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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8336 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB BU, quale giudice del lavoro, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19203/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Di Bella e Parte_1
dall'Avv. Damaso Pattumelli per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 27.05.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 1.1.2023 come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con decreto di omologa del 10.7.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 10.7.2024, la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal gennaio del 2023.
1 Tuttavia, al momento di instaurare il presente giudizio, l' aveva pagato, il CP_1
24 settembre 2024, solo la mensilità di settembre e non i ratei arretrati.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo poi in liquidazione la prestazione anche per detti ratei.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto il 1.7.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici CP_1
necessari ai fini del pagamento già il 25.7.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 15.07.2025 Il Giudice
1 MB BU
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB BU, quale giudice del lavoro, all'udienza del 15.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19203/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Daniele Di Bella e Parte_1
dall'Avv. Damaso Pattumelli per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 27.05.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 1.1.2023 come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con decreto di omologa del 10.7.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 10.7.2024, la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal gennaio del 2023.
1 Tuttavia, al momento di instaurare il presente giudizio, l' aveva pagato, il CP_1
24 settembre 2024, solo la mensilità di settembre e non i ratei arretrati.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo poi in liquidazione la prestazione anche per detti ratei.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto il 1.7.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici CP_1
necessari ai fini del pagamento già il 25.7.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 15.07.2025 Il Giudice
1 MB BU
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