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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 942/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da nata a [...] il [...], c.f. e , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Cagliari il 3.5.1975, c.f. , residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in C.F._2
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Alessio Corpino, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(C.F. ), residente in [...]
33, titolare dell'omonima impresa edile, con sede in Dolianova (CA), via Giovanni XXIII° n. 22, (P.I.
), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di P.IVA_1 costituzione e risposta, dall'avv. Michele Ibba (C.F. ) e dall'avv. Antonio C.F._4
Castello (C.F. ), C.F._5
convenuto
e con la partecipazione di
in persona del procuratore speciale, c.f. e p.i. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Bologna ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Marco Tomba, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, chiamato in giudizio
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: voglia il Tribunale,
pagina 1 di 11 respinta ogni contraria istanza,
In via principale:
1) accertare la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14;
2) per l'effetto condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.46.500,00 oltre IVA, commisurata al costo degli interventi di ripristino come quantificati nella relazione peritale del CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
3) condannare, altresì, la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute da questi ultimi per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a complessivi €. 2.025,17(di cui €. 1.705,65 per competenze
CTU, €.225,00 di C.U., €. 8,00 di marca da bollo, €. 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed €. 12,12 di spese di notifica) come specificata in parte espositiva;
4) accertare il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
5) per l'effetto, condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP edile, alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore
e relativo collaudo finale ovvero condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori della spesa da questi ultimi sostenuta o comunque della spesa necessaria per la regolarizzazione “in sanatoria” delle procedure previste dalla Legge n. 1086/71.
In via subordinata:
6) accertare la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14;
7) per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 1669 c.c., la IG.ra , nella sua qualità di CP
titolare della omonima impresa edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.46.500,00 oltre IVA, commisurata al costo degli interventi di ripristino come quantificati nella relazione peritale
pagina 2 di 11 del CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
8) condannare, altresì, la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute da questi ultimi per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a complessivi €. 2.025,17 (di cui €. 1.705,65 per competenze
CTU, €.225,00 di C.U., €. 8,00 di marca da bollo, €. 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed €. 12,12 di spese di notifica), come specificata in parte espositiva;
9) accertare il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
10) per l'effetto, condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima CP impresa edile, alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n.
1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore e relativo collaudo finale ovvero condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori della spesa da questi ultimi sostenuta o comunque della spesa necessaria per la regolarizzazione “in sanatoria” delle procedure previste dalla
Legge n. 1086/71.
In via ulteriormente subordinata:
11) accertare la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14 e dichiarare la riduzione del prezzo di vendita dell'immobile commisurata al costo degli interventi di ripristino come quantificati nella relazione peritale del CTU;
12) per l'effetto condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.46.500,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
13) condannare, altresì, la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute da questi ultimi per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a complessivi €. 2.025,17 (di cui €. 1.705,65 per competenze
pagina 3 di 11 CTU, €.225,00 di C.U., €. 8,00 di marca da bollo, €. 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed €. 12,12 di spese di notifica), come specificata in parte espositiva;
14) accertare il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
15) per l'effetto, condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima CP impresa edile, alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del
Collaudatore e relativo collaudo finale ovvero condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori della spesa da questi ultimi sostenuta o comunque della spesa necessaria per la regolarizzazione
“in sanatoria” delle procedure previste dalla Legge n. 1086/71.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché di quelle relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo.>>
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
1. nel merito, in via principale, rigettare in toto le avverse domande poiché improponibili ed infondate;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante a manlevare e tenere indenne la IGnora CP CP
, titolare dell'omonima impresa edile, per ogni somma che questa fosse in ipotesi tenuta a
[...]
corrispondere per effetto delle domande attrici;
3. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre al 4% c.p.a. e 22% IVA come per legge, con distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari.
Nell'interesse dell'intervenuto/chiamato in giudizio: voglia il Tribunale, ammessi e fatti espletare i mezzi istruttori dedotti e deducendi dalla
, voglia : a) in via principale, rigettare la domanda attrice per quanto infondata in punto CP_2
di an debeatur e/o eccessiva in punto di quantum debeatur rispetto alle risultanze di causa;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venisse in tutto o in parte accolta, dichiarare non tenuta la a garantire la convenuta dalle Controparte_2 CP
pagina 4 di 11 conseguenze pregiudizievoli dei fatti di causa sulla base della polizza assicurativa in corso tra i predetti soggetti alla data in cui tali fatti si sono verificati, in virtù dell'intervenuta prescrizione ex art.
2952 del codice civile del relativo obbligo di garanzia per le ragioni esposte nel capo 2/a dell'espositiva della comparsa di costituzione della Controparte_2
c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte sia la domanda attrice che quella di malleva della convenuta verso la dichiarare quest'ultima tenuta Controparte_2 verso la esclusivamente oltre lo scoperto assoluto di € 10.000 a sinistro e altresì nei limiti CP
di cui alle clausole del contratto assicurativo in corso tra i due predetti soggetti alla data dei fatti di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente i IGnori e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la IGnora nella sua qualità di titolare CP dell'omonima ditta individuale, al fine di ottenere l'accertamento dei vizi dell'immobile sito in
Dolianova, via Giudicessa Benedetta n. 2/C. distinto in Catasto al Foglio 25, mappale 2767, sub. 4, piano T, con annesso box auto censito al sub. 11, risultanti dalla relazione di c.t.u. depositata nel procedimento r.g. n. 2565/2014, la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile, il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di accertamento tecnico preventivo, l'accertamento del mancato deposito presso il Genio civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato e la condanna della convenuta alla regolarizzazione in sanatoria con relativo collaudo finale o al risarcimento delle spese sostenute dagli attori per la sanatoria.
Gli attori hanno esposto di avere acquistato dalla IGnora titolare di un'impresa edile, CP
l'immobile di cui sopra, con atto a rogito Notaio in data 21.10.2011, rep. 117559; nel Persona_1
mese di novembre del 2011 gli attori si erano trasferiti nel predetto immobile e, in occasione delle prime precipitazioni, avevano constatato la presenza di fenomeni condensativi, consistenti in aloni e chiazze di umidità, localizzati nella camera matrimoniale, nella zona giorno, nella camera singola, nell'angolo cottura e nel bagno, in corrispondenza del lato interno delle pareti che si affacciano verso l'esterno nonché della pavimentazione interna in corrispondenza del sottostante locale aperto interrato adibito a garage;
avevano immediatamente denunciato tale situazione alla la quale aveva CP ipotizzato che tali fenomeni fossero causati dalla insufficiente aerazione dell'appartamento; i coniugi avevano pertanto provveduto a tamponare le zone di umidità e ad arieggiare Persona_2 frequentemente l'appartamento; ciò nonostante i fenomeni condensativi si erano ripetuti periodicamente, accompagnati dalle prime formazioni di muffa, ed erano peggiorati col tempo nonostante i periodici interventi di ripulitura delle pareti con specifici prodotti anti muffa;
con ricorso pagina 5 di 11 depositato in data 24.3.2014, iscritto al n. r.g. 2565/2014, gli attori avevano introdotto nei confronti della un procedimento di accertamento tecnico preventivo;
in quella sede il c.t.u., nella persona CP dell'Ing. aveva riscontrato la presenza di vizi costruttivi e difformità dell'immobile Persona_3
come descritti nella relazione peritale;
la c.t.u. aveva individuato le opere necessarie per eliminare il fenomeno della condensa, e segnatamente la realizzazione di un “cappotto esterno” composto da uno strato di materiale isolante e intonaco da apporre alle parti opache dell'involucro esterno dell'edificio, e aveva quantificato i costi necessari per la realizzazione di tale “cappotto” e per il ripristino dell'abitazione degli attori;
la c.t.u. aveva anche accertato il distacco del battiscopa dal pavimento in alcune pareti dell'appartamento, difformità già denunciata dagli attori alla senza che questa si CP
attivasse per il ripristino;
la c.t.u. aveva quantificato anche i costi per tale intervento;
dall'elaborato peritale è emerso anche che il pianto interrato adibito a garage è realizzato in cemento armato e non in muratura portante, come esposto nella Dichiarazione di agibilità, e che, in relazione a questa parte del fabbricato, non sono stati depositati presso il Genio civile i relativi calcoli e non è stato effettuato il collaudo;
è stata quindi accertata la necessità di provvedere alla regolarizzazione e la c.t.u. ha anche quantificato i relativi esborsi;
infine, la c.t.u. ha accertato la presenza di una lesione di circa 20/22 cm nel bordo esterno del piatto doccia sito nel servizio igienico dell'abitazione degli attori, attribuibile a un vizio costruttivo, e ha quantificato i costi per il ripristino;
gli attori hanno dovuto sostenere le spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il Comune di Dolianova, con certificato in data
14.11.2014, aveva dichiarato l'inagibilità dell'appartamento di proprietà degli attori a causa del suo stato di insalubrità.
La convenuta si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La convenuta ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. e la relativa prescrizione, contestando l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., ha contestato le risultanze della c.t.u., ha contestato nel quantum la domanda degli attori e, infine, ha contestato la duplicazione di domande, per avere gli attori proposto allo stesso tempo l'azione di riduzione del prezzo e l'azione per l'eliminazione dei vizi.
La convenuta ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazioni, al fine di essere tenuta indenne da una eventuale condanna al risarcimento dei danni.
Il Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in giudizio, e la Controparte_2
regolarmente citata, si è costituita nel processo, eccependo la prescrizione dell'obbligo di garanzia;
nel merito, la ha contestato la domanda degli attori, chiedendone il rigetto, e ha eccepito CP_2
l'inutilizzabilità nei suoi confronti della relazione depositata nel procedimento di a.t.p. a cui hanno partecipato solo gli attori e la convenuta.
pagina 6 di 11 La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVAZIONE
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità.
La IGnora è titolare dell'omonima impresa edile individuale, che ha realizzato l'immobile CP
acquistato dagli attori, come risulta da quanto affermato a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta e dal documento 3.20 depositato dagli attori, da cui si evince che la concessione edilizia era stata rilasciata dal comune di Dolianova in favore dell'impresa CP
Gli attori, acquirenti dal venditore costruttore, sono legittimati ad agire in base all'art. 1669 c.c.
