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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8234/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella Tamborini, C.F. , presso il C.F._2 cui studio in Cologno Monzese (MI), viale Lombardia n. 34 ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Carrara, C.F. , presso il cui studio in C.F._4
Milano, viale Certosa n. 1 ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 15 giugno 2013 (anno 2013, parte
2, serie A, volume R03, atto n° 233)
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1767 del 23 ottobre 2024, pubblicata in data 07 novembre 2024, passata in giudicato in data 07 novembre 2024 (v. documenti in atti)
con il seguente figlio: cittadino italiano, nato a [...] in data [...] Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, qui riformulate:
1) i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento, di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio e a qualsiasi forma di mantenimento;
2) il figlio minore sul quale entrambi i coniugi continueranno ad esercitare la responsabilità Pt_3 genitoriale, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione e istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con cui continuerà
a vivere nella casa familiare, assegnata alla stessa;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare al figlio minore una Pt_3 serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e a coinvolgerlo in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Pt_3 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura del figlio e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza del figlio).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare il figlio come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza del figlio quando lo stesso si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione del figlio, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana del minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) i genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio si impegnano, sin da ora, a Pt_3 tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute, vita ed educazione;
7) il OR salvi migliori accordi tra i coniugi, potrà vedere e trascorrere del Parte_2 tempo con il figlio fuori dalla casa familiare, secondo il seguente calendario di massima a Pt_3 settimane alternate:
- nella prima e terza settimana del mese, per un giorno infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dalle ore 19 alle ore 21,30 e dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica;
- nella seconda e quarta settimana del mese, il martedì e il giovedì, dalle ore 19 alle ore 21,30.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlio, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle del figlio Pt_3
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere la giornata Pt_3 del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
8) i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive del figlio;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista il figlio indipendentemente Pt_3 dai giorni di frequentazione del figlio;
10) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione del compleanno del figlio Pt_3
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i compagni di Pt_3 scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa, le cui spese saranno suddivise tra i coniugi, ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione del figlio;
11) ciascun coniuge, salvo migliori accordi, terrà con sé il figlio per due settimane durante il Pt_3 periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse del figlio, secondo il seguente calendario di massima, salvo diverso piano ferie concesso dai rispettivi datori di lavoro: dal 12 al 18 agosto con un genitore e dal 19 al 25 agosto con l'altro, nonché per una settimana dal 05 all'11 agosto con l'uno e dal 26 agosto al 01 settembre con l'altro.
Per le vacanze estive 2024 trascorrerà il periodo dal 12 al 18 agosto e dal 26 agosto al 01 Pt_3 settembre con il padre e il periodo dal 19 al 25 agosto e dal 05 all'11 settembre con la madre.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione del figlio ed il costo per eventuali centri estivi sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con Pt_3 un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore e, sempre ad anni alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali e agli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico, i coniugi si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle del figlio;
12) i coniugi si impegnano a far mantenere al figlio regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
13) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con il figlio, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione.
Il figlio potrà telefonare ed essere contattato telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
14) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità e comunque non prima di un anno decorrente dal deposito del ricorso per separazione, nella vita del figlio, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità del figlio, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere al figlio che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà l'affetto per lui per nessuna ragione;
15) il OR corrisponderà alla OR a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 ordinario per il mantenimento del figlio in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_3
l'importo mensile di € 250,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e/o sino a quando vivrà con la madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora il figlio, divenuto maggiorenne, dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il OR verserà il contributo al mantenimento Parte_2 direttamente al figlio nella misura sopra indicata di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La OR avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato Parte_1 dall'INPS per il figlio;
16) il OR si impegna inoltre a rimborsare alla moglie il 50% delle spese extra Parte_2 assegno di mantenimento sostenute per il figlio, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e, nella stessa misura percentuale, i costi della refezione scolastica del figlio.
Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà dieci giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il decimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il giorno 20 del mese precedente;
17) la casa familiare sita in Milano, via Mac Mahon n° 88, di proprietà della OR Parte_4
e concessa in comodato d'uso al figlio OR con contratto del
[...] Parte_2
01/02/2020, unitamente agli arredi attualmente esistenti di proprietà dei coniugi e alla cantina posta al piano seminterrato, resta assegnata in godimento alla OR che è subentrata nel Parte_1 suddetto contratto di comodato e vi abiterà con il figlio Pt_3
La OR sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche (a titolo Parte_1 esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e quelle di ordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti;
18) il OR ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti Parte_2 personali, e attualmente risiede in altro alloggio, sito in Milano, via Alessandro Zanoli n. 16;
19) l'autovettura modello Ford Puma targata GC121AZ, intestata alla OR rimarrà Parte_1 in possesso della stessa, senza alcun onere di spesa a carico del marito.
