Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
L' intento di prevenire liti giudiziarie può configurare la causa del negozio mediante il quale una parte assume verso un' altra un' obbligazione personale di facere, indipendentemente dalla preesistenza di un diritto di quest' ultima che la giustifichi, e pertanto tale preesistenza non è necessaria per la validità del negozio sotto il profilo della causa (nella specie una parte si era obbligata al ripristino, a richiesta della controparte, del serbatoio installato nel cortile comune, affermando che ciò non voleva costituire menomazione della preesistente servitù attiva ad utilizzarlo, e la sentenza impugnata, non cassata, aveva accolto la domanda ravvisando la funzione economico - sociale del negozio nell' evitare una lite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL LI, CC IE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato PROSPERO PIZZOLLA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
HT RL, NK ELLE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. SEVERANO 35, presso lo studio dell'avvocato G. CIANFONI, difesi dagli avvocati CORRADO KROGH, RICCARDO SGOBBO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 905/96 della Corte d'appello di NAPOLI, depositata il 9/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO IG ed LA NK, con atto del 19 maggio 1986, citarono dinanzi al Tribunale di Napoli LI LI e IE EC:
premesso di essere proprietari degli appartamenti nn.5 e 6 nel fabbricato condominiale al n.26 della via Posillipo del capoluogo campano, e di essere, altresì, titolari della proprietà di un serbatoio metallico già installato in un cortiletto a quota 14,10, asserito, parte integrante quota comune dell'edificio suddetto, deducendo che le convenute, alla loro volta, proprietarie nello stabile considerato degli appartamenti nn.4, 4/bis, 7 e 7/bis, con lettera del 20 aprile 1983, avevano chiesto ad essi istanti di consentire la temporanea rimozione del serbatoio in argomento, per un verso, dichiarando che ciò non avrebbe menomato in nessun modo la situazione della loro preesistente servitù correlata all'eventuale "riutilizzo" del serbatoio stesso, e, per un altro, impegnandosi formalmente a rimettere questo in opera non appena ne fossero state sollecitate, denunciarono aver la LI e la EC omesso di ottemperare ad una loro istanza di far luogo al ripristino in questione, e domandarono, fra l'altro, la condanna delle medesime all'adempimento dell'obbligo assunto in tal senso. Il tribunale, con sentenza del 29 settembre 1990, resa nel contraddittorio e nella resistenza di LI LI e di IE EC, accolse la cennata domanda e condannò le convenute, in solido, al ripristino del discusso serbatoio.
Sul gravame di IE EC e di LI LI, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 9 aprile 1996, data anche questa nel contraddittorio delle parti, disattesa l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice.
La corte distrettuale, in buona sostanza, motivò la decisione rilevando che la scrittura in data 20 aprile 1983, di cui alla citazione istitutiva del giudizio, recava consacrazione di una dichiarazione negoziale di assunzione da parte delle appellanti di un impegno, di natura obbligatoria, in ordine al ripristino del contestato serbatoio, e che, nelle ravvisate validità e idoneità a produrre effetti dell'atto cennato, le appellanti medesime dovevano essere senz'altro condannate all'adempimento dell'obbligo con esso assunto;
puntualizzando, quindi, aver avuto valenza di motivazione ad abundantiam, destituita di qualsiasi portata decisoria le considerazioni sviluppate nella motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla, del resto soltanto ipotizzata e nella realtà esclusa, attitudine della ripetuta scrittura del 20 aprile 1983 ad integrare atto ricognitivo unilaterale di un diritto reale di servitù (da avere per, comunque, inefficace), nonché alla ravvisata condominialità del più volte ricordato cortiletto del fabbricato in controversia.
LI LI ed IE EC ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, notificata il 2 luglio 1996.
LO KN ed LA NK resistono al ricorso, ad essi notificato il 16 ottobre 1996, con controricorso del 22 novembre 1996. Le ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - LO IG ed LA NK hanno revocato in discussione il negozio risultante dalla dianzi ricordata scrittura in data 20 aprile 1983, recante, come detto, impegno di LI LI e di IE EC a rimettere in opera, nel più sopra descritto cortiletto pertinente al fabbricato in controversia, il serbatoio metallico di cui in narrativa non appena fossero state a ciò sollecitate da essi deducenti, e, lamentando essere le sunnominate LI e EC venute meno all'osservanza dell'obbligo nei termini illustrati assunto, omettendo di accedere alla loro richiesta di ripristinare la collocazione del ripetuto serbatoio, hanno proposto una domanda intesa ad ottenere condanna delle controparti all'esecuzione dell'inadempiuto facere. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata, sul ritenuto presupposto dell'autonomia dell'impegno di ripristino del serbatoio in questione documentato dalla scrittura di cui trattasi rispetto a una dichiarazione, pure in tale scrittura contenuta, con la quale le odierne ricorrenti avevano significato al IG ed alla NK, destinatari dell'atto, che la temporanea rimozione del ridetto serbatoio da loro "cortesemente" consentita non avrebbe menomato in alcun modo "la situazione delle preesistente servitù....collegata all'eventuale riutilizzo del serbatoio (medesimo) ed al libero accesso allo stesso" di cui essi erano titolari, e, quindi, della mancanza di ogni valenza decisoria delle considerazioni sviluppate nella motivazione dell'altrove ricordata decisione del Tribunale di Napoli in data 29 settembre 1990, conclusiva del primo stadio del processo, in ordine alla riducibilità di tale dichiarazione nel paradigma degli atti ricognitivi unilaterali di diritti reali ed alla, esclusa, astratta idoneità di siffatta categoria di atti a produrre effetti, ha accolto la pretesa, ravvisando incontestabile il diritto del IG e della NK di ottenere la rimessione in opera del serbatoio loro negozialmente promessa e incondizionatamente garantita. LI LI e IE EC, con il primo mezzo di ricorso, denunciano che, negli illustrati termini statuendo, la corte distrettuale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. (e da) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (rilevanti ex) art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.": in definitiva, prospettano avere la corte anzidetta erroneamente ed ingiustificatamente escluso la riscontrabilità nella sentenza di primo grado di una declaratoria, asserita, dalle controparti non censurata e, perciò, divenuta definitiva ed irretrattabile, di accertamento dell'inesistenza di una servitù attiva dei contraddittori con riferimento al serbatoio contestato, in tal guisa, disattendendo l'eccezione di giudicato sollevata al riguardo da esse ricorrenti.
Il motivo non è fondato.
In proposito, giova porre in risalto che nel presente giudizio ne' il KN, ne' la NK hanno introdotto una vindicatio servitutis ex art. 1079 cod.civ., ne' la LI e la EC hanno proposto un'azione negatoria ex art. 949 cod.civ.; che, al contrario, come concordamente ritenuto dai giudici di primo e di secondo grado, il GT e la NK hanno spiegato una domanda ex contractu, volta ad ottenere il soddisfacimento di ragioni di natura personale aventi il titolo nel negozio consacrato nella più volte ricordata scrittura del 20 aprile 1983, e che la EC e la LI tale pretesa hanno contrastato deducendo la invalidità, per una assunta mancanza di causa da correlarsi all'accampata inesistenza di diritti reali delle controparti nel quadro della situazione in controversia, del ridetto negozio ex adverso indicato come fonte delle azionate ragioni.
Nel contesto illustrato, il Tribunale di Napoli, con la sua già citata sentenza in data 29 settembre 1990, ha dichiarato essere fondata la domanda coltivata dal KN e dalla NK "in quanto nell'atto introduttivo gli attori hanno espressamente richiamato anche l'impegno delle convenute,....., a ripristinare in qualsiasi momento, e ad insindacabile richiesta degli attori il serbatoio metallico;
trattasi di una dichiarazione negoziale dalla quale è sorta una specifica obbligazione di carattere personale...(della quale) gli attori hanno chiesto l'adempimento; ne' può essere condivisa l'eccezione di parte convenuta secondo cui tale obbligazione, assunta in via primaria e indipendentemente dal riconoscimento di alcuna servitù, sarebbe nulla per mancanza di causa, (posto che) la suddetta dichiarazione negoziale delle convenute trova la sua funzione economico-sociale nel ripristino della situazione dei luoghi mutata con il consenso degli attuali attori, al venir meno del consenso medesimo": alla pronuncia considerata il Tribunale è pervenuto dopo aver evidenziato doversi escludere, già in astratto, l'attitudine, dalla LI e dalla EC contestata in via di eccezione, della dichiarazione contenuta nel negozio in discussione a costituire prova - da correlarsi a riconoscimento unilaterale - dell'esistenza di una qualche servitù attiva del IG e della NK nel quadro della situazione controversa.
Ciò posto, tenuto conto del dato, pacifico, che l'autorità del giudicato, à sensi dell'art. 2909 cod.civ., resta oggettivamente circoscritta, in relazione alla funzione della pronuncia giudiziale diretta a dirimere la lite, dai limiti delle domande reciprocamente proposte dalle parti, e non si estende, pertanto, alle affermazioni che eccedono la necessità logico-giuridica della decisione (cfr., in merito, Cass. Sez. lav., sent. n.4686 del 27.V.1997, id. Sez. III civ., sent. n.9775 dell'8.X.1997), di guisa che la preclusione correlata al giudicato può inerire soltanto a statuizione che abbia attribuito, o negato, "il bene della vita" conteso, e non anche ad una pronuncia che, pur risolvendo questioni giuridiche, in qualche misura strumentali rispetto al'attribuzione di detto bene, non contenga uno specifico dictum al riguardo di questa, è da dire che va senz'altro escluso che dalle considerazioni sviluppate nella motivazione della sentenza di primo grado circa la non riscontrabilità nella contestata scrittura del 20 aprile 1983 di dichiarazioni suscettibili di dimostrare l'esistenza di diritti reali degli attuali controricorrenti, siccome non direttamente funzionali alla decisione risultante dalla sentenza medesima, incentrata sull'attribuzione al IG ed alla NK di un diritto di natura personale, possa essere ricavata la sussistenza di una statuizione suscettibile di passare in cosa giudicata. La pronuncia resa dal giudice dell'appello sul tema, pertanto, deve essere ravvisata corretta e idonea a resistere alle censure mossele con il delibato motivo di ricorso.
2) - La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda, di natura, come detto, personale, nei termini di cui sub 1) azionata da LO KN e da LA NK nella ritenuta attitudine del negozio consacrato nella ripetuta scrittura in data 20 aprile 1983 ad integrare valido titolo dell'obbligazione dai sunnominati controricorrenti revocata in discussione e della riscontrata infondatezza dell'assunto con il quale LI LI ed IE EC, per contrastare l'avversa pretesa, avevano dedotto rivelarsi il negozio cennato nullo in quanto privo di causa:
ha motivato la resa pronuncia rilevando essere l'assunto in discorso destituito di fondamento perché "la funzione economico-sociale del negozio in parola è da ravvisarsi nel ripristino della situazione dei luoghi mutata con il consenso degli attuali appellati - il KN e la NK - al venir meno del consenso medesimo", nonché nell'"esigenza di porre in essere l'atto negoziale in modo da superare eventuali opposizioni alla rimozione (del serbatoio contestato), foriere di possibili liti giudiziarie e attraverso l'impegno formale al ripristino della situazione pregressa, obbligazione quest'ultima, rientrante anch'essa nello schema causale del negozio....".
LI LI ed IE EC, con il secondo mezzo di ricorso, accampano essere riscontrabili nella pronuncia così resa dalla corte partenopea "violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1325, 1988 e 2790 C.C. (ed) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (rilevanti) a mente dell'art. 360 n.3 e 5 c.p.c.": più specificamente, sulla premessa che "il consenso.....richiesto per rimuovere il serbatoio e l'obbligo assunto di ripristinarlo avevano presupposto l'esistenza di un diritto che nella realtà non aveva poi trovato conferma", e che "la servitù richiamata nella seconda proposizione della dichiarazione.....del 20 aprile 1983 costituiva la base negoziale oggettiva...della dichiarazione stessa", sostengono che, "accertatosi che detta situazione difettava fin dal momento dell'assunzione dell'obbligo..., la dichiarazione negoziale era nulla, risolvendosi tale difetto in una mancanza di causa", dovendo essere ritenuta priva di valenza l'asserzione del giudice del merito secondo cui "nello schema causale dello specifico negozio rientrava l'esigenza di porre in essere l'atto negoziale per il fine di superare eventuali opposizioni alla rimozione del serbatoio proprio attraverso l'impegno formale del suo ripristino", in quanto "la obbligazione" assunta da esse ricorrenti "al contrario, scaturiva proprio dall'avere presupposto l'esistenza di una servitù...rivelatasi invece non sussistente".
