Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2526
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L' intento di prevenire liti giudiziarie può configurare la causa del negozio mediante il quale una parte assume verso un' altra un' obbligazione personale di facere, indipendentemente dalla preesistenza di un diritto di quest' ultima che la giustifichi, e pertanto tale preesistenza non è necessaria per la validità del negozio sotto il profilo della causa (nella specie una parte si era obbligata al ripristino, a richiesta della controparte, del serbatoio installato nel cortile comune, affermando che ciò non voleva costituire menomazione della preesistente servitù attiva ad utilizzarlo, e la sentenza impugnata, non cassata, aveva accolto la domanda ravvisando la funzione economico - sociale del negozio nell' evitare una lite).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2526
    Data del deposito : 19 marzo 1999

    Testo completo