Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PVB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Valeria Di Stefano
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 779/2022 R.G. promossa
DA Parte 1 P.IVA 1 ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
Appellante
), nella qualità di erede di C.F. 1 Parte 2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Cosentino e Mario Vaccarella;
PEsona 1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 886 del 9.3.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso di Parte 2 - quale erede di Persona 1 deceduta nelle more del giudizio -, dichiarava il diritto di quest'ultima, già dipendente dell Parte 3 e transitata al Parte 1
[...] di percepire, a partire dal 1° ottobre 2012, l'assegno ad personam
Preliminarmente, disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Parte 1 , rappresentando che la ricorrente aveva messo in mora l'amministrazione con lettera spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data 26 settembre 2017,
e ricevuta dal Parte 1 il 2 ottobre 2017, interrompendo in tal modo il termine di prescrizione. Nel merito richiamato ai sensi dell'art. 118 c.p.c. disp. att. un precedente del
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Tribunale rilevava che la ratio dell'art. 36 comma 5 del d.l. n. 98/2011 era quella di
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Parte assicurare ai dipendenti transitati dall' Pt 3 al un trattamento retributivo comprensivo di tutte le voci fisse e continuative percepite al momento del trasferimento, sebbene di natura variabile o collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tra le quali l'indennità di rischio e il premio di produzione. Riportato quanto statuito dalla Suprema Corte sul punto, osservava che non potesse dubitarsi della natura fissa e continuativa dell'indennità di rischio, segnatamente dell'indennità meccanografica di cui all'articolo 88 del CCNL
2002/2005, e del premio di produzione di cui all'art. 91 del CCNL 2002-2005, non essendo le stesse variabili o dipendenti dal raggiungimento di determinati risultati.
Con riferimento al caso di specie, affermava che dall'esame delle buste paga e dalla dichiarazione dell Pt 3 in risposta alla nota del 3.10.2012 riguardante
"Richiesta notizie IVCA" emergeva che Parte_4 percepiva con continuità e in misura fissa una retribuzione accessoria, comprensiva del premio di produzione, pari ad €196,00 e dell'indennità di rischio pari ad €220,80 mensili e, dunque, una retribuzione omnicomprensiva annua lorda pari ad € 36.698,90.
Ciò posto, dichiarava il diritto di Persona 1 di percepire dell'1.10.2012
l'assegno stipendiale comprensivo dei valori del premio produzione e della indennità di rischio così come in precedenza riconosciuti da Pt 3 e condannava il Parte 1 resistente a pagare le differenze retributive oltre accessori. Rigettava invece la domanda avente a oggetto la corresponsione dell'Assicurazione Sanitaria Integrativa
a partire dall'1.1.2013, atteso che l'equivalente in denaro della polizza assicurativa non rientra tra i trattamenti accessori di matrice contrattualistica previsti dal citato art. 36 comma 5, il quale limita la conservazione dell'eventuale maggiore importo precedentemente percepito alle sole voci del trattamento fondamentale e di quello accessorio.
Infine, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., compensava per metà le spese di lite, liquidandole per l'intero nella misura di € 3.513,00, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, e poneva la restante metà a carico del Parte 1 resistente.
Con atto del 30.8.2022, il Parte 1 soccombente appellava la citata sentenza. resisteva al gravame eccependo Instauratosi il contradditorio, Parte 2
l'inammissibilità dell'appello in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 342
c.p.c. e deduceva l'insussistenza di ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., come novellato dall'art. 54 D.L. 83/2012.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, tenuto conto dei motivi dedotti e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato alla data di proposizione del ricorso va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, non sussistendo nel caso in esame i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Allo stesso modo non può ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., atteso che l'appello in conformità a quanto
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statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36481 del 13.12.2022 individua le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata con le relative doglianze.
1.1. L'appellante con il primo motivo contesta l'errata interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 36 d.l. 98/2011 e dell'art. 4 comma 3 D.M. 341/2012, in materia di passaggio del personale dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni Parte autostradali (I.V.C.A.) dell Pt 3 al Deduce, infatti, che il Tribunale - dopo aver rilevato la natura giuridica variabile di tali emolumenti I ha omesso di considerarla ai fini della decisione, dando rilievo esclusivamente alle modalità
attraverso cui le voci retributive sono state erogate. Lamenta, inoltre, che il giudice non ha tenuto conto ai fini della definizione del giudizio dell'art. 77 del CCNL A nas
2002-2005, che indica tra le componenti retributive variabili l'indennità di rischio e il premio di retribuzione, portando a escludere la conservazione degli emolumenti a carattere premiale o provvisorio che non creano affidamento nel dipendente come fonti di reddito stabili e durature.
