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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 3118/2024 R.G.
Tra
Parte_1
E
DI NOTO Pt_2
All'udienza del 03/10/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Giulia Mica, in sostituzione dell'avv. Luciano Lucia
Lavinia, e per l'avv. Tommaso Serra in sostituzione dell'avv. Lucio Cornelio Vigilanti Pt_2
e dall'Avv. Manlio Galeano.
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che in data 22/07/2025 l' ha depositato il Pt_2
Provvedimento di annullamento in Autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata , datato
7/03/2025 , chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Mica chiede a condanna di per il principio della Pt_2 soccombenza virtuale, l'avv. Serra si oppone e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 03/10/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 3118/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luciano Lucia Lavinia, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Cornelio
Vigilanti e dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002216280 (prot. .7601/10/06/2024.0046126) notificata Pt_2 dall' il 26.06.2024 con cui l' gli ha intimato il pagamento della sanzione Pt_2 Pt_2
amministrativa di per € 2.674,41 per l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti relativamente all'anno
2019, in violazione dell'art. 2, comma 1 -bis, del decreto legge n. 463/1983 convertito con modificazioni della l. n.689/1981 e ss.mm.ii. A sostegno della opposizione ha eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento, la tardiva contestazione della violazione per mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981 e l'estinzione della sanzione amministrativa, l'intervenuta prescrizione quinquennale dal giorno in cui è stata commessa la violazione, l'inesistenza del presupposto sanzionatorio.
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva ha contestato l'eccezione di omessa Pt_2 previa notifica degli atti di accertamento, ha sostenuto l'inapplicabilità alla disciplina in esame
2 della disposizione generale contenuta nell'art. 14 della L. n.681/89 e la legittimità della sanzione irrogata nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore.
L'udienza del 24.01.205 e la successiva udienza del 07.03.2025 sono state rinviate su richiesta dell'istituto per consentire il deposito telematico di un documento non visibile al primo deposito. All'udienza del 22/07/2025 il procuratore dell' ha dichiarato che l'istituto ha Pt_2 annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione e impugnata ed ha chiesto rinvio per poter depositare il provvedimento.
All'udienza odierna il ricorrente, preso dell'annullamento dell'ordinanza opposta come da provvedimento depositato dall ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere CP_2 con condanna di controparte alle spese di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo Pt_2 dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice - ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale” in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sez. I, 28 marzo 2001, n. 4442; Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n.
661).
Esaminati i motivi di ricorso alla luce delle difese del resistente il ricorso è fondato.
Infatti, dai documenti prodotti dalle parti, per come ammesso dallo stesso istituto che ha provveduto al riconoscimento in autotutela di quanto richiesto dal ricorrente emerge che l'eccezione del ricorrente di tardività contestazione avvenuta in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981 è fondata con conseguente estinzione della sanzione amministrativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, restando assorbita ogni altra questione,
l'opposizione deve ritenersi fondata e deve ritenersi illegittima l'ordinanza ingiunzione opposta.
3 L'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso, alla notifica dello stesso e altresì allo svolgimento di ben tre udienze. Rileva, tuttavia, il giudicante come il comportamento processuale dell'istituto che esaminati i rilievi del ricorrente e la documentazione allegata ha provveduto nel corso del giudizio ad annullare in autotutela l'Ordinanza Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare per metà le spese di lite, mentre per la residua parte seguono il principio della soccombenza virtuale devono essere poste a carico dell' e liquidate tenuto conto valore e della complessità della Pt_2 causa (valore indeterminabile-complessità bassa) i compensi ai minimi ai sensi del D.M.
55/2014 in ragione e del complessivo esito del giudizio conclusosi senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n. 5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza
06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile 2018) e della limitata attività difensiva svolta. Spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore che ha compiuto rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata
- Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Compensa per metà le spese di lite tra e il ricorrente;
condanna l' , in persona Pt_2 Pt_2 del legale rappresentante pro tempore, a pagamento in favore del ricorrente della residua metà, liquidata in complessivi euro 656,00 (già ridotti al 50%) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore del procuratore avvocato LUCIANO LUCIA LAVINIA dichiaratasi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 03/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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