La censura è, sotto ogni profilo, immeritevole di ingresso. A) - L'intento e la funzione di evitare l'insorgere di liti ben possono costituire, per il vigente ordinamento giuscivilistico, la causa di un negozio giuridico (art. 1965 cod.civ.). La declaratoria del giudice del merito secondo la quale nel negozio considerato sarebbe ravvisabile il requisito della causa per essere risultato il negozio stesso rivolto a rimuovere una prospettiva "foriera di possibili liti giudiziarie" si rivela, perciò, corretta ed ortodossa.
B) - L'assunto delle ricorrenti che il negozio considerato, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, sarebbe stato posto in essere sul presupposto della sussistenza di un diritto di servitù spettante ai controricorrenti e per assicurare l'indubitabilità di tale diritto si risolve nella prospettazione della tesi che a detto negozio avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere attribuite portata e valenza diverse da quelle ravvisate dal giudice del merito, e, perciò, nella deduzione di questio facti, da avere, in quanto tale, per inammissibilmente sollevata in sede di legittimità.
3) - La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha sanzionato l'accoglimento della pretesa nei termini illustrati nei paragrafi precedenti coltivata da LO KNh e da LA NK evidenziando essere irrilevanti le deduzioni articolate da LI LI e da IE EC per contestare l'affermazione della condominialità del cortiletto nel quale era stato installato e avrebbe dovuto essere rimesso in opera il discusso serbatoio contenuta nell'altrove ripetutamente ricordata sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli in data 29 settembre 1990, per risultare raccordato, anche nell'ottica del primo giudice, il riconoscimento della fondatezza della pretesa cennata al conseguito accertamento del fatto che "l'assunzione del menzionato obbligo di carattere personale da parte delle convenute prescinde anche dalla natura del cortile".
IE EC e LI LI, con il terzo, ed ultimo, motivo di ricorso, adducono che, in tal guisa statuendo, la corte napoletana avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2907, 2908, 2909 C.C., art. 100, 112 e 324 c.p.c. (e da) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (rilevanti ex) art. 360 n.3 e 5 c.p.c.": in buona sostanza, accampano che, non potendosi "disconoscere che una pronuncia sulla natura del cortiletto da parte del Tribunale vi fosse stata e che tale pronuncia di accertamento era pur sempre collegata ad un diritto di ripristino del serbatoio anche se scaturente in via primaria da un'obbligazione di carattere personale", non poteva escludersi in tale riconoscimento un accertamento sulla natura condominiale del cortile e quindi l'interesse delle appellanti - che....contestavano tale natura - al conseguimento di una diversa pronuncia, sempreché non fosse da considerare nulla per violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.". La censura è inconsistente.
Ed invero, premesso che oggetto del ricorso qui delibato è unicamente la sentenza di secondo grado, che ha assorbito la, confermata pronuncia resa nella causa dal primo giudice, e che sono, perciò, inammissibili tutte le critiche rivolte in questa sede a tale pronuncia, deve considerarsi che, nella dalla corte distrettuale ritenuta irrilevanza ai fini della decisione della vertenza di ogni osservazione in ordine alla condominialità, o non, del cortiletto di cui è causa contenuta nella pronuncia di primo grado, difetta ogni attuale interesse delle ricorrenti a sollevare contestazioni al riguardo, mancando sul tema ogni statuizione da cui possa ad esse derivare un qualche pregiudizio.
4) - Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata inaccoglibilità dei motivi che lo supportano, va rigettato.
5) - Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo vengono solidamente poste a carico delle ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, nelle spese processuali, che liquida in £.322.600, oltre £.
2.000.000 di onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 19/3/1999.