esterno anche se formalmente esercitato nel corpo di essa”, con la conseguenza che “non è suscettibile di sindacato” in caso di impugnazione (cfr., e.g.,
Cons. Stato, Ad. Plen., 3/06/2011, n. 11)], considerando le circostanze emerse in questa sede e le possibili conseguenze patrimoniali, anche ulteriori (trattandosi, come detto, di debito liquido ed esigibile e già produttivo di interessi), legate al protrarsi dell'inadempimento, con riguardo al debito riconosciuto, da parte del Comune appellato (tenuto a “dare esecuzione al
Piano” di Riequilibrio, come da pronuncia n. 26/2014/EL del 17.07.2014 delle Sezioni
Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti), per la trasmissione alla Procura della
Corte dei Conti territorialmente competente [ - con invito Email_8 poi all'Ufficio in indirizzo di eventualmente inviare ad altro indirizzo corretto].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 616/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 831/2020, pubblicata in data 25.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3716/2013 R.G., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello principale e DICHIARA ASSORBITO, nonché RIGETTA per il resto, l'appello incidentale e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza di prime cure, RIGETTA le domande attoree sia nei confronti di , sia, nei Parte_1
termini e per le ragioni in motivazione precisate, nei confronti del CP_1
;
[...]
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio;
3) DISPONE la trasmissione, a cura della Cancelleria, alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 28 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 616/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti GIANUC Parte_1 C.F._1
BRANCADORO (C.F. CodiceFiscale_2
) e LE LA (C.F. Email_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. e qui Controparte_1 P.IVA_1 di seguito anche solo “ ” o , con l'Avv. ROSANNA Controparte_1 CP_2
LL (C.F. CodiceFiscale_4 Email_3
-appellato-
e di
(C.F.-P.I. , quale incorporante Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito
[...] PartitaIVA_3 P.IVA_4
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anche solo “ ” e ”, con gli avv.ti NICOLA DE CP_3 CP_4
UC (C.F. , TT OT CodiceFiscale_5 Email_4
(C.F. , FULVIO CodiceFiscale_6 Email_5
GL LA IA (C.F. ; pec: C.F._7
e FRANCESCO AP (C.F. Email_6
CodiceFiscale_8 Email_7
-appellata e appellante incidentale-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 831/2020, pubblicata in data 25.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3716/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il CP_4
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 3176/2013 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(1) essa società aveva svolto, tra il 2005 e il 2008 e seguito di richiesta del CP_1
del 28.11.2005, servizi di vigilanza presso gli uffici delle risorse UE, palazzo ex
[...]
Omni, svolgendo in tale spatium temporis anche servizi integrativi periodicamente richiesti dal predetto CP_1
(2) tali prestazioni, pur in assenza di contratto, erano state tuttavia svolte e ritualmente fatturate, nonché parzialmente saldate e altresì oggetto di determine di riscontro da parte della responsabile del servizio del Comune, ; Parte_1
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(3) sulla scorta di ciò essa società aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria il d.i. n. 485/2009 (ingiungente al il pagamento di € 227.724,28), oggetto tuttavia di CP_1 opposizione (iscritta al n. 3241/2009 R.G.), all'esito della quale il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. e con sent. n. 544/2013, atteso il difetto di contratto scritto con la P.A., ha accolto l'opposizione e revocato il d.i., compensando tuttavia le spese;
(4) a fronte di ciò essa società agiva in questa sede sia a titolo di ingiustificato arricchimento
[sempre per l'importo di € 227.724,28 e nei confronti del ], sia con la Controparte_1
tutela aquiliana [per ogni importo non indennizzato o indennizzabile dal predetto Comune e nei confronti della , responsabile anche per le spese del giudizio di Parte_1
opposizione (proc. n. 3241/2009)].
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 29.11.2013 si è poi costituito il CP_1
, contestando le altrui prospettazioni e in particolare chiedendo al Tribunale di voler:
[...]
(a) in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. per: (1) aver la società attrice azione diretta nei confronti della dirigente p.t. avente consentito e richiesto la prestazione, dovendo quest'ultima rispondervi direttamente;
(2) l'inesistenza di un valido e formale rapporto contrattuale;
(3) il carattere unilaterale e dunque insufficiente ai fini della prova delle fatture prodotte;
(b) nel merito rigettare l'altrui domanda per carenza assoluta di legittimazione passiva e stante il carattere sussidiario dell'azione avviata, non essendo il tenuto al pagamento di CP_1
alcuna somma nei confronti della parte attrice.
I.1.3.- Con comparsa di costituzione del 7.01.2014 si è poi costituita la parte Pt_1
, contestando le altrui prospettazioni e in particolare concludendo con richiesta di:
[...]
(a) dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande attoree nei suoi confronti, sia con riguardo alle somme non indennizzate o indennizzabili da parte del (non essendo CP_1
ella passivamente legittimata rispetto ad alcuna azione ex art. 2041 c.c. e la non invocabilità di alcun legittimo affidamento), sia con riferimento alle spese del giudizio n. 3241/2009
(trattandosi di iniziativa a ella totalmente estranea e non essendovi alcuna ragione di tenutezza e/o responsabilità);
(b) fissare termine per la chiamata in garanzia della sua assicurazione, i.e. la società di assicurazioni “Milano Assicurazioni S.p.a.” (giusta polizza n. 7891-100676308).
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I.1.4.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'emanazione di ordine di esibizione (cfr. provv. del 20.05.2014, nonché verbale d'udienza del 19.11.2014) e con l'audizione di n. 9 testi ( e all'udienza del Tes_1 Tes_2
19.11.2014, e all'udienza del 12.03.20115, Testimone_3 Testimone_4
e all'udienza del 28.05.2015, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
all'udienza del 4.11.2015, all'udienza dell'11.02.2016), è stata
[...] Controparte_9
emessa la pronuncia qui gravata (n. 831/2020 del 25.09.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) accolto la domanda attorea nei confronti della , condannandola al Parte_1 pagamento di € 227,724,28, oltre accessori;
(2) rigettato le domande residue;
(3) regolato le spese di lite, ponendole a carico della nel rapporto fra Parte_1 essa e la parte attrice e compensandole, invece, fra quest'ultima e il convenuto. CP_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 616/2020) dalla parte , la quale – oltre a chiedere la sospensione (ex art. 283 c.p.c.), la Parte_1
declaratoria di ammissibilità della documentazione prodotta e da prodursi (ex art. 345, comma
III, c.p.c. nonché artt. 88 e 395 c.p.c.) e la condanna del anche per lite temeraria (ex CP_1
art. 96, comma I, c.p.c.) - ha ivi in particolare eccepito:
(1) il dolo processuale del atteso l'intervenuto riconoscimento del debito fuori CP_1
bilancio di € 227.724,28 da parte del con delibera n. 17 Controparte_1 dell'8.02.2013;
(2) l'errato rigetto, poi, della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.;
(3) la violazione del contraddittorio in merito alla riqualificazione della domanda
(4) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda ex art. 191, comma IV, T.U.E.L..
I.2.2.- Con comparsa del 18.02.2021 si è costituito il , contestando le Controparte_1 prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) la violazione del divieto dei nova (art. 345 c.p.c.);
(B) l'integrale infondatezza, poi e in ogni caso, dell'appello.
I.2.3.- Con comparsa del 24.02.2021 si è poi costituita la , la quale ha ivi: CP_4
(A) resistito all'appello principale;
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(B) proposto altresì appello incidentale e ivi in particolare eccepito: (1) il rigetto della propria domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del , considerando i suoi Controparte_1 plurimi e concordanti comportamenti tesi a riconoscere l'arricchimento e l'utilità; (2)
l'insussistenza, con riguardo a tale azione, dell'affermato difetto di residualità; (3) la non corretta riqualificazione della richiesta attorea nei confronti della come Parte_1
domanda contrattuale;
(4) il rigetto, poi, della propria domanda, per il risarcimento delle spese del giudizio conclusosi con la sentenza n. 544/2013; (5) l'erronea liquidazione delle spese di lite ai minimi tabellari;
(C) chiesto, nel caso di accoglimento della domanda verso il la sua condanna anche CP_1 ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c..
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) è stata disposta, all'esito del relativo procedimento incidentale ex art. 351 c.p.c. (proc. n.
616-1/2020 R.G.) e per le ragioni indicate nel provvedimento del 14.03.2021 (pericolo di danno legato alla notevole entità della somma oggetto della condanna e non manifesta infondatezza del fumus, anche in ragione dell'offerta di elementi di prova in parte diversi rispetto a quelli considerati in primo grado e salva ogni successiva valutazione circa la loro ammissibilità), la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
(b) è intervenuta la fusione per incorporazione di in CP_4 CP_3
(giusto atto per Notaio dott. del 14.06.2022, avente Rep./Racc. nn. 26204/15855 e Per_1
con efficacia dal 17.06.2022), con conseguente legittimazione esclusiva di quest'ultima società [cfr. note scritte del 10.04.2024 e relativi allegati, nonché pag. 1 del provv. del
13.12.2024];
(c) è stato disposto il rinvio per p.c. [cfr. provvedimenti del 30.04.2024 e del 13.12.2024].
I.2.4.- All'esito, infine, dell'udienza cartolare del 10.07.2025 e con provvedimento dell'11.07.2025 (comunicato alle parti in data 15.07.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) l'impugnazione incidentale sperimentata da una delle parti appellate [v. supra, sub I.2.3., punto (B)], da qualificarsi come appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. [poiché proposta
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nel febbraio 2021 e dunque ovviamente oltre 30 giorni dopo la notifica ex art. 326 c.p.c. da sé effettuata (in data 30.10.2021), idonea a far decorrere il termine ex art. 325 c.p.c. anche per la parte notificante (cfr. Cass. civ., Sez. un., 4/03/2019, n. 6278)], è da ritenersi ammissibile, in quanto proposto entro il termine decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché fatta valere nella comparsa di costituzione in appello depositata, come detto, il 24.02.2021 e pertanto pacificamente entro il termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. (e ciò a prescindere dal rinvio al
16.09.2021 - disposto con provvedimento del 7.12.2020, ove non ne è esplicitata la natura ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c. - e considerando la sola udienza c.d. edittale - poiché fissata il “19 marzo 2021”, potendosi quindi proporre l'impugnativa incidentale fino al 26.02.2021)] ed evidentemente giustificato dalla richiesta di modifica, da parte dell'impugnante principale e in senso a sé sfavorevole, dell'assetto di interessi stabilito nella sentenza – mirando l'appellante principale ( ) proprio alla riforma Parte_1
della statuizione di accoglimento, in parte qua, della domanda avanzata in prime cure dalla parte attrice e odierna appellante incidentale (già , oggi CP_4
-, sussistendo pertanto l'evidente interesse di quest'ultima, al fine di CP_3
conservare una tale statuizione a sé favorevole (accoglimento della domanda nei confronti della ), a proporre l'impugnazione ex art. 334 c.p.c., come noto poi Parte_1
pacificamente sperimentabile anche nei confronti di capi diversi e autonomi da quelli già gravati ex adverso
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 7/11/1989, n. 4640, nonché, ex multis e ribadendo che l'appello incidentale “è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza”, Cass. civ., 28/03/2024, n. 8486; Cass. civ., 26/01/2024, n. 2506; Cass. civ.,
28/11/2023, n. 33015; Cass. civ., 5/09/2022, n. 26139; Cass. civ., 28/07/2022, n. 23584; Cass. civ., 17/11/2020, n. 26164; Cass. civ., 12/07/2018, n. 18415; Cass. civ., 24/04/2012, n. 6470;
Cass. civ., Sez. un., 23/01/1998, n. 652];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
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n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione passata in giudicato e divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito occorre poi accogliere, nei termini e per le ragioni qui di seguito indicate, l'appello principale [v. infra, sub V.-VIII.11.], nonché dichiarare assorbito, e per il resto rigettare, l'appello incidentale [v. infra, sub IX.-XII.1.], a tutto ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate, la sentenza di prime cure [v. infra, sub XIII.].
V.- Giova muovere, come evidente e in ossequio al predetto ordine logico-giuridico [v. supra, sub II.], dall'impugnativa principale proposta dalla parte e globalmente Parte_1 vertente sull'inaccoglibilità dell'azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. [v. supra, sub I.2.1.], valutando, sempre alla luce del predetto ordine, prima le doglianze in rito [v. infra, sub VI.-
VII.4.] e poi quelle di merito [v. infra, sub VIII.-VIII.11.].
V.1.- A tale ordine di trattazione, occorre osservare, non risulta qui in alcun modo possibile derogare neanche alla luce del “criterio della ragione più liquida”, avendo la parte appellante invero prospettato la “violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio” [contestando appunto che l'accoglimento della predetta domanda risulterebbe in “violazione del contraddittorio” (cfr. pagg. 22-23 dell'atto di appello, nonché pag. 14, punto 4., del ricorso ex art. 351 c.p.c., richiamando il 3° motivo di gravame) e comunque scaturirebbe da un'“azione” nient'“affatto” “promossa” e del tutto diversa e incompatibile con quella invece fatta valere (cfr. pag. 21, pen. cpv., dell'atto di appello, nonché pag. 14, punto 5., del ricorso ex art. 351 c.p.c., richiamando, in parte qua, il 2° motivo d'appello)] e dunque contestato dei “vizi qualificati” dalla cui previa delibazione non può in alcun modo prescindersi, attesa “la pregnanza assiologica delle norme processuali” invocate
(propriamente riguardanti, come detto, il “diritto di difesa” e “il diritto al contraddittorio”, di cui “il giudice è garante”) e la conseguente possibilità, anche in “una dimensione prospettica”, che “la questione” il cui “esame” venisse in thesi “omesso” potrebbe tuttavia poi
“riemergere ed eventualmente condurre a mettere in discussione gli esiti della controversia
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raggiunti”, così radicalmente “vanificando” “la tenuta della decisione espressa” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 29/08/2025, n. 24172].
VI.- Procedendo, pertanto, dalle doglianze in rito e in specie dalla dedotta violazione del principio della domanda [censura veicolata, unitamente ad altre, nell'ambito del 2° motivo dell'appello principale (v. supra, sub I.2.1., punto (2)) e anche da ultimo ribadita (cfr. pag. 14 della conclusionale del 14.10.2025)], la parte impugnante ha in particolare contestato che la sentenza di prime cure si sarebbe espressa ultra petita, violando i limiti della domanda attorea artt. 99 e 112 c.p.c. e in particolare pronunciandosi su una domanda (art. 191, comma IV,
T.U.E.L. nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente avente “consentito” la fornitura) del tutto diversa e radicalmente incompatibile rispetto a quella esclusivamente proposta ex latere actoris (art. 2041 c.c. nei confronti del ). Controparte_1
Tale ricostruzione è tuttavia insuscettibile di accoglimento.
VI.1.- Sul punto giova prioritariamente rammentare che:
(A) proprio il principio ex artt. artt. 99 e 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciarsi su “tutta la domanda”, e dunque, nel caso di thema decidendum complesso, su tutte le domande formulate – atteso che, come noto, “non incorre” affatto “nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande” globalmente “proposte”, “in quanto … ciascuna di esse rientr[a] nel petitum” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 26/01/2022, n. 2331; Cass. civ., 23/09/2021, n.
25856; Cass. civ., 19/07/2010, n. 16876, nonché, nel merito, Corte App. Milano, 8/06/2023,
n. 1891 e Corte App. Roma, 5/10/2023];
(B) non v'è dubbio, poi, che “nel caso di proposizione” “da parte dell'attore” “di domande con nesso di alternatività” e in cui tale “alternatività” propriamente “concerna una relazione fra le domande tale che, a livello di diritto sostanziale, esistano o i fatti costitutivi dell'una o i fatti costitutivi dell'altra, e dunque, si configuri un'alternatività oggettiva per incompatibilità”, “la decisione necessariamente deve … pronuncia[rsi] .. su entrambe le domande” [configurandosi, proprio in caso contrario, una violazione dell'art. 112 c.p.c.: cfr.
Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700, spec. par.
5.4.1. e 5.4.2. dei “Motivi della decisione”, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 4/12/2024, n. 31136];
(C) le “domande” sulle quali occorre integralmente pronunciarsi, poi, pacificamente sono quelle definitivamente fissate nel termine per la cristallizzazione del thema decidendum
[pacificamente modificabile fino al 1° termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr., limitandosi
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ai soli arresti nomofilattici, Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., Sez. un.,
13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., Sez. un.,
30/04/2025, n. 11455)] e quelle emergenti dal tenore sostanziale e complessivo dell'atto
[essendo a tal riguardo necessario “valutare”, come noto, il “contenuto sostanziale della pretesa” azionata, da ricavarsi, al di là delle “espressioni adoperate dalla parte” o del mero
“tenore letterale degli atti” e fermo il “potere-dovere” del giudice “di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili”, dall'effettivo “bene della vita che l'attore intende conseguire”, dalla “natura delle vicende rappresentate”, dal complesso delle “precisazioni … fornite nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass. civ., 19/03/2020, n. 7467; Cass. civ.,
21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., 13/12/2013 n. 27940; Cass. civ., 28/08/2009, n. 18783; Cass. civ., 17/09/2007 n. 19331)].
VI.3.- Ciò detto sui (pacifici) principi di diritto vivente a cui qui attenersi [v. supra, sub
VI.2.], occorre poi osservare che nel caso di specie la società attrice in prime cure aveva pacificamente formulato, oltre all'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del anche CP_1 specifica azione nei confronti della quest'ultima: Controparte_10
(1) chiaramente fondata sul principio dell'azione diretta nei confronti del funzionario dell'Ente Locale nel caso di mancanza di valido contratto con quest'ultimo [avendo la società attrice all'uopo invocato proprio il pacifico principio giurisprudenziale in virtù del quale il contratto stipulato con la P.A. e non rispettoso della forma scritta ad substantiam “non vincola l'ente, ma l'amministratore” (Cass. civ., 18/04/2006, n. 8950) – arresto, quest'ultimo, espressamente e chiaramente richiamato dalla società attrice a fondamento della sua domanda nei confronti della cfr. pag. 13, punto 37., dell'atto di citazione di 1° Pt_1
grado) e univocamente deponente per la qualificazione della sua domanda, atteso il suo
“contenuto sostanziale”, proprio e solo come azione diretta (già ex art. 23 D.L. n. 66/1989, conv. con nella L. n. 144/1989 – articolo da ultimo poi “riprodotto”, in perfetta continuità e
“senza sostanziali modifiche”, dall'art. 191, comma IV, T.U.E.L.: v. Cass. civ., Sez. un.,
26/05/2015, n. 10798, spec. par.
2.2. dei “Motivi della decisione”, nonché Cass. civ.,
6/07/2007, n. 15296)];
(2) pacificamente (anche) alternativa a quella principaliter proposta (ex art. 2041 c.c.) – avendo la società attrice invero articolato le due domande in termini non solo concorrenti
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(concorso qui pacificamente non predicabile – v. infra), ma, appunto e primariamente, alternativi, tramite un cumulo c.d. da incompatibilità sostanziale (ovvero alternativo in senso stretto di tipo puro, senza alcuna condizionalità e dunque senza alcuna possibilità di assorbimento), chiaramente precisando che “le ragioni per le quali [le] somme” si ritenevano spettanti e “dovute” erano da intendersi “poste”, “nella prospettazione attorea”, proprio “in alternativa” (trattandosi appunto di due “causae petendi”, miranti tuttavia al “medesimo petitum” e al “medesimo bene della vita”, pacificamente costituito dalle “somme di denaro” per compensare la “diminuzione patrimoniale ingiustificata” da sé patita, da “qualificarsi” o come “impoverimento” “ovvero” come “danno”) e chiedendo dunque al Tribunale di disporre la condanna o del “ovvero” della “dott.ssa , da “dichiarare” CP_1 Parte_1
“responsabile” “e condannar[e] pertanto al risarcimento” “anche laddove dovesse ritenere che nessun indennizzo ex art. 2041 cod. civ. è dovuto” dal [cfr. pagg.
6-7 della 1° CP_1
memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 5.02.2014 (delineante la conformazione definitiva delle domande, alla quale pertanto far riferimento: v. supra, sub VI.2., punto (C))].
VI.4.- A fronte di ciò, è evidente che il Tribunale di prime cure non risulta essere qui incorso in alcuna decisione ultra petita, essendosi invero del tutto correttamente pronunciato sulla domanda ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. fatta valere dalla società attrice, trattandosi di domanda non estranea, ma pacificamente rientrante nel petitum attoreo [e dunque nel relativo dovere di pronuncia - previsto, ex art. 112 c.p.c. e come detto, su “tutta la domanda” (cfr.
Cass. n. 2331/2022, cit.; Cass. n. 25856/2021, cit.; Cass. n. 16876/2010, cit.)] e il cui nesso di alternatività (e in particolare di alternatività oggettiva per incompatibilità) con la domanda ex art. 2041 c.c. non solo consentiva, ma chiaramente imponeva una tale duplice delibazione
[atteso che in un tal caso, come detto, “la decisione” non solo puo, ma “necessariamente deve
… pronuncia[rsi] .. su entrambe le domande” (cfr. Cass., Sez. un., n. 7700/2016, cit., e Cass.,
Sez. un., n. 31136/2024)].
VII.- Venendo poi alla 2° doglianza in rito, afferente la violazione dell'art. 101, comma II,
c.p.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], qui suscettibile di scrutinio [avendo la parte provveduto
(cfr. spec. pag. 23 dell'atto di appello) all'“onere di allegare” e “specificare il pregiudizio che sarebbe derivato ai suoi diritti di difesa”, ciò consentendone la delibazione (trattandosi di
“requisito di ammissibilità della doglianza”, fermo ogni successivo riscontro in ordine a
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quanto “allegato”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 26/09/2023, n. 27424)], anch'essa è infondata e da disattendere.
VII.1.- La parte impugnante, in specie, ha contestato la mancata assegnazione dei termini stabiliti dalla predetta disposizione processuale, lamentando che la “riqualificazione” operata dal giudice di prime cure con riguardo all'azione attorea nei suoi confronti avrebbe dovuto essere previamente sottoposta al contraddittorio fra le parti.
VII.2.- In senso contrario, tuttavia, è del tutto pacifico che “l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive”
“non … si renda necessaria” ove il giudice “si … limit[i] a procedere ad una diversa qualificazione giuridica” [atteso che una tale operazione qualificatoria, non “modificando il quadro fattuale”, né implicando la “rilevazione d'ufficio di circostanze” ovvero di un “fatto nuovo”, non consente di ritenere “in alcun modo verificato quello sviluppo inatteso” comportante la necessaria attivazione del predetto meccanismo ex art. 101, comma II, c.p.c.
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 31/05/2025, n. 14704 e Cass. civ., 28/04/2023, n. 11269)].
VII.3.- A quanto precede occorre peraltro aggiungere che alcuna specifica “riqualificazione” si rendeva qui invero propriamente necessaria, considerando sia che la domanda fatta valere dalla società attrice costituiva, appunto e già di per sé, azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L.
[trattandosi di azione diretta nei confronti del funzionario e fatta specificamente valere sulla base del pertinente dictum di Cass. n. 8950/2006 (v. supra, sub VI.3., punto (1))], sia che tale ultima azione risultava poi da ascriversi, secondo l'impostazione preferibile [altresì esposta nel 3° motivo di gravame incidentale, pur qui da integralmente assorbirsi (v. infra, sub XI.) e in ogni caso non condivisibile nei termini in cui prospetta la natura concorrente, e non già alternativa, della siffatta azione (v. infra, sub VIII.9.-V.9.4.1.)], proprio alla responsabilità aquiliana, e non già a quella contrattuale.
VII.3.1.- La disciplina de qua, infatti, evidentemente “non prevede” né “una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio” [non essendovi, pertanto, alcun ipotetico
“subentro” del funzionario “in luogo” dell'Ente Locale (cfr. Corte Cost., 6/02/2001, n. 26)], né l'espressione da parte del funzionario di alcun consenso latu sensu “negoziale” [consenso invero né previsto ex lege né compatibile con la ratio della norma, non postulando quest'ultima l'espressione di una qualche volontà contrattuale, ancorché implicita], bensì
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delinea una responsabilità conseguente a uno specifico comportamento (l'aver “consentito”
“la fornitura” o “reso possibili” “le singole prestazioni”).
Comportamento, giova poi osservare, poi “sanzionato” mediante l'obbligo patrimoniale qui in esame non già perché carente di potere rappresentativo (art. 1398 c.c.) o frustante, ex artt.
1337-1338 c.c., l'altrui affidamento sulla validità del contratto [v. spec. gli scritti difensivi dell'appellante incidentale, ove si raffronta la responsabilità de qua tali ipotesi], ma perché ex se violativo di norme di legge – e ciò a prescindere dalla volontà sottesa e da qualsivoglia valenza “negoziale” della relativa condotta, essendo invero pacifico che non occorra né un atto espressivo di consenso, né “un ruolo attivo e decisionale”, bensì anche un mero
“comportamento” che “permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura” e “lasci che la prestazione venga eseguita”, “re[ndendo] possibili le singoli prestazioni” (cfr. art. 191, comma IV, T.U.E.L. e Cass. civ., 9/10/2014, n. 21340, nonché, ex multis, Cass. civ., 4/01/2017, n. 80)].
