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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10873/2024
TRIBUNALE DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10873/2024
T R A
, nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Turi (BA) alla via Antonio Gramsci n. 56 (C.F.
), C.F._1
1 rappr. e dif. dall' Avv. Alessandra Giannelli (C.F. C.F._2
)
[...]
E
Controparte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.09.2024 il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia ex lege n. 503/1992, conveniva in giudizio davanti a questo Giudice
l' in persona del suo legale rappresentante pro - tempore CP_1
per sentir condannare l'istituto al pagamento in suo favore della pensione di vecchiaia anticipata, sussistendone tutti i requisiti di legge, oltre accessori come per legge, con spese da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della CP_1
domanda.
Disposta ed espletata CTU, in data odierna la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del
17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è meritevole di accoglimento.
Invero, dalla Ctu espletata si desume che sussistono tutti i presupposti di legge (art. 1, l. n. 503/1992) per la concessione della prestazione richiesta (cfr. elaborato peritale in atti).
L'elaborato peritale, infatti, così recita: “Sulla base del calcolo riduzionistico di , la percentuale di invalidità della Per_1
2 ricorrente risulta dell'82%. Pertanto, in disaccordo con la
Commissione ed in accordo col Ctu dott. (perizia del Persona_2
22/02/2023), si riconosce alla ricorrente lo status di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
82% con il diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa”.
I risultati della relazione tecnica vanno totalmente condivisi, e considerati esenti da errori tecnici o logici.
Le parti, del resto, nessuna censura specifica hanno opposto, nel merito, alle operazioni peritali, in grado di inficiare i risultati cui è giunto il consulente.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, infatti, le risultanze della CTU ed il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, rendono inconfutabile la tesi auspicata dalla difesa del ricorrente.
Ove a ciò si aggiunga che l' non ha fornito la prova CP_1
dell'avvenuta corresponsione delle somme per i titoli di cui al ricorso, si comprende come sia del tutto agevole pervenire ad una valutazione di fondatezza della domanda. Va precisato che, poiché il CTU ha riconosciuto la ricorrente invalida civile nella misura superiore all'82% dalla domanda amministrativa del
20/02/2024, va acclarato il diritto della parte ricorrente ad accedere alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge 503/92 a decorrere dal mese di Marzo 2025 (per effetto della finestra mobile di un anno).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta, con la conseguente condanna dell al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della legge n. 503/1992, a decorrere dall'1.3.2025, oltre accessori come per legge.
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della legge n. 503/1992, con decorrenza 1.3.2025, oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 16.12.2025
IL Giudice Del Lavoro
Dott. ssa Angela Vernia
4
TRIBUNALE DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10873/2024
T R A
, nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Turi (BA) alla via Antonio Gramsci n. 56 (C.F.
), C.F._1
1 rappr. e dif. dall' Avv. Alessandra Giannelli (C.F. C.F._2
)
[...]
E
Controparte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.09.2024 il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia ex lege n. 503/1992, conveniva in giudizio davanti a questo Giudice
l' in persona del suo legale rappresentante pro - tempore CP_1
per sentir condannare l'istituto al pagamento in suo favore della pensione di vecchiaia anticipata, sussistendone tutti i requisiti di legge, oltre accessori come per legge, con spese da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della CP_1
domanda.
Disposta ed espletata CTU, in data odierna la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del
17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è meritevole di accoglimento.
Invero, dalla Ctu espletata si desume che sussistono tutti i presupposti di legge (art. 1, l. n. 503/1992) per la concessione della prestazione richiesta (cfr. elaborato peritale in atti).
L'elaborato peritale, infatti, così recita: “Sulla base del calcolo riduzionistico di , la percentuale di invalidità della Per_1
2 ricorrente risulta dell'82%. Pertanto, in disaccordo con la
Commissione ed in accordo col Ctu dott. (perizia del Persona_2
22/02/2023), si riconosce alla ricorrente lo status di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
82% con il diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa”.
I risultati della relazione tecnica vanno totalmente condivisi, e considerati esenti da errori tecnici o logici.
Le parti, del resto, nessuna censura specifica hanno opposto, nel merito, alle operazioni peritali, in grado di inficiare i risultati cui è giunto il consulente.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, infatti, le risultanze della CTU ed il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, rendono inconfutabile la tesi auspicata dalla difesa del ricorrente.
Ove a ciò si aggiunga che l' non ha fornito la prova CP_1
dell'avvenuta corresponsione delle somme per i titoli di cui al ricorso, si comprende come sia del tutto agevole pervenire ad una valutazione di fondatezza della domanda. Va precisato che, poiché il CTU ha riconosciuto la ricorrente invalida civile nella misura superiore all'82% dalla domanda amministrativa del
20/02/2024, va acclarato il diritto della parte ricorrente ad accedere alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge 503/92 a decorrere dal mese di Marzo 2025 (per effetto della finestra mobile di un anno).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta, con la conseguente condanna dell al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della legge n. 503/1992, a decorrere dall'1.3.2025, oltre accessori come per legge.
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della legge n. 503/1992, con decorrenza 1.3.2025, oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 16.12.2025
IL Giudice Del Lavoro
Dott. ssa Angela Vernia
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