Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2934/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 24/12/2024, da:
(C.F.: ) nata a [...] in data [...] e ivi CP_1 C.F._1
residente a[...];
e
(C.F.: ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelica Chiurillo (C.F. ) e C.F._3
Christian Ferretti (C.F.: ) presso lo studio dei quali sono elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliati in Omegna, via Lungolago Gramsci, 15, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
unitamente a tutti gli arredi ed essa continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori e Per_1
; Per_2
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza principale presso la madre in Verbania (VB), via per Antoliva, 14. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- i figli trascorreranno il tempo con il padre secondo i loro impegni scolastici e gli impegni lavorativi di quest'ultimo, tendenzialmente due giorni consecutivi che potranno essere stabiliti di volta in volta, sia infrasettimanali che nel weekend, oltre ad un giorno a scelta senza pernotto;
- le vacanze di Natale saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, così come le festività di Capodanno e Pasqua;
- il padre, in considerazione dei tempi di affidamento, corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio) annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese, contribuirà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie e precisamente: spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche e spese sportive se previamente concordate ed i ogni caso secondo i criteri del protocollo del Tribunale di
Verbania; l'assegno unico per i figli minori sarà percepito nella quota del 100% dalla signora
; CP_1
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed a non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 24/12/2024 , Parte_1 Pt_1
e , premesso di avere contratto matrimonio in Negrar (VR) il 19.06.2010 hanno Parte_2 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) è rispondente al loro superiore Per_1 Per_2
interesse.
Si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed a non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra , Parte_1
e , uniti in matrimonio in Negrar (VR) il 19.06.2010: Pt_1 CP_1
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- assegna la casa coniugale sita in Verbania a con tutti gli arredi;
CP_1
- dà facoltà al padre di vedere e tenere i figli con sé, secondo i loro impegni scolastici e gli impegni lavorativi di quest'ultimo, tendenzialmente due giorni consecutivi che potranno essere stabiliti di volta in volta, sia infrasettimanali che nel weekend, oltre ad un giorno a scelta senza pernotto;
le vacanze di Natale saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, così come le festività di Capodanno e Pasqua;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio) annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie e precisamente: spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche e spese sportive se previamente concordate ed in ogni caso secondo i criteri del protocollo del Tribunale di Verbania;
- dispone che l'assegno unico per i figli minori sarà percepito nella quota del 100% dalla signora CP_1
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO