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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 580 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del
27/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MERCADANTE FRANCESCO (c.f. . C.F._2
APPELLANTE
E
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1
TEMPORE (c.f. ), difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE P.IVA_1
DELLO STATO (c.f. ; C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9874/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 07/07/2020.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, riformare ed annullare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado dal sig. ”. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellata: “si insiste per le conclusioni già rassegnate, per il rigetto dell'appello ex adverso proposto;
in subordine, nel caso di riconoscimento del nesso causale tra danni lamentati e trasfusioni e di una responsabilità omissiva, si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia diffalcare da quanto eventualmente riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni le somme erogate ed erogande per indennizzo ex lege n. 210/1992. Con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese e compensi di lite.”.
FATTO E DIRITTO
All'esito del giudizio di primo grado il tribunale ha rigettato la domanda (di risarcimento del danno da lesioni provocate da emotrasfusione) proposta da Parte_1
ai danni del;
condannato la parte attrice, soccombente,
[...] Controparte_1 alla refusione, in favore del , delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
3.972,00 per compensi legali, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
posto definitivamente a carico della parte attrice le spese di C.T.U., separatamente liquidate.
A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente posta dal . CP_1
ha proposto appello al quale ha resistito il Parte_1
. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione, in seguito alla trattazione scritta, con ordinanza del 27.12.2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene due motivi coi quali viene contestata la motivazione in ordine alla prescrizione.
Col primo viene ribadita l'efficacia interruttiva della prescrizione delle due missive rivolte al rispettivamente del mese di aprile del 2008 e Controparte_1 del mese di agosto del 2012 (docc. 10 e 11 del fascicolo di primo grado).
Col secondo motivo viene lamentata la decisione “a sorpresa” del tribunale sul tema della inefficacia interruttiva di quelle stesse missive, senza aver prima sottoposto al contraddittorio delle parti la relativa questione.
Il ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ed Controparte_1 in subordine lo scomputo dall'eventuale risarcimento di quanto già corrisposto a titolo r.g. n. 2 di indennizzo.
L'appello è infondato.
Quanto al profilo della decisone a sorpresa perché “La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell' art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.” (Cass. civ., sez. II , 01/04/2025 , n. 8514).
In ordine alle due missive alle quali l'appellante ha assegnato il valore di atto interruttivo si condivide la decisione impugnata - che si richiama - secondo la quale le due missive risultano oltremodo generiche, con l'ulteriore notazione che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell' art. 2943, quarto comma, c.c. , deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce
l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che
l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora
l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.” (Cass. civ., sez. II , 18/03/2025 ,
n. 7188). Nella fattispecie, come già osservato dal Tribunale, manca del tutto la richiesta o intimazione di adempimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
.Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24
r.g. n. 3 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore del Controparte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
3.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 23/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4