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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1487/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2015 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELA SFORZA, giusta Parte_1
procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO TEDESCHI e Avv. STEFANO
TEDESCHI, giusta procura in atti;
convenuta
Controparte_2
[...]
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
2.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e il Controparte_1 Controparte_2
deducendo: 1) di aver stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di
[...]
un impianto fotovoltaico con la di Controparte_2 CP_2
gestita di fatto dal marito di quest'ultima ; 2) di essere
[...] Controparte_3
stato vittima di estorsione da parte di e di;
Controparte_2 Controparte_3
3) che, in particolare, i predetti sono stati imputati del reato ex artt. 81, 110 e 629 c.p. perché “costringevano mediante minaccia a corrispondere, in distinte Parte_1
occasioni, somme indebite di denaro così procurandosi il relativo ingiusto profitto…”; 4) che i predetti hanno girato a uno degli assegni a lui Controparte_1 estorti (n. 211621223608) dell'importo di € 65.300,00, con girata “valuta per l'incasso”; 5) che poteva azionare il titolo solo in forza di mandato Controparte_1
della sua cliente 6) che l'assegno era stato anche Controparte_2 protestato, con la conseguenza che, girando l'assegno, ha violato la Controparte_1
normativa di cui alla L. 386/1990; 7) che allegando il proprio Controparte_1
diritto di credito sulla scorta dell'assegno in questione, ha chiesto e ottenuto dal
Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di San Severo il decreto ingiuntivo n.
1163/2008 nei confronti di e di 8) che Parte_1 Controparte_2
l'opposizione promossa da avverso il predetto decreto ingiuntivo è Parte_1
stata dichiarata inammissibile, con sentenza passata in giudicato;
9) di aver subito l'esecuzione del titolo da parte di 10) che il contratto di appalto è Controparte_1
stato risolto, giusta sentenza n. 317/2012 del Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di
Cerignola; 11) di aver chiesto e ottenuto dal Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di
Cerignola il decreto ingiuntivo n. 159/2013 per il recupero delle somme corrisposte a in forza di detto contratto;
12) che, per effetto della Controparte_2
predetta sentenza e del decreto ingiuntivo, entrambi passati in giudicato, deve pagina 2 di 9 ritenersi inefficace il decreto ingiuntivo ottenuto da 13) di aver Controparte_1
patito un danno patrimoniale e non patrimoniale pari a € 1.500.000,00.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo: “in via preliminare la sospensione ex art. 373 c.p.c. dell'esecutività dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 1163/2008; in via principale, la revoca ex art. 395 n. 1) c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1163/2008; in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2103 c.c. nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 1163/2008; il riconoscimento del Parte_1
diritto alla ripetizione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo;
la condanna di al pagamento della somma di € 1.500.000,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e morali”. Vinte le spese.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_1
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per il , nonostante la ritualità della notifica: ne va CP_2
dunque dichiarata la contumacia.
Rigettata l'istanza ex art. 373 c.p.c. (ord. 14.1.2016), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata riassegnata alla scrivente ed è pervenuta all'udienza del 2.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande sono infondate e devono essere pertanto rigettate.
L'odierno attore ha agito in giudizio al fine di ottenere la revocazione del decreto ingiuntivo n. 1163/2008 pronunciato dal Tribunale di Foggia – Sez. distaccata San
Severo il 21.8.2008 e divenuto esecutivo, giusta sentenza n. 153/2010 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione da lui proposta, deducendo in particolare la sussistenza dei presupposti previsti dall' art. 395 n. 1 c.p.c.
Come noto, l'art. 656 c.p.c. consente l'impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (così come l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c.) allorché il decreto sia divenuto pagina 3 di 9 esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., ossia nei casi espressamente previsti di mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, cui sono equiparati il caso di costituzione fuori termine dell'opponente (cfr. Cass. n. 16117/2006; Cass n.
3316/1998) e quello in cui decreto sia divenuto esecutivo per estinzione del giudizio di opposizione ex art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1492/1989) e, più in generale, secondo la migliore dottrina e la prevalente giurisprudenza di merito, in tutti i casi in cui il decreto ingiuntivo non è opposto o è opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile, acquistando l'efficacia propria del giudicato (arg. ex artt. 650 e 656 c.p.c.).
In ordine ai presupposti e all'ambito applicativo dell'art. 656 c.p.c., è stato affermato che, essendo la revocazione (al pari dall'opposizione di terzo revocatoria) un'impugnazione straordinaria, per sua natura proponibile avverso sentenze passate in giudicato (cfr. Cass. n. 8299/2021; 19429/2005), essa è esperibile, di regola, soltanto quando è preclusa l'opposizione ordinaria per scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. e non sia proponibile l'opposizione tardiva;
finché è proponibile l'opposizione ordinaria o tardiva, infatti, eventuali motivi di revocazione possono e debbono essere fatti valere in quella sede. Si tratta, dunque, di rimedi che non possono concorrere tra loro, potendo il giudizio di revocazione essere correttamente instaurato solo nel caso di improponibilità dell'opposizione.
Secondo la consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto e reso esecutivo o, come nella specie, divenuto esecutivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta, acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio. L'efficacia di detto giudicato si estende anche a tutti gli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico giuridici della pronuncia dell'ingiunzione: ovvero non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del pagina 4 di 9 credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr.
Cass. n. 18791/2009). E ciò in quanto l'autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia.
Sicché, una volta che il decreto ingiuntivo diventa ed è dichiarato definitivo, il giudicato copre: l'oggetto e i soggetti del rapporto giuridico con riguardo sia alle questioni dedotte sia a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico – giuridici della pronuncia di ingiunzione (cfr. Cass. 25317/2017);
l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui credito e il rapporto stessi si fondano (cfr. Cass. n. 19133/2018; 11360/2010), i vizi di nullità del decreto ingiuntivo e la sua conseguente inefficacia;
le eccezioni di merito che non possono essere fatte valere nemmeno con l'opposizione all'esecuzione;
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass.
19133/2018; 11360/2010; 16319/2007).
È doveroso poi premettere che le disposizioni che individuano i casi in cui si può accedere alla revocazione della sentenza, essendo attinenti a un rimedio di carattere straordinario, rappresentano norme eccezionali che devono essere interpretate in senso particolarmente rigoroso.
Tanto premesso in via generale, parte attrice ha dedotto la sussistenza delle condizioni di cui al n. 1) dell'art. 395 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un assegno con girata “valuta per l'incasso” in relazione al quale non era legittimata ad agire nei suoi confronti ai sensi Controparte_1 dell'art. 2013 c.c. Ha inoltre affermato che la Banca ha accettato in malafede la girata, atteso che al momento dell'emissione dell'assegno questo era già protestato, deducendo la violazione della L. 386/1990.
Ebbene, l'art. 395 n. 1 c.p.c., invocato dall'attore, consente la revocazione delle sentenze che siano l'effetto “del dolo di una delle parti in danno dell'altra”. pagina 5 di 9 È principio del tutto consolidato in giurisprudenza quello secondo cui per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio è necessaria un'attività intenzionalmente fraudolenta che si sia concretata in artefici o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria, impedendo al giudice l'accertamento della verità e non basta, quindi, la mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità di cui all'art. 88, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni delle parti o le reticenze se queste non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento (cfr.
Cass. n. 7576/1994). Analogamente non costituiscono dolo revocatorio il mero silenzio su circostanze sfavorevoli e la mancata produzione di eventuali documenti rilevanti (cfr. Cass. n. 12875/2014, a meno che non costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno l'altra parte e a ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti;
cfr. Cass. n. 31687/2019).
Il dolo processuale consiste dunque in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (cfr. Cass. n. 26078/2018; 22851/2018).
In altri termini, la revocazione della sentenza non sarà possibile in tutti i casi in cui vi sia stato il dolo, ma solo nei casi in cui tale dolo abbia tratto in inganno la controparte e l'abbia indotta ad assumere strategie difensive o comunque comportamenti processuali incongrui rispetto all'andatura e all'oggetto del contendere.
Questo principio appare perfettamente applicabile anche alla ipotesi della revocazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 656 c.p.c., con l'avvertenza che, in questo caso, il requisito del dolo “in danno della parte” ricorrerà qualora la parte ingiunta sia stata tratta in inganno nelle proprie determinazioni sul se e come proporre opposizione.
Tanto chiarito in generale, nel caso di specie deve osservarsi che i motivi dedotti da parte attrice a sostegno dell'azione di revocazione (difetto di legittimazione ad agire pagina 6 di 9 della siccome mera mandataria all'incasso; violazione della L. 386/1990), CP_4
integrano a ben vedere motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, che giustificano l'azione ex art. 645 c.p.c. (nella specie, tra l'altro, proposta e dichiarata inammissibile con sentenza incontestatamente passata in giudicato), essendo quella la sede per valutare la fondatezza della domanda di pagamento.
Né, a fronte di un titolo giudiziale divenuto definitivo, parte attrice può legittimamente invocarne l'“inefficacia ex art. 2013 c.c.”, posto che l'unica fattispecie normativamente contemplata di inefficacia del decreto ingiuntivo è quella prevista dall'art. 644 c.p.c., che sussiste nell'ipotesi – certamente non ricorrente nel caso in esame – di omessa notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo nel termine di
60 giorni dalla pronuncia (o 90 giorni in caso di notifica eseguita all'estero).
Del tutto destituita di fondamento giuridico è poi la tesi secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto “inefficace” in virtù della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di Cerignola n. 317/2012, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto tra l'odierno attore e la ditta Controparte_2
nonché per effetto del decreto ingiuntivo n. 159/2013 chiesto e ottenuto dal
[...]
nei confronti di per il recupero delle somme Pt_1 CP_2 CP_2
versate a titolo di corrispettivo del contratto di appalto.
Premesso che non vi è prova del passaggio in giudicato né della sentenza né del predetto decreto ingiuntivo (anzi, dalla stessa documentazione prodotta dall'attore risulta che gli è stato notificato un avviso di opposizione), va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, in alcun modo le vicende intercorse tra lui e la ditta – a cui è rimasta estranea l'odierna Controparte_2
convenuta – possono incidere sul titolo giudiziale divenuto definitivo ottenuto da fino addirittura a caducarlo secondo il principio “simul stabunt Controparte_1 simul cadent”.
Al di là dell'inconferente richiamo al detto principio, operante in ipotesi di collegamento negoziale (fattispecie certamente non ricorrente nel caso di specie), è sufficiente ribadire che i motivi in forza dei quali è ammessa la revocazione sono pagina 7 di 9 tassativi e non ammettono applicazione analogica e che, tra questi, non è previsto il giudicato formatosi in giudizi aventi soggetti, petitum e causa petendi diversi.
Per cui del tutto legittimamente la una volta divenuta definitiva la sentenza CP_4 dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione, ha messo in esecuzione il titolo: invero, il giudicato formatosi sulla esistenza del credito, di cui con il decreto era stato ingiunto il pagamento, non consente di ritenere contrarie a diritto le iniziative prese dalla banca con i pignoramenti per conseguirne la realizzazione.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla dedotta circostanza che l'assegno posto a fondamento della domanda monitoria sarebbe provento di delitto, non essendo prevista dalla legge la revocazione della sentenza per una simile ipotesi.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, siccome rimasta del tutto indimostrata nell'an e nel quantum.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande devono essere dunque rigettate.
Le spese di lite seguono, come per norma (art. 91 c.p.c.), la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione (indeterminabile di complessità non elevata, come tale di valore non superiore a € 26.000,00), i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Nulla sulle spese nei confronti del , stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA le domande;
b) CONDANNA l'attore al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 c) NULLA sulle spese nei confronti del
[...]
Foggia, 27.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
Controparte_2
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2015 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELA SFORZA, giusta Parte_1
procura in atti;
attore contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO TEDESCHI e Avv. STEFANO
TEDESCHI, giusta procura in atti;
convenuta
Controparte_2
[...]
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
2.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e il Controparte_1 Controparte_2
deducendo: 1) di aver stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di
[...]
un impianto fotovoltaico con la di Controparte_2 CP_2
gestita di fatto dal marito di quest'ultima ; 2) di essere
[...] Controparte_3
stato vittima di estorsione da parte di e di;
Controparte_2 Controparte_3
3) che, in particolare, i predetti sono stati imputati del reato ex artt. 81, 110 e 629 c.p. perché “costringevano mediante minaccia a corrispondere, in distinte Parte_1
occasioni, somme indebite di denaro così procurandosi il relativo ingiusto profitto…”; 4) che i predetti hanno girato a uno degli assegni a lui Controparte_1 estorti (n. 211621223608) dell'importo di € 65.300,00, con girata “valuta per l'incasso”; 5) che poteva azionare il titolo solo in forza di mandato Controparte_1
della sua cliente 6) che l'assegno era stato anche Controparte_2 protestato, con la conseguenza che, girando l'assegno, ha violato la Controparte_1
normativa di cui alla L. 386/1990; 7) che allegando il proprio Controparte_1
diritto di credito sulla scorta dell'assegno in questione, ha chiesto e ottenuto dal
Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di San Severo il decreto ingiuntivo n.
1163/2008 nei confronti di e di 8) che Parte_1 Controparte_2
l'opposizione promossa da avverso il predetto decreto ingiuntivo è Parte_1
stata dichiarata inammissibile, con sentenza passata in giudicato;
9) di aver subito l'esecuzione del titolo da parte di 10) che il contratto di appalto è Controparte_1
stato risolto, giusta sentenza n. 317/2012 del Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di
Cerignola; 11) di aver chiesto e ottenuto dal Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di
Cerignola il decreto ingiuntivo n. 159/2013 per il recupero delle somme corrisposte a in forza di detto contratto;
12) che, per effetto della Controparte_2
predetta sentenza e del decreto ingiuntivo, entrambi passati in giudicato, deve pagina 2 di 9 ritenersi inefficace il decreto ingiuntivo ottenuto da 13) di aver Controparte_1
patito un danno patrimoniale e non patrimoniale pari a € 1.500.000,00.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo: “in via preliminare la sospensione ex art. 373 c.p.c. dell'esecutività dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 1163/2008; in via principale, la revoca ex art. 395 n. 1) c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1163/2008; in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2103 c.c. nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 1163/2008; il riconoscimento del Parte_1
diritto alla ripetizione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo;
la condanna di al pagamento della somma di € 1.500.000,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e morali”. Vinte le spese.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_1
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per il , nonostante la ritualità della notifica: ne va CP_2
dunque dichiarata la contumacia.
Rigettata l'istanza ex art. 373 c.p.c. (ord. 14.1.2016), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata riassegnata alla scrivente ed è pervenuta all'udienza del 2.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande sono infondate e devono essere pertanto rigettate.
L'odierno attore ha agito in giudizio al fine di ottenere la revocazione del decreto ingiuntivo n. 1163/2008 pronunciato dal Tribunale di Foggia – Sez. distaccata San
Severo il 21.8.2008 e divenuto esecutivo, giusta sentenza n. 153/2010 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione da lui proposta, deducendo in particolare la sussistenza dei presupposti previsti dall' art. 395 n. 1 c.p.c.
Come noto, l'art. 656 c.p.c. consente l'impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (così come l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c.) allorché il decreto sia divenuto pagina 3 di 9 esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., ossia nei casi espressamente previsti di mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, cui sono equiparati il caso di costituzione fuori termine dell'opponente (cfr. Cass. n. 16117/2006; Cass n.
