Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 620/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 620/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
8.1966, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Benevento, alla via studio dell'avv. Angelo Facchiano, dal quale sono rappresenti e difesi in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre un lla data di com e dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, (pronunciata con sentenza non definitiva n. 3874/2015), terminato con sentenza n. 144/2019, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la casa coniugale, sita in Eboli (Sa) alla via Papaleone, 575, di proprietà del sig.
, continuerà a restare nell'esclusiva disponibilità del medesimo e dei Controparte_1
- il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di Controparte_1 Parte_1 manteni re nella misura di euro 550, annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14 ottobre 1990 nel Comune di Cimitile (NA) tra , nata a [...] Parte_1 il 25.08.1966, C.F.: e , nato ad [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 il 25.03.1967, C.F.: trascritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di Cim i di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cimitile (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Anno 1990, Atto n. 47, Parte II, Serie A); C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 Il Giudice rel. dott.ssa Valentina Chiosi
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi