CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19944 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: IL ID nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
sentita la requisitoria del PG FULVIO BALDI che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. udito il difensore, l'avvocato EMANUELE PIER PAOLO del foro di REGGIO CALABRIA, che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria annullava il provvedimento del GIP di Reggio Calabria impugnato da VI RD, nei cui confronti era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al capo A) dell'imputazione provvisoria per i delitti di cui agli articoli 99, 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., nonché art 71, D.Lgs 6 settembre 2011 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19944 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2024 n.159, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente sull'assunto che fosse carente la gravità indiziaria nei suoi confronti. 2. Avverso tale decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 311, 606 comma 1, lett.B) e lett. E) cod. proc.pen., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale reggino. In particolare, lamenta che i giudici del riesame, pur riconoscendo l'attuale operatività dell'articolazione della 'ndrangheta descritta al capo A) dell'imputazione provvisoria, avrebbero valutato in maniera atomistica i singoli tasselli del quadro indiziario a carico di VI RD, svilendo il significato di numerosi e significativi elementi probatori attraverso un ragionamento viziato da illogicità argomentativa e contenente alcuni evidenti travisamenti del fatto, come ad esempio con riguardo al narrato del collaboratore di giustizia UR De CA e di CE ER, imputato ex art. 416 bis cod. pen. in separato procedimento, che hanno riferito degli stretti rapporti del ricorrente con i componenti della SC AN, indicato, peraltro, da De CA come storico affiliato alla predetta consorteria. La difesa di VI RD, che ha depositato una memoria difensiva prima dell'udienza, ha, invece, rappresentato la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato non essendoci, a suo avviso, gravi indizi di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere perciò accolta la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. In via preliminare vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni unite in tema di valutazione del compendio indiziario, secondo cui: "In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce í collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo." (così Sez. un., n.33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv. 231678-01). Seguendo questo criterio ermeneutico, quindi, prima di verificare se i giudici del riesame hanno effettuato una valutazione complessiva degli 2 indizi a carico di RD, deve essere esaminato se ogni singolo indizio è stato valutato in base ad argomentazioni non viziate da manifesta illogicità o contraddittorietà. Sempre in termini generali vanno ricordato i criteri identificativi della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, come delineati sempre dagli insegnamenti delle Sezioni unite, che affermano sul punto: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi". (così Sez. Un. n.33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv.231670-01; conf. Sez. un., n.36958 del 27.05.2021, Modaffari, Rv.281889-01). 2.1 Nel caso di specie va sottolineato che il Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza del sodalizio criminoso denominato ‘ndrangheta, ritenuto operante, anche nell'attualità, sul territorio di Reggio Calabria con l'articolazione di tre mandamenti mafiosi (in particolare riferibili alle note HE della provincia reggina: De TE, AN e IB), nonché attivo sul territorio nazionale ed anche all'estero con la presenza di decine di cosiddette "locali". A tal riguardo ha rimandato alla mole degli elementi probatori versati in atti, consistenti in un'enorme quantità di intercettazioni (telefoniche ed ambientali), nelle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, nell'attività di o.p.c. e nei controlli di polizia, che hanno consentito l'emissione di molteplici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di più persone ritenute nell'imputazione come sodali di VI RD. Quest'ultimo era stato indicato dal collaboratore di giustizia UR De CA come "affiliato da sempre" alla SC AN, ma i giudici del riesame hanno sinteticamente affermato che gli elementi desumibili dagli interrogatori di De CA "appaiono generici e non dimostrativi della concreta affiliazione del ricorrente alla consorteria descritta dal capo A)". Inoltre, RD era stato anche individuato da CE ER, imputato in altro procedimento ex art. 416 bis cod. pen., come persona in affari con i fratelli IA e IC AN, con i quali si era presentato dal lui in un'occasione per parlare della gestione delle scommesse. Riguardo a tale specifico punto l'ordinanza impugnata ha osservato che: "Con riferimento alle propalazioni rese da ER CE, si rileva come esse, seppur denotino una partecipazione del RD all'attività di gestione delle scommesse dei 3 fratelli AN, d'altra parte, devono essere collocate in un ambito temporale risalente, essendo ormai passati più di 10 anni dal descritto episodio del 2013; inoltre, tali dichiarazioni non appaiono idonee a dimostrare l'intraneità del RD alle HE "arcote". Tuttavia, dalla lettura congiunta delle dichiarazioni di De CA e di ER, come svolta con puntualità dalla Procura ricorrente, non può sfuggire che RD fosse stato certamente in rapporti di contiguità con personaggi di spicco della SC AN e che avesse operato per conto dei citati fratelli AN nel campo delle scommesse. Il dato della risalenza temporale di alcuni fatti non può assurgere come elemento certo dell'attuale estraneità all'associazione criminale del soggetto protagonista di quei fatti, poiché è circostanza nota, in base a consolidate massime di esperienza, che nel sodalizio mafioso, rectius nelle cd. mafie storiche come la 'ndrangheta, non è assolutamente facile allontanarsi dal clan una volta che si è stati partecipi delle sue attività criminali, per cui la sussistenza del cd. "tempo silente", ossia di un significativo lasso di tempo di assenza di condotte criminali e di coinvolgimento nell'attività dell'associazione, non può ritenersi sufficiente per dimostrare la sicura rescissione dal vincolo associativo dell'indagato (tra le tante Sez.5, n.36389 del 15.07.2019, Rv. 276905-01), soprattutto in sede cautelare. Non può essere, inoltre, sminuito il ruolo che il RD avrebbe svolto nell'organizzare un incontro, poi non avvenuto, tra AR De TE, soggetto apicale dell'omonima SC, ed i vertici della ‘drina capeggiata dalla famiglia IB, come emerso nel corso di un colloquio intercettato tra IO IB e AR Mangiola, entrambi imputati ex art. 416 bis cod. pen.. Il Tribunale di Reggio Calabria, al fine di non attribuire significativa rilevanza indiziaria a tale fatto, ha affermato che: "Tuttavia, la circostanza maggiormente rilevante è che l'incontro cui si riferivano i conversanti non è in concreto avvenuto. Ciò comporta che l'odierno ricorrente, anche ove fosse il soggetto menzionato dai conversanti, non ha fornito un contributo concreto al sodalizio, nei termini descritti dalla contestazione, in cui si afferma che egli svolgeva ruoli di comunicatore di messaggi nei rapporti con le altre articolazioni di 'ndrangheta. Pertanto, con riferimento a questo episodio non è possibile considerarlo come il portatore dei messaggi alle altre HE o l'organizzazione degli incontri tra i clan". Tale argomentazione si presenta manifestamente illogica;
infatti la circostanza che l'incontro tra gli esponenti di vertice delle HE De TE e IB non sia in realtà avvenuto per motivi ignoti, non esclude che l'indagato, individuato in base ad un'intercettazione come VI RD, si sia speso per organizzarlo e che quindi egli si possa ritenere, almeno in fase cautelare, come soggetto intraneo alla 'ndrangheta come unitaria associazione a delinquere. Il ruolo di organizzatore di un 4 incontro di tale portata, peraltro, gli attribuirebbe una caratura di rilievo all'interno dell'associazione, godendo, evidentemente, della fiducia di altri soggetti in posizione di preminenza nelle diverse articolazioni locali del citato sodalizio criminoso. Sul ruolo dell'intermediario è utile richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte (Sez. 5, n.35277 del 16.06.2017, Rv.270654), secondo cui: "È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo. (Nella specie, la Corte ha escluso che la condotta potesse integrare il diverso reato di favoreggiamento personale) '. Altro elemento di per sé gravemente indiziario va ravvisato nel fatto che il RD commentasse con alcuni componenti della famiglia IB alcune dinamiche interne alle HE De TE e AN. Sul punto il Tribunale del riesame ha sostenuto che: "Seppure dalle conversazioni intercettate emerga che &lardi fosse conscio delle dinamiche inerenti ai gruppi 'ndranghetisti del territorio urbano di Reggio, d'altra parte il semplice fatto che egli commentasse coi IB quanto stava accadendo in tali ambiti non permette di dimostrare la sua intraneità al sodalizio. In questo senso, sebbene emerga una sua vicinanza agli ambienti della criminalità organizzata, non è da questo possibile dedurre che egli abbia recato un contributo all'associazione 'ndranghetistica delle HE di Archi. Nè basta giustificare una sua intraneità all'associazione, l'osservazione per cui solo un soggetto partecipe del sodalizio sia in grado di conoscere tali fatti". Analogamente per quanto riguarda un altro episodio risalente al maggio 2018, in cui soggetti ritenuti appartenenti alla ‘ndrangheta del calibro di IO IB e AR FI discutevano in presenza di RD, definito come un "fratello" dal predetto IB, dell'estorsione da perpetrare in danno della Canale s.r.l. e degli atti intimidatori da attuare in caso di perdurante inottemperanza alle loro richieste mafiose. L'ordinanza in esame ha ritenuto sul punto che la semplice presenza al colloquio di RD, che non aveva proferito alcuna parola, non potesse essere valutato come grave indizio della sua partecipazione all'attività criminosa. Si reputa, invece, che le argomentazioni svolte appaiono viziate da illogicità, in quanto la conoscenza delle dinamiche criminali e l'estrema confidenza di un soggetto con esponenti criminali di spicco non può essere derubricata alla "mera vicinanza" con quest'ultimi, e ciò in base a comuni massime di esperienza utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento a contesti mafiosi caratterizzati, 5 come noto, dall'estrema circospezione. Anche in questo caso è utile ribadire l'orientamento della Corte che afferma: "In tema di associazione di tipo mafioso, le relazioni qualificate con esponenti della medesima organizzazione e, in specie, con soggetti in posizione apicale, pur non potendo essere poste autonomamente a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valgono da riscontro estrinseco, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a una chiamata in correità intrinsecamente valida" (così Sez.2, n.51694 del 2.11.2023, Rv. 285623-01; conf. Sez.2, n.6272 del 19.01.2017, Rv.269294-01). Si tratta, come affermato, di elementi indiziari che hanno un'indubbia valenza se letti unitamente ad altri, soprattutto perché al di là del coinvolgimento di RD nel singolo episodio criminoso, la sua ammissione al consesso in cui avveniva la programmazione di reati fine dell'associazione non può essere facilmente giustificata dalla semplice vicinanza o amicizia con persone di spiccato profilo criminale. 2.2 Dalla disamina dei principali episodi indiziari che hanno visto VI RD chiamato in causa dagli investigatori, alcuni dei quali, come detto, già da soli connotati da evidente gravità, emerge che l'ordinanza impugnata ha dato di essi un'interpretazione atomistica, lasciandoli scollegati gli uni dagli altri, così discostandosi con motivazione illogiche dai principi affermati dalla Cassazione in molteplici occasioni, proprio in relazione ad associazioni di tipo mafioso, secondo cui: "Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure caute/ari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine". (così Sez.1, n.30415 del 25.09.2020, Rv.279789-01; conf. tra le altre Sez.1, n.39125/2015, Rv.264780-01; Sez. F., n.38881/2015, Rv. 264515-01). Il collegio intende ribadire questo consolidato orientamento giurisprudenziale che è stato ignorato dal provvedimento impugnato, il quale, pertanto, deve essere annullato con rinvio per una nuova valutazione degli elementi probatori a disposizione, anche svolgendo una valutazione complessiva degli stessi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma il 12 aprile 2024 6
sentita la requisitoria del PG FULVIO BALDI che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. udito il difensore, l'avvocato EMANUELE PIER PAOLO del foro di REGGIO CALABRIA, che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria annullava il provvedimento del GIP di Reggio Calabria impugnato da VI RD, nei cui confronti era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al capo A) dell'imputazione provvisoria per i delitti di cui agli articoli 99, 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen., nonché art 71, D.Lgs 6 settembre 2011 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19944 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 12/04/2024 n.159, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente sull'assunto che fosse carente la gravità indiziaria nei suoi confronti. 2. Avverso tale decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 311, 606 comma 1, lett.B) e lett. E) cod. proc.pen., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale reggino. In particolare, lamenta che i giudici del riesame, pur riconoscendo l'attuale operatività dell'articolazione della 'ndrangheta descritta al capo A) dell'imputazione provvisoria, avrebbero valutato in maniera atomistica i singoli tasselli del quadro indiziario a carico di VI RD, svilendo il significato di numerosi e significativi elementi probatori attraverso un ragionamento viziato da illogicità argomentativa e contenente alcuni evidenti travisamenti del fatto, come ad esempio con riguardo al narrato del collaboratore di giustizia UR De CA e di CE ER, imputato ex art. 416 bis cod. pen. in separato procedimento, che hanno riferito degli stretti rapporti del ricorrente con i componenti della SC AN, indicato, peraltro, da De CA come storico affiliato alla predetta consorteria. La difesa di VI RD, che ha depositato una memoria difensiva prima dell'udienza, ha, invece, rappresentato la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato non essendoci, a suo avviso, gravi indizi di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere perciò accolta la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. In via preliminare vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni unite in tema di valutazione del compendio indiziario, secondo cui: "In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce í collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo." (così Sez. un., n.33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv. 231678-01). Seguendo questo criterio ermeneutico, quindi, prima di verificare se i giudici del riesame hanno effettuato una valutazione complessiva degli 2 indizi a carico di RD, deve essere esaminato se ogni singolo indizio è stato valutato in base ad argomentazioni non viziate da manifesta illogicità o contraddittorietà. Sempre in termini generali vanno ricordato i criteri identificativi della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, come delineati sempre dagli insegnamenti delle Sezioni unite, che affermano sul punto: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi". (così Sez. Un. n.33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv.231670-01; conf. Sez. un., n.36958 del 27.05.2021, Modaffari, Rv.281889-01). 2.1 Nel caso di specie va sottolineato che il Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza del sodalizio criminoso denominato ‘ndrangheta, ritenuto operante, anche nell'attualità, sul territorio di Reggio Calabria con l'articolazione di tre mandamenti mafiosi (in particolare riferibili alle note HE della provincia reggina: De TE, AN e IB), nonché attivo sul territorio nazionale ed anche all'estero con la presenza di decine di cosiddette "locali". A tal riguardo ha rimandato alla mole degli elementi probatori versati in atti, consistenti in un'enorme quantità di intercettazioni (telefoniche ed ambientali), nelle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, nell'attività di o.p.c. e nei controlli di polizia, che hanno consentito l'emissione di molteplici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di più persone ritenute nell'imputazione come sodali di VI RD. Quest'ultimo era stato