Da ciò discende, come evidente, che la responsabilità ex art. 191, comma IV, T.U.E.L., non può ritenersi fondata su un qualche congetturato “accordo” inter partes, derivando, invece e chiaramente, da una specifica condotta (l'aver cooperato a quanto invece si doveva impedire e ostacolare, essendo il funzionario “responsabilizzato” e “chiamato ad operare”, poiché tenuto a “opporvisi per quanto dovuto”, per evitare “erogazioni di pubblico denaro” “in violazione delle regole contabili”), la quale, in uno all'imprescindibile difetto di copertura provvedimentale (genetica o anche a posteriori, mediante il riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. – v. infra), determina la “frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica” e dunque, a titolo di “effetto sanzionatorio”, la
“pretesa risarcitoria” “avanzata nei confronti del funzionario in proprio” e da proporsi
“dinanzi al giudice ordinario” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 23/09/2020, n. 19958; Cass. n.
80/2017, cit.; Cass. civ., 30/01/2013, n. 24478; Cass. civ., 4/09/2012, n. 14785, nonché Cass. civ., Sez. un., 3/10/2016, n. 19677].
VII.3.2.- Avendo pertanto la società attrice fatto valere la responsabilità ex art. 191, comma
IV, T.U.E.L. secondo il paradigma suo proprio [quello extra-contrattuale, con conseguente richiesta “di risarcimento” del “danno” (cfr. pagg.
5-6 della 1° memoria attorea ex art. 183,
VI comma, c.p.c.), rimanendo poi tardiva e irrilevante, come evidenziato anche in prime cure
(cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza appellata), l'eccezione di prescrizione fatta valere ex
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adverso (poiché proposta dalla convenuta oltre il termine ex art. 166 Parte_1
c.p.c. – giusta comparsa depositata in data 7.01.2014, e dunque il giorno antecedente l'udienza)], è evidente che nel caso di specie non occorresse provvedere ad alcuna
“riqualificazione”, ma semplicemente pronunciarsi, come necessario e altresì doveroso (ex artt. 99 e 112 c.p.c., nonché già ex artt. 24 e 111 Cost.), sulla domanda proposta.
VII.4.- Non ricorrendo, pertanto e come evidente, alcuna violazione dell'art. 101, comma II,
c.p.c. [ex se non invocabile a fronte di una semplice riqualificazione in iure (v. supra, sub
VII.2.), qui peraltro neanche strettamente necessaria (v. supra, sub VII.3.-VII.3.2.)], non v'è dubbio che anche tale contestazione in rito, come detto e qui da ribadire, sia integralmente inaccoglibile.
VIII.- Volgendo lo sguardo poi alle censure di merito, risulta senz'altro necessario muovere dai documenti prodotti dall'appellante principale in questa sede [cfr., con riguardo ai documenti probatori qui strettamente rilevanti (di per sé poi del tutto sufficienti ai fini del decidere, ciò evidentemente assorbendo ogni necessità di provvedere a specifici ordini ad exhibendum, anche nella forma residuale da ultimo indicata: cfr. note scritte dell'appellante del 10.04.2024 e dell'8.07.2025), all.
1-2 all'atto di appello e all.
1-12 delle note scritte per l'udienza dell'11.04.2024, nonché, nell'ambito del sub-procedimento per la sospensiva, all. F) al ricorso ex art. 351 c.p.c. e all. 2 e 7-15 delle note scritte per l'udienza dell'11.03.2021], afferendo gli stessi a un riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), e dunque a CP_11 evenienza senz'altro pregiudiziale e dirimente rispetto alle complessive domande attoree
(tanto ex art. 191, comma IV, T.U.E.L., quanto ex art. 2041 c.c. – v. infra).
VIII.1.- Il primo profilo da delibarsi risulta, come evidente, l'effettiva ammissibilità e utilizzabilità ai fini del decidere di siffatta produzione, contestata dal appellato: CP_1
(a) sia ex art. 345, commi I e II, c.p.c., trattandosi di domande ed eccezioni nuove e asseritamente non rientranti nel thema decidendum di prime cure;
(b) sia ex art. 345, comma III, c.p.c., in quanto documentazione già previamente producibile e pertanto, ad avviso di tale parte, sempre inammissibile.
VIII.2.- E tuttavia, procedendo dal rilievo indicato supra, sub VIII.1., punto (a), occorre osservare che il profilo sotteso ai documenti de quibus:
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(1) risultava senz'altro già compreso nel thema decidendum di prime cure, costituendo invero l'ineludibile e imprescindibile presupposto, in negativo, delle azioni attoree [fondandosi entrambe su un debito non riconosciuto ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. (v. infra)];
(2) era stato poi fatto valere, e dunque specificamente introdotto nel thema decidendum di primo grado, proprio dal convenuto, avendo invero proprio tale parte, odierna CP_1 appellata, ribadito a più riprese (peraltro recisamente negando un'evenienza senz'altro occorsa – v. infra) che “il non ha riconosciuto il debito fuori Controparte_1 bilancio” [cfr. pag. 9, ult. cpv., della comparsa di costituzione del 29.11.2013, nonché memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr. pag. 6, 6° cpv., della 1° memoria, pag.
7, 1° cpv., della 2° memoria e pag. 4, 5° cpv., della 3° memoria: “il Controparte_1
non ha riconosciuto”) e altresì scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. (cfr. pagg. 7, 1°
[...]
cpv., e 8, 2° cpv., della conclusionale e pagg. 3, 4° cpv., e 5, 1° cpv., della replica, sempre sostenendo: “il non ha riconosciuto”)]; Controparte_1
(3) non integrava, infine, una nuova “domanda” ovvero una nuova “eccezione in senso stretto”, non introducendo invero né una nuova pretesa né “fatti diversi” “da quelli posti a base della domanda” e “riserv[ati] espressamente al monopolio delle parti” sulla scorta di
“una specifica previsione di legge” (essendo “l'ambito della rilevabilità a istanza di parte” appunto “confinato ai casi specificamente previsti dalla legge”), bensì un'eccezione in senso lato o una mera difesa - essendo appunta volta (solo) a “contrastare le avverse deduzioni” e a
“negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto” [mirando esclusivamente a “contestare un presupposto di fondatezza della domanda”, e dunque non un fatto nuovo, ma “un fatto del quale, se già risultante agli atti del processo, il giudice dovrebbe comunque conoscere” senza
“necessità … di un'istanza di parte”] -, “la” cui “proposizione”, “sebbene nuova”, “non è” affatto “preclusa in appello” [cfr., ex multis, Cass. civ., 26/11/2025, n. 30993; Cass. civ.,
1/10/2018, n. 23796; Cass. civ., 11/01/2017, n. 440; Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951;
Cass. civ., 21/02/2003, n. 2653; Cass. civ., 19/01/2009, n. 1136; Cass. civ., 12/09/2005, n.
18096; Cass. civ., 22/05/2001, n. 6957; Cass. civ., 20/04/1996, n. 3775].
VIII.3.- Venendo poi all'ammissibilità, oltre che delle deduzioni sottese, anche delle relative produzioni documentali [v. supra, sub VIII.1., punto (b)], essa è da valutarsi coordinando l'art. 345 c.p.c. con la disposizione, fatta specificamente valere dall'appellante principale, dell'art. 395 c.p.c..
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VIII.3.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che nel caso di sentenza di prime cure ancora appellabile (in pendenza del termine ex artt. 325 o 327 c.p.c.) le ragioni di revocazione devono necessariamente essere veicolate proprio tramite l'appello - sussistendo fra appello e revocazione, come noto ed ex art. 396 c.p.c., un rapporto di subordinazione/sussidiarietà, costituendo il primo un mezzo a critica libera e dunque idoneo, ove ancora proponibile, ad integralmente assorbire il rimedio revocatorio (appunto esperibile in via subordinata e sussidiaria e in specie solo per “le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello”: cfr. art. 396, comma I, c.p.c.), essendo evidente che nel caso di “sentenza ancora appellabile”
“i” relativi “motivi” ex art. 395 c.p.c. “possono essere fatti valere” proprio “con l'appello”,
“quale rimedio normale ed illimitato alla ingiustizia della decisione” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
3/03/2001, n. 3104 e Cass. civ., 21/04/1993, n. 4689).
VIII.3.2.- A ciò poi consegue, con specifico riguardo al caso qui in esame, che i documenti prodotti in appello possano e debbano essere valutati non solo ex art. 345, comma III, c.p.c., ma anche al lume dell'art. 395 c.p.c., occorrendo in particolare verificare se le nuove produzioni si correlino al “dolo di una delle parti” [cfr. art. 395, n. 1), c.p.c.] ovvero comunque all'emergere di “uno o più documenti decisivi” “che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario” [cfr. art. 395, n.
3), c.p.c. – profilo, quest'ultimo, chiaramente scrutinabile a prescindere dall'espresso richiamo della parte, spettando invero al giudice “individuare le norme di diritto” effettivamente “applicabili” e dunque stabilire, anche nelle impugnazioni a critica vincolata, sulla base della concreta “articolazione” difensiva e al di là del mero richiamo numerico ovvero dall'“intitolazione del motivo”, il “tipo di vizio denunciato” (cfr. Cass. civ.,
13/11/2020, n. 25828 e Cass. civ., 20/02/2014, n. 4036, nonché Cass. n. 7467/2020, cit.; Cass.
n. 13602/2019, cit.; Cass. n. 7322/2019, cit.; Cass. n. 27940/2013, cit.; Cass. n. 18783/2009, cit.; Cass. n. 19331/2007, cit.)].
VIII.3.3.- Ciò detto, occorre osservare che nel caso di specie la circostanza sottesa ai predetti documenti, i.e. il riconoscimento del debito oggetto di causa da parte del era stata CP_1
pacificamente non solo sottaciuta, ma a più riprese chiaramente negata da quest'ultimo
[avendo tale parte costantemente ribadito, come già evidenziato (v. supra, sub VIII.2., punto
(2)), di “non” aver affatto “riconosciuto il debito fuori bilancio” (cfr. pag. 9, ult. cpv., della comparsa di costituzione del 29.11.2013; pag. 6, 6° cpv., della 1° memoria ex art. 183, VI
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comma, c.p.c.; pag. 7, 1° cpv., della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pag. 4, 5° cpv., della 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagg. 7, 1° cpv., e 8, 2° cpv., della comparsa conclusionale e pagg. 3, 4° cpv., e 5, 1° cpv., della memoria di replica].
VIII.3.4.- A fronte di ciò, è evidente che proprio una tale condotta difensiva (non meramente omissiva, ma basata sulla inequivoca e reiterata negazione proprio del fatto invece realizzatosi), anche a non volerla ritenere tale da “integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio” [pur invero “ravvisabil[e] anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa”, “specie quando” si tratti di fatto a sé riferibile e dunque un “tale atteggiamento” valga a “impedire un'efficiente attività difensiva della controparte” e a “pregiudicare
l'accertamento della verità”, conducendo a una decisione sulla “domanda giudiziale” che
“trovi fondamento” su “una situazione diversa da quella reale” (postulando la sentenza il mancato riconoscimento, tuttavia intervenuto e pacificamente comportante un esito decisorio del tutto diverso– v. infra)], in ogni caso senz'altro costituiva un “fatto dell'avversario” ovviamente incidente sulla produzione de qua [rientrando in tale nozione (art. 395, n. 3),
c.p.c.), come noto, qualsivoglia condotta latamente e oggettivamente ostativa, ancorché non illecita (ricadendosi altrimenti nel “dolo” di cui all'art. 395, n. 1), c.p.c.)], da ritenersi poi ammissibile poiché relativa a documenti:
(a) preesistenti alla decisione gravata [come necessario, facendo gli artt. 395, n. 3), e 396, comma I, c.p.c., riferimento a documenti “trovati” o da “recuperare” e dunque a “prova”
“precostituita alla decisione assunta come viziata”, delineando un'ipotesi che “non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formatosi dopo la decisione”];
(b) di per sé muniti di “portata decisiva”, poiché senz'altro idonei “a condurre ad una decisione diversa”, “attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare” (v. infra);
(c) non già “nella disponibilità della … parte interessata sin dal primo grado del giudizio di merito” [essendosi il primo grado concluso nel settembre 2020 e scaturendo invece i documenti de quibus da istanze di accesso agli atti e riscontri solo del novembre 2020 (cfr. all.