Sostiene richiamando l'ordinanza della Sez. Lav. della Cassazione n. 898/2020 -
che dalla acclarata natura variabile dei suddetti emolumenti discende che gli stessi non possano essere corrisposti automaticamente per il solo fatto del trasferimento, non costituendo un diritto acquisito, ma essendo condizionati dai livelli di produttività, per quanto riguarda il premio di produzione, e dalle condizioni lavorative, per l'indennità di rischio.
21Il motivo non può trovare accoglimento.
Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte sulle questioni oggetto del giudizio, richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., considerata l'identità delle questioni esaminate, le motivazioni della sentenza n. 1359 del 19.12.2023, resa su fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, secondo cui: “In ordine all'interpretazione delle norme citate rileva la recente sentenza n. 28082 del 14.10.2021 della Corte di cassazione, che in fattispecie vertente sulla medesima questione giuridica ha precisato quanto segue: "1. Il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 36, comma 5, e del CCNL Anas 2002/2005, art. 77, e sostiene, in sintesi, che il premio di produzione, l'indennità di rischio e l'indennità di zona non possono concorrere a formare la base di calcolo dell'assegno personale in quanto inclusi dall'art. 77 nella "retribuzione variabile";
2. il ricorso è inammissibile perché svolge considerazioni che non si confrontano pienamente con il decisum della sentenza impugnata;
2.1. la Corte territoriale ha interpretato il combinato disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 36, e del CCNL Anas 2002/2005, art. 77, ed ha ritenuto che il legislatore, attraverso il richiamo alle voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio, avesse inteso estendere la garanzia della conservazione a quegli emolumenti menzionati dal richiamato art. 77, che presentassero i requisiti della fissità e della continuità, da valutare tenendo conto della disciplina dettata dalle stesse parti collettive per ogni singola voce del trattamento economico;
2.2. l'esegesi del disposto normativo è corretta e condivisibile perché l'art. 36 richiama una distinzione tipica dell'impiego pubblico contrattualizzato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione "base" del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all'orario ordinario di lavoro e alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività "particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis);
2.3. la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate, non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell'amministrazione di appartenenza;
2.4. ne discende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l'operatività della garanzia che l'emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell'an e nel quantum;
3. il CCNL Anas 2002/2005, art. 77, nell'individuare la struttura della retribuzione fa riferimento alla "retribuzione fissa" ed alla "retribuzione variabile", ossia ad una distinzione che, seppure diversamente denominata, evoca quella fra trattamento fondamentale e accessorio richiamata dal legislatore, sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non sufficiente la classificazione per escludere la computabilità della singola voce nell'assegno personale, ed ha esaminato la disciplina di ogni emolumento in discussione per accertare se lo stesso, così come accade per il trattamento accessorio, fosse fisso e continuativo in relazione alla posizione ricoperta dal dipendente nell'organizzazione dell'ente;
4. il ricorso, pur denunciando nella rubrica la violazione del D.L. n. 198 del 2011, art. 36, non indica le ragioni per le quali la
Corte territoriale avrebbe fornito un'esegesi non corretta della disposizione normativa e, pertanto, è sotto tale aspetto inammissibile ...”.
La superiore pronuncia è conforme alla sentenza n. 23075 del 17.08.2021, con la quale la Corte ha precisato che "2.4. il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita;
2.5. non diversamente questa Corte ha affermato (cfr. ex multis Cass. 26 aprile 2018, n.
10145) con riguardo al passaggio diretto dal Controparte_1 al [...]
Controparte_2 D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30 ritenendo che lo stesso, riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza con lacon la conseguenza che, nella determinazione dell'assegno "ad personam", dovuto al dipendente, va inclusa la
"retribuzione personale docente", in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell'art. 7 del Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso sia finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente
(non più svolta presso il Parte 1 di destinazione)".
Alla stregua del superiore principio di diritto, correttamente il giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato nella qualità di erede di Per 1
[...] di percepire dall'1 ottobre 2012 l'assegno stipendiale comprensivo dei valori del premio di produzione e della indennità di rischio così come in precedenza erogati da Pt 3 ed invero, la corresponsione del premio di produzione, di cui all'art. 91 del
CCNL 2002-2005, versato in atti, non era condizionata a verifiche periodiche in ordine al raggiungimento di specifici obiettivi e veniva erogata in misura fissa;
dal che può riconoscersi a tale emolumento la natura di voce accessoria fissa e continuativa;
parimenti l'indennità di rischio di cui all'art. 88 del CCNL risultava corrisposta in misura fissa e continuativa per ogni giorno di presenza in ufficio”.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art. 2697 c.c., ha dedotto il diritto dell'interessata a percepire tali indennità fondando tale valutazione sulla mera circostanza che fossero presenti in busta paga. Deduce che spetta al lavoratore l'onere di provare, oltre al carattere fisso e continuativo delle voci del trattamento economico, anche l'identità tra i compiti svolti presso il Parte_1 e quelli espletati presso 1 Pt_3 i quali devono essere connotati “per un identico profilo di rischio e per analoga redditività nel quadro del processo produttivo pubblico”, preso anche in considerazione che, in seguito al trasferimento, il lavoratore era entrato a far parte di una realtà. organizzativa diversa.
Il motivo è infondato. Si riporta la condivisa motivazione della sentenza n.
1350/2023 sopra citata: “L'art. 36 del D.L. n. 98 del 2011 garantisce ai dipendenti
Parte trasferiti dall Pt 3 al la conservazione delle voci del trattamento economico fisso e continuativo in godimento alla data del trasferimento, sia in relazione al trattamento fondamentale che, per espressa voluntas legis, a quello accessorio;
inoltre, l'art. 4, co. 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
341/2012 (che ha preso atto, per effetto dell'art. 11, comma 5, del D.L. n. 216/2011, Parte a far dataconvertito dalla legge n. 14/2012, del trasferimento ex lege presso il dal 1 ottobre 2012, delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali) ha previsto testualmente che "Fino al definitivo inquadramento con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il personale in servizio presso l'ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prosegue la propria attività presso le attuali sedi di servizio continuando a svolgere i compiti attribuiti”.
Poiché la continuità delle mansioni svolte in esito al trasferimento e la conservazione delle voci del trattamento economico fisso e continuativo in godimento alla stessa data sono state previste a livello normativo nessuna prova era tenuto a fornire il lavoratore in ordine alle mansioni espletate;
contrariamente a quanto ritenuto dal Parte 1 appellante, nessuna disposizione subordina il riconoscimento delle voci retributive pretese dal lavoratore alla persistenza, presso il nuovo datore di lavoro, dei medesimi rischi e delle medesime caratteristiche di gravosità della prestazione lavorativa".
-2.3. Con il terzo e ultimo motivo richiamata la pronuncia della Corte di
Cassazione Sez. Lav. n. 5959 del 16 aprile 2012 -, l'appellante eccepisce che il riconoscimento automatico e indiscriminato del trattamento economico accessorio determina la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., nella specie, tra i dipendenti trasferiti e il personale nei propri ruoli, in quanto il contratto collettivo del comparto CP 3 non prevede per i propri dipendenti le voci del trattamento economico accessorio riconosciute ai dipendenti dell Pt 3 Infine, rappresenta che il riconoscimento del premio di produzione richiesto costituirebbe un'indebita duplicazione del medesimo beneficio, atteso che la produttività del personale dipendente del Parte 1 è già retribuita attraverso il Fondo unico di amministrazione.
Il motivo va rigettato richiamando il citato precedente conforme di questa Corte di appello, condiviso dal collegio secondo cui non si ravvisa alcuna disparità di trattamento o duplicazione atteso che lo stesso legislatore ha regolato la fattispecie, prevedendo all'art. 36, co. 5, del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, che
“Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti".
I principi sopra esposti hanno trovato conferma in recenti pronunce della Suprema
Corte (cfr ex multis Cassazione civile sez. lav., 29/7/2024, n.21126; Cassazione civile sez. lav., 26/7/2024, n. 20955 "PE il personale dipendente dell' Pt 3 trasferito al ex art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011,Parte 1
conv. con modif. dalla 1. n. 111 del 2011, opera il principio di irriducibilità della retribuzione, il quale si applica anche con riferimento alle voci retributive del trattamento economico accessorio purché aventi carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il fatto che tali voci esulano dal trattamento economico fondamentale").
3. PE le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 5000,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.12.2024.
Il Presidente Il consigliere est.
Dott.ssa Graziella Parisi Dott.ssa Valeria Di Stefano