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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 938/2018
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 13/05/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera,
sono comparsi: avv. Pina Trovato per parte attrice che precisa le conclusioni insistendo nella richiesta di audizione del teste Testimone_1
e, altresì, nella nomina di CTU medico legale e in subordine si chiede la decisione discutendo la causa e richiamando la memoria conclusiva depositata il 28.07.2021.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 10 R. G. n. 938/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 938/2018 promossa da
(C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
ON NA (ME), il 25 dicembre 1954 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Pina Trovato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via G. Carducci n.76, per procura in atti, -attore-
CONTRO
(P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco rappresentante pro-tempore, con sede in ON NA (ME), Piazza Maria SS. della Provvidenza
-convenuto contumace-
Oggetto: lesione personale – risarcimento danni art. 2051 c.c.
Pag. 2 a 10 R. G. n. 938/2018
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Oggetto del presente procedimento è l'azione promossa da Parte_1 nei confronti del diretta ad
[...] Controparte_1 ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente occorsole in data 26.06.2013 alle ore 12:00.
Ed infatti con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta in data 30.05.2018, la ha esposto che, mentre percorreva a piedi Pt_1
la via G. Guerino del Comune di , rovinava al suolo a Controparte_1
causa di una buca presente sulla già menzionata strada, non visibile né segnalata in alcun modo, riportando lesioni personali.
La sera stessa parte attrice era condotta alla Guardia Medica, per forti dolori al petto, e il mattino seguente si recava presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Patti ove le era diagnosticata “una frattura composta
Pag. 3 a 10 R. G. n. 938/2018
a carico del capitello radiale stretto nel gomito dx e infrazione a carico del VI arco costale sn in ascellare anteriore” con conseguente applicazione da parte di un apparecchio gessato da tenere per 25 giorni.
Tutto ciò premesso, a seguito dell'infruttuoso tentativo di stipula di negoziazione assistita con l'Ente comunale, l'attrice chiedeva a codesto
Tribunale: di accertare e dichiarare che l'incidente per cui è causa si fosse verificato per esclusiva responsabilità del , Controparte_1
in persona del sindaco pro-tempore e, conseguentemente, di condannare il predetto ente comunale al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti nell'incidente, da quantificarsi nella complessiva somma di €
12.272,00 di cui € 6.057,00 per danno biologico nella misura del 5% ed €
6.215,00 per invalidità temporanea, ovvero in quella minore o maggiore che sarebbe stata ritenuta più giusta ed equa in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria l'attore chiedeva l'ammissione di C.T.U. al fine di quantificare i danni subiti, nonché l'esame testimoniale.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 04.06.2019, il Giudice ammetteva l'esame testimoniale, rinviando per l'espletamento della prova orale dei testi indicati da parte attrice all'udienza del 23.01.2020.
Escussi i testimoni la causa era rimessa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 4.12.2020.
Quindi, dopo una serie di rinvii, con provvedimento del 04.10.2024, il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
02.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con deposito di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti.
Quindi con ordinanza del 3.05.2025 era disposta la discussione ex art. 281
Pag. 4 a 10 R. G. n. 938/2018
sexies c.p.c. per l'udienza odierna.
Ciò esposto, nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha imputato la responsabilità della caduta in questione all'esistenza di una buca, non visibile e non segnalata ed ha chiesto quindi la condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti, evocando, a sostegno della propria domanda, una responsabilità quale custode ex art. 2051 c.c.
È ormai principio consolidato che la responsabilità prevista dall'art. 2051
c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire prova contraria, dimostrando che il fatto è avvenuto per caso fortuito o con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cassazione Civile, Sez. III 29 luglio 2016, n. 15761).
Si deve ritenere che la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto al quale si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato, e di escludere che gli altri vi apportino modifiche (cfr. Cassazione Civile n.
24259/09 e n. 12695/2010). Sussiste, quindi, la responsabilità della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, per violazione delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, ma anche ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. ad un facere giacché la domanda investe un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cassazione Civile, 4 aprile 2019 n. 9318).
Pertanto, mentre la vittima deve provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa e cioè che il danno sia derivato come evento normale per la particolare condizione della cosa, di contro, l'ente pubblico
Pag. 5 a 10 R. G. n. 938/2018
proprietario è esonerato da responsabilità se prova di non aver potuto fare nulla e cioè quando il danno non è conseguenza di un precedente difetto di diligenza, ma di un evento imprevedibile, dovendosi ritenere che il caso fortuito consista in situazioni di pericolo provocate dagli utenti e da improvvisa e non prevedibile alterazione della cosa.
Preme ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. Il nesso causale, in vero, deve essere identificato sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa, distinguendo, però, se tra la cosa ed il danno interferisca la condotta umana del danneggiato.
È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
Secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (In tal senso: v. Cassazione Civile, 1° febbraio 2018, n. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481 e 2482). Infatti, l'art. 2051 c.c. impone un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al custode, fondato sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare. Del pari, sussiste un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che impone al soggetto di adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cassazione Civile, 7 maggio - 28 giugno 2019 n. 17443).
Alla luce di tutte queste considerazioni per la Suprema Corte, il “caso
Pag. 6 a 10 R. G. n. 938/2018
fortuito”, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, è quel
“fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” comprensivo anche del fatto del terzo o della colpa del danneggiato, purché abbia efficacia determinante dell'evento dannoso. In tal senso “Ai fini di cui all'art. 2051 c.c.., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051” (cfr. Cassazione Civile, sez. VI, 1° aprile 2016, n. 6407).
Ed ancora “Il caso fortuito è ciò che non può prevedersi e anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere o limitare la responsabilità del custode” (Cassazione Civile, sez. III, 31 ottobre 2017 n.
25837).
Ciò premesso, dagli atti di causa si evince con ragionevole certezza che l'attrice è rovinata al suolo inciampando a causa di una sconnessione del marciapiede mentre transitava in Via Gianguerino del convenuto. CP_1
La circostanza ha trovato conferma nella dichiarazione della teste Tes_2
la quale alla udienza del 23.01.2020, ha riferito di essere stata
[...]
presente al momento della caduta, dicendo che l'attrice incespicava in una pietra non aderente con le altre, anzi rialzata di circa 5 centimetri rispetto al calpestio. Inoltre, aggiungeva che “...il fatto si è verificato alle ore 12:00 circa, il tempo era soleggiato e la pietra era ben visibile”, oltre che l'attrice
“all'epoca dei fatti abitava in Via Giovanguerino, 7 porte dopo la mia abitazione” (cfr. verbale di udienza del 23.01.2020).
Posto che sul fatto la predetta è stata l'unica testimone, vi è da dire che dalla sua deposizione sia emerso non solo che lo “scalino” creato dalla pietra non allineata fosse visibile (oltretutto erano le ore 12.00 di un giorno
Pag. 7 a 10 R. G. n. 938/2018
estivo!) ma anche che la attrice, abitando in zona, (...in via Giovanguerino, 7 porte dopo la mia abitazione...), conoscesse presumibilmente i luoghi.
Ciò, quindi, determina il rigetto della domanda, trattandosi per l'appunto di una anomalia oltre che lieve, non assimilabile ad una “insidia” letteralmente inteso come “pericolo nascosto” tale da giustificare la caduta dell'attrice, tanto più che al momento del fatto – come evidenziato - il luogo era ancora ben illuminato dalla luce solare.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni del teste Tes_3
, figlio della , che informato dai presenti una volta giunto
[...] Pt_1
sul luogo della caduta, in sede di istruttoria, ha rappresentato che “... il sinistro si è verificato intorno alle ore 12:00 e il tempo era soleggiato. Non ricordo se in periodo precedente al verificarsi del sinistro la mattonella sopraelevata era visibile ma posso dire da una constatazione mia diretta che la mattonella era visibile. Nessun altro incidente, che io sappia, si è verificato in questo luogo” “Mia madre abita, tutt'ora ed anche all'epoca dei fatti in Via
Gianguerino da sempre” (cfr. verbale di udienza del 23.01.2020).
Ne consegue che l'istruttoria in atti, pertanto, abbia evidenziato l'infondatezza delle richieste attoree.
Appare infatti inevitabile rilevare, dalle deposizioni testimoniali, una discrasia tra i fatti rappresentati e quelli accertati;
divario che si coglie tutta nella descrizione della denunciata insidia che parte attrice identifica in una buca non segnalata presente nella strada mentre i testi riferiscono di un “gradino di circa 5 cm” ovvero di “una mattonella non ben collocata sul terreno”, precisando in modo chiaro non trattarsi di buca (cfr. dichiarazione del teste ); ciò rafforza il convincimento che la Tes_3
domanda non sia fondata in quanto, non appare pienamente provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Rileva inoltre che una condotta prudente e diligente della avrebbe Pt_1
Pag. 8 a 10 R. G. n. 938/2018
portato la stessa o a tentare di evitare il gradino e/o mattonella ovvero a fermarsi in tempo posto che l'andatura della stessa non poteva essere sostenuta ed i fatti si sono svolti in pieno giorno in condizioni meteo normali, peraltro in un luogo alla stessa noto.
Pertanto, in capo alla stessa vi era la concreta possibilità di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia escludendosi la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione.
In considerazioni di quanto emerso, quindi, non si ravvisano elementi di responsabilità da riferire all' custode dei luoghi che si ritiene essere CP_2
l' comunale convenuto. CP_2
Consegue che, all'esito della istruttoria, se ha trovato conferma la storicità del fatto che ha dato origine al presente giudizio non è stata però fornita adeguata prova in ordine al nesso di causalità tra la verificazione del fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli lamentate e delle quali si chiede oggi il risarcimento. Non è stata, infatti fornita dall'attrice (sulla quale incombeva l'onere) prova idonea della riconducibilità eziologica dei danni lamentati al sinistro per cui è causa.
Sulla scorta delle risultanze probatorie, quindi, le domande proposte dalla parte attrice vanno rigettate.
Viste le ragioni della decisione, considerata nel suo complesso la vicenda processuale e tenuto conto della astratta proponibilità della domanda unitamente alla contumacia di parte convenuta, si ritiene ricorrano i motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio anche in applicazione del principio ex art. 92 cpc comma 2.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla
Pag. 9 a 10 R. G. n. 938/2018
causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 938/2018, così
provvede:
1. dichiara la contumacia del che Controparte_1
sebbene regolarmente convenuto, non si è costituito nel giudizio;
2. rigetta la domanda attorea;
3. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Barcellona P. G. al termine della Camera di Consiglio
del 13.05.2025
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 13/05/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera,
sono comparsi: avv. Pina Trovato per parte attrice che precisa le conclusioni insistendo nella richiesta di audizione del teste Testimone_1
e, altresì, nella nomina di CTU medico legale e in subordine si chiede la decisione discutendo la causa e richiamando la memoria conclusiva depositata il 28.07.2021.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 10 R. G. n. 938/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n. 938/2018 promossa da
(C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
ON NA (ME), il 25 dicembre 1954 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Pina Trovato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via G. Carducci n.76, per procura in atti, -attore-
CONTRO
(P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco rappresentante pro-tempore, con sede in ON NA (ME), Piazza Maria SS. della Provvidenza
-convenuto contumace-
Oggetto: lesione personale – risarcimento danni art. 2051 c.c.
Pag. 2 a 10 R. G. n. 938/2018
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discute la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Oggetto del presente procedimento è l'azione promossa da Parte_1 nei confronti del diretta ad
[...] Controparte_1 ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente occorsole in data 26.06.2013 alle ore 12:00.
Ed infatti con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta in data 30.05.2018, la ha esposto che, mentre percorreva a piedi Pt_1
la via G. Guerino del Comune di , rovinava al suolo a Controparte_1
causa di una buca presente sulla già menzionata strada, non visibile né segnalata in alcun modo, riportando lesioni personali.
La sera stessa parte attrice era condotta alla Guardia Medica, per forti dolori al petto, e il mattino seguente si recava presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Patti ove le era diagnosticata “una frattura composta
Pag. 3 a 10 R. G. n. 938/2018
a carico del capitello radiale stretto nel gomito dx e infrazione a carico del VI arco costale sn in ascellare anteriore” con conseguente applicazione da parte di un apparecchio gessato da tenere per 25 giorni.
Tutto ciò premesso, a seguito dell'infruttuoso tentativo di stipula di negoziazione assistita con l'Ente comunale, l'attrice chiedeva a codesto
Tribunale: di accertare e dichiarare che l'incidente per cui è causa si fosse verificato per esclusiva responsabilità del , Controparte_1
in persona del sindaco pro-tempore e, conseguentemente, di condannare il predetto ente comunale al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti nell'incidente, da quantificarsi nella complessiva somma di €
12.272,00 di cui € 6.057,00 per danno biologico nella misura del 5% ed €
6.215,00 per invalidità temporanea, ovvero in quella minore o maggiore che sarebbe stata ritenuta più giusta ed equa in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria l'attore chiedeva l'ammissione di C.T.U. al fine di quantificare i danni subiti, nonché l'esame testimoniale.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 04.06.2019, il Giudice ammetteva l'esame testimoniale, rinviando per l'espletamento della prova orale dei testi indicati da parte attrice all'udienza del 23.01.2020.
Escussi i testimoni la causa era rimessa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 4.12.2020.
Quindi, dopo una serie di rinvii, con provvedimento del 04.10.2024, il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
02.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con deposito di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti.
Quindi con ordinanza del 3.05.2025 era disposta la discussione ex art. 281
Pag. 4 a 10 R. G. n. 938/2018
sexies c.p.c. per l'udienza odierna.
Ciò esposto, nel merito la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha imputato la responsabilità della caduta in questione all'esistenza di una buca, non visibile e non segnalata ed ha chiesto quindi la condanna del al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti, evocando, a sostegno della propria domanda, una responsabilità quale custode ex art. 2051 c.c.
È ormai principio consolidato che la responsabilità prevista dall'art. 2051
c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire prova contraria, dimostrando che il fatto è avvenuto per caso fortuito o con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cassazione Civile, Sez. III 29 luglio 2016, n. 15761).
Si deve ritenere che la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto al quale si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato, e di escludere che gli altri vi apportino modifiche (cfr. Cassazione Civile n.
24259/09 e n. 12695/2010). Sussiste, quindi, la responsabilità della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, per violazione delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, ma anche ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. ad un facere giacché la domanda investe un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cassazione Civile, 4 aprile 2019 n. 9318).
Pertanto, mentre la vittima deve provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa e cioè che il danno sia derivato come evento normale per la particolare condizione della cosa, di contro, l'ente pubblico
Pag. 5 a 10 R. G. n. 938/2018
proprietario è esonerato da responsabilità se prova di non aver potuto fare nulla e cioè quando il danno non è conseguenza di un precedente difetto di diligenza, ma di un evento imprevedibile, dovendosi ritenere che il caso fortuito consista in situazioni di pericolo provocate dagli utenti e da improvvisa e non prevedibile alterazione della cosa.
Preme ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. Il nesso causale, in vero, deve essere identificato sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa, distinguendo, però, se tra la cosa ed il danno interferisca la condotta umana del danneggiato.
È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
Secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (In tal senso: v. Cassazione Civile, 1° febbraio 2018, n. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481 e 2482). Infatti, l'art. 2051 c.c. impone un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al custode, fondato sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare. Del pari, sussiste un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che impone al soggetto di adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cassazione Civile, 7 maggio - 28 giugno 2019 n. 17443).
Alla luce di tutte queste considerazioni per la Suprema Corte, il “caso
Pag. 6 a 10 R. G. n. 938/2018
fortuito”, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, è quel
“fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” comprensivo anche del fatto del terzo o della colpa del danneggiato, purché abbia efficacia determinante dell'evento dannoso. In tal senso “Ai fini di cui all'art. 2051 c.c.., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051” (cfr. Cassazione Civile, sez. VI, 1° aprile 2016, n. 6407).
Ed ancora “Il caso fortuito è ciò che non può prevedersi e anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere o limitare la responsabilità del custode” (Cassazione Civile, sez. III, 31 ottobre 2017 n.
25837).
Ciò premesso, dagli atti di causa si evince con ragionevole certezza che l'attrice è rovinata al suolo inciampando a causa di una sconnessione del marciapiede mentre transitava in Via Gianguerino del convenuto. CP_1
La circostanza ha trovato conferma nella dichiarazione della teste Tes_2
la quale alla udienza del 23.01.2020, ha riferito di essere stata
[...]
presente al momento della caduta, dicendo che l'attrice incespicava in una pietra non aderente con le altre, anzi rialzata di circa 5 centimetri rispetto al calpestio. Inoltre, aggiungeva che “...il fatto si è verificato alle ore 12:00 circa, il tempo era soleggiato e la pietra era ben visibile”, oltre che l'attrice
“all'epoca dei fatti abitava in Via Giovanguerino, 7 porte dopo la mia abitazione” (cfr. verbale di udienza del 23.01.2020).
Posto che sul fatto la predetta è stata l'unica testimone, vi è da dire che dalla sua deposizione sia emerso non solo che lo “scalino” creato dalla pietra non allineata fosse visibile (oltretutto erano le ore 12.00 di un giorno
Pag. 7 a 10 R. G. n. 938/2018
estivo!) ma anche che la attrice, abitando in zona, (...in via Giovanguerino, 7 porte dopo la mia abitazione...), conoscesse presumibilmente i luoghi.
Ciò, quindi, determina il rigetto della domanda, trattandosi per l'appunto di una anomalia oltre che lieve, non assimilabile ad una “insidia” letteralmente inteso come “pericolo nascosto” tale da giustificare la caduta dell'attrice, tanto più che al momento del fatto – come evidenziato - il luogo era ancora ben illuminato dalla luce solare.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni del teste Tes_3
, figlio della , che informato dai presenti una volta giunto
[...] Pt_1
sul luogo della caduta, in sede di istruttoria, ha rappresentato che “... il sinistro si è verificato intorno alle ore 12:00 e il tempo era soleggiato. Non ricordo se in periodo precedente al verificarsi del sinistro la mattonella sopraelevata era visibile ma posso dire da una constatazione mia diretta che la mattonella era visibile. Nessun altro incidente, che io sappia, si è verificato in questo luogo” “Mia madre abita, tutt'ora ed anche all'epoca dei fatti in Via
Gianguerino da sempre” (cfr. verbale di udienza del 23.01.2020).
Ne consegue che l'istruttoria in atti, pertanto, abbia evidenziato l'infondatezza delle richieste attoree.
Appare infatti inevitabile rilevare, dalle deposizioni testimoniali, una discrasia tra i fatti rappresentati e quelli accertati;
divario che si coglie tutta nella descrizione della denunciata insidia che parte attrice identifica in una buca non segnalata presente nella strada mentre i testi riferiscono di un “gradino di circa 5 cm” ovvero di “una mattonella non ben collocata sul terreno”, precisando in modo chiaro non trattarsi di buca (cfr. dichiarazione del teste ); ciò rafforza il convincimento che la Tes_3
domanda non sia fondata in quanto, non appare pienamente provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Rileva inoltre che una condotta prudente e diligente della avrebbe Pt_1
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portato la stessa o a tentare di evitare il gradino e/o mattonella ovvero a fermarsi in tempo posto che l'andatura della stessa non poteva essere sostenuta ed i fatti si sono svolti in pieno giorno in condizioni meteo normali, peraltro in un luogo alla stessa noto.
Pertanto, in capo alla stessa vi era la concreta possibilità di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia escludendosi la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione.
In considerazioni di quanto emerso, quindi, non si ravvisano elementi di responsabilità da riferire all' custode dei luoghi che si ritiene essere CP_2
l' comunale convenuto. CP_2
Consegue che, all'esito della istruttoria, se ha trovato conferma la storicità del fatto che ha dato origine al presente giudizio non è stata però fornita adeguata prova in ordine al nesso di causalità tra la verificazione del fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli lamentate e delle quali si chiede oggi il risarcimento. Non è stata, infatti fornita dall'attrice (sulla quale incombeva l'onere) prova idonea della riconducibilità eziologica dei danni lamentati al sinistro per cui è causa.
Sulla scorta delle risultanze probatorie, quindi, le domande proposte dalla parte attrice vanno rigettate.
Viste le ragioni della decisione, considerata nel suo complesso la vicenda processuale e tenuto conto della astratta proponibilità della domanda unitamente alla contumacia di parte convenuta, si ritiene ricorrano i motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio anche in applicazione del principio ex art. 92 cpc comma 2.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla
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causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G. 938/2018, così
provvede:
1. dichiara la contumacia del che Controparte_1
sebbene regolarmente convenuto, non si è costituito nel giudizio;
2. rigetta la domanda attorea;
3. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Barcellona P. G. al termine della Camera di Consiglio
del 13.05.2025
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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