3, 5 e 8 all'atto di appello, nonché all.
3-6 alle note scritte dell'appellante principale per l'udienza dell'11.03.2021)];
(d) la cui mancata tempestiva produzione o ricerca non può poi ritenersi ricollegabile ad alcuna sua specifica “colpa e negligenza”, in difetto di “uno stato soggettivo di conoscenza
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relativa all'esistenza del documento” tale da “condurre a pretendere un onere di diligente ricerca” – stato soggettivo di conoscenza invero non dimostrato, né desumibile sulla scorta degli elementi in atti [non recando invero la delibera di riconoscimento alcun esplicito riferimento alla società attrice, alla causa del credito ovvero all'appellante (alla quale era subentrato nuovo dirigente, avv. Barreca) e costituendo i documenti qui in esame atti strettamente interni e a ella pacificamente non riferibili (ad eccezione dei soli documenti a sua firma, qui all'uopo da espungersi: v. infra, sub VIII.4.)], non potendosi pertanto ritenere la stessa “esistenza del documento” “decisivo” affatto “nota” all'odierna appellante (“esistenza” del resto non meramente taciuta, ma chiaramente smentita dalla parte che pure vi aveva provveduto, avendo proprio il ripetutamente affermato di “non” aver “riconosciuto il CP_1
debito”) [cfr., ex aliis e anche arg. ex Cass. civ., 9/09/2025, n. 24913; Cass. civ., 26/06/2024,
n. 17658; Cass. civ., 5/10/2023, n. 28126; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31687; Cass. civ.,
21/10/2019, n. 26664; Cass. civ., 10/02/2017, n. 3591; Cass. civ., 13/10/2015, n. 20587; Cass. civ., 28/05/2014, n. 12000; Cass. civ., 28/12/2011, n. 29385; Cass. civ., 15/02/1992, n. 1879;
Cass. civ., 18/02/1986, n. 950)].
VIII.4.- Tanto precisato sull'inaccoglibilità delle complessive eccezioni ex art. 345 c.p.c. e sull'ammissibilità, per converso, della produzione documentale intervenuta [ad eccezione, come detto, dei documenti riprodotti alle pagg.
2-6 dell'all. 2 alle note scritte per l'udienza dell'11.04.2024 (coincidenti con le pagg.
2-6 dell'all. 8 alle note scritte per l'udienza dell'11.03.2021), da ritenersi inutilizzabili ai fini del decidere poiché, al di là della difficoltà di produzione in virtù della disponibilità in capo all'Ente Locale (cfr. pag. 6, ult. cpv., della memoria di replica dell'appellante), firmati dall'appellante, non apparendo dunque predicabile, rispetto a essi, una condizione di assoluta ignoranza rispetto alla loro esistenza (v. supra, sub VIII.3.4, punto (d))], giova osservare che dalla predetta produzione poi emerge, per quanto qui strettamente rilevante e nei limiti di utilizzabilità appena evidenziati, che:
(1) con nota n. 3261 dell'8.01.2013 il dirigente del Comune subentrato all'odierna appellante
– avv. Barreca, responsabile dell'U.O. Lavoro-Sviluppo-Risorse U.E. -, dando seguito a sue precedenti note nel medesimo senso [i.e. la n. 33679 del 19.02.2009 (avente ad oggetto
“Trasmissione proposta di deliberazione “Riconoscimento di debito fuori bilancio
[...]
) e la n. 110096 del 17.06.2009 (avente ad oggetto proprio il “decreto Parte_2 ingiuntivo n. 485/09 – già conseguito da quest'ultima con riguardo al Parte_2
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credito oggetto di causa: v. supra, sub I.1.1., punto (3) – e specificante la già intervenuta istruzione e trasmissione “agli uffici competenti” della “pratica di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla ditta in oggetto”)], nuovamente attestava che risultava “da riconoscere” “il debito fuori bilancio nei confronti della , per l'importo Parte_2 di € 227.724,28” (importo rinveniente dal “servizio reso” fino a “maggio 2008” e già oggetto del “decreto ingiuntivo 485/09”) [cfr. pag. 1, punto 2), e pag. 2, 1° cpv., dell'all. 3 delle note scritte dell'appellante per l'udienza dell'11.04.2024 (coincidente all'all. 9 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021), nonché, per le precedenti citazioni, all.
1-2 delle sue note per l'udienza dell'11.04.2024 (coincidenti con gli all.
7-8 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021)];
(2) a fronte di ciò il riconoscimento del predetto “debito fuori bilancio” era pertanto inserito nel “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale” approvato con la Deliberazione
n. 17/2013 dell'8.02.2013 “della Commissione Straordinaria” della “Città di Reggio
Calabria” [Commissione subentrata nella “gestione del comune” fin dall'ottobre 2012 (a seguito dell'intervenuto scioglimento ex art. 143 T.U.E.L. disposto con D.P.R. del
10.10.2012), trattandosi, dunque e come ivi peraltro espressamente precisato, di
“deliberazione” “adottata con i poteri del Consiglio Comunale”] – delibera nella quale si
“approva[va]” integralmente “il piano di riequilibrio finanziario pluriennale” “distinto sotto la lettera “A””, poi “allegato” all'“atto” “per farne parte integrante e sostanziale” e pacificamente recante, fra i “debiti fuori bilancio” ai sensi dell'“art.” “194”, “comma” “1”,
“lett.” “E”, anche il debito oggetto di causa – di “importo” pari a “€ 227.724,28” e attestato nella predetta comunicazione “n. 3261” dell'“8.01.2013” del “dirigente” “avv. Francesco
Barreca” [cfr. pen. riga prima del “totale” nella 1° tabella a pag. 17 dell'all. A della Delibera
n. 17/2013 (v. pag. 18 dell'all. 8 alle note scritte dell'appellante per l'udienza dell'11.04.2024
- documento coincidente con l'all. 14c) delle sue note scritte per l'udienza dell'11.03.2021, nonché con l'all. a) della nota di deposito del 2.12.2020), nonché, per le precedenti citazioni, il provvedimento di scioglimento del sub all. 2 delle sue note per l'udienza CP_1 dell'11.03.2021 e la delibera n. 17/2013 riprodotta sub all. 1 all'appello (coincidente con l'all.
F) al ricorso ex art. 351 c.p.c., con l'all. 14a) delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021 e con l'all. 10 delle sue note per l'udienza dell'11.04.2024)];
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(3) tale Delibera n. 17/2013 [assistita da parere favorevole del relativo organo di revisione e contenente il riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. del debito oggetto di causa (come emergente per tabulas – v. supra, sub (2) –, nonché invero univocamente ribadito in tutte le successive note dirigenziali, tanto del Dirigente del Settore
Programmazione Economica e Finanziaria – cfr. nota n. 129067 del 16.09.2013, rimarcando che il predetto debito, per “la somma di euro 227.724,28, pari all'importo delle fatture di cui al D.I. n. 485/2009”, risultava essere “stato inserito nel Piano di riequilibrio” “approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 dell'8 febbraio 2013” -, quanto della
Dirigente del Settore Tributi – cfr. nota n. 140482 del 7.10.2013, anch'ella confermando “che per questo Settore sussiste alla data del 30 settembre 2013 il debito fuori bilancio a favore della per un importo pari ad € 227.724,28”)] è stata poi definitivamente Parte_2
confermata anche dalla giurisdizione contabile, giusta pronuncia n. 26/2014 del 17.07.2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti [qui poi anche ex se producibile, trattandosi di
“document[o] format[o]si dopo il maturare delle preclusioni istruttorie” (definitivamente spirato, anche per le prove contrarie, nel marzo 2014) e dunque “ammissibil[e] in grado
d'appello”: cfr. Cass. civ., 11/03/2022, n. 7977 e Cass. civ., 16/09/2011, n. 18962] nella quale, riformando il diniego di approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria (del. n. 11/2014) e proprio in accoglimento del ricorso del odierno appellato, si è annullato il predetto diniego, ribadendo, con efficacia ex tunc, CP_1 la piena validità del predetto Piano di Riequilibrio e dunque l'obbligo “del di “dare CP_1 esecuzione al Piano medesimo” [cfr. pag. 49 della pronuncia n. 26/2014 (all. 2 all'atto di appello), nonché, per i precedenti documenti qui richiamati (parere favorevole dell'organo di revisione, note dirigenziali e delibera della Sezione regionale), all. 14b) delle note scritte dell'appellante per l'udienza dell'11.03.2021, all. 10-11 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021 (coincidente con gli all.
4-5 delle sue note per l'udienza dell'11.04.2024) e all. 15 delle sue note per l'udienza dell'11.03.2021].
VIII.5.- Il debito de quo, pertanto e diversamente da quanto sostenuto dal convenuto CP_1
in prime cure [cfr. pag. 9, ult. cpv., della comparsa di costituzione del 29.11.2013; pag. 6, 6° cpv., della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pag. 7, 1° cpv., della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pag. 4, 5° cpv., della 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagg.
7, 1° cpv., e 8, 2° cpv., della comparsa conclusionale e pagg. 3, 4° cpv., e 5, 1° cpv., della
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memoria di replica], è stato senz'altro riconosciuto ai sensi dell'art. 194, comma I, lett. e),
T.U.E.L.
VIII.6.- Riconoscimento espresso, quest'ultimo, qui pacificamente intervenuto con la menzionata Deliberazione n. 17/2013 dell'8.02.2013 della Commissione Straordinaria della
Città di Reggio Calabria [deliberante l'approvazione del Piano di Riequilibrio e dunque anche del debito oggetto di causa, come ivi espressamente riportato (v. supra, sub VIII.4., punto
(2)], essendo poi ovviamente priva di pregio e del tutto inaccoglibile la deduzione del appellato in ordine all'asserita mancanza di una delibera del Consiglio Comunale, CP_1 considerando che il era all'epoca sciolto per infiltrazione mafiosa (giusto D.P.R. del CP_1
10.10.2012) e che la sua “gestione” era affidata proprio alla “Commissione Straordinaria”, espressamente munita, nelle more, di tutte “le attribuzioni spettanti”, ex aliis, “al Consiglio comunale” (cfr. artt. 2 e 3 del D.P.R. del 10.10.2012), essendo pertanto la Deliberazione n.
17/2013 di tale Commissione, peraltro espressamente “adottata con i poteri del Consiglio
Comunale” (cfr. pag. 1 della Deliberazione n. 17/2013), del tutto equipollente alla “delibera consiliare” di cui all'art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L..
VIII.7.- Tanto precisato, è poi evidente che un tale provvedimento incida sulle domande proposte e qui da delibarsi e, in primo luogo, sulla domanda accolta in prima cure e di cui la parte appellante principale ha chiesto la riforma [azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L.].
VIII.8.- A tal riguardo, infatti, non v'è dubbio che l'“azione diretta” nei confronti del
“funzionario o [del]l'amministratore che ha autorizzato la prestazione” operi solo “in caso di mancato riconoscimento” “ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e)”, atteso che, ove invece l'Ente provveda a “riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio”
(come nel caso di specie: v. supra, sub VIII.4.-VIII.5.), ciò conduce “alla costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione”, “il cui riconoscimento fonda il debito (e quindi il rapporto obbligatorio) in capo” all'Ente e così “instaura un rapporto”, riguardo a tali debiti, esclusivamente “tra il fornitore e l'ente” – il quale, “assumendosi l'obbligazione di pagarli”, ovviamente “liber[a] il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione”, venendo così “ripristinata la fisiologia” del rapporto e “della fase della spesa”, atteso che “i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema” e “l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge”, “nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio”, proprio e solo “nei confronti dell'ente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 13/05/2025, n. 12747; Cass.
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civ., Sez. un., 21/12/2020, n. 29178; Cass. civ., 16/11/2020, n. 25870; Cass. n. 11597/2005, cit.; nonché Cons. Stato, 8/04/2024, n. 3184; Corte Conti Piemonte, 11/12/2024, n. 179; Corte
Conti Emilia-Romagna, 27/05/2024, n. 43; Corte Conti Sez. Autonomie, del. n. 21/2018 e
Corte Conti Campania, 18/11/2015, n. 236].
VIII.9.- Né in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede possono ritenersi in alcun modo accoglibili le deduzioni complessivamente avanzate dalla CP_3 la quale ha sostenuto, in particolare e anche nell'ambito del proprio gravame incidentale [v. supra, sub I.2.2., punto (B), specialmente nello sviluppo del 2° motivo], che, pur a fronte dell'intervenuto riconoscimento dell'Ente, sussisterebbe comunque la responsabilità solidale del funzionario, invocando a supporto di ciò:
(a) il disposto di cui all'art. 191, comma IV, T.U.E.L. e in particolare l'inciso “per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)”;
(b) la “limitata” valenza del predetto riconoscimento dell'Ente, idoneo solo a rendere l'obbligazione “esigibile” anche nei propri confronti e assimilabile a un'espromissione ex se priva di valenza liberatoria;
(c) la generale possibilità per il creditore di agire nei confronti di più condebitori solidali
(come, e.g., debitore principale e fideiussore).
Tali argomentazioni, come qui di seguito esaminate, sono senz'altro da globalmente disattendere.
VIII.9.1.- Giova premettere, a tal riguardo, che nel caso di Stato ed Enti Locali “l'attività posta in essere dal funzionario (o dipendente)”, di regola, “è sempre imputabile all'ente di appartenenza” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/05/2019, n. 13246].
VIII.9.1.1.- “In forza dei principi sull'immedesimazione organica”, infatti, non v'è dubbio che l'attività e la responsabilità del funzionario diano luogo, di norma, ad attività e
“responsabilità diretta … dello Stato o dell'ente pubblico” di cui è componente organica.
E ciò perché, come noto e pacifico, per tutte le condotte rientranti, in senso lato, nell'“attività
… istituzionale” (poiché “poste in essere nell'esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite”), non v'è dubbio che “l'immedesimazione organica di regola pienamente sussiste” e pertanto, “in forza della sicura imputazione della condotta all'ente”, “bene è allora ammessa la sola responsabilità diretta” dell'Ente stesso [cfr. ancora Cass., Sez. un., n.
13246/2019, cit.].
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VIII.9.1.2.- In virtù di ciò, è evidente che la responsabilità del funzionario di regola non sussista (essendovi, in ogni caso di attività “istituzionale” – fra cui, come ovvio, quella contrattuale, governata, proprio nel caso di contratti con le P.A., da particolare formalismo -,
“la sola responsabilità diretta” dell'Ente locale) e che l'art. 191, comma IV, T.U.E.L. costituisca, invece e in un siffatto quadro, un'evidente eccezione, trattandosi di una
“previsione normativa” pacificamente derogatoria e suscettibile di operare solo al ricorrere di condizioni specifiche e tassative, a cui rigorosamente attenersi (considerando sia tale natura eccezionale, sia il carattere chiaramente “sanzionatorio” del suo “effetto”, conseguentemente applicabile solo e soltanto per le ipotesi rientranti nell'“espressa previsione normativa” e nella “precisa perimetrazione della fattispecie” ivi delineata) e in difetto delle quali, non producendosi alcuna “frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica”, è evidente che riemerga la regola generale, vigendo “la sola responsabilità diretta” dell'Ente e dovendo invece “l'agente” essere “mand[ato] esente da responsabilità” alcuna [cfr. Cass., Sez. un., n. 13246/2019, cit., e Cass. civ., Sez. un., 5/07/2017, n. 16601, nonché le già menzionate Cass. n. 19958/2020, cit.; Cass. n. 80/2017, cit.; Cass. n.
24478/2013, cit.; Cass. n. 14785/2012, cit.].
VIII.9.2.- Tanto precisato e prendendo le mosse dal primo argomento invocato dalla parte appellata e appellante incidentale [v. supra, sub VIII.9., punto (a)], quest'ultima ha in particolare sostenuto che l'art. 191, comma IV, T.U.E.L., nel prevedere la responsabilità del funzionario “per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)” e dunque nel sancire, in un tal caso, la sua responsabilità esclusiva, “non esclude”, però, la sua corresponsabilità solidale con l'Ente nel caso di debiti riconoscibili e altresì riconosciuti.
Una tale ricostruzione, tuttavia e come evidente, non può in alcun modo accogliersi.
VIII.9.2.1.- E ciò considerando che essa:
(A) si fonda su un'argomentazione a contrario (basandosi non già su quanto concretamente previsto, bensì su quanto asseritamente “non escluso” dalla disposizione) qui chiaramente non predicabile, considerando non solo la natura della norma [eccezionale e sanzionatoria, e dunque pacificamente non invocabile in casi estranei a quelli previsti – valendo invero proprio la mancata previsione a sancirne l'irrilevanza (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”), trattandosi di eccezionale “effetto sanzionatorio” configurabile solo nei casi oggetto di
“espressa previsione normativa (v. supra, sub VIII.9.1.2.)], ma altresì la regola generale
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altrimenti vigente [costituita dalla “sola responsabilità diretta” “dell'ente” (v. supra, sub
VIII.9.1.1.), non essendo pertanto ragione alcuna di “escludere” una responsabilità solidale fra agente e P.A., poiché già di per sé ontologicamente insussistente];
(B) presuppone una “persistenza” della responsabilità del funzionario di per sé però confliggente con il riconoscimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. e con l'idoneità di quest'ultimo a determinare la “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con
l'amministrazione”, ciò chiaramente escludendo, almeno “nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto”, ogni “frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica” e dunque qualsiasi operatività dell'art. 191, comma IV, T.U.E.L., fondato proprio su una siffatta “scissione” [v. supra, sub VIII.
8. e sub VII.3.1.];
(C) è incompatibile, infine, anche con la lettura, pacifica e costante, dell'inciso richiamato, chiaramente non delineante un'ipotetica area di debiti “non riconoscibili” (essendo la procedura ex art. 194 T.U.E.L. del resto applicabile a ogni debito, a prescindere dai vizi, anche di nullità, a esso sottesi – cfr., ex multis, Corte Conti Sicilia, del. n. 178/2023; Corte
Conti Piemonte, del n. 179/2024), ma volto esclusivamente a far sì che funzionari e amministratori rimangano “soggetti all'azione diretta” nell'ipotesi in cui vi sia una “parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio”
(cfr., ex aliis, Cass. n. 12747/2025, cit. e Cass. n. 11597/2005, cit.) – evenienza tuttavia qui non verificatasi, essendo stato il debito integralmente riconosciuto (per l'intero importo anche qui azionato, i.e. € 227.724,28 – cfr. pen. riga prima del “totale” nella 1° tabella a pag. 17 dell'all. A della Delibera n. 17/2013) e dunque trattandosi di previsione qui irrilevante, non sussistendo nel caso di specie “parti di debito” non riconosciute (cfr. Corte Conti Piemonte, del n. 179/2024) ed essendo pertanto il come evidente, l'unico obbligato per la CP_1
totalità del debito riconosciuto.
VIII.9.3.- Parimenti da disattendere è il 2° rilievo, compendiato supra, sub VIII.9., punto (b)
e riguardante l'asserita natura del provvedimento ex art. 194, comma 1, lettera e), T.U.E.L., in particolare integrante, ad avviso della parte, atto idoneo solo a rendere “esigibile” il debito nei confronti dell'ente (costituendo un mero atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., necessario e strumentale all'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una P.A.)
e privo di valenza liberatoria nei confronti del funzionario (trattandosi, secondo tale parte, di una semplice assunzione spontanea di un debito da parte di un terzo, alla stregua di
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un'espromissione, e dunque di fattispecie inidonea, in difetto di dichiarazione liberatoria del creditore, a liberare il debitore originario).
Anche tale argumentum non può tuttavia essere condiviso, fondandosi su ricostruzioni qualificatorie inidonee ad attagliarsi alla specifica fattispecie qui in esame.
VIII.9.3.1.- Quanto alla prima, è invero pacifico che il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. non costituisce un mero “att[o] di ricognizione”, né “di debito”, né dell'utilitas [“ricognizione”, quest'ultima, invero pacificamente non necessaria neanche per l'azione ex art. 2041 c.c. antecedente all'art. 23 del D.L. n. 66/1989 (v. infra, sub X.2.), atteso che, come noto, anche per un'azione governata dalla siffatta disciplina “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento … nei confronti della P.A.”, occorrendo, invece e pur nel caso di “qualificazione pubblicistica del soggetto arricchito”, “una valutazione oggettiva … che prescinda dal riconoscimento esplicito o implicito dell'ente beneficiato”)], ma integra, invece, un vero e proprio “atto negoziale di reintegrazione patrimoniale” che “instaura un rapporto” e “fonda il debito (e quindi il rapporto obbligatorio) in capo” all'Ente, comportando la “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione”, atteso che, pur “trova[ndo] la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi”, non v'è dubbio che “è soltanto nel momento del riconoscimento … della legittimità del debito che nasce, ai sensi dell'art. 1173 c.c., il rapporto obbligatorio tra il fornitore e l'ente”, essendo pertanto la delibera ex art. 194
T.U.E.L. non già un (mero) atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., ma uno specifico provvedimento mediante il quale “i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema”, “la relativa obbligazione” rifluisce al soggetto suo proprio (conseguendo a tale atto l'“imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione”, da “riferire”, appunto e solo, “al Comune”) e viene dunque completamente “ripristinata la fisiologia” consueta del rapporto [cfr. Cass. n. 12747/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 29178/2020, cit.; Cass. n. 25870/2020, cit.; Cass. civ., 9/12/2015, n.
24860; Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit.; Cass. n. 11597/2005, cit.; Cons. Stato, n.
31848/2024, cit.; Corte Conti Piemonte n. 179/2024, cit. - anche richiamando Cass. civ.,
17/03/1994, n. 2544 -; Corte Conti Emilia-Romagna n. 43/2024, cit.; Corte Conti Sez.
Autonomie n. 21/2018, cit.; Corte Conti n. 236/2015, cit.]. CP_12
VIII.9.3.2.- Parimenti da escludere è qualsiasi riconducibilità del provvedimento qui in esame alla figura ex art. 1272 c.c., considerando che:
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(A) l'espromissione è un “contratto” la cui “causa” “è costituita dall'assunzione del debito altrui” [cfr., ex multis, Cass. 8/11/2022, n. 32787; Cass. civ., 22/07/2021, n. 21102; Cass. civ.,
7/12/2012, n. 22166; Cass. civ., 13/12/2003, n. 19118], mentre l'atto ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. è un provvedimento amministrativo volto, come detto, a “ripristinare la fisiologia del rapporto” [v. supra, sub VIII.9.3.1.] e a far sì che il debito contrattuale venga
“imputato” al soggetto suo proprio, trattandosi di suo debito [e ciò in virtù del già menzionato principio di immedesimazione organica, in forza del quale si tratta di responsabilità propria ed esclusiva dell'Ente Locale (v. supra, sub VIII.9.1.-VIII.9.1.1.)];
(B) il debito de quo, pertanto e come evidente, non è affatto “altrui”, ma proprio, trovando la propria “fonte” nella “procedura di acquisizione dei beni o servizi” in favore dell'Ente, il quale, tramite il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., riporta il rapporto obbligatorio nel suo alveo naturale, così sanando la frattura e “liberando” il funzionario o l'amministratore da una responsabilità a lui naturalmente estranea [v. supra, sub VIII.9.3.1., sub VIII.
8. e sub VII.3.1.];
(C) la figura richiamata non risulta peraltro né coessenziale né invero pienamente compatibile alla già menzionata ricostruzione “aquiliana” della responsabilità ex art. 191, comma IV,
T.U.E.L. [v. supra, sub VII.3.1.] – e ciò considerando che il debito allocato sul funzionario non gli pertiene ontologicamente (non derivando da un “suo” impegno contrattuale), ma costituisce solo un “effetto sanzionatorio” che si giustifica e può operare fintantoché e nella
(sola) misura “in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (cfr., ex multis, Cass. n. 21340/2014, cit.; Cass. civ., 9/05/2007, n. 10640), non avendo invece ragione d'essere ove una tale “valida ed impegnativa obbligazione dell'Ente Locale” invece sussista (in virtù, come detto, del provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., il quale “instaura il rapporto” e ne determina la “costituzione diretta” solo “con l'amministrazione”: v. ancora supra, sub VIII.
8. e sub VIII.9.3.1.) e non sia pertanto possibile far permanere sul funzionario un debito da lui non contratto e ormai ri-attratto nella sfera soggettiva (P.A.) sua propria [v. ancora supra, sub VII.3.1., nonché supra, sub VIII.9.1.-
VIII.9.1.1].
VIII.9.4.- Quanto precede, come evidente, comporta poi l'inevitabile reiezione anche del 3° rilievo [v. supra, sub VIII.9., punto (c)], fondato sulla dedotta assimilabilità di funzionario ed
Ente Locale a condebitori solidali (alla stregua, e.g., di debitore principale e fideiussore) nei
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confronti dei quali il privato potrebbe indifferentemente agire, salvo regresso interno fra i due nel caso di pagamento dell'uno o dell'altro.
VIII.9.4.1.- E infatti, non v'è dubbio che una tale equiparazione non risulti qui affatto predicabile, considerando:
(a) lo specifico e circoscritto carattere della responsabilità del funzionario - in alcun modo invero assimilabile a un “garante”, ex lege o ex contractu, dell'Ente Locale, trattandosi invece di soggetto eccezionalmente sanzionato con la responsabilità della “controprestazione” non in uno, ma in sostituzione, dell'Ente e che pertanto rimane a essa soggetto soltanto al permanere della “frattura” organica [da escludersi nel caso di provvedimento ex art. 194, comma I, lett.
e), T.U.E.L., il quale conduce “alla costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” (v. supra, sub VIII.8.)];
(b) la natura pacificamente alternativa, e non già concorrente, delle responsabilità de quibus
[costituendo l'art. 191, comma IV, T.U.E.L. un congegno rimediale invocabile, come detto, solo nella misura “in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale”
(cfr., ex multis, Cass. n. 21340/2014, cit.; Cass. n. 10640/2007, cit.), trattandosi pertanto di responsabilità non solidali, ma incompatibili e reciprocamente escludentesi (persino nel caso- limite di riconoscimento di legittimità solo parziale – qui pacificamente non realizzatosi: v. supra, sub VIII.9.2.1., punto (C) -, essendo i due soggetti pur in quest'ipotesi pacificamente obbligati per “parti di debito” diverse e non già “ciascuno” “per la totalità” (art. 1299 c.c.)];
(c) la pacifica inoperatività in quest'ambito, per l'effetto, di alcuno dei principi propri della responsabilità solidale – anche in punto di liberazione dal debito, non occorrendo invero a tal fine l'effettivo “adempimento” dell'Ente Locale (come, invece, nelle obbligazioni solidali: cfr. art. 1299 c.c.), ma essendo invece del tutto sufficiente il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. - con la conseguente “instaurazione del rapporto”, a tal riguardo, solo “in capo” a sé - a definitivamente “liberare il funzionario” [v. supra, sub VIII.8.].
VIII.10.- Non potendosi pertanto accogliere, alla luce di quanto precede, le deduzioni di segno contrario fatte valere dalla parte appellata e appellante incidentale [v. supra, sub
VIII.9.-V.9.4.1.], è evidente che occorra ribadire che il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., come emergente per tabulas [v. supra, sub VIII.4.-VIII.5.], effettivamente precluda l'accoglimento dell'azione ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. fatta valere nei
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confronti della [difettando il presupposto del “mancato riconoscimento” Parte_1
ex art. 194 T.U.E.L.: v. supra, sub VIII.8.].
VIII.11.- A tale inaccoglibilità poi inevitabilmente consegue, in accoglimento dell'appello principale (e in specie del punto 8) delle conclusioni), la riforma della sentenza di prime cure e il rigetto dell'azione diretta nei confronti della – rigetto in particolare Parte_1 discendente dal difetto di un “presupposto di fondatezza” della domanda [v. supra, sub
VIII.8., nonché sub VIII.2.] e dall'impossibilità di accedere a formule terminative alternative, anche considerando che:
(A) non può evidentemente accogliersi la richiesta di c.m.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], trattandosi di statuizione che, come noto, “può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 17/01/2023, n. 1257; Cass. civ., 29/07/2021, n. 21757; Cass. civ.,
23/07/2019, n. 19845; Cass. civ., 30/01/2014, n. 2063; Cass. civ., Sez. un., 8/07/2010, n.
16150; Cass. civ., 13/06/2008, n. 16017; Cass. civ., 22/12/2006, n. 27460; Cass. civ.,
22/05/2006, n. 11931; Cass. civ., 18/01/2006, n. 909; Cass. civ., 24/06/2000, n. 8607], come qui pacificamente non avvenuto [atteso il difetto di conclusioni conformi e il persistente contrasto fra le parti, anche con riguardo alla predetta declaratoria (cfr., da ultimo, pag. 2 della memoria di replica della ]; CP_3
(B) non può parimenti emettersi alcuna declaratoria in rito [cfr. gli ulteriori numeri alle pagg.
29-30 dell'atto di appello, nonché alle pagg.
2-3 delle note di p.c. per l'udienza del
10.07.2025], considerando le valutazioni che precedono [v. supra, sub VI.-VII.4.] e l'insussistenza nel caso di specie, poi, tanto di un mutamento risolutivo della situazione sostanziale sopravvenuto solo nel corso del giudizio [risultando la Delibera 17/2013, del resto, pacificamente antecedente alla sua instaurazione – risalendo all'8.02.2013 a fronte di giudizio poi attivato nell'agosto-settembre 2013], quanto di un difetto genetico viziante la sua attivazione [non ravvisandosi né un difetto di interesse della società istante, né di legittimazione passiva della parte convenuta (non derivando l'inaccoglibilità da una carente
“prospettazione” in ordine alla “posizione” del “convenuto”, ma, più propriamente, dalla non riferibilità a quest'ultimo della “titolarità” passiva “del diritto sostanziale”, trattandosi
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pertanto di questione che “attiene al merito della causa” e “alla fondatezza della domanda” : cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951].
IX.- Chiarito quanto precede, è evidente che occorra ora valutare l'ulteriore domanda attorea fatta valere in prime cure e qui ribadita dalla parte appellata e appellante incidentale, i.e.
l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del convenuto. CP_1
X.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo del gravame incidentale [v. supra, sub I.2.2., punto (B), sub (1)], esso risulta basato sull'idoneità delle complessive risultanze in atti (fra cui, e.g., diversi pagamenti intervenuti nel corso del rapporto, due dei quali peraltro preceduti da relative determine comunali – la n. 1444/2006 e la n. 2645/2006) a integrare riconoscimento dell'arricchimento, in ogni caso poi “riconosciuto” dal come CP_1
emergente dagli elementi forniti in appello dalla anche con un atto espresso. Pt_1
X.1.- Proprio tale ultimo rilievo, pur svolto solo ad abundantiam, risulta invero decisivo e assorbente di ogni ulteriore deduzione svolta a tal riguardo dalla parte [v. infra, sub X.2.] e impone di trarre le specifiche conseguenze che seguono [v. infra, sub X.3.].
X.2.- Quanto al rilievo della predetta circostanza, giova osservare che:
(A) nell'attuale quadro regolatorio (come qui pacificamente applicabile, trattandosi nel caso di prestazioni svolte fra il 2005 e il 2008, e dunque chiaramente soggette al D.lgs. 267/2000), non v'è dubbio che l'unico “riconoscimento” strettamente rilevante nei rapporti contrattuali fra privato fornitore ed Ente Locale sia solo quello di cui all'art. 194, comma I, T.U.E.L.;
(B) il problema del riconoscimento dell'utilitas, anche implicito, aveva infatti ragione di porsi solo rispetto al regime antecedente [tanto all'attuale normativa, quanto a quella, ancor più risalente e di analogo tenore (v. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit., e Cass. n. 15296/2007, cit.), dell'art. 23 D.L. 66/1989], essendosi del resto occupata solo del regime pre-vigente anche la già menzionata pronuncia a Sezioni unite che ha esaminato, nonché superato, la necessità del riconoscimento dell'utilitas per l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A.
[cfr. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit., spec. punto 2.2. dei “Motivi della decisione” (ivi appunto trattandosi di “lavori” “eseguiti nell'anno 1986” e “non essendo” pertanto
“applicabile ratione temporis la normativa di cui al D.L. 66 del 1989, art. 23”)];
(C) in base alla disciplina attuale e vigente, al contrario, è pacifico che nei rapporti fra privato e P.A. venga in rilievo soltanto il “riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il quale non può essere implicito né tacito [poiché “può avvenire solo espressamente” e “non
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può essere desunto” né da ulteriori determinazioni, né “dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi”] e si riverbera necessariamente sull'actio de in rem verso, atteso che, salvo il caso-limite del contratto nullo pur a seguito di delibera con rituale impegno contabile
(qui non invocabile: v. infra, sub X.4.-X.4.4.), non v'è dubbio che ove un tale provvedimento non vi sia, ciò “esclude la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione” e dunque, ricorrendo in tal caso gli estremi dell'azione tipica avverso il funzionario (art. 191, comma IV, T.U.E.L.), è evidente che “resta esclusa l'azione di indebito arricchimento” “per difetto del requisito della sussidiarietà”, il quale “presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi” [cfr., ex multis e altresì sottolineando che “nessun rilievo” può assumere il menzionato dictum nomofilattico del 2015 nel caso di “incarico” “eseguito dopo l'entrata in vigore dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2000”, Cass. n. 25870/2020, cit.; Cass. civ., 21/11/2018, n.
30109; Cass. n. 24860/2015, cit.; Cass. civ., 23/01/2014, n. 1391; Corte Conti Emilia-
Romagna n. 43/2024, cit.; Corte n. 236/2015, cit.]. CP_13
X.3.- Ciò precisato sulla rilevanza dirimente di un tale provvedimento espresso [insostituibile e non surrogabile da qualsivoglia “condotta”, a prescindere dalla sua significatività (v. supra, sub X.2.)], occorre poi osservare che la sua emissione comporta, come più volte ribadito, la
“costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” [v. supra, sub VIII.8., nonché sub VIII.9.1.] e dunque preclude l'azione ex art. 2041 c.c., considerando che, se
“l'ente riconosce il debito fuori bilancio”, allora “il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se “sanata” ex post” e pertanto “non vi è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento” [cfr., ex aliis e per la particolare nitidezza, Cass. n. 25870/2020, cit.].
X.4.- Esito decisorio, quest'ultimo, indefettibilmente derivante dalle premesse che precedono, nonché ovviamente da pronunciarsi a prescindere dalla non coincidenza con la ricostruzione prospettata dal Comune eccipiente la sussidiarietà ex art. 2042 c.c. [trattandosi del resto di questione “rilevabile d'ufficio ed esaminabile dal giudice d'appello anche in difetto di uno specifico motivo di gravame”, nonché il cui rilievo si “impone d'ufficio” “anche” “per la prima volta … in appello” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/12/2023, n. 33954 e Cass. civ.,
18/04/2013, n. 9486)] e che non può poi qui ritenersi in alcun modo superabile né sulla base del recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 16/03/2025, n. 7006; Cass. civ.,
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28/10/2024, n. 27814; Cass. civ., 29/02/2024, n. 5480) richiamato negli scritti difensivi [v. infra, sub X.4.1.-X.4.4.], né in virtù del già intervenuto esperimento, da parte della società istante e prima dell'attivazione dell'odierno giudizio, di specifica azione monitoria nei confronti del [v. infra, sub X.4.5.-X.4.8.]. CP_1
X.4.1.- Muovendo, in specie, dalla recente impostazione giurisprudenziale citata dalle parti, occorre osservare nelle predette sentenze (cfr. altresì Cass. civ., 6/05/2024, n. 12164) appare prospettarsi un residuo margine di operatività, anche all'attualità, dell'azione ex art. 2041 c.c. del privato fornitore nei confronti della P.A. – margine di operatività ricavato, in particolare, per la specifica ipotesi in cui “il contratto” “non” sia “concluso in forma scritta”, ma “la delibera comunale contempli indefettibilmente l'impegno contabile e la relativa registrazione” [sostenendosi in tali arresti, in particolare, che in tal caso non potrebbe operare né l'azione contrattuale, né tuttavia l'art. 191, comma IV, T.U.E.L., potendosi pertanto agire ex art. 2041 c.c. (ivi affermandosi, in particolare, che “se v'è impegno di spesa da parte del
che poi non ha concluso il contratto in forma scritta, l'azione va indirizzata nei CP_1 confronti del ex art. 2041 c.c.”: cfr. Cass. n. 27814/2024, cit., nonché Cass. n. CP_1
7006/2025, cit.; Cass. n. 5480/2024, cit.; Cass. n. 12164/2024, cit.)].
X.4.2.- E tuttavia, al di là di ogni valutazione rispetto all'effettiva applicabilità di tali arresti al caso di specie [non apparendo invero qui sussistente né un contratto in forma scritta, né tuttavia una previa “delibera comunale” munita del relativo “impegno contabile” (essendovi solo alcune determine dirigenziali - a essa non equiparabili, né prive di rilievo negoziale, trattandosi di meri atti interni: cfr. Corte App. Taranto, 28/01/2016, n. 43 – ed essendo evidente che il provvedimento ex art. 194 T.U.E.L. sia intervenuto proprio al fine di superare un tale – pacifico - difetto genetico)], nonché sulla condivisibilità o meno di tale nuova impostazione [non ancora cristallizzata in un dictum nomofilattico (in difetto di intervento a
Sezioni unite), né del tutto pacifica (ribadendosi in altri arresti che “l'impegno di spesa deve pur sempre conseguire a un atto contrattuale giuridicamente vincolante per il comune” e dunque, in difetto del “contratto”, “il funzionario responsabile del servizio non può altrimenti impegnare il comune sul piano delle obbligazioni contrattuali”, da ciò discendendo l'impossibilità di scindere tali due profili, atteso che in ogni caso “verso il terzo risponde proprio e soltanto il funzionario” e pertanto “resta esclusa l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente: cfr., ex aliis, Cass. n. 30109/2018, cit.) o incontroversa (anche
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considerando che “l'azione di arricchimento” dovrebbe “resta[re] preclusa” proprio “in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” e che “il giudizio di nullità del contratto della
P.A., stipulato iure privatorum, per difetto di forma scritta … ben difficilmente può ascriversi alla violazione di norma non imperativa” – cfr. Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit., e Cass. civ., 20/01/2025, n. 1284 -, con criticità che non appare funditus esaminata e risolta di tale recente impostazione – giusto richiamo al dictum del 2023 sol per il passaggio su P.A. e l'arricchimento c.d. indiretto, tuttavia ivi non riesaminato né governato dalla disciplina oggi vigente: v. Cass. n. 7006/2025, cit.)], dirimente è in ogni caso osservare che in alcuno di tali arresti risultava intervenuto, come invece nel caso di specie, apposito provvedimento ex art.
194, comma I, lett. e), T.U.E.L..
X.4.3.- Il predetto provvedimento, infatti e come già innanzi precisato, ha determinato ex se la
“costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” [v. supra, sub VIII.8., nonché sub VIII.9.1.], ciò chiaramente assorbendo ogni possibile operatività dell'actio de in rem verso, non venendo (più) in rilievo un mero quid facti [e in specie un rapporto governato da un contratto nullo (ai sensi del R.D. 2440/1923, nonché del T.U.E.L.), con conseguente invocabilità della sola azione (aquiliana) ex art. 191, comma IV, T.U.E.L., ovvero, ove applicabile, del solo “fatto oggettivo dell'arricchimento” – “fatto” escludente ogni ricostruzione “in chiave contrattuale”: cfr. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit.)] ma un vero e proprio rapporto obbligatorio, munito di base formale e intercorrente fra le parti sue proprie
– e ciò considerando, come detto, che se “l'ente riconosce il debito fuori bilancio”, allora “il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se “sanata” ex post” e pertanto “non vi è spazio per
l'azione di ingiustificato arricchimento” (cfr. Cass. n. 25870/2020, cit.).
X.4.4.- Quanto poi al rapporto fra l'atto ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L. e i vizi genetici del rapporto [profilo invero affrontato in tali pronunce solo sul piano argomentativo e meramente richiamando ulteriori precedenti, non essendo in tali casi intervenuto, come detto
(v. supra, sub X.4.2.), alcun provvedimento di questo tipo (a differenza del caso di specie: v. supra, sub VIII.4.-VIII.5.)], giova rilevare che la prospettata “operatività” del predetto provvedimento solo in presenza di “valido titolo negoziale” [cfr. Cass. n. 27814/2024, cit.,
Cass. n. 5480/2024, cit.; Cass. n. 12164/2024, cit.], oltre a contrastare con la prevalente e
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preferibile giurisprudenza [v. supra, sub X.4.2., sub VIII.
9.3.1. e sub VIII.8.], appare inoltre chiaramente confliggente:
(A) sia con il dato letterale – atteso che l'art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L (“acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”) non fa invero alcun specifico riferimento alla necessità di un valido titolo di acquisto e adopera, al contrario, un'espressione neutra, ampia e onnicomprensiva (“acquisizione”), nonché priva di ulteriori specificazioni (e.g. acquisizione “contrattuale” o “tramite contratto scritto”) e dunque evidentemente idonea ad intercettare e ricomprendere tutti i possibili “acquisti” (a prescindere dai vizi del titolo sotteso e in ogni caso in cui sussista un'“acquisizione” di beni e servizi);
(B) sia con il dato funzionale e sistematico – essendo del tutto evidente che lo specifico provvedimento qui in esame, ove emesso nelle forme sue proprie e promanante dall'organo competente [come nel caso di specie (v. supra, sub VIII.6.) e diversamente dal caso esaminato da Cass. civ., 14/01/2021, n. 510, richiamata a sostegno di tale ricostruzione e nella quale tuttavia non v'era alcun provvedimento ex art. 194 T.U.E.L. (bensì una “missiva” e una delibera da parte di un organo incompetente, “esula[ndo]” tale provvedimento “dalla sfera di competenza della Giunta Comunale, del sindaco o di qualsiasi dirigente”)], non si possa affatto equiparare, sic et simpliciter, al mero atto privatistico ex art. 1988 c.c. [come quello ravvisabile in Cass. civ., 13/10/2016, n. 20689, anch'essa menzionata a supporto dell'assunto, ma invero vertente in materia di rapporti bancari e non già in una relazione fra privato e
P.A.)], attesa:
(i) l'evidente diversità fra le due fattispecie [in chiave sia strutturale, sia effettuale (v. supra, sub VIII.
9.3.1. e sub VIII.8.), non trattandosi invero di mera dichiarazione ammissiva e ricognitiva, ricavabile anche implicitamente ovvero da atti ulteriori, in ordine alla sussistenza di un rapporto pre-esistente (come appunto la dichiarazione ex art. 1988 c.c.), ma di un vero e provvedimento necessariamente espresso, suscettibile di essere emesso solo dall'“organo competente a formare la volontà dell'ente” e all'esito di specifica verifica di “legittimità” del debito (e non già sulla sua mera sussistenza fattuale), nonché soggetto ad apposita procedura e a pertinenti controlli (occorrendo ivi “procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio”, “adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure
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necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito” e “compie[re] una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico- finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili”) e perciò costituente non una semplice “ricognizione” dell'esistente, ma un vero e proprio “atto negoziale di reintegrazione patrimoniale” in virtù del quale “nasce, ai sensi dell'art. 1173
c.c., il rapporto obbligatorio tra il fornitore e l'ente”: v. ancora supra, sub VIII.
9.3.1. e sub
VIII.8., nonché, fra le pronunce ivi citate, Cass. n. 24860/2015, cit.)];
(ii) le specificità contraddistinguenti un tale provvedimento - in difetto del quale il debito non risulterebbe affatto “imputabile” alla P.A., bensì dovuto, alla stregua di “effetto sanzionatorio”, dal funzionario, e dunque da soggetto del tutto diverso [conseguenza chiaramente estranea e non predicabile per l'atto ex art. 1988 c.c., la cui mera assenza ovviamente non rende il debito dovuto da terzi e a sé non imputabile – trattandosi, al contrario, di importo a sé già ascrivibile, ancorché non riconosciuto, e di atto ricognitivo a prescindere dal quale il debito sarebbe comunque proprio e da sé già dovuto] e volto a sanare un rapporto già proficuamente svoltosi [ciò chiaramente escludendo ogni utile parallelismo con le delibere antecedenti al rapporto e con il loro rilievo meramente interno (cfr. Cass. n.
510/2021, cit.), presupponendo invero il provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e),
T.U.E.L. un rapporto già intercorso e una “posizione del privato” che, diversamente dal caso di delibera precedente, “si configura comunque di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale” (considerando che “rispetto all'emanazione vincolata
(seppure discrezionale nei contenuti) del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nell'ipotesi contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. e) TUEL”, “la pretesa che il privato fornitore rivolge verso l'amministrazione è fondata sul rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di beni e servizi” e dunque “la posizione del privato si configura comunque di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale”: cfr. Cass., Sez. un., n. 29178/2020, cit., nonché Con. Stato, n. 3184/2024, cit.)];
(iii) la peculiare funzione che il provvedimento assolve e per cui ne occorre l'espressa adozione - non già genericamente “ricognitiva” [finalità non prevista ex lege e invero tale da rendere un tale atto superfluo e ultroneo – considerando che, anche per le domande ex art. 2041 c.c. antecedenti al D.L. 66/1989, “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione” e occorre procedere a “valutazione oggettiva … che prescinda dal
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riconoscimento esplicito o implicito dell'ente beneficiato”, con la conseguenza che un siffatto
“riconoscimento” non risulterebbe né necessario, né ex se sufficiente, all'accoglimento della relativa domanda: cfr. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit.], bensì di “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione” [trattandosi della funzione specifica e imprescindibile del provvedimento de quo, non surrogabile da alcun atto o comportamento diverso e la cui espressa adozione è necessaria proprio al fine di “ripristinare la fisiologia” del rapporto: v. supra, sub VIII.8., sub VIII.
9.3.1. e sub X.2., punto (C)].
X.4.5.- Tanto precisato in ordine a tale recente orientamento giurisprudenziale [v. supra, sub
X.4.1.-X.4.4.], è parimenti da escludersi che la conclusione innanzi evidenziata [discendente ex se dall'art. 2042 c.c. (v. supra, sub X.3.)] risulti superabile sulla scorta dell'azione monitoria coltivata dalla società istante prima dell'attivazione dell'odierno giudizio e già definita, all'esito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. del Comune ingiunto, con la sentenza, non gravata, del Tribunale di Reggio Calabria n. 544/2013.
X.4.6.- A tal riguardo occorre qui prioritariamente rammentare che, come noto e pacifico:
(A) “per i diritti c.d. etero-determinati, quali i diritti di credito, il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere” – e ciò in quanto ogni “situazione giuridica eterodeterminata … è univocamente determinata” dal “fatto genetico del diritto di cui si chiede la tutela” [cfr., ex multis, Cass. civ., 6/09/2025, n. 24666; Cass. civ., 15/09/2020, n.
19186; Cass. civ., 12/10/2012, n. 17408; Cass. civ., 30/03/2001, n. 4773];
(B) “sul piano processuale e della teoria del giudicato”, infatti, non v'è dubbio che per tali diritti, “individuati” e determinati dalla loro causa petendi, “il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto”, “di talché la domanda giudiziale con la quale si faccia valere in un secondo processo una richiesta dello stesso contenuto di quella già in precedenza proposta”, ma “basata su un diverso fatto costitutivo”, “sarà domanda nuova” e
“dunque” “domanda” “che non può in alcun modo essere paralizzata dal giudicato formatosi su quella volta a ottenere lo stesso bene ma per ragioni diverse”, considerando che
“l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra il giudizio precedente e quello in corso vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi” [cfr. Cass. civ., 30/06/2014, n. 14771, nonché Cass. civ.,
20/04/2011, n. 9043].
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X.4.7.- A fronte di ciò è pacifico che il giudicato possa ritenersi nel caso di specie formato esclusivamente sul “fatto costitutivo” fatto valere in tale procedimento [giusta azione monitoria fatta valere sulla scorta di plurimi documenti (e.g. fatture, estratti dal libro giornale, determine comunali, richieste del servizio), ma in assenza di contratto scritto, non potendosi pertanto ritenere intervenuta, atteso la forma ad substantiam, la costituzione del rapporto obbligatorio], ma non anche con riguardo al riconoscimento ex art. 194, comma I, T.U.E.L.
[evenienza provvedimentale sottaciuta dal anche in tale procedura (pur se CP_1
pacificamente intervenuta prima della sua definizione - giusta delibera dell'8.02.2013 a fronte di sentenza poi pronunciata, ex art. 281sexies c.p.c., solo il 21.03.2013) ed invero emersa solo e soltanto in questo grado processuale (v. supra)], integrando quest'ultimo provvedimento, come evidente, fatto costitutivo nuovo e di per sé senz'altro determinante il superamento della carenza pregressa e la definitiva “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con
l'amministrazione” [v. supra, sub VIII.
8. e sub VIII.9.3.1.].
X.4.8.- Rapporto obbligatorio, quest'ultimo, a fronte del quale l'Ente Locale è senz'altro chiamato a doverosamente adempiere [costituendo “il riconoscimento di un debito fuori bilancio” del resto atto che definitivamente “impegna l'ente pubblico dal quale promana”, nonché di “debito” già “liquido ed esigibile” e ovviamente “produttivo di interessi” almeno
“a decorrere dal riconoscimento” (cfr. Cass. civ., 27/01/2015, n. 1510, spec. condivisibile per tale passaggio al punto 3.2. dei “Motivi della decisione”)], rimanendo altrimenti coltivabile, nella non auspicabile ipotesi di persistente mancanza di pagamento spontaneo [tuttora invero non intervenuto, come evidenziato dalla finanche nel proprio ultimo CP_3 atto difensivo (cfr. pag. 2, punto 4., della memoria di replica del 31.10.2025)], l'opportuna azione contrattuale [di per sé non ostacolata né dal giudizio già previamente coltivato (attesa la pacifica diversità di fatti costitutivi - v. supra, sub X.4.6.-X.4.7. – e il principio, qui senz'altro applicabile anche alla luce delle sopravvenienze emerse solo nel corso della procedura, per cui “una dilatazione eccessiva degli effetti del giudicato” è senz'altro da evitarsi ove ciò conduca alla “negazione giudiziale di un bene determinato” “senza che la parte interessata sia stata in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese, con la connessa violazione dell'art. 24 Cost.”: cfr. Cass. civ., 15/01/1996, n. 281), né da specifici fatti estintivi (in sé e per sé non preclusivi all'operatività dell'art. 2042 c.c. - cfr. Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit.- e qui in ogni caso neutralizzabili, ove in thesi invocati e attesa la
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condotta tenuta dall'Ente debitore, sulla base della possibile operatività, su eccezione di parte, dell'art. 2941, n. 8), c.c.)].
X.5.- Non sussistendo pertanto ragioni tali da sovvertire la conclusione che precede [v. supra, sub X.3.], è evidente che occorra applicare l'art. 2042 c.c. [“previsione” “che pone la regola della sussidiarietà in termini generali, senza quindi distinzione tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale” e in ogni caso in cui “l'impoverito abbia a disposizione altri rimedi” (cfr. Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit.)] e dunque, attesa la sussistenza del “rapporto obbligatorio” e dell'azione tipica contrattuale, ribadire
“l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente” (cfr. Cass. n. 25870/2020, cit.), di cui pertanto confermarsi il rigetto
[costituendo la “natura sussidiaria” “un presupposto” di accoglibilità “della domanda”: cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33954/2023, cit.], seppur per ragioni diverse da quelle indicate in prime cure [e in particolare per la sussidiarietà rispetto all'azione contrattuale, e non già a quella ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. (da disattendersi per le ragioni già innanzi indicate: v. supra, sub VIII.-VIII.11.), essendo necessario, in definitiva, “dare … un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata”, ciò pacificamente rientrando nel potere- dovere del “giudice di appello” – il quale, “entro i limiti del devolutum”, “può” senz'altro
“sostituir[e] … la motivazione adottata dai primi giudici” con una “diversa motivazione” conforme alle “risultanze acquisite al processo” (cfr. Cass. civ., 22/01/2002, n. 696, nonché
Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032 e Cass. civ., 23/12/2010, n. 26083)].
XI.- Da quanto complessivamente precede chiaramente poi discende, oltre al rigetto del 1° motivo di gravame incidentale [non derivando dall'intervenuto “riconoscimento”
l'accoglibilità della domanda ex art. 2041 c.c., ma la costituzione del rapporto obbligatorio e dunque l'improponibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione de qua (v. supra, sub X.3.-
X.5.)], altresì l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi dell'impugnativa incidentale specificamente miranti all'accoglimento delle domande attoree ex art. 2041 c.c. ovvero ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. [e dunque sia del 2° motivo (v. supra, sub I.2.3., punto (B), sub (2)
– le cui deduzioni critiche si sono peraltro in parte già affrontate supra, spec. sub VIII.9.-
VIII.9.4.1., e in ogni caso fondato su una ricostruzione di sussidiarietà ex se non condivisibile, atteso che, come noto, il requisito ex art. 2042 c.c. “presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi”: cfr., e.g.,
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Cass. civ., 14/05/2025, n. 12943; Cass. n. 24860/2015, cit.; Cass. n. 24478/2013, cit.; Cass. civ., 14/10/2010, n. 21242; Cass. civ., 22/05/2007, n. 11854) e altresì del 3° (v. supra, sub
I.2.3., punto (B), sub (3) – motivo di doglianza prospettante una ricostruzione qualificatoria in senso aquiliano di per sé astrattamente condivisibile, come evidenziato supra, sub VII.3.1., ma in ogni caso integralmente assorbito dall'intervenuto provvedimento ex art. 194, comma I, lett. e), T.U.E.L., di per sé senz'altro determinante, attesa la natura alternativa dei rimedi, la
“liberazione” del funzionario: v. supra, sub VIII.8.)], nonché relativi al quantum delle spese di lite liquidate in 1° grado [profilo oggetto del 5° motivo di gravame incidentale (v. supra, sub I.2.3., punto (B), sub (5)) e tuttavia anch'esso assorbito dalle statuizioni che precedono (di per sé già comportanti l'integrale caducazione, ex art. 336, comma I, c.p.c., del regolamento delle spese - essendo invero pacifico che “l'accoglimento … dell'appello comporta automaticamente, per effetto della riforma della decisione di primo grado quanto al merito
…, il venir meno della statuizione sulle spese del primo giudice, in quanto essa è stata ed è dipendente dalla sua decisione sul merito”, occorrendo dunque “procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 8/07/2025, n. 18672; Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)].
XII.- Quanto poi al motivo residuo, vertente sulla richiesta della società di refusione da parte della elle spese sostenute per il giudizio (proc. n. 3241/2009 R.G.) culminato con Pt_1
la sentenza n. 543/2013 [v. supra, sub I.2.3., punto (B), sub (4)], esso è evidentemente insuscettibile di accoglimento.
XII.1.- E ciò considerando che:
(A) si tratta di spese evidentemente non dovute, né “imputabili direttamente” alla Pt_1
[cfr. pagg. 13-14, punto 38., 1° periodo, dell'atto di citazione di prime cure], non sussistendo né un titolo contrattuale, né un fatto illecito, né un altro atto o fatto idoneo a giustificare una tale refusione rispetto al predetto processo, peraltro intercorso inter alios [società istante e
]; Controparte_1
(B) nel motivo di gravame incidentale non si sono prospettate specifiche ragioni tali da sovvertire quanto precede, contestandosi esclusivamente il passaggio motivazionale della sentenza di prime cure ove si è fatto riferimento all'asserita natura “palesemente infondata” dell'azione e alla dedotta “chiara nullità del contratto” [v. pag. 4, 3° cpv., della pronuncia
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appellata], evidenziando che l'orientamento nomofilattico all'epoca vigente non consentiva la successiva introduzione, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., dell'azione ex art. 2041 c.c., non potendosi ritenere si trattasse di azione palesemente infondata [cfr. pagg. 39-42 della comparsa di costituzione del 24.02.2021];
(C) al di là di ogni condivisibilità o meno delle specifiche espressioni utilizzate in prime cure, tuttavia, è evidente che il motivo proposto, poiché vertenti su passaggi motivazionali tuttavia non riverberantesi sull'esito decisorio [trattandosi di richiesta da respingersi per le dirimenti ragioni già innanzi indicate – v. supra, sub (A) – e a prescindere dalla prospettata “palese infondatezza” dell'azione o “chiara nullità” del contratto], sia da disattendere, essendo pacifico che l'interesse idoneo a fondare un motivo d'appello “non può consistere” “nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte” e che pertanto non sia affatto accoglibile, né delibabile, il motivo proposto “al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione” “non avente riflessi”, tuttavia, “sulla decisione adottata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 5/02/2020, n. 2670;
Cass. civ., 27/01/2012, n. 1236; Cass. civ., 23/05/2008, n. 13373; Cass. civ., Sez. un.,
19/05/2008, n. 12637].
XIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto complessivamente precede, occorre evidentemente concludere, alla luce dell'accoglimento dell'appello principale e dell'inaccoglibilità, per converso, dell'appello incidentale (da dichiarare assorbito e da rigettare per il resto) [v. supra, sub V.-XII.1.], per la necessità di riformare la sentenza di 1° grado, definitivamente rigettando – e non già accogliendo - l'azione diretta ex art. 191, comma IV, T.U.E.L. [v. supra, sub VIII.-VIII.11.] e rigettando altresì – ma per la diversa motivazione qui indicata – anche l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del [v. CP_1
supra, sub X.-X.5.].
XIV.- Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite - cui qui provvedersi, come detto, in relazione all'intero giudizio [v. supra, sub XI.] e con riguardo ai sussistenti rapporti processuali [intercorrenti, in difetto di riconvenzionali trasversali, solo fra la società attrice e le due parti convenute] -, esse sono evidentemente da compensarsi per l'intero [misura, quest'ultima, insindacabile e non soggetta ad alcuno specifico aggravio motivazionale, essendo da “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione della misura della compensazione che intenda adottare” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947],
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considerando non solo la persistenza di contrasti giurisprudenziali e l'intervento di diversi arresti rilevanti ai fini del decidere solo nel corso del giudizio [instaurato fin dal 2013 e risalendo la complessiva vicenda processuale addirittura al 2009 (v. supra, sub I.1.1.)], ma soprattutto che il rigetto delle domande attoree [parte, peraltro e pur a fronte di servizio pacificamente espletato in favore del tuttora non remunerata (v. ancora cfr. pag. 2, CP_1
punto 4., della memoria di replica del 31.10.2025)] risulta chiaramente dipeso da evenienza provvedimentale pacificamente emersa solo in questo grado [poiché previamente sottaciuta, nonché espressamente negata, dalla controparte: v. supra], sussistendo pertanto evidenti ragioni tali da giustificare l'applicazione, in luogo della soccombenza nei suoi confronti, l'art. 92, comma II, c.p.c. [nella formulazione ratione temporis vigente, e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n. 77/2018 (che ha sancito il carattere meramente
“parametrico” ed “esplicativo” delle ipotesi ivi tipizzate)].
XIV.1.- Tale statuizione chiaramente poi assorbe le richieste di condanna per lite temeraria nei confronti del appellato, atteso che, come noto, “l'art. 96 c.p.c., sia per l'ipotesi CP_1 prevista dal comma 1, che dal comma 3, … richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese” e che pertanto, in caso di “compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità” di applicare tale disposizione (v. Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090; Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ.,
24/04/1993, n. 4804).
XIV.2.- Alcuna attestazione, infine, è da adottarsi con riferimento all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 anche con riguardo all'appellante incidentale, il cui gravame è rimasto perlopiù assorbito ed essendo pacifico che proprio in caso di “assorbimento”, “non” trattandosi di declaratoria “assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità”, ciò esclude la sussistenza dei presupposti per “il pagamento del c.d. doppio contributo unificato” – trattandosi di una “misura eccezionale”, “lato sensu sanzionatoria”, “di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” [cfr.
Cass. civ., 15/09/2014, n. 19464, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 19/07/2024, n. 19976;
Cass. civ., 20/03/2024, n. 7418; Cass. civ., 5/12/2023, n. 34025; Cass. civ., 28/05/2020, n.
10140; Cass. civ., 18/07/2018, n. 19071; Cass. civ., 25/02/2016, n. 3711; Cass. civ.,
12/11/2015, n. 23175; Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 3/04/2015, n. 6888; Cass. civ., 30/09/2015, n. 19560; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2226].
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XV.- Sussistono poi i presupposti, ad avviso del Collegio, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 52 d.lgs. 174/2016 e con determinazione non suscettibile di impugnazione alcuna
[trattandosi del resto di “attività svolta” non nell'esercizio, ma “solo in occasione dell'esercizio della funzione giurisdizionale” e dunque di capo “che si colloca a latere della sentenza, rispetto alla quale resta esterno anche se formalmente esercitato nel corpo di essa”, con la conseguenza che “non è suscettibile di sindacato” in caso di impugnazione (cfr., e.g.,
Cons. Stato, Ad. Plen., 3/06/2011, n. 11)], considerando le circostanze emerse in questa sede e le possibili conseguenze patrimoniali, anche ulteriori (trattandosi, come detto, di debito liquido ed esigibile e già produttivo di interessi), legate al protrarsi dell'inadempimento, con riguardo al debito riconosciuto, da parte del Comune appellato (tenuto a “dare esecuzione al
Piano” di Riequilibrio, come da pronuncia n. 26/2014/EL del 17.07.2014 delle Sezioni
Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti), per la trasmissione alla Procura della
Corte dei Conti territorialmente competente [ - con invito Email_8 poi all'Ufficio in indirizzo di eventualmente inviare ad altro indirizzo corretto].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 616/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 831/2020, pubblicata in data 25.09.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3716/2013 R.G., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello principale e DICHIARA ASSORBITO, nonché RIGETTA per il resto, l'appello incidentale e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza di prime cure, RIGETTA le domande attoree sia nei confronti di , sia, nei Parte_1
termini e per le ragioni in motivazione precisate, nei confronti del CP_1
;
[...]
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio;
3) DISPONE la trasmissione, a cura della Cancelleria, alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 28 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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