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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/01/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1153/2020, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Giaquinto e TO Pascarella, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l. r. p. t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e CONTRO
(c.f.: ) e (c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 persona dei ll. rr. p. t., ciascuna rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, dall'avv. Michele Di Tommaso, presso cui sono elettivamente domiciliate.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare le resistenti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 34.007,31, di cui € 30.878,68 a titolo di differenze retributive e di € 3.128,63 a titolo di rideterminazione del T.F.R.; spese vinte, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
con CP_2 vittoria delle spese di lite;
PER LA RESISTENTE rigettare il ricorso ovvero circoscrivere la Controparte_2 responsabilità ai soli oneri retributivi e contributivi, nel limite delle prestazioni rese in
1 regime di corrispettività con eventuali contratti di appalto intercorsi con la
[...]
in via gradata, condannare a tenerla indenne da ogni CP_1 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.4.2020, il sig. esponeva di Parte_1 lavorare, in regime di subordinazione e senza soluzione di continuità a far data dal
2.10.2017, alle dipendenze di , con contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato full time.
Precisava che il contratto era stato prorogato più volte, ossia dall'1.11.2017 al
22.12.2017 e dal 23.12.2017 all'11.8.2018, per poi essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 21.12.2018.
Precisava di essere inquadrato nel livello 1, con qualifica di operaio, e di aver osservato un orario di lavoro dalle ore 6.30 alle ore 17, dal lunedì al venerdì, per complessive 52 ore e 30 minuti settimanali, oltre un sabato al mese dalle 6.30 alle 17 per ulteriori 10 ore e 30 minuti, ricevendo una retribuzione mensile pari ad € 1.100,00.
Lamentava la mancata corresponsione delle retribuzioni per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2018 e per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2019.
Affermava di aver svolto ore di lavoro straordinario non retribuite.
Rappresentava di aver diritto al pagamento della tredicesima mensilità e dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, mai corrisposte dal datore di lavoro.
Rivendicava il diritto all'inquadramento nel 2° livello professionale in ragione delle mansioni effettivamente espletate ed alla luce delle declaratorie professionali di cui al
C.C.N.L. Metalmeccanici allegato.
Riferiva che la società datrice aveva accantonato un T.F.R. inferiore rispetto a quanto maturato, in ragione della superiore qualità e quantità delle prestazioni di fatto rese.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso diversi cantieri sul territorio nazionale in esecuzione dei contratti di appalto intervenuti tra il datore di lavoro e le società e CP_2 Controparte_2
Rappresentava di aver percepito il trattamento salariare integrativo dal 15.4.2019.
Indicava che, in ragione del reiterato inadempimento, con comunicazioni del 12.9.2019
e dell'8.10.2019, aveva rivendicato quanto maturato rispettivamente alla CP_1
e a
[...] CP_2
Precisava di aver depositato, in data 24.10.2019, istanza conciliativa ex art. 410 c.p.c. dinanzi al competente procedura che si era conclusa con esito negativo. CP_3
2 Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice CP_2 Controparte_2 del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, e si Controparte_2 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, rappresentava che, ai fini della responsabilità solidale Controparte_2 ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., il ricorrente aveva l'onere di provare la continuità
e l'esclusività della prestazione resa in esecuzione dell'appalto.
Eccepiva che non erano stati compiutamente e specificamente indicati in ricorso i periodi ed i luoghi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta, con conseguente nullità per violazione degli obblighi contenutistici ex art. 414 c.p.c..
Contestava le rivendicazioni avanzate dal ricorrente per il periodo tra marzo 2019 ed il
15 aprile 2019, in ordine all'attività lavorativa svolta presso i siti di Melfi e Monte
Milone, per i quali era stato stipulato contratto di appalto del 14.12.2015, esauritosi, però, nel periodo compreso tra il 30.10.2017 ed il 30.5.2018.
Eccepiva, pertanto, la decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. per decorso del termine biennale, in quanto la prestazione del sig. non era stata resa in regime Pt_1 di corrispettività, atteso che l'appalto aveva avuto termine in epoca precedente.
Sosteneva, in via gradata, la necessità di circoscrivere l'ambito oggettivo della responsabilità solidale in relazione ai soli crediti retributivi e contributivi, nei limiti in cui questi erano maturati nell'esecuzione di una prestazione lavorativa riconducibile all'appalto in essere con Controparte_1
Contestava i conteggi e l'espletamento di mansioni superiori, oltre che le ulteriori rivendicazioni del ricorrente.
Avanzava domanda di manleva in caso di accoglimento del ricorso. eccepiva il difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non aver mai CP_2 stipulato alcun contratto di appalto con Controparte_1
Le resistenti concludevano ut supra.
benché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio, sicché Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 19.1.2022.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
3 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente Controparte_2
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
Né può essere assecondata la specifica doglianza della predetta resistente in ordine alle località ed ai cantieri, nonché agli esatti periodi, in cui il sig. avrebbe indicato Pt_1 di aver lavorato in esecuzione dell'appalto affidato a poiché nel capo Controparte_1
X del ricorso, legge che “L'esponente, sin dal sorgere del rapporto, ha reso le sue prestazioni lavorative, alle dipendenze della sempre su cantieri / lavori / opere in appalto che vedevano CP_1
(e tuttora vedono) quali committenti – appaltanti le convenute ( Controparte_2 C.F._2
) e CF/PI )”. P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
Il lavoratore ha quindi dedotto che l'intera attività lavorativa, per tutto il periodo dall'ottobre 2017 al 15.4.2019, è sempre stata espletata su cantieri avviati in esecuzione di contratto d'appalto tra le società.
Di conseguenza, non era necessaria un'allegazione ulteriormente specifica, giacché
dovendo avere contezza dei propri rapporti giuridici con gli CP_2 appaltatori, è stata messa in condizione di individuare eventuali segmenti cronologici in cui non v'è stata esecuzione di appalti commissionati a Controparte_1
Ancora in via preliminare, va rappresentato che la procedura di concordato, introdotta dalla società datrice, non preclude le azioni di accertamento e di condanna a suo carico, ma solo le azioni esecutive, sicché non sussiste un'ipotesi di inammissibilità della domanda di pagamento del ricorrente (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2009, n.
13181: “Il lavoratore licenziato, già dipendente di impresa ammessa a concordato preventivo, può
4 agire dinanzi al giudice competente per ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti di fine rapporto anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, giacché tale procedura preclude le azioni esecutive, ma non le azioni di accertamento e condanna, che restano proponibili anche per ciò che riguarda gli accessori da ritardo, il cui corso non è sospeso per effetto della procedura medesima”).
2. Nel merito, non v'è dubbio che, tra il ricorrente e la società sia CP_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di lavoro), oltre che dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Oggetto di contestazione è l'effettiva modalità, anche tempistica, di espletamento del rapporto, che il lavoratore pretende aver avuto intensità nettamente maggiore rispetto alle disposizioni contrattuali, e ciò in uno alla rivendicazione relativa all'inquadramento in un livello più elevato rispetto a quello formalmente assegnatogli, in virtù delle superiori mansioni in concreto svolte, oltre ad ulteriori pretese creditorie.
In punto di mansioni superiori, occorre innanzitutto esaminare le declaratorie professionali di cui al C.C.N.L. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata, affoliato in atti e pacificamente applicabile alla fattispecie in controversia.
L'art. 1 lett. A) sez. IV titolo II C.C.N.L. detto, dedicato alla classificazione del personale ed all'enucleazione delle declaratorie professionali, dispone che appartengono alla prima categoria “… i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica”, nonché “i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali”.
Invece, alla seconda categoria appartengono “… i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”, ed altresì “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”.
Il contratto collettivo fornisce altresì una elencazione esemplificativa dei profili professionali della seconda categoria, e ciò nei seguenti termini: “Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate. Guida macchine attrezzate Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea. Montatore Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti. Collaudatore Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza. Addetto conduzione impianti Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie
5 riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche. Addetto impianti/sistemi automatizzati Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, e seguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari
o di impianti. Allievo manutentore Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella. Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici. Formatore a mano a mano Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie Per_1 di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti. che eseguono a bordo di Parte_2 mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
[...]
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure Parte_3 prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio: compiti semplici di ufficio centralinista telefonico”. L'analisi delle declaratorie contrattuali rivela che la distinzione tra la figura dell'operaio di 1a categoria e quello di 2a categoria livello va ravvisata nel possesso, in capo quest'ultimo, di conoscenze professionali specifiche, soprattutto in ordine al funzionamento di determinati macchinari, consentendo, ad esempio, la conduzione di macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Di contro, l'operaio di 1a categoria è un operaio comune, che svolge attività manuali semplici, tali da non richiedere specifiche competenze.
Ciò posto, il complessivo esame del compendio probatorio raccolto in istruttoria impone di disattendere le rivendicazioni del lavoratore.
Queste le dichiarazioni rese dai testi.
TO: “Preciso che vanto un credito nei confronti di essendo stato un suo Tes_1 CP_1 lavoratore dipendente, con mansioni di autista ed operatore di escavatore e non avendo ricevuto il pagamento delle ultime 3 o 4 mensilità e del Tfr. Non ho contenzioso pendente ma ho ammesso
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di . Preciso che ho lavorato per CP_1
dal 2014 fino a fine del 2018. Il sig. è stato un mio collega di lavoro. Lui ha iniziato CP_1 Pt_1
a lavorare dopo di me, se non ricordo male nel 2018. Io sono andato via perché non venivo pagato, sicché ho rassegnato le dimissioni per giusta causa. Quando sono andato via il sig. lavorava Pt_1 ancora. Abbiamo lavorato insieme su diversi cantieri, ad esempio ricordo che partivamo dallo stabilimento di Anagni per raggiungere i cantieri del posto, ad esempio nei cantieri si Parte_4 costruivano Io ero un operaio specializzato e conducevo l'escavatore, il sig. era Org_1 Pt_1 un operaio generico e lavorava a terra, usava tra i vari attrezzi, il martello pneumatico o la pala, io ero inquadrato nel primo livello e credo che lo fosse anche il sig. . Abbiamo lavorato su gli Pt_1 stessi cantieri, per un annetto, quindi per tutto il 2018. Lavoravamo su turni orari dalle 6:30 alle 18:00 tutti i giorni della settimana perché per almeno due volte al mese lavoravamo anche il sabato e la
6 domenica. Nell'agosto 2018 abbiamo fruito di una settimana di ferie. Vi era con noi sempre un capo squadra di CO.GE.CA., tra i vari ricordo il sig. . I miei compagni di lavoro, a prescindere Persona_2 dalle mansioni svolte, erano tutti inquadrati come me e nel primo livello. Mentre io
Pt_1 conducevo l'escavatore il sig. stava a terra e mi dava indicazioni su come muovermi, e questo
Pt_1 sia quando si procedeva allo scavo e sia quando si posavano le tubazioni. Il sig. si occupava
Pt_1 anche di preparare le superfici delle tubature prima della posa e della saldatura, ad esempio, eseguendo le smerigliature e le cianfrinature. Per quando riguarda il sondaggio del sottosuolo vi era un macchinario apposito che utilizza il sig. oppure qualcun altro di noi. Il materiale che
Pt_1 rimaneva a fine giornata veniva caricato dal sig. sul furgone per essere portato via,
Pt_1 comunque qualcuno gli dava sempre una mano. Sui cantieri era sempre presente personale di CP_2 che, tra l'altro, dava direttive al caposquadra di o anche ad uno di noi, a seconda di chi si CP_1 trovava. Nel 2018 io ho lavorato solo su cantieri di , e credo anche il sig. So che i CP_2 Pt_1 lavoratori di venivano però addetti anche ad altri cantieri di cui non era committente CP_1
”. CP_2
: “Preciso che ho fatto domanda di ammissione alla procedura di concordato Controparte_4 preventivo introdotta da vantando un credito di lavoro nei suoi confronti per circa tre CP_1 mensilità oltre il Tfr. Ho lavorato per da novembre 2018 fino a luglio 2020. Sono stato in CP_1 cassa integrazione dal giugno 2019 in poi, fino a quando ho trovato lavoro altrove ed ho rassegnato le dimissioni. Quando ho iniziato a lavorare il sig. lavorava già, lui è andato via prima di me. Pt_1 So che anche lui è stato in cassa integrazione ma non so indicare i periodi. Abbiamo lavorato insieme su diversi cantieri, tra cui Pomezia, ed il centro di e qualche giorno sul Org_2 CP_2 Parte_4 cantiere di Pontina, in provincia di Latina. Io facevo l'autista e mi occupavo di portare i vari materiali sui cantieri. Invece il sig. si occupava di assistenza agli scavi, oltre all'assistenza per la Pt_1 saldatura e lavori di muratura. Si girava spesso sui vari cantieri della zona, ma anche se assegnati su cantieri diversi partivamo sempre dallo stabilimento di sito in Anagni. La giornata CP_1 iniziava alle 6:30 del mattino e si rientrava non prima delle 18:30/19:00. Lavoravamo tutti i giorni, ed anche il sabato per due o tre volte al mese. La domenica io non lavoravo ma è capitato qualche volta di dover lavorare. Per contratto avevamo un orario di otto ore al giorno, per quaranta ore a settimana. Ma noi facevamo in media circa sessanta ore a settimana. Le ore in più rispetto all'orario contrattuale non ci venivano retribuite e non venivano contabilizzate in busta paga. Questa situazione si era prodotta sia per me che per gli altri colleghi di lavoro, tanto che vi era un malcontento generale.
Per protesta, per una settimana, ho osservato per sciopero bianco l'orario di lavoro contrattuale, tanto che venne a parlare con me la titolare di , cioè la sig.ra con la quale CP_1 Parte_5 ebbi una discussione e che mi promise di pagarmi. Ma non l'ha mai fatto. Preciso che ra Parte_5 il cognome del marito della sig.ra , della quale non ricordo il cognome paterno. Non ricordo Pt_5 il mio livello di inquadramento, ma avevo la qualifica di conducente di mezzi pesanti. Ricordo che ho operato sullo stesso cantiere del sig. per periodi vari. Ad esempio, ricordo di aver lavorato Pt_1 con lui nel cantiere di per un mese. Poi ricordo altri quindici giorni presso un altro cantiere, Parte_4 due o tre giorni presso un altro ancora. In quel periodo lavoravamo solo su cantieri . So che il CP_2 sig. diede le dimissioni perché non riceveva regolarmente le retribuzioni, ma solo degli Pt_1 acconti, così come tanti altri colleghi. Ripeto che vi era un malcontento generale per quella situazione.
Sui cantieri ho potuto vedere che era sempre presente personale di , non so dire i nomi di alcuno CP_2 perché non li ricordo. Ricordo però che il personale di si interfacciava sempre e solo con il CP_2 caposquadra di l punto di partenza e di rientro, in quel periodo, era sempre il deposito di CP_1
Anagni della .. i miei colleghi dormivano sul posto in una pensione o in un albergo. Io invece CP_1 abito nelle vicinanze e facevo rientro a casa”.
7 Trattasi di dichiarazioni testimoniali coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla vicenda, le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Non rileva che i testi vantino a loro volta crediti nei confronti della società datrice, poiché ciò non è sufficiente a far ritenere o presumere che abbiano reso dichiarazioni compiacenti.
3. Da tale compendio probatorio, è emerso che il sig. lavorava “a terra”, Pt_1 utilizzando, ad esempio, il martello pneumatico o la pala e prestando assistenza agli operai di livello superiore, che, invece, utilizzavano specifici macchinari.
, collega del sig. , ha riferito di essere un operaio specializzato, Testimone_2 Pt_1 conducente di escavatore, che tutti gli operai erano inquadrati al primo livello e che il sig. si occupava di preparare le superfici delle tubature prima della posa e Pt_1 della saldatura, mentre, per il sondaggio del sottosuolo, veniva utilizzato un macchinario utilizzato anche dal ricorrente.
Il teste ha riferito di avere la qualifica di conducente di mezzi pesanti Controparte_4
e di occuparsi di portare i vari materiali sui cantieri, confermando che il sig. Pt_1 prestava assistenza agli scavi, per la saldatura e per i lavori di muratura.
Ebbene, non sono emersi elementi di prova che confortino la tesi sostenuta dal lavoratore ricorrente, non essendo stato sufficientemente dimostrato che le attività espletate possano ricondursi in una o più di quelle previste dalle declaratorie per la 2a categoria.
Difatti, risulta provato che le mansioni svolte dal ricorrente fossero costituite da attività manuali semplici ed eseguibili senza particolari competenze professionali, tra cui senz'altro l'assistenza al personale che conduceva l'escavatore o la preparazione delle superfici che altro personale avrebbe poi saldato o, ancora, il carico e scarico dei materiali di cantiere oppure il posizionamento di delimitazioni e segnali.
Né può ritenersi che l'utilizzo della macchina per la rilevazione delle tubazioni sotterranee possa di per sé comportare lo svolgimento di mansioni di 2a categoria, sia perché i testi non hanno riferito circostanze specifiche che permettano di individuare la natura di siffatto macchinario e, quindi, stabilire se si trattasse di uno strumento complesso oppure di un semplice metal detector, sia in ragione dell'assenza della caratteristica della prevalenza.
Infatti, pur volendo ritenere che le mansioni svolte dal sig. siano promiscue, Pt_1 poiché parzialmente ricadenti nella 2a categoria in ragione dell'uso del predetto
8 strumento rivelatore, si riscontrerebbe l'espletamento di mansioni di livello superiore solo per un segmento di attività limitato e recessivo, perciò, rispetto a tutte le altre attività svolte, le quali, avendo caratteristiche di semplicità e non richiedendo l'uso di macchinari, sono certamente inscrivibili nella 1a categoria.
In altri termini, manca il requisito della prevalenza delle mansioni superiori, che, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi prescritto dall'art. 2103 co. 7 c.c. e che va valutato, in assenza di pattuizioni collettive, sul piano qualitativo (Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2021, n. 2969: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
Nella fattispecie, il C.C.N.L. Metalmeccanici in atti (art. 5 sez. IV titolo II), nel disciplinare il cumulo di mansioni, richiede comunque la prevalenza o almeno l'equivalenza delle mansioni superiori ai fini del corrispondente inquadramento.
Ebbene, non v'è dubbio che l'utilizzo dello strumento suddetto non assuma particolare valenza significativa, e ciò proprio in assenza di prova, come sopra già segnalato, della natura e delle caratteristiche dello strumento stesso, assenza che non permette di ritenere che esso sia munito di una complessità di utilizzo tale da richiedere l'applicazione di un lavoratore di 2a categoria.
Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui il sig. , accanto alle mansioni manuali, Pt_1 avesse anche svolto attività di conduzione di macchinari più complessi, come escavatori o impianti di sollevamento, oppure di utilizzo della macchina saldatrice, o, ancora, la conduzione dei mezzi di trasporto del materiale.
In sintesi, va escluso che il ricorrente lavorasse usando specifici macchinari automatici o semiautomatici, così come va escluso che lo strumento di rilevazione delle tubature nel sottosuolo possa ricondursi nella tipologia in questione.
Di contro, è provato che l'attività lavorativa più complessa, quale la conduzione dei mezzi e dell'escavatore, veniva svolta da altri operai specializzati, in possesso di specifiche competenze professionali non richieste per l'attività di carattere manuale espletata dal sig. . Pt_1
Sul punto, va precisato che i testi hanno riferito che il materiale non utilizzato a fine giornata veniva caricato manualmente dal sig. sul furgone per essere portato Pt_1
9 via e che, comunque, qualcuno gli dava sempre una mano, il che dimostra che non veniva utilizzata una gru o un sollevatore.
Allo stesso modo, nessuno dei testi escussi ha riferito che il ricorrente conduceva il veicolo, neppure al fine di provvedere al carico ed allo scarico di merci.
In conclusione, alla luce dell'espletata istruttoria, reputa il giudicante che il ricorrente, per la tipologia di attività prestata, non abbia svolto mansioni di cui alla 2a categoria professionale summenzionata e che sia corretto l'inquadramento nella 1a categoria formalizzato nel contratto individuale di lavoro.
Ne consegue il rigetto di tale segmento di domanda.
Né è stata domandata l'applicazione della mobilità verticale automatica per anzianità, in base a quanto stabilito dal succitato art. 1 C.C.N.L., lett. B) punto I.
4. Il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver espletato la propria attività lavorativa oltre l'orario stabilito per contratto, e segnatamente oltre le 40 ore settimanali, affermando di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 17:00, per complessive
52 ore e 30 minuti settimanali, nonché almeno un sabato al mese, sempre dalle 6:30 alle 17:00, per ulteriori 10 ore e 30 minuti, lamentando che nessuna somma gli è mai stata corrisposta dalla società datrice a titolo di lavoro straordinario.
Deve rilevarsi che il complessivo esame del compendio probatorio raccolto impone di ritenere che effettivamente il ricorrente non abbia ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato.
Difatti, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, contenenti, sul punto, riferimenti specifici e chiari, emerge che il sig. ha osservato un orario di lavoro Pt_1 superiore rispetto a quello dichiarato nei prospetti paga.
Il teste ha dichiarato che la squadra di operai, di cui facevano parte, lavorava su Tes_1 turni orari dalle ore 6:30 alle ore 18:00 tutti i giorni, e per due volte al mese anche il sabato e la domenica.
Il teste a riferito che l'orario di lavoro era articolato dalle ore 6:30 alle ore CP_4
18:30/19:00, compreso il sabato per due o tre volte al mese, per 60 ore settimanali.
In sostanza, in base a tali dichiarazioni, è emerso che il sig. abbia lavorato per Pt_1 un numero di ore superiore rispetto a quelle previste come orario ordinario, e ciò per l'intero periodo interessato.
Sulla scorta di quanto riferito dai testi, è provato l'espletamento dell'orario di lavoro indicato in ricorso, ossia di un monte orario mensile pari in media a 220 ore, e ciò
10 appunto considerando 52,5 ore a settimana per tre settimane al mese e 62,5 ore per l'altra settimana del mese, quando l'attività era svolta anche di sabato.
Il C.C.N.L. in atti prevede un monte orario mensile di lavoro ordinario pari a 173, cifra appunto utilizzata quale divisore orario della retribuzione mensile ordinaria (cfr. artt.
3 e 5 sez. quarta titolo IV) e che individua la media oraria mensile ordinaria.
Pertanto, ammontano in media a 47 le ore mensili di lavoro straordinario che devono essere retribuite in favore del ricorrente, con l'aggiunta delle maggiorazioni di cui all'art. 7 titolo III C.C.N.L., secondo la tabella ivi articolata e qui di seguito di riportata:
Pertanto, la somma spettante a titolo di lavoro straordinario va calcolata applicando la maggiorazione del 25% per le prime due ore e del 30% per le ore successive.
Allo scopo di quantificare l'importo spettante per tale titolo, la somma indicata nei conteggi di parte ricorrente, per complessivi € 9.796,13, va rideterminata al ribasso, considerando che essa è stata calcolata in base alla retribuzione minimale prevista per la 2a categoria ed in base a 50 ore di straordinario medio mensile, elementi di calcolo rimasti sforniti di supporto probatorio in giudizio.
All'uopo, occorre assumere a riferimento il valore della retribuzione mensile minimale indicato, per la 1a categoria, nel contratto collettivo, per l'importo di € 1.299,11
(conforme a quanto indicato nei prospetti paga), con paga oraria base di € 7,50931.
Per le 40 ore mensili di lavoro straordinario da maggiorare del 25%, compete perciò una retribuzione mensile pari ad € 375,46, mentre, per le residue ore da maggiorare del 30%, compete l'importo mensile di € 97,62, per un totale mensile di € 473,08.
Considerando il periodo di estensione cronologica della domanda (dall'instaurazione del rapporto, ossia dal 2.10.2017, sino al 15.4.2019, per 18,5 mesi), la retribuzione spettante per il lavoro straordinario espletato ammonta ad € 8.751,98 lordi.
5. Quanto alla retribuzione ordinaria domandata dal ricorrente, vanno riconosciuti al sig. i ratei di mensilità aggiuntiva e le retribuzioni per i mesi di Pt_1
11 ottobre, novembre e dicembre 2018, nonché febbraio, marzo e aprile 2019 sino al giorno 15, così come domandato.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., deve osservarsi che, per le mansioni superiori, per il lavoro straordinario e festivo e per l'inosservanza dei permessi, gli elementi costitutivi del diritto (attività di lavoro in concreto svolta ed orario effettivamente osservato) devono essere dimostrati dal lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., n. 5536, 1.3.2021;
Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2018, n. 4076: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso”; Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2013, n. 9599: “Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi”).
Al contrario, per la retribuzione ordinaria, vige il regime di riparto stabilito per le obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001), che non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, sicché il lavoratore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto, idoneo a tenerlo indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
A tutto ciò si aggiunga che la contumacia della società datrice di lavoro non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese del ricorrente, il quale non viene dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa
12 prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”).
In caso di contumacia della parte convenuta, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.), sicché non può escludersi l'onere probatorio facente capo al lavoratore.
Ciò chiarito, il sig. ha allegato di non aver ricevuto il pagamento dei ratei di Pt_1 tredicesima mensilità, sicché, in assenza di prova di atto solutorio, vanno riconosciuti i relativi importi, come determinabili ai sensi dell'art. 7 sez. IV titolo IV C.C.N.L. in atti, per complessivi € 2.002,77 lordi.
Ad identica conclusione si perviene in ordine alle mensilità retributive ordinarie di cui il lavoratore ha lamentato l'omessa corresponsione, il cui importo ammonta ad €
7.145,10 lordi.
Nel complesso, la somma spettante in favore del lavoratore per retribuzione ordinaria e straordinaria è pari ad € 17.899,85.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
6. Restano da esaminare le ulteriori domande di pagamento avanzate in ricorso, innanzitutto per quanto concerne l'indennità sostitutiva per ferie non godute.
In tema, occorre registrare un recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte, pienamente condivisibile, secondo cui, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie ex art. 36 Cost., ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo
13 di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Tuttavia, tale indennità spetterà esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, giacché, in pendenza, è sempre possibile per il lavoratore subordinato chiedere di beneficiare e fruire di periodi di ferie in precedenza non goduti, anche in base alla regolamentazione stabilita dalla contrattazione collettiva in tema.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è concluso.
Né può essere dimostrato il contrario sulla scorta della dichiarazione testimoniale di
, secondo cui il ricorrente sarebbe andato via dal lavoro prima di lui Controparte_4 dando le dimissioni a causa degli omessi pagamenti.
Il teste si riferiva evidentemente alla sospensione del rapporto per C.I.G. e non già alla sua cessazione, dovendo ragionevolmente reputarsi che egli abbia frainteso la corretta dinamica degli eventi in questione.
Pertanto, essendo il rapporto ancora in essere, non può essere riconosciuta l'indennità risarcitoria per ferie non godute, dovendo, invece, darsi applicazione al sistema stabilito nel C.C.N.L. in atti, il quale, all'art. 10, sez. IV titolo III, dispone quanto segue
“In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva;
di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative”.
In sintesi, il sig. , in pendenza del rapporto, conserva il diritto alla fruizione di Pt_1 tutte le ferie maturate, sicché egli ha titolo per chiedere di beneficiarne in caso di ripresa dell'attività lavorativa, mentre non ha diritto all'indennità sostitutiva.
Né il lavoratore ha proposta domanda di esatto adempimento, cioè diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro alla sospensione del rapporto per la fruizione delle Org_ ferie, eventualmente anche dopo la conclusione della sospensione per ..
14 7. Altresì infondata è la domanda relativa alle pretese indennità per permessi non fruiti e festività non godute.
Quanto ai permessi, la corretta interpretazione della norma contrattuale evocata in ricorso (art. 5 sez. IV titolo III: “I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”) impone di considerare la sospensione per C.I.G. del rapporto, decorrente dal 15.4.2019 ed attuale alla data di deposito del ricorso, sospensione che ha concretamente impedito la fruizione dei permessi nei 24 mesi successivi ad ottobre 2017.
Pertanto, l'indennità per permessi non fruiti, anche per sostituzione di festività abolite, spetterà solo alla scadenza di 24 mesi, da computarsi senza tener conto del periodo di cassa integrazione.
Non può trovare accoglimento anche la domanda per l'indennità spettante per le festività non godute ed il lavoro festivo, giacché i testi non hanno fornito precise indicazioni circa la prestazione di attività lavorativa da parte del sig. in singole Pt_1 giornate riconosciute dal C.C.N.L. come festività (art. 9 sez. IV titolo III), sicché difetta la relativa prova.
A monte, difetta in ricorso la puntuale allegazione delle relative circostanze di fatto, poiché, dai prospetti paga allegati, emerge che il datore di lavoro ha liquidato le indennità per permessi e festività, sicché il lavoratore avrebbe dovuto specificare quali siano state le giornate retribuite e quali siano state quelle non retribuite.
Né può essere riconosciuta l'indennità di trasferta ex art. 7 sez. IV titolo I C.C.N.L..
Ciò anzitutto in quanto, nel contratto individuale, la sede di lavoro è stabilita, in via alternativa, o presso la sede di in Rotondi (AV) ovvero presso “altri Controparte_1 cantieri in completamento”, sicché, non risultando prestabilita una sede di lavoro unica ed unitaria, la prestazione di lavoro non è stata svolta in trasferta sui singoli cantieri, dovendo il cantiere di volta in volta individuato intendersi quale sede di lavoro presso la quale il ricorrente veniva trasferito.
Tale conclusione è confermata dalla circostanza per cui, nei prospetti paga in atti, la sede di lavoro è indicata in Latina e non già presso la sede legale della società datrice.
Né può altrimenti opinarsi sulla scorta del riconoscimento, nel solo prospetto paga di agosto 2018, della voce retributiva “ ”, ben potendo essersi verificato Org_4 che il ricorrente, in tale mese, abbia espletato l'attività in un cantiere diverso.
15 A ben vedere, si osserva che il ricorrente ha domandato solo la parte dell'indennità di trasferta costituita dal rimborso delle spese per il pranzo, deducendo di aver ricevuto la corresponsione di quella relativa alla cena ed al pernottamento.
Tuttavia, difetta, vieppiù con la necessaria completezza d'indicazione delle singole date delle trasferte, l'allegazione e la prova del presupposto costitutivo del diritto all'indennità di trasferta per il pranzo, ossia della circostanza di cui alla lett. a) del predetto art. 7, che prevede che “il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito”.
Sul punto, in ricorso non è stata allegato, prima ancora che provato, che la prestazione
è stata sempre svolta a 20 km di distanza dal cantiere di volta in volta assegnato come sede di lavoro (ad esempio a 20 km di distanza da Latina o da altra sede).
8. Va poi dichiarato inammissibile il segmento di domanda diretto ad ottenere la rideterminazione del T.F.R..
Acclarato che, alla data di deposito del ricorso, il rapporto di lavoro era ancora in essere, benché sospeso per C.I.G., difetta in capo al sig. l'interesse ad agire Pt_1 attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. in relazione a tale specifica domanda.
Difatti, è certamente carente l'elemento costitutivo del diritto ex art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro.
Con ciò, pacifico che il ricorrente non possa ottenere il pagamento del T.F.R., neppure egli può ritenersi titolare del diritto all'accertamento della corretta misura nelle more maturata, in quanto trattasi di mera istanza di quantificazione, ovviamente subordinata all'accertamento dell'an del diritto al T.F.R..
A ciò si aggiunga che neppure sussiste un interesse specifico ad accertare che il datore di lavoro accantoni le somme dovute per T.F.R. nella misura effettivamente spettante, giacché non si tratta di accantonamento materiale, bensì solo contabile e figurativo.
In altri termini, il datore di lavoro, per il T.F.R. c.d. “rimasto in azienda”, ossia non trasferito presso il Fondo di Tesoreria o presso altro fondo di gestione, non è CP_5 tenuto mese per mese ad accantonare effettivamente gli importi, ma solo a provvedere alla loro contabilizzazione.
Sarà solo all'atto della cessazione del rapporto che, dunque, sorgerà l'interesse del lavoratore non solo a percepire il T.F.R., ma a vedersene riconosciuta la misura effettivamente spettante, anche facendo valere l'accertamento giudiziale della maggior retribuzione percepita ed a percepire.
16 9. A questo punto, fermo che è senz'altro destinataria della Controparte_1 pronuncia di condanna al pagamento degli importi predetti, occorre procedere all'esame della domanda di condanna in via solidale di e di Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003. CP_2
In termini generali, si osserva che, nel testo di legge ratione temporis applicabile ed attualmente vigente, il regime di corresponsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore ivi tracciato impone di ritenere che oggetto dell'estensione di responsabilità siano esclusivamente i crediti di natura retributiva sorti nel periodo di esecuzione dell'appalto, con esclusione dei crediti risarcitori e dei crediti aventi natura mista (retributivo-risarcitoria), oltre agli obblighi contributivi ed assicurativi (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2019, n. 28517).
In ogni caso, la fattispecie della responsabilità solidale tracciata dalla norma in esame finisce comunque per ricadere nella disciplina generale delle obbligazioni solidali anche per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio (Cassazione civile, sez. lav.,
15/01/2019, n. 834: “Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata”).
Pertanto, il datore di lavoro ed il committente o subcommittente, in quanto debitori in solido, sono tenuti a provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di credito, risultando liberati dalla responsabilità per inadempimento solo ove ne dimostrino l'ascrivibilità ad impossibilità non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Inoltre, va affermato l'onere del committente e del subcommittente di procurarsi tempestivamente le prove dei pagamenti delle retribuzioni, via via che essi sono eseguiti ed in prevenzione rispetto all'introduzione di eventuali giudizi, onde assolvere ad un preciso dovere di diligenza nella conduzione dei rapporti giuridici.
Né si potrà ritenere che tale incombente sia troppo gravoso, ad esempio a fronte di un numero considerevole di lavoratori, in quanto l'impresa che ricorra all'esternalizzazione in appalto di una o più fasi del processo produttivo deve essere consapevole del tracciato regime di corresponsabilità e del correlato onere probatorio su di sé gravante (cuius commoda eius incommoda).
In siffatto contesto si inquadra la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 29, che, per l'appunto, consente al committente di far valere i pagamenti già eseguiti in favore dei lavoratori.
17 D'altra parte, diversamente opinando, si dovrebbe richiedere al lavoratore di fornire la prova di un fatto totalmente negativo, ossia di non essere stato pagato, non assolvibile in via indiretta o attraverso il ricorso a presunzioni.
10. Ciò chiarito, deve ritenersi dimostrato, alla luce della prova testimoniale raccolta e della documentazione depositata, che, tra e Controparte_1 [...]
non sia mai intercorso alcun contratto d'appalto per il periodo in controversia, CP_2 risultando, di contro, che la veste di società committente sia stata assunta sempre da
Controparte_2
A tale conclusione si giunge sia considerando la contestazione mossa da CP_2 sia la posizione difensiva assunta da la quale non ha denegato di Controparte_2 essere stata controparte contrattuale di limitandosi a contestare, Controparte_1 piuttosto, la sussistenza di idonea allegazione e prova degli elementi di fatto (periodi e luoghi) da cui ricavare la corrispettività tra prestazione controversa ed esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, sul punto, i testi escussi hanno riferito di aver lavorato, unitamente al ricorrente, su diversi cantieri in località Terracina e Pontina, in provincia di CP_2
Latina, ossia nella Regione Lazio, e che, nel corso della suddetta attività, era sempre presente sul luogo personale della società committente, che impartiva direttive sia al caposquadra sia ai singoli operai dell'impresa appaltatrice.
Invero, i due contratti di appalto che ha prodotto in giudizio, stipulati CP_2 con el 2015, confermano l'esistenza di contratti d'appalto tra le due società. CP_1
Tali documenti, tuttavia, riguardano opere da svolgere in località diverse, e segnatamente nelle Regioni Puglia, Basilicata e Lombardia.
Risulta perciò irrilevante che, come da verbali di fine cantiere prodotti agli atti, tali appalti si siano esauriti rispettivamente nel 2018 e nel 2015.
Infatti, reputa questo giudicante che la prova dell'esistenza del contratto di appalto per il cantiere a cui il lavoratore è addetto possa da lui essere fornita con ogni mezzo istruttorio, anche orale.
Risulta evidente, infatti, che il lavoratore difficilmente ha a disposizione documenti che, invece, persistono nell'esclusiva sfera di conoscenza del datore di lavoro e del committente, tra cui, per l'appunto, i contratti di appalto ed i verbali di chiusura cantiere, vieppiù considerando che l'appalto è un contratto a forma libera e che, a prescindere dalle concrete esigenze delle imprese stipulanti, esso ben può essere perfezionato con consenso manifestato verbalmente.
18 Per tale ragione, non può essere precluso al lavoratore di dimostrare con testimoni l'esistenza dell'appalto, la sua durata e l'effettiva applicazione delle proprie energie lavorative nella fase della sua esecuzione.
Ebbene, i testi escussi hanno confermato che il sig. era impegnato in cantieri Pt_1 commissionati da nella località suindicate. CP_2
In specie, il teste ha, infatti, dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente Tes_1 nell'anno 2018 nel cantiere di , mentre il teste a riferito di CP_2 Parte_4 CP_4 aver lavorato con il sig. solo per cantieri , e ciò dal mese di novembre Pt_1 CP_2
2018 fino alla che per lui era iniziata a giugno 2019 e per il ricorrente prima. Org_3
Dunque, benché il teste abbia anche riferito che lavorasse anche per Tes_1 CP_1 altri committenti, deve ritenersi che l'attività di lavoro in contesa sia stata sempre prestata dal ricorrente in esecuzione di appalti commissionati da e ciò CP_2 fino alla data della (15.4.2019). Org_3
Tale conclusione poggia su un globale esame del materiale probatorio offerto dalle parti, ovvero da un lato la predetta documentazione contrattuale, che dimostra era solo e non ad aver stipulato contratti d'appalto con Controparte_2 CP_2
e, dall'altro lato, le dichiarazioni testimoniali, che, confermando che Controparte_1 il ricorrente era impiegato su cantieri , impongono di ritenere che si trattasse di CP_2 cantieri commissionati da a . CP_2 CP_1
Tirando le fila del discorso, la pretesa del ricorrente nei confronti di va CP_2 disattesa, mentre quella rivolta contro va accolta, dovendosi, poi, Controparte_2 riscontrare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla stessa società.
Il termine biennale fissato dall'art. 29 co. 2 in commento decorre, infatti, dalla cessazione dell'appalto ed il suo compimento può essere impedito dal lavoratore anche a mezzo di richiesta di pagamento stragiudiziale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appaltatrice (Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2021, n. 30602: “In tema di rapporto di lavoro, sufficiente a impedire la decadenza biennale dall'azione proponibile nei confronti del committente di un appalto è la diffida, anche stragiudiziale, inviata al committente, con la quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto”).
Nella fattispecie, non vi è prova della data di deposito dell'istanza ex art. 410 c.p.c., avanzata dal lavoratore e prodotta in giudizio, presso l'I.T.L. competente, né dei messaggi di P.E.C. con cui essa sarebbe stata trasmessa alle parti resistenti, né dell'esito del tentativo di conciliazione, che parte ricorrente ha dedotto essersi concluso
19 negativamente per mancata comparizione delle controparti senza, però, produrre alcun documento a supporto.
Trattandosi di atti recettizi, è necessaria la prova della loro trasmissione e della loro consegna ai destinatari.
Né, ad impedire la decadenza, può soccorrere la missiva stragiudiziale inviata, con lettera raccomandata a.r. trasmessa il 18.10.2019, a che, come si è visto, è CP_2 estranea al rapporto d'appalto tra e Controparte_2 Controparte_1
Tuttavia, risulta dagli atti di causa che il ricorso introduttivo del giudizio sia stato notificato a con P.E.C. consegnata il 24.6.2020, sicché occorre Controparte_2 verificare se, in data 24.6.2018, vi erano appalti in corso d'esecuzione tra le due società.
Valorizzando nuovamente le prove orali raccolte, si osserva che, come riferito dal teste
, il sig. ha lavorato su cantieri per nella Regione Lazio Tes_1 Pt_1 Org_5 almeno fino alla fine del 2018, e quindi certamente anche dopo il mese di giugno 2018.
Ribadito che la documentazione di fine lavori prodotta da riguarda CP_2 cantieri diversi da quelli a cui era applicato il ricorrente, deve allora ritenersi che il ricorso sia stato notificato entro i due anni dalla cessazione dell'appalto, poiché, nel biennio precedente al 24.6.2020, è stato provato che il sig. era ancora Pt_1 impiegato presso cantieri . CP_2
Peraltro, è verosimile, sempre secondo quanto riferito dai testimoni, che i cantieri in questione fossero stati realizzati in esecuzione di un unico rapporto d'appalto tra e e ciò in quanto entrambi i testi hanno Controparte_1 Controparte_2 dichiarato che vi era una specifica sede di in Anagni (FR), dalla quale si CP_1 raggiungevano i vari cantieri in questione, siti in località più o meno vicine ( , Parte_4
Pomezia, ecc.). Org_2
In assenza di più specifici e contrari argomenti, che avrebbero dovuto essere sollevati da (che certamente possiede la documentazione relativa Controparte_2 all'appalto con nella Regione Lazio, ma non l'ha prodotta in giudizio), Controparte_1 le prefate osservazioni impongono di ritenere sussistente, tra le due società, un unico ed unitario contratto d'appalto “di zona” nel Lazio, in maniera non dissimile dagli altri contratti di appalto succitati (appunto stipulati per determinati territori regionali), appalto a cui è provato che era applicato e che non era ancora Parte_1 concluso due anni prima della notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio.
Così definiti i concreti presupposti applicativi dell'invocato regime di solidarietà a carico dell'impresa committente, occorre poi osservare che detta responsabilità deve
20 ritenersi estesa a tutto il periodo lavorato, ossia fino al 15.4.2019, giacché, come riferito dal teste i cantieri della predetta zona (e quindi del predetto appalto) erano CP_4 ancora attivi fino a tale momento.
Richiamato quanto sopra osservato in ordine all'oggetto della responsabilità ex art. 29 co. 2, limitato ai soli crediti strettamente retributivi, è tenuta a Controparte_2 rispondere, in solido con per il suindicato importo di € 17.899,85, Controparte_1 importo che va condannata a pagare essendo costituito, per l'appunto, da poste creditorie prettamente retributive (retribuzione per lavoro ordinario e straordinario, nonché ratei di tredicesima mensilità).
11. Va, infine, disattesa la domanda di manleva proposta da Controparte_2 nei confronti di poiché inammissibile sul piano sostanziale, a Controparte_1 prescindere dai profili processuali.
L'art. 29 co. 2 citato prevede l'azione di regresso del committente in via espressamente subordinata, nella lettera della norma, all'avvenuto pagamento (“Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”), mentre non può ritenersi ammissibile alcuna azione di manleva preventiva, nel senso che il committente non può avere titolo ad agire contro l'appaltatore inadempiente agli obblighi datoriali prima di aver pagato.
Infatti, l'eventuale declaratoria di manleva di certo non sarebbe opponibile al lavoratore, poiché, altrimenti opinando, la corresponsabilità solidale sarebbe svuotata di contenuto, con sostanziale disapplicazione della norma di legge che la prevede.
D'altra parte, finché il committente non sia chiamato dal lavoratore ad eseguire il pagamento, esso non avrà un concreto ed attuale interesse a sentir dichiarare sussistente il proprio diritto di regresso, già tipizzato dalla legge nei termini suestesi.
In sintesi, poiché vi è diritto di regresso dell'impresa committente stabilito per legge e condizionato all'avvenuto pagamento, non solo non è titolare di Controparte_2 un interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. ad ottenere una pronuncia dichiarativa della sussistenza del diritto di regresso (essendo, allo stato, carente uno dei presupposti di legge ai fini del regresso, sicché sarebbe priva di concreta utilità giuridica una statuizione giudiziale che dichiarasse il diritto al regresso a condizione che si provveda al pagamento), ma altresì è priva della possibilità di proporre domanda di manleva, in via preventiva, a carico di Controparte_1
21 Difatti, ove mai si statuisse che quest'ultima debba tenere indenne Controparte_1 dalle conseguenze sfavorevoli derivante dall'applicazione del citato art. 29, ciò si tradurrebbe in una sostanziale elisione del regime di corresponsabilità tra appaltatore e committente stabilito da tale norma, in quanto se ne impedirebbe il concreto funzionamento ancor prima che il lavoratore possa rivolgere la richiesta di pagamento al committente stesso.
La ratio della responsabilità solidale delle parti del rapporto d'appalto nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice risiede nell'esigenza di rafforzare le garanzie dei crediti retributivi, proprio affiancando, al soggetto che ne è naturale debitore (ossia il datore di lavoro), altro soggetto giuridico, ossia il committente, quale destinatario della pretesa di pagamento.
Se quest'ultimo soggetto, ancor prima di aver pagato, venga messo in condizioni di ottenere una statuizione di manleva nei confronti dell'appaltatore e possa opporla al lavoratore, sarebbe vanificata la concreta efficacia della disposizione di legge in esame.
Né può ammettersi alcuna pronuncia di regresso preventiva rispetto al pagamento, essendo allo stato incerto che la società committente venga effettivamente chiamata a pagare e ben potendo assolvere integralmente al pagamento la sola società datrice.
La statuizione invocata dalla società committente si tradurrebbe in una condanna condizionata a carico di ossia di una condanna subordinata nell'an e Controparte_1 nel quantum all'effettivo pagamento ed alla sua misura, sicché essa si rivelerebbe sostanzialmente inutile poiché inidonea a costituire titolo esecutivo in favore di
[...]
restando influenzata da circostanze di fatto inevitabilmente successive Controparte_2 alla pronuncia stessa.
Ad identica conclusione di inefficacia esecutiva si perverrebbe ove l'invocata statuizione, come detto, si limitasse ad una mera declaratoria del diritto al regresso.
In sostanza, l'unica forma di tutela del committente, chiamato a rispondere ex art. 29
D. Lgs. 276/2003, deve riconoscersi nell'esercizio del diritto di regresso successivamente al pagamento, tutela che deve ritenersi di per sé idonea a garantire una piena tutela dell'appaltatore.
Del resto, il fondamento di tale ipotesi di corresponsabilità risiede proprio nella culpa in eligendo facente capo all'impresa committente, la quale ha affidato l'esecuzione dell'appalto ad una impresa che è rimasta inadempiente ai proprio obblighi nei confronti dei lavoratori.
22 Ciò esclude che possa valorizzarsi l'esigenza di evitare l'introduzione di un altro giudizio da parte della stessa committente, eventualità non scongiurabile preventivamente, dovendosi, come detto, attendere l'effettivo pagamento, prima del quale non è, perciò, possibile alcuna pronuncia nei termini richiesti da CP_2
Assorbito ogni altro profilo.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, se ne impone l'integrale compensazione tra tutte le parti del giudizio, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, costituite dall'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 812/2020; sez. II, 27364/2021; conforme: sez. I,
16563/2021; sez. lav., 12632/2020; sez. III, 7961/2020; sez. III, 516/2020; conforme: sez. II, 24724/2019), dall'oggetto della controversia, dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché dall'incertezza interpretativa in ordine alla regolamentazione della fattispecie concreta in controversia, ed altresì, tra le parti del contratto d'appalto, dalla declaratoria d'inammissibilità della domanda di manleva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna unipersonale e Controparte_1
in persona dei ll. rr. p. t., in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 favore di , della complessiva somma lorda di € 17.899,85, per i Parte_1 titoli retributivi indicati in motivazione, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_2
4) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Avellino, lì 29.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1153/2020, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Pasquale Giaquinto e TO Pascarella, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l. r. p. t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e CONTRO
(c.f.: ) e (c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 persona dei ll. rr. p. t., ciascuna rappresentata e difesa, in virtù di procure in atti, dall'avv. Michele Di Tommaso, presso cui sono elettivamente domiciliate.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare le resistenti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 34.007,31, di cui € 30.878,68 a titolo di differenze retributive e di € 3.128,63 a titolo di rideterminazione del T.F.R.; spese vinte, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
con CP_2 vittoria delle spese di lite;
PER LA RESISTENTE rigettare il ricorso ovvero circoscrivere la Controparte_2 responsabilità ai soli oneri retributivi e contributivi, nel limite delle prestazioni rese in
1 regime di corrispettività con eventuali contratti di appalto intercorsi con la
[...]
in via gradata, condannare a tenerla indenne da ogni CP_1 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.4.2020, il sig. esponeva di Parte_1 lavorare, in regime di subordinazione e senza soluzione di continuità a far data dal
2.10.2017, alle dipendenze di , con contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato full time.
Precisava che il contratto era stato prorogato più volte, ossia dall'1.11.2017 al
22.12.2017 e dal 23.12.2017 all'11.8.2018, per poi essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 21.12.2018.
Precisava di essere inquadrato nel livello 1, con qualifica di operaio, e di aver osservato un orario di lavoro dalle ore 6.30 alle ore 17, dal lunedì al venerdì, per complessive 52 ore e 30 minuti settimanali, oltre un sabato al mese dalle 6.30 alle 17 per ulteriori 10 ore e 30 minuti, ricevendo una retribuzione mensile pari ad € 1.100,00.
Lamentava la mancata corresponsione delle retribuzioni per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2018 e per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2019.
Affermava di aver svolto ore di lavoro straordinario non retribuite.
Rappresentava di aver diritto al pagamento della tredicesima mensilità e dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, mai corrisposte dal datore di lavoro.
Rivendicava il diritto all'inquadramento nel 2° livello professionale in ragione delle mansioni effettivamente espletate ed alla luce delle declaratorie professionali di cui al
C.C.N.L. Metalmeccanici allegato.
Riferiva che la società datrice aveva accantonato un T.F.R. inferiore rispetto a quanto maturato, in ragione della superiore qualità e quantità delle prestazioni di fatto rese.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso diversi cantieri sul territorio nazionale in esecuzione dei contratti di appalto intervenuti tra il datore di lavoro e le società e CP_2 Controparte_2
Rappresentava di aver percepito il trattamento salariare integrativo dal 15.4.2019.
Indicava che, in ragione del reiterato inadempimento, con comunicazioni del 12.9.2019
e dell'8.10.2019, aveva rivendicato quanto maturato rispettivamente alla CP_1
e a
[...] CP_2
Precisava di aver depositato, in data 24.10.2019, istanza conciliativa ex art. 410 c.p.c. dinanzi al competente procedura che si era conclusa con esito negativo. CP_3
2 Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice CP_2 Controparte_2 del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, e si Controparte_2 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, rappresentava che, ai fini della responsabilità solidale Controparte_2 ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., il ricorrente aveva l'onere di provare la continuità
e l'esclusività della prestazione resa in esecuzione dell'appalto.
Eccepiva che non erano stati compiutamente e specificamente indicati in ricorso i periodi ed i luoghi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta, con conseguente nullità per violazione degli obblighi contenutistici ex art. 414 c.p.c..
Contestava le rivendicazioni avanzate dal ricorrente per il periodo tra marzo 2019 ed il
15 aprile 2019, in ordine all'attività lavorativa svolta presso i siti di Melfi e Monte
Milone, per i quali era stato stipulato contratto di appalto del 14.12.2015, esauritosi, però, nel periodo compreso tra il 30.10.2017 ed il 30.5.2018.
Eccepiva, pertanto, la decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. per decorso del termine biennale, in quanto la prestazione del sig. non era stata resa in regime Pt_1 di corrispettività, atteso che l'appalto aveva avuto termine in epoca precedente.
Sosteneva, in via gradata, la necessità di circoscrivere l'ambito oggettivo della responsabilità solidale in relazione ai soli crediti retributivi e contributivi, nei limiti in cui questi erano maturati nell'esecuzione di una prestazione lavorativa riconducibile all'appalto in essere con Controparte_1
Contestava i conteggi e l'espletamento di mansioni superiori, oltre che le ulteriori rivendicazioni del ricorrente.
Avanzava domanda di manleva in caso di accoglimento del ricorso. eccepiva il difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non aver mai CP_2 stipulato alcun contratto di appalto con Controparte_1
Le resistenti concludevano ut supra.
benché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio, sicché Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 19.1.2022.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
3 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente Controparte_2
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
Né può essere assecondata la specifica doglianza della predetta resistente in ordine alle località ed ai cantieri, nonché agli esatti periodi, in cui il sig. avrebbe indicato Pt_1 di aver lavorato in esecuzione dell'appalto affidato a poiché nel capo Controparte_1
X del ricorso, legge che “L'esponente, sin dal sorgere del rapporto, ha reso le sue prestazioni lavorative, alle dipendenze della sempre su cantieri / lavori / opere in appalto che vedevano CP_1
(e tuttora vedono) quali committenti – appaltanti le convenute ( Controparte_2 C.F._2
) e CF/PI )”. P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
Il lavoratore ha quindi dedotto che l'intera attività lavorativa, per tutto il periodo dall'ottobre 2017 al 15.4.2019, è sempre stata espletata su cantieri avviati in esecuzione di contratto d'appalto tra le società.
Di conseguenza, non era necessaria un'allegazione ulteriormente specifica, giacché
dovendo avere contezza dei propri rapporti giuridici con gli CP_2 appaltatori, è stata messa in condizione di individuare eventuali segmenti cronologici in cui non v'è stata esecuzione di appalti commissionati a Controparte_1
Ancora in via preliminare, va rappresentato che la procedura di concordato, introdotta dalla società datrice, non preclude le azioni di accertamento e di condanna a suo carico, ma solo le azioni esecutive, sicché non sussiste un'ipotesi di inammissibilità della domanda di pagamento del ricorrente (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2009, n.
13181: “Il lavoratore licenziato, già dipendente di impresa ammessa a concordato preventivo, può
4 agire dinanzi al giudice competente per ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti di fine rapporto anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, giacché tale procedura preclude le azioni esecutive, ma non le azioni di accertamento e condanna, che restano proponibili anche per ciò che riguarda gli accessori da ritardo, il cui corso non è sospeso per effetto della procedura medesima”).
2. Nel merito, non v'è dubbio che, tra il ricorrente e la società sia CP_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di lavoro), oltre che dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Oggetto di contestazione è l'effettiva modalità, anche tempistica, di espletamento del rapporto, che il lavoratore pretende aver avuto intensità nettamente maggiore rispetto alle disposizioni contrattuali, e ciò in uno alla rivendicazione relativa all'inquadramento in un livello più elevato rispetto a quello formalmente assegnatogli, in virtù delle superiori mansioni in concreto svolte, oltre ad ulteriori pretese creditorie.
In punto di mansioni superiori, occorre innanzitutto esaminare le declaratorie professionali di cui al C.C.N.L. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata, affoliato in atti e pacificamente applicabile alla fattispecie in controversia.
L'art. 1 lett. A) sez. IV titolo II C.C.N.L. detto, dedicato alla classificazione del personale ed all'enucleazione delle declaratorie professionali, dispone che appartengono alla prima categoria “… i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica”, nonché “i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali”.
Invece, alla seconda categoria appartengono “… i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare”, ed altresì “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”.
Il contratto collettivo fornisce altresì una elencazione esemplificativa dei profili professionali della seconda categoria, e ciò nei seguenti termini: “Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate. Guida macchine attrezzate Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea. Montatore Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti. Collaudatore Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza. Addetto conduzione impianti Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie
5 riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche. Addetto impianti/sistemi automatizzati Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, e seguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari
o di impianti. Allievo manutentore Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella. Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici. Formatore a mano a mano Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie Per_1 di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti. che eseguono a bordo di Parte_2 mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
[...]
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure Parte_3 prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio: compiti semplici di ufficio centralinista telefonico”. L'analisi delle declaratorie contrattuali rivela che la distinzione tra la figura dell'operaio di 1a categoria e quello di 2a categoria livello va ravvisata nel possesso, in capo quest'ultimo, di conoscenze professionali specifiche, soprattutto in ordine al funzionamento di determinati macchinari, consentendo, ad esempio, la conduzione di macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Di contro, l'operaio di 1a categoria è un operaio comune, che svolge attività manuali semplici, tali da non richiedere specifiche competenze.
Ciò posto, il complessivo esame del compendio probatorio raccolto in istruttoria impone di disattendere le rivendicazioni del lavoratore.
Queste le dichiarazioni rese dai testi.
TO: “Preciso che vanto un credito nei confronti di essendo stato un suo Tes_1 CP_1 lavoratore dipendente, con mansioni di autista ed operatore di escavatore e non avendo ricevuto il pagamento delle ultime 3 o 4 mensilità e del Tfr. Non ho contenzioso pendente ma ho ammesso
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di . Preciso che ho lavorato per CP_1
dal 2014 fino a fine del 2018. Il sig. è stato un mio collega di lavoro. Lui ha iniziato CP_1 Pt_1
a lavorare dopo di me, se non ricordo male nel 2018. Io sono andato via perché non venivo pagato, sicché ho rassegnato le dimissioni per giusta causa. Quando sono andato via il sig. lavorava Pt_1 ancora. Abbiamo lavorato insieme su diversi cantieri, ad esempio ricordo che partivamo dallo stabilimento di Anagni per raggiungere i cantieri del posto, ad esempio nei cantieri si Parte_4 costruivano Io ero un operaio specializzato e conducevo l'escavatore, il sig. era Org_1 Pt_1 un operaio generico e lavorava a terra, usava tra i vari attrezzi, il martello pneumatico o la pala, io ero inquadrato nel primo livello e credo che lo fosse anche il sig. . Abbiamo lavorato su gli Pt_1 stessi cantieri, per un annetto, quindi per tutto il 2018. Lavoravamo su turni orari dalle 6:30 alle 18:00 tutti i giorni della settimana perché per almeno due volte al mese lavoravamo anche il sabato e la
6 domenica. Nell'agosto 2018 abbiamo fruito di una settimana di ferie. Vi era con noi sempre un capo squadra di CO.GE.CA., tra i vari ricordo il sig. . I miei compagni di lavoro, a prescindere Persona_2 dalle mansioni svolte, erano tutti inquadrati come me e nel primo livello. Mentre io
Pt_1 conducevo l'escavatore il sig. stava a terra e mi dava indicazioni su come muovermi, e questo
Pt_1 sia quando si procedeva allo scavo e sia quando si posavano le tubazioni. Il sig. si occupava
Pt_1 anche di preparare le superfici delle tubature prima della posa e della saldatura, ad esempio, eseguendo le smerigliature e le cianfrinature. Per quando riguarda il sondaggio del sottosuolo vi era un macchinario apposito che utilizza il sig. oppure qualcun altro di noi. Il materiale che
Pt_1 rimaneva a fine giornata veniva caricato dal sig. sul furgone per essere portato via,
Pt_1 comunque qualcuno gli dava sempre una mano. Sui cantieri era sempre presente personale di CP_2 che, tra l'altro, dava direttive al caposquadra di o anche ad uno di noi, a seconda di chi si CP_1 trovava. Nel 2018 io ho lavorato solo su cantieri di , e credo anche il sig. So che i CP_2 Pt_1 lavoratori di venivano però addetti anche ad altri cantieri di cui non era committente CP_1
”. CP_2
: “Preciso che ho fatto domanda di ammissione alla procedura di concordato Controparte_4 preventivo introdotta da vantando un credito di lavoro nei suoi confronti per circa tre CP_1 mensilità oltre il Tfr. Ho lavorato per da novembre 2018 fino a luglio 2020. Sono stato in CP_1 cassa integrazione dal giugno 2019 in poi, fino a quando ho trovato lavoro altrove ed ho rassegnato le dimissioni. Quando ho iniziato a lavorare il sig. lavorava già, lui è andato via prima di me. Pt_1 So che anche lui è stato in cassa integrazione ma non so indicare i periodi. Abbiamo lavorato insieme su diversi cantieri, tra cui Pomezia, ed il centro di e qualche giorno sul Org_2 CP_2 Parte_4 cantiere di Pontina, in provincia di Latina. Io facevo l'autista e mi occupavo di portare i vari materiali sui cantieri. Invece il sig. si occupava di assistenza agli scavi, oltre all'assistenza per la Pt_1 saldatura e lavori di muratura. Si girava spesso sui vari cantieri della zona, ma anche se assegnati su cantieri diversi partivamo sempre dallo stabilimento di sito in Anagni. La giornata CP_1 iniziava alle 6:30 del mattino e si rientrava non prima delle 18:30/19:00. Lavoravamo tutti i giorni, ed anche il sabato per due o tre volte al mese. La domenica io non lavoravo ma è capitato qualche volta di dover lavorare. Per contratto avevamo un orario di otto ore al giorno, per quaranta ore a settimana. Ma noi facevamo in media circa sessanta ore a settimana. Le ore in più rispetto all'orario contrattuale non ci venivano retribuite e non venivano contabilizzate in busta paga. Questa situazione si era prodotta sia per me che per gli altri colleghi di lavoro, tanto che vi era un malcontento generale.
Per protesta, per una settimana, ho osservato per sciopero bianco l'orario di lavoro contrattuale, tanto che venne a parlare con me la titolare di , cioè la sig.ra con la quale CP_1 Parte_5 ebbi una discussione e che mi promise di pagarmi. Ma non l'ha mai fatto. Preciso che ra Parte_5 il cognome del marito della sig.ra , della quale non ricordo il cognome paterno. Non ricordo Pt_5 il mio livello di inquadramento, ma avevo la qualifica di conducente di mezzi pesanti. Ricordo che ho operato sullo stesso cantiere del sig. per periodi vari. Ad esempio, ricordo di aver lavorato Pt_1 con lui nel cantiere di per un mese. Poi ricordo altri quindici giorni presso un altro cantiere, Parte_4 due o tre giorni presso un altro ancora. In quel periodo lavoravamo solo su cantieri . So che il CP_2 sig. diede le dimissioni perché non riceveva regolarmente le retribuzioni, ma solo degli Pt_1 acconti, così come tanti altri colleghi. Ripeto che vi era un malcontento generale per quella situazione.
Sui cantieri ho potuto vedere che era sempre presente personale di , non so dire i nomi di alcuno CP_2 perché non li ricordo. Ricordo però che il personale di si interfacciava sempre e solo con il CP_2 caposquadra di l punto di partenza e di rientro, in quel periodo, era sempre il deposito di CP_1
Anagni della .. i miei colleghi dormivano sul posto in una pensione o in un albergo. Io invece CP_1 abito nelle vicinanze e facevo rientro a casa”.
7 Trattasi di dichiarazioni testimoniali coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla vicenda, le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
Non rileva che i testi vantino a loro volta crediti nei confronti della società datrice, poiché ciò non è sufficiente a far ritenere o presumere che abbiano reso dichiarazioni compiacenti.
3. Da tale compendio probatorio, è emerso che il sig. lavorava “a terra”, Pt_1 utilizzando, ad esempio, il martello pneumatico o la pala e prestando assistenza agli operai di livello superiore, che, invece, utilizzavano specifici macchinari.
, collega del sig. , ha riferito di essere un operaio specializzato, Testimone_2 Pt_1 conducente di escavatore, che tutti gli operai erano inquadrati al primo livello e che il sig. si occupava di preparare le superfici delle tubature prima della posa e Pt_1 della saldatura, mentre, per il sondaggio del sottosuolo, veniva utilizzato un macchinario utilizzato anche dal ricorrente.
Il teste ha riferito di avere la qualifica di conducente di mezzi pesanti Controparte_4
e di occuparsi di portare i vari materiali sui cantieri, confermando che il sig. Pt_1 prestava assistenza agli scavi, per la saldatura e per i lavori di muratura.
Ebbene, non sono emersi elementi di prova che confortino la tesi sostenuta dal lavoratore ricorrente, non essendo stato sufficientemente dimostrato che le attività espletate possano ricondursi in una o più di quelle previste dalle declaratorie per la 2a categoria.
Difatti, risulta provato che le mansioni svolte dal ricorrente fossero costituite da attività manuali semplici ed eseguibili senza particolari competenze professionali, tra cui senz'altro l'assistenza al personale che conduceva l'escavatore o la preparazione delle superfici che altro personale avrebbe poi saldato o, ancora, il carico e scarico dei materiali di cantiere oppure il posizionamento di delimitazioni e segnali.
Né può ritenersi che l'utilizzo della macchina per la rilevazione delle tubazioni sotterranee possa di per sé comportare lo svolgimento di mansioni di 2a categoria, sia perché i testi non hanno riferito circostanze specifiche che permettano di individuare la natura di siffatto macchinario e, quindi, stabilire se si trattasse di uno strumento complesso oppure di un semplice metal detector, sia in ragione dell'assenza della caratteristica della prevalenza.
Infatti, pur volendo ritenere che le mansioni svolte dal sig. siano promiscue, Pt_1 poiché parzialmente ricadenti nella 2a categoria in ragione dell'uso del predetto
8 strumento rivelatore, si riscontrerebbe l'espletamento di mansioni di livello superiore solo per un segmento di attività limitato e recessivo, perciò, rispetto a tutte le altre attività svolte, le quali, avendo caratteristiche di semplicità e non richiedendo l'uso di macchinari, sono certamente inscrivibili nella 1a categoria.
In altri termini, manca il requisito della prevalenza delle mansioni superiori, che, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi prescritto dall'art. 2103 co. 7 c.c. e che va valutato, in assenza di pattuizioni collettive, sul piano qualitativo (Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2021, n. 2969: “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
Nella fattispecie, il C.C.N.L. Metalmeccanici in atti (art. 5 sez. IV titolo II), nel disciplinare il cumulo di mansioni, richiede comunque la prevalenza o almeno l'equivalenza delle mansioni superiori ai fini del corrispondente inquadramento.
Ebbene, non v'è dubbio che l'utilizzo dello strumento suddetto non assuma particolare valenza significativa, e ciò proprio in assenza di prova, come sopra già segnalato, della natura e delle caratteristiche dello strumento stesso, assenza che non permette di ritenere che esso sia munito di una complessità di utilizzo tale da richiedere l'applicazione di un lavoratore di 2a categoria.
Diversa sarebbe stata l'ipotesi in cui il sig. , accanto alle mansioni manuali, Pt_1 avesse anche svolto attività di conduzione di macchinari più complessi, come escavatori o impianti di sollevamento, oppure di utilizzo della macchina saldatrice, o, ancora, la conduzione dei mezzi di trasporto del materiale.
In sintesi, va escluso che il ricorrente lavorasse usando specifici macchinari automatici o semiautomatici, così come va escluso che lo strumento di rilevazione delle tubature nel sottosuolo possa ricondursi nella tipologia in questione.
Di contro, è provato che l'attività lavorativa più complessa, quale la conduzione dei mezzi e dell'escavatore, veniva svolta da altri operai specializzati, in possesso di specifiche competenze professionali non richieste per l'attività di carattere manuale espletata dal sig. . Pt_1
Sul punto, va precisato che i testi hanno riferito che il materiale non utilizzato a fine giornata veniva caricato manualmente dal sig. sul furgone per essere portato Pt_1
9 via e che, comunque, qualcuno gli dava sempre una mano, il che dimostra che non veniva utilizzata una gru o un sollevatore.
Allo stesso modo, nessuno dei testi escussi ha riferito che il ricorrente conduceva il veicolo, neppure al fine di provvedere al carico ed allo scarico di merci.
In conclusione, alla luce dell'espletata istruttoria, reputa il giudicante che il ricorrente, per la tipologia di attività prestata, non abbia svolto mansioni di cui alla 2a categoria professionale summenzionata e che sia corretto l'inquadramento nella 1a categoria formalizzato nel contratto individuale di lavoro.
Ne consegue il rigetto di tale segmento di domanda.
Né è stata domandata l'applicazione della mobilità verticale automatica per anzianità, in base a quanto stabilito dal succitato art. 1 C.C.N.L., lett. B) punto I.
4. Il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver espletato la propria attività lavorativa oltre l'orario stabilito per contratto, e segnatamente oltre le 40 ore settimanali, affermando di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 17:00, per complessive
52 ore e 30 minuti settimanali, nonché almeno un sabato al mese, sempre dalle 6:30 alle 17:00, per ulteriori 10 ore e 30 minuti, lamentando che nessuna somma gli è mai stata corrisposta dalla società datrice a titolo di lavoro straordinario.
Deve rilevarsi che il complessivo esame del compendio probatorio raccolto impone di ritenere che effettivamente il ricorrente non abbia ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato.
Difatti, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, contenenti, sul punto, riferimenti specifici e chiari, emerge che il sig. ha osservato un orario di lavoro Pt_1 superiore rispetto a quello dichiarato nei prospetti paga.
Il teste ha dichiarato che la squadra di operai, di cui facevano parte, lavorava su Tes_1 turni orari dalle ore 6:30 alle ore 18:00 tutti i giorni, e per due volte al mese anche il sabato e la domenica.
Il teste a riferito che l'orario di lavoro era articolato dalle ore 6:30 alle ore CP_4
18:30/19:00, compreso il sabato per due o tre volte al mese, per 60 ore settimanali.
In sostanza, in base a tali dichiarazioni, è emerso che il sig. abbia lavorato per Pt_1 un numero di ore superiore rispetto a quelle previste come orario ordinario, e ciò per l'intero periodo interessato.
Sulla scorta di quanto riferito dai testi, è provato l'espletamento dell'orario di lavoro indicato in ricorso, ossia di un monte orario mensile pari in media a 220 ore, e ciò
10 appunto considerando 52,5 ore a settimana per tre settimane al mese e 62,5 ore per l'altra settimana del mese, quando l'attività era svolta anche di sabato.
Il C.C.N.L. in atti prevede un monte orario mensile di lavoro ordinario pari a 173, cifra appunto utilizzata quale divisore orario della retribuzione mensile ordinaria (cfr. artt.
3 e 5 sez. quarta titolo IV) e che individua la media oraria mensile ordinaria.
Pertanto, ammontano in media a 47 le ore mensili di lavoro straordinario che devono essere retribuite in favore del ricorrente, con l'aggiunta delle maggiorazioni di cui all'art. 7 titolo III C.C.N.L., secondo la tabella ivi articolata e qui di seguito di riportata:
Pertanto, la somma spettante a titolo di lavoro straordinario va calcolata applicando la maggiorazione del 25% per le prime due ore e del 30% per le ore successive.
Allo scopo di quantificare l'importo spettante per tale titolo, la somma indicata nei conteggi di parte ricorrente, per complessivi € 9.796,13, va rideterminata al ribasso, considerando che essa è stata calcolata in base alla retribuzione minimale prevista per la 2a categoria ed in base a 50 ore di straordinario medio mensile, elementi di calcolo rimasti sforniti di supporto probatorio in giudizio.
All'uopo, occorre assumere a riferimento il valore della retribuzione mensile minimale indicato, per la 1a categoria, nel contratto collettivo, per l'importo di € 1.299,11
(conforme a quanto indicato nei prospetti paga), con paga oraria base di € 7,50931.
Per le 40 ore mensili di lavoro straordinario da maggiorare del 25%, compete perciò una retribuzione mensile pari ad € 375,46, mentre, per le residue ore da maggiorare del 30%, compete l'importo mensile di € 97,62, per un totale mensile di € 473,08.
Considerando il periodo di estensione cronologica della domanda (dall'instaurazione del rapporto, ossia dal 2.10.2017, sino al 15.4.2019, per 18,5 mesi), la retribuzione spettante per il lavoro straordinario espletato ammonta ad € 8.751,98 lordi.
5. Quanto alla retribuzione ordinaria domandata dal ricorrente, vanno riconosciuti al sig. i ratei di mensilità aggiuntiva e le retribuzioni per i mesi di Pt_1
11 ottobre, novembre e dicembre 2018, nonché febbraio, marzo e aprile 2019 sino al giorno 15, così come domandato.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., deve osservarsi che, per le mansioni superiori, per il lavoro straordinario e festivo e per l'inosservanza dei permessi, gli elementi costitutivi del diritto (attività di lavoro in concreto svolta ed orario effettivamente osservato) devono essere dimostrati dal lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., n. 5536, 1.3.2021;
Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2018, n. 4076: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso”; Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2013, n. 9599: “Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi”).
Al contrario, per la retribuzione ordinaria, vige il regime di riparto stabilito per le obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001), che non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, sicché il lavoratore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto, idoneo a tenerlo indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
A tutto ciò si aggiunga che la contumacia della società datrice di lavoro non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese del ricorrente, il quale non viene dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa
12 prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623: “L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”).
In caso di contumacia della parte convenuta, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.), sicché non può escludersi l'onere probatorio facente capo al lavoratore.
Ciò chiarito, il sig. ha allegato di non aver ricevuto il pagamento dei ratei di Pt_1 tredicesima mensilità, sicché, in assenza di prova di atto solutorio, vanno riconosciuti i relativi importi, come determinabili ai sensi dell'art. 7 sez. IV titolo IV C.C.N.L. in atti, per complessivi € 2.002,77 lordi.
Ad identica conclusione si perviene in ordine alle mensilità retributive ordinarie di cui il lavoratore ha lamentato l'omessa corresponsione, il cui importo ammonta ad €
7.145,10 lordi.
Nel complesso, la somma spettante in favore del lavoratore per retribuzione ordinaria e straordinaria è pari ad € 17.899,85.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
6. Restano da esaminare le ulteriori domande di pagamento avanzate in ricorso, innanzitutto per quanto concerne l'indennità sostitutiva per ferie non godute.
In tema, occorre registrare un recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte, pienamente condivisibile, secondo cui, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie ex art. 36 Cost., ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo
13 di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Tuttavia, tale indennità spetterà esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, giacché, in pendenza, è sempre possibile per il lavoratore subordinato chiedere di beneficiare e fruire di periodi di ferie in precedenza non goduti, anche in base alla regolamentazione stabilita dalla contrattazione collettiva in tema.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è concluso.
Né può essere dimostrato il contrario sulla scorta della dichiarazione testimoniale di
, secondo cui il ricorrente sarebbe andato via dal lavoro prima di lui Controparte_4 dando le dimissioni a causa degli omessi pagamenti.
Il teste si riferiva evidentemente alla sospensione del rapporto per C.I.G. e non già alla sua cessazione, dovendo ragionevolmente reputarsi che egli abbia frainteso la corretta dinamica degli eventi in questione.
Pertanto, essendo il rapporto ancora in essere, non può essere riconosciuta l'indennità risarcitoria per ferie non godute, dovendo, invece, darsi applicazione al sistema stabilito nel C.C.N.L. in atti, il quale, all'art. 10, sez. IV titolo III, dispone quanto segue
“In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva;
di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative”.
In sintesi, il sig. , in pendenza del rapporto, conserva il diritto alla fruizione di Pt_1 tutte le ferie maturate, sicché egli ha titolo per chiedere di beneficiarne in caso di ripresa dell'attività lavorativa, mentre non ha diritto all'indennità sostitutiva.
Né il lavoratore ha proposta domanda di esatto adempimento, cioè diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro alla sospensione del rapporto per la fruizione delle Org_ ferie, eventualmente anche dopo la conclusione della sospensione per ..
14 7. Altresì infondata è la domanda relativa alle pretese indennità per permessi non fruiti e festività non godute.
Quanto ai permessi, la corretta interpretazione della norma contrattuale evocata in ricorso (art. 5 sez. IV titolo III: “I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”) impone di considerare la sospensione per C.I.G. del rapporto, decorrente dal 15.4.2019 ed attuale alla data di deposito del ricorso, sospensione che ha concretamente impedito la fruizione dei permessi nei 24 mesi successivi ad ottobre 2017.
Pertanto, l'indennità per permessi non fruiti, anche per sostituzione di festività abolite, spetterà solo alla scadenza di 24 mesi, da computarsi senza tener conto del periodo di cassa integrazione.
Non può trovare accoglimento anche la domanda per l'indennità spettante per le festività non godute ed il lavoro festivo, giacché i testi non hanno fornito precise indicazioni circa la prestazione di attività lavorativa da parte del sig. in singole Pt_1 giornate riconosciute dal C.C.N.L. come festività (art. 9 sez. IV titolo III), sicché difetta la relativa prova.
A monte, difetta in ricorso la puntuale allegazione delle relative circostanze di fatto, poiché, dai prospetti paga allegati, emerge che il datore di lavoro ha liquidato le indennità per permessi e festività, sicché il lavoratore avrebbe dovuto specificare quali siano state le giornate retribuite e quali siano state quelle non retribuite.
Né può essere riconosciuta l'indennità di trasferta ex art. 7 sez. IV titolo I C.C.N.L..
Ciò anzitutto in quanto, nel contratto individuale, la sede di lavoro è stabilita, in via alternativa, o presso la sede di in Rotondi (AV) ovvero presso “altri Controparte_1 cantieri in completamento”, sicché, non risultando prestabilita una sede di lavoro unica ed unitaria, la prestazione di lavoro non è stata svolta in trasferta sui singoli cantieri, dovendo il cantiere di volta in volta individuato intendersi quale sede di lavoro presso la quale il ricorrente veniva trasferito.
Tale conclusione è confermata dalla circostanza per cui, nei prospetti paga in atti, la sede di lavoro è indicata in Latina e non già presso la sede legale della società datrice.
Né può altrimenti opinarsi sulla scorta del riconoscimento, nel solo prospetto paga di agosto 2018, della voce retributiva “ ”, ben potendo essersi verificato Org_4 che il ricorrente, in tale mese, abbia espletato l'attività in un cantiere diverso.
15 A ben vedere, si osserva che il ricorrente ha domandato solo la parte dell'indennità di trasferta costituita dal rimborso delle spese per il pranzo, deducendo di aver ricevuto la corresponsione di quella relativa alla cena ed al pernottamento.
Tuttavia, difetta, vieppiù con la necessaria completezza d'indicazione delle singole date delle trasferte, l'allegazione e la prova del presupposto costitutivo del diritto all'indennità di trasferta per il pranzo, ossia della circostanza di cui alla lett. a) del predetto art. 7, che prevede che “il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito”.
Sul punto, in ricorso non è stata allegato, prima ancora che provato, che la prestazione
è stata sempre svolta a 20 km di distanza dal cantiere di volta in volta assegnato come sede di lavoro (ad esempio a 20 km di distanza da Latina o da altra sede).
8. Va poi dichiarato inammissibile il segmento di domanda diretto ad ottenere la rideterminazione del T.F.R..
Acclarato che, alla data di deposito del ricorso, il rapporto di lavoro era ancora in essere, benché sospeso per C.I.G., difetta in capo al sig. l'interesse ad agire Pt_1 attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. in relazione a tale specifica domanda.
Difatti, è certamente carente l'elemento costitutivo del diritto ex art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro.
Con ciò, pacifico che il ricorrente non possa ottenere il pagamento del T.F.R., neppure egli può ritenersi titolare del diritto all'accertamento della corretta misura nelle more maturata, in quanto trattasi di mera istanza di quantificazione, ovviamente subordinata all'accertamento dell'an del diritto al T.F.R..
A ciò si aggiunga che neppure sussiste un interesse specifico ad accertare che il datore di lavoro accantoni le somme dovute per T.F.R. nella misura effettivamente spettante, giacché non si tratta di accantonamento materiale, bensì solo contabile e figurativo.
In altri termini, il datore di lavoro, per il T.F.R. c.d. “rimasto in azienda”, ossia non trasferito presso il Fondo di Tesoreria o presso altro fondo di gestione, non è CP_5 tenuto mese per mese ad accantonare effettivamente gli importi, ma solo a provvedere alla loro contabilizzazione.
Sarà solo all'atto della cessazione del rapporto che, dunque, sorgerà l'interesse del lavoratore non solo a percepire il T.F.R., ma a vedersene riconosciuta la misura effettivamente spettante, anche facendo valere l'accertamento giudiziale della maggior retribuzione percepita ed a percepire.
16 9. A questo punto, fermo che è senz'altro destinataria della Controparte_1 pronuncia di condanna al pagamento degli importi predetti, occorre procedere all'esame della domanda di condanna in via solidale di e di Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003. CP_2
In termini generali, si osserva che, nel testo di legge ratione temporis applicabile ed attualmente vigente, il regime di corresponsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore ivi tracciato impone di ritenere che oggetto dell'estensione di responsabilità siano esclusivamente i crediti di natura retributiva sorti nel periodo di esecuzione dell'appalto, con esclusione dei crediti risarcitori e dei crediti aventi natura mista (retributivo-risarcitoria), oltre agli obblighi contributivi ed assicurativi (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2019, n. 28517).
In ogni caso, la fattispecie della responsabilità solidale tracciata dalla norma in esame finisce comunque per ricadere nella disciplina generale delle obbligazioni solidali anche per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio (Cassazione civile, sez. lav.,
15/01/2019, n. 834: “Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata”).
Pertanto, il datore di lavoro ed il committente o subcommittente, in quanto debitori in solido, sono tenuti a provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto di credito, risultando liberati dalla responsabilità per inadempimento solo ove ne dimostrino l'ascrivibilità ad impossibilità non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Inoltre, va affermato l'onere del committente e del subcommittente di procurarsi tempestivamente le prove dei pagamenti delle retribuzioni, via via che essi sono eseguiti ed in prevenzione rispetto all'introduzione di eventuali giudizi, onde assolvere ad un preciso dovere di diligenza nella conduzione dei rapporti giuridici.
Né si potrà ritenere che tale incombente sia troppo gravoso, ad esempio a fronte di un numero considerevole di lavoratori, in quanto l'impresa che ricorra all'esternalizzazione in appalto di una o più fasi del processo produttivo deve essere consapevole del tracciato regime di corresponsabilità e del correlato onere probatorio su di sé gravante (cuius commoda eius incommoda).
In siffatto contesto si inquadra la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 29, che, per l'appunto, consente al committente di far valere i pagamenti già eseguiti in favore dei lavoratori.
17 D'altra parte, diversamente opinando, si dovrebbe richiedere al lavoratore di fornire la prova di un fatto totalmente negativo, ossia di non essere stato pagato, non assolvibile in via indiretta o attraverso il ricorso a presunzioni.
10. Ciò chiarito, deve ritenersi dimostrato, alla luce della prova testimoniale raccolta e della documentazione depositata, che, tra e Controparte_1 [...]
non sia mai intercorso alcun contratto d'appalto per il periodo in controversia, CP_2 risultando, di contro, che la veste di società committente sia stata assunta sempre da
Controparte_2
A tale conclusione si giunge sia considerando la contestazione mossa da CP_2 sia la posizione difensiva assunta da la quale non ha denegato di Controparte_2 essere stata controparte contrattuale di limitandosi a contestare, Controparte_1 piuttosto, la sussistenza di idonea allegazione e prova degli elementi di fatto (periodi e luoghi) da cui ricavare la corrispettività tra prestazione controversa ed esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, sul punto, i testi escussi hanno riferito di aver lavorato, unitamente al ricorrente, su diversi cantieri in località Terracina e Pontina, in provincia di CP_2
Latina, ossia nella Regione Lazio, e che, nel corso della suddetta attività, era sempre presente sul luogo personale della società committente, che impartiva direttive sia al caposquadra sia ai singoli operai dell'impresa appaltatrice.
Invero, i due contratti di appalto che ha prodotto in giudizio, stipulati CP_2 con el 2015, confermano l'esistenza di contratti d'appalto tra le due società. CP_1
Tali documenti, tuttavia, riguardano opere da svolgere in località diverse, e segnatamente nelle Regioni Puglia, Basilicata e Lombardia.
Risulta perciò irrilevante che, come da verbali di fine cantiere prodotti agli atti, tali appalti si siano esauriti rispettivamente nel 2018 e nel 2015.
Infatti, reputa questo giudicante che la prova dell'esistenza del contratto di appalto per il cantiere a cui il lavoratore è addetto possa da lui essere fornita con ogni mezzo istruttorio, anche orale.
Risulta evidente, infatti, che il lavoratore difficilmente ha a disposizione documenti che, invece, persistono nell'esclusiva sfera di conoscenza del datore di lavoro e del committente, tra cui, per l'appunto, i contratti di appalto ed i verbali di chiusura cantiere, vieppiù considerando che l'appalto è un contratto a forma libera e che, a prescindere dalle concrete esigenze delle imprese stipulanti, esso ben può essere perfezionato con consenso manifestato verbalmente.
18 Per tale ragione, non può essere precluso al lavoratore di dimostrare con testimoni l'esistenza dell'appalto, la sua durata e l'effettiva applicazione delle proprie energie lavorative nella fase della sua esecuzione.
Ebbene, i testi escussi hanno confermato che il sig. era impegnato in cantieri Pt_1 commissionati da nella località suindicate. CP_2
In specie, il teste ha, infatti, dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente Tes_1 nell'anno 2018 nel cantiere di , mentre il teste a riferito di CP_2 Parte_4 CP_4 aver lavorato con il sig. solo per cantieri , e ciò dal mese di novembre Pt_1 CP_2
2018 fino alla che per lui era iniziata a giugno 2019 e per il ricorrente prima. Org_3
Dunque, benché il teste abbia anche riferito che lavorasse anche per Tes_1 CP_1 altri committenti, deve ritenersi che l'attività di lavoro in contesa sia stata sempre prestata dal ricorrente in esecuzione di appalti commissionati da e ciò CP_2 fino alla data della (15.4.2019). Org_3
Tale conclusione poggia su un globale esame del materiale probatorio offerto dalle parti, ovvero da un lato la predetta documentazione contrattuale, che dimostra era solo e non ad aver stipulato contratti d'appalto con Controparte_2 CP_2
e, dall'altro lato, le dichiarazioni testimoniali, che, confermando che Controparte_1 il ricorrente era impiegato su cantieri , impongono di ritenere che si trattasse di CP_2 cantieri commissionati da a . CP_2 CP_1
Tirando le fila del discorso, la pretesa del ricorrente nei confronti di va CP_2 disattesa, mentre quella rivolta contro va accolta, dovendosi, poi, Controparte_2 riscontrare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dalla stessa società.
Il termine biennale fissato dall'art. 29 co. 2 in commento decorre, infatti, dalla cessazione dell'appalto ed il suo compimento può essere impedito dal lavoratore anche a mezzo di richiesta di pagamento stragiudiziale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appaltatrice (Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2021, n. 30602: “In tema di rapporto di lavoro, sufficiente a impedire la decadenza biennale dall'azione proponibile nei confronti del committente di un appalto è la diffida, anche stragiudiziale, inviata al committente, con la quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto”).
Nella fattispecie, non vi è prova della data di deposito dell'istanza ex art. 410 c.p.c., avanzata dal lavoratore e prodotta in giudizio, presso l'I.T.L. competente, né dei messaggi di P.E.C. con cui essa sarebbe stata trasmessa alle parti resistenti, né dell'esito del tentativo di conciliazione, che parte ricorrente ha dedotto essersi concluso
19 negativamente per mancata comparizione delle controparti senza, però, produrre alcun documento a supporto.
Trattandosi di atti recettizi, è necessaria la prova della loro trasmissione e della loro consegna ai destinatari.
Né, ad impedire la decadenza, può soccorrere la missiva stragiudiziale inviata, con lettera raccomandata a.r. trasmessa il 18.10.2019, a che, come si è visto, è CP_2 estranea al rapporto d'appalto tra e Controparte_2 Controparte_1
Tuttavia, risulta dagli atti di causa che il ricorso introduttivo del giudizio sia stato notificato a con P.E.C. consegnata il 24.6.2020, sicché occorre Controparte_2 verificare se, in data 24.6.2018, vi erano appalti in corso d'esecuzione tra le due società.
Valorizzando nuovamente le prove orali raccolte, si osserva che, come riferito dal teste
, il sig. ha lavorato su cantieri per nella Regione Lazio Tes_1 Pt_1 Org_5 almeno fino alla fine del 2018, e quindi certamente anche dopo il mese di giugno 2018.
Ribadito che la documentazione di fine lavori prodotta da riguarda CP_2 cantieri diversi da quelli a cui era applicato il ricorrente, deve allora ritenersi che il ricorso sia stato notificato entro i due anni dalla cessazione dell'appalto, poiché, nel biennio precedente al 24.6.2020, è stato provato che il sig. era ancora Pt_1 impiegato presso cantieri . CP_2
Peraltro, è verosimile, sempre secondo quanto riferito dai testimoni, che i cantieri in questione fossero stati realizzati in esecuzione di un unico rapporto d'appalto tra e e ciò in quanto entrambi i testi hanno Controparte_1 Controparte_2 dichiarato che vi era una specifica sede di in Anagni (FR), dalla quale si CP_1 raggiungevano i vari cantieri in questione, siti in località più o meno vicine ( , Parte_4
Pomezia, ecc.). Org_2
In assenza di più specifici e contrari argomenti, che avrebbero dovuto essere sollevati da (che certamente possiede la documentazione relativa Controparte_2 all'appalto con nella Regione Lazio, ma non l'ha prodotta in giudizio), Controparte_1 le prefate osservazioni impongono di ritenere sussistente, tra le due società, un unico ed unitario contratto d'appalto “di zona” nel Lazio, in maniera non dissimile dagli altri contratti di appalto succitati (appunto stipulati per determinati territori regionali), appalto a cui è provato che era applicato e che non era ancora Parte_1 concluso due anni prima della notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio.
Così definiti i concreti presupposti applicativi dell'invocato regime di solidarietà a carico dell'impresa committente, occorre poi osservare che detta responsabilità deve
20 ritenersi estesa a tutto il periodo lavorato, ossia fino al 15.4.2019, giacché, come riferito dal teste i cantieri della predetta zona (e quindi del predetto appalto) erano CP_4 ancora attivi fino a tale momento.
Richiamato quanto sopra osservato in ordine all'oggetto della responsabilità ex art. 29 co. 2, limitato ai soli crediti strettamente retributivi, è tenuta a Controparte_2 rispondere, in solido con per il suindicato importo di € 17.899,85, Controparte_1 importo che va condannata a pagare essendo costituito, per l'appunto, da poste creditorie prettamente retributive (retribuzione per lavoro ordinario e straordinario, nonché ratei di tredicesima mensilità).
11. Va, infine, disattesa la domanda di manleva proposta da Controparte_2 nei confronti di poiché inammissibile sul piano sostanziale, a Controparte_1 prescindere dai profili processuali.
L'art. 29 co. 2 citato prevede l'azione di regresso del committente in via espressamente subordinata, nella lettera della norma, all'avvenuto pagamento (“Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”), mentre non può ritenersi ammissibile alcuna azione di manleva preventiva, nel senso che il committente non può avere titolo ad agire contro l'appaltatore inadempiente agli obblighi datoriali prima di aver pagato.
Infatti, l'eventuale declaratoria di manleva di certo non sarebbe opponibile al lavoratore, poiché, altrimenti opinando, la corresponsabilità solidale sarebbe svuotata di contenuto, con sostanziale disapplicazione della norma di legge che la prevede.
D'altra parte, finché il committente non sia chiamato dal lavoratore ad eseguire il pagamento, esso non avrà un concreto ed attuale interesse a sentir dichiarare sussistente il proprio diritto di regresso, già tipizzato dalla legge nei termini suestesi.
In sintesi, poiché vi è diritto di regresso dell'impresa committente stabilito per legge e condizionato all'avvenuto pagamento, non solo non è titolare di Controparte_2 un interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. ad ottenere una pronuncia dichiarativa della sussistenza del diritto di regresso (essendo, allo stato, carente uno dei presupposti di legge ai fini del regresso, sicché sarebbe priva di concreta utilità giuridica una statuizione giudiziale che dichiarasse il diritto al regresso a condizione che si provveda al pagamento), ma altresì è priva della possibilità di proporre domanda di manleva, in via preventiva, a carico di Controparte_1
21 Difatti, ove mai si statuisse che quest'ultima debba tenere indenne Controparte_1 dalle conseguenze sfavorevoli derivante dall'applicazione del citato art. 29, ciò si tradurrebbe in una sostanziale elisione del regime di corresponsabilità tra appaltatore e committente stabilito da tale norma, in quanto se ne impedirebbe il concreto funzionamento ancor prima che il lavoratore possa rivolgere la richiesta di pagamento al committente stesso.
La ratio della responsabilità solidale delle parti del rapporto d'appalto nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice risiede nell'esigenza di rafforzare le garanzie dei crediti retributivi, proprio affiancando, al soggetto che ne è naturale debitore (ossia il datore di lavoro), altro soggetto giuridico, ossia il committente, quale destinatario della pretesa di pagamento.
Se quest'ultimo soggetto, ancor prima di aver pagato, venga messo in condizioni di ottenere una statuizione di manleva nei confronti dell'appaltatore e possa opporla al lavoratore, sarebbe vanificata la concreta efficacia della disposizione di legge in esame.
Né può ammettersi alcuna pronuncia di regresso preventiva rispetto al pagamento, essendo allo stato incerto che la società committente venga effettivamente chiamata a pagare e ben potendo assolvere integralmente al pagamento la sola società datrice.
La statuizione invocata dalla società committente si tradurrebbe in una condanna condizionata a carico di ossia di una condanna subordinata nell'an e Controparte_1 nel quantum all'effettivo pagamento ed alla sua misura, sicché essa si rivelerebbe sostanzialmente inutile poiché inidonea a costituire titolo esecutivo in favore di
[...]
restando influenzata da circostanze di fatto inevitabilmente successive Controparte_2 alla pronuncia stessa.
Ad identica conclusione di inefficacia esecutiva si perverrebbe ove l'invocata statuizione, come detto, si limitasse ad una mera declaratoria del diritto al regresso.
In sostanza, l'unica forma di tutela del committente, chiamato a rispondere ex art. 29
D. Lgs. 276/2003, deve riconoscersi nell'esercizio del diritto di regresso successivamente al pagamento, tutela che deve ritenersi di per sé idonea a garantire una piena tutela dell'appaltatore.
Del resto, il fondamento di tale ipotesi di corresponsabilità risiede proprio nella culpa in eligendo facente capo all'impresa committente, la quale ha affidato l'esecuzione dell'appalto ad una impresa che è rimasta inadempiente ai proprio obblighi nei confronti dei lavoratori.
22 Ciò esclude che possa valorizzarsi l'esigenza di evitare l'introduzione di un altro giudizio da parte della stessa committente, eventualità non scongiurabile preventivamente, dovendosi, come detto, attendere l'effettivo pagamento, prima del quale non è, perciò, possibile alcuna pronuncia nei termini richiesti da CP_2
Assorbito ogni altro profilo.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, se ne impone l'integrale compensazione tra tutte le parti del giudizio, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, costituite dall'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 812/2020; sez. II, 27364/2021; conforme: sez. I,
16563/2021; sez. lav., 12632/2020; sez. III, 7961/2020; sez. III, 516/2020; conforme: sez. II, 24724/2019), dall'oggetto della controversia, dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché dall'incertezza interpretativa in ordine alla regolamentazione della fattispecie concreta in controversia, ed altresì, tra le parti del contratto d'appalto, dalla declaratoria d'inammissibilità della domanda di manleva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna unipersonale e Controparte_1
in persona dei ll. rr. p. t., in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2 favore di , della complessiva somma lorda di € 17.899,85, per i Parte_1 titoli retributivi indicati in motivazione, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_2
4) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Avellino, lì 29.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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