indicato dal collaboratore di giustizia UR De CA come "affiliato da sempre" alla SC AN, ma i giudici del riesame hanno sinteticamente affermato che gli elementi desumibili dagli interrogatori di De CA "appaiono generici e non dimostrativi della concreta affiliazione del ricorrente alla consorteria descritta dal capo A)". Inoltre, RD era stato anche individuato da CE ER, imputato in altro procedimento ex art. 416 bis cod. pen., come persona in affari con i fratelli IA e IC AN, con i quali si era presentato dal lui in un'occasione per parlare della gestione delle scommesse. Riguardo a tale specifico punto l'ordinanza impugnata ha osservato che: "Con riferimento alle propalazioni rese da ER CE, si rileva come esse, seppur denotino una partecipazione del RD all'attività di gestione delle scommesse dei 3 fratelli AN, d'altra parte, devono essere collocate in un ambito temporale risalente, essendo ormai passati più di 10 anni dal descritto episodio del 2013; inoltre, tali dichiarazioni non appaiono idonee a dimostrare l'intraneità del RD alle HE "arcote". Tuttavia, dalla lettura congiunta delle dichiarazioni di De CA e di ER, come svolta con puntualità dalla Procura ricorrente, non può sfuggire che RD fosse stato certamente in rapporti di contiguità con personaggi di spicco della SC AN e che avesse operato per conto dei citati fratelli AN nel campo delle scommesse. Il dato della risalenza temporale di alcuni fatti non può assurgere come elemento certo dell'attuale estraneità all'associazione criminale del soggetto protagonista di quei fatti, poiché è circostanza nota, in base a consolidate massime di esperienza, che nel sodalizio mafioso, rectius nelle cd. mafie storiche come la 'ndrangheta, non è assolutamente facile allontanarsi dal clan una volta che si è stati partecipi delle sue attività criminali, per cui la sussistenza del cd. "tempo silente", ossia di un significativo lasso di tempo di assenza di condotte criminali e di coinvolgimento nell'attività dell'associazione, non può ritenersi sufficiente per dimostrare la sicura rescissione dal vincolo associativo dell'indagato (tra le tante Sez.5, n.36389 del 15.07.2019, Rv. 276905-01), soprattutto in sede cautelare. Non può essere, inoltre, sminuito il ruolo che il RD avrebbe svolto nell'organizzare un incontro, poi non avvenuto, tra AR De TE, soggetto apicale dell'omonima SC, ed i vertici della ‘drina capeggiata dalla famiglia IB, come emerso nel corso di un colloquio intercettato tra IO IB e AR Mangiola, entrambi imputati ex art. 416 bis cod. pen.. Il Tribunale di Reggio Calabria, al fine di non attribuire significativa rilevanza indiziaria a tale fatto, ha affermato che: "Tuttavia, la circostanza maggiormente rilevante è che l'incontro cui si riferivano i conversanti non è in concreto avvenuto. Ciò comporta che l'odierno ricorrente, anche ove fosse il soggetto menzionato dai conversanti, non ha fornito un contributo concreto al sodalizio, nei termini descritti dalla contestazione, in cui si afferma che egli svolgeva ruoli di comunicatore di messaggi nei rapporti con le altre articolazioni di 'ndrangheta. Pertanto, con riferimento a questo episodio non è possibile considerarlo come il portatore dei messaggi alle altre HE o l'organizzazione degli incontri tra i clan". Tale argomentazione si presenta manifestamente illogica;
infatti la circostanza che l'incontro tra gli esponenti di vertice delle HE De TE e IB non sia in realtà avvenuto per motivi ignoti, non esclude che l'indagato, individuato in base ad un'intercettazione come VI RD, si sia speso per organizzarlo e che quindi egli si possa ritenere, almeno in fase cautelare, come soggetto intraneo alla 'ndrangheta come unitaria associazione a delinquere. Il ruolo di organizzatore di un 4 incontro di tale portata, peraltro, gli attribuirebbe una caratura di rilievo all'interno dell'associazione, godendo, evidentemente, della fiducia di altri soggetti in posizione di preminenza nelle diverse articolazioni locali del citato sodalizio criminoso. Sul ruolo dell'intermediario è utile richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte (Sez. 5, n.35277 del 16.06.2017, Rv.270654), secondo cui: "È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo. (Nella specie, la Corte ha escluso che la condotta potesse integrare il diverso reato di favoreggiamento personale) '. Altro elemento di per sé gravemente indiziario va ravvisato nel fatto che il RD commentasse con alcuni componenti della famiglia IB alcune dinamiche interne alle HE De TE e AN. Sul punto il Tribunale del riesame ha sostenuto che: "Seppure dalle conversazioni intercettate emerga che &lardi fosse conscio delle dinamiche inerenti ai gruppi 'ndranghetisti del territorio urbano di Reggio, d'altra parte il semplice fatto che egli commentasse coi IB quanto stava accadendo in tali ambiti non permette di dimostrare la sua intraneità al sodalizio. In questo senso, sebbene emerga una sua vicinanza agli ambienti della criminalità organizzata, non è da questo possibile dedurre che egli abbia recato un contributo all'associazione 'ndranghetistica delle HE di Archi. Nè basta giustificare una sua intraneità all'associazione, l'osservazione per cui solo un soggetto partecipe del sodalizio sia in grado di conoscere tali fatti". Analogamente per quanto riguarda un altro episodio risalente al maggio 2018, in cui soggetti ritenuti appartenenti alla ‘ndrangheta del calibro di IO IB e AR FI discutevano in presenza di RD, definito come un "fratello" dal predetto IB, dell'estorsione da perpetrare in danno della Canale s.r.l. e degli atti intimidatori da attuare in caso di perdurante inottemperanza alle loro richieste mafiose. L'ordinanza in esame ha ritenuto sul punto che la semplice presenza al colloquio di RD, che non aveva proferito alcuna parola, non potesse essere valutato come grave indizio della sua partecipazione all'attività criminosa. Si reputa, invece, che le argomentazioni svolte appaiono viziate da illogicità, in quanto la conoscenza delle dinamiche criminali e l'estrema confidenza di un soggetto con esponenti criminali di spicco non può essere derubricata alla "mera vicinanza" con quest'ultimi, e ciò in base a comuni massime di esperienza utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento a contesti mafiosi caratterizzati, 5 come noto, dall'estrema circospezione. Anche in questo caso è utile ribadire l'orientamento della Corte che afferma: "In tema di associazione di tipo mafioso, le relazioni qualificate con esponenti della medesima organizzazione e, in specie, con soggetti in posizione apicale, pur non potendo essere poste autonomamente a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valgono da riscontro estrinseco, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a una chiamata in correità intrinsecamente valida" (così Sez.2, n.51694 del 2.11.2023, Rv. 285623-01; conf. Sez.2, n.6272 del 19.01.2017, Rv.269294-01). Si tratta, come affermato, di elementi indiziari che hanno un'indubbia valenza se letti unitamente ad altri, soprattutto perché al di là del coinvolgimento di RD nel singolo episodio criminoso, la sua ammissione al consesso in cui avveniva la programmazione di reati fine dell'associazione non può essere facilmente giustificata dalla semplice vicinanza o amicizia con persone di spiccato profilo criminale. 2.2 Dalla disamina dei principali episodi indiziari che hanno visto VI RD chiamato in causa dagli investigatori, alcuni dei quali, come detto, già da soli connotati da evidente gravità, emerge che l'ordinanza impugnata ha dato di essi un'interpretazione atomistica, lasciandoli scollegati gli uni dagli altri, così discostandosi con motivazione illogiche dai principi affermati dalla Cassazione in molteplici occasioni, proprio in relazione ad associazioni di tipo mafioso, secondo cui: "Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure caute/ari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine". (così Sez.1, n.30415 del 25.09.2020, Rv.279789-01; conf. tra le altre Sez.1, n.39125/2015, Rv.264780-01; Sez. F., n.38881/2015, Rv. 264515-01). Il collegio intende ribadire questo consolidato orientamento giurisprudenziale che è stato ignorato dal provvedimento impugnato, il quale, pertanto, deve essere annullato con rinvio per una nuova valutazione degli elementi probatori a disposizione, anche svolgendo una valutazione complessiva degli stessi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma il 12 aprile 2024 6