La OR provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei tagliandi e di Parte_1 manutenzione ordinaria dell'auto, di assicurazione e di bollo;
20) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché del figlio Pt_3 21) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ORi
e in Milano in data 15 giugno 2013 (anno 2013, parte 2, serie Parte_1 Parte_2
A, volume R03, atto n° 233);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese del giudizio
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella Tamborini, C.F. , presso il C.F._2 cui studio in Cologno Monzese (MI), viale Lombardia n. 34 ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Carrara, C.F. , presso il cui studio in C.F._4
Milano, viale Certosa n. 1 ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 15 giugno 2013 (anno 2013, parte
2, serie A, volume R03, atto n° 233)
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1767 del 23 ottobre 2024, pubblicata in data 07 novembre 2024, passata in giudicato in data 07 novembre 2024 (v. documenti in atti)
con il seguente figlio: cittadino italiano, nato a [...] in data [...] Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, qui riformulate:
1) i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento, di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio e a qualsiasi forma di mantenimento;
2) il figlio minore sul quale entrambi i coniugi continueranno ad esercitare la responsabilità Pt_3 genitoriale, viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione e istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con cui continuerà
a vivere nella casa familiare, assegnata alla stessa;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare al figlio minore una Pt_3 serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e a coinvolgerlo in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Pt_3 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura del figlio e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza del figlio).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare il figlio come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza del figlio quando lo stesso si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione del figlio, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana del minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) i genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio si impegnano, sin da ora, a Pt_3 tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute, vita ed educazione;
7) il OR salvi migliori accordi tra i coniugi, potrà vedere e trascorrere del Parte_2 tempo con il figlio fuori dalla casa familiare, secondo il seguente calendario di massima a Pt_3 settimane alternate:
- nella prima e terza settimana del mese, per un giorno infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dalle ore 19 alle ore 21,30 e dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica;
- nella seconda e quarta settimana del mese, il martedì e il giovedì, dalle ore 19 alle ore 21,30.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlio, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle del figlio Pt_3
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere la giornata Pt_3 del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
8) i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive del figlio;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista il figlio indipendentemente Pt_3 dai giorni di frequentazione del figlio;
10) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione del compleanno del figlio Pt_3
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i compagni di Pt_3 scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa, le cui spese saranno suddivise tra i coniugi, ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione del figlio;
11) ciascun coniuge, salvo migliori accordi, terrà con sé il figlio per due settimane durante il Pt_3 periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse del figlio, secondo il seguente calendario di massima, salvo diverso piano ferie concesso dai rispettivi datori di lavoro: dal 12 al 18 agosto con un genitore e dal 19 al 25 agosto con l'altro, nonché per una settimana dal 05 all'11 agosto con l'uno e dal 26 agosto al 01 settembre con l'altro.
Per le vacanze estive 2024 trascorrerà il periodo dal 12 al 18 agosto e dal 26 agosto al 01 Pt_3 settembre con il padre e il periodo dal 19 al 25 agosto e dal 05 all'11 settembre con la madre.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione del figlio ed il costo per eventuali centri estivi sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con Pt_3 un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore e, sempre ad anni alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali e agli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico, i coniugi si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle del figlio;
12) i coniugi si impegnano a far mantenere al figlio regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
13) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con il figlio, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione.
Il figlio potrà telefonare ed essere contattato telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
14) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità e comunque non prima di un anno decorrente dal deposito del ricorso per separazione, nella vita del figlio, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità del figlio, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere al figlio che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà l'affetto per lui per nessuna ragione;
15) il OR corrisponderà alla OR a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 ordinario per il mantenimento del figlio in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_3
l'importo mensile di € 250,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e/o sino a quando vivrà con la madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora il figlio, divenuto maggiorenne, dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il OR verserà il contributo al mantenimento Parte_2 direttamente al figlio nella misura sopra indicata di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La OR avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato Parte_1 dall'INPS per il figlio;
16) il OR si impegna inoltre a rimborsare alla moglie il 50% delle spese extra Parte_2 assegno di mantenimento sostenute per il figlio, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e, nella stessa misura percentuale, i costi della refezione scolastica del figlio.
Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà dieci giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il decimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il giorno 20 del mese precedente;
17) la casa familiare sita in Milano, via Mac Mahon n° 88, di proprietà della OR Parte_4
e concessa in comodato d'uso al figlio OR con contratto del
[...] Parte_2
01/02/2020, unitamente agli arredi attualmente esistenti di proprietà dei coniugi e alla cantina posta al piano seminterrato, resta assegnata in godimento alla OR che è subentrata nel Parte_1 suddetto contratto di comodato e vi abiterà con il figlio Pt_3
La OR sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche (a titolo Parte_1 esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e quelle di ordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti;
18) il OR ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti Parte_2 personali, e attualmente risiede in altro alloggio, sito in Milano, via Alessandro Zanoli n. 16;
19) l'autovettura modello Ford Puma targata GC121AZ, intestata alla OR rimarrà Parte_1 in possesso della stessa, senza alcun onere di spesa a carico del marito.
La OR provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei tagliandi e di Parte_1 manutenzione ordinaria dell'auto, di assicurazione e di bollo;
20) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché del figlio Pt_3 21) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ORi
e in Milano in data 15 giugno 2013 (anno 2013, parte 2, serie Parte_1 Parte_2
A, volume R03, atto n° 233);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese del giudizio
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai