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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14912/2024 (cui sono riunite quelle nn. 14913/2024, 23782/2024)
Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Cutrignelli. ricorrenti
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 resistente contumace
Oggetto: diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorsi depositati in data 18.07.2024 le epigrafate ricorrenti, in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato hanno esposto di avere sottoscritto, per le annualità indicate in ricorso, contratti di supplenza a tempo determinato senza avere beneficiato della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta Elettronica del docente) e, sulla scorta di articolate considerazioni giuridiche, hanno convenuto in giudizio il rassegnando le CP_3 seguenti conclusioni “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2023/2024 la , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_4
2023/2024 l , per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 l , ad ottenere la cd. Carta elettronica per Pt_2 Pt_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista
1 dall'art. 1, co. 121 della L.13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per la suddetta annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per le predette annualità effettivamente svolta con un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per un importo pari ad € 500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) CP_4 la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la CP_4 formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carlo Cutrignelli”.
Il Ministero convenuto, benché ritualmente citato (cfr. notifica a mezzo PEC del 10/07/2024 per e per , del 23.11.2024 per , rispetto all'odierna udienza) è rimasto Parte_1 Pt_2 Pt_3 contumace.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e il Giudicante, all'esito della riunione dei giudizi e della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precaria, assegnataria di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
E' costante in giurisprudenza il principio che “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio
2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
2 Quanto al merito, la ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate nei termini di seguito enunciati.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui corrisponde Controparte_1 in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista CP_1 dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , CP_1 di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come
3 suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de
[...] Controparte_
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO
DETERMINATO presso il …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, CP_1 dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle
4 medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non
è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo
5 insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato da o da chi per lui. CP_1
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione CP_1
(art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce
6 in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) …4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica…”.
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento per la di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal Parte_1
29/09/2023 e cessazione al 30/06/2024; per di supplenze fino al termine delle attività Pt_2 didattiche per ciascuno anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per di supplenze al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2023/2024, (cfr. Pt_3 incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo statale “I.C. 7° Pergolesi 2” di Pozzuoli (NA), in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza giuridica dall'11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per un posto sostegno psicofisico (doc. 1) e per l'anno scolastico 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto
Comprensivo statale “I.C. 61° Sauro – Errico - Pascoli” di Napoli (NA), in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza giuridica dal 13/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per un posto sostegno psicofisico).
Tale prova si evince dai contratti di lavoro in prod. sottoscritti. In tali anni, le ricorrenti, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal
7 personale di ruolo ed essendo state sottoposte agli stessi obblighi formativi, non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Va dato atto che in relazione all'anno scolastico 2023/2024 richiesto da , e Parte_1 Pt_2
, è intervenuto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazz. Uff. 13 giugno 2023, n. 136). – Pt_3
Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103. - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all'art. 15 COMMA 1 ( modificato dall'articolo
1, comma 1, della Legge 10 agosto 2023, n. 103, in sede di conversione), ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La normativa sopravvenuta ha limitato l'erogazione della carta docente per l'annualità 2023/2024 ai soli supplenti destinatari di incarichi su posti vacanti e disponibili (ossia con scadenza al 31 agosto) nel cui ambito il ricorrente non rientra, avendo egli avuto una supplenza fino al 30.06; Tale previsione per le suesposte considerazioni è dunque illegittima e va disapplicata.
Per l'anno scolastico 2024/2025 ulteriormente richiesto dalla , non vi è alcuna previsione Pt_3 legislativa a lei favorevole.
Inoltre, le ricorrenti risultano ancora interne al sistema scolastico, risultando la Parte_1 titolare di un incarico di docenza conferito per l'anno scolastico 2024/2025, in qualità di docente supplente annuale per la classe concorsuale A041(Scienze e tecnologie informatiche), con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 31/08/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Superiore statale “I.P.S.C.T. Minzoni” di Giugliano in Campania (prov. NA), la Pt_2 immessa in ruolo in qualità di docente di scuola primaria, come risulta dal cedolino stipendiale di gennaio 2025, la in servizio con incarico di supplenza di durata fino al 30.06.2025. Pt_3
I ricorsi vanno quindi accolti, con condanna del all'assegnazione in favore di ciascuna CP_4 delle ricorrenti della carta docente e conseguente emissione in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per Famigliuolo per l'anno scolastico 2023/2024; la per Pt_2 ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e la per Pt_3 ciascun anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co.
6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno
8 subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese si sono a carico del , ex dm 55/2014 e successive modifiche, liquidate in CP_1 base al valore della causa e al numero delle parti.
P.Q.M.
in accoglimento dei ricorsi, condanna il all'assegnazione in Controparte_1 favore delle ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per Famigliuolo per l'anno scolastico
2023/2024; per la per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Pt_2
2022/2023 e 2023/2024, e per la per ciascun anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, con Pt_3 conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento in favore delle ricorrenti in solido delle spese di lite liquidate in CP_1
€ 2.417,76 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 12.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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