Art. 11.
Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che:
a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;
b) dichiarino di rinunziare al corso;
c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano;
d) siano stati assenti dal corso in un anno, per qualsiasi causa, piu' di 180 giorni anche non continuativi.
Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.
La dimissione e l'espulsione dall'Accademia comportano di diritto la rescissione della ferma.
Il periodo di tempo trascorso in Accademia viene computato utile, per gli allievi non provenienti dai sottufficiali, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.
Gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo dimessi o espulsi dal corso riacquistano il precedente stato di sottufficiale.
La espulsione comporta una detrazione di anzianita' corrispondente al periodo di tempo trascorso presso l'Accademia, salva l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono adottati con decreto del Ministro per l'interno su proposta del capo della polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa sono adottati con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante l'Accademia.
Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che:
a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;
b) dichiarino di rinunziare al corso;
c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano;
d) siano stati assenti dal corso in un anno, per qualsiasi causa, piu' di 180 giorni anche non continuativi.
Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.
La dimissione e l'espulsione dall'Accademia comportano di diritto la rescissione della ferma.
Il periodo di tempo trascorso in Accademia viene computato utile, per gli allievi non provenienti dai sottufficiali, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.
Gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo dimessi o espulsi dal corso riacquistano il precedente stato di sottufficiale.
La espulsione comporta una detrazione di anzianita' corrispondente al periodo di tempo trascorso presso l'Accademia, salva l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono adottati con decreto del Ministro per l'interno su proposta del capo della polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa sono adottati con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante l'Accademia.