3316/1998) e quello in cui decreto sia divenuto esecutivo per estinzione del giudizio di opposizione ex art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1492/1989) e, più in generale, secondo la migliore dottrina e la prevalente giurisprudenza di merito, in tutti i casi in cui il decreto ingiuntivo non è opposto o è opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile, acquistando l'efficacia propria del giudicato (arg. ex artt. 650 e 656 c.p.c.).
In ordine ai presupposti e all'ambito applicativo dell'art. 656 c.p.c., è stato affermato che, essendo la revocazione (al pari dall'opposizione di terzo revocatoria) un'impugnazione straordinaria, per sua natura proponibile avverso sentenze passate in giudicato (cfr. Cass. n. 8299/2021; 19429/2005), essa è esperibile, di regola, soltanto quando è preclusa l'opposizione ordinaria per scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. e non sia proponibile l'opposizione tardiva;
finché è proponibile l'opposizione ordinaria o tardiva, infatti, eventuali motivi di revocazione possono e debbono essere fatti valere in quella sede. Si tratta, dunque, di rimedi che non possono concorrere tra loro, potendo il giudizio di revocazione essere correttamente instaurato solo nel caso di improponibilità dell'opposizione.
Secondo la consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto e reso esecutivo o, come nella specie, divenuto esecutivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta, acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio. L'efficacia di detto giudicato si estende anche a tutti gli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico giuridici della pronuncia dell'ingiunzione: ovvero non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del pagina 4 di 9 credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr.
Cass. n. 18791/2009). E ciò in quanto l'autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia.
Sicché, una volta che il decreto ingiuntivo diventa ed è dichiarato definitivo, il giudicato copre: l'oggetto e i soggetti del rapporto giuridico con riguardo sia alle questioni dedotte sia a quelle che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico – giuridici della pronuncia di ingiunzione (cfr. Cass. 25317/2017);
l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui credito e il rapporto stessi si fondano (cfr. Cass. n. 19133/2018; 11360/2010), i vizi di nullità del decreto ingiuntivo e la sua conseguente inefficacia;
le eccezioni di merito che non possono essere fatte valere nemmeno con l'opposizione all'esecuzione;
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass.
19133/2018; 11360/2010; 16319/2007).
È doveroso poi premettere che le disposizioni che individuano i casi in cui si può accedere alla revocazione della sentenza, essendo attinenti a un rimedio di carattere straordinario, rappresentano norme eccezionali che devono essere interpretate in senso particolarmente rigoroso.
Tanto premesso in via generale, parte attrice ha dedotto la sussistenza delle condizioni di cui al n. 1) dell'art. 395 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un assegno con girata “valuta per l'incasso” in relazione al quale non era legittimata ad agire nei suoi confronti ai sensi Controparte_1 dell'art. 2013 c.c. Ha inoltre affermato che la Banca ha accettato in malafede la girata, atteso che al momento dell'emissione dell'assegno questo era già protestato, deducendo la violazione della L. 386/1990.
Ebbene, l'art. 395 n. 1 c.p.c., invocato dall'attore, consente la revocazione delle sentenze che siano l'effetto “del dolo di una delle parti in danno dell'altra”. pagina 5 di 9 È principio del tutto consolidato in giurisprudenza quello secondo cui per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio è necessaria un'attività intenzionalmente fraudolenta che si sia concretata in artefici o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria, impedendo al giudice l'accertamento della verità e non basta, quindi, la mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità di cui all'art. 88, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni delle parti o le reticenze se queste non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento (cfr.
Cass. n. 7576/1994). Analogamente non costituiscono dolo revocatorio il mero silenzio su circostanze sfavorevoli e la mancata produzione di eventuali documenti rilevanti (cfr. Cass. n. 12875/2014, a meno che non costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno l'altra parte e a ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti;
cfr. Cass. n. 31687/2019).
Il dolo processuale consiste dunque in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (cfr. Cass. n. 26078/2018; 22851/2018).
In altri termini, la revocazione della sentenza non sarà possibile in tutti i casi in cui vi sia stato il dolo, ma solo nei casi in cui tale dolo abbia tratto in inganno la controparte e l'abbia indotta ad assumere strategie difensive o comunque comportamenti processuali incongrui rispetto all'andatura e all'oggetto del contendere.
Questo principio appare perfettamente applicabile anche alla ipotesi della revocazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 656 c.p.c., con l'avvertenza che, in questo caso, il requisito del dolo “in danno della parte” ricorrerà qualora la parte ingiunta sia stata tratta in inganno nelle proprie determinazioni sul se e come proporre opposizione.
Tanto chiarito in generale, nel caso di specie deve osservarsi che i motivi dedotti da parte attrice a sostegno dell'azione di revocazione (difetto di legittimazione ad agire pagina 6 di 9 della siccome mera mandataria all'incasso; violazione della L. 386/1990), CP_4
integrano a ben vedere motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, che giustificano l'azione ex art. 645 c.p.c. (nella specie, tra l'altro, proposta e dichiarata inammissibile con sentenza incontestatamente passata in giudicato), essendo quella la sede per valutare la fondatezza della domanda di pagamento.
Né, a fronte di un titolo giudiziale divenuto definitivo, parte attrice può legittimamente invocarne l'“inefficacia ex art. 2013 c.c.”, posto che l'unica fattispecie normativamente contemplata di inefficacia del decreto ingiuntivo è quella prevista dall'art. 644 c.p.c., che sussiste nell'ipotesi – certamente non ricorrente nel caso in esame – di omessa notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo nel termine di
60 giorni dalla pronuncia (o 90 giorni in caso di notifica eseguita all'estero).
Del tutto destituita di fondamento giuridico è poi la tesi secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe divenuto “inefficace” in virtù della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Foggia – Sez. distaccata di Cerignola n. 317/2012, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto tra l'odierno attore e la ditta Controparte_2
nonché per effetto del decreto ingiuntivo n. 159/2013 chiesto e ottenuto dal
[...]
nei confronti di per il recupero delle somme Pt_1 CP_2 CP_2
versate a titolo di corrispettivo del contratto di appalto.
Premesso che non vi è prova del passaggio in giudicato né della sentenza né del predetto decreto ingiuntivo (anzi, dalla stessa documentazione prodotta dall'attore risulta che gli è stato notificato un avviso di opposizione), va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, in alcun modo le vicende intercorse tra lui e la ditta – a cui è rimasta estranea l'odierna Controparte_2
convenuta – possono incidere sul titolo giudiziale divenuto definitivo ottenuto da fino addirittura a caducarlo secondo il principio “simul stabunt Controparte_1 simul cadent”.
Al di là dell'inconferente richiamo al detto principio, operante in ipotesi di collegamento negoziale (fattispecie certamente non ricorrente nel caso di specie), è sufficiente ribadire che i motivi in forza dei quali è ammessa la revocazione sono pagina 7 di 9 tassativi e non ammettono applicazione analogica e che, tra questi, non è previsto il giudicato formatosi in giudizi aventi soggetti, petitum e causa petendi diversi.
Per cui del tutto legittimamente la una volta divenuta definitiva la sentenza CP_4 dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione, ha messo in esecuzione il titolo: invero, il giudicato formatosi sulla esistenza del credito, di cui con il decreto era stato ingiunto il pagamento, non consente di ritenere contrarie a diritto le iniziative prese dalla banca con i pignoramenti per conseguirne la realizzazione.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla dedotta circostanza che l'assegno posto a fondamento della domanda monitoria sarebbe provento di delitto, non essendo prevista dalla legge la revocazione della sentenza per una simile ipotesi.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, siccome rimasta del tutto indimostrata nell'an e nel quantum.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande devono essere dunque rigettate.
Le spese di lite seguono, come per norma (art. 91 c.p.c.), la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione (indeterminabile di complessità non elevata, come tale di valore non superiore a € 26.000,00), i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
Nulla sulle spese nei confronti del , stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA le domande;
b) CONDANNA l'attore al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 c) NULLA sulle spese nei confronti del
[...]
Foggia, 27.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
Controparte_2
pagina 9 di 9