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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa OS FE, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.10.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 04
Novembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS FE, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 5.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3972/2023 avente ad oggetto: indennizzo da infortunio sul lavoro
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Giovanni Iamonte e Domenico Marcianò;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. A. Manuela Nucera, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2023 il ricorrente ha formulato domanda volta all'accertamento e riconoscimento dell'indennizzo da danno biologico a seguito di infortunio sul lavoro.
In particolare ha rappresentato che, in data 19 febbraio 2021, mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa quale operatore ecologico -alle dipendenze della società Autostrade Service
– Servizi al Territorio Multiservizi S.p.A. in Reggio Calabria- al rientro presso la sede di lavoro era scivolato mentre scendeva dall'automezzo usato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sbattendo la testa contro la portiera del mezzo e procurandosi lesioni all'occhio destro.
Accompagnato al Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” – Grande
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il referto era stato “trauma contusivo regione frontale con distacco di retina … O.D.: distacco di retina Macula off si consiglia intervento chirurgico”, come emergente dal certificato in atti.
Nello specifico, rappresentando di essere stato successivamente sottoposto, in data
26.02.2021, ad intervento chirurgico sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore -presso l'IRCCS “Sacro Cuore – Don Calabria” di Negrar di Valpolicella (VR) presso la Divisione di
Oculistica- gli veniva confermata la diagnosi di “recente distacco della retina, parziale, con rotture multiple”.
Ha evidenziato di aver denunciato l'infortunio all' in data 22.02.2021 (durata periodo CP_1 malattia dal 19.02.2021 al 22.06.2021 con controlli periodici presso il Gabinetto sanitario il CP_1 quale all'esito dell'istruttoria ha respinto la pratica, anche in seguito ad opposizione ex art. 104 DPR
1124/1965, ritenendo che “non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”.
Sottolineando la sussistenza del nesso di causalità tra evento occorso e lesione indicata e la gravità dei postumi dell'incidente ha chiesto l'accoglimento della domanda come da conclusioni ivi riportate: “A. ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data 19.02.2021 rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall ex d.P.R. 1124/65 e che è da considerarsi CP_1 infortunio sul lavoro, con conseguente riconoscimento dei diritti che da esso ne discendono;
B. accertare e dichiarare che, a seguito dell'infortunio lavorativo del 19.02.2021, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8,00% (come da relazione ctp del dott. ) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede sin Persona_1 da ora l'ammissione e pertanto, dichiarare che lo stesso ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito con conseguente attribuzione dell'indennità prevista;
C. nel merito, condannare l' , in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, al CP_1 riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e all'erogazione dell'indennizzo o della rendita per il danno biologico subito, a norma di legge, nella misura di € 7.366,55 o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, siccome corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al'8,00% (otto per cento), al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121 ° giorno successivo alla data della presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi o in quella che dovesse risultare all'esito della C.T.U. che, sin da adesso, si richiede;
D. accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto, altresì, all'intera indennità temporanea assoluta, durata dal giorno 19.02.2021 al 22.06.2021, certificata e comunicata all' e non riconosciuta dall' nel provvedimento di reiezione;
E. condannare l' , in CP_1 CP_1 CP_1 persona del suo presidente, legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze legali in favore del ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, ex art. 93 cpc”
Si è costituito in giudizio l' il quale ha evidenziato l'infondatezza della domanda per CP_1 carenza dei requisiti previsti e disciplinati dall'art. 2 DPR 1124 del 1965 in quanto non sono emersi dati oggettivi e anamnestici da ricondurre al riferito evento traumatico della lesione retinica rivendicata.
Ha rappresentato la carenza presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'inabilità temporanea e della menomazione richiesta in capo al ricorrente.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Il ricorso risulta fondato.
Come anticipato la domanda in esame ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo da danno biologico derivante dell'infortunio sul lavoro subito il 19.02.2021.
Orbene, considerato il momento in cui si è verificato l'infortunio, in via preliminare va osservato come la questione oggetto del presente giudizio rientri nella nuova disciplina di cui al D.
Lgs. n. 38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , CP_1 fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni in tre aree: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Nel caso di specie, in presenza di una specifica contestazione dell' sulla riconducibilità CP_1 del lamentato danno biologico allo sbattere contro la portiera del mezzo di lavoro con conseguente trauma frontale e lesioni all'occhio destro, si è reso necessario l'espletamento della prova testimoniale per restituire un quadro fattuale compatibile con la denuncia di infortunio e con quanto dedotto in ricorso.
Il teste escusso in data 10 .12.2024, ha testualmente affermato:
“ADR Conosco il ricorrente per motivi di lavoro. Io sono uno dei responsabili, ovvero capo servizio dell'azienda, e lui è un operaio. Attualmente sono capo servizio per CP_2
ADR Ricordo che il ha subito un infortunio nell'inverno 2021, se non erro tra gennaio Pt_1
e marzo. In particolare, io sono all'interno degli uffici a fine turno mentre attendo il rientro del personale nel piazzale, antistante alla sede dell'azienda, riservato al parcheggio degli automezzi piccoli come quelli guidati dal Preciso che nel caso di infortuni, nell'ipotesi in cui io sono Pt_1 presente, provvedo a registrare l'evento senza dichiarazione del dipendente;
diversamente, in caso di mia assenza, mi limito a trascrivere quanto detto dal lavoratore.
ADR Specifico che quando si verifica un infortunio generalmente io mi reco sul posto per accertarmi della situazione e per verificare se sussiste la necessità di accompagnare il dipendente al
p.s. Nel caso di ricordo che, una volta giunto nel piazzale all'orario di rientro dei mezzi, Pt_1 ovvero le 17.30 circa, lui è venuto nel mio ufficio dicendo che aveva un problema all'occhio, se non erro per averlo sbattuto allo sportello, e io ho relazionato sull'accaduto in base alle sue dichiarazioni. Se non ricordo male gli lacrimava e aveva una sorta di fazzolettino di carta sull'occhio. Non ha voluto essere accompagnato da me al p.s. in quanto ci è andato da solo o, forse, accompagnato dai colleghi.
ADR Attualmente mi trovo all'isola ecologia e non vedo più il sicchè non so se indossa Pt_1 degli occhiali da vista. ADR Specifico che il mezzo condotto dal è un mini-compattatore Daily Pt_1
e viene condotto nel 99% dei casi da un solo operaio con patente B. Al momento dei fatti sicuramente era da solo sul mezzo;
questo perché sono solo gli autisti di quarto livello ad avere un altro Pt_1 collega accanto per la raccolta, mentre il è un operatore di secondo livello sicchè era Pt_1 sicuramente da solo sul mezzo. ADR Chi guida questi mini-compattatori scende costantemente dal mezzo per svuotare i mastelli in una sorta di cestello che, al riempimento, viene poi svuotato nella vasca. Parliamo di una media di raccolta di 250-300 mastelli a turno.
ADR Preciso che il è rientrato quasi a fine turno in quanto gli operai non possono Pt_1 rientrare molto tempo prima del termine del turno. L'incidente di cui mi ha riferito è avvenuto nel piazzale;
peraltro se fosse avvenuto prima, ovvero durante il turno, gli operai sono tenuti ad avvisare in modo che io possa recarmi sul posto e verificare, come detto prima, cosa è accaduto.
ADR Non so se era presente al momento dell'incidente qualche collega del Posso Pt_1 dire che nel piazzale antistante al cantiere, dove vengono condotti gli automezzi, non ci sono telecamere. Pertanto non ho potuto verificare con immagini video la veridicità dell'accaduto, ma sicuramente ho riportato tutto nella mia relazione che viene trasmessa all'Ufficio amministrativo.
ADR Preciso che quando si verifica un infortunio o un disservizio io vengo chiamato dai dipendenti in qualità di responsabile del turno e mi reco sul posto nel momento in cui si rende necessaria la mia presenza. Con riguardo agli infortuni specifico che, se non sono testimone oculare dell'accaduto, redigo la relazione riportante i fatti e chiedo se ci fossero altri colleghi dell'infortunato; riporto eventualmente la presenza di questi ultimi in relazione e la trasmetto all'Ufficio amministrativo che successivamente provvede a fare la denuncia all' in base alla mia CP_1 relazione.”
La necessità di raggiungere prova del legame eziologico tra condotta lavorativa ed evento dannoso nonché tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli patite dal ricorrente ha condotto all'espletamento di una ctu, scelta resa obbligata dalla necessità dell'accertamento della effettiva percentuale di invalidità permanente e dal momento di cristallizzazione delle definitive condizioni patologiche.
Sul punto il nominato consulente tecnico d'ufficio ha osservato nella propria consulenza che
“1) esiste il nesso di casualità, la patologia è legata all'infortunio patito;
2) il danno è pari a 16%
(sedici per cento) a decorrere dal 19.02.2021 secondo la Tabella indennizzo danno biologico.”
Per quanto riguarda il valore scientifico della tabella allegata alla relazione tecnica ha evidenziato con deposito integrativo del 11.09.2025, come da ordinanza del G.L. 25.06.2025, quanto segue: la tabella utilizzata è la seguente: Tabella menomazioni danno biologico CRITERI CP_1
APPLICATIVI – Tabella menomazioni DANNO BIOLOGICO DM 12/07/2000. CP_1
In tale occasione ha confermato la percentuale indicata nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 30.05.2025.
A seguito di ulteriori chiarimenti relativamente alla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, il consulente ha precisato che l'inabilità è cessata il 23.6.2021. Pertanto le argomentazioni contenute nella relazione peritale – alle quali si rinvia per esigenze di sinteticità e che costituiscono parte integrante della presente motivazione – possono essere condivise e accolte da quest'Organo Giudicante, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, la percentuale di menomazione psico-fisica è pari al 16% con decorrenza dal 23.6.2021 data in cui è cessata l'inabilità temporanea assoluta.
Le spese di lite – da liquidarsi, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, ex art. 4, comma 1, Dm 147/2022 (secondo un valore indeterminabile della causa rientrante in quelle di bassa complessità) come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell' CP_1
Le spese della c.t.u. sono poste a carico dell' mediante separato decreto. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire la rendita in somma capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 16% dalla data del 23.6.2021, condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento della relativa somma con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.650,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione.
Pone a carico del resistente le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/11/2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa OS FE
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dott.ssa OS FE, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.10.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 04
Novembre 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS FE, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 5.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3972/2023 avente ad oggetto: indennizzo da infortunio sul lavoro
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Giovanni Iamonte e Domenico Marcianò;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. A. Manuela Nucera, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2023 il ricorrente ha formulato domanda volta all'accertamento e riconoscimento dell'indennizzo da danno biologico a seguito di infortunio sul lavoro.
In particolare ha rappresentato che, in data 19 febbraio 2021, mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa quale operatore ecologico -alle dipendenze della società Autostrade Service
– Servizi al Territorio Multiservizi S.p.A. in Reggio Calabria- al rientro presso la sede di lavoro era scivolato mentre scendeva dall'automezzo usato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sbattendo la testa contro la portiera del mezzo e procurandosi lesioni all'occhio destro.
Accompagnato al Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” – Grande
Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il referto era stato “trauma contusivo regione frontale con distacco di retina … O.D.: distacco di retina Macula off si consiglia intervento chirurgico”, come emergente dal certificato in atti.
Nello specifico, rappresentando di essere stato successivamente sottoposto, in data
26.02.2021, ad intervento chirurgico sulla retina, sulla coroide e sulla camera posteriore -presso l'IRCCS “Sacro Cuore – Don Calabria” di Negrar di Valpolicella (VR) presso la Divisione di
Oculistica- gli veniva confermata la diagnosi di “recente distacco della retina, parziale, con rotture multiple”.
Ha evidenziato di aver denunciato l'infortunio all' in data 22.02.2021 (durata periodo CP_1 malattia dal 19.02.2021 al 22.06.2021 con controlli periodici presso il Gabinetto sanitario il CP_1 quale all'esito dell'istruttoria ha respinto la pratica, anche in seguito ad opposizione ex art. 104 DPR
1124/1965, ritenendo che “non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”.
Sottolineando la sussistenza del nesso di causalità tra evento occorso e lesione indicata e la gravità dei postumi dell'incidente ha chiesto l'accoglimento della domanda come da conclusioni ivi riportate: “A. ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data 19.02.2021 rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall ex d.P.R. 1124/65 e che è da considerarsi CP_1 infortunio sul lavoro, con conseguente riconoscimento dei diritti che da esso ne discendono;
B. accertare e dichiarare che, a seguito dell'infortunio lavorativo del 19.02.2021, il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8,00% (come da relazione ctp del dott. ) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui si chiede sin Persona_1 da ora l'ammissione e pertanto, dichiarare che lo stesso ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito con conseguente attribuzione dell'indennità prevista;
C. nel merito, condannare l' , in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, al CP_1 riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e all'erogazione dell'indennizzo o della rendita per il danno biologico subito, a norma di legge, nella misura di € 7.366,55 o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, siccome corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al'8,00% (otto per cento), al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121 ° giorno successivo alla data della presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi o in quella che dovesse risultare all'esito della C.T.U. che, sin da adesso, si richiede;
D. accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto, altresì, all'intera indennità temporanea assoluta, durata dal giorno 19.02.2021 al 22.06.2021, certificata e comunicata all' e non riconosciuta dall' nel provvedimento di reiezione;
E. condannare l' , in CP_1 CP_1 CP_1 persona del suo presidente, legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze legali in favore del ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, ex art. 93 cpc”
Si è costituito in giudizio l' il quale ha evidenziato l'infondatezza della domanda per CP_1 carenza dei requisiti previsti e disciplinati dall'art. 2 DPR 1124 del 1965 in quanto non sono emersi dati oggettivi e anamnestici da ricondurre al riferito evento traumatico della lesione retinica rivendicata.
Ha rappresentato la carenza presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'inabilità temporanea e della menomazione richiesta in capo al ricorrente.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Il ricorso risulta fondato.
Come anticipato la domanda in esame ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennizzo da danno biologico derivante dell'infortunio sul lavoro subito il 19.02.2021.
Orbene, considerato il momento in cui si è verificato l'infortunio, in via preliminare va osservato come la questione oggetto del presente giudizio rientri nella nuova disciplina di cui al D.
Lgs. n. 38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , CP_1 fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni in tre aree: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Nel caso di specie, in presenza di una specifica contestazione dell' sulla riconducibilità CP_1 del lamentato danno biologico allo sbattere contro la portiera del mezzo di lavoro con conseguente trauma frontale e lesioni all'occhio destro, si è reso necessario l'espletamento della prova testimoniale per restituire un quadro fattuale compatibile con la denuncia di infortunio e con quanto dedotto in ricorso.
Il teste escusso in data 10 .12.2024, ha testualmente affermato:
“ADR Conosco il ricorrente per motivi di lavoro. Io sono uno dei responsabili, ovvero capo servizio dell'azienda, e lui è un operaio. Attualmente sono capo servizio per CP_2
ADR Ricordo che il ha subito un infortunio nell'inverno 2021, se non erro tra gennaio Pt_1
e marzo. In particolare, io sono all'interno degli uffici a fine turno mentre attendo il rientro del personale nel piazzale, antistante alla sede dell'azienda, riservato al parcheggio degli automezzi piccoli come quelli guidati dal Preciso che nel caso di infortuni, nell'ipotesi in cui io sono Pt_1 presente, provvedo a registrare l'evento senza dichiarazione del dipendente;
diversamente, in caso di mia assenza, mi limito a trascrivere quanto detto dal lavoratore.
ADR Specifico che quando si verifica un infortunio generalmente io mi reco sul posto per accertarmi della situazione e per verificare se sussiste la necessità di accompagnare il dipendente al
p.s. Nel caso di ricordo che, una volta giunto nel piazzale all'orario di rientro dei mezzi, Pt_1 ovvero le 17.30 circa, lui è venuto nel mio ufficio dicendo che aveva un problema all'occhio, se non erro per averlo sbattuto allo sportello, e io ho relazionato sull'accaduto in base alle sue dichiarazioni. Se non ricordo male gli lacrimava e aveva una sorta di fazzolettino di carta sull'occhio. Non ha voluto essere accompagnato da me al p.s. in quanto ci è andato da solo o, forse, accompagnato dai colleghi.
ADR Attualmente mi trovo all'isola ecologia e non vedo più il sicchè non so se indossa Pt_1 degli occhiali da vista. ADR Specifico che il mezzo condotto dal è un mini-compattatore Daily Pt_1
e viene condotto nel 99% dei casi da un solo operaio con patente B. Al momento dei fatti sicuramente era da solo sul mezzo;
questo perché sono solo gli autisti di quarto livello ad avere un altro Pt_1 collega accanto per la raccolta, mentre il è un operatore di secondo livello sicchè era Pt_1 sicuramente da solo sul mezzo. ADR Chi guida questi mini-compattatori scende costantemente dal mezzo per svuotare i mastelli in una sorta di cestello che, al riempimento, viene poi svuotato nella vasca. Parliamo di una media di raccolta di 250-300 mastelli a turno.
ADR Preciso che il è rientrato quasi a fine turno in quanto gli operai non possono Pt_1 rientrare molto tempo prima del termine del turno. L'incidente di cui mi ha riferito è avvenuto nel piazzale;
peraltro se fosse avvenuto prima, ovvero durante il turno, gli operai sono tenuti ad avvisare in modo che io possa recarmi sul posto e verificare, come detto prima, cosa è accaduto.
ADR Non so se era presente al momento dell'incidente qualche collega del Posso Pt_1 dire che nel piazzale antistante al cantiere, dove vengono condotti gli automezzi, non ci sono telecamere. Pertanto non ho potuto verificare con immagini video la veridicità dell'accaduto, ma sicuramente ho riportato tutto nella mia relazione che viene trasmessa all'Ufficio amministrativo.
ADR Preciso che quando si verifica un infortunio o un disservizio io vengo chiamato dai dipendenti in qualità di responsabile del turno e mi reco sul posto nel momento in cui si rende necessaria la mia presenza. Con riguardo agli infortuni specifico che, se non sono testimone oculare dell'accaduto, redigo la relazione riportante i fatti e chiedo se ci fossero altri colleghi dell'infortunato; riporto eventualmente la presenza di questi ultimi in relazione e la trasmetto all'Ufficio amministrativo che successivamente provvede a fare la denuncia all' in base alla mia CP_1 relazione.”
La necessità di raggiungere prova del legame eziologico tra condotta lavorativa ed evento dannoso nonché tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli patite dal ricorrente ha condotto all'espletamento di una ctu, scelta resa obbligata dalla necessità dell'accertamento della effettiva percentuale di invalidità permanente e dal momento di cristallizzazione delle definitive condizioni patologiche.
Sul punto il nominato consulente tecnico d'ufficio ha osservato nella propria consulenza che
“1) esiste il nesso di casualità, la patologia è legata all'infortunio patito;
2) il danno è pari a 16%
(sedici per cento) a decorrere dal 19.02.2021 secondo la Tabella indennizzo danno biologico.”
Per quanto riguarda il valore scientifico della tabella allegata alla relazione tecnica ha evidenziato con deposito integrativo del 11.09.2025, come da ordinanza del G.L. 25.06.2025, quanto segue: la tabella utilizzata è la seguente: Tabella menomazioni danno biologico CRITERI CP_1
APPLICATIVI – Tabella menomazioni DANNO BIOLOGICO DM 12/07/2000. CP_1
In tale occasione ha confermato la percentuale indicata nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 30.05.2025.
A seguito di ulteriori chiarimenti relativamente alla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, il consulente ha precisato che l'inabilità è cessata il 23.6.2021. Pertanto le argomentazioni contenute nella relazione peritale – alle quali si rinvia per esigenze di sinteticità e che costituiscono parte integrante della presente motivazione – possono essere condivise e accolte da quest'Organo Giudicante, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, la percentuale di menomazione psico-fisica è pari al 16% con decorrenza dal 23.6.2021 data in cui è cessata l'inabilità temporanea assoluta.
Le spese di lite – da liquidarsi, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, ex art. 4, comma 1, Dm 147/2022 (secondo un valore indeterminabile della causa rientrante in quelle di bassa complessità) come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell' CP_1
Le spese della c.t.u. sono poste a carico dell' mediante separato decreto. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire la rendita in somma capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 16% dalla data del 23.6.2021, condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento della relativa somma con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.650,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione.
Pone a carico del resistente le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/11/2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa OS FE