La Cassazione ha chiarito che i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass. civ., Sez. II, ord. 4 ottobre 2018, n. 24230).
Attraverso la relazione depositata dalla c.t.u. Ing. nel procedimento di a.t.p. r.g. n. Persona_3
2565/2014, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che i vizi e difetti presenti nell'appartamento acquistato dagli attori non si riducono a un mero problema estetico ma rendono l'immobile insalubre e quindi inidoneo all'uso abitativo a cui è destinato, tant'è che il Comune di Dolianova lo ha dichiarato inagibile (doc.
3.29 attori).
I vizi relativi ai fenomeni condensativi rientrano pertanto nella previsione dell'art. 1669 c.c. e non dell'art. 1667 c.c.
Non sono quindi applicabili i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c.
Rientrano invece nella previsione dell'art. 1667 c.c. il distacco del battiscopa e la lesione del piatto doccia. In particolare il c.t.u. ha escluso che il distacco del battiscopa sia stato causato da un cedimento strutturale con assestamento e ha anche confutato in modo puntuale le osservazioni formulate in proposito dal c.t.u. di parte attrice.
Gli attori non hanno dimostrato di avere tempestivamente denunciato tali vizi e sono pertanto decaduti dalla relativa azione.
La domanda di accertamento dei restanti vizi, rientranti per i motivi esposti nella previsione dell'art. 1669 c.c., è invece fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 7 di 11 Nella relazione della c.t.u. si legge che: “I fenomeni condensativi lamentati dalla parte ricorrente e riscontrati dal C.T.U., sostanzialmente consistono in aloni e chiazze di umidità, con conseguente formazione di muffe fungine, diffuse sulle diverse componenti edilizie interne all'immobile dei Sigg.
. Il rilievo fotografico effettuato (allegato 5) documenta chiaramente la gravità del CP_4 fenomeno, che ha portato i tecnici del Comune di Dolianova, a dichiarare l'inagibilità dell'unità abitativa immobiliare de qua, proprio per insalubrità degli ambienti ad essa interni, e la mancanza delle condizioni di igiene necessarie a tutelare la salute degli occupanti i locali stessi.” e a seguire “In particolare, all'interno dell'unità abitativa sono visibili macchie di umidità ed efflorescenze, localizzate prevalentemente sulle parti alte delle pareti e in prossimità del soffitto.” “Sulla superficie dei muri perimetrali in particolare, si è riscontrata la presenza di muffe causate e conseguenti a
“fenomeni condensativi” di imbibimento delle suddette componenti opache dell'involucro edilizi, dovuti ad un non corretto isolamento termico” (pag. 10 ctu). “Da una analisi visiva appare evidente che i fenomeni sopra descritti sono riscontrabili in corrispondenza del lato interno delle pareti perimetrali confinanti con l'esterno, ed in queste, maggiormente negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto;”
La c.t.u. ha indicato la normativa applicabile alle nuove costruzioni finalizzata proprio alla prevenzione dei fenomeni condensativi: “l'art.4 del DPR 59/09 (successivamente integrato dal D. Lgs. 28/11), riguardante l'efficienza energetica degli edifici, al comma 17 richiede che “sia verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile secondo la normativa vigente” (cioè secondo la Norma UNI EN ISO 13788, anche se non espressamente citata). È inoltre specificato che, “qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, per i calcoli necessari si assumono i valori UR 65% e T 20°C”.
Nel caso in esame “La muratura perimetrale esterna dell'immobile, realizzata con blocchi laterizi tipo
Poroton da 25 cm di spessore, semplicemente intonacati su entrambe le superfici (interna ed esterna), senza l'utilizzo di un materiale coibente, non supera la verifica termoigrometrica prevista dalla norma per scongiurare la formazione di condensa superficiale”. “Tale verifica negativa si riscontra anche nella scheda allegata alla certificazione energetica presentata dall'Ing. in sede di Dichiarazione Per_4 di Agibilità del fabbricato, ed acquisita mediante accesso agli atti presso l'ufficio Tecnico del Comune di Dolianova (vedasi la scheda della muratura denominata MR1 pag. 1 (doc.4 fascicolo di parte ricorrente ATP, ndr), allegata alla relazione energetica dell'agibilità, nella quale si riporta il valore della verifica igrometrica superficiale che risulta NON VERIFICATA)”.
Le considerazioni della c.t.u. si basano sul riscontro documentale costituito dalla scheda della muratura denominata MR1, dalla quale si evince che la muratura perimetrale esterna dell'immobile non supera la pagina 8 di 11 verifica termoigrometrica normativamente prevista proprio per scongiurare la formazione di condensa superficiale.
Non risulta che questi accertamenti siano stati svolti nel procedimento r.g. 4741/2013 in cui il c.t.u. si è limitato a un esame delle superfici interessate dalla condensa, senza svolgere alcun tipo di indagine sui materiali utilizzati.
Il rimedio per eliminare il fenomeno condensativo è stato individuato dalla c.t.u. nella realizzazione di un “cappotto” esterno sulle parti opache dell'involucro dell'edificio e sull'intradosso del solaio che separa l'autorimessa dal calpestio del piano terra con materiale isolante al fine di ridurre la trasmittanza totale delle pareti, dei solai e della copertura.
La c.t.u, in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte resistente, ha evidenziato la necessità di intervenire su tutto il fabbricato condominiale con la realizzazione di un “cappotto”, in quanto un intervento limitato all'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti non sarebbe idoneo a tagliare e interrompere i ponti termici a livello della muratura e dei solai, nella separazione del sub 4 con gli altri sub sovrastanti o adiacenti ad esso.
La c.t.u. ha quantificato in € 42.000,00 il costo dei materiali e della manodopera per la realizzazione del cappotto termico e in € 3.600,00 il costo per il ripristino delle pareti e dei solai ammalorati nell'unità immobiliare di proprietà degli attori.
La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore degli attori di € 45.600,00 oltre i.v.a. di legge e oltre interessi legali dalla data della domanda di ATP al soddisfo.
Attraverso la relazione di c.t.u. è stato accertato il mancato deposito da parte della convenuta presso il
Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale.
La IG.ra nella sua qualità di titolare della omonima impresa edile, deve pertanto essere CP
condannata alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensiona-mento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore e relativo collaudo finale.
La convenuta ha chiamato in causa in manleva la Compagnia di Assicurazione, la quale ha eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c.
L'eccezione è fondata.
La prima lettera di diffida dei IGnori e nei confronti della IGnora è del 21 Pt_1 Pt_2 CP
febbraio 2012.
pagina 9 di 11 Con la comunicazione del 10 maggio 2013 la compagnia di assicurazioni aveva rigettato l'istanza di cui al sinistro perché riteneva che il danno fosse compreso nello scoperto di polizza.
Dal tenore letterale della comunicazione della si evince chiaramente che la compagnia di CP_2
assicurazioni aveva risposto a una richiesta di risarcimento e quindi a una comunicazione idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Dalla interruzione inizia a decorrere un nuovo termine.
Nel caso in esame, nonostante fossero proseguite le interlocuzioni con i danneggiati (con ulteriori diffide e con l'introduzione del procedimento per a.t.p.) la non aveva più comunicato alcunché CP
all'assicurazione fino alla data di notifica dell'atto di chiamata in causa, avvenuta il 6 giugno 2016, quindi oltre la scadenza del termine biennale di prescrizione.
Deve dunque dichiararsi che la non è tenuta a garantire la convenuta Controparte_2 CP
dalle conseguenze pregiudizievoli dei fatti di causa sulla base della polizza assicurativa in corso tra i predetti soggetti alla data in cui tali fatti si sono verificati, in virtù dell'intervenuta prescrizione ex art. 2952 del codice civile del relativo obbligo di garanzia.
In considerazione della soccombenza, la IGnora deve essere condannata alla rifusione in CP
favore dei Signori e e della delle spese Parte_1 Parte_3 Controparte_2
di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, scaglione fino a
€ 52.000, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria.
La convenuta deve anche essere condannata alla rifusione in favore degli attori delle spese del procedimento di a.t.p., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accerta la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14;
2. per l'effetto condanna la IG.ra nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.45.600,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo;
3. accerta il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
4. condanna la IG.ra nella sua qualità di titolare della omonima impresa edile, alla CP
pagina 10 di 11 regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore e relativo collaudo finale;
5. dichiara che la non è tenuta a garantire la convenuta dalle Controparte_2 CP
conseguenze pregiudizievoli dei fatti di causa sulla base della polizza assicurativa in corso tra i predetti soggetti alla data in cui tali fatti si sono verificati, in virtù dell'intervenuta prescrizione ex art. 2952 del codice civile del relativo obbligo di garanzia;
6. condanna la IGnora alla rifusione in favore dei IGnori e CP Parte_1 Pt_2 delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per compenso professionale e € 556,63 per esborsi,
[...]
oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
7. condanna la IGnora alla rifusione in favore della CP Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a.;
8. condanna la IGnora alla rifusione in favore dei IGnori e CP Parte_1 Pt_2 delle spese del procedimento di a.t.p. che liquida in € 2.910,00 per compenso professionale e €
[...]
2.025,17 per esborsi (di cui € 1.705,65 per competenze CTU, €225,00 di C.U., € 8,00 di marca da bollo, € 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed € 12,12 di spese di notifica) oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Cagliari, 09/12/2024
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da nata a [...] il [...], c.f. e , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Cagliari il 3.5.1975, c.f. , residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in C.F._2
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Alessio Corpino, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attori contro
(C.F. ), residente in [...]
33, titolare dell'omonima impresa edile, con sede in Dolianova (CA), via Giovanni XXIII° n. 22, (P.I.
), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di P.IVA_1 costituzione e risposta, dall'avv. Michele Ibba (C.F. ) e dall'avv. Antonio C.F._4
Castello (C.F. ), C.F._5
convenuto
e con la partecipazione di
in persona del procuratore speciale, c.f. e p.i. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Bologna ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Marco Tomba, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, chiamato in giudizio
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: voglia il Tribunale,
pagina 1 di 11 respinta ogni contraria istanza,
In via principale:
1) accertare la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14;
2) per l'effetto condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.46.500,00 oltre IVA, commisurata al costo degli interventi di ripristino come quantificati nella relazione peritale del CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
3) condannare, altresì, la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute da questi ultimi per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a complessivi €. 2.025,17(di cui €. 1.705,65 per competenze
CTU, €.225,00 di C.U., €. 8,00 di marca da bollo, €. 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed €. 12,12 di spese di notifica) come specificata in parte espositiva;
4) accertare il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
5) per l'effetto, condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP edile, alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore
e relativo collaudo finale ovvero condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori della spesa da questi ultimi sostenuta o comunque della spesa necessaria per la regolarizzazione “in sanatoria” delle procedure previste dalla Legge n. 1086/71.
In via subordinata:
6) accertare la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14;
7) per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 1669 c.c., la IG.ra , nella sua qualità di CP
titolare della omonima impresa edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.46.500,00 oltre IVA, commisurata al costo degli interventi di ripristino come quantificati nella relazione peritale
pagina 2 di 11 del CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
8) condannare, altresì, la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute da questi ultimi per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a complessivi €. 2.025,17 (di cui €. 1.705,65 per competenze
CTU, €.225,00 di C.U., €. 8,00 di marca da bollo, €. 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed €. 12,12 di spese di notifica), come specificata in parte espositiva;
9) accertare il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
10) per l'effetto, condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima CP impresa edile, alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n.
1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore e relativo collaudo finale ovvero condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori della spesa da questi ultimi sostenuta o comunque della spesa necessaria per la regolarizzazione “in sanatoria” delle procedure previste dalla
Legge n. 1086/71.
In via ulteriormente subordinata:
11) accertare la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14 e dichiarare la riduzione del prezzo di vendita dell'immobile commisurata al costo degli interventi di ripristino come quantificati nella relazione peritale del CTU;
12) per l'effetto condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.46.500,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
13) condannare, altresì, la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP
edile, alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute da questi ultimi per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari a complessivi €. 2.025,17 (di cui €. 1.705,65 per competenze
pagina 3 di 11 CTU, €.225,00 di C.U., €. 8,00 di marca da bollo, €. 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed €. 12,12 di spese di notifica), come specificata in parte espositiva;
14) accertare il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
15) per l'effetto, condannare la IG.ra , nella sua qualità di titolare della omonima CP impresa edile, alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del
Collaudatore e relativo collaudo finale ovvero condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori della spesa da questi ultimi sostenuta o comunque della spesa necessaria per la regolarizzazione
“in sanatoria” delle procedure previste dalla Legge n. 1086/71.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché di quelle relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo.>>
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
1. nel merito, in via principale, rigettare in toto le avverse domande poiché improponibili ed infondate;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante a manlevare e tenere indenne la IGnora CP CP
, titolare dell'omonima impresa edile, per ogni somma che questa fosse in ipotesi tenuta a
[...]
corrispondere per effetto delle domande attrici;
3. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre al 4% c.p.a. e 22% IVA come per legge, con distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari.
Nell'interesse dell'intervenuto/chiamato in giudizio: voglia il Tribunale, ammessi e fatti espletare i mezzi istruttori dedotti e deducendi dalla
, voglia : a) in via principale, rigettare la domanda attrice per quanto infondata in punto CP_2
di an debeatur e/o eccessiva in punto di quantum debeatur rispetto alle risultanze di causa;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice venisse in tutto o in parte accolta, dichiarare non tenuta la a garantire la convenuta dalle Controparte_2 CP
pagina 4 di 11 conseguenze pregiudizievoli dei fatti di causa sulla base della polizza assicurativa in corso tra i predetti soggetti alla data in cui tali fatti si sono verificati, in virtù dell'intervenuta prescrizione ex art.
2952 del codice civile del relativo obbligo di garanzia per le ragioni esposte nel capo 2/a dell'espositiva della comparsa di costituzione della Controparte_2
c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte sia la domanda attrice che quella di malleva della convenuta verso la dichiarare quest'ultima tenuta Controparte_2 verso la esclusivamente oltre lo scoperto assoluto di € 10.000 a sinistro e altresì nei limiti CP
di cui alle clausole del contratto assicurativo in corso tra i due predetti soggetti alla data dei fatti di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente i IGnori e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la IGnora nella sua qualità di titolare CP dell'omonima ditta individuale, al fine di ottenere l'accertamento dei vizi dell'immobile sito in
Dolianova, via Giudicessa Benedetta n. 2/C. distinto in Catasto al Foglio 25, mappale 2767, sub. 4, piano T, con annesso box auto censito al sub. 11, risultanti dalla relazione di c.t.u. depositata nel procedimento r.g. n. 2565/2014, la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile, il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di accertamento tecnico preventivo, l'accertamento del mancato deposito presso il Genio civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato e la condanna della convenuta alla regolarizzazione in sanatoria con relativo collaudo finale o al risarcimento delle spese sostenute dagli attori per la sanatoria.
Gli attori hanno esposto di avere acquistato dalla IGnora titolare di un'impresa edile, CP
l'immobile di cui sopra, con atto a rogito Notaio in data 21.10.2011, rep. 117559; nel Persona_1
mese di novembre del 2011 gli attori si erano trasferiti nel predetto immobile e, in occasione delle prime precipitazioni, avevano constatato la presenza di fenomeni condensativi, consistenti in aloni e chiazze di umidità, localizzati nella camera matrimoniale, nella zona giorno, nella camera singola, nell'angolo cottura e nel bagno, in corrispondenza del lato interno delle pareti che si affacciano verso l'esterno nonché della pavimentazione interna in corrispondenza del sottostante locale aperto interrato adibito a garage;
avevano immediatamente denunciato tale situazione alla la quale aveva CP ipotizzato che tali fenomeni fossero causati dalla insufficiente aerazione dell'appartamento; i coniugi avevano pertanto provveduto a tamponare le zone di umidità e ad arieggiare Persona_2 frequentemente l'appartamento; ciò nonostante i fenomeni condensativi si erano ripetuti periodicamente, accompagnati dalle prime formazioni di muffa, ed erano peggiorati col tempo nonostante i periodici interventi di ripulitura delle pareti con specifici prodotti anti muffa;
con ricorso pagina 5 di 11 depositato in data 24.3.2014, iscritto al n. r.g. 2565/2014, gli attori avevano introdotto nei confronti della un procedimento di accertamento tecnico preventivo;
in quella sede il c.t.u., nella persona CP dell'Ing. aveva riscontrato la presenza di vizi costruttivi e difformità dell'immobile Persona_3
come descritti nella relazione peritale;
la c.t.u. aveva individuato le opere necessarie per eliminare il fenomeno della condensa, e segnatamente la realizzazione di un “cappotto esterno” composto da uno strato di materiale isolante e intonaco da apporre alle parti opache dell'involucro esterno dell'edificio, e aveva quantificato i costi necessari per la realizzazione di tale “cappotto” e per il ripristino dell'abitazione degli attori;
la c.t.u. aveva anche accertato il distacco del battiscopa dal pavimento in alcune pareti dell'appartamento, difformità già denunciata dagli attori alla senza che questa si CP
attivasse per il ripristino;
la c.t.u. aveva quantificato anche i costi per tale intervento;
dall'elaborato peritale è emerso anche che il pianto interrato adibito a garage è realizzato in cemento armato e non in muratura portante, come esposto nella Dichiarazione di agibilità, e che, in relazione a questa parte del fabbricato, non sono stati depositati presso il Genio civile i relativi calcoli e non è stato effettuato il collaudo;
è stata quindi accertata la necessità di provvedere alla regolarizzazione e la c.t.u. ha anche quantificato i relativi esborsi;
infine, la c.t.u. ha accertato la presenza di una lesione di circa 20/22 cm nel bordo esterno del piatto doccia sito nel servizio igienico dell'abitazione degli attori, attribuibile a un vizio costruttivo, e ha quantificato i costi per il ripristino;
gli attori hanno dovuto sostenere le spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
il Comune di Dolianova, con certificato in data
14.11.2014, aveva dichiarato l'inagibilità dell'appartamento di proprietà degli attori a causa del suo stato di insalubrità.
La convenuta si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La convenuta ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. e la relativa prescrizione, contestando l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., ha contestato le risultanze della c.t.u., ha contestato nel quantum la domanda degli attori e, infine, ha contestato la duplicazione di domande, per avere gli attori proposto allo stesso tempo l'azione di riduzione del prezzo e l'azione per l'eliminazione dei vizi.
La convenuta ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazioni, al fine di essere tenuta indenne da una eventuale condanna al risarcimento dei danni.
Il Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in giudizio, e la Controparte_2
regolarmente citata, si è costituita nel processo, eccependo la prescrizione dell'obbligo di garanzia;
nel merito, la ha contestato la domanda degli attori, chiedendone il rigetto, e ha eccepito CP_2
l'inutilizzabilità nei suoi confronti della relazione depositata nel procedimento di a.t.p. a cui hanno partecipato solo gli attori e la convenuta.
pagina 6 di 11 La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVAZIONE
La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità.
La IGnora è titolare dell'omonima impresa edile individuale, che ha realizzato l'immobile CP
acquistato dagli attori, come risulta da quanto affermato a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta e dal documento 3.20 depositato dagli attori, da cui si evince che la concessione edilizia era stata rilasciata dal comune di Dolianova in favore dell'impresa CP
Gli attori, acquirenti dal venditore costruttore, sono legittimati ad agire in base all'art. 1669 c.c.
La Cassazione ha chiarito che i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass. civ., Sez. II, ord. 4 ottobre 2018, n. 24230).
Attraverso la relazione depositata dalla c.t.u. Ing. nel procedimento di a.t.p. r.g. n. Persona_3
2565/2014, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che i vizi e difetti presenti nell'appartamento acquistato dagli attori non si riducono a un mero problema estetico ma rendono l'immobile insalubre e quindi inidoneo all'uso abitativo a cui è destinato, tant'è che il Comune di Dolianova lo ha dichiarato inagibile (doc.
3.29 attori).
I vizi relativi ai fenomeni condensativi rientrano pertanto nella previsione dell'art. 1669 c.c. e non dell'art. 1667 c.c.
Non sono quindi applicabili i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1667 c.c.
Rientrano invece nella previsione dell'art. 1667 c.c. il distacco del battiscopa e la lesione del piatto doccia. In particolare il c.t.u. ha escluso che il distacco del battiscopa sia stato causato da un cedimento strutturale con assestamento e ha anche confutato in modo puntuale le osservazioni formulate in proposito dal c.t.u. di parte attrice.
Gli attori non hanno dimostrato di avere tempestivamente denunciato tali vizi e sono pertanto decaduti dalla relativa azione.
La domanda di accertamento dei restanti vizi, rientranti per i motivi esposti nella previsione dell'art. 1669 c.c., è invece fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 7 di 11 Nella relazione della c.t.u. si legge che: “I fenomeni condensativi lamentati dalla parte ricorrente e riscontrati dal C.T.U., sostanzialmente consistono in aloni e chiazze di umidità, con conseguente formazione di muffe fungine, diffuse sulle diverse componenti edilizie interne all'immobile dei Sigg.
. Il rilievo fotografico effettuato (allegato 5) documenta chiaramente la gravità del CP_4 fenomeno, che ha portato i tecnici del Comune di Dolianova, a dichiarare l'inagibilità dell'unità abitativa immobiliare de qua, proprio per insalubrità degli ambienti ad essa interni, e la mancanza delle condizioni di igiene necessarie a tutelare la salute degli occupanti i locali stessi.” e a seguire “In particolare, all'interno dell'unità abitativa sono visibili macchie di umidità ed efflorescenze, localizzate prevalentemente sulle parti alte delle pareti e in prossimità del soffitto.” “Sulla superficie dei muri perimetrali in particolare, si è riscontrata la presenza di muffe causate e conseguenti a
“fenomeni condensativi” di imbibimento delle suddette componenti opache dell'involucro edilizi, dovuti ad un non corretto isolamento termico” (pag. 10 ctu). “Da una analisi visiva appare evidente che i fenomeni sopra descritti sono riscontrabili in corrispondenza del lato interno delle pareti perimetrali confinanti con l'esterno, ed in queste, maggiormente negli angoli vicino al pavimento, oppure in alto vicino al soffitto;”
La c.t.u. ha indicato la normativa applicabile alle nuove costruzioni finalizzata proprio alla prevenzione dei fenomeni condensativi: “l'art.4 del DPR 59/09 (successivamente integrato dal D. Lgs. 28/11), riguardante l'efficienza energetica degli edifici, al comma 17 richiede che “sia verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile secondo la normativa vigente” (cioè secondo la Norma UNI EN ISO 13788, anche se non espressamente citata). È inoltre specificato che, “qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, per i calcoli necessari si assumono i valori UR 65% e T 20°C”.
Nel caso in esame “La muratura perimetrale esterna dell'immobile, realizzata con blocchi laterizi tipo
Poroton da 25 cm di spessore, semplicemente intonacati su entrambe le superfici (interna ed esterna), senza l'utilizzo di un materiale coibente, non supera la verifica termoigrometrica prevista dalla norma per scongiurare la formazione di condensa superficiale”. “Tale verifica negativa si riscontra anche nella scheda allegata alla certificazione energetica presentata dall'Ing. in sede di Dichiarazione Per_4 di Agibilità del fabbricato, ed acquisita mediante accesso agli atti presso l'ufficio Tecnico del Comune di Dolianova (vedasi la scheda della muratura denominata MR1 pag. 1 (doc.4 fascicolo di parte ricorrente ATP, ndr), allegata alla relazione energetica dell'agibilità, nella quale si riporta il valore della verifica igrometrica superficiale che risulta NON VERIFICATA)”.
Le considerazioni della c.t.u. si basano sul riscontro documentale costituito dalla scheda della muratura denominata MR1, dalla quale si evince che la muratura perimetrale esterna dell'immobile non supera la pagina 8 di 11 verifica termoigrometrica normativamente prevista proprio per scongiurare la formazione di condensa superficiale.
Non risulta che questi accertamenti siano stati svolti nel procedimento r.g. 4741/2013 in cui il c.t.u. si è limitato a un esame delle superfici interessate dalla condensa, senza svolgere alcun tipo di indagine sui materiali utilizzati.
Il rimedio per eliminare il fenomeno condensativo è stato individuato dalla c.t.u. nella realizzazione di un “cappotto” esterno sulle parti opache dell'involucro dell'edificio e sull'intradosso del solaio che separa l'autorimessa dal calpestio del piano terra con materiale isolante al fine di ridurre la trasmittanza totale delle pareti, dei solai e della copertura.
La c.t.u, in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte resistente, ha evidenziato la necessità di intervenire su tutto il fabbricato condominiale con la realizzazione di un “cappotto”, in quanto un intervento limitato all'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti non sarebbe idoneo a tagliare e interrompere i ponti termici a livello della muratura e dei solai, nella separazione del sub 4 con gli altri sub sovrastanti o adiacenti ad esso.
La c.t.u. ha quantificato in € 42.000,00 il costo dei materiali e della manodopera per la realizzazione del cappotto termico e in € 3.600,00 il costo per il ripristino delle pareti e dei solai ammalorati nell'unità immobiliare di proprietà degli attori.
La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore degli attori di € 45.600,00 oltre i.v.a. di legge e oltre interessi legali dalla data della domanda di ATP al soddisfo.
Attraverso la relazione di c.t.u. è stato accertato il mancato deposito da parte della convenuta presso il
Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale.
La IG.ra nella sua qualità di titolare della omonima impresa edile, deve pertanto essere CP
condannata alla regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensiona-mento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore e relativo collaudo finale.
La convenuta ha chiamato in causa in manleva la Compagnia di Assicurazione, la quale ha eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c.
L'eccezione è fondata.
La prima lettera di diffida dei IGnori e nei confronti della IGnora è del 21 Pt_1 Pt_2 CP
febbraio 2012.
pagina 9 di 11 Con la comunicazione del 10 maggio 2013 la compagnia di assicurazioni aveva rigettato l'istanza di cui al sinistro perché riteneva che il danno fosse compreso nello scoperto di polizza.
Dal tenore letterale della comunicazione della si evince chiaramente che la compagnia di CP_2
assicurazioni aveva risposto a una richiesta di risarcimento e quindi a una comunicazione idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Dalla interruzione inizia a decorrere un nuovo termine.
Nel caso in esame, nonostante fossero proseguite le interlocuzioni con i danneggiati (con ulteriori diffide e con l'introduzione del procedimento per a.t.p.) la non aveva più comunicato alcunché CP
all'assicurazione fino alla data di notifica dell'atto di chiamata in causa, avvenuta il 6 giugno 2016, quindi oltre la scadenza del termine biennale di prescrizione.
Deve dunque dichiararsi che la non è tenuta a garantire la convenuta Controparte_2 CP
dalle conseguenze pregiudizievoli dei fatti di causa sulla base della polizza assicurativa in corso tra i predetti soggetti alla data in cui tali fatti si sono verificati, in virtù dell'intervenuta prescrizione ex art. 2952 del codice civile del relativo obbligo di garanzia.
In considerazione della soccombenza, la IGnora deve essere condannata alla rifusione in CP
favore dei Signori e e della delle spese Parte_1 Parte_3 Controparte_2
di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, scaglione fino a
€ 52.000, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria.
La convenuta deve anche essere condannata alla rifusione in favore degli attori delle spese del procedimento di a.t.p., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accerta la sussistenza nell'immobile per cui è causa dei vizi descritti nella relazione peritale del
CTU di cui alla procedura di accertamento tecnico preventivo distinta all'R.G. n. 2565/14;
2. per l'effetto condanna la IG.ra nella sua qualità di titolare della omonima impresa CP edile, al pagamento in favore degli attori della somma di €.45.600,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data della domanda di ATP fino all'effettivo saldo;
3. accerta il mancato deposito da parte della convenuta presso il Genio Civile, in violazione delle disposizioni della Legge n. 1086 del 5.11.1971, degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura dell'edificio in cui è ubicato l'immobile degli attori, nonché della certificazione di collaudo finale;
4. condanna la IG.ra nella sua qualità di titolare della omonima impresa edile, alla CP
pagina 10 di 11 regolarizzazione “in sanatoria”, sostenendo i relativi costi amministrativi, di tutte le procedure previste dalla Legge n. 1086/71, col deposito al Genio Civile degli elaborati esecutivi e del calcolo di dimensionamento delle parti in cemento armato della struttura, la nomina del Collaudatore e relativo collaudo finale;
5. dichiara che la non è tenuta a garantire la convenuta dalle Controparte_2 CP
conseguenze pregiudizievoli dei fatti di causa sulla base della polizza assicurativa in corso tra i predetti soggetti alla data in cui tali fatti si sono verificati, in virtù dell'intervenuta prescrizione ex art. 2952 del codice civile del relativo obbligo di garanzia;
6. condanna la IGnora alla rifusione in favore dei IGnori e CP Parte_1 Pt_2 delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per compenso professionale e € 556,63 per esborsi,
[...]
oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge;
7. condanna la IGnora alla rifusione in favore della CP Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a.;
8. condanna la IGnora alla rifusione in favore dei IGnori e CP Parte_1 Pt_2 delle spese del procedimento di a.t.p. che liquida in € 2.910,00 per compenso professionale e €
[...]
2.025,17 per esborsi (di cui € 1.705,65 per competenze CTU, €225,00 di C.U., € 8,00 di marca da bollo, € 74,40 di diritti per le copie conformi del ricorso ed € 12,12 di spese di notifica) oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Cagliari, 09/12/2024
